ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN ASSEMBLEA 6/00062

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 442 del 01/03/2011
Abbinamenti
Atto 6/00060 abbinato in data 01/03/2011
Firmatari
Primo firmatario: FAVIA DAVID
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 01/03/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 01/03/2011
CAMBURSANO RENATO ITALIA DEI VALORI 01/03/2011


Stato iter:
02/03/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 01/03/2011
Resoconto CALDEROLI ROBERTO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 01/03/2011

NON ACCOLTO IL 01/03/2011

PARERE GOVERNO IL 01/03/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/03/2011

DICHIARATO PRECLUSO IL 02/03/2011

CONCLUSO IL 02/03/2011

Atto Camera

Risoluzione in Assemblea 6-00062
presentata da
DAVID FAVIA
testo di
martedì 1 marzo 2011, seduta n.442

La Camera,
udite le comunicazioni del Governo,
premesso che:
l'ineludibilità dell'attuazione del federalismo fiscale è diventata oggi evidente sia sotto il profilo giuridico che, soprattutto, sotto quello politico ed economico. Al centro di questo processo vi è, infatti, il rapporto fiscale tra i cittadini, lo stato, le regioni e il sistema delle autonomie, nell'ambito del complessivo processo di decentramento della sovranità: dal centro alla periferia. La devoluzione di poteri, infatti, o è anche fiscale o non la si può considerare foriera di alcuna reale portata innovativa;
completare il disegno di un sistema ordinato di rapporti finanziari tra i livelli di governo richiede che siano conciliati almeno tre principi garantiti dalla Costituzione repubblicana, come riformata nel 2001:
(1) l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle regioni e degli enti locali, con propria responsabilità contabile;
(2) la perequazione necessaria per l'uniformità nei livelli essenziali delle prestazioni, che richiede importanti trasferimenti perequativi;
(3) la sostenibilità della condizione complessiva dei conti pubblici;
il federalismo fiscale modella la forma e la struttura dello Stato. Incide, pertanto, sull'intimo equilibrio costituzionale, in riferimento alla distribuzione concreta dei poteri (legislativi ed amministrativi), ma soprattutto sul godimento dei diritti civili e sociali, proclamati solennemente dalla nostra Carta costituzionale, senza distinzione distinzione di luogo di residenza. L'esplicito legame tra i livelli prestazionali ed i diritti civili e sociali rappresenta un «ponte» di collegamento tra la prima e la seconda parte della Costituzione. Proprio per questo il Parlamento repubblicano non può, in alcun modo, essere estromesso dal processo decisionale, ovvero neutralizzato da tale processo;
occorre concreta consapevolezza dei rischi che un'attuazione distorta e strumentale può provocare per l'unità del Paese e per i diritti sociali ed economici dei cittadini, in presenza di un quadro istituzionale ancora indefinito riguardo alla distribuzione delle funzioni tra i livelli di governo e, in conseguenza, di grandezze finanziarie non ancora quantificate né quantificabili;
in particolare, la definizione dei fabbisogni standard costituisce l'architrave su cui dovrebbe poggiare l'intero impianto del federalismo fiscale, dalla loro esatta determinazione deriverà e dipenderà - direttamente - la concreta salvaguardia dei diritti civili e sociali che danno corpo alla cittadinanza repubblicana, come sanciti nella parte prima della Costituzione;
il provvedimento in materia di fabbisogni standard degli enti locali, approvato di recente, viceversa, contiene rilevantissimi vulnus di carattere costituzionale, normativo e finanziario. La marginalizzazione del ruolo del Parlamento nel procedimento di determinazione (e non meramente di controllo) dei fabbisogni standard, l'inidoneità formale e sostanziale della fonte «sub normativa» per la loro adozione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in luogo di un imprescindibile decreto legislativo), la parziale elusione della ratio delegationis rispetto alla legge n. 42 del 2009, oltre che la non quantificazione dei relativi oneri finanziari sono solo alcuni aspetti di criticità che sono stati considerati dal gruppo Italia dei Valori nelle proposte di parere alternativo presentate in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;
all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale molte criticità attengono al Fondo sperimentale di riequilibrio (comma 3), di cui appare estremamente indeterminata la disciplina, concernente modalità di finanziamento e di riparto, nella sostanza totalmente demandata ad un decreto ministeriale, previo accordo sancito in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Gli unici criteri in concreto individuati attengono, difatti, alla previsione (fino al 2013) di una quota del 30 per cento del Fondo da distribuire in base al numero dei residenti: criterio, questo, che tuttavia non si comprende a quale logica perequativa (per fabbisogno o per capacità fiscale) debba rispondere;
lo schema di decreto legislativo recita testualmente (secondo periodo del comma 7, articolo 2) che nel riparto del Fondo di riequilibrio «si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata»: lo schema del decreto del governo è, dunque, fortemente intrecciato alla definizione dei fabbisogni standard, questione tuttora segnata da incertezza totale, come indicato nei precedenti paragrafi. Il germe dell'indeterminatezza che già infettava il precedente decreto legislativo sui fabbisogni standard si traspone, inevitabilmente e in tutta evidenza, anche nel presente provvedimento ed inserisce un grave vulnus con riguardo alla grande questione economico-tributaria,
impegna il Governo
ad accelerare le procedure di determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali, posto che essi siano da considerarsi basilari per la definizione del Fondo sperimentale di riequilibrio o, in alternativa, a rendere tempestivamente noti in sede parlamentare i criteri di utilizzazione e di riparto tra i comuni del Fondo medesimo.
(6-00062) «Favia, Borghesi, Cambursano».