ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00320

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 227 del 25/09/2019
Abbinamenti
Atto 7/00316 abbinato in data 02/10/2019
Atto 7/00317 abbinato in data 02/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: RUGGIERO FRANCESCA ANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/09/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
GRIMALDI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
APRILE NADIA MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
CASO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
GIULIODORI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
MANIERO ALVISE MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
MIGLIORINO LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
RADUZZI RAPHAEL MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
ZANICHELLI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
ZENNARO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
BARBUTO ELISABETTA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
CANTONE LUCIANO MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
CARINELLI PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
CHIAZZESE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
DE GIROLAMO CARLO UGO MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
FICARA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
GRIPPA CARMELA MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
MARINO BERNARDO MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
RAFFA ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
SERRITELLA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
TERMINI GUIA MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
LORENZONI GABRIELE MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
SUT LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
DE CARLO SABRINA MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019
SCANU LUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 25/09/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 02/10/2019
RUGGIERO FRANCESCA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 02/10/2019
OSNATO MARCO FRATELLI D'ITALIA
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
PAITA RAFFAELLA ITALIA VIVA
 
INTERVENTO GOVERNO 02/10/2019
VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 02/10/2019
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 02/10/2019

DISCUSSIONE IL 02/10/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 02/10/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 24/10/2019

AUDIZIONE INFORMALE IL 30/10/2019

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00320
presentato da
RUGGIERO Francesca Anna
testo di
Mercoledì 25 settembre 2019, seduta n. 227

   Le Commissioni VI e IX,

   premesso che:

    l'Agenzia delle entrate, con risoluzione 79/E del 2 settembre 2019, ha sancito che le prestazioni didattiche relative alle patenti di guida – sinora esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – sono operazioni imponibili;

    la citata risoluzione, che intende dare seguito alla sentenza interpretativa del 14 marzo 2019 (C-449/2017) della Corte di giustizia dell'Unione europea – che si esprime su un rinvio pregiudiziale relativo all'interpretazione data ad una direttiva europea dall'ordinamento giuridico tedesco – definisce imponibili le lezioni di scuola guida, perché non rientrano né nell'insegnamento scolastico e universitario, né nella formazione e riqualificazione professionale;

    la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza relativa alla causa C-449/17 ha stabilito infatti che all'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida per il conseguimento della patente per veicoli di categoria B e C1, non si applica l'esenzione dal pagamento dell'Iva perché non rientra nell’«insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112;

    secondo la risoluzione 79/E la sentenza ha effetto retroattivo, e pertanto la maggiore imposta per operazioni relative ad annualità ancora accertabili ai fini Iva, deve essere inserita nella dichiarazione Iva integrativa relativa a tali annualità; inoltre, il mutamento del regime Iva, da esente a imponibile, implica per il contribuente il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi relativi alle medesime operazioni;

    occorre considerare che la retroattività non è un principio scritto nel Trattato istitutivo, ma è implicita nella natura interpretativa della sentenza della Corte di giustizia che, come tale, si dovrebbe applicare dall'entrata in vigore della norma, non solo rispetto alla parti della controversia dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea ma anche a tutti gli Stati tenuti ad attuare la direttiva;

    la risoluzione dell'Agenzia delle entrate limita la portata della retroattività, sostenendo che questa incide sulle «operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA» e che «la maggiore imposta deve confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile, da presentare ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998»;

    è necessario sottolineare che la risoluzione, nel dare seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che dispone l'efficacia retroattiva del prelievo Iva, contrasta con l'articolo 23 della Costituzione, secondo il quale «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», principio centrale del nostro ordinamento: anche le disposizioni sulla legge in generale stabiliscono infatti che «La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo»; a questo fondamentale principio si devono pertanto ammettere eccezioni solo per disposizioni a favore del contribuente;

    la stessa risoluzione, nel ritenere applicabile l'Iva sulle lezioni di guida solo alle «operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA», contrasta, ad avviso dei firmatari del presente atto, anche con l'articolo 3 della Costituzione: come si afferma al primo comma dell'articolo 1 della legge 27 luglio, n. 212 del 2000, statuto dei diritti del contribuente, le disposizioni dello statuto, emanate in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, «costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali» a fortiori, da una risoluzione dell'Agenzia delle entrate;

