ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03000

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 141 del 19/12/2013
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/01404
Firmatari
Primo firmatario: FOSSATI FILIPPO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/12/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOLEA BRUNO SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 19/12/2013
COCCIA LAURA PARTITO DEMOCRATICO 19/12/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 19/12/2013
Stato iter:
20/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/02/2014
DELRIO GRAZIANO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/02/2014

CONCLUSO IL 20/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03000
presentato da
FOSSATI Filippo
testo di
Giovedì 19 dicembre 2013, seduta n. 141

   FOSSATI, MOLEA e COCCIA. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   le NOIF (Norme organizzative interne FIGC) disciplinano il «vincolo» dei calciatori/calciatrici dilettanti con gli articoli 32 e 32-bis in particolare, l'articolo 32 al comma 1 prescrive che: «I calciatori “giovani”, dal 14o anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la società della Lega nazionale dilettanti per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25o anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”». Al comma 1-bis si statuisce inoltre: Ai calciatori giovani dilettanti, al fine di permettere, anche avuto riguardo alle disposizioni FIFA, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'articolo 118 delle NOIF, ed al comma 2 si dice che: «calciatori con la qualifica di “giovani dilettanti” assumono, al compimento anagrafico del 18o anno, la qualifica di “non professionista”»;
   il Parlamento europeo attraverso la risoluzione del 2 febbraio 2012 sulla «Dimensione europea dello sport» (2011/2087(INI)) ai dal 71 al 74 sostiene con forza:
    a) che ai fini di uno sviluppo sostenibile del movimento sportivo in Europa e della diffusione della sua influenza positiva sugli individui e la società, è necessario formare i giocatori a livello locale e investire nell'educazione allo sport, reputa pertanto necessario garantire che lo sport ad alto livello non incida sullo sviluppo dei giovani sportivi, sugli sport amatoriali e sul ruolo essenziale delle organizzazioni sportive di base;
    b) il proprio impegno a favore della norma di formare i giocatori localmente («home-grown player rule») e ritiene che potrebbe fungere da modello per altre leghe professionali in Europa, sostiene il proseguimento degli sforzi, da parte degli organi direttivi sportivi, intesi a incoraggiare la formazione dei giovani giocatori locali entro i limiti del diritto dell'Unione, in modo da rafforzare l'equilibrio competitivo nell'ambito delle gare e il sano sviluppo del modello sportivo europeo;
    c) che la valorizzazione di nuovi talenti rappresenti una delle attività principali delle società sportive e che un'eccessiva dipendenza dal trasferimento dei giocatori possa minare i valori dello sport;
    d) l'importanza delle indennità di formazione, poiché queste rappresentano un efficace meccanismo di protezione dei centri di formazione e una giusta redditività del capitale investito;
   il punto 12.2 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Nazionali e delle Discipline Sportive Associate (deliberati dal Consiglio Nazionale del Coni il 2 febbraio 2012 e approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 7 giugno 2012) in forza del quale il vincolo sportivo è a tempo determinato e gli statuti dovranno prevederne la congrua e ragionevole durata, la quale dovrà tenere in considerazione il problema dell'abbandono precoce all'attività sportiva, in quanto sempre più riguarda i nostri giovani nella fase post-adolescenziale delle loro vite ed il vincolo è anche una delle cause di abbandono dell'attività agonistica;
   il punto n. 8 dei principi generali ed inderogabili della Carta olimpica (vera e propria norma fondamentale di tutto l'ordinamento sportivo internazionale), ai sensi del quale la pratica sportiva è un diritto dell'uomo (....); ogni individuo deve avere la possibilità di praticare uno sport in base alle proprie necessità;
   all'articolo 1 della legge n. 91 del 1981: tale norma dispone testualmente che «l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero» e di conseguenza tutte le disposizioni federali (di secondo livello, in quanto di grado regolamentare) non possono essere in contrasto;
   l'articolo 24, secondo comma, del codice civile, ai sensi del quale l'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato;
   la normativa italiana vigente in materia di società sportive e associazioni sportive dilettantistiche non tutela sufficientemente l'importante funzione svolta da questi soggetti per la disciplina del fenomeno sportivo per il riconoscimento e la promozione sociale dello sport dilettantistico, come invece succede negli altri Paesi europei e come viene espressamente richiamato all'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   è necessario porre i presupposti per affrontare adeguatamente temi, ritenuti prioritari anche in sede europea, come la promozione dell'attività fisica a vantaggio della salute, l'istruzione e la formazione, l'inclusione sociale nello sport compreso lo sport per i disabili e la parità dei sessi nello sport ed in quest'ottica impegnarsi a valorizzare il ruolo delle associazioni sportive senza scopo di lucro;
   sarà fondamentale introdurre un importante riconoscimento del volontariato sportivo attraverso il riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche come organizzazioni promotrici dello stesso ai fini della legge quadro sul volontariato e degli strumenti giuridici connessi, alleggerendo la troppo gravosa responsabilità dei presidenti ed introducendo strumenti di agevolazione fiscale per consentire la maggiore diffusione possibile dello sport dilettantistico e dell'attività motoria;
   in questo contesto il concetto di «vincolo» per calciatori e calciatrici risulta essere, oltre che in contrasto a principi sostenuti nella normativa europea e, in parte, anche a quella italiana, uno strumento funzionale soltanto a supplire ad un deficit di regolamentazione dello sport dilettantistico, che non trova appropriate protezioni normative e un adeguato supporto in relazione alla importante funzione che svolge per la qualità della vita dei giovani atleti –:
   quali iniziative intenda adottare, nel quadro di un rafforzamento dello sport di base, per la crescita dei giovani atleti sul territorio e per agevolarne al massimo la permanenza nel mondo dello sport, nonché per cercare di valorizzare il lavoro quotidiano di chi spende grande parte della propria vita per la diffusione dello sport tra le giovani generazioni, favorendo, per quanto competenza, l'abolizione del sistema del «vincolo» per calciatori e calciatrici dilettanti in modo da rendere libera l'attività sportiva degli atleti come, del resto, già succede nelle stragrande maggioranza degli Stati europei. (4-03000)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 febbraio 2014
nell'allegato B della seduta n. 177
4-03000
presentata da
FOSSATI Filippo

