CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 novembre 2013
123.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Allasia, Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
  2. Le città metropolitane sono enti territoriali di secondo livello di area vasta alternativi alle Province con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.
  3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.
  4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico», come da ultimo modificato dall'articolo 23 della presente legge.
1. 2. Grimoldi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
  2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta alternativi alle Province con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.
  3. Le Province sono enti territoriali di area vasta che esercitano le funzioni stabilite dalla legge.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14, 15.
1. 3. Pilozzi, Kronbichler.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane e unioni Pag. 14di comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
  2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14, 15.
1. 4. Pilozzi, Kronbichler.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni, al fine di adeguare, fino all'entrata in vigore della riforma costituzionale ad essi relativa, il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
  2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all'articolo 9 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.
  3. Le province, fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa, sono enti territoriali di secondo livello area vasta disciplinati ai sensi del Capo III della presente legge. Alle Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui agli articoli 11, 12 e 15.
1. 5. Gelmini, Fucci.

  Sopprimere il comma 1.
1. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1 sostituire le parole: adeguare, anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa, il loro ordinamento ai, con le seguenti: promuovere il riordino delle funzioni locali in attuazione dei.
1. 7. Russo, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa,.
* 1. 8. Capozzolo.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa,.
* 1. 9. Carrescia.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa,.
* 1. 10. Cirielli.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa,.
* 1. 11. D'Ottavio.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa,.
* 1. 12. Lodolini, Bruno Bossio.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa,.
* 1. 13. Melilli.

Pag. 15

  Al comma 1, sopprimere le parole:, anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa,.
* 1. 14. Russo, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa,.
* 1. 15. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa,.
* 1. 16. Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Squeri.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa,.
* 1. 17. Pilozzi, Lavagno, Kronbichler.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa,.
* 1. 18. De Mita.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, anche in attesa della riforma costituzionale ad essi relativa,.
* 1. 19. Pastorelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: anche in attesa con le seguenti: fino all'entrata in vigore.
1. 20. Gelmini, Fucci.

  Al comma 1, dopo le parole: della riforma costituzionale ad essi relativa, aggiungere le seguenti: di modifica del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, al fine di stabilire che le regioni stesse con propria legge, adottino e disciplinino le forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta in modo da assicurare che ogni ente locale regionale abbia una popolazione di almeno trecentomila abitanti oppure una estensione di almeno tremila chilometri quadrati il cui territorio non può coincidere, in tutto o in parte, con quello di una città metropolitana.
1. 21. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, dopo la parola: sussidiarietà inserire le seguenti: solidarietà istituzionale, coerenza, efficienza ed efficacia amministrativa,.
1. 22. Bianconi.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: A questo scopo vengono delegate le Regioni alla indicazione delle circoscrizioni provinciali e delle aree metropolitane, sulla base del principio della coerenza e della omogeneità territoriale, salvo il procedimento costituzionale per la loro approvazione.
1. 23. Bianconi.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «differenziazione e adeguatezza» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 117 comma 1 lettera e), f) e p) della Costituzione ed al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 119 comma 6 della Costituzione»;
   b) Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  «1-bis. La presente legge provvede all'organizzazione di comunità istituzionali che, attraverso un esercizio diversificato e gerarchizzato delle funzioni in ragione di Pag. 16omogeneità di bisogni e interessi, individui il livello istituzionale più adeguato per la tutela dei diritti di cittadinanza.
  1-ter. Alla base dell'articolazione istituzionale vi sono i comuni. Vengono individuati come enti di area vasta le città metropolitane, le province, sulla base delle diversità territoriali, al fine di tutelare e salvaguardare le diversità sociali e culturali di bisogni e di interessi comunque in un quadro di unitarietà delle funzioni in ragione delle esigenze di tutela unitarie dei diritti di cittadinanza. I comuni procedono alla realizzazione di unioni nei termini previsti dalla normativa vigente.
  1-quater. La definizione degli ambiti territoriali delle città metropolitane e delle unioni dei comuni risponde ad un principio di ricomposizione delle comunità dei diritti e dei bisogni all'interno del livello istituzionale più adeguato alla loro tutela; per tale ragione, la presente legge determina le linee giuda per l'individuazione dei relativi ambiti territoriali; le Regioni delimitano, nel rispetto delle linee guida, gli ambiti territoriali di intesa con la Conferenza delle autonomie, coerentemente ai piani territoriali regionali e dei piani territoriali di coordinamento provinciale vigenti e procedono alla attribuzione di ulteriori funzioni ai sensi della normativa vigente.
   c) sostituire il comma 2 con il seguente: «Città metropolitane e province sono enti territoriali di area vasta che si distinguono per le condizioni specifiche dei rispettivi territori. Essi svolgono le medesime funzioni di cui alla presente legge con le finalità istituzionali generali: tutela dei diritti di cittadinanza all'interno dell'ambito territoriale determinato attraverso la programmazione, organizzazione e individuazione delle forme di gestione dei servizi alla persona; pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio; programmazione delle politiche infrastrutturali e produttive»;
   d) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  «2-bis. Le città metropolitane e le Province sono enti di primo livello ed eleggono i propri organi secondo le leggi vigenti. Esse svolgono le funzioni fondamentali attribuite dalla presente legge.
  2-ter. La Regione individua ulteriori funzioni che possono essere attribuite agli enti di area vasta sulla base di principi di adeguatezza, efficienza ed efficacia.
   e) sopprimere i commi 3 e 4.
1. 24. De Mita.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive.
1. 25. Gelmini.

  Sopprimere il comma 2.
* 1. 26. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere il comma 2.
* 1. 27. Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  «2. Le città metropolitane sono enti territoriali di secondo livello di area vasta alternativi alle Province con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione».
** 1. 28. Capozzolo.

Pag. 17

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  «2. Le città metropolitane sono enti territoriali di secondo livello di area vasta, alternativi alle Province, con le funzioni di cui all'articolo 9, che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione».
** 1. 29. Cirielli.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  «2. Le città metropolitane sono enti territoriali di secondo livello di area vasta, alternativi alle Province, con le funzioni di cui all'articolo 9, che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione».
** 1. 30. D'Ottavio.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  «2. Le città metropolitane sono enti territoriali di secondo livello di area vasta, alternativi alle Province, con le funzioni di cui all'articolo 9, che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione».
** 1. 31. Lodolini, Bruno Bossio.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  «2. Le città metropolitane sono enti territoriali di secondo livello di area vasta, alternativi alle Province, con le funzioni di cui all'articolo 9, che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione».
** 1. 32. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  «2. Le città metropolitane sono enti territoriali di secondo livello di area vasta, alternativi alle Province, con le funzioni di cui all'articolo 9, che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione».
** 1. 33. Pastorelli.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  «2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta alternativi alle Province con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione».
* 1. 34. Russo, Sarro.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  «2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta alternativi alle Province con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione».
* 1. 35. Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Squeri.

Pag. 18

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  «2. Le città metropolitane sono enti territoriali, alternativi alle province, caratterizzati dai rapporti di stretta integrazione per l'attività economica, i servizi essenziali, i caratteri ambientali, le relazioni sociali e culturali, intercorrenti tra il comune capoluogo e gli altri comuni uniti allo stesso da contiguità territoriale ed esercitano le funzioni di cui all'articolo 9».
1. 36. Russo, Sarro.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: città metropolitane aggiungere le seguenti: con esclusione di quelle presenti all'interno delle province la cui popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, per le quali l'elezione degli organi di governo avviene a suffragio universale e diretto.
1. 37. Russo, Sarro.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, alinea, sostituire le parole sono: «enti territoriali di secondo livello» con: «enti di area vasta»;
   b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole sono: «enti locali» aggiungere: «associativi»;
   c) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al decreto» con le parole: «approvato con decreto»;
   d) al comma 4, secondo periodo, sostituire dalle parole: «sono tenuti a costituire unioni» fino alla fine del periodo con le parole: «e esercitano obbligatoriamente entro il 1o gennaio 2015 in forma associata, mediante Unione di Comuni, le funzioni fondamentali di cui al comma 27 della predetta disposizione. Fino al 1o gennaio 2015 i Comuni suddetti possono esercitare tali funzioni fondamentali mediante convenzione. I comuni possono stipulare comunque convenzioni per altre funzioni o con comuni diversi da quelli di cui al secondo periodo del presente comma;
   e) sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Spetta alla legge regionale, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, specificare il contento delle funzioni, dei servizi e delle attività rientranti nelle funzioni fondamentali.».
   f) sopprimere il comma 6.
1. 38. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: enti territoriali con le seguenti: enti di area vasta alternativi alle province.
1. 39. Gelmini, Fucci.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: di secondo livello.
* 1. 40. Bianconi.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: di secondo livello.
* 1. 41. Kronbichler, Pilozzi, Lavagno.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: e con le seguenti finalità istituzionali generali.
1. 42. Russo, Sarro.

  Al comma 2, sopprimere lettera a) e b).
1. 43. Russo, Sarro.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
1. 44. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Pag. 19

  Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente: a) Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all'articolo 9 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; sostegno alla ricerca.
1. 45. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: strategico.
1. 46. Bianconi.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento.
1. 47. Gelmini, Fucci.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: nonché mediante il sostegno alla ricerca.
* 1. 48. Bianconi.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: nonché mediante il sostegno alla ricerca.
* 1. 49. Gelmini, Fucci.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
** 1. 50. Bianconi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
** 1. 51. Gelmini, Fucci.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
** 1. 52. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c) gestione delle funzioni e dei servizi di area vasta attribuite sinora alle province ed ai comuni come da provvedimento ad hoc della Regione competente.
1. 53. Russo, Sarro.

  Sopprimere il comma 3.
1. 54. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sostituire il comma 3, con i seguenti:
  3. Fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali, si dispone la proroga dei commissariamenti in essere ed il commissariamento degli enti provinciali i cui organi cessano per scadenza naturale o altri motivi nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2014.
  4. Ai commissari straordinari di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di nomina del Presidente della Repubblica può attribuire funzioni nei seguenti settori:
   a) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
   b) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.

  5. Le restanti funzioni, di cui agli artt. 19 e 20 del testo unico sono esercitate dalle Unioni di Comuni in cui sono tenuti ad associarsi i comuni e le comunità Pag. 20montane afferenti al territorio dell'ente provinciale che rimane in vita fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane.

  Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 141, comma 1, del testo unico, dopo la lettera c-bis) aggiungere la seguente: c-ter) quando, al momento della scadenza naturale degli organi di governo dell'ente, sia in discussione in Parlamento un progetto di legge che preveda l'abolizione dell'ente stesso.
1. 55. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.
* 1. 56. Capozzolo.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.
* 1. 57. Cirielli.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Le Province sono enti territoriali di secondo livello con le funzioni fondamentali di area vasta individuate nel capo III della presente legge.
* 1. 58. Carrescia.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.
* 1. 59. D'Ottavio.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.
* 1. 60. Melilli.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.
* 1. 61. Lodolini, Bruno Bossio.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.
* 1. 62. Pastorelli.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.
* 1. 63. Russo, Sarro.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.
* 1. 64. Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Squeri.

Pag. 21

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Le Province sono enti territoriali di area vasta con le funzioni fondamentali individuate nel capo III della presente legge.
* 1. 65. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 3, dopo le parole: Le province inserire le seguenti: con esclusione di quelle la cui popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, per le quali l'elezione degli organi di governo avviene a suffragio universale e diretto.
1. 66. Russo, Sarro.

  Al comma 3, sopprimere le parole: fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad essa relativa,.
* 1. 67. Bianconi.

  Al comma 3, sopprimere le parole: fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad essa relativa,.
* 1. 68. Russo, Sarro.

  Al comma 3, sopprimere le parole: fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad essa relativa,.
* 1. 69. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 3, sostituire parole: di secondo livello, con le seguenti: di area vasta.
1. 70. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Alle Provincie con territorio interamente montano, confinanti con Paesi stranieri e con regioni o provincie autonome, sono riconosciute forme particolari di specificità di cui agli articoli 11,12,15.

  Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le regioni riconoscono alle Provincie di cui all'articolo 1, comma 3bis, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117 della Costituzione.

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli Statuti delle Provincie di cui all'articolo 1, comma 3 bis, possono prevedere un sistema elettorale alternativo per l'elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale.

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Gli Statuti delle Provincie di cui all'articolo 1 comma 3 bis, possono prevedere la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Provincie di cui all'articolo 1, comma 3bis, esercitano altresì le seguenti funzioni fondamentali:
   a) Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;
   b) Cura delle relazioni istituzionali con Provincie, Regioni, Provincie Autonome, Regioni a statuto speciale, ed enti territoriale di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti;
   c) Le funzioni ad esse delegate dalle Regioni in base all'articolo 11 comma 2-bis, in particolare sulle seguenti materie:
    1. Governo del territorio;Pag. 22
    2. Produzione dell'energia, con particolare riguardo alla gestione delle relative concessioni;
    3. Protezione civile;
    4. Tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
    5. Turismo;
    6. politiche del lavoro e formazione professionale;
    7. Cave e miniere, acque minerali e termali;
    8. difesa del suolo e difesa del demanio idrico;
    9. agricoltura, foreste e sviluppo rurale;
    10. trasporto pubblico locale su gomma;
    11. impianti a fune e piste da sci;
    12. tutela delle minoranze linguistiche;
    13. servizi alla persona nei limiti delle competenze programmatorie spettanti alle Regioni.
1. 71. De Menech, Nicoletti, Schullian, Plangger, Alfreider, Dellai, Borghi.

  Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
1. 72. Russo, Sarro.

  Sopprimere il comma 4
1. 73. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. Fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane, i comuni e le comunità montane afferenti al territorio di una provincia sono tenuti, per ragioni di efficienza ed economicità, a costituire un'unica unione di Comuni, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui agli artt. 19 e 20 del testo unico, salvo le funzioni eventualmente delegate dalla Regione di appartenenza e quelle di seguito elencate:
   a) viabilità e trasporti;
   b) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
   c) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.
  4-bis. Il personale e le strutture delle province sono riallocati tra le province stesse, le unioni di comuni, altri enti territoriali di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione, secondo i principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento o loro equivalenti.
  4-ter. L'unione di comuni è disciplinata dall'articolo 32 del testo unico.

  Conseguentemente:
   sopprimere gli articoli 18 e 19;
   all'articolo 23, sopprimere il comma 1.
1. 74. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: servizi aggiungere le seguenti: di loro competenza.
1. 75. Bianconi.

  Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
* 1. 76. Capozzolo.

Pag. 23

  Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
* 1. 77. Cirielli.

  Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
* 1. 78. D'Ottavio.

  Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
* 1. 79. Lodolini, Bruno Bossio.

  Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
* 1. 80. Pastorelli.

  Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
* 1. 81. Russo, Sarro.

  Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
* 1. 82. Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
* 1. 83. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenenti a comunità montane.
1. 84. Melilli.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole e il comune di Campione d'Italia, aggiungere le seguenti: i comuni facenti parte del territorio delle Città Metropolitane,.
1. 85. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

  Al comma 4 secondo periodo sostituire le parole: sono tenuti a istituire con le seguenti: costituiscono;
1. 86. Gelmini, Fucci.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
* 1. 87. Valiante.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
* 1. 88. Gelmini, Fucci.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
* 1. 89. Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorino.

  Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente:
   «Nei bilanci dei comuni capofila di convenzioni, ai fini del patto di stabilità, non sono computate le entrate e le uscite correnti per contributi di amministrazioni pubbliche aventi destinazione finalizzata al finanziamento di funzioni comunali e le entrate, e relative uscite, per rimborsi all'ente capofila per le spese gestite in convenzione.
1. 90. Gelmini, Fucci.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: quinto anno con le seguenti: terzo anno.
1. 91. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Pag. 24

  Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni normative previste per i piccoli Comuni si applicano, di norma, alle Unioni composte da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ai Comuni risultanti da fusione tra Comuni, ciascuno con meno di 5.000 abitanti.
* 1. 92. Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

  Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni normative previste per i piccoli Comuni si applicano, di norma, alle Unioni composte da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ai Comuni risultanti da fusione tra Comuni, ciascuno con meno di 5.000 abitanti.
* 1. 93. Distaso, Fucci.

  Sopprimere il comma 5.
1. 94. Fraccaro, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. I commi 2, 4, 5 e 6, dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono abrogati.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo, comma 6, sopprimere il secondo periodo;
   all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: dai commi 4 e 5 con le seguenti: dal comma 4.
1. 95. Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorino, Borghi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.
1. 96. Capozzolo.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.
1. 97. Cirielli.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.
1. 98. D'Ottavio.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.
* 1. 99. Lodolini, Bruno Bossio.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo Pag. 25coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.
* 1. 101. Pastorelli.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.
* 1. 102. Russo, Sarro.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.
* 1. 103. Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.
* 1. 104. De Mita.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.
* 1. 105. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 5, lettera b), aggiungere infine le parole: ad eccezione delle Regioni.
1. 106. Bianconi.

  Sopprimere il comma 6.
1. 107. Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.
* 1. 100. Capozzolo.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.
* 1. 108. Cirielli.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo Pag. 26quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.
* 1. 109. D'Ottavio.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.
* 1. 110. Lodolini, Bruno Bossio.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.
* 1. 111. Pastorelli.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.
* 1. 112. Russo, Sarro.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.
* 1. 113. De Mita.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.
* 1. 114. Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.
* 1. 115. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. All'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.135, il capoverso 31-ter è sostituito dal seguente:
   31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:
    a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 28;
    b) entro il 1° aprile 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28.Pag. 27
    c) entro il 1o gennaio 2015, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.
1. 116. Giovanna Sanna, Sanga, Borghi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. All'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il capoverso 31-ter è sostituito dal seguente:
   31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo entro il 1o gennaio 2015, con riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 28.
1. 117. Giovanna Sanna, Sanga.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera b) è sostituita dalle seguenti lettere:
   b) entro il 1° aprile 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
   c) entro il 1° gennaio 2015, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.
1. 118. Distaso, Fucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. All'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il termine di cui all'articolo 31-ter, lettera b), è differito al 1° gennaio 2015.
* 1. 119. Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. All'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il termine di cui all'articolo 31-ter, lettera b), è differito al 1° gennaio 2015.
* 1. 120. Distaso, Fucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge.
1. 121. Carrescia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.
1. 122. Melilli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto al capo VI della presente legge.
1. 123. Gelmini, Fucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale, è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge.
1. 124. Carrescia.

Pag. 28

ART. 2.

  Sopprimere gli articoli da 2 a 10.
2. 1. Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

  a) sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
   1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina speciale di cui al Capo IV della presente legge.
   2. Il territorio della città metropolitana, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro 30 giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definirsi entro 90 giorni dalla data di espressione del parere. In caso di non raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, udito il parere del Presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all’ approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione;

  b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
   2-bis: Le città metropolitane possono prevedere anche forme di organizzazione e di esercizio delle funzioni, metropolitane e comunali, in comune e differenziate per aree territoriali. Le città metropolitane al di sopra dei 3 milioni di abitanti, in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e dei comuni, possono prevedere forme di organizzazione differenziata per aree territoriali. La costituzione di zone o distretti omogenei, per specifiche funzioni, che deve tener conto delle specificità territoriali, può avvenire anche su proposta della Regione e comunque d'intesa con la medesima, e prevede forme ed organismi di coordinamento con gli organi della città metropolitana. La determinazione di forme differenziate di gestioni per funzioni e territori avviene con il contestuale trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;

  c) sostituire il comma 4 con il seguente:
   il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, ha poteri di impulso dell'attività dell'ente e di proposta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo dell'ente, propone lo statuto alla conferenza metropolitana; approva regolamenti, piani, programmi; predispone i bilanci; approva e adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre Pag. 29funzioni attribuite dallo statuto. La conferenza metropolitana adotta lo statuto, approva i bilanci e ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto.

  d) sopprimere i commi 5 e 6.
2. 2. Gelmini, Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, sono costituite le Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Le Province che, sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore agli 800.000 abitanti, possono costituirsi in Città metropolitane mediante una consultazione popolare da tenersi contestualmente alle elezioni europee del 2014.
  L'ordinamento delle Città metropolitane è disciplinato dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117 secondo comma lettera p) della Costituzione.
  La Città metropolitana di Roma, in ragione del particolare status di capitale della Repubblica di cui all'articolo 114 della Costituzione, è disciplinata dal presente Capo in quanto compatibile e fatte salve le disposizioni speciali che già regolano la materia.
  Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché gli articoli 23 e i commi 9 e 10 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 16 e 17.
2. 3. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La disciplina delle Città metropolitane è stabilita dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata da una disciplina speciale di cui al Capo IV. Restano ferme la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e, per quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. 4. Russo, Sarro.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 è dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 5. Fucci.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 6. Fucci.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 7. Fucci.

Pag. 30

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 8. Fucci.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 9. Fucci.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 10. Fucci.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 11. Fucci.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
   L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 12. Fucci.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 13. Fucci.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 14. Fucci.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 15. Fucci.

Pag. 31

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 16. Fucci.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 17. Fucci.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 18. Fucci.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 19. Fucci.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Genova, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 20. Fucci.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 21. Fucci.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 22. Fucci.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 23. Fucci.

Pag. 32

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 24. Fucci.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
   L'ordinamento delle città metropolitane di Milano e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 25. Fucci.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 26. Fucci.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 27. Fucci.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  Ferma restando la competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione, l'ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 28. Rubinato.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, le leggi regionali istituiscono le città metropolitane nelle aree territoriali con una popolazione superiore a 2 milioni di abitanti caratterizzate da una forte densità abitativa e una conurbazione dal punto di vista infrastrutturale, sulla base delle proposte avanzate dai comuni e nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione. Nel caso in cui i comuni delle aree metropolitane interessate esercitino l'iniziativa per far parte di altra provincia limitrofa il Governo, nello stesso termine, è delegato a modificare le circoscrizioni delle province interessate.
2. 29. Fucci.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, le leggi regionali istituiscono le città metropolitane nelle aree territoriali con una popolazione superiore a 2 milioni di abitanti caratterizzate da una forte densità abitativa e una conurbazione dal punto di vista infrastrutturale, sulla base delle proposte avanzate dai comuni e nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione. Nel caso in cui i comuni delle aree metropolitane interessate esercitino l'iniziativa per far parte di altra provincia limitrofa il Governo, nello stesso termine, è delegato a modificare le circoscrizioni delle province interessate.
2. 30. Fucci.

Pag. 33

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: L'ordinamento delle città metropolitane di aggiungere le seguenti: Roma Capitale,.

  Conseguentemente sostituire gli articoli 16 e 17 con il seguente:

Art.16.
(Città metropolitana di Roma capitale).

  1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.
  2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
  3. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste all'articolo 2, comma 6, della presente legge, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni garantendo il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
  4. Ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, i comuni della Provincia non aderenti alla Città metropolitana possono aderire ad altre province nel rispetto del principio di continuità territoriale, o costituire una nuova Provincia nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la regione Lazio, uno o più decreti legislativi che definiscono i confini della Città metropolitana e delle Province a seguito delle iniziative dei comuni sulla base dei principi e criteri direttivi della continuità territoriale e dell'adeguatezza delle circoscrizioni provinciali secondo i parametri già stabiliti dalla legislazione vigente.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di un'intesa tra la Città metropolitana, la Regione e le Province alle quali hanno eventualmente aderito i comuni della Provincia del comune capoluogo, è regolato il trasferimento dei beni, delle risorse strumentale e finanziarie e del personale, nonché delle posizioni giuridiche della provincia estinta.
2. 31. Roberta Agostini.

  Al comma 1, dopo le parole: L'ordinamento delle città metropolitane aggiungere le seguenti: Roma Capitale,.

  Conseguentemente sostituire gli articoli 16 e 17 con il seguente:

Art.16.
(Città metropolitana di Roma capitale).

  1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui alla presente legge.
  2. Le disposizioni dei decreti legislativi 17 settembre 2010, n. 156, 18 aprile 2012, n. 61, 26 aprile 2013, n. 51, restano riferite a Roma capitale, come definita dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
  3. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale, con le modalità previste all'articolo 2, comma 6, della presente legge, disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni garantendo il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.Pag. 34
  4. I comuni della provincia non aderenti alla Città metropolitana possono aderire alle altre Province o costituire una Provincia sulla base del principio di continuità territoriale ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi che definiscono i confini della Città metropolitana e delle Province a seguito delle iniziative dei Comuni sulla base del principio e criterio direttivo della continuità territoriale, sentita la Regione.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'intesa tra la Città metropolitana, la Regione e le Province alle quali hanno eventualmente aderito i Comuni della Provincia del comune capoluogo, è regolato il trasferimento dei beni, delle risorse strumentale e finanziarie e del personale, nonché delle posizioni giuridiche della Provincia estinta.
2. 32. Melilli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: L'ordinamento delle con la seguente: Le.
2. 33. Gelmini, Fucci.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: città metropolitane di aggiungere la seguente: Roma.

  Conseguentemente, al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni sono abrogate.
2. 34. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Reggio Calabria.
2. 35. Russo, Sarro.

  Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
2. 36. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: speciale di cui al capo IV della presente legge con le seguenti: del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.

  Conseguentemente sopprimere il Capo IV.
2. 37. Pastorelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: speciale di cui al capo IV della presente legge con le seguenti: del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.
*2. 38. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, sostituire le parole: speciale di cui al capo IV della presente legge con le seguenti: del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.
*2. 39. De Mita.

  Al comma 1, sostituire le parole: speciale di cui al capo IV della presente legge con le seguenti: del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.
*2. 40. Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: speciale di cui al capo IV della presente legge con le seguenti: del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.
* 2. 41. Capozzolo.

Pag. 35

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: speciale di cui al capo IV della presente legge con le seguenti: del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.
* 2. 42. Cirielli.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: speciale di cui al capo IV della presente legge con le seguenti: del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.
* 2. 43. D'Ottavio.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: speciale di cui al capo IV della presente legge con le seguenti: del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.
* 2. 44. Lodolini, Bruno Bossio.

  Al comma 1, sostituire le parole: speciale di cui al capo IV della presente legge con le seguenti: del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.
* 2. 45. Russo, Sarro.

  Al comma 1, dopo le parole di cui al capo IV della presente legge., inserire il seguente periodo: Trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, potranno essere costituite città metropolitane nei territori non contemplati nel periodo precedente, qualora ne facciano richiesta un numero di comuni non inferiori ai 2/3 di quelli afferenti ad una Provincia.
2. 46. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La città metropolitana di Roma è regolata dal presente capo, fatte salve le competenze già attribuite a Roma Capitale.

  Conseguentemente, sopprimere il Capo IV.
2. 47. Melilli, Gasbarra, Ferro, Tidei, Carella, Marco Di Stefano, Pierdomenico Martino, Bonaccorsi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In armonia coi rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la Regione Autonoma della Sardegna e la Regione Siciliana possono istituire le città metropolitane di Cagliari e di Palermo. Alle città metropolitane di Cagliari e Palermo si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.
2. 48. Marco Meloni, Lauricella, Francesco Sanna.

  Sopprimere il comma 2.
* 2. 49. Russo, Sarro.

  Sopprimere il comma 2.
* 2. 50. De Mita.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. Le città metropolitane subentrano alle province omonime e ai comuni capoluogo alla data del 1o gennaio 2014. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali e comunali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Dalla data di cui al periodo precedente, i consigli provinciali e dei comuni capoluogo vengono sciolti e i presidenti di provincia e i sindaci dei comuni capoluogo decadono dalla carica. Le città metropolitane succedono alle province e ai Pag. 36comuni capoluogo in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni delle province, dei comuni capoluogo, nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9. Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo statuto, fino alla data di approvazione del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del presidente della provincia e della giunta e al consiglio metropolitano quelle del consiglio provinciale.
2. 51. Vargiu.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. Le città metropolitane subentrano alle province omonime e ai comuni capoluogo alla data del 1o gennaio 2014. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali e comunali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.
  Dalla data di cui al periodo precedente, i consigli provinciali e dei comuni capoluogo vengono sciolti e i presidenti di provincia e i sindaci dei comuni capoluogo decadono dalla carica. Le città metropolitane succedono alle province e ai comuni capoluogo in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni delle province, dei comuni capoluogo, nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo statuto, fino alla data di approvazione del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del presidente della provincia e della giunta e al consiglio metropolitano quelle del consiglio provinciale;
   b) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano e il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri;
   c) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano, ha poteri di impulso dell'attività dell'ente e di proposta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo dell'ente; approva regolamenti, piani e programmi; predispone e approva i bilanci; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco; ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto ed esercita le altre funzioni attribuite dallo stesso.
2. 52. Vargiu.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il territorio della città metropolitana, salvo quanto diversamente disposto con legge regionale e salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.
2. 53. Rubinato.

