ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06959

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 586 del 02/11/2021
Abbinamenti
Atto 5/06958 abbinato in data 03/11/2021
Atto 5/06960 abbinato in data 03/11/2021
Atto 5/06961 abbinato in data 03/11/2021
Atto 5/06962 abbinato in data 03/11/2021
Atto 5/06963 abbinato in data 03/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: CARNEVALI ELENA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIZZO NERVO LUCA PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2021
SIANI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2021
LEPRI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2021
PINI GIUDITTA PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2021
DE FILIPPO VITO PARTITO DEMOCRATICO 02/11/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 02/11/2021
Stato iter:
03/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/11/2021
Resoconto CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 03/11/2021
Resoconto NISINI TIZIANA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 03/11/2021
Resoconto CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 03/11/2021

DISCUSSIONE IL 03/11/2021

SVOLTO IL 03/11/2021

CONCLUSO IL 03/11/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06959
presentato da
CARNEVALI Elena
testo presentato
Martedì 2 novembre 2021
modificato
Mercoledì 3 novembre 2021, seduta n. 587

   CARNEVALI, RIZZO NERVO, SIANI, LEPRI, PINI e DE FILIPPO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 118 del 1971 ha avviato un percorso, peraltro ancora incompiuto, di inclusione sociale delle persone invalide. In particolare, l'articolo 13 stabiliva che l'assegno di invalidità fosse dovuto solo in caso di «incollocazione» del beneficiario, ovvero con l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, «per il tempo in cui sussisteva tale condizione»;

   successivamente l'articolo 1, comma 35, della legge n. 247 del 2007, sostituiva il requisito dell'incollocazione con quello dell'«inoccupazione»;

   nonostante tale modifica, l'Inps in due successivi messaggi del 2008 (n. 3043 e 5783) precisava che «l'assegno è corrisposto con le stesse condizioni previste per l'assegnazione della pensione d'inabilità, ... pertanto, il reddito da considerare come limite per l'erogazione della prestazione è pari a quello previsto per la pensione sociale»;

   inoltre, nel richiamato messaggio 5783/2008 l'Istituto sottolineava che «la dichiarazione di prestare attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione equivale alla dichiarazione di non prestare alcuna attività»;

   in altre parole, se non viene superata la soglia di reddito minimo personale pari ora a 4.931 euro all'anno (400 euro al mese), l'attività lavorativa e l'assegno di 287,09 euro per tredici mensilità possono convivere;

   recentemente la Corte di cassazione è intervenuta con diverse pronunce sulla portata di tale requisito (n. 17388/2018 e n. 18926/2019) nelle quali ha evidenziato che, con la modifica introdotta dalla legge n. 247 del 2007, non si richiede più la incollocazione al lavoro, ma lo stato di inoccupazione, ossia il mancato svolgimento di attività lavorativa nel periodo interessato dalla domanda proposta;

   sulla base di questi pronunciamenti, l'Inps con messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021 ha stabilito che da quella data l'assegno mensile di assistenza in oggetto è liquidato solo nel caso in cui risulti l'inattività lavorativa del soggetto beneficiario;

   si tratta ad avviso degli interroganti di una scelta inaccettabile che rischia di lasciare ai margini migliaia di persone affette da disabilità non grave, impedendo loro di integrarsi socialmente a meno di rinunciare ad un assegno di 287,09 euro al mese –:

   quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda adottare per continuare a consentire una minima attività lavorativa in concomitanza con la percezione dell'assegno di assistenza, visto che le attività lavorative di queste persone con disabilità sono principalmente attività terapeutiche o formative con lo scopo di favorirne l'inclusione sociale.
(5-06959)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 3 novembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-06959

