ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00142

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: del 17/11/2021
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00668
Atto numero: 7/00714
Firmatari
Primo firmatario: BURATTI UMBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZENNARO ANTONIO LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2021
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2021
PAGANO UBALDO PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2021
DE MICHELI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2021
CIAGA' GRAZIELLA LEYLA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2021
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2021
TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2021
CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2021
PIZZETTI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2021
PEZZOPANE STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2021
BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2021
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2021
LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 17/11/2021
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 17/11/2021
ALEMANNO MARIA SOAVE MOVIMENTO 5 STELLE 17/11/2021
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 17/11/2021
CASO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 17/11/2021
CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 17/11/2021
GRIMALDI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 17/11/2021
LORENZONI GABRIELE MOVIMENTO 5 STELLE 17/11/2021
MIGLIORINO LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 17/11/2021
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 17/11/2021
SCERRA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 17/11/2021
TROIANO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 17/11/2021
ZANICHELLI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 17/11/2021
CENTEMERO GIULIO LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2021
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2021
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2021
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2021
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2021
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2021
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2021
RIBOLLA ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2021
PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 17/11/2021
PASTORINO LUCA LIBERI E UGUALI 17/11/2021
ANGIOLA NUNZIO MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI 17/11/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
17/11/2021
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 17/11/2021

IN PARTE APPROVATO IL 17/11/2021

CONCLUSO IL 17/11/2021

Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00142
presentato da
BURATTI Umberto
testo di
Mercoledì 17 novembre 2021 in Commissione VI (Finanze)

7-00668 Buratti: Iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.

7-00714 Zennaro: Iniziative per una riforma del quadro normativo che regola le banche di credito cooperativo.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI 7-00668 BURATTI E 7-00714 ZENNARO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La VI Commissione,

   premesso che:

    il credito cooperativo è una componente originale dell'industria bancaria italiana costituita da circa 250 banche locali, cooperative a mutualità prevalente che sono espressione, attraverso i propri soci, delle comunità di riferimento;

    da oltre 135 anni queste realtà sono presenti sul territorio con diffusione capillare e svolgono un ruolo essenziale di sostegno all'economia reale in quanto banche di comunità, promuovendo la crescita e lo sviluppo sociale ed economico;

    la funzione insostituibile del credito cooperativo nell'assicurare la resilienza del tessuto economico e sociale italiano è stata confermata ampiamente dallo shock pandemico, che ha visto le banche di credito cooperativo espandere i loro impieghi del 5,6 per cento da marzo 2020 a marzo 2021 (contro una media dell'1,9 per cento rilevata nell'industria bancaria), a fronte di un incremento della raccolta anch'esso superiore alla media (10,8 per cento contro il 4,3 per cento della media di sistema), e di un rafforzamento della posizione patrimoniale degli istituti, con un CET1 ratio pari a 18,9 per cento in aumento e superiore alla media dell'intero sistema che è pari al 15,5 per cento (dati di dicembre 2020);

    secondo i dati pubblicati il 31 marzo 2021 dalla Banca d'Italia, le banche italiane e le filiali in Italia di banche estere alla fine del 2020 disponevano di 23.481 sportelli operativi, di cui circa il 18 per cento appartenenti al Credito Cooperativo; cifre che evidenziano come il numero totale degli sportelli bancari sia calato negli anni (erano 30.258 nel 2015 di cui il 14,64 per cento appartenenti al credito cooperativo), mentre nello stesso periodo risultano cresciuti in proporzione gli sportelli del Credito Cooperativo, soprattutto nei piccoli Comuni (in oltre 650 di essi il servizio bancario è garantito solo dalle Bcc), confermando la funzione di servizio economico-sociale ai territori, particolarmente prezioso nei periodi di crisi (sia economica sia sanitaria);

    il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 6 e l'articolo 33, paragrafo 2, ha attribuito alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;

    la preziosa funzione di sostegno al territorio svolta dal credito cooperativo rischia di essere inibita dall'acquisizione da parte delle banche di credito cooperativo della qualifica di banca significant, che impone su di esse oneri esorbitanti e non proporzionali in materia di governance e «fit and proper», gestione dei rischi, in particolare degli Npl, fondi propri e requisiti patrimoniali, e infine requisiti di risoluzione;

    la qualifica di intermediari significant espone concretamente le singole Bcc ad una maggiore severità dei requisiti prudenziali rispetto a quelli che sarebbero coerenti e adeguati per proteggerle dai rischi che esse assumono in funzione del loro tipico business fondato sull'erogazione del credito per finalità produttive e sul finanziamento delle famiglie;

