ATTO CAMERA

MOZIONE 1/01549

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 762 del 20/03/2017
Abbinamenti
Atto 1/01542 abbinato in data 29/05/2017
Atto 1/01565 abbinato in data 29/05/2017
Atto 1/01582 abbinato in data 29/05/2017
Atto 1/01610 abbinato in data 29/05/2017
Atto 1/01640 abbinato in data 29/05/2017
Atto 1/01641 abbinato in data 13/09/2017
Atto 1/01672 abbinato in data 13/09/2017
Atto 1/01684 abbinato in data 13/09/2017
Atto 1/01688 abbinato in data 13/09/2017
Atto 1/01690 abbinato in data 13/09/2017
Atto 6/00347 abbinato in data 13/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: ALLASIA STEFANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 20/03/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SALTAMARTINI BARBARA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 20/03/2017
PINI GIANLUCA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 20/03/2017
FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 20/03/2017
ATTAGUILE ANGELO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 20/03/2017
BORGHESI STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 20/03/2017
BOSSI UMBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 20/03/2017
BUSIN FILIPPO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 20/03/2017
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 20/03/2017
CASTIELLO GIUSEPPINA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 20/03/2017
GIORGETTI GIANCARLO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 20/03/2017
GRIMOLDI PAOLO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 20/03/2017
GUIDESI GUIDO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 20/03/2017
INVERNIZZI CRISTIAN LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 20/03/2017
MOLTENI NICOLA LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 20/03/2017
PAGANO ALESSANDRO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 20/03/2017
PICCHI GUGLIELMO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 20/03/2017
RONDINI MARCO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 20/03/2017
SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 20/03/2017


Stato iter:
13/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/05/2017
Resoconto FASSINA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
 
INTERVENTO GOVERNO 13/09/2017
Resoconto GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 13/09/2017
Resoconto CHIARELLI GIANFRANCO GIOVANNI MISTO-DIREZIONE ITALIA
Resoconto GALGANO ADRIANA MISTO-CIVICI E INNOVATORI PER L'ITALIA
Resoconto RAMPELLI FABIO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto CAPELLI ROBERTO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Resoconto ABRIGNANI IGNAZIO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Resoconto FASSINA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Resoconto ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Resoconto RICCIATTI LARA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA
Resoconto LAFFRANCO PIETRO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Resoconto DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto DONATI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
Resoconto BIANCONI MAURIZIO MISTO
 
PARERE GOVERNO 13/09/2017
Resoconto GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 06/04/2017

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 29/05/2017

DISCUSSIONE IL 29/05/2017

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/05/2017

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 13/09/2017

DISCUSSIONE IL 13/09/2017

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 13/09/2017

IN PARTE NON ACCOLTO IL 13/09/2017

PARERE GOVERNO IL 13/09/2017

VOTATO PER PARTI IL 13/09/2017

RESPINTO IL 13/09/2017

CONCLUSO IL 13/09/2017

Atto Camera

Mozione 1-01549
presentato da
ALLASIA Stefano
testo presentato
Lunedì 20 marzo 2017
modificato
Mercoledì 13 settembre 2017, seduta n. 849