  Ringrazio gli onorevoli interroganti, appartenenti ai diversi Gruppi parlamentari, per aver posto un tema di assoluta rilevanza e per aver richiesto con sollecitudine una soluzione tempestiva ed efficace ad una questione che investe la vita di persone e di famiglie in condizioni di fragilità e di difficoltà.
  Preliminarmente, è necessaria una sintetica ricostruzione storico-giuridica sottesa all'adozione da parte dell'INPS del messaggio 3495 del 14 ottobre scorso, relativo alla mancata concessione dell'assegno d'inabilità nei confronti di chi abbia prestato attività lavorativa.
  Relativamente agli invalidi parziali, ovvero gli invalidi civili con percentuale di invalidità compresa tra il 74 per cento ed il 99 per cento, viene riconosciuto, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 118 del 1971, un assegno mensile di assistente laddove vi sia uno stato di bisogno economico, il soggetto abbia un'età compresa dal 18° al 67° anno, e non vi sia svolgimento di attività lavorativa.
  Fino al 31 dicembre 2007 la legge richiedeva, quale requisito costitutivo specifico per il diritto all'assegno di invalidità civile, la «incollocazione al lavoro», cioè chi, secondo la definizione fornita dalla Corte di Cassazione, pur iscritto nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio non aveva conseguito un'occupazione in mansioni compatibili.
  Successivamente la novella introdotta dalla legge n. 247/2007 ha richiesto come requisito per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza non più la incollocazione al lavoro bensì lo stato di «inoccupazione» ossia il mancato svolgimento dell'attività lavorativa, da comprovare con apposita dichiarazione sostitutiva da presentare annualmente all'INPS.
  Con due messaggi del 2008 l'INPS aveva ritenuto di identificare il requisito del mancato svolgimento dell'attività lavorativa con lo stato di disoccupazione, considerando i dati della non stabilità del rapporto di lavoro ovvero la soglia del reddito conseguibile. L'Istituto chiariva, infatti, che il requisito fosse da ritenersi sussistente anche nel caso di impiego presso cooperative sociali ovvero quando si conservasse lo stato di disoccupazione in presenza di svolgimento di attività lavorativa da cui derivasse un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
  Le indicazioni dell'INPS si ponevano in linea con le previsioni dell'articolo 4 della legge n. 181/2000 in base alle quali, ai fini dell'inserimento negli elenchi per il collocamento, lo stato di disoccupazione si considerava conservato se il soggetto avesse svolto attività lavorativa tale da assicurare un reddito non superiore alla soglia fiscalmente imponibile. L'articolo 4 della legge n. 181/2000 è stato poi abrogato dal decreto legislativo n. 150/2015.
  In questi casi, pertanto, l'INPS ha provveduto all'erogazione della prestazione assistenziale ritenendo che l'esiguità del reddito impedisca di ritenere, che vi sia una attività lavorativa rilevante, applicando un'interpretazione orientata ad una lettura più elastica delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge n. 118/71, che consentisse di continuare a ricondurre nella previsione novellata («che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste») anche le ipotesi di svolgimento di lavoro nei limiti di reddito per la conservazione dello stato di disoccupazione.
  A fronte di tale interpretazione dell'istituto, si è sviluppato un orientamento giurisprudenziale di segno diverso nel ritenere che lo svolgimento dell'attività lavorativa, quale che sia la misura del reddito ricavato, precluda il diritto all'assegno di invalidità.
  Dunque il messaggio dell'Inps citato negli atti di sindacato ispettivo che recepisce l'orientamento giurisprudenziale ha giustamente determinato il timore presso i soggetti coinvolti e presso le associazioni federative rappresentanti le persone con disabilità della sospensione dell'assegno a favore dei beneficiari che svolgono attività lavorativa. Tale nuova interpretazione, come evidenziato dagli interroganti, non solo ha preoccupanti ricadute sulla vita delle singole persone, ma rischia di depotenziare fortemente il percorso verso l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.
  Il Ministro per la disabilità si è subito fatto carico delle segnalazioni provenienti dal mondo associativo e ha sollecitato un intervento risolutivo. Il Governo è pertanto consapevole che si rende necessario e imprescindibile dare risposte concrete ed immediate ai soggetti interessati.
  A tal fine posso assicurare che il Ministero del lavoro, in raccordo con il Ministro per le disabilità, sentito l'INPS, sta elaborando un intervento normativo, le cui linee sono in via di definizione, al fine di giungere ad una celere definizione della questione che consenta il pieno sostegno economico agli invalidi civili parziali.
  Su questo punto specifico il Ministro Orlando risponderà proprio oggi in Assemblea ad un quesito del medesimo tenore nell'ambito del Question time.
  Per quanto riguarda la specifica questione relativa all'incremento «al milione» anche nei riguardi delle persone con invalidità parziale, ritengo che sia questione di assoluta priorità i cui profili ordinamentali e finanziari devono essere valutati con urgenza in una sede tecnica, al fine di giungere a un intervento risolutivo nel senso dell'equità e della piena tutela di soggetti svantaggiati.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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