    l'acquisizione dello status di banca significant è una conseguenza nota a tutte le parti interessate dell'intervento di riforma condotto con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio», poi convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49;

    il citato decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, infatti, ha messo in atto una profonda riforma organizzativa del credito cooperativo, basata essenzialmente sulla costituzione di gruppi bancari cooperativi – Gbc (alle cui capogruppo sono attribuite le funzioni di direzione, coordinamento del gruppo nonché di garanzia, nei casi di eventuali situazioni di criticità, consentendo anche sinergie negli investimenti per innalzare il livello dei servizi offerti) ai quali le Bcc hanno l'obbligo di aderire per mantenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, pur conservando tutti i caratteri distintivi di banche cooperative a mutualità prevalente;

    la riforma del credito cooperativo ha, dunque, determinato la costituzione nel 2019 di due gruppi bancari cooperativi a valenza nazionale, uno facente capo ad Iccrea Banca, cui aderiscono 130 Bcc, l'altro facente capo a Cassa Centrale Banca, cui aderiscono 77 Bcc, aventi ciascuno attivi complessivi che superano la soglia dimensionale dei 30 miliardi di euro, oltre la quale le banche vengono considerate significant o sistemiche sotto il profilo della rischiosità. Di conseguenza le Bcc affiliate ai GBC – pur restando tutte di fatto less significant o non sistemiche sotto il profilo della rischiosità – sono state assoggettate alla regolamentazione bancaria tipica delle banche significant e sottoposte alla vigilanza della Banca centrale europea-MVU. Nel frattempo, le regole che disciplinano le banche italiane non sistemiche (less significant) – sia stand alone sia aderenti ad un Sistema di protezione istituzionale (IPS) – continuano a essere quelle delle banche less significant vigilate dalla Banca d'Italia, come anche la gestione di eventuali situazioni di crisi;

    le Bcc obbligate ad affiliarsi ad un gruppo bancario cooperativo conservano per la normativa italiana una serie di caratterizzazioni, tra le quali: l'obbligo di finalità mutualistiche, l'obbligo di erogare credito prevalentemente ai soci, l'erogazione di almeno il 95 per cento del totale dei crediti alle imprese e alle famiglie che operano e vivono nel territorio di competenza nel quale raccolgono il risparmio, l'obbligo di destinare a riserve indivisibili tra i soci di almeno il 70 per cento degli utili, l'assoggettamento ad una duplice vigilanza: quella prudenziale e quella mutualistica;

    l'articolo 20-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha apportato modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introducendo, all'interno del medesimo, una disposizione che attribuisce all'autorità governativa il potere di assoggettare le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi a controlli finalizzati a verificare che l'esercizio del loro ruolo e delle loro funzioni risulti coerente con le finalità mutualistiche delle Bcc affiliate, per il tramite di un decreto da adottare entro il 31 marzo 2019 dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che non risulta essere stato ancora adottato;

    la riforma ha richiesto nel corso del tempo una serie di interventi di revisione, fra cui quello effettuato col comma 1070 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha disapplicato l'obbligo del Reg. (CE) n. 1606/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea di redazione del bilancio in base ai princìpi contabili internazionali IAS/IFRS, che il nostro Paese, con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, a differenza di quanto avvenuto negli altri Paesi europei, aveva imposto a tutte le banche e, quindi, anche a quelle non quotate o di piccola dimensione;

    il nuovo quadro micro-prudenziale genera processi e meccanismi (immaginati per intermediari di diversa complessità e dimensioni) che incidono in termini considerevoli sul piano dei costi e quindi della competitività delle banche di credito cooperativo e produce un impatto sia sui modelli di business sia su forme giuridiche specifiche come la cooperazione di credito a mutualità prevalente;

    le oggettive conseguenze della riforma hanno aperto un dibattito parlamentare in cui si è convenuto sull'urgenza di adottare alcuni puntuali interventi normativi riguardanti le Banche di credito cooperativo aventi la finalità di consentire l'attuazione della richiamata legge n. 49 del 2016 quali – fra gli altri – quelli relativi al Fondo temporaneo delle Bcc e alla disciplina delle azioni di finanziamento;

