ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03695

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 312 del 26/02/2020
Abbinamenti
Atto 5/03623 abbinato in data 04/03/2020
Firmatari
Primo firmatario: CASO ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/02/2020


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 26/02/2020
Stato iter:
04/03/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/03/2020
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 04/03/2020
Resoconto CASO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 26/02/2020

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 04/03/2020

DISCUSSIONE IL 04/03/2020

SVOLTO IL 04/03/2020

CONCLUSO IL 04/03/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03695
presentato da
CASO Andrea
testo di
Mercoledì 26 febbraio 2020, seduta n. 312

   CASO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   diversi intermediari assicurativi segnalano agli scriventi alcune problematiche connesse alle circolari fornite dalle imprese assicurative sulle modalità di attribuzione della classe di merito universale (Cu), ai sensi delle nuove disposizioni di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazione private, così come modificato dall'articolo 55-bis, del decreto-legge n. 125 del 2019. Non tutte le imprese assicurative, sembrerebbe, stiano applicando le disposizioni del citato articolo 134, comma 4-bis, nel modo corretto. Tra le varie circolari riguardanti le problematiche, una in particolar modo suscita l'attenzione dell'interrogante. Si legge: «Perché la legge fosse applicabile IVASS ha dovuto, prima di attuare un provvedimento, effettuare una “pubblica consultazione”. In molti hanno chiesto come dovesse essere interpretata la norma, la risposta di IVASS è stata: “Le osservazioni non richiedilo modifiche al testo in quanto trattasi di commenti attinenti la norma primaria”»;

   Ania (Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici) avrebbe lasciato ampia facoltà interpretativa alle compagnie assicurative, alcune delle quali avrebbero prospettato la possibilità di usare la CU anche di veicoli di diversa tipologia, ma a patto che si debba assicurare sempre e comunque un nuovo acquisto. Ciò, ove confermato, appare a giudizio dell'interrogante, particolarmente grave. In base ai princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, alla legge non è possibile attribuire un significato diverso da quello «palesato» e riconducibile alle intenzioni del legislatore. Non risulta all'interrogante che l'Ania abbia la facoltà di fornire tali indicazioni;

   le disposizioni del citato articolo 134, comma 4-bis, così come modificato, a seguito dell'approvazione di un emendamento presentato dall'interrogante, prevedono:

    nell'ipotesi di stipula di un nuovo contratto l'interessato può beneficiare della miglior classe disponibile nel nucleo familiare sia per i veicoli della stessa tipologia, che di diversa tipologia senza condizioni;

    nell'ipotesi di rinnovo di un contratto già stipulato:

     a) per i veicoli della medesima tipologia l'interessato può beneficiare della miglior classe disponibile nel nucleo familiare senza condizioni;

     b) per il veicolo di diversa tipologia, l'interessato può beneficiare della miglior classe disponibile nel nucleo familiare a condizione che nei 5 anni precedenti siano assenti sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria riferiti al veicolo al quale si intende attribuire la miglior classe disponibile. In questo caso specifico, i 5 anni rappresentano un periodo di osservazione e non una condizione di possesso di un attestato di rischio della durata minima di 5 anni per il veicolo di diversa tipologia a cui si intende attribuire la miglior classe disponibile nel nucleo familiare. Per tal motivo se l'interessato dispone di un attestato di rischio – riferito quindi al veicolo di diversa tipologia a cui si intende attribuire la miglior classe disponibile nel nucleo familiare – di una durata inferiore a Scanni, l'impresa assicurativa dovrà verificare l'assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria nei limiti degli anni di attestato di rischio disponibili – anche se pari ad uno solo – ed attribuire al veicolo interessato la migliore classe disponibile nel nucleo familiare nell'ipotesi di assenza dei suddetti sinistri;

   appare opportuno chiarire il dubbio interpretativo, anche mediante un intervento dell'Ivass preposto a modificare le disposizioni – chiarendole – del provvedimento n. 72 del 2018 –:

   quali iniziative di competenza intende assumere, anche normative, per:

    risolvere i dubbi interpretativi dell'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private, alla luce di quanto enunciato in premessa;

    valutare l'introduzione di sanzioni per punire l'applicazione errata e contra legem delle disposizioni di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private.
(5-03695)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 4 marzo 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03695

