ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13894

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 659 del 21/07/2016
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 3/01336
Firmatari
Primo firmatario: PISO VINCENZO
Gruppo: MISTO-USEI-IDEA
Data firma: 21/07/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 21/07/2016
Stato iter:
24/10/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/10/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/10/2016

CONCLUSO IL 24/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-13894
presentato da
PISO Vincenzo
testo di
Giovedì 21 luglio 2016, seduta n. 659

   PISO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito legge 11 agosto 2014 n. 116 (cosiddetto decreto competitività) all'articolo 13, comma 5, (lettera b-bis), ha introdotto una ad avviso dell'interrogante non meditata modalità di classificazione dei rifiuti, in base alla quale se non si può dimostrare con analisi che il rifiuto speciale è innocuo, il rifiuto stesso è classificato come pericoloso. La norma è entrata in vigore il 18 febbraio 2015 (cioè 180 giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 91);
   la classificazione dei rifiuti va effettuata dal produttore assegnando ad essi il codice CER, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione, applicando la decisione 2000/532/Ce. Al fine di stabilire se il rifiuto è pericoloso o meno debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede; le indagini da svolgere richiedono di individuare i composti presenti nel rifiuto; determinare i pericoli connessi a tali composti ed infine di stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti;
   le modalità applicative del citato decreto-legge, sono più rigide rispetto alle prassi applicative delle norme comunitarie più comunemente praticate in Europa. Il risultato paradossale di tale ad avviso dell'interrogante improvvida iniziativa sta già direttamente colpendo gli impianti di recupero e di riciclaggio, che sono costretti a respingere i materiali, sino al 17 febbraio accettati, per il timore di incorrere nelle severe sanzioni della legge; gli inceneritori respingono camion pieni di combustibile prezioso, le discariche rifiutano i carichi di spazzatura non certificata;
   il mancato adeguamento della classificazione dei rifiuti comporta il rischio di pesanti sanzioni penali (fino a due anni di arresto per la non corretta classificazione dei rifiuti...) e rende di fatto «meno competitivo» il sistema produttivo sul quale graveranno oneri non sussistenti in altri Paesi;
   una quantità di materiali preziosi, dovrà essere esportata, smaltita, incenerita o sottoposta a processo di termovalorizzazione all'estero, generando un danno all'economia nazionale e un doppio profitto (importazione a titolo oneroso per l'Italia e profitti derivanti dalla termovalorizzazione) per i Paesi, quali Svizzera e Germania, che adottano regole meno rigide –:
   alla luce di quanto espresso in premessa, quali provvedimenti urgenti il Ministro intenda adottare, al fine di evitare il collasso del sistema di smaltimento e riciclaggio e maggiori oneri complessivi per il nostro Paese, derivanti dal disposto dell'articolo 13, comma 5, (lettera b-bis), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014 n. 116. (4-13894)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 24 ottobre 2016
nell'allegato B della seduta n. 697
4-13894
presentata da
PISO Vincenzo

  Risposta. — Con riferimento alle problematiche evidenziate nell'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rappresenta quanto segue.
  In premessa si deve precisare che ai sensi dell'articolo 184, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi o non pericolosi. In merito alle caratteristiche di pericolo, i commi 4 e 5 del citato articolo 184 stabiliscono che sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del citato decreto legislativo 152 del 2006.
  La classificazione dei rifiuti viene effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, che istituisce l'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE, e riportata all'allegato D del decreto legislativo 152 del 2006.
  Il 18 dicembre 2014, la Commissione europea ha emanato il regolamento Unione europea 1357/2014 «che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai rifiuti, e che abroga alcune direttive» e la decisione 2014/955/UE «che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco europeo dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio».
  Il regolamento 1357/2014 contiene le indicazioni dell'Unione europea per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e sostituisce le precedenti caratteristiche di pericolo, ovvero quelle da HI a H15, con le nuove caratteristiche da HP1 a HP15.

  La decisione 2014/955/UE modifica invece l'elenco europeo dei rifiuti, introducendo alcuni nuovi codici, sopprimendo alcuni articoli e sostituendo completamente l'allegato della decisione 2000/532/CE.
  Le disposizioni europee, modificate dal regolamento e dalla decisione sopra citati, sono state recepite nell'ordinamento nazionale negli allegati D ed I al Decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi rispettivamente all'elenco dei rifiuti istituito dalla decisione della commissione 2000/532/CE ed alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti. Sia il regolamento che la decisione si applicano in tutti gli Stati dell'Unione europea a far data dal 1o giugno 2015.
  Nelle more dell'organica revisione della normativa nazionale di settore, anche al fine di fornire i necessari chiarimenti di carattere operativo che discendono dal vigente rinnovato quadro normativo di riferimento, il Ministero dell'ambiente ha predisposto due circolari indirizzate alle regioni e province autonome, con le quali è stato specificato che il regolamento e la decisione sopra menzionati trovano piena ed integrale applicazione nel nostro ordinamento giuridico a decorrere dal 1o giugno 2015, ed inoltre che gli allegati D ed I del decreto legislativo n. 152 del 2006, contenenti le indicazioni per la classificazione dei rifiuti, non sono applicabili laddove risultino in contrasto con le nuove disposizioni dell'Unione europea.
  Alla luce delle informazioni esposte, le problematiche sollevate dall'interrogante possono trovare risposta nella normativa attualmente vigente, sopra richiamata, tenuto conto che la stessa non introduce alcun riferimento o obbligo di legge diverso rispetto a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria.
  In ogni caso, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a svolgere attività di monitoraggio.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rifiuti

importazione comunitaria

deposito dei rifiuti