ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00399

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 53 del 16/02/2023
Trasformazioni
Trasformato il 29/05/2023 in 3/00436
Firmatari
Primo firmatario: DE BERTOLDI ANDREA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 15/02/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FOTI TOMMASO FRATELLI D'ITALIA 16/02/2023


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY delegato in data 15/02/2023
Stato iter:
29/05/2023
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/02/2023

TRASFORMA IL 29/05/2023

TRASFORMATO IL 29/05/2023

CONCLUSO IL 29/05/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00399
presentato da
DE BERTOLDI Andrea
testo di
Giovedì 16 febbraio 2023, seduta n. 53

   DE BERTOLDI e FOTI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   con una lettera inviata dal sindacato nazionale degli agenti di assicurazione (Sna) Claudio Demozzi, al Ministero interrogato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente dello Sna ha chiesto il rinvio delle disposizioni contenute all'interno del regolamento Ivass, n. 51 del 21 giugno 2022, giudicate sproporzionate e contraddistinte da una serie di obblighi irragionevoli, nei confronti degli agenti di assicurazione;

   al riguardo, il rappresentante dello Sna ha evidenziato come le modifiche apportate al suesposto regolamento, da parte dello stesso Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, con il proprio chiarimento applicativo e gli annullamenti disposti dal Tar Lazio, che con la sentenza dello scorso 18 gennaio 2023, n. 896/897 ha annullato l'articolo 11, comma 1, lettera c) del medesimo regolamento, confermano che il Preventivass, (l'applicazione web nata per confrontare online le tariffe del contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile di autovetture, ciclomotori e motocicli ad uso privato) debba continuare a rappresentare uno strumento di carattere consultivo e meramente orientativo per utenti ed intermediari, senza che tuttavia possa configurarsi alcun obbligo per gli agenti assicurativi di raccogliere e conservare dichiarazioni da parte degli utenti, numeri di preventivazione o tracciamento degli stessi;

   gli agenti di assicurazione, ha rilevato altresì Demozzi, non si trovano attualmente nella concreta possibilità di adempiere agli obblighi informativi degli intermediari di cui all'articolo 132-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 del Codice delle assicurazioni private (Cap) e del conseguente regolamento applicativo Ivass in precedenza richiamato, sollecitando pertanto il Ministero interrogato ad intervenire, affinché l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 11 siano differite, anche al fine di consentire agli operatori del mercato di ovviare alle criticità suesposte e con lo scopo peraltro di preservare l'integrità e l'equilibrio del mercato da possibili abusivi ricorsi alle azioni di nullità di cui al medesimo articolo 132-bis, comma 4, del Cap;

   il rinvio dell'entrata in vigore delle misure contenute nel suesposto regolamento n. 51, a giudizio del sindacato nazionale degli agenti di assicurazione, consentirebbe l'auspicato intervento del legislatore, nel modificare i numerosi aspetti controversi contenuti nella norma primaria, in coerenza peraltro con il dettato del Tar Lazio, sezione II-ter di Roma, che con riferimento all'annullamento delle disposizioni in precedenza richiamate ha affermato il principio per cui «la definizione di dette formalità, per contro, è rimessa alla libera organizzazione delle imprese assicurative e degli agenti, che potranno individuare modalità più o meno dettagliate, salvo farsi carico, in caso di inidonea conservazione della documentazione attestante gli adempimenti di legge, del rischio dell'eventuale azione di nullità da parte degli assicurati», avvertendo inoltre la «sostanziale oscurità e irragionevolezza» dell'articolo 132-bis, comma 4, del codice delle assicurazioni private –:

   se condivida le criticità in precedenza richiamate da parte del sindacato nazionale agenti di assicurazione, in relazione alla necessità di rinviare l'effettiva introduzione delle misure contenute all'interno dell'articolo 11, comma 1, lettera c) del regolamento Ivass, n. 51 del 21 giugno 2022, giudicate irragionevoli da parte degli operatori del mercato assicurativo, la cui obbligatorietà rischia di penalizzare in maniera evidente gli agenti di assicurazione e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza di tipo normativo intenda intraprendere al fine di rivedere la disciplina del codice delle assicurazioni private, con particolare riferimento alle competenze di Ivass in materia di obblighi informativi degli intermediari.
(5-00399)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assicurazione privata

mercato

compagnia d'assicurazioni