   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2006/123/CE, nota come «direttiva Bolkestein», in materia di servizi nel mercato interno, è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59, che provvede a regolare anche i settori del commercio su aree pubbliche e del demanio marittimo;
    la direttiva Bolkestein ha irrigidito il sistema autorizzatorio prevedendo che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, i comuni applichino una procedura di selezione tra i potenziali candidati;
    l'articolo 16, del decreto legislativo n.  59 del 2010, sul commercio ambulante in aree pubbliche, oltre ad introdurre un limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili nella stessa area, stabilisce, al comma 4, il divieto di rinnovo automatico dei titoli scaduti, creando non poche difficoltà per il settore, che impiega circa 500.000 addetti a livello nazionale;
    il citato articolo, equiparando la nozione di «risorse naturali» con quella di «posteggi in aree di mercato» ha avuto l'effetto di generare una forte concorrenza nel settore, questa non sostenibile per gli operatori del commercio ambulante. Infatti, esso fa rientrare il suolo pubblico, concesso per l'esercizio dell'attività di commercio ambulante, nella nozione di «risorse naturali», assoggettandolo quindi alla procedura di selezione pubblica;
    alle suddette criticità si aggiungono quelle relative all'applicazione dell'articolo 70 del citato decreto legislativo, il quale riconosce l'accesso al settore anche alle società di capitali, rischiando di mettere fuori dal mercato le piccole aziende a conduzione familiare, che fino ad oggi hanno operato nel settore rendendolo fortemente competitivo;
    il parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, approvato dalle Commissioni II e X della Camera dei deputati, in data 11 marzo 2010, invitava il Governo, anche su proposta del gruppo della Lega Nord, a «escludere espressamente l'equiparazione dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali» al fine di «evitare interpretazioni estensive della nozione di »risorse naturali«», sia per ragioni di coerenza con la normativa comunitaria sia per non penalizzare il settore del commercio ambulante e su aree pubbliche;
    il medesimo parere invitava altresì il Governo a «escludere la possibilità di esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche da parte di società di capitali»;
    il 5 luglio 2012, ai sensi del comma 5, dell'articolo 70 del citato decreto legislativo n.  59 del 2010, è stata adottata un'intesa in sede di Conferenza unificata per la definizione della durata e del rinnovo delle autorizzazioni; in tale intesa, in particolare, viene stabilita la durata delle autorizzazioni da 9 a 12 anni, e soltanto in prima applicazione, viene data priorità al criterio della «professionalità acquisita». Essa, tuttavia, non supera del tutto le criticità di settore, continuando di fatto a far ricadere espressamente la fattispecie del commercio su aree pubbliche nell'ambito di applicazione dell'articolo 16, del citato decreto legislativo n.  59 del 2010;
    la suddetta intesa al fine di evitare eventuali disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni di aree pubbliche sono scadute prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59 (recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e che hanno, quindi, usufruito del rinnovo automatico ed i soggetti titolari di concessioni scadute successivamente a tale data, che non hanno usufruito di tale possibilità, stabilisce l'applicazione, in fase di prima attuazione delle seguenti disposizioni transitorie:
     a) le concessioni scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n.  59 del 2010 (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso;
     b) le concessioni che scadono dopo l'entrata in vigore dell'Accordo della Conferenza unificata (16 luglio 2015) e nei due anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 15 luglio 2017 compreso;
     c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.  59 del 2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo;
    il decreto-legge 30 dicembre 2016, n.  244, recante proroga e definizioni di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19, all'articolo 6, comma 8, ha da ultimo prorogato il termine delle concessioni per il commercio su aree pubbliche al 31 dicembre 2018, ed ha stabilito l'obbligo per i comuni di avviare, qualora non abbiano già provveduto, le procedure di selezione pubblica per il rilascio delle nuove concessioni, entro il 31 dicembre 2018, nel rispetto della normativa vigente;
    il suddetto decreto non risolve tuttavia l'annosa questione legata all'opportunità di escludere la categoria dall'applicazione della direttiva comunitaria relativa ai servizi nel mercato interno, ed anzi rischia di generare profonda incertezza in merito all'espletamento delle gare già avviate dai comuni, che a giudizio dei proponenti, dovrebbero ritenersi nulle;
    con l'entrata in vigore della direttiva 2006/123/CE, anche la disciplina delle concessioni demaniali marittime è stata oggetto di una lunga contrattazione tra le istituzioni europee e quelle italiane circa l'assoggettabilità della stessa alla procedura della gara pubblica;
    nei confronti dell'Italia, che ha ritenuto di estromettere il settore demaniale marittimo dalla disciplina della gara pubblica, sono state aperte due procedure di infrazione comunitaria, sanate dal legislatore italiano dapprima, con l'abrogazione dell'articolo 37 del Codice della Navigazione nella parte inerente il «diritto di insistenza», ossia il diritto di preferenza accordato al cessionario uscente, e successivamente, con l'eliminazione del rinnovo automatico delle concessioni, previsto dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n.  400 del 1993;
    in questo arco temporale, le imprese balneari hanno potuto usufruire di un periodo di proroga della concessione, da ultimo rinnovato con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179, che ha rinviato al 31 dicembre 2020, la scadenza delle concessioni in essere al 31 dicembre 2015. In conseguenza di tale disposizione sono state sollevate questioni interpretative da parte dei giudici italiani che hanno portato alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016 (C-458/14), con la quale la Corte medesima ha affermato che il diritto comunitario non consente la possibilità di prorogare in modo automatico e in assenza di qualsiasi procedura di selezione pubblica dei potenziali candidati, le concessioni relative all'esercizio di attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri;
    con l'articolo 24, commi 3-septies e 3-octies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.  113, per evitare la nascita di eventuali contenziosi nelle more dell'adozione di una nuova disciplina di riordino del settore, il legislatore italiano ha riconosciuto la validità dei rapporti concessori già instaurati e pendenti in base alla proroga concessa al 31 dicembre 2020;
    in molti sostengono la necessità di escludere le concessioni demaniali dall'ambito di applicazione della stessa direttiva 2006/123 /CE, rilevando che le autorizzazioni sono concesse in riferimento ai «beni» demaniali e non ai «servizi», e perciò riguardano il conferimento in uso di una superficie e non l'autorizzazione a svolgere un servizio; questo orientamento ha trovato conferme nelle recenti posizioni assunte da altri Paesi europei; la Spagna, ad esempio, con la legge sulla protezione del litorale e di modifica della legge costiera, ha elevato il termine massimo di durata delle concessioni da settanta a settantacinque anni, per quelle scadute o in scadenza nel 2018; il Portogallo, nel 2007, ha emanato una disciplina che accorda al concessionario uscente il diritto di prelazione in caso di riassegnazione della concessione,

impegna il Governo:

1) a chiarire, con apposita iniziativa normativa, che i posteggi utilizzati per l'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche non rientrano nella nozione di «risorse naturali» e che le relative concessioni non sono soggette all'applicazione del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59;
2) ad assumere le necessarie iniziative normative per la modifica dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59, riservando l'attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche esclusivamente alle imprese individuali e alle società di persone;
3) a promuovere tavoli di confronto con le associazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche affinché siano al meglio risolte le problematiche da questi denunciate, anche al fine di mettere ordine nella normativa di settore per quanto concerne i criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio dell'attività;
4) ad adottare opportune iniziative normative al fine di chiarire che sono nulle le procedure di gara avviate dalle amministrazioni comunali prima del 31 dicembre 2018, esonerando quindi le stesse dall'obbligo di avviare le procedure di selezione pubblica entro la medesima data;
5) ad attivarsi presso le istituzioni comunitarie per fare in modo che le concessioni demaniali marittime siano estromesse dall'applicazione della direttiva 2006/123/CE, anche alla luce del fatto che le stesse si riferiscono a «beni» e non a «servizi».
(1-01549)
(Nuova formulazione) «Allasia, Saltamartini, Gianluca Pini, Fedriga, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Rondini, Simonetti».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

applicazione del diritto comunitario

sentenza della Corte CE

autorizzazione d'intesa