ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00027

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 1 del 15/03/2013
Abbinamenti
Atto 5/00004 abbinato in data 04/06/2013
Atto 5/00008 abbinato in data 04/06/2013
Atto 5/00009 abbinato in data 04/06/2013
Atto 5/00041 abbinato in data 04/06/2013
Atto 5/00042 abbinato in data 04/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 15/03/2013


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 15/03/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 17/04/2013
Stato iter:
04/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/06/2013
Resoconto GIRLANDA ROCCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 04/06/2013
Resoconto PILI MAURO IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 15/03/2013

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 04/06/2013

DISCUSSIONE IL 04/06/2013

SVOLTO IL 04/06/2013

CONCLUSO IL 04/06/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00027
presentato da
PILI Mauro
testo di
Venerdì 15 marzo 2013, seduta n. 1

   PILI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la definizione della continuità territoriale aerea e marittima, passeggeri e merci costituisce la più delicata e prioritaria questione sulla quale è indispensabile il più urgente intervento del Governo tenendo conto in particolar modo dei seguenti elementi:
    la Commissione trasporti della Camera dei deputati in data 21 aprile 2010 ha approvato all'unanimità la risoluzione conclusiva relativa alla modifica della continuità territoriale aerea da e per la Sardegna;
   nel dispositivo della richiamata risoluzione si impegna il Governo:
    ad avviare un immediato confronto per ridefinire, nell'ambito della conferenza di servizi che il presidente della regione Sardegna è stato delegato ad istituire e presiedere dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina della continuità territoriale, superando quella vigente, che risulta inadeguata sia sotto il profilo concettuale che sotto quello dei servizi e dei costi, per pervenire a un modello di continuità territoriale intesa come un fattore di riequilibrio di condizioni permanenti di svantaggio derivanti dall'insularità e di garanzia del diritto alla mobilità per i territori svantaggiati, tenendo conto anche di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
    in particolare, ad assumere le appropriate iniziative per definire e attuare una continuità territoriale che tenga conto, oltre che degli effetti del processo di liberalizzazione del mercato del trasporto aereo, anche dei seguenti obiettivi:
     a) favorire l'individuazione di un maggior numero di voli e di rotte aeree da e per la Sardegna che consenta, nel contesto dello sviluppo potenziale della domanda, di avere più operatori sulla stessa rotta;
     b) favorire la possibilità di determinare, sulla base del principio di riequilibrio legato alle condizioni insulari della Sardegna, di una tariffa massima a cui si applichi il regime degli oneri di servizio pubblico, applicando, come parametro, le condizioni più favorevoli del costo ferroviario;
     c) favorire la possibilità, per tutte le compagnie aeree di poter viaggiare sulle rotte di collegamento con gli aeroporti della Sardegna, proponendo, nell'ambito di una situazione di concorrenza, ribassi rispetto alla tariffa massima prestabilita in relazione agli oneri di servizio pubblico;
    ad assumere le appropriate iniziative volte a verificare, con i competenti organismi comunitari e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli indirizzi stabiliti dalla Commissione europea, la possibilità di estendere il regime di continuità territoriale a tutti i cittadini, in ottemperanza al principio di non discriminazione riaffermato dalla decisione della Commissione n. 2007/332/CE, del 23 aprile 2007, e, nell'ambito delle competenze attribuite ai singoli soggetti istituzionali dalla normativa vigente, a prevedere che a tutti i cittadini residenti nel territorio nazionale ed europeo che intendano effettuare voli da e per la Sardegna sia applicata la tariffa sottoposta ad onere di servizio pubblico, in modo da garantire il rispetto del principio di riequilibrio territoriale in relazione all'insularità della regione;
   dopo molti mesi dalla delega alla regione Sardegna non si è addivenuti alla definizione di nuovi decreti relativi alla continuità territoriale;
   i nuovi decreti per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna devono riaffermare le procedure già richiamate dalla Commissione trasporti della Camera e in particolar modo, al fine di evitare discriminazioni, l'applicazione della tariffa unica per residenti e non;
   tale obiettivo previsto nei decreti emanati dal Ministro competente nel dicembre 2011 lascia presupporre, se la norma adottata è quella che contempla nel costo complessivo del biglietto indicato nell'onere del servizio pubblico anche un ragionevole utile d'impresa, l'assoluto divieto di compensazioni illogiche e illegittime alle compagnie aeree che farebbero bloccare la continuità territoriale per palese aiuto di Stato –:
   se il Ministro interrogato non intenda attivarsi al fine di favorire l'accettazione degli oneri del servizio pubblico da parte delle compagnie aeree, scongiurando il ricorso alla gara internazionale che rischia di compromettere sia la prossima stagione estiva che l'ordinario servizio che verrebbe in quel caso assegnato in regime di esclusiva ad una sola compagnia aerea.
(5-00027)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 4 giugno 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-00027

