ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04872

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 231 del 19/05/2014
Trasformazioni
Trasformato il 31/03/2015 in 5/05221
Firmatari
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 19/05/2014
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 19/05/2014
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 19/05/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 19/05/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 01/07/2014
Stato iter:
31/03/2015
Fasi iter:

TRASFORMA IL 31/03/2015

TRASFORMATO IL 31/03/2015

CONCLUSO IL 31/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-04872
presentato da
GAGNARLI Chiara
testo di
Lunedì 19 maggio 2014, seduta n. 231

   GAGNARLI, L'ABBATE, MASSIMILIANO BERNINI e LUPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   l'attività venatoria in Italia è regolata dalla legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, recentemente modificata dalla legge n. 97 del 6 agosto 2013, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
   l'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, un Fondo, la cui dotazione è alimentata da un'addizionale, pari a 5,16 euro, alla tassa erariale di licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (tassa di rilascio, rinnovo e annuale) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972;
   la dotazione del Fondo è per la quasi totalità, il 95 per cento destinata alle associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa;
   ai sensi dell'articolo 34 della medesima legge n. 157, si considerano riconosciute agli effetti della legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Italcaccia). Queste 7 associazioni sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
   il restante 4 per cento della dotazione del Fondo è destinato al funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del «Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale». L'1 per cento residuo è destinato al pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
   le disponibilità del fondo devono essere ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
   la ripartizione ed assegnazione delle somme del fondo di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c) della legge n. 157 del 1992, effettuata tramite il suddetto decreto, si riferisce alle dichiarazioni di consistenza numerica delle associazioni venatorie nazionali, riferite a 2 anni prima;
   le 7 Associazioni venatorie nazionali riconosciute trasmettono annualmente, sotto la propria responsabilità, le dichiarazioni delle compagnie assicuratrici, controfirmate dai presidenti delle Associazione stesse, attestanti la consistenza numerica dei propri soci iscritti;
   l'attribuzione della dotazione prevista alle Associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo della Corte dei conti, previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, perché enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;
   si nota che la dotazione del fondo di cui all'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 subisce oscillazioni annuali di decine di migliaia di euro: 1,70 milioni (2012), 1,60 milioni (2013), 1,65 milioni (2014) –:
   se siano previsti dei sistemi di controllo, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o da altri enti, sull'effettiva consistenza numerica delle associazioni venatorie nazionali riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 157 del 1992, destinatarie dei Fondi istituiti dall'articolo 24 della medesima legge, a controprova di quanto da esse autodichiarato, posto che per tali attribuzioni, in quanto ordinarie, non è previsto il controllo della Corte dei conti. (4-04872)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1992 0157

EUROVOC :

protezione della fauna

caccia

pagamenti internazionali

sicurezza e sorveglianza

specie protetta

fauna