    con il più recente atto di sindacato ispettivo, ordine del giorno n. 9/02302- A/019 del 21 gennaio 2020, sottoscritto da una larghissima maggioranza, si è impegnato l'allora Governo in carica a valutare l'opportunità di convocare e avviare un confronto di natura sia politica sia tecnica per individuare le modalità più adeguate ed efficaci per risolvere la questione della coerenza delle attuali norme bancarie rispetto alle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo, al loro esclusivo ruolo di servizio allo sviluppo inclusivo e partecipato delle economie locali, cui è seguito l'avvio di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

    in questi 18 mesi di estrema difficoltà innescata dalla pandemia, le Bcc hanno accresciuto la propria capacità di servizio nei confronti delle comunità, concedendo moratorie per oltre 42 miliardi di euro e crediti garantiti per più di 12 miliardi di euro, sostenendo le famiglie, le micro, piccole e medie imprese e i soggetti del Terzo settore;

    come evidenziato nella relazione del Comitato per la sicurezza della Repubblica-Copasir del novembre 2020, vi sarebbe un alto rischio di credit crunch per le piccole imprese anche a causa delle norme europee sulle Bcc; pertanto la soluzione prospettata dal Comitato potrebbe risiedere nell'effettiva applicazione del principio di proporzionalità (considerato fondamentale dall'ordinamento comunitario, articolo 5 dei Trattati) che si traduca in una regolamentazione bancaria e in un sistema di supervisione che tengano realmente conto della diversità di dimensione, complessità e livello di rischiosità;

    il nodo regolamentare è dunque essenzialmente a livello europeo; è necessario intervenire su alcune norme dell'Unione Bancaria per confermare il modello del Gruppo bancario cooperativo, ma modificando con urgenza le regole applicate e i modelli di vigilanza affinché le norme e i parametri di supervisione siano proporzionati e idonei rispetto alla natura di banche non sistemiche, piccole e non complesse (quali sono le Bcc) e a mutualità prevalente, profilo a sua volta sottoposto a specifica vigilanza;

    il combinato disposto di regole e linee guida europee in materia di credito deteriorato (calendar provisioning, nuova definizione di insolvenza, nuove linee guida sulla concessione e il monitoraggio del credito, trattamento prudenziale delle moratorie e altro) e il quadro di regole e approcci di vigilanza europei sui Gruppi bancari cooperativi costituisce un rischio reale di svantaggio competitivo del sistema Italia e di indebolimento del potenziale di ripresa e resilienza del nostro Paese,

impegna il Governo:

   a) a valutare la possibilità di adottare iniziative nelle opportune sedi europee al fine di adeguare, con il più ampio coinvolgimento delle forze parlamentari, il quadro normativo bancario europeo previsto dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, alle peculiarità della missione assegnata alle Bcc dalla Costituzione italiana (articolo 45);

   b) nel confermare il modello del Gruppo bancario cooperativo disegnato dal legislatore italiano, a garantirne la sua missione economica e sociale, valutando la possibilità di esperire azioni volte a modificare con urgenza le regole europee applicabili e i relativi modelli di vigilanza affinché le norme e i parametri di supervisione risultino proporzionati, coerenti e adeguati rispetto alla natura delle Bcc di banche piccole, non sistemiche (less significant) né complesse e a mutualità prevalente, senza tuttavia creare un ulteriore appesantimento al mercato del credito, pena il rallentamento della ripresa del Paese;

   c) ad adottare iniziative per definire una cornice normativa, in raccordo con le istituzioni europee, che consenta alle Bcc di accrescere il proprio contributo alla ripresa del Paese, affinché possa continuare ad essere garantito l'accompagnamento creditizio e consulenziale a imprese e famiglie chiamate a fare la propria parte nella ricostruzione post-pandemica delle economie locali in una prospettiva di transizione ecologica e digitale socialmente partecipata e inclusiva;

   d) a dare rapida attuazione alle disposizioni in materia di vigilanza cooperativa di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, al fine di ottemperare alla previsione normativa introdotta nel dicembre 2018 ed evitare che le altre grandi banche possano lamentare distorsioni concorrenziali di mercato;

   e) a monitorare l'attuazione del regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze 169/2020 in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti – cosiddetti «fit and proper» – al fine di garantire la qualità della governance senza ledere il carattere di territorialità del credito cooperativo, stabilito da norme primarie e secondarie.
(8-00142) «Buratti, Zennaro, Fragomeli, Ubaldo Pagano, De Micheli, Ciagà, Sani, Topo, Carnevali, Pizzetti, Pezzopane, Enrico Borghi, Cenni, Lacarra, Martinciglio, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Migliorino, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanichelli, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Patassini, Pastorino, Angiola».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

banca

diritto bancario

erogazione di prestito