  Ritengo opportuno rispondere congiuntamente alle interrogazioni n. 5-00004, n. 5-00008, n. 5-00009, n. 5-00027, n. 5-00041 e n. 5-00042 presentate dal deputato Pili in quanto vertono sul medesimo argomento.
  In via generale, appare utile una sintesi del quadro normativo attuale della continuità territoriale sarda.
  Per quanto attiene le cosiddette rotte minori sarde, queste sono tuttora regolamentate dal decreto ministeriale del 29 dicembre 2005.
  Invece, per quanto concerne i collegamenti onerati tra gli scali aeroportuali di Alghero, Cagliari e Olbia e quelli di Roma Fiumicino e Milano Linate, con decreto ministeriale 21 febbraio 2013 sono stati imposti, in ottemperanza alle determinazioni della Conferenza di servizi conclusasi il 23 ottobre 2012, nuovi oneri di servizio pubblico con decorrenza dal 27 ottobre 2013; la relativa nota informativa d'imposizione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C104 del 10 aprile 2013; a breve saranno pubblicati i relativi bandi di gara.
  Nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio (27 ottobre 2013), il precedente decreto ministeriale d'imposizione, del 5 agosto 2008, continua a espletare i suoi effetti.
  Evidenzio, altresì, che il citato decreto del 21 febbraio 2013, nell'abrogare, sempre a partire dalla predetta data, l'imposizione di cui al decreto ministeriale del 5 agosto 2008, prevede peraltro che, nel caso in cui nessun vettore accetti di operare i collegamenti senza compensazione finanziaria, il servizio possa essere concesso in esclusiva, tramite gare comunitarie, per un periodo di 4 anni, con oneri a carico della Regione Sardegna.
  Attualmente, considerata l'esigenza di continuare ad assicurare la continuità territoriale dell'isola, l'accesso ai servizi aerei di linea, di cui ai predetti decreti ministeriali del 5 agosto 2008 e 29 dicembre 2005 è regolato, a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del Regolamento (CE) n. 1008/2008, senza compensazione economica ai vettori cui i servizi stessi sono assegnati.
  Come è noto, l'articolo 1, comma 837, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ha previsto il trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni attinenti alla continuità territoriale e, per quanto concerne il relativo finanziamento, il comma 840 del medesimo articolo 1 ha disposto che i relativi oneri finanziari siano a carico della Regione medesima a partire dal 1o gennaio 2010.
  In attuazione della predetta legge, in data 7 settembre 2010, il Ministero, l'ENAC e la Regione Sardegna hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa che, nel delineare concretamente i rispettivi compiti di ciascuna Amministrazione all'articolo 6 ha specificato che «Le risorse finanziarie necessarie per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sono a carico della Regione Autonoma Sardegna».
  Più in particolare, entrando nel merito dei singoli quesiti posti dall'Interrogante evidenzio quanto segue.
  In merito alla richiesta, di cui all'interrogazione n. 5-00004, di una «tariffa unica» da definirsi in sede di Conferenza di servizi faccio presente che il nuovo decreto d'imposizione del 21 febbraio 2013, emanato in sostanziale adesione a quanto indicato dalla Regione Sardegna in sede di Conferenza di servizi, prevede una tariffa agevolata massima applicabile indiscriminatamente a tutti i passeggeri per i 9 mesi intercorrenti dal 16 settembre al 15 giugno. Ciò in quanto la realizzazione del modello di continuità interamente a tariffa unica, auspicata dall'Interrogante, avrebbe reso necessaria una compensazione sicuramente superiore ed incompatibile con le risorse finanziarie che la Regione ha ritenuto di stanziare per tale finalità.
  Per quanto riguarda, poi, l'individuazione di un puntuale ed esaustivo metodo di calcolo dell'onere di servizio pubblico, di cui è cenno anche nell'interrogazione n. 5-00041, preciso che, sotto il profilo tecnico, l'importo della compensazione a base di gara da erogare al vettore aggiudicatario deriva dalla differenza tra i costi presunti sostenuti dal vettore per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico ed i ricavi relativi agli stessi, in aggiunta ad un margine di profitto ragionevole necessario per l'adempimento di detti obblighi.
  Nei bandi collegati all'abrogato decreto 29 novembre 2011 ed in quelli di cui al citato decreto 21 febbraio 2013, il predetto margine, in linea con la vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale, è:
   pari al 4 per cento dei costi ipotizzati per la prestazione dell'onere di servizio pubblico, qualora la gara europea di cui al richiamato decreto 29 novembre 2011 fosse stata espletata con esito positivo;
   pari al 3,2 per cento dei costi ipotizzati per la prestazione dell'onere di servizio pubblico di cui al nuovo decreto 21 febbraio 2013, comprendendo un margine di rischio specifico per la prestazione richiesta sui collegamenti onerati, nel caso in cui le rotte storiche sarde dovessero essere assegnate in esclusiva per mancata accettazione da parte dei vettori.