Pag. 37

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.
* 2. 54. Capozzolo.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.
* 2. 55. Cirielli.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.
* 2. 56. D'Ottavio.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.
* 2. 57. Lodolini, Bruno Bossio.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.
* 2. 58. Russo, Sarro.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.
* 2. 59. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.
* 2. 60. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.
* 2. 61. Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni Pag. 38ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.
* 2. 62. Parisi.

  Al comma 2, dopo le parole: Il territorio della città metropolitana, inserire le seguenti: se non diversamente disposto con legge regionale e.
2. 63. Rubinato.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g);
   b) sostituire le parole da: ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe fino alla fine del periodo con le parole: interessati di deliberare l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
2. 64. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Al comma 2, sostituire le parole da: ivi compresi fino alla fine del periodo con le seguenti: interessati ad aderire alla città metropolitana o ad una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, comma 1, della Costituzione.
2. 65. Gelmini, Fucci.

  Al comma 2 sopprimere le parole: ivi compresi i Comuni capoluogo.
2. 66. Melilli.

  Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Per le città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti il territorio coincide con quello della Provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei Comuni ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.
2. 67. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Le città metropolitane possono prevedere forme di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, in comune e differenziate per aree metropolitane. Le città metropolitane al di sopra dei 3 milioni di abitanti, in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e dei comuni, possono prevedere forme di organizzazione differenziata per aree territoriali. La costituzione di zone o distretti omogenei, per specifiche funzioni, che deve tener conto delle specificità territoriali, può avvenire anche su proposta della Regione e comunque d'intesa con la medesima, e prevede forme ed organismi di coordinamento con gli organi della città metropolitana. La determinazione di forme differenziate di gestioni per funzioni e territori avviene con il contestuale trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie per il loro svolgimento.
2. 68. Gelmini, Fucci.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano e il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri.
2. 69. Vargiu.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).

Pag. 39

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 4, al secondo periodo sostituire le parole il consiglio con le parole: la conferenza metropolitana;
   all'articolo 2, comma 5, sostituire le parole: dal consiglio metropolitano con le seguenti: dal sindaco metropolitano;
   all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera b);
   all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente lettera: a) il sindaco della città metropolitana è eletto mediante elezione a suffragio universale da parte dei cittadini, applicando le disposizioni di cui alla legge elettorale valida per le elezioni dei sindaci delle città con popolazione superiore a quindicimila abitanti;
   all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: Il sindaco metropolitano è colui che viene eletto ai sensi dell'articolo 3, lettera a).;
   all'articolo 4, sopprimere i commi 2 e 3;
   sopprimere gli articoli 5 e 6;
   all'articolo 7, commi 1 e 2, sostituire le parole: consiglieri metropolitani con le parole: membri della conferenza metropolitana.
2. 70. Bianconi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, ha poteri di impulso dell'attività dell'ente e di proposta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo dell'ente, propone lo statuto alla conferenza metropolitana; approva regolamenti, piani, programmi; predispone i bilanci; approva e adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. La conferenza metropolitana adotta lo statuto, approva i bilanci e ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto.
2. 71. Gelmini, Fucci.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano, ha poteri di impulso dell'attività dell'ente e di proposta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo dell'ente; approva regolamenti, piani e programmi; predispone e approva i bilanci; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco; ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto ed esercita le altre funzioni attribuite dallo stesso.
2. 72. Vargiu.

  Al comma 4 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Sindaco metropolitano si avvale di quattro collaboratori, scelti tra i membri del Consiglio metropolitano, al fine di esercitare collegialmente le funzioni che le norme vigenti attribuiscono alla Giunta.
2. 73. Melilli.

  Al comma 4, sostituire le parole: predispone i bilanci con le seguenti: approva i bilanci; adotta lo statuto e le sue modificazioni e sostituire le parole da adotta lo statuto fino alla fine del periodo con le seguenti: è l'organo di rappresentanza dei comuni della città metropolitana e di consultazione e coordinamento fra questi e la città metropolitana stessa. Essa ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto.

Pag. 40

  Conseguentemente al comma 5 sopprimere il secondo periodo.
* 2. 74. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

  Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, sostituire le parole: predispone i bilanci con le seguenti: approva i bilanci; adotta lo statuto e le sue modificazioni;
   b) al terzo periodo, sostituire le parole da adotta lo statuto fino alla fine con le seguenti: è l'organo di rappresentanza dei comuni della città metropolitana e di consultazione e coordinamento fra questi e la città metropolitana stessa. Essa ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto;
   c) al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
* 2. 75. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Al comma 4 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: il Consiglio Metropolitano o il Comitato esecutivo di cui alla lettera b) del comma 3 ove costituito, esercita le funzioni attribuite alla giunta dalle norme vigenti.
2. 76. Melilli.

  Sopprimere i commi 5 e 6.
2. 77. Gelmini, Fucci.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze. Lo statuto e le sue modifiche e integrazioni sono proposte dal sindaco e dai singoli consiglieri al consiglio metropolitano che le adotta a maggioranza assoluta, con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2.

  Al comma 6 sopprimere la lettera d).
2. 78. Vargiu.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze. Lo statuto e le sue modifiche e integrazioni sono proposte dal sindaco e dai singoli consiglieri al consiglio metropolitano che le adotta a maggioranza assoluta, con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2.
2. 79. Vargiu.

  Al comma 5, sopprimere le parole: Nel rispetto della presente legge ed aggiungere, dopo la parola statuto le seguenti: e le sue modifiche, sono approvate con legge dello Stato e.
2. 80. Russo, Sarro.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2.

  Conseguentemente all'articolo 8, sopprimere il comma 2.
2. 81. Valiante.

  Al comma 5, sostituire le parole: con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2, con le parole: con il sistema di voto di cui all'articolo 8, comma 2.
* 2. 82. Parisi.

Pag. 41

  Al comma 5, sostituire le parole con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2 con le parole: con il sistema di voto di cui all'articolo 8, comma 2.
* 2. 83. Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 5, sostituire le parole con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2 con le parole: con il sistema di voto di cui all'articolo 8, comma 2.
* 2. 84. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 5, sostituire le parole con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2 con le parole: con il sistema di voto di cui all'articolo 8, comma 2.
* 2. 85. De Mita.

  Al comma 5, sostituire le parole con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2 con le parole: con il sistema di voto di cui all'articolo 8, comma 2.
* 2. 86. Russo, Sarro.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2 con le parole: con il sistema di voto di cui all'articolo 8, comma 2.
* 2. 87. Capozzolo.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2 con le seguenti: con il sistema di voto di cui all'articolo 8, comma 2.
* 2. 88. Cirielli.

  Al comma 5, sostituire le parole con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2 con le seguenti: con il sistema di voto di cui all'articolo 8, comma 2.
* 2. 89. D'Ottavio.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole con il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8, comma 2 con le seguenti: con il sistema di voto di cui all'articolo 8, comma 2.
* 2. 90. Lodolini, Bruno Bossio.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la seguente parola: ponderato.
** 2. 91. Kronbichler, Pilozzi, Lavagno.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere la parola: ponderato.
** 2. 92. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera a) con le seguenti:
   «a) stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente;
   a-bis) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;»;
   b) sopprimere la lettera d).
2. 93. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Arlotti.

  Al comma 6 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente.
2. 94. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

Pag. 42

  Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: , ivi comprese quelle fino alla fine della lettera.
2. 95. Russo, Sarro.

  Al comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana possono organizzare in comune l'esercizio delle proprie funzioni, comprese quelle fondamentali.
2. 96. Russo, Sarro.

  Al comma 6, sopprimere la lettera d).
* 2. 97. Vargiu.

  Al comma 6, sopprimere la lettera d).
* 2. 98. Bianconi.

  Al comma 6, lettera d) dopo le parole: può prevedere aggiungere le seguenti: di intesa con la Regione, anche con proposta di quest'ultima e dopo le parole: metropolitana per aggiungere le seguenti: lo svolgimento di.
2. 99. Russo, Sarro.

  Al comma 6, sopprimere la lettera e).
* 2. 100. Russo, Sarro.

  Al comma 6, sopprimere la lettera e).
* 2. 101. Bianconi.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  La Regione regola e disciplina le modalità con le quali il comune capoluogo di provincia può ripartirsi in più comuni aderenti all'area metropolitana.
2. 0. 1. Russo, Sarro.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Lo statuto).

  1. Nel rispetto della presente legge lo statuto:
   a) stabilisce, nell'ambito di principi fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle loro competenze;
   b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione di governo del territorio;
   c) disciplina i rapporti tra i comuni che fanno parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, differenziate per aree territoriali di cui al comma 2-bis del presente articolo;
   d) regola la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni di cui al comma 2-bis del presente articolo;
   e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

  2. Lo statuto è predisposto dal Consiglio Metropolitano e approvato entro il 30 giugno 2015 e per le città metropolitane superiori a tre milioni di abitanti non oltre il 31 dicembre 2015. In caso di mancata approvazione entro le predette date, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge 131 del 2003.
  3. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta a maggioranza assoluta.
2. 0. 2. Gelmini, Fucci.

Pag. 43

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane di cui all'articolo 2 comma 1, primo periodo, sono costituite entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sul territorio delle Province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello Statuto e alla transizione dalla provincia al nuovo ente. La fase iniziale, della durata di sei mesi dalla data di istituzione della città metropolitana, ha la funzione di predisporre una bozza di Statuto da sottoporre ai Comuni del territorio della città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe.
  2. Nella fase istitutiva sono costituiti i seguenti organi:
   a) il sindaco metropolitano è un commissario nominato d'intesa tra Regione, Provincia e comune capoluogo;
   b) il Consiglio metropolitano, costituito dal commissario e da consiglieri e sindaci dei Comuni appartenenti all'area metropolitana ed eletti nel Consiglio secondo il sistema di cui all'articolo 5. Alle riunioni partecipano il Presidente della Provincia omonima fino alla data di approvazione dello statuto e il Presidente della Regione, ovvero un suo delegato;
   c) la conferenza metropolitana costituita dai sindaci e dai consiglieri (o da un rappresentante dell'opposizione per ciascun comune) dei comuni appartenenti alla città metropolitana.

  2-bis. Gli organi di cui al comma 2 restano in carica fino all'insediamento degli organi di cui all'articolo 4 e 5.
  3. Decorsi sei mesi dalla data di istituzione della Città metropolitana, il Commissario trasmette ai sindaci dei comuni del territorio della Città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, una bozza di Statuto, ai fini dell'eventuale attivazione della procedura di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, L'eventuale iniziativa in capo ai comuni per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana deve svolgersi obbligatoriamente entro tre mesi dalla data di trasmissione della bozza di Statuto. Per le aree metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi.
  4. Entro sei mesi dai termini di cui al comma 3, secondo e terzo periodo, si procede con l'approvazione dello Statuto. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine, non superiore a sessanta giorni, per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco e al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  5. Per predispone ed approvare lo statuto, nonché per individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla provincia al nuovo ente, gli organi della Città metropolitana si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.
  6. Con l'approvazione dello Statuto le città metropolitane subentrano alle province omonime. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Dalla data di cui al primo periodo, le città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9. Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo statuto, fino alla data di approvazione Pag. 44del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del presidente della provincia e della giunta e al consiglio metropolitano quelle del consiglio provinciale.
  7. Ove entro il termine di cui al comma 3, primo periodo, almeno un terzo dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana e tra loro confinanti, ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, deliberi, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, di non far parte della rispettiva città metropolitana, la predetta città, alla data di cui al comma 6, subentra alla provincia omonima, esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia omonima resta in funzione per il territorio corrispondente a quello di pertinenza dei comuni che hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così ridefinita è regolata dalle disposizioni di cui al capo III e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità secondo le quali si procede in tale caso al riparto del patrimonio, delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché degli obiettivi del patto di stabilità interno tra la provincia e la città metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del presidente della provincia in carica, emanata, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il Commissario della città metropolitana e sentiti i comuni interessati, sono quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro il termine di trenta giorni dal subentro della Città metropolitana la predetta delibera non venga emanata, entro i successivi novanta giorni provvede il prefetto con proprio atto. Avverso gli atti di riparto delle predette risorse le province e le città metropolitane interessate possono ricorrere alla sezione regionale della Corte dei conti. Sulla base della presente legge è esclusa l'istituzione, sul territorio di cui alla presente lettera, di nuove province oltre a quella esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 1. Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione).

  1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite a decorrere dal 1o gennaio 2014 sul territorio delle province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello statuto entro due mesi dalla data di subentro alla provincia omonima.
  Si applicano altresì le seguenti disposizioni:
   a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;
   b) il consiglio metropolitano è costituito dal sindaco metropolitano, dal presidente della provincia omonima, dal presidente del consiglio comunale del comune capoluogo e da sei membri del comune capoluogo designati dal presidente del consiglio comunale su proposta dello stesso, dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti, dai presidenti delle unioni di comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione complessiva almeno pari a 10.000 abitanti, nonché, fino al compimento del terzo anno dalla data di costituzione della città Pag. 45metropolitana, dai presidenti di unioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo. Partecipa alle predette riunioni, senza diritto di voto, anche il presidente della regione, ovvero un suo delegato;
   c) gli organi di cui alle lettere a) e b) restano in carica anche successivamente al subentro alla provincia e al comune capoluogo e fino all'insediamento degli organi a seguito dell'elezione;
   d) gli organi della città metropolitana provvedono a predisporre e ad approvare lo statuto nonché a individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla provincia e del comune capoluogo al nuovo ente. A tal fine si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale e del comune capoluogo. Lo statuto deve essere approvato entro due mesi dalla data di subentro alla provincia omonima. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine, non superiore a trenta giorni, per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco e al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. 2. Vargiu.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le Città Metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul medesimo territorio delle omonime province che, contestualmente, sono soppresse. A decorrere dalla medesima data, le Città Metropolitane subentrano alle Province soppresse in tutti i rapporti attivi e passivi ai sensi del successivo articolo 10, esercitandone tutte le funzioni in aggiunta a quelle proprie stabilite dal successivo articolo 9. Entro 180 giorni dalla costituzione delle Città metropolitane, i Comuni non intenzionati ad aderire alla città metropolitana intraprendono le iniziative previste dall'articolo 133 della Costituzione.
  2. In sede di prima applicazione della presente legge, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;
   b) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. La conferenza può costituire al suo interno un comitato esecutivo composto dal sindaco metropolitano e da un massimo di altri 4 componenti della conferenza eletti dalla stessa;
   c) gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare lo statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione tra la soppressa provincia ed il nuovo ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione entro a predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della Città Metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; Pag. 46si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3. 3. Pilozzi, Kronbichler.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Istituzione delle città metropolitane in prima applicazione).

