Legislatura: 16Seduta di annuncio: 264 del 12/01/2010
Primo firmatario: FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/01/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 12/01/2010 BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 12/01/2010 MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 12/01/2010 TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 12/01/2010 ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 12/01/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 12/01/2010 Resoconto ALFANO ANGELINO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 12/01/2010
ACCOLTO IL 12/01/2010
PARERE GOVERNO IL 12/01/2010
APPROVATO IL 12/01/2010
CONCLUSO IL 12/01/2010
La Camera,
viste le mozioni concernenti la situazione del sistema carcerario italiano;
premesso che:
uno dei principali riferimenti normativi per la disabilità in carcere è l'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario, relativo alla detenzione domiciliare: in base al comma 3, «la pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di persone in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali». È però necessaria la perizia di un medico che può essere smentita dal perito peritorum, cioè dal tribunale di sorveglianza. Un'altra norma di riferimento è quella che riguarda il differimento della pena, che però viene utilizzata soprattutto per le detenute incinte. Infine c'è l'articolo 11 dell'Ordinamento penitenziario, che contempla i casi in cui il detenuto entri sano e si ammali all'interno del carcere. In questa eventualità, il direttore, prima del magistrato, può disporre il ricovero in ospedale sulla base dell'articolo 11. Nei casi in cui la perizia medica evidenzia una disabilità che richiede un'assistenza specifica, i detenuti sono destinati in alcune strutture specifiche: ospedali psichiatrici giudiziari e alcune sezioni di osservazione per i detenuti con disabilità mentale; e le sezioni attrezzate per «disabili»;
non esiste un quadro chiaro di quanti siano esattamente i disabili detenuti nelle carceri italiane dal momento che non risulta esista un sistema di monitoraggio nazionale sulle condizioni di salute sui carcerati;
al momento risultano essere quattro, le sezioni attrezzate per i «minorati fisici», 143 posti in tutto, di cui molti ancora inagibili; sette risultano le sezioni per disabili motori, per un totale di -una trentina di posti;
spesso chi varca la soglia di un carcere, porta con sé gli esiti di un trauma o di una malattia che hanno ridotto le sue capacità motorie o mentali;
per quanto riguarda le disabilità fisiche, le strutture con sezioni attrezzate risultano essere a Brindisi, Castelfranco Emilia, Fossano, Parma, Perugia, Pescara, Ragusa, Turi, Udine; per quanto riguarda gli ospedali psichiatrici giudiziari, funzionanti, risultano essere sei per una capienza complessiva di 951 posti: Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, Castiglione Siviere, Montelupo Fiorentino, Napoli Sant'Eframo, Reggio Emilia;
è inaccettabile che vi siano meno di duecento posti riservati ai disabili fisici e disabili motori, che una quantità di detenuti con disabilità siano costretti a vivere in celle troppo strette, all'interno di istituti pieni di barriere architettoniche e affidati in molti casi solo all'assistenza di agenti della polizia penitenziaria e di compagni di cella,
impegna il Governo
a disporre con la massima urgenza un monitoraggio nazionale per accertare quanti siano i detenuti con disabilità fisiche e in quali carceri siano ristretti al fine di dotarsi di un sistema unitario di raccolta dati sull'indice della malattia c/o di disabilità in carcere.
9/1-00240/001. Farina Coscioni, Bernardini, Beltrandi, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
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