  Il principale parametro per determinare i costi presunti è, come noto, il «costo/ora volo» che a sua volta dipende da una serie di costi sia fissi che variabili, puntualmente indicati nei verbali della Conferenza di servizi e calcolati sulla base di criteri internazionalmente riconosciuti a livello aeronautico (elaborazione RAS su dati: Advisor Steer Gleave; Aircraft Cost Evaluator – Coclin&De Decker; Platts European Marketscan; società di gestione aeroportuali; dati vettoriali).
  In tale quadro, il metodo adottato, appena descritto, appare corretto.
  In merito ai ritardi segnalati nell'attuazione della nuova continuità territoriale sarda, rammento che questa entrerà in vigore alla fine della stagione estiva 2013.
  Passando alla disamina dell'interrogazione n. 5-00009 appare ormai del tutto superata la problematica inerente l'impossibilità per l'utenza di trovare posti sulle rotte da e per Olbia e Cagliari nei giorni 27-28 e 29 agosto 2011.
  Tuttavia si forniscono alcune informazioni di carattere generale.
  L'operativo dei collegamenti aerei che costituisce l'allegato tecnico del decreto d'imposizione, com’è noto, viene stabilito in sede di Conferenza di servizi, cui partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione interessata e l'ENAC; in particolare, la Conferenza determina quale debba essere il dimensionamento minimo del servizio (ad esempio il numero minimo di voli da effettuarsi e la capacità minima degli aeromobili da utilizzare) fondandosi sull'analisi dei dati storici di traffico relativi alle precedenti stagioni aeronautiche, registrati sulla rotta assoggettabile o già assoggettata ad obblighi di servizio pubblico.
  Attualmente, le rotte che collegano Cagliari e Olbia con Roma e Milano sono regolamentate dal già citato decreto ministeriale 5 agosto 2008, il cui contenuto scaturisce, come poc'anzi accennato, da dati storici di traffico. Il predetto provvedimento, tuttavia, nel disporre che: «nell'ipotesi in cui il coefficiente di riempimento complessivo giornaliero dei voli previsti superi la misura dell'80 per cento, al vettore che ha accettato gli oneri di servizio sulla rotta è consentito, previa autorizzazione dell'ENAC, incrementare l'offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore, fino al soddisfacimento della domanda...», consente comunque il soddisfacimento di un'eventuale maggiore domanda da parte dell'utenza sarda. Dunque, in base alla citata norma, la possibilità di incrementare i collegamenti onerati in questione non poteva che essere lasciata alla discrezionalità dei vettori operanti le rotte (Alitalia Cai, Meridiana e vettori low cost Ryan Air e Volare Airlines), previa autorizzazione dell'ENAC.
   Con tutta probabilità, quindi, l'incremento della domanda, avvenuta nei giorni richiamati dall'Interrogante, non è stato rilevato in tempo utile dai vettori esercenti il servizio. Al riguardo, peraltro, l'ENAC, ha segnalato che, per quanto concerne, in particolare, i voli operati da Meridiana, nei giorni in questione risultavano comunque disponibili alcuni posti sulle tratte onerate Olbia-Roma e Olbia-Milano.
  Per quanto riguarda, invece, l'interrogazione n. 5-00027 evidenzio che il nuovo provvedimento d'imposizione, più volte citato, del 21 febbraio 2013 a differenza del tuttora vigente decreto del 5 agosto 2008, prevede la possibilità di espletare una gara europea qualora nessun vettore accetti di operare i collegamenti in questione senza compensazione finanziaria e senza esclusiva in conformità alle disposizioni comunitarie.