  1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono istituite, a decorrere dal 1o gennaio 2014, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sul territorio delle province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello statuto fino alla data di subentro alla provincia omonima di cui alla lettera f). Il territorio della città metropolitana, coincide, con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei Comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe.
  2. In sede di prima applicazione si applicano altresì le seguenti disposizioni:
   a) il sindaco della città metropolitana è eletto dall'assemblea dei sindaci;
   b) l'assemblea dei sindaci elegge, nel suo seno, una giunta composta da tre a cinque componenti;
   c) il sindaco del comune capoluogo o il commissario, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 20 giorni dalla medesima data convoca l'assemblea dei sindaci per l'elezione degli organi provvisori di cui alle lettere a) e b);
   d) gli organi di cui alle lettere a) e b) restano in carica anche successivamente al subentro alla provincia e fino all'insediamento degli organi istituiti a norma dello Statuto;
   e) gli organi della città metropolitana, fino alla scadenza degli organi della Provincia ai sensi della lettera f), provvedono a predisporre e ad approvare lo Statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla Provincia al nuovo ente. A tal fine si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale. Lo Statuto può essere approvato anche successivamente al subentro alla Provincia ai sensi delle lettere f) e comunque entro il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottarlo, ferme restando eventuali successive modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo Statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda il Sindaco e il Consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;
   f) le città metropolitane subentrano alle Province omonime alla data del 1o luglio 2014. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Alla data di cui al primo periodo le città succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano le funzioni di queste ultime, nonché le funzioni metropolitane di cui all'articolo 9. Ove alla predetta data la città metropolitana non abbia approvato lo Statuto, fino alla data di approvazione del medesimo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali, attribuendo al sindaco metropolitano le competenze del Presidente della provincia e della giunta e al Consiglio metropolitano quelle del Consiglio provinciale;
   g) entro il 30 giugno 2014 la Regione, sentiti i comuni interessati, può con legge Pag. 47individuare i comuni, tra loro contermini, sul cui territorio la città svolge le funzioni metropolitane di cui all'articolo 9, ovvero le articolazioni interne di cui all'articolo 2 comma 6 lettera d) nonché, tenendo conto delle specificità territoriali, determinare aree omogenee, comprendenti anche Comuni siti al di fuori del territorio della città metropolitana, per lo svolgimento di specifiche funzioni.
3. 4. Russo, Sarro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Le Città metropolitana subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 3 1 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.
  3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.
  4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.
  5. In sede di prima istituzione, lo Statuto entra in vigore a seguito dell'adozione da parte della Conferenza del primo statuto provvisorio che non può essere in contrasto con la presente legge.
3. 5. Russo, Sarro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Le Città metropolitana subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.
  3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte Il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.
  4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di Pag. 48mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.
* 3. 6. Capozzolo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Le Città metropolitana subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.
  3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte Il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.
  4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.
* 3. 7. D'Ottavio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Le Città metropolitana subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.
  3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte Il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.
  4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.
* 3. 8. Cirielli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Le Città metropolitana subentrano alle Province omonime, che sono soppresse Pag. 49alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.
  3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte Il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.
  4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.
* 3. 9. Lodolini, Bruno Bossio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Le Città metropolitana subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.
  3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte Il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.
  4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.
* 3. 10. Pastorelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Le Città metropolitana subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.Pag. 50
  2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.
  3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte Il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.
  4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.
* 3. 11. Parisi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Le Città metropolitana subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.
  3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte Il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.
  4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.
* 3. 12. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Le Città metropolitana subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.Pag. 51
  3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte Il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.
  4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.
* 3. 13. Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Le Città metropolitana subentrano alle Province omonime, nell'ambito territoriale di competenza così come determinato ai sensi della presente legge, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.
  3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.
  4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio
2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.
3. 14. De Mita.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Istituzione delle Città metropolitane in prima applicazione).

  1. Le Città metropolitane subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province di insediamento del consiglio metropolitano eletto in secondo grado nelle modalità previste per le elezioni degli organi di governo delle Province. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 9.
  2. In sede di prima applicazione, le elezioni di secondo grado degli organi di governo delle Città metropolitane sono convocate entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza degli organi gli organi di governo delle Province, il Presidente della Provincia soppressa è nominato commissario straordinario della Città metropolitana fino al 31 dicembre 2014, per garantire la trasformazione della Provincia in Città metropolitana anche attraverso la formulazione della proposta di statuto metropolitano di cui al comma successivo.Pag. 52
  3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Presidente della Provincia, che lo presiede, il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto metropolitano.
  4. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Città metropolitana si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.
3. 15. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Le Città metropolitane subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto a suffragio universale diretto con legge dello Stato da approvarsi entro centoottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge.
  2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.
  3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.
  4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei 2/3 degli enti interessati alla Costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.
3. 16. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: 2014 con la parola: 2015.
3. 17. Bianconi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2014 con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015.
3. 18. Bianconi.

  Al comma 1, sostituire l'alinea, con il seguente:
  1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo sono costituite dal 1o gennaio 2014 sul territorio delle province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello statuto fino all'elezione degli organi della Città metropolitane, che dovrà avvenire entro il 1o giugno 2014.
3. 19. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).
3. 20. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

Pag. 53

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è di norma il sindaco della città metropolitana. Nel caso in cui il comune capoluogo sia commissariato o in predissesto il Consiglio metropolitano sceglie Sindaco tra i propri membri;.
3. 21. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Tartaglione, Valeria Valente.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana. Nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti, entro il 31 gennaio 2014, il Consiglio metropolitano sceglie il Sindaco metropolitano tra i propri membri, indicati dalla lettera b) del presente articolo;.
3. 22. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Tartaglione, Valeria Valente.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il Sindaco della Città metropolitana è il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che non sia né commissariato né in pre-dissesto ai sensi del decreto-legge 174/12.
3. 23. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il presidente della provincia omonima è il Sindaco della città metropolitana.
3. 24. Russo, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il sindaco della città metropolitana è eletto mediante elezione a suffragio universale da parte dei cittadini, applicando le disposizioni di cui alla legge elettorale valida per le elezioni dei sindaci delle città con popolazione superiore a quindicimila abitanti;.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il sindaco metropolitano è colui che viene eletto ai sensi dell'articolo 3, lettera a).
3. 25. Bianconi.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il sindaco della città metropolitana è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni appartenenti alla città metropolitana.
3. 26. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione dei casi delle province in cui la popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, nei quali il sindaco della città metropolitana è il presidente della provincia neoeletto.
3. 27. Russo, Sarro.

  Al comma 1:
   sostituire la lettera
b) con la seguente:
   b) il consiglio metropolitano è eletto secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 5 entro il 31 gennaio 2014.

  Conseguentemente:
   alla lettera e), terzo periodo, le parole: delle lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti: della lettera f);Pag. 54
   alla lettera f) sopprimere le parole: salvo quanto previsto alla lettera g);
   sopprimere la lettera g).
3. 28. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il Consiglio metropolitano è eletto secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 5 entro il 31 gennaio 2014.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera e) aggiungere, dopo le parole: il 31 dicembre 2014 il seguente periodo: Per le città metropolitane superiori a 3 milioni di abitanti la scadenza è fissata al 30 giugno 2015 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla data di approvazione dello Statuto della Città metropolitana si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. 29. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

  Al comma 1, lettera b) sostituire il termine: 15.000 con il seguente: 5.000.
3. 30. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera b) sostituire il termine: 10.000 con il seguente: 5.000.
3. 31. Russo, Sarro.

  Al comma 1), lettera b), dopo le parole: popolazione complessiva almeno pari a 10.000 abitanti, aggiungere le seguenti: dai Presidenti di Unioni di Comuni della Città Metropolitana appartenenti a territori montani.
3. 32. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera b), dopo il primo pendo inserire il seguente: Ad essi, nella misura di un terzo rispetto al numero dei consiglieri così determinato, si aggiungono consiglieri eletti, su liste e con metodo proporzionale, dai Sindaci dei Comuni con meno di 15.000 abitanti non facenti parte di Unioni di comuni con popolazione almeno pari a 10.000 abitanti.
3. 33. Guerra, Pastorino, Borghi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: può costituire con la seguente: costituisce.
3. 34. Melilli.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da un rappresentante espresso dalle opposizioni di ciascun consiglio comunale facente parte della città metropolitana.
3. 35. Bianconi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: e fino all'insediamento fino alla fine del periodo, con le seguenti: per cinque anni.
3. 36. Bianconi.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: In caso di mancata approvazione fino alla fine della lettera.
3. 37. Bianconi.

  Al comma 1, lettera f), sostituire il primo periodo con il seguente: Salvo quanto previsto alla lettera g) le città metropolitane subentrano alle Province il giorno successivo la proclamazione del Sindaco metropolitano.
3. 38. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

Pag. 55

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: gestioni commissariali inserire le seguenti: con esclusione delle province in cui la popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, per le quali gli organi di governo sono quelli neoeletti a suffragio universale e diretto nella primavera precedente.
3. 39. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera f), al terzo periodo, sopprimere le parole: nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
3. 40. Gelmini, Fucci.

  Al comma 1, lettera f), ultimo periodo, sostituire le parole: e della giunta con le seguenti:, a quattro collaboratori nominati dal sindaco metropolitano fra i membri del Consiglio metropolitano le competenze della giunta.
3. 41. Melilli, Gasbarra, Ferro, Tidei, Carella, Marco Di Stefano, Pierdomenico Martino, Bonaccorsi.

  Al comma 1, lettera f), ultimo periodo, dopo le parole: al Consiglio Metropolitano aggiungere la seguenti: o al Comitato Esecutivo ove costituito.
3. 42. Melilli.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: entro il 28 febbraio 2014 con le seguenti: entro novanta giorni dall'approvazione dello statuto.
3. 43. Melilli, Gasbarra, Ferro, Tidei, Carella, Marco Di Stefano, Pierdomenico Martino, Bonaccorsi.

  Al comma 1, lettera g), quinto periodo, sostituire le parole: con delibera del presidente provinciale in carica con le seguenti: con delibera del Consiglio Provinciale in carica.
3. 44. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) fermo restando quanto previsto dall'articolo 133, comma 1, della Costituzione, entro il 28 febbraio 2014, i comuni appartenenti a circoscrizioni provinciali limitrofe, ma non coincidenti con il territorio della costituenda città metropolitana in via provvisoria, possono deliberare, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, di chiedere di attivare una procedura semplificata per aderire, entro il 1o luglio 2014, alla nuova città metropolitana. Con decreto del Ministro degli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità, sentita la Regione, per l'avvio della procedura semplificata di adesione alla nuova città metropolitana.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: lettera g), aggiungere le seguenti: e lettera h);
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: delle lettere f) e g) con le seguenti: f), g) e h);
   all'articolo 3, comma 1, lettera
e), sostituire le parole: ai sensi delle lettere f) e g) con le seguenti: f), g) e h);
   all'articolo 3, comma 1, lettera
f), dopo le parole: alla lettera g), aggiungere le seguenti: e h).
3. 45. Naccarato, Rampi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita all'atto del rinnovo degli organi del comune capoluogo di Reggio Calabria e comunque non prima della scadenza naturale della Provincia di Reggio Calabria. Fino a tale data valgono per la provincia di Reggio Calabria le medesime norme che per le altre province di cui al capo III della presente legge.
3. 46. Gelmini, Fucci.

Pag. 56

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini della città metropolitana. Tale elezione avviene comunque successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. Nelle more della sua approvazione si applica quanto previsto dal comma 2.
  2. In ogni caso lo statuto può prevedere che il sindaco metropolitano sia di diritto il sindaco del comune capoluogo e che il Consiglio metropolitano sia costituito dal sindaco metropolitano, dai sindaci dei comuni con più di 10.000 abitanti e dai presidenti delle unioni di comuni con almeno 10.000 abitanti, costituite nel territorio della città metropolitana, nonché fino al compimento del terzo anno dalla data di costituzione del consiglio medesimo, anche dai presidenti di unioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo. Lo statuto prevede altresì le modalità di partecipazione al consiglio metropolitano dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 5.000 abitanti.
  3. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da non più di:
   a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore, o pari, a 3 milioni di abitanti;
   c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

  4. Qualora il numero dei consiglieri sia superiore a venti unità, il consiglio può costituire al suo interno un comitato esecutivo.
  5. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui all'articolo 3, è esercitato a titolo gratuito. Il sindaco metropolitano o i consiglieri metropolitani, i quali, durante il loro mandato cessano dalla carica di sindaci dei loro comuni, sono sostituiti da chi subentra loro nella carica. Il presidente dell'unione che cessa dalla carica è sostituito da chi subentra nella carica medesima.
4. 2. Rubinato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Sindaco e consiglio metropolitano).

  1. Il sindaco metropolitano è eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni che ricadono nel territorio della città metropolitana a suffragio universale e diretto.
  2. Il consiglio metropolitano è composto da:
   a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
   c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

  3. Tale elezione può avvenire non prima del 1o gennaio 2017. Con successiva legge statale si prevede l'adozione di un Pag. 57sistema elettorale simile a quello in vigore per l'elezione dei comuni superiori ai 15 mila abitanti.
4. 3. Vargiu.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Il sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano sono eletti mediante voto diretto, libero e segreto, da parte degli elettori residenti nel territorio della città metropolitana secondo le norme e con le modalità previste dall'articolo 9 e seguenti della legge n. 122 del 1951, intendendosi, per il termine provincia, quello di comune metropolitano e, per il termine provinciali quello di metropolitani. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere una pari presenza di uomini e donne in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. È condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano, che entro il 31 dicembre 2014 si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più municipalità.
  2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da non più di:
   a) quarantacinque consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) trentasei consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
   c) trenta consiglieri nelle altre città metropolitane.