  Risposta. — Con la interrogazione in esame, l'interrogante chiede al Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega allo sport quali iniziative intenda adottare, «nel quadro di un rafforzamento dello sport di base, per la crescita dei giovani atleti sul territorio e per agevolarne al massimo la permanenza nel mondo dello sport, nonché per cercare di valorizzare il lavoro quotidiano di chi spende gran parte della propria vita per la diffusione dello sport tra le giovani generazioni, favorendo, per quanto di competenza, l'abolizione del sistema del “vincolo” per calciatori e calciatrici dilettanti in modo da rendere libera l'attività sportiva degli atleti come, del resto, già succede nella stragrande maggioranza degli Stati europei».
  Desidero, in primo luogo, sottolineare come negli ultimi anni il ruolo dello sport nella società moderna sia cresciuto sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, connotando la pratica di una attività motoria di significati che trascendono il solo rilievo sportivo per fondersi con i valori propri di una crescita e di un metodo di vita più sani, equilibrati, consapevoli, aperti e democratici.
  Quando si parla di sport si parla anche e, soprattutto, di educazione, di formazione, di salute e prevenzione, di terza età, di legalità e regole certe, di solidarietà e volontariato, di inclusione sociale, di competizione leale, di non discriminazione, di principi e norme europei, di economia sociale e di mercato.
  Lo sport rappresenta il terzo pilastro educativo per l'infanzia e l'adolescenza dopo la famiglia e la scuola. Il 66 per cento dei ragazzi tra gli 11 ed i 14 anni pratica una disciplina sportiva e la capacità di trasmissione di principi e di etica attraverso lo sport rappresenta un valore aggiunto indiscutibile.
  Le conseguenze sulla salute determinate da sedentarietà, da non corretta alimentazione, e, in generale, da stili di vita non salutari, incidono fortemente da un lato sulla qualità di vita della popolazione adulta e, dall'altro, sulla spesa sanitaria.
  La possibilità di sviluppo di nuove professionalità lavorative connesse al mondo dello sport rappresentano una occasione per ridurre la disoccupazione giovanile.
  I luoghi dello sport si sono moltiplicati e aperti a nuove soluzioni. L'impiantistica di base esistente va rinnovata, resa sicura e fruibile ad iniziare dalle palestre nelle scuole. Le risorse economiche vanno ricercate all'interno di quasi tutte le voci che compongono il sistema della finanza pubblica.
  L'affermazione del ruolo sociale ed educativo dello sport ha portato alla formulazione dell'articolo 165 del Trattato di Lisbona e la materia è soggetta ai principi ed alle regole dell'Unione, destinata a fare propri gli obiettivi ed i programmi indicati dalle linee-guida elaborate con il «Libro bianco sullo sport» e con la comunicazione della Commissione «Sviluppare la dimensione europea dello sport», nonché all'osservanza del diritto di libera circolazione e di praticare liberamente lo sport all'interno del territorio dell'Unione.
  La materia è, quindi, regolata a livello europeo, nazionale e regolamentare. In particolare sul vincolo sportivo, le clausole statutarie e regolamentari delle Federazioni nazionali sono state da ultimo riviste ed elaborate sulla base dei principi fondamentali deliberati dal Coni il 23 marzo 2004 in cui si disponeva che: «gli statuti ed i regolamenti organici dovranno prevedere la temporaneità, la durata del vincolo e le modalità di svincolo».
