ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00702

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 546 del 23/07/2021
Abbinamenti
Atto 7/00695 abbinato in data 03/08/2021
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 23/07/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/08/2021
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 03/08/2021
MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/05/2022
MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 03/08/2021

DISCUSSIONE IL 03/08/2021

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 03/08/2021

AUDIZIONE INFORMALE IL 13/10/2021

AUDIZIONE INFORMALE IL 27/10/2021

AUDIZIONE INFORMALE IL 23/02/2022

AUDIZIONE INFORMALE IL 01/03/2022

AUDIZIONE INFORMALE IL 15/03/2022

AUDIZIONE INFORMALE IL 24/03/2022

AUDIZIONE INFORMALE IL 30/03/2022

AUDIZIONE INFORMALE IL 26/04/2022

AUDIZIONE INFORMALE IL 04/05/2022

DISCUSSIONE IL 24/05/2022

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/05/2022

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00702
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Venerdì 23 luglio 2021, seduta n. 546

   L'XI Commissione,

   premesso che:

    in Italia sono frequentissime le frodi connesse al distacco transnazionale dei conducenti del trasporto su strada, quali quelle realizzate con il ricorso a «società di comodo» costituite in Paesi europei a basso costo contributivo;

    si tratta di un fenomeno ben noto a livello europeo, tanto che, nell'adottare la direttiva (UE) 2020/1057 del 15 luglio 2020, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno sottolineato l'importanza di contrastare tale genere di frodi, spesso realizzate per il tramite di società formalmente costituite in Paesi europei a basso costo del lavoro che non svolgono attività effettiva nel Paese di stabilimento;

    la medesima Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza C-610/18 del 16 luglio 2020, ha avuto modo di esaminare una fattispecie molto particolare, in cui conducenti di autoveicoli pesanti che risiedevano stabilmente nei Paesi Bassi e operavano a favore di società olandesi di cui in passato erano stati dipendenti, erano assicurati presso gli enti di previdenza sociale ciprioti, in quanto formalmente dipendenti di società stabilita a Cipro;

    in tal caso, la Corte di giustizia ha chiarito che, alla luce dell'esame delle circostanze concrete, i contributi avrebbero dovuto essere pagati nei Paesi Bassi;

    in Italia simili frodi, sia pure realizzate tramite istituti diversi, sono diffusissime;

    in particolare, l'abuso del diritto europeo viene realizzato in Italia sia tramite il ricorso all'istituto del distacco transnazionale di lavoratori, sia attraverso la fattispecie della somministrazione di autotrasportatori;

    la legislazione europea subordina la legittimità del ricorso ad entrambi tali istituti ad una serie di condizioni che non vengono quasi mai rispettate dalle società di autotrasporto costituite in Paesi europei a basso costo. In particolare, risulta che tali società non svolgono attività effettiva nei Paesi di stabilimento, avendo quale unico obiettivo lavorare in Paesi dove possono sfruttare il differenziale di costo del lavoro; di conseguenza la mancanza di attività effettiva nel Paese di stabilimento rende totalmente illegittimo il ricorso sia al distacco, che alla somministrazione transnazionale di manodopera;

    il problema è stato confermato anche dal recente regolamento (UE) 1055/20 che ha previsto che «occorre assicurare che i trasportatori su strada stabiliti in uno Stato membro siano presenti in modo effettivo e permanente in tale Stato membro e da lì svolgano la loro attività di trasporto»;

    oltretutto, dette società spesso non rispettano nemmeno i minimi retributivi imposti dalle direttive europee in materia di distacco e di somministrazione di lavoro, da calcolarsi sulla base della legislazione e della contrattazione collettiva del Paese ospitante;

    si tratta di pratiche che, oltre a configurare un grave abuso del diritto europeo, danneggiano gravemente le imprese italiane e i lavoratori del settore;

    il proliferare di queste frodi è inoltre agevolato dall'assenza di controlli effettivi da parte degli organi ispettivi italiani e dalla mancata applicazione di sanzioni dissuasive a carico di tali società europee e dei loro committenti italiani;

    pertanto, l'attività di controllo e monitoraggio di tali imprese dovrebbe essere tra le priorità di tutti gli organi ispettivi, visto il rischio di estromissione dal mercato delle imprese italiane operanti nel settore, con pregiudizio dell'intero Paese, per la perdita di posti di lavoro e per il danno contributivo e fiscale,

impegna il Governo:

   1) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, di contrasto alle pratiche illegittime esposte in premessa nonché volte a recuperare i contributi che illecitamente vengono sottratti all'Italia;

   2) a incrementare i controlli nel settore dei trasporti al fine verificare la regolarità dei rapporti di lavoro instaurati per escludere gli illeciti descritti in premessa;

   3) a porre in essere ogni iniziativa idonea, anche in sede europea, volta ad escludere gli effetti pregiudizievoli che derivano dai regimi contributivi più favorevoli di alcuni Paesi dell'Unione europea in danno dell'Italia;

   4) ad assumere iniziative che favoriscano e tutelino il lavoro dalle aziende virtuose nel settore dei trasporti e che devono essere salvaguardate dalle pratiche di concorrenza sleale di quelle realtà datoriali che invece non rispettano le normative in materia di lavoro.
(7-00702) «Rizzetto».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lavoro temporaneo

diritto comunitario

direttiva CE