ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06608

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 319 del 28/10/2014
Trasformazioni
Trasformato il 22/01/2015 in 5/04556
Firmatari
Primo firmatario: PLACIDO ANTONIO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 28/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 28/10/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 28/10/2014
Stato iter:
22/01/2015
Fasi iter:

SOLLECITO IL 31/10/2014

TRASFORMA IL 22/01/2015

TRASFORMATO IL 22/01/2015

CONCLUSO IL 22/01/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06608
presentato da
PLACIDO Antonio
testo di
Martedì 28 ottobre 2014, seduta n. 319

   PLACIDO e AIRAUDO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   l'interrogante ha presentato l'interrogazione a risposta scritta 4-06341, a cui il Ministro interrogato non ha ancora risposto, sulla materia oggetto del presente atto di sindacato ispettivo;
   nella predetta interrogazione si rappresentava che la società Tessival Sud srl, in liquidazione volontaria a seguito di cessazione di ogni attività per effetto di una grave crisi industriale, aveva fatto ricorso ad interventi di cassa integrazione guadagni, cassa integrazione guadagni straordinaria e poi di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, per il periodo che va dal 5 maggio 2008 al 31 dicembre 2013;
   veniva poi ricordato che l'INPS, con il messaggio n. 14963 del 8 giugno 2010, ha affermato che non è previsto il rimborso delle quote di TFR maturate nel periodo di sospensione per intervento della cassa integrazione guadagni «in deroga», alle aziende in cui non vi sia ripresa dell'attività produttiva al termine del periodo di fruizione, in quanto non vi sarebbe norma che lo preveda specificamente;
   si chiedeva, tra l'altro, se il Ministro interrogato non ritenga che — in considerazione della finalità dell'istituto — agli ammortizzatori sociali in deroga si applichi la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 464 1972 che prevede a favore delle aziende il rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di cassa integrazione guadagni e dovute ai lavoratori ininterrottamente sospesi e licenziati nel corso o al termine del periodo integrato;
   con verbale di accertamento INPS, redatto in data 30 luglio 2014, n. 426246, e successivo provvedimento di rettifica dello stesso ente del 7 ottobre 2014, n. 172507, alla Tessival Sud è stato confermato il diniego di rimborso della quota di TFR durante il periodo di concessione della cassa integrazione in deroga, limitando il rimborso solo alle quote relative ai periodi di cassa integrazione straordinaria;
   l'esito dell'accertamento è erroneo ove si consideri che per l'intero periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria e cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga la Tessival Sud su richiesta mensile dell'INPS ha effettuato il versamento del contributo addizionale ai sensi della legge 12 maggio 1988, n. 160, articolo 8, come previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, articolo 12, n. 2, che ha formalmente determinato l'entità dell'onere a carico dell'azienda ai fini della maturazione del TFR in detto periodo;
   l'INPS ritiene che il periodo di Cassa integrazione in deroga non rientri nella sua gestione diretta, ma che la natura dell'intervento vada ricondotta alla competenza di chi li ha finanziati: il Ministero del lavoro con il Fondo sociale per l'occupazione e la Regione Campania con i fondi PSE-POR;
   atteso, pertanto, il regime di deroga (concesso con decreti ministeriali e regionali) e il silenzio normativo in ordine al soggetto obbligato per il TFR in tale periodo, l'INPS ritiene non imputabile alla Cassa integrazione guadagni l'onere relativo al rimborso richiesto dall'Azienda perché le relative somme sarebbero state gestite dall'Istituto quale mero soggetto erogatore e non quale soggetto gestore;
   da tale ricostruzione, deriverebbe l'obbligo della Tessival Sud di restituire all'INPS la somma di TFR compensata nel periodo di cassa integrazione in deroga. Tuttavia, la cassa in deroga va inquadrata nella previsione normativa del decreto-legge n. 2 del 2009, articolo 18, comma 1, lettera a), che ha attribuito all'INPS la gestione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, oltre che nelle previsioni di cui alla legge n. 223/91;
