Doc. II, n. 1

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 12: disciplina del rapporto tra cariche dell'Ufficio di Presidenza e incarichi governativi)

d'iniziativa dei deputati
GREGORIO FONTANA, BALDELLI

Presentata alla Presidenza della Camera il 21 giugno 2018

Pag. 1

  Onorevoli Colleghi ! — La presente proposta modifica il Regolamento della Camera dei deputati al fine di prevedere la cessazione immediata delle cariche dell'Ufficio di Presidenza per i deputati che siano chiamati a ricoprire incarichi di Governo, così come già avviene per i membri dell'omologo organo del Senato della Repubblica.
  L'Ufficio di Presidenza costituisce uno dei più importanti organi collegiali della Camera dei deputati. Il primo atto cui la Camera provvede, all'atto della sua «costituzione», dopo lo svolgimento delle elezioni politiche, è quello dell'elezione del suo Presidente, e, a seguire subito dopo la formazione dei Gruppi parlamentari, l'elezione dei quattro Vicepresidenti, degli otto Segretari e dei tre Questori che vanno a comporre, insieme al Presidente, l'Ufficio di Presidenza. Al Presidente della Camera compete assicurare primariamente il buon andamento dei lavori della Camera ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, e agli altri membri dell'Ufficio di Presidenza sono attribuite nel nostro ordinamento funzioni di notevolissimo rilievo, anche esterne alla Camera e di carattere costituzionale. Per questi motivi le procedure in parola sono oggetto di una specifica garanzia nella Carta costituzionale, che all'articolo 63, primo comma, stabilisce esplicitamente: «Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza». L'Ufficio di Presidenza rappresenta, nella sua collegialità, dunque, l'estrinsecazione del principio costituzionalmente garantito di autonomia dell'istituzione, che si sostanzia nelle norme di autocrinia, chiara sintesi della separazione dei poteri dello Stato. L'Ufficio di Presidenza, pertanto, non segue logiche Pag. 2di schieramento, ma si pone al servizio della funzione, mantenendo un ruolo arbitrale e di autorità super partes.
  Risulta pertanto giuridicamente inconciliabile la possibilità di ricoprire, contemporaneamente, la carica di membro dell'Ufficio di Presidenza e di membro del Governo e in questo senso è del resto la prassi consolidata alla Camera. La presente proposta di modifica al Regolamento della Camera mira ad esplicitare tale regola al fine di evitare l'insorgere di incertezze e discussioni quali quelle delineatesi all'inizio della presente legislatura, che hanno prodotto, tra l'altro, un ritardo nello svolgimento delle attività dell'Ufficio stesso.
  Si auspica pertanto la celere approvazione della modifica del Regolamento, per ribadire un principio che fino ad ora pareva universalmente scontato, ma che, alla luce di quanto avvenuto all'inizio della legislatura, si rende necessario sancire in maniera inequivocabile.

Pag. 3
TESTO DEL REGOLAMENTO
__
MODIFICA PROPOSTA
__
Art. 12.

Art. 12.

  1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno.

  2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato.
  3. L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti:
   a) le condizioni e le modalità per l'ammissione degli estranei nella sede della Camera;
   b) l'amministrazione e la contabilità interna;
   c) l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari;
   d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio;
   e) i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, nonché i doveri di riservatezza e gli altri obblighi alla cui osservanza tali soggetti sono tenuti, anche nei confronti di organi estranei alla Camera;
   f) i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d), nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima.
Pag. 4
  4. L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera.
  5. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese esecutive mediante decreti del Presidente della Camera.
  6. Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi.
  7. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'articolo 60.
  8. L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.

  Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

  9. I deputati chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche dell'Ufficio di Presidenza. Se eletti a ricoprire incarichi dell'Ufficio di Presidenza, devono comunicare entro ventiquattro ore da tale elezione le proprie dimissioni dall'incarico di Governo; in mancanza di tale comunicazione cessano dalla carica dell'Ufficio di Presidenza.