  3. Gli emolumenti per il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani dovranno essere stabiliti in maniera tale che il loro costo complessivo non sia superiore al costo sostenuto nelle province di provenienza per gli organi politici, alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 50, comma 1 e comma 12, dopo le parole: «consigliere comunale», sono aggiunte le seguenti: «consigliere metropolitano»;
   b) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole: consigliere comunale», sono aggiunte le seguenti: «consigliere metropolitano»;
   c) all'articolo 65, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale, metropolitano e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere metropolitano di altro comune metropolitano, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
4. 4. Pilozzi, Kronbichler.

  L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4.
(Sindaco e consiglio metropolitano).

  1. Il consiglio metropolitano è costituito dal sindaco metropolitano e dai consiglieri eletti in prima applicazione ai sensi degli articoli 3 e 5 e successivamente ai sensi dello statuto.
  2. Lo statuto può prevedere:
   a) che il sindaco metropolitano sia eletto contestualmente al consiglio metropolitano dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni appartenenti al territorio della città metropolitana, con il sistema elettorale di cui all'articolo 5, determinato Pag. 58nei dettagli dallo statuto. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della città metropolitana; possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci dei comuni della città metropolitana in carica alla data delle elezioni. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri metropolitani esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica alla data delle elezioni;
   b) l'elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano a suffragio universale da parte dei cittadini della città metropolitana. Tale elezione può avvenire dopo l'entrata in vigore della legge statale recante il sistema elettorale, da adottarsi a sua volta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  3. Nei casi di cui al comma 2 e comunque nel caso di cui all'articolo 5, il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da non più di:
   a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
   c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

  4. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui all'articolo 3, è esercitato a titolo gratuito. Il sindaco metropolitano o i consiglieri metropolitani i quali, durante il loro mandato, cessano dalla carica di sindaci dei loro comuni sono sostituiti da chi subentra loro nella carica. Il presidente dell'unione che cessa dalla carica è sostituito da chi subentra nella medesima carica.
4. 5. Fucci.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
   a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
   c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

  2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
  3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
* 4. 6. Capozzolo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
   a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
   c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

Pag. 59

  2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
  3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
* 4. 7. D'Ottavio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
   a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
   c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

  2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
  3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
* 4. 8. Cirielli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
   a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
   c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

  2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
  3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
* 4. 9. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
   a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
   c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

Pag. 60

  2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
  3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
* 4. 10. Lodolini, Bruno Bossio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
   a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
   c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

  2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
  3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
* 4. 11. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
   a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
   c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

  2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
  3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
* 4. 12. De Mita.

  Sostituire l'intero articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

  1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
   a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
   c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

Pag. 61

  2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
  3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
* 4. 13. Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Il Sindaco e il Consiglio metropolitano).

  1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
   a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
   c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

  2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
  3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
* 4. 14. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

  L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4.

  1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
   a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
   c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

  2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
  3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
* 4. 15. Parisi.

  Sostituire l'intero articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

  1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
   a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
   c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

Pag. 62

  2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
  3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
* 4. 16. Russo, Sarro.

  Sopprimere il comma 1.
** 4. 17. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere il comma 1.
** 4. 18. Russo, Sarro.

  Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
  1. Lo statuto della città metropolitana, in attuazione dei principi di adeguatezza e di differenziazione di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione, può stabilire che il sindaco metropolitano:
   a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
   b) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo e disposizioni di cui dagli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui lo statuto preveda che il comune capoluogo sia articolato in più comuni ovvero per sole città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti e in presenza di un tessuto urbano uniformemente diffuso ed economicamente compatto, quando il comune capoluogo abbia, in coerenza con la Statuto Metropolitano, istituito al suo interno realtà istituzionali dotate di autonomia, e la Regione ai sensi dell'articolo 133 con apposita legge regionale riconosca e istituisca la nuova articolazione metropolitana. La disposizione relativa alle città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti di cui al presente comma può essere attuata in via sperimentale per la durata massima di cinque anni fino al riordino complessivo dell'intero comparto dell'amministrazione locale.

  2. Il Consiglio Metropolitano è eletto secondo le modalità di cui all'articolo 5 ed è composto dal sindaco metropolitano e da non più di:
   a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiori o pari a 3 milioni di abitanti;
   c) quattordici consiglieri nelle altre città.
4. 19. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni appartenenti al territorio della città metropolitana.
  2. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, lo statuto può prevedere l'elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano a suffragio universale da parte dei cittadini della città metropolitana. Tale elezione può avvenire non prima del 2017 e comunque successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. E inoltre condizione necessaria, affinché si Pag. 63possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro il termine predetto si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tale fine, il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali, e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

  Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: Nei casi di cui al comma 2, il con la seguente: Il.
4. 20. Melilli, Gasbarra, Ferro, Tidei, Carella, Marco Di Stefano, Pierdomenico Martino, Bonaccorsi.

  Sostituire il comma 1, 2 e punto A) come segue:
  Il sindaco metropolitano viene eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni appartenenti al territorio della città metropolitana.
4. 21. Russo, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Lo statuto della città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano:
   a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
   b) sia eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana da un collegio composto dai sindaci e dai consiglieri comunali secondo le modalità stabilite dall'articolo 5-bis della presente legge;
   c) solo nel caso in cui lo statuto preveda che il comune capoluogo sia articolato in più comuni, sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico, nel testo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo precedente alla data di entrata in vigore del la presente legge.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole dall'inizio fino a: legge statale sul sistema elettorale con le parole: Nel caso di cui al comma 1, lettera c), tale elezione può avvenire non prima del 1o gennaio 2017;
   al comma 2, lettera b), quarto periodo, sostituire le parole: il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale con le seguenti: lo statuto della città metropolitana deve prevedere la predetta articolazione territoriale, su proposta del comune capoluogo;
   al comma 2, lettera b), sostituire il quinto e il sesto periodo con il seguente: In tale caso sulla proposta complessiva di statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum è favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana e alla loro denominazione. Il capoluogo di regione diventa la città metropolitana che Pag. 64comprende nel proprio territorio i comuni derivanti dall'articolazione del comune capoluogo di regione.
4. 22. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco della Città metropolitana è eletto a suffragio universale resta in carica per 5 anni.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
4. 23. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale diretto da parte dei cittadini della città metropolitana con legge dello Stato da emanarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge.
4. 24. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: Il sindaco metropolitano è colui che viene eletto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente lettera:
   a) il sindaco della città metropolitana è eletto mediante elezione a suffragio universale da parte dei cittadini, applicando le disposizioni di cui alla legge elettorale valida per le elezioni dei sindaci delle città con popolazione superiore a quindicimila abitanti;.
4. 25. Bianconi.

  Al comma 1 sopprimere il secondo e terzo periodo.

  Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole da: in alternativa fino a: lo statuto può prevedere con le seguenti: il Consiglio metropolitano è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali dei comuni appartenenti al territorio delle città metropolitane.

  Conseguentemente sopprimere la lettera a) del comma 1.

  Conseguentemente al comma 3 eliminare le parole da: nei casi di cui al comma 2.

  Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 5 sopprimere le parole: nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
4. 26. Melilli.

  Al comma 1 sostituire le parole: 15.000 con le seguenti: 10.000.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   c) le modalità di partecipazione al consiglio metropolitano dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 e superiore a 5000 abitanti.
4. 27. Rubinato.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15.000 con le seguenti: 10.000.
4. 28. Rubinato.

  Al comma 1, dopo le parole: con almeno 10.000 abitanti aggiungere le seguenti: dai Presidenti di Unioni di Comuni della Città metropolitana appartenenti a territori montani.
4. 29. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: può costituire con la seguente: costituisce.
4. 30. Melilli.

Pag. 65

  Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione delle città metropolitane istituite nelle province la cui popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, i cui organi siano stati rinnovati con suffragio universale e diretto, per le quali il sindaco metropolitano è di diritto il presidente della provincia neoeletto.
4. 31. Russo, Sarro.

  Sopprimere il comma 2.
4. 32. Bianconi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Sindaco metropolitano e il Consiglio metropolitano sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni appartenenti al territorio della città metropolitana.
4. 33. Russo, Sarro.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: il sindaco metropolitano sia di diritto il sindaco del comune capoluogo e che.
4. 34. Russo, Sarro.

  Al comma 2 sopprimere la lettera b).
4. 35. De Mita.

  Al comma b) sostituire da: tale elezione fino a: sistema elettorale con: Tale elezione avviene entro 30 giorni dalla istituzione della città metropolitana.
4. 36. Russo, Sarro.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: Tale elezione può avvenire non prima del 2017 con le seguenti: Tale elezione può avvenire alla prima scadenza elettorale del mandato del Sindaco della Città capoluogo e sostituire le parole: articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni con le seguenti: articolare il territorio del comune capoluogo in realtà istituzionali dotate di autonomia.
4. 37. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: non prima del 2017 con le seguenti: non oltre il 2015.
4. 38. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: È inoltre condizione necessaria, fino alle parole: ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.
4. 39. Rubinato.

  Al comma 2, lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: Le Regioni valutano le eventuali proposte referendarie di variazione della circoscrizione del comune capoluogo presentate ai sensi delle rispettive leggi regionali alla luce del mutato contesto istituzionale, sottoponendole al parere vincolante del Consiglio Comunale, secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 4, del Testo unico per gli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. 40. Martella, Mognato, Casellato, Crimì, Crivellari, Dal Moro, D'Arienzo, De Menech, Ginato, Miotto, Moretti, Moretto, Murer, Naccarato, Narduolo, Rotta, Rubinato, Sbrollini, Zardini, Zoggia.

  Sopprimere il comma 3.
4. 41. Bianconi.

Pag. 66

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e:
   a) da ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) da diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
   c) da quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

  3-bis. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti:
   a) nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi secondo le modalità stabilite dai successivi articoli 5 e 5-ter;
   b) nei casi di cui al comma 3, lettera c), secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

  3-ter. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro cinquanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo nel caso di cui al comma 1, lettera a), o, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento. Nel caso in cui lo statuto preveda l'elezione del sindaco secondo la modalità di cui al comma 5, lettera c), si procede a nuove elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio metropolitano al primo turno ordinario annuale successivo alla Legge della regione di cui al comma 3, e comunque non prima del 1o gennaio 2017.
4. 42. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: Nel caso di cui al comma 2.
4. 43. Russo, Sarro.

  Al comma 3, sostituire le parole: ventiquattro con: venti, diciotto con: quattordici, quattordici con: dieci.
4. 44. Russo, Sarro.

  Al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti, in questo caso il consiglio può costituire al suo interno un comitato esecutivo.
4. 45. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

  Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
   a) sopprimere il primo periodo;
   b) aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: «Il consigliere metropolitano eletto a suffragio universale dai cittadini nel consiglio metropolitano, in caso di cessazione dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti».
4. 46. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Pag. 67

  Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
4. 47. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

  Al comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente: Gli emolumenti che spettano al Sindaco e ai consiglieri metropolitani non possono cumularsi con quelli derivanti da altri incarichi elettivi.
4. 48. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

  Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: al Sindaco Metropolitano, al Consigliere Metropolitano, ed ai componenti del Consiglio Metropolitano spettano le indennità previste dalla normativa vigente per gli amministratori dei Comuni di 15.000 abitanti. I soggetti interessati optano per le indennità previste dal presente articolo o per le indennità relative all'incarico che ricoprono nel Comune di appartenenza.
4. 49. Melilli.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: di sindaco metropolitano.
4. 50. Bianconi.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: Il Sindaco Metropolitano o, e aggiungere, alla fine del periodo, il seguente: Nel caso in cui il Sindaco metropolitano cessi dalla carica di Sindaco del proprio comune si procede al suo rinnovo.
4. 51. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

Pag. 68

ART. 5.

  Sopprimerlo.
*5. 1. Vargiu.

  Sopprimerlo.
*5. 2. Bianconi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Elezione del consiglio metropolitano).

  1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica alla data delle elezioni.
  2. L'elezione è indetta in prima applicazione dal sindaco della città metropolitana entro 10 giorni dall'insediamento e deve avvenire nei successivi 40 giorni. Per l'organizzazione delle elezioni si avvale della amministrazione provinciale, presso la quale è istituito l'Ufficio elettorale centrale. L'elezione avviene con la presentazione di candidature individuali da parte di non meno di 5 elettori all'ufficio elettorale centrale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la votazione. Il manifesto recante l'elenco dei candidati è pubblicato entro il quinto giorno antecedente la data della votazione nell'albo pretorio della provincia e dei comuni della provincia stessa e deve essere affisso nella sala della votazione.
  3. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'amministrazione provinciale. Le schede di votazione sono fornite a cura della prefettura-ufficio territoriale del Governo in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 4. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
  4. Il voto espresso da ciascun consigliere o sindaco è ponderato tenendo conto della popolazione residente nel comune in cui essi sono stati eletti. A tale fine, l'ufficio elettorale centrale moltiplica il numero dei voti espressi in favore dei singoli candidati al consiglio provinciale per il moltiplicatore individuato dalla tabella seguente:

Numero di abitanti Moltiplicatore
Sino a 1.000 1
Da 1.000 a 3.000 2
Da 3.001 a 5.000 3
Da 5.001 a 10.000 4
Da 10.001 a 30.000 5
Da 30.001 a 50.000 7
Da 50.001 a 100.000 10
Da 100.001 a 250.000 15
Oltre 250.000 25

  5. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere della città metropolitana compresi nel manifesto, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome.
  6. I seggi sono attribuiti ai candidati secondo i voti di preferenza espressi in loro favore ai sensi del comma 5 e fino a concorrenza del numero dei seggi in palio. A parità di voti è eletto il più anziano di età.
  7. I seggi di consigliere metropolitano che rimangono vacanti per qualunque causa sono attribuiti ai candidati non eletti che abbiano ottenuto il maggior Pag. 69numero di preferenze, espresse ai sensi del comma 5.
5. 3. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Elezione del consiglio metropolitano).