   l'INPS inspiegabilmente si definisce mero erogatore delle integrazioni salariali, laddove la normativa innanzi richiamata le affida espressamente la gestione dei fondi stanziati dal Ministero del lavoro, nonché il Fondo di Tesoreria INPS che viene gestito dal medesimo Istituto per conto dello Stato su conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, senza esclusione degli obblighi di cui alla legge n. 223 1991, per quanto riguarda il TFR a carico dell'INPS, che nella fattispecie è stato versato dalla Tessival Sud nel Fondo di tesoreria, compresi i periodi di cassa integrazione guadagni in deroga;
   se l'INPS fosse mero erogatore non sarebbe competente a svolgere i controlli effettuati, non sussistendo espressa delega dei supposti Ministeri competenti, né sussiste specifica norma sul punto; se, di contro, l'INPS è organo di controllo della legittimità delle istanze di rimborso, ciò deriva dal più ampio potere di gestione che gli è riconosciuto da tutta la normativa in materia dalla legge 464/72 in poi e non ultimo dalla legge n. 223 1991 istitutiva della cassa integrazione guadagni straordinaria, che espressamente pone a carico — dell'INPS l'obbligo di corrispondere il TFR maturato in detto periodo a favore dei lavoratori licenziati al termine della cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché dalla legge n. 296 2006, articolo 1, comma 756;
   inoltre, ritenere indebita la compensazione effettuata dall'Azienda nel periodo di cassa in deroga nei confronti dell'INPS pone il quesito di chi sarebbe il soggetto obbligato al rimborso nei confronti dell'azienda che, in detto periodo, ha maturato un ingente credito per i versamenti effettuati in assenza di attività lavorativa;
   la risposta trova il suo fondamento nella legge n. 223 1991 e nella giurisprudenza (Cass. n. 15978 dell'8 luglio 2009) che ha dichiarato il carattere non unitario del TFR per rimarcare la possibile, eteronoma e complessa formazione di tale compendio;
   non giova invocare la deroga alla normativa vigente per giustificare il diniego del rimborso poiché è normativa vigente anche la legge n. 223 1991 che pone a carico dell'INPS il pagamento del TFR ai lavoratori licenziati al termine del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria; senza alcuna ulteriore specificazione;
   occorre applicare una interpretazione estensiva della norma che trova attuazione nei rapporti intercorrenti tra azienda ed INPS anche nel periodo di cassa in deroga, stante la ratio legis che è quella di garantire il TFR al lavoratore per l'intera durata del rapporto con il concorso finanziario dell'azienda e dello Stato, tramite l'apporto gestionale dell'INPS;
   da ultimo, va evidenziata la natura dell'integrazione salariale corrisposta ai lavoratori nel periodo di cassa in deroga. Se l'integrazione ha carattere retributivo matura anche il diritto alla relativa quota di TFR; se è un mero sostegno al reddito e ha la funzione di ammortizzatore sociale, il TFR non matura per mancanza di causa. Pertanto, se l'INPS non effettua il rimborso, le somme comunque accreditate al Fondo di tesoreria, gestito da INPS, finiscono per configurare un indebito oggettivo;
   la vicenda della Tessival Sud è emblematica di una condotta dell'INPS che reca gravissimo pregiudizio alle aziende nel momento di crisi e determina una situazione insostenibile rispetto alla quale il Ministero interrogato non può disinteressarsi, ma ha la necessità di intervenire per ristabilire corretta e uniforme applicazione delle norme e per riportare equità nella gestione di complesse vicende che rischiano di essere derubricate a mere pratiche burocratiche –:
   se non ritenga di intervenire con proprio provvedimento a chiarire che nei periodi di cassa integrazione straordinaria in deroga alle aziende in cui non vi sia ripresa dell'attività produttiva al termine del periodo di fruizione spetta il rimborso delle quote di TFR maturate. (4-06608)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cassa integrazione

rimborso

impresa in difficolta'