    considerando che sono operazioni in annualità ancora accertabili ai fini Iva quelle realizzate dal 2014 al 2018, si tratta, secondo la Confederazione autoscuole riunite di 3,8 milioni di patenti;

    l'Agenzia delle entrate, con risoluzioni 83/E-III-7-65258 del 1998 e c134/E del 2005, ha, in precedenza, definito esenti le lezioni di scuola guida; su queste disposizioni il contribuente ha finora fatto legittimo affidamento;

    la risoluzione afferma che non sono dovuti sanzioni e interessi, perché il comportamento dei contribuenti deriva da «ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa»;

    il recupero dell'Iva retroattiva su coloro che hanno seguito le lezioni di guida è operazione molto complessa; l'onere ricade pertanto sulle autoscuole che stimano un costo medio pro-capite di 120.000 euro;

    la risoluzione 79/E è, secondo i firmatari del presente atto, in contrasto con l'articolo 3 dello statuto del contribuente sul divieto di retroattività, con il principio di correttezza e buona fede tra amministrazione e contribuente, e quindi con gli articoli 10, 6, 7, 5 e 2 del medesimo statuto; occorre sottolineare che la Corte di Cassazione, con sentenza del 14 aprile 2004, n. 7080, in merito ai principi espressi nelle disposizioni dello statuto del contribuente o desumibili da esso, ha affermato che tali principi hanno una rilevanza del tutto particolare nell'ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia;

    la Corte di giustizia si è occupata della questione nell'ambito di una controversia che non investe lo Stato italiano (e quindi le norme fiscali e quelle nazionali di settore) ma l'amministrazione finanziaria tedesca, e non tiene conto delle peculiarità proprie dell'ordinamento italiano:

     in Italia l'attività delle autoscuole è soggetta ad autorizzazioni e controlli delle province e degli uffici della Motorizzazione;

     l'articolo 123 del codice della strada definisce testualmente le autoscuole «scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti», attribuendo loro un esplicito connotato scolastico-educativo;

     l'articolo 230 del medesimo codice sancisce che l'educazione stradale, che comprende molte nozioni e materie incluse nella formazione necessaria per il conseguimento delle patenti di guida B e C1, è materia di insegnamento scolastico per espressa previsione di legge;

     la didattica per alcuni tipi di patenti ha un connotato di formazione per fini professionali;

    se le prestazioni didattiche necessarie al conseguimento della patente sono materia imponibile, come indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, queste subiranno un sensibile rincaro, scoraggiando la formazione e compromettendo la sicurezza stradale;

    è opportuno, di contro, favorire la formazione per la guida in particolare in una fase di radicale evoluzione tecnologica e in un contesto in cui occorre favorire l'accesso alla mobilità elettrica, anche dei privati, e un agevole passaggio all'uso dei nuovi veicoli a trazione elettrica e a guida autonoma;

    si ritiene altresì essenziale prevedere, nell'ambito della formazione per la guida, piattaforme didattiche, ambienti di prova prima dei test su strade pubbliche, simulatori per veicoli elettrici e autonomi collegati alla rete mobile ad alta velocità 5G, e integrare e supportare la formazione offerta dalle scuole guida con specifiche azioni nelle scuole e nelle università, in particolare per agevolare il superamento delle barriere tecnologiche e la sicurezza stradale,

impegnano il Governo:

   ad assumere tutte le iniziative necessarie, anche di natura normativa, per escludere la retroattività dell'applicazione dell'Iva sulle lezioni di guida;

   a favorire, anche con opportune iniziativa normative, l'evoluzione della formazione alla guida e alla sicurezza stradale, al fine di prevedere che questa sia considerata, a tutti gli effetti, una didattica nell'ambito dell'insegnamento scolastico e universitario e nella formazione e riqualificazione professionale.
(7-00320) «Ruggiero, De Lorenzis, Grimaldi, Scagliusi, Aprile, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruocco, Trano, Zanichelli, Zennaro, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Gabriele Lorenzoni, Sut, Sabrina De Carlo, Scanu».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

risoluzione

formazione professionale

insegnamento della guida