ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00050

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: del 20/03/2024
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00129
Atto numero: 7/00177
Atto numero: 7/00180
Atto numero: 7/00199
Firmatari
Primo firmatario: MATTIA ALDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 20/03/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIOCCHETTI LUCIANO FRATELLI D'ITALIA 20/03/2024
FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2024
COLUCCI ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2024
BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 20/03/2024
SIMIANI MARCO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 20/03/2024
CURTI AUGUSTO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 20/03/2024
L'ABBATE PATTY MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2024
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2024
SANTILLO AGOSTINO MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2024
FERRARI SARA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 20/03/2024
SCARPA RACHELE PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 20/03/2024
ZINGARETTI NICOLA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 20/03/2024
MANCINI CLAUDIO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 20/03/2024
MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 20/03/2024


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Stato iter:
20/03/2024
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 20/03/2024

APPROVATO IL 20/03/2024

CONCLUSO IL 20/03/2024

Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00050
presentato da
MATTIA Aldo
testo di
Mercoledì 20 marzo 2024 in Commissione VIII (Ambiente)

7-00129 Mattia, 7-00177 Ilaria Fontana, 7-00180 Bonelli e 7-00199 Simiani: Iniziative per la revisione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) della Regione Lazio

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La VIII Commissione,

   premesso che:

    la Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre del 2000, ratificata con legge 9 gennaio 2006 n. 14, dà una definizione ampia di paesaggio, inteso come comprensivo dei «paesaggi considerati straordinari così come quelli comuni o degradati», il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, e che svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale;

    l'articolo 9 della Costituzione costituisce il cardine della tutela paesaggistica laddove afferma che la Repubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»;

    il Titolo V della Costituzione, invece, specifica la portata delle competenze inerenti alla tutela e alla valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali. Sotto tale profilo, l'articolo 117, comma 2, lettera s), dispone che la tutela dell'ambiente, e quindi del paesaggio, costituisce competenza esclusiva dello Stato;

    detto principio è comunque temperato dall'articolo 118, comma 3, che precisa che la legge statale «disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento (tra Stato e Regioni) nella materia della tutela dei beni culturali»;

    il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) ha innovato la disciplina statale in materia di pianificazione paesaggistica, introducendo, tra l'altro, il principio della pianificazione congiunta dei beni paesaggistici tra Stato e regione, così come si desume, in particolare, dagli articoli 135, 143, 145 e 156;

    lo spirito che deve informare il procedimento di adozione e di approvazione dei piani paesaggistici deve essere improntato al principio di leale collaborazione, che, come la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, si caratterizza per «la sua elasticità e la sua adattabilità», che se, da un lato, «lo rendono particolarmente idoneo a regolare in modo dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi ed evitando eccessivi irrigidimenti», dall'altro lato, richiedono «continue precisazioni e concretizzazioni» (sentenza n. 31 del 2006);

    in particolare, sussiste «la necessità di un confronto costante, paritario, e leale tra le parti, che deve caratterizzare ogni fase del procedimento e non seguire la sua conclusione» (sentenza n. 240 del 2020);

    il Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) del Lazio è stato approvato, con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021, all'esito di un lungo e impegnativo iter avviato precedentemente alla sua formale adozione, avvenuta con delibere della Giunta regionale del 2007, l'elaborazione è avvenuta congiuntamente agli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, in applicazione dei principi di copianificazione obbligatoria e di leale collaborazione sanciti dalla legge regionale sul paesaggio n. 24 del 1998 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;

    il PTPR non è riferito ai soli ambiti già sottoposti a vincolo paesistico ma costituisce un unico piano paesaggistico esteso all'intero territorio regionale, e dunque assume le funzioni di un piano quadro settoriale con valenza territoriale. Attraverso il Piano sono stati inoltre individuati, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004, immobili e aree di notevole interesse pubblico ulteriori rispetto ai beni paesistici oggetto di declaratoria o ai beni diffusi tutelati per legge;