  1. Nel caso di elezione indiretta del Consiglio metropolitano, esso viene eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica al momento della presentazione delle liste nei medesimi comuni.
  2. La dichiarazione di presentazione di ogni lista di candidati all'elezione del consiglio provinciale, viene presentata all'ufficio elettorale centrale istituito presso la prefettura del comune capoluogo dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la votazione.
  3. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso la Prefettura del Comune capoluogo. Le schede di votazione sono fornite a cura della prefettura-ufficio territoriale del Governo in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 4. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
  4. Il voto espresso da ciascun consigliere o sindaco è ponderato tenendo conto della popolazione residente nel comune in cui essi sono stati eletti. A tale fine, l'ufficio elettorale centrale moltiplica il numero dei voti espressi in favore dei candidati presidenti della provincia, delle liste e dei singoli candidati al consiglio provinciale per il moltiplicatore individuato dalla tabella seguente:

Numero di abitanti Moltiplicatore
Sino a 1.000 1
Da 1.000 a 3.000 2
Da 3.001 a 5.000 3
Da 5.001 a 10.000 4
Da 10.001 a 30.000 5
Da 30.001 a 50.000 7
Da 50.001 a 100.000 10
Da 100.001 a 250.000 15
Oltre 250.000 35

  5. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere della città metropolitana compresi nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome. A pena di annullamento della seconda preferenza, essa deve essere espressa in favore di un candidato di genere diverso rispetto al primo.
  6. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi ponderati riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Pag. 70
  7. L'ufficio elettorale centrale, costituito presso la Prefettura del comune capoluogo, terminate le operazioni di scrutinio:
   a) determina la cifra individuale ponderata di ciascuna lista ai sensi del comma 4;
   b) determina la cifra individuale dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza;
   c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

  8. I seggi di consigliere provinciale che rimangono vacanti per qualunque causa sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale.
5. 4. Melilli, Gasbarra, Ferro, Tidei, Carella, Marco Di Stefano, Pierdomenico Martino, Bonaccorsi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Elezione del Consiglio metropolitano).

  1. L'elezione del consiglio metropolitano si svolge seguendo le norme dell'articolo 73 del Tuel ed è a suffragio universale ed è contestuale a quella del Sindaco della Città metropolitana.
  2. L'elettorato passivo è riservato ai sindaci, ai presidenti degli organi di decentramento comunale, ai consiglieri comunali dei comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai consiglieri degli organi di decentramento comunale e ai presidenti delle unioni di comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione complessiva almeno pari a 10.000 abitanti.
  3. In caso di cessazione dalle cariche di cui al comma 2 il consigliere metropolitano decade dal Consiglio ed è sostituito dal primo dei non eletti.
5. 5. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

  Sopprimere il comma 1.
*5. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere il comma 1.
*5. 7. De Mita.

  Sopprimere il comma 1.
*5. 8. Squeri, Palmizio, Tancredi, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 1.
*5. 9. Russo, Sarro.

  Sopprimere il comma 1.
*5. 10. Parisi.

  Sopprimere il comma 1.
*5. 11. Lodolini, Bruno Bossio.

  Sopprimere il comma 1.
*5. 12. Cirielli.

  Sopprimere il comma 1.
*5. 13. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Sopprimere il comma 1.
*5. 14. Capozzolo.

  Sopprimere il comma 1.
*5. 15. D'Ottavio.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: Nel caso di cui all'articolo 4, comma 2,.
5. 16. Russo, Sarro.

Pag. 71

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 1 e sopprimere le parole: Ciascun elettore esprime un voto ponderato sino a fine periodo.
5. 17. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: nei medesimi comuni alla data delle elezioni aggiungere le seguenti: nonché gli assessori dei comuni sopra i 15 mila abitanti, a condizione che fossero stati eletti consiglieri alle ultime elezioni comunali utili e si siano dimessi all'atto della nomina ad assessori.
5. 18. Rampi, Fragomeli, Cominelli.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e i consiglieri comunali.
5. 19. Melilli.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: Ciascun elettore fino alla fine del comma.
5. 20. Valiante.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
*5. 21. Capozzolo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
*5. 22. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
*5. 23. Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Tancredi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
*5. 24. Cirielli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
*5. 25. Lodolini, Bruno Bossio.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
*5. 26. D'Ottavio.

Pag. 72

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
*5. 27. De Mita.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
*5. 28. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
*5. 29. Russo, Sarro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
*5. 30. Parisi.

  Sopprimere il comma 9.
 **5. 31. Parisi.

  Sopprimere il comma 9.
 **5. 32. Russo, Sarro.

  Sopprimere il comma 9.
**5. 33. Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Tancredi.

  Sopprimere il comma 9.
**5. 34. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere il comma 9.
**5. 35. De Mita.

  Sopprimere il comma 9.
**5. 36. Cirielli.

  Sopprimere il comma 9.
**5. 37. Capozzolo.

  Sopprimere il comma 9.
**5. 38. D'Ottavio.

  Sopprimere il comma 9.
**5. 39. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Sopprimere il comma 9.
**5. 40. Lodolini, Bruno Bossio.

  Sostituire la Rubrica con la seguente: Modalità di elezione del consiglio metropolitano nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della presente legge.
5. 41. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Pag. 73

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modalità di elezione del sindaco metropolitano nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della presente legge).

  1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della presente legge, il sindaco metropolitano è eletto contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana. Possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente sindaci in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
  2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
  3. La scheda per l'elezione del sindaco metropolitano è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio metropolitano facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.
  4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio metropolitano tracciando un seguo sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di sindaco metropolitano, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati del consiglio metropolitano ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere metropolitano corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di sindaco metropolitano. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di sindaco metropolitano tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco metropolitano.
  5. È proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato alla carica che ottiche la maggioranza assoluta dei voti validi.
  6. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 5, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo entro dieci giorni dal primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco metropolitano che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.
  7. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria.
  8. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio metropolitano dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro cinque giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno, la dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
  9. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di sindaco metropolitano, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
  10. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato Pag. 74eletto sindaco metropolitano il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio metropolitano che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.
5. 0. 1. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Modalità di elezione del sindaco metropolitano nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della presente legge).

  1. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della presente legge il consiglio metropolitano è eletto, contestualmente alla elezione del sindaco metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri metropolitani esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
  2. L'elezione dei consiglieri metropolitani è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 5-bis della presente legge e con il presente articolo.
  3. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco metropolitano. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco metropolitano. In tal caso i gruppi si considerano fra di loro collegati.
  4. L'attribuzione dei seggi del consiglio metropolitano ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco metropolitano.
  5. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della città metropolitana.
  6. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
  7. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4...... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
  8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano.
  9. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto sindaco metropolitano non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio metropolitano, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unita superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto sindaco metropolitano, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4.... sino a concorrenza del Pag. 75numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
  10. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.
  11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco metropolitano non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di sindaco metropolitano non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
  12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri metropolitani i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
  13. La cifra individuale dei candidati a consigliere metropolitano viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere metropolitano. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.
5. 0. 2. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Pag. 76

ART. 6.

  Sopprimerlo.
* 6. 1. Bianconi.

  Sopprimerlo.
* 6. 2. Impegno, Amendola, Manfredi, Piccolo, Rostan, Tartaglione, Valeria Valente.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Elezione del sindaco metropolitano).

  1. Lo statuto della città metropolitana determina le modalità attuative per l'elezione dei sindaci metropolitani da parte dei sindaci e dei consiglieri comunali appartenenti al territorio della città metropolitana.
6. 3. Russo, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali e le competenti Commissioni di Camera e Senato, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli e dei sindaci metropolitani.
6. 4. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di approvazione dello Statuto di ciascuna città metropolitana con le seguenti: dall'entrata in vigore della presente legge.
* 6. 5. Cirielli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di approvazione dello Statuto di ciascuna città metropolitana con le seguenti: dall'entrata in vigore della presente legge.
* 6. 6. Capozzolo.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di approvazione dello Statuto di ciascuna città metropolitana con le seguenti: dall'entrata in vigore della presente legge.
* 6. 7. D'Ottavio.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di approvazione dello Statuto di ciascuna città metropolitana con le seguenti: dall'entrata in vigore della presente legge.
* 6. 8. Lodolini, Bruno Bossio.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di approvazione dello Statuto di ciascuna città metropolitana con le seguenti: dall'entrata in vigore della presente legge.
* 6. 9. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di approvazione dello Statuto di ciascuna città metropolitana con le seguenti: dall'entrata in vigore della presente legge.
* 6. 10. Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Tancredi.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di approvazione dello Statuto di ciascuna città metropolitana con le seguenti: dall'entrata in vigore della presente legge.
* 6. 11. De Mita.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di approvazione dello Statuto di ciascuna Pag. 77città metropolitana con le seguenti: dall'entrata in vigore della presente legge.
* 6. 12. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di approvazione dello Statuto di ciascuna città metropolitana con le seguenti: dall'entrata in vigore della presente legge.
* 6. 13. Parisi.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di approvazione dello Statuto di ciascuna città metropolitana con le seguenti: dall'entrata in vigore della presente legge.
* 6. 14. Russo, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.
** 6. 15. Vargiu.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.
** 6. 16. Parisi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.
** 6. 17. Cirielli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.
** 6. 18. Capozzolo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.
** 6. 19. D'Ottavio.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.
** 6. 20. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.
** 6. 21. Lodolini, Bruno Bossio.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.
** 6. 22. Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Tancredi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.
** 6. 23. De Mita.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.
** 6. 24. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.
** 6. 25. Parisi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: nel caso di elezione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b),.
** 6. 26. Russo, Sarro.

Pag. 78

ART. 7.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
7. 1. Bianconi.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Divieto di cumulo degli emolumenti e dovere di opzione per le indennità degli amministratori della città metropolitana).

  1. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alle cariche di sindaco metropolitano, consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il sindaco e i consiglieri metropolitani di cui al presente comma devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana.
7. 0. 1. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Divieto di cumulo degli emolumenti e dovere di opzione per le indennità degli amministratori della città metropolitana).

  Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alle cariche di sindaco metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato di cui all'articolo 7 si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla sua proclamazione il sindaco metropolitano deve optare tra l'indennità spettante nel suo comune e l'indennità di sindaco del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il sindaco e il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità eventualmente loro spettante nei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Lo statuto metropolitano può prevedere un gettone di presenza per le sedute del consiglio metropolitano che comunque non potrà cumularsi ad eventuali indennità già percepite dai consiglieri metropolitani.
7. 0. 2. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

Pag. 79

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 1. Vargiu.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci e almeno un rappresentante dell'opposizione per ciascun comune appartenenti alla città metropolitana.
8. 2. Gelmini, Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci e i consiglieri dei comuni appartenenti alla città metropolitana.
8. 3. Gelmini, Fucci.

  Al comma 1, dopo la parola: sindaci aggiungere le seguenti: e dai rappresentanti.
8. 4. Bianconi.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e da un rappresentante delle opposizioni per ogni comune partecipante.
8. 5. Bianconi.

  Sopprimere il comma 2.
*8. 6. Valiante.

  Sopprimere il comma 2.
*8. 7. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Salva diversa disposizione statutaria, le decisioni sono assunte attraverso l'espressione della maggioranza, determinata:
   in prima convocazione, dal pronunciamento di tanti Comuni che rappresentano la metà più uno dei Comuni della Città metropolitana e almeno il 51 per cento della sua popolazione;
   in seconda convocazione, dal pronunciamento di tanti Comuni che rappresentano almeno un terzo dei Comuni della Città metropolitana e il 51 per cento della sua popolazione.
8. 8. Carrescia.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le delibere della conferenza metropolitana, salva diversa specifica previsione dello statuto, sono adottate con la maggioranza di almeno il 50 per cento più uno dei voti dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.
8. 9. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le delibere della conferenza metropolitana, salva diversa specifica previsione dello statuto, sono adottate con la maggioranza di almeno il 50 per cento dei voti dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.
8. 10. Pastorelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le deliberazioni della Conferenza metropolitana, salvo diversa specifica previsione statutaria, sono adottate con il voto Pag. 80favorevole della maggioranza dei presenti, che rappresentino la maggioranza della popolazione complessiva dei comuni.
8. 11. Russo, Sarro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La conferenza metropolitana sostituisce tutte le altre assemblee dei sindaci istituite su scala metropolitana e ne assume le funzioni.
8. 12. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: con voto ponderato così determinato fino alla fine del comma, con le seguenti: con la maggioranza del 50 per cento + 1 dei componenti che dovranno in ogni caso rappresentare almeno il 50 per cento +1 della popolazione dell'area metropolitana.
8. 13. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Franco Bordo.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: così determinato fino alla fine del comma con le seguenti: determinato con la maggioranza almeno del 50 per cento dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.
*8. 14. Cirielli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: così determinato fino alla fine del comma con le seguenti: determinato con la maggioranza almeno del 50 per cento dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.
*8. 15. Lodolini, Bruno Bossio.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: così determinato fino alla fine del comma con le seguenti: determinato con la maggioranza almeno del 50 per cento dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.
*8. 16. Vignali.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: così determinato fino alla fine del comma con le seguenti: determinato con la maggioranza almeno del 50 per cento dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.
*8. 17. Capozzolo.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: così determinato fino alla fine del comma con le seguenti: determinato con la maggioranza almeno del 50 per cento dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.
*8. 18. D'Ottavio.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: così determinato fino alla fine del comma con le seguenti: determinato con la maggioranza almeno del 50 per cento dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.
*8. 19. Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Tancredi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: così determinato fino alla fine del comma con le seguenti: determinato con la maggioranza almeno del 50 per cento dei componenti che dovranno comunque Pag. 81rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.
*8. 20. Russo, Sarro.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: così determinato fino alla fine del comma con le seguenti: determinato con la maggioranza almeno del 50 per cento dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.
*8. 21. Parisi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: così determinato fino alla fine del comma con le seguenti: determinato con la maggioranza almeno del 50 per cento dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.
*8. 22. De Mita.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: così determinato fino alla fine del comma con le seguenti: determinato con la maggioranza almeno del 50 per cento dei componenti che dovranno comunque rappresentare almeno il 50 per cento della popolazione dell'area metropolitana.
*8. 23. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Aggiungere in fine, il seguente comma:
  3. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei Comuni appartenenti al Consiglio metropolitano.
8. 24. Melilli.

Pag. 82

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Le funzioni della città metropolitana).

  1. Alla città metropolitana sono attribuite le funzioni delle province, nonché le funzioni metropolitane ad esse conferite dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, a valere sulle risorse trasferite e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Restano ferme le funzioni delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117 comma terzo e quarto della costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
9. 1. Russo, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Alla città metropolitana sono attribuite:
   a) le funzioni fondamentali delle province;
   b) le funzioni fondamentali dei comuni capoluogo;
   c) le seguenti funzioni fondamentali:
    1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
    2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
    3) mobilità e viabilità;
    4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
9. 2. Vargiu.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
  1. Alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province, e quelle eventualmente attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province di cui all'articolo 15, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario esse vengano assegnate alle Regioni, nonché, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera p), della Costituzione, a valere sulle risorse trasferite e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le seguenti funzioni fondamentali.
9. 3. Gelmini, Fucci.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: attribuite le funzioni delle Province con le seguenti: trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province.
* 9. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: attribuite le funzioni delle Province con le seguenti: trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province.
* 9. 5. Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Tancredi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: attribuite le funzioni delle Province con le seguenti: trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province.
* 9. 6. Russo, Sarro.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: attribuite le funzioni delle Province con le seguenti: trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province.
* 9. 7. Cirielli.