  Con riferimento agli atti di sindacato ispettivo in parola, afferenti al settore assicurativo, il Ministero dello sviluppo economico – nei limiti della propria competenza e fermo restando i poteri regolamentari e di vigilanza demandati all'Autorità di settore IVASS – rappresenta quanto segue.
  L'Onorevole interrogante segnala che numerosi cittadini hanno riscontrato, a seguito dell'adozione delle modifiche normative all'articolo 134 del Codice delle assicurazioni private, numerose difficoltà interpretative.
  Alla luce delle considerazioni riportate dall'interrogante, al fine di chiarire gli aspetti operativi della norma, nonché dare evidenza alle criticità sollevate, sentiti sul punto l'Istituto IVASS, nonché l'ANIA, si individua di seguito il quadro normativo di riferimento.
  Com’è noto il Codice delle assicurazioni è stato recentemente modificato, estendendo, di fatto, i benefici già concessi agli assicurati virtuosi in attuazione del cosiddetto bonus familiare modificato (dall'articolo 55-bis, comma 1, lettere a) e b), decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124). In particolare, oggi, il vantaggio della miglior classe di merito è così riconosciuto:
   4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

  In particolare, le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 16 febbraio 2020 e considerati i dubbi interpretativi ad esse collegati e sollevati dall'interrogante, si dà atto delle seguenti possibili interpretazioni.
  L'Istituto di vigilanza ha adottato il regolamento n. 95 del 14 febbraio 2020, le cui principali indicazioni si pongono in linea con gli obiettivi fissati dalla normativa nazionale e che recano modifiche tecniche ai procedimenti operativi di gestione delle classi di merito, volti a garantire un passaggio corretto al nuovo sistema di assegnazione delle classi di maggior favore.
  La disposizione innova profondamente il previgente impianto normativo e, segnatamente, le disposizioni introdotte nel 2007 dalla cosiddetta legge Bersani (legge 2 aprile 2007, n. 40), con particolare riferimento a: i) all'applicabilità delle disposizioni sulla classe di rischio più favorevole anche ai rinnovi (oltre che ai nuovi contratti); ii) all'estensione dei benefici anche ai veicoli di tipologia diversa da quelli già assicurati all'interno dello stesso nucleo familiare.
  A riguardo, l'IVASS, ha recentemente confermato la piena applicabilità delle disposizioni in caso di rinnovo, sia con la medesima compagnia, sia nel caso di contratto rinnovato con una diversa impresa di assicurazioni. Infatti, un'interpretazione restrittiva (che vede il rinnovo validamente stipulato, ai fini della classe di merito, con la sola impresa di provenienza) non appare allineata al tenore letterale della nuova disposizione.
  La norma, dunque, sembrerebbe guardare al solo assicurato che stipula (ovvero, che rinnova la propria copertura) e non anche alla identità della controparte assicurativa (a conferma della proposta interpretazione, inoltre, si ricorda che il sistema RC auto non prevede il tacito rinnovo dei contratti, inquadrabili – nella sostanza – sempre come polizze nuove).
  Analogamente, l'ulteriore quesito concernente la necessità (o meno) di acquisto di un nuovo veicolo per godere dei vantaggi in parola, andrebbe interpretato nell'ottica di massimizzare la tutela degli assicurati virtuosi.
  Sul punto, pertanto, parrebbe non potersi condividere l'interpretazione secondo cui sarebbe necessario un nuovo acquisto di veicolo ai fini dell'applicazione della norma, il cui impatto rischierebbe di vanificare nella gran parte delle fattispecie concrete l'obiettivo del Governo, teso invece ad assegnare un premio di polizza calmierato in tutti i casi di rinnovo di polizze anche su veicoli già in possesso dei cittadini assicurati.
  Sempre nell'ottica di garantire la massima tutela del consumatore, infine, va favorevolmente interpretata l'applicazione della disposizione nella parte in cui chiede l'assenza di sinistri negli ultimi cinque anni «sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio». Appare evidente, in questo caso, che la disposizione di vantaggio vada applicata (o meglio, debba continuare ad essere applicata) anche in favore dei neo-assicurati (tra l'altro, già tutelati nell'originario impianto Bersani, nei casi di veicoli della stessa natura) che non dispongono, all'atto della stipula, di un pregresso attestato di rischio (e, in nessun caso potrebbero aver causato sinistri, non risultano assicurati presso nessuna compagnia).
  In quest'ottica, pertanto, almeno in parte ed in presenza di condizioni specifiche (neo-assicurati o soggetti assicurati da meno di cinque anni) potrebbe apparire condivisibile anche l'interpretazione fornita dall'Onorevole interrogante, secondo cui:
   per il veicolo di diversa tipologia, l'interessato può beneficiare della miglior classe disponibile nel nucleo familiare a condizione che nei 5 anni precedenti siano assenti sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria riferiti al veicolo al quale si intende attribuire la miglior classe disponibile. In questo caso specifico, i 5 anni rappresentano un periodo di osservazione e non una condizione di possesso di un attestato di rischio della durata minima di 5 anni per il veicolo di diversa tipologia a cui si intende attribuire la miglior classe disponibile nel nucleo familiare. Per tal motivo se l'interessato dispone di un attestato di rischio – riferito quindi al veicolo di diversa tipologia a cui si intende attribuire la miglior classe disponibile nel nucleo familiare – di una durata inferiore a 5 anni, l'impresa assicurativa dovrà verificare l'assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria nei limiti degli anni di attestato di rischio disponibili – anche se pari ad uno solo – ed attribuire al veicolo interessato la migliore classe disponibile nel nucleo familiare nell'ipotesi di assenza dei suddetti sinistri.

