ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00177

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 212 del 12/12/2023
Abbinamenti
Atto 7/00129 abbinato in data 27/02/2024
Atto 7/00180 abbinato in data 27/02/2024
Atto 7/00199 abbinato in data 27/02/2024
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00050
Firmatari
Primo firmatario: FONTANA ILARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/12/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COLUCCI ALFONSO MOVIMENTO 5 STELLE 12/12/2023
L'ABBATE PATTY MOVIMENTO 5 STELLE 12/12/2023
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 12/12/2023
SANTILLO AGOSTINO MOVIMENTO 5 STELLE 12/12/2023


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Stato iter:
20/03/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/12/2023
FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO GOVERNO 20/02/2024
MAZZI GIANMARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (CULTURA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 20/02/2024
CURTI AUGUSTO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 27/02/2024
ROTELLI MAURO FRATELLI D'ITALIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 20/03/2024
CIOCCHETTI LUCIANO FRATELLI D'ITALIA
FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE VOTO 20/03/2024
CURTI AUGUSTO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
 
PARERE GOVERNO 20/03/2024
MAZZI GIANMARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (CULTURA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 19/12/2023

DISCUSSIONE IL 19/12/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/12/2023

DISCUSSIONE IL 20/02/2024

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 20/02/2024

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 27/02/2024

DISCUSSIONE IL 27/02/2024

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/02/2024

DISCUSSIONE IL 20/03/2024

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 20/03/2024

ACCOLTO IL 20/03/2024

PARERE GOVERNO IL 20/03/2024

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 20/03/2024

CONCLUSO IL 20/03/2024

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00177
presentato da
FONTANA Ilaria
testo di
Martedì 12 dicembre 2023, seduta n. 212

   L'VIII Commissione,

   premesso che:

    il Piano territoriale paesaggistico regionale (Ptpr) del Lazio, il cui fine specifico è la tutela e valorizzazione del paesaggio mediante la disciplina delle relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi, è stato approvato, con deliberazione di Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021, all'esito di un lungo e impegnativo iter avviato precedentemente alla sua formale adozione, avvenuta con delibere di Giunta regionale del 2007, l'elaborazione è avvenuta congiuntamente agli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, in applicazione dei principi di copianificazione obbligatoria e di leale collaborazione sanciti dalla legge regionale sul paesaggio n. 24 del 1998 e dagli articoli 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

    la Corte costituzionale ha, infatti, ripetutamente precisato che «la necessità di assicurare il pieno coinvolgimento degli organi statali deriva proprio dalla commistione di competenze diverse di cui sono titolari lo Stato e le regioni e dall'esistenza di un interesse unitario alla tutela del paesaggio», diversamente la tutela paesaggistica verrebbe degradata, «da valore unitario prevalente e a concertazione rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica» (sentenze n. 86 del 2019, n. 178, n. 68 e n. 66 del 2018, n. 64 del 2015);

    il Ptpr recepisce i contenuti della «Convenzione europea sul paesaggio», adottata a Firenze il 20 ottobre del 2000, ratificata con legge 9 gennaio 2006 n. 14, che dà una definizione ampia di paesaggio, inteso come comprensivo dei «paesaggi considerati straordinari così come quelli comuni o degradati», il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni, e che svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale;

    il Piano, infatti, non è riferito ai soli ambiti già sottoposti a vincolo paesistico ma costituisce un unico piano paesaggistico esteso all'intero territorio regionale, e dunque assume le funzioni di un piano quadro settoriale con valenza territoriale. Attraverso il Piano sono stati inoltre individuati, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004, immobili e aree di notevole interesse pubblico ulteriori rispetto ai beni paesistici oggetto di declaratoria o ai beni diffusi tutelati per legge, con il risultato che oltre il 70 per cento del territorio della regione Lazio risulta sottoposto a vincolo paesaggistico;

    i contenuti principali del Piano riguardano la ricognizione e rappresentazione dei beni paesaggistici e la individuazione degli ambiti omogenei da tutelare con prescrizioni ed indirizzi che ne garantiscano la conservazione, in coerenza con le azioni e gli investimenti di sviluppo economico e produttivo delle aree interessate;

    come indicato nella relazione allegata al Ptpr, quest'ultimo è stato strutturato come uno strumento flessibile, con un quadro normativo e conoscitivo che viene aggiornato periodicamente, per rispondere tanto alle esigenze di tutela quanto a puntuali esigenze di sviluppo espresse dagli enti locali. In presenza di determinati presupposti, sono altresì previste procedure semplificate, applicabili, in particolare, alle porzioni di territorio ricadenti nei paesaggi degli insediamenti urbani e delle reti di infrastrutture e servizi;

    tale flessibilità presuppone, in ogni caso, il rispetto dell'obbligo inderogabile di elaborazione congiunta, anche al fine di evitare che il Piano, espressione delle scelte di lungo periodo della pianificazione del territorio, «possa essere esposto a continue, anche radicali, rivisitazioni con il succedersi degli organi regionali»;

    l'aggiornamento del Piano richiede infatti un'attenta valutazione e ponderazione, incompatibile con inopportune accelerazioni o semplificazioni procedimentali funzionali a recepire trasformazioni medio tempore intervenute o a soddisfare esigenze di sviluppo economico, che avrebbero l'effetto di abbassare i livelli di tutela espressi dall'impianto prescrittivo del Piano stesso, nonché di inficiare e rallentare i complessi procedimenti di conformazione e di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni in esso contenute;

    l'articolo 145, comma 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio dispone a tale riguardo che le previsioni dei piani paesaggistici «non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali.»;

    la citata disposizione traduce il principio di primarietà della tutela paesaggistica, che la giurisprudenza costituzionale ha esplicitamente definito come «insuscettibilità di subordinazione ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato, ivi compresi quelli economici»;

    la richiamata impostazione trova conferma nelle previsioni del Pnrr. Quest'ultimo non solo individua un complesso di investimenti e misure a tutela del paesaggio e dei beni culturali (nell'ambito della missione 1, componente 3) ma fa proprio il principio del «non arrecare danni significativi» all'ambiente (DNSH), come vincolo interno rispetto agli investimenti e alle misure complessivamente previste; tutela dell'ambiente, ora espressamente riconosciuta dall'articolo 9 della Costituzione, che d'altro canto ha la sua matrice nella tutela del paesaggio, inteso, nell'evoluzione giurisprudenziale, proprio come «forma del territorio e dell'ambiente» (Corte costituzionale, sentenza n. 196 del 2004),

impegna il Governo:

   a preservare, nelle procedure di aggiornamento del Ptpr, l'indirizzo unitario e il livello di tutela garantito dall'attuale impianto normativo del piano e dai relativi contenuti prescrittivi inderogabili, prevedendo altresì ulteriori misure volte a migliorare la qualità del paesaggio e a prevedere la più ampia tutela dei beni individuati, con particolare attenzione alla perimetrazione UNESCO, nel rispetto del principio della «primarietà» della tutela paesaggistica e del «non arrecare danni significativi» all'ambiente;

   ad adottare le iniziative di competenza volte a garantire la più ampia condivisione degli interventi di revisione del Ptpr, assicurando la trasparenza e pubblicità di tutte le fasi procedimentali e la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici interessati.
(7-00177) «Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, L'Abbate, Morfino, Santillo».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sviluppo economico

habitat urbano

protezione del paesaggio