Pag. 83

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: attribuite le funzioni delle Province con le seguenti: trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province.
* 9. 8. D'Ottavio.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: attribuite le funzioni delle Province con le seguenti: trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province.
* 9. 9. Capozzolo.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: attribuite le funzioni delle Province con le seguenti: trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province.
* 9. 10. Vignali.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: attribuite le funzioni delle Province con le seguenti: trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province.
* 9. 11. Lodolini, Bruno Bossio.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: attribuite le funzioni delle Province con le seguenti: trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province.
* 9. 12. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:
   Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «delle province» con le seguenti: «comunque spettanti alle province alla data di entrata in vigore della presente legge» e dopo le parole: «funzioni fondamentali» aggiungere le seguenti: «e esclusive»;
9. 13. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: delle province con le seguenti: comunque spettanti alle province alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 14. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) adozione del piano di tutela e valorizzazione del territorio metropolitano in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge

  Conseguentemente:
   2. sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) programmazione, organizzazione e individuazione dei modelli di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di natura e ambito metropolitano
   3. sostituire la lettera e) con la seguente:
    e) promozione dello sviluppo economico e tutela delle condizioni di dignità sociale delle persone e di cura dei servizi sociali attraverso la programmazione ed il coordinamento delle attività e delle iniziative in materia.
   4. dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
    f-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
    f-ter) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
    f-quater) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
9. 15. De Mita.

Pag. 84

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni.
* 9. 16. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni.
* 9. 17. Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Tancredi.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni.
* 9. 18. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni.
* 9. 19. D'Ottavio.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni.
* 9. 20. Cirielli.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni.
* 9. 21. Capozzolo.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni.
* 9. 22. Vignali.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni.
* 9. 23. Lodolini, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni.
* 9. 24. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, alla lettera a), sostituire la parola: annuale con la seguente: triennale, e dopo la parola: metropolitano aggiungere le seguenti: aggiornato annualmente.
** 9. 25. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

  Al comma I, alla lettera a), sostituire la parola: annuale con la seguente: triennale, e dopo la parola: metropolitano aggiungere le seguenti: aggiornato annualmente.
** 9. 26. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) pianificazione territoriale generale, comprendente le reti di servizi e delle infrastrutture di interesse della comunità metropolitana;
9. 27. Gelmini, Fucci.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici con le seguenti: strutturazione e gestione dei servizi pubblici.
* 9. 28. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici con le seguenti: strutturazione e gestione dei servizi pubblici.
* 9. 29. Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Tancredi.

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  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici con le seguenti: strutturazione e gestione dei servizi pubblici.
* 9. 30. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici con le seguenti: strutturazione e gestione dei servizi pubblici.
* 9. 31. D'Ottavio.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici con le seguenti: strutturazione e gestione dei servizi pubblici.
* 9. 32. Cirielli.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici con le seguenti: strutturazione e gestione dei servizi pubblici.
* 9. 33. Capozzolo.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici con le seguenti: strutturazione e gestione dei servizi pubblici.
* 9. 34. Vignali.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici con le seguenti: strutturazione e gestione dei servizi pubblici.
* 9. 35. Lodolini, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici con le seguenti: strutturazione e gestione dei servizi pubblici.
* 9. 36. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: la Città metropolitana con popolazione superiore a 3 milioni abitanti è considerata come ambito ottimale.
9. 37. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: comunale nell'ambito metropolitano con la seguente: metropolitana.
* 9. 38. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: comunale nell'ambito metropolitano con la seguente: metropolitana.
* 9. 39. Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Tancredi.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: comunale nell'ambito metropolitano con la seguente: metropolitana.
* 9. 40. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: comunale nell'ambito metropolitano con la seguente: metropolitana.
* 9. 41. D'Ottavio.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: comunale nell'ambito metropolitano con la seguente: metropolitana.
* 9. 42. Cirielli.

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  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: comunale nell'ambito metropolitano con la seguente: metropolitana.
* 9. 43. Capozzolo.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: comunale nell'ambito metropolitano con la seguente: metropolitana.
* 9. 44. Vignali.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: comunale nell'ambito metropolitano con la seguente: metropolitana.
* 9. 45. Lodolini, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: comunale nell'ambito metropolitano con la seguente: metropolitana.
* 9. 46. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola annuale, e aggiungere, dopo la parola territorio le parole: di cui alla lettera a).
** 9. 47. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola annuale, e aggiungere, dopo la parola territorio le parole: di cui alla lettera a).
** 9. 48. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera:
   g) le funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 15 della presente legge.
*9. 49. D'Ottavio.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   g) le funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 15 della presente legge.
* 9. 50. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   g) le funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 15 della presente legge.
* 9. 51. Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Tancredi.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   g) le funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 15 della presente legge.
* 9. 52. Russo, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   g) le funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 15 della presente legge.
* 9. 53. Lodolini, Bruno Bossio.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   g) le funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 15 della presente legge.
* 9. 54. Cirielli.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   g) le funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 15 della presente legge.
* 9. 55. Capozzolo.

Pag. 87

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente lettera:
   g) le funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 15 della presente legge.
* 9. 56. Vignali.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   g) le funzioni fondamentali delle province di cui all'articolo 15 della presente legge.
* 9. 57. Pastorelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
9. 58. Gelmini, Fucci.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.
* 9. 59. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Lo Stato e le Regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.
* 9. 60. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  L'ambito territoriale metropolitano è definito dalla Regione sulla base di una oggettiva condizione di continuità urbanistica, costruttiva, economica, sociale, di tradizioni e storia, sulla base di effettive omogeneità di interessi che possa essere definita unitariamente come realtà metropolitana e che abbia evidenti segni di complessità nella organizzazione della vita urbana dei cittadini.
  La definizione dell'ambito territoriale avviene di intesa con la conferenza delle autonomie. Nel caso in cui la Regione non provveda nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo esercita i poteri sostitutivi.
9. 0. 1. De Mita.

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ART. 10.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Alla città metropolitana spettano il patrimonio e le risorse umane e strumentali della provincia e del comune capoluogo a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali e comunali, all'atto del subentro alla provincia e al comune.
10. 1. Vargiu.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
10. 2. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata.
10. 3. Russo, Sarro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.
* 10. 4. Cirielli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.
* 10. 5. Vignali.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.
* 10. 6. Capozzolo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.
* 10. 7. D'Ottavio.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.
* 10. 8. Lodolini, Bruno Bossio.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.
* 10. 9. Pastorelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.
* 10. 10. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

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  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.
* 10. 11. De Mita.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.
* 10. 12. Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.
* 10. 13. Parisi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima.
* 10. 14. Russo, Sarro.

  Aggiungere, infine, il seguente comma:
  3. Nei Comuni tra i 50.000 e 99.999 abitanti l'incarico di direttore generale può essere conferito al segretario o ad un dirigente previsto nella dotazione organica dell'Ente per una durata non superiore al mandato del sindaco. La sua retribuzione è definita nell'ambito e con i limiti del relativo CCNL previsto per i dirigenti o per i segretari comunali.
10. 15. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Le città metropolitane ricevono e gestiscono direttamente sul proprio territorio i Fondi Strutturali Europei, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) ed il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), del ciclo di programmazione 2014-2020, pro quota abitanti.
10. 16. Gozi, Guerra.

  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Ulteriori disposizioni relative alle città metropolitane).

  1. Alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché le norme di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  2. Alle Città Metropolitane sono attribuite le fonti di entrata previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, al fine di finanziare le funzioni aggiuntive, ed è comunque assicurato il finanziamento delle funzioni delle città metropolitane mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva di cui l'articolo 15 della medesima legge, in particolare per quanto concerne le nuove funzioni si prevede la partecipazione al gettito IVA per l'1 per cento.
  3. Le regioni, entro un anno dall'approvazione dello Statuto, adeguano la normativa regionale riconoscendo ruolo e funzioni delle Città metropolitane.
10. 0. 1. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

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  Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Altre norme relative alle città metropolitane).

  1. Alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai comuni di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, ed all'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.
10. 0. 2. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

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ART. 11.

  Sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15.
* 11. 1. Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15.
* 11. 2. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.
** 11. 3. Cirielli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.
** 11. 4. Vignali.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.
** 11. 5. Capozzolo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.
** 11. 6. D'Ottavio.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.
** 11. 7. Carrescia.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.
** 11. 8. Melilli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.
** 11. 9. Lodolini, Bruno Bossio.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.
** 11. 10. Pastorelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.
** 11. 11. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.
** 11. 12. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.
** 11. 13. De Mita.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.
** 11. 14. Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.
** 11. 15. Russo, Sarro.

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  Al comma 1, sopprimere le parole: Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale ad esse relativa,.
** 11. 16. Russo, Sarro.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 15 con le seguenti: conferite dallo Stato o dalle Regioni in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della presente legge.
11. 17. Russo, Sarro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In attuazione dell'articolo 44 della Costituzione e nelle more della riforma costituzionale organica della rappresentanza locale, le disposizioni di cui al comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano alle amministrazioni provinciali il cui territorio corrisponda in prevalenza alla definizione di zona montana ai sensi della normativa vigente. Per le amministrazioni provinciali di cui al periodo precedente, la cui scadenza naturale sia successiva alla data del 31 dicembre 2013, per quelle che risultino oggetto di gestioni commissariali ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, si procede, pertanto, al rinnovo degli organi secondo le disposizioni in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 18. Dellai, Balduzzi, Borghi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: di programmazione e di coordinamento.
11. 19. Russo, Sarro.

  Al comma 3, dopo le parole: province autonome aggiungere e seguenti: a statuto speciale.
11. 20. Kronbichler.

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ART. 12.

  Sostituire gli articoli 12, 13 e 14 con i seguenti:

Art. 12.
(Composizione del consiglio provinciale).

  1. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:
  «Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:
   a) venti membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
   b) diciotto membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti;
   c) sedici membri nelle altre province».

Art. 13.
(Modalità di elezione del presidente della provincia).

  1. Al comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 267 del 2000 le parole: «e il presidente della provincia sono eletti» sono sostituiti dalle parole: «è eletto».
  2. L'articolo 74 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:
  «1. Il presidente della provincia è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a presidenti della provincia esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

  2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
  3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.
  4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.
  5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi.
  6. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

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Art. 14.
(Modalità di elezione del consiglio provinciale).

  1. L'articolo 75 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:
  «1. Il consiglio provinciale è eletto, contestualmente alla elezione del presidente, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.
  2. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo. Le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  3. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
  4. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
  5. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
  6. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
  7. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
  8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
  9. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
  10. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.
  11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati Pag. 95alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
  12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
  13. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato».

Art. 14-bis.
(Determinazione dei collegi e modalità attuative).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza unificata Stato – regioni e autonomie locali e le competenti Commissioni di Camera e Senato, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province.

Art. 14-ter.
(Divieto di cumulo degli emolumenti per il presidente e i consiglieri provinciali).

  1. Alle cariche di presidente e di consigliere provinciale si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione il presidente e i consiglieri provinciali devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di consigliere o di presidente della provincia.

Art. 14-quater.
(Elezioni di secondo grado degli organi di governo delle Province e commissariamento delle Province in scadenza).

  1. In sede di prima applicazione, le elezioni di secondo grado degli organi di governo delle Province sono convocate entro il 31 dicembre 2014.
  2. Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica fino alla naturale scadenza dei mandati.
  3. I commissariamenti delle Province in cui si è già verificato lo scioglimento del consiglio provinciale e, alla scadenza degli organi, gli organi di governo delle Province sono prorogati fino al 31 ottobre 2014. Nelle Province i cui organi di governo scadano nell'anno 2014, alla data di scadenza naturale dei mandati, il Presidente della Provincia è nominato commissario straordinario fino al 31 ottobre 2014.
12. 1. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

  « 1. Sono organi delle province di cui all'articolo 11:
   a) il presidente della provincia;
   b) il consiglio provinciale.

  2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite Pag. 96dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo, adotta lo statuto e le sue modificazioni, approva regolamenti interni, piani, programmi; approva i bilanci, nonché approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
  3. Il presidente è eletto dal consiglio tra i suoi membri.
  4. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni alla data delle elezioni. Ciascun elettore esprime un voto ponderato secondo le seguenti disposizioni:
   a) tenendo conto del diverso numero di consiglieri comunali e quindi di titolari di elettorato attivo per ciascun comune, si attribuisce in una prima fase il valore di 1 al voto del sindaco o del consigliere del comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e quindi, rispettivamente: di 0,75 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e non superiore a 10.000 abitanti; di 0,60 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 30.000 abitanti; di 0,40 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti e non superiore a 100.000 abitanti; di 0,30 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti e non superiore a 250.000 abitanti; di 0,26 al voto del sindaco o consigliere di comune con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
   b) i valori di cui alla lettera a), per ogni sindaco e consigliere, sono quindi moltiplicati per il numero risultante dalla divisione tra il numero della popolazione del comune che essi rappresentano e il numero della popolazione del comune con meno abitanti. Il valore è arrotondato alla seconda cifra decimale;
   c) la popolazione è determinata sulla base dell'ultimo censimento.

  5. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, in quanto compatibili con le norme di cui alla presente legge e con il presente articolo. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro dell'interno, sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  6. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta da almeno il 5 per cento degli aventi diritto.
  7. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
  8. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi.
  9. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
  10. Compiute le operazione di cui al comma 9 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.Pag. 97
  11. La cifra individuale dei candidati viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per 100 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.
  12. In caso di cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere comunale il consigliere provinciale decade dal consiglio ed è sostituito dal primo dei non eletti.
  13. Il consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 20 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 16 consiglieri nelle altre Province».
12. 2. Parisi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

  1. Sono organi transitori delle province di cui all'articolo 11 esclusivamente:
   a) il presidente dell'area vasta;
   b) il consiglio dell'area vasta.