  In ogni caso, l'Istituto di vigilanza ha reso noto che in data 27 e 28 febbraio u.s., continuando a riscontrare, primariamente attraverso le segnalazioni dei consumatori al Contact Center Consumatori, richieste di chiarimenti, difficoltà interpretative e prassi applicative disomogenee da parte del mercato, ha incontrato rappresentanti dell'ANIA e del gruppo Unipol per acquisire informazioni sulle modalità applicative della nuova disposizione. Si è rilevato quanto segue:
   a. la maggioranza degli operatori (imprese e distributori) sta dando istruzioni alla rete distributiva per applicare il nuovo beneficio in modo ampio, consentendone la fruizione sia nei casi di nuovo contratto (cosiddetta vecchia «Bersani»), sia nei casi di rinnovo con la medesima compagnia;
   b. parimenti, le imprese, sia pur con dubbi sulla correttezza giuridica di tale impostazione, tendono a estendere il beneficio ai casi di «rinnovo con altra compagnia»;
   c. per contro, l'applicazione del beneficio nei casi di rinnovo non sarebbe riconosciuta a chi non sia in grado di esibire un attestato di rischio relativo al veicolo per il quale si intende fruire del beneficio che rechi evidenza dell'assenza di sinistri per ciascuno dei 5 anni.

  L'Istituto di vigilanza ha tuttavia rappresentato che, con riferimento specifico alle criticità sollevate dall'interrogante, pur ribadendo che il tenore letterale della norma non consente una interpretazione univoca delle molte incertezze applicative sopra richiamate, le rilevazioni effettuate presso i consumatori e gli operatori di mercato porterebbero a ritenere che il mercato nel suo complesso abbia nei fatti già interpretato estensivamente il testo normativo.
  Si è, tuttavia, riscontrata – ancora a parere dell'Istituto – una interpretazione pressoché univoca da parte delle compagnie circa la non assimilabilità dell'attestato di rischio privo di sinistrosità per 5 anni consecutivi ad un attestato di rischio di profondità temporale inferiore. In altri termini, le compagnie leggono la norma come richiedente 5 interi anni senza sinistrosità non consentendo l'accesso ai benefici in presenza di periodi di non assicurazione nel quinquennio.
  Quanto al sistema di vigilanza e monitoraggio della dinamica dei premi assicurativi offerti sul mercato, in particolar modo, afferenti le nuove prime classi di merito, si rappresenta quanto segue.
  Fin dall'avvio del nuovo sistema di rilevazione statistica dei prezzi delle polizze vendute sul mercato, cosiddetto sistema IPER realizzato presso l'Istituto di vigilanza, è stato possibile fruire di informazioni basate su un'indagine campionaria di prezzi effettivamente pagati e distribuiti sul territorio nazionale e nel tempo, distinti per classi di età e che tengono conto della scontistica connessa all'uso delle cosiddette scatole nere ed al cambio di compagnia.
  Tale metodologia di analisi, per la sua maggiore aderenza alla realtà e grazie all'ancoraggio con la reale dinamica dei prezzi pagati dai consumatori, ha sostanzialmente sostituito l'attività del comitato tecnico di cui all'articolo 136 del Codice delle assicurazioni, conseguentemente non più ricostituito.
  Pertanto, saranno oggetto di attenta valutazione le richieste dell'Onorevole interrogante, circa una possibile sollecitazione da rivolgere all'Istituto di vigilanza per implementare le procedure di rilevazione dei prezzi. In tale contesto, d'altra parte, potrebbe utilmente inserirsi l'attività di monitoraggio sugli effetti dell'applicazione delle nuove disposizioni concernenti l'applicazione del cosiddetto malus familiare, previste espressamente dalla legge di conversione del cosiddetto Decreto Proroga Termini (articolo 12, comma 4-ter).
  In conclusione, si rappresenta la piena disponibilità del Ministero dello sviluppo economico a garantire, nei limiti delle proprie competenze, un'interpretazione quanto più favorevole ai consumatori/assicurati, anche valutando possibili e futuri interventi normativi.