  Il vincolo dei giovani dilettanti nasce dall'esigenza di «contrattualizzare» il rapporto che si instaura tra il club e lo sportivo e che non si conforma al contratto di lavoro degli sportivi professionisti. Con il tesseramento l'atleta instaura un vero rapporto contrattuale e di conseguenza accetta le clausole statutarie e regolamentari delle relative Federazioni.
  Gli sportivi dilettanti vengono, in tal modo, vincolati a prestare la propria attività a favore della società sportiva per la quale sono tesserati per un numero di anni che varia da Federazione a Federazione. I due estremi regolamentari sono rappresentati dalla Federazione sci invernali che ha abolito ogni forma di vincolo e dalla Federazione basket che ha il vincolo più lungo. Per i giovani calciatori il vincolo vale dal 14o al 25o anno di età.
  Ovviamente esistono disposizioni che permettono ai giovani calciatori di svincolarsi ma si tratta di fattispecie limitate che prevedono procedure particolarmente complesse. Il vincolo opera, quindi, solo per i minori di età e per i dilettanti che giocano senza fine di lucro.
  Ciò ha portato ad aspri contraddittori tra i portatori dei due interessi e diversi sono gli elementi di criticità o di illegittimità del vincolo sportivo evidenziati alla luce del diritto e della giurisprudenza europea e nazionale. Appare infatti difficilmente contestabile l'affermazione che il vincolo porti in concreto a limitazioni anche forti sulle scelte future degli atleti dilettanti. Ad esempio, proprio nel caso dei giovani calciatori mentre, da un lato, l'esistenza del vincolo può essere compresa fino al compimento della maggior età, d'altro lato risulta altrettanto evidente che subito dopo si interviene in una fascia di età cruciale per il futuro professionale e amatoriale del calciatore.
  Se però da un lato si ritiene opportuno ricercare soluzioni più flessibili e più rispettose della libertà individuale degli atleti, occorre anche aver ben presente gli oneri sopportati dalla società per la formazione tanto dei futuri professionisti tanto di coloro che mai lo diventeranno, nonché del diritto delle società sportive di poter intervenire su un mercato davvero libero e concorrenziale.
  Una riduzione del vincolo deve pertanto essere accompagnata da misure capaci di valorizzare i vivai delle società in linea con i principi giurisprudenziali europei perché il loro obiettivo, giustamente meritevole di tutela, è quello di incoraggiare l'ingaggio e la formazione di giovani atleti e/o calciatori, nonché proteggere e valorizzare le risorse sportive nazionali, la cosiddetta tutela dei vivai nazionali, in modo compatibile con i principi dell'Unione.
  Ed in tal senso, l'orientamento generale dell'Unione europea ritiene la protezione dei giovani atleti di talento compatibile con le disposizioni del Trattato ove essa non operi discriminazioni dirette in base alla nazionalità ovvero gli effetti discriminatori indiretti siano proporzionati all'obiettivo perseguito. Secondo la giurisprudenza europea, un sistema che consente delle restrizioni deve essere effettivamente idoneo a conseguire tale obiettivo e deve risultare proporzionato rispetto al medesimo.
  A tal fine il Ministero intende interessare il presidente della Federazione italiana gioco calcio per la costituzione di un tavolo tecnico con la partecipazione delle Leghe, delle componenti tecniche e di tutte le parti interessate per un riesame della tematica del vincolo sportivo e degli aspetti ad esso connessi.

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomieGraziano Delrio.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

organizzazione sportiva

formazione professionale

sport professionale

lavoro non remunerato