  2. Il presidente dell'area vasta rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio dell'area vasta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo, propone e approva lo statuto, approva regolamenti interni, piani, programmi; predispone e approva i bilanci, nonché approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente dell'area vasta; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.
  3. Fino alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale che abolisce le province, il presidente dell'area vasta è il presidente della provincia. Il consiglio dell'area vasta è composto dai consiglieri provinciali.
  4. Gli incarichi di presidente e di consigliere dell'area vasta sono gratuiti dal giorno successivo alla naturale scadenza dei rispettivi mandati di presidente e consigliere della provincia. Dalla suddetta data, non sono corrisposti gettoni, compensi o rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  5. Le riunioni del consiglio dell'ente di area vasta possono tenersi in una sede istituzionale diversa dalla sede del Comune capoluogo di provincia e i consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio con pieno diritto di voto anche in via telematica.
12. 3. Vargiu.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere le parole:
e l'assemblea dei sindaci e sopprimere l'ultimo periodo;
   sostituire il comma 3 con il seguente:
L'elezione del presidente della Provincia avviene a suffragio universale con la legge elettorale valida per le elezioni dei sindaci delle città con popolazione superiore a quindicimila abitanti;
   sopprimere il comma 4;
   al comma 5, dopo la parola:
sindaci inserire le seguenti: e dai rappresentanti espressi dalle opposizioni; al comma 5, le parole da: Lo statuto fino alla fine del comma, sono soppresse;
   sopprimere il comma 6.

12. 4. Bianconi.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: e consultivi con le seguenti: , consultivi e di controllo.
12. 5. Balduzzi.

Pag. 98

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questo ne sia impedito. Qualora il Presidente cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dall'incarico di sindaco del proprio comune, il vicepresidente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente. Il Presidente può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
12. 6. Carrescia.

  Sostituire i commi 3, 4, 5, e 6 con i seguenti:
  « 3. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
  4. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  5. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  7. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.
  8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole «e provinciale».
  9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola «assoluta», al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  10. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
12. 7. Lodolini, Bruno Bossio.

  I commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  3. Il presidente e il consiglio provinciale sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini della provincia. L'elettorato passivo è attribuito esclusivamente ai sindaci e ai consiglieri in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.
  4. Il consiglio provinciale è composto da otto componenti nelle province con popolazione fino a 400.000 abitanti, da sedici componenti nelle province con popolazione fino a un milione di abitanti, da ventiquattro componenti nelle province con popolazione superiore ad un milione di abitanti.
12. 8. Romele.

Pag. 99

  Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
  3. Il presidente è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini della provincia. L'elettorato passivo è attribuito esclusivamente ai sindaci e ai consiglieri in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.
12. 9. Romele.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il Presidente della provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
* 12. 10. Cirielli.

  Sostituire il comma 3, con il seguente: Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
* 12. 11. D'Ottavio.

  Sostituire il comma 3, con il seguente: Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
* 12. 12. Capozzolo.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
* 12. 13. Pastorelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente: Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
* 12. 14. Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente: Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
* 12. 15. De Mita.

  Sostituire il comma 3, con il seguente: 3. Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
* 12. 16. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  Il Presidente della Provincia è eletto insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.
* 12. 17. Russo, Sarro.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'elezione del Presidente della Provincia avviene previa convocazione dell'assemblea dei sindaci convocata dal Presidente della provincia uscente in un periodo intercorrente tra il 30o e il 10o giorno precedente la data di scadenza del mandato amministrativo.
12. 18. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Il Presidente può nominare un massimo di tre assessori, nel caso di province fino ad un milione di abitanti, e un massimo di cinque assessori nel caso di province con più di un milione di abitanti, scelti tra i consiglieri provinciali, assegnando deleghe secondo le modalità e i limiti previsti dallo statuto.
12. 19. Romele.

Pag. 100

  Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:
  4. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  5. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  7. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.
  8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole «e provinciale».
  9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola «assoluta», al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  10. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
* 12. 20. D'Ottavio.

  Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:
  «4. Il Consiglio provinciale è composto del Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  5. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  7. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.
  8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole «e provinciale».
  9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai comma 6 è Pag. 101soppressa la parola «assoluta», al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  10. Fino alla data di approvazione dello Statuto della provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
* 12. 21. Cirielli.

  Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:
  «4. il Consiglio provinciale è composto dai Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  5. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  6. Con decreti del Presidente dei Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  7. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.
  8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole «e provinciale».
  9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola «assoluta», al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  10. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
* 12. 22. Capozzolo.

  Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:
  «4. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  5. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati Pag. 102i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  7. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.
  8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole «e provinciale».
  9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola «assoluta», al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  10. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
* 12. 23. Pastorelli.

  Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:
  «4. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  5. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  7. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.
  8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole «e provinciale».
  9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola «assoluta», al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  10. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
* 12. 24. De Mita.

  All'articolo 12, i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
  «4. Il Consiglio provinciale e composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  5. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla Pag. 103presente legge in ogni provincia e costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati, le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  7. L'assemblea dei sindaci e composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.
  8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole «e provinciale».
  9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 e soppressa la parola «assoluta», al comma 11 e soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  10. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
* 12. 25. Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

  Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:
  «4. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  5. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  7. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.
  8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole «e provinciale».
  9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola «assoluta», al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  10. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
* 12. 26. Russo, Sarro.

Pag. 104

  Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:
  «4. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  5. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  7. L'assemblea dei sindaci è composta da Sindaci dei comuni del territorio provinciale e delibera, salva diversa disposizione statutaria, secondo le modalità stabilite all'articolo 8, comma 2, della presente legge.
  8. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole «e provinciale».
  9. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola «assoluta», al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.
  10. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
* 12. 27. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4:
    1) sopprimere la lettera
b);
    2) alla lettera d), sopprimere le parole: secondo il sistema di voto ponderato;
   b) al comma 5, alla lettera d):
    1) sopprimere il secondo periodo;
   2) al terzo periodo, sopprimere le parole: secondo il predetto sistema.
12. 28. Valiante.

  Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) Salva diversa disposizione statutaria, le decisioni sono assunte attraverso l'espressione di una maggioranza, determinata:
    in prima convocazione, dal pronunciamento di tanti Comuni che rappresentano la metà più uno dei Comuni della provincia e almeno il 51 per cento della popolazione;
    in seconda convocazione, dal pronunciamento di tanti Comuni che rappresentano almeno un terzo dei Comuni della provincia e il 51 per cento della popolazione.
12. 29. Carrescia.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) l'elezione del presidente della provincia avviene con la maggioranza del 50 per cento +1 dei componenti dell'assemblea dei sindaci che dovranno in ogni caso rappresentare almeno il 50 per cento +1 della popolazione provinciale.
12. 30. Pilozzi, Kronbichler.

Pag. 105

  Al comma 4, lettera b), sopprimere la parola: ponderato.
12. 31. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 4 sopprimere la lettera c).
12. 32. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 4, lettera d), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A parità di voto si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.
12. 33. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:
   a) 18 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
   b) 14 consiglieri nelle altre Province.

  L'elettorato attivo e passivo spetta ai componenti dell'assemblea composta dai sindaci in carica. Per l'elezione del Presidente della Provincia, nell'assemblea appositamente convocata, ogni elettore riceve una scheda che compila indicando da uno a tre nomi di componenti dell'assemblea proposti per il consiglio. Risultano eletti i componenti più votati fino a concorrenza del numero dei consiglieri eleggibili. A parità di voti è eletto il più giovane. Nel caso in cui il Presidente della Provincia o il consigliere eletto cessi dalla carica di sindaco durante il mandato, decade dal consiglio e si procede a nuova votazione per la sostituzione.
12. 34. Carrescia.

  Al comma 5, alinea, primo periodo, sostituire le parole: 15.000 con le seguenti: 10.000.
12. 35. Rubinato.

  Al comma 5, alinea, primo periodo, dopo le parole: 10.000 abitanti, aggiungere le seguenti: dai Presidenti di Unioni di Comuni della Provincia appartenenti a territori montani.
12. 36. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 5, alinea, primo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, aggiungere le seguenti: Lo statuto prevede le modalità di partecipazione al consiglio provinciale dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e superiore a 5.000 abitanti.
12. 37. Rubinato.

  Al comma 5, alinea, dopo il primo periodo inserire il seguente: Ad essi, nella misura di un terzo rispetto al numero dei consiglieri così determinato, si aggiungono consiglieri eletti, su liste e con metodo proporzionale, dai Sindaci dei Comuni con meno di 15.000 abitanti non facenti parte di Unioni di comuni con popolazione almeno pari a 10.000 abitanti.
12. 38. Guerra, Pastorino.

  Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente: a) il consiglio provinciale in tal caso è composto da otto componenti nelle province con popolazione fino a 400.000 abitanti, da sedici componenti nelle province con popolazione fino a un milione di abitanti, da ventiquattro componenti nelle province con popolazione superiore ad un milione di abitanti.
12. 39. Romele.

Pag. 106

  Al comma 5, lettera d), sopprimere la parola: ponderato.
12. 40. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: A parità di voti è eletto il più anziano con le seguenti: A parità di voti si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.
12. 41. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. All'articolo 64, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole «e provinciale».
12. 42. Carrescia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
12. 43. Carrescia.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

  1. In alternativa a quanto disposto dall'articolo 12, lo statuto prevede l'elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale secondo le disposizioni che seguono.
  2. Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono eletti sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.
  3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.
  4. In caso di elezione diretta degli organi provinciali, come stabilito al presente articolo, l'assemblea dei sindaci non è costituita.
  5. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, gli organi provinciali attualmente in carica adeguano gli statuti alle nuove disposizioni e sottopongono a referendum consultivo la scelta tra la forma elettiva degli organi provinciali di cui al presente articolo o di cui all'articolo 12.
12. 0. 1. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Franco Bordo.

Pag. 107

ART. 13.

  Sopprimerlo.
*13. 1. Cirielli.

  Sopprimerlo.
*13. 2. Capozzolo.

  Sopprimerlo.
*13. 3. D'Ottavio.

  Sopprimerlo.
*13. 4. Lodolini, Bruno Bossio.

  Sopprimerlo.
*13. 5. Pastorelli.

  Sopprimerlo.
*13. 6. Vargiu.

  Sopprimerlo.
*13. 7. Grimoldi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Sopprimerlo.
*13. 8. De Mita.

  Sopprimerlo.
*13. 9. Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

  Sopprimerlo.
*13. 10. Russo, Sarro.

  Sopprimerlo.
*13. 11. Bianconi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  « 1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle province di cui all'articolo 11, comma 1, le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, ai sensi dell'articolo 12, sono convocate entro 30 giorni dalla proclamazione dei sindaci e dei consigli comunali eletti a seguito delle prime consultazioni amministrative successive alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi eventuali commissari, fino alla data di insediamento del nuovo consiglio provinciale.»
13. 12. Parisi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1o gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.
*13. 13. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  « 3. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio Provinciale il cui mandato non termina nel corso dell'anno 2014 restano in carica fino alla naturale scadenza. Solo successivamente si procederà alla costituzione degli Organi così come previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.»
13. 14. Romele.

Pag. 108

ART. 14.

  Sopprimerlo.
14. 1. Vargiu.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci è previsto un rimborso spese, secondo le modalità e i limiti previsti dallo statuto.
14. 2. Romele.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.
*14. 3. Parisi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.
*14. 4. Russo, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.
*14. 5. Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.
*14. 6. De Mita.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.
*14. 7. Allasia, Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.
*14. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

Pag. 109

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.
*14. 9. D'Ottavio.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.
*14. 10. Cirielli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.
*14. 11. Capozzolo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.
*14. 12. Carrescia.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.
*14. 13. Lodolini, Bruno Bossio.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Presidente di Provincia e i consiglieri provinciali, ricoprendo anche le cariche di amministratori comunali, non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori provinciali.
*14. 14. Pastorelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di presidente della provincia.
14. 15. Bianconi.

  Sopprimere il comma 2.
*14. 16. Pastorelli.

  Sopprimere il comma 2.
*14. 17. Lodolini, Bruno Bossio.

  Sopprimere il comma 2.
*14. 18. Carrescia.

  Sopprimere il comma 2.
*14. 19. Capozzolo.

  Sopprimere il comma 2.
*14. 20. Cirielli.

Pag. 110

  Sopprimere il comma 2.
*14. 21. D'Ottavio.

  Sopprimere il comma 2.
*14. 22. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere il comma 2.
*14. 23. Allasia, Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi.

  Sopprimere il comma 2.
*14. 24. Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

  Sopprimere il comma 2.
*14. 25. Russo, Sarro.

  Sopprimere il comma 2.
*14. 26. Bianconi.

Pag. 111

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province alle Regioni, ai Comuni, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative dalle Province alle Regioni, ai Comuni ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
  3. Con legge regionale sono trasferite ai comuni le funzioni rientranti nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, diverse da quelle di cui al comma 1, salva diversa attribuzione per specifiche e motivate esigenze di sussidiarietà.
  4. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie locali, di concerto con i Ministri della Pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2014, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all'esercizio delle funzioni stesse e al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai comuni. Le entrate continuano a spettare alla provincia e vengono da essa ripartite tra i comuni cui sono attribuite le predette funzioni. Sullo schema di decreto, per quanto attiene al trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali ed è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.
  6. Con delibera del consiglio provinciale sono emanate le disposizioni attuative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 e della legge regionale di cui al comma 3 del presente articolo.Pag. 112
  7. Le province, entro sessanta giorni dalla data della delibera di cui al comma 6, rideterminano in riduzione la dotazione organica del personale e ne modificano i profili professionali sulla base delle diverse funzioni e del diverso assetto degli organi. L'eventuale personale in esubero risultante dalla riorganizzazione derivante dalle disposizioni della presente legge è trasferito a domanda agli Uffici periferici dello Stato della stessa provincia e, in subordine, della stessa regione, con priorità rispetto a nuove assunzioni e a mobilità da altri Enti.
15. 1. Carrescia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Funzioni delle Province).

  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni singoli, e associati, in base ai principi di sussidarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
  3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali per esse previste dalla presente legge.
  4. Le Province con popolazione inferiore a 350.000 abitanti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di norma, esercitano le loro funzioni in forma associata, anche sulla base di quanto stabilito dalle leggi regionali.
15. 2. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;Pag. 113
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
  3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.
  4. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.
* 15. 3. Russo, Sarro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative Pag. 114delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
  3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.
  4. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.
* 15. 4. Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
  3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.
  4. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.