    ai fini della redazione di tale strumento paesaggistico si è ricorsi alla carta tecnica regionale (Ctr) e alla carta dell'uso del suolo (Cus) approvata con delibera della giunta regionale Lazio del 28 marzo 2000, n. 953, successivamente aggiornata sulla sola classe 1, realizzata nel 2016 sui dati del rilevamento Agea 2014;

    sia la classe 1 che le altre classi di suoli, aggiornate nel 2010, hanno presentato caratteristiche diverse rispetto allo stato informativo iniziale, tali da non consentire una lettura omogenea di tutte le informazioni, sia nelle geometrie (non coincidenti e non rispondenti nei loro confini) sia nell'aggiornamento del dato rilevato;

    le incongruenze della cartografia e della carta dell'uso del suolo (Cus) rispetto allo stato dei luoghi rendono le previsioni di tutela introdotte dal piano territoriale paesistico regionale (PTPR) della regione Lazio non sempre conformi ai fini di una corretta tutela delle aree vincolate; difatti la Tavola «B» di ricognizione dei vincoli, e la Tavola «A» di classificazione ai fini della tutela hanno fotografato una situazione di fatto che ha subìto una reale trasformazione del territorio e quindi non è più rispondente al tipo di tutela introdotta dal PTPR;

    si sono riscontrate difficoltà operative, in particolare sollevate dai comuni, su opere molto spesso oggetto di finanziamenti del PNRR, non conformi alle previsioni normative del PTPR, e che risulterebbero meritevoli di una valutazione in deroga a tale strumento di pianificazione paesaggistica;

    l'articolo 23, comma 7-bis, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico», dispone che la regione effettua il primo aggiornamento del PTPR trascorsi cinque anni dall'approvazione del PTPR stesso, procedendo, in particolare, ad una modifica delle classificazioni per zona delle aree che risultino soggette a cambiamenti naturalistici e morfologici;

    tale termine non è perentorio e un termine diverso potrà essere condiviso con il Ministro della cultura al fine di intavolare fin da subito un tavolo di lavoro finalizzato alla modifica del PTPR, in relazione a quanto sopra rilevato e naturalmente su ulteriori tematiche che dovessero emergere da tale confronto istituzionale;

    l'aggiornamento del Piano richiede infatti un'attenta valutazione e ponderazione, incompatibile con inopportune accelerazioni o semplificazioni procedimentali funzionali a recepire trasformazioni medio tempore intervenute o a soddisfare esigenze di sviluppo economico, che avrebbero l'effetto di abbassare i livelli di tutela espressi dall'impianto prescrittivo del Piano stesso, nonché di inficiare e rallentare i complessi procedimenti di conformazione e di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni in esso contenute,

impegna il Governo:

   ad adottare le iniziative di competenza affinché possano essere avviate le procedure di aggiornamento del PTPR, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del «codice dei beni culturali e del paesaggio»;

   a preservare, nelle procedure di aggiornamento del PTPR, l'indirizzo unitario e il livello di tutela garantito dall'attuale impianto normativo del piano, dal quadro normativo nazionale in materia paesaggistica, dalla Convenzione europea sul paesaggio e dai relativi contenuti prescrittivi inderogabili, prevedendo altresì ulteriori misure volte a migliorare la qualità del paesaggio e a prevedere la più ampia tutela dei beni individuati, con particolare attenzione alla perimetrazione UNESCO, nel rispetto del principio della «primarietà» della tutela paesaggistica e del «non arrecare danni significativi» all'ambiente;

   ad adottare le iniziative di competenza volte a garantire la più ampia condivisione degli interventi di aggiornamento del PTPR, assicurando la trasparenza e pubblicità di tutte le fasi procedimentali e la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici interessati.
(8-00050) «Mattia, Ciocchetti, Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Bonelli, Simiani, Curti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Ferrari, Scarpa, Zingaretti, Mancini, Madia».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

equilibrio ecologico

utilizzazione del terreno

bene culturale