  Tale disciplina in effetti si inquadra nell'ambito della rigorosa procedura di cui agli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) 1008/2008, che ha quale obiettivo prioritario quello di assicurare la continuità territoriale dei territori geograficamente più svantaggiati in deroga alle regole comunitarie della libera concorrenza. Detta procedura si articola in una prima fase in cui non è prevista alcuna compensazione ed in una seconda, eventuale, che prevede un corrispettivo finanziario qualora l'affidamento senza compensazione abbia avuto esito negativo. Entrambi i casi sono soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea che, essendo informata di tutte le fasi della procedura d'imposizione, può intervenire in qualunque momento per chiedere chiarimenti.
  L'eventuale assegnazione in esclusiva, con conseguente corresponsione di compensazione finanziaria, ove ricorra la necessità di aggiudicare la gara con una sola offerta valida, è inoltre coperta dalle garanzie delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (Pacchetto SIEG – Norme sugli aiuti di Stato per i servizi di interesse economico generale).
  Pertanto, per quanto concerne la stagione estiva in corso, non è previsto alcun affidamento in esclusiva, mentre per quella del 2014, ove si verificheranno i sopracitati presupposti, la gara non potrà che essere esperita.
  Nella successiva interrogazione n. 5-00041, viene posta l'attenzione sulla correttezza della procedura onerata adottata e la sua tempistica: è opportuno, al riguardo, soffermarsi su alcuni passaggi fondamentali previsti dalla normativa comunitaria.
  In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 16, paragrafo 4, del Regolamento CE 1008/2008, uno Stato membro, qualora desideri imporre un onere di servizio pubblico su servizi aerei di linea, deve trasmettere alla Commissione europea il testo dell'imposizione nonché uno specifico prospetto (cosiddetta nota informativa) recepito dalla Commissione stessa per la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
  Dal momento in cui viene pubblicata la predetta informativa uno o più vettori comunitari possono accettare di operare le rotte onerate in regime di libero mercato senza alcuna compensazione.
  Ai sensi del paragrafo 9, del medesimo articolo 16, qualora nessun vettore istituisca servizi aerei di linea conformi all'onere di servizio pubblico imposto sulle rotte predeterminate, lo Stato membro può concedere l'esercizio delle rotte stesse in esclusiva ad un unico vettore, seguendo la procedura di gara di cui all'articolo 17 del Regolamento CE 1008/2008. In quest'ultimo caso, in base al paragrafo 2, del predetto articolo 17, lo Stato membro ha l'obbligo di inviare alla Commissione europea un'altra nota informativa (cosiddetto avviso di gara), anch'essa pubblicata nella GUUE, con cui si invitano le compagnie aree a presentare le offerte.
  Il Regolamento CE, dunque, anche al fine di assicurare «...servizi rispondenti ...a criteri di continuità...», non fissa alcuna tempistica in merito alla pubblicazione delle due note informative, ben potendo quella relativa all'avviso di gara essere pubblicata, oltre che successivamente, come nel caso di specie, anche contemporaneamente a quella d'imposizione come, peraltro, spesso è accaduto in passate occasioni.
  Pertanto, per quanto concerne gli atti relativi alla vecchia imposizione, ora abrogata, di cui al decreto del 29 novembre 2011 e alla pertinente gara, la successione temporale è la seguente:
   in data 12 gennaio 2012 è stata pubblicata nella GUUE (2012/C/10/03) la nota informativa dell'imposizione;
   in data 11 febbraio 2012 sono state pubblicate nella GUUE (2012/C/38/7) le sei note informative con gli avvisi delle possibili gare europee relative alle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;
   infine, in data 13 febbraio 2012 la regione Sardegna ha reso pubbliche sul proprio sito web le determinazioni nn. 41, 42, 43, 44, 45 e 46 del 1o febbraio 2012 e la documentazione di gara relativa agli oneri di servizio pubblico in argomento.

  Per quanto concerne, poi, la nuova imposizione l'articolo 5, del decreto 21 febbraio 2013 testualmente recita: «Ai sensi dell'articolo 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente articolo 4, il diritto di esercire le singole rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di quattro anni, tramite gare pubbliche in conformità alla procedura prevista dall'articolo 17 del medesimo Regolamento comunitario...». Nel caso di specie, l'informativa d'imposizione è stata pubblicata nella GUUE C104 del 10 aprile 2013. L'avviso di gara, in corso di pubblicazione nella GUUE, prevede che la presentazione delle offerte dovrà avvenire entro 2 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'avviso stesso. Il bando di gara subordina l'efficacia degli stessi alla condizione che, entro il termine stabilito dal medesimo bando, nessun vettore aereo comunitario accetti di operare le rotte, a partire dal 27 ottobre 2013, senza ricevere corrispettivo finanziario.
  Quindi, nell'ipotesi limite in cui nel predetto lasso di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'avviso di gara e la chiusura del termine per l'accettazione degli oneri senza compensazione venissero in sequenza avanzate prima delle offerte per operare i servizi aerei in esclusiva con compensazione e successivamente una o più accettazioni degli oneri senza compensazione, le prime, nelle more della chiusura dei termini per l'accettazione senza compensazione, verrebbero ipso facto automaticamente annullate dalle seconde.
  Pertanto, in armonia con la normativa comunitaria ed al fine di evitare interruzioni di servizi di linea, è possibile una sovrapposizione tra la tempistica della procedura d'imposizione e quella di gara.
  In ordine all'analisi dei costi, di cui ho già avuto modo di riferire poc'anzi in riferimento all'interrogazione n. 5-00004, devo precisare che l'ultima Conferenza di servizi, nell'esaminare i nuovi standard qualitativi che i servizi onerati dovranno garantire (frequenze, orari, tipologia di aeromobili, regime tariffario ecc.), ha definito l'eventuale compensazione finanziaria da corrispondersi al vettore in caso di gara europea, in linea con la normativa comunitaria in materia di eventuali deroghe al divieto di aiuti di Stato (cosiddetto nuovo Pacchetto SIEG in vigore dal 31 gennaio 2012).
  Ritengo, infine, che il quadro sopra delineato possa rispondere anche ai quesiti posti nell'ultima interrogazione all'esame quest'oggi (n. 5-00042), fatta eccezione per quanto concerne i punti relativi allo standard di previsione dei costi aeroportuali nonché al calcolo dell'IVA.
  In relazione all'opportunità di uno standard di previsione dei costi aeroportuali, evidenzio che questi sono variabili da aeroporto ad aeroporto. Attualmente, con decreto ministeriale vengono determinati i diritti aeroportuali applicabili sui vari aeroporti italiani derivanti dall'aggiornamento all'inflazione, ovvero, nel caso delle società di gestione che lo hanno sottoscritto, dalla dinamica tariffaria prevista nel contratto di programma sottoscritto dalla società di gestione. È compito di detta società decidere di applicare tariffe inferiori alle massime fissate.
  Inoltre, circa l'opportunità di prevedere «il divieto di calcolare l'IVA negli oneri tariffari della continuità territoriale», evidenzio che sull'argomento il Ministero dell'economia e delle finanze, interessato al riguardo, aveva già avuto modo di riferire in relazione all'interpellanza n. 2-01490 discussa presso la Camera dei deputati il 17 maggio 2012.
  Sull'argomento sono appena sopraggiunti ulteriori elementi di apertura da parte del citato Ministero nel senso che segue.
  «...Nel presupposto che non sia possibile escludere l'applicazione dell'IVA sul corrispettivo dovuto per la prestazione di trasporto aereo, si osserva che, ai fini del calcolo dell'eventuale compensazione finanziaria destinata alle compagnie aeree (a copertura del disavanzo presumibile della linea), non sembra contraria alla normativa fiscale la proposta di escludere dagli oneri tariffari della continuità territoriale aerea da e per la Regione Sardegna, l'ammontare dell'IVA relativa ai costi per beni e servizi sostenuti per rendere il servizio.
  Resta da valutare la rilevanza di tale compensazione finanziaria ai fini IVA. In particolare, anche qualora l'ammontare della compensazione finanziaria venisse calcolata sugli oneri tariffari al netto dell'IVA, detto importo potrebbe dover essere assoggettato ad imposizione laddove costituisse una integrazione del corrispettivo del servizio reso dalle compagnie aeree».
  Al riguardo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, considerata la complessità dell'argomento, si riserva di porre in essere tutti i necessari approfondimenti tecnici con il MEF, competente in materia, per le valutazioni del caso.
  Nel concludere, assicuro che questo Governo porrà in essere tutte le azioni possibili affinché, congiuntamente alla Regione, possano essere definitivamente risolte tutte le criticità relative alla questione della continuità territoriale sarda.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

Sardegna

trasporto aereo

circolazione aerea

impresa di trasporto

liberalizzazione del mercato

linea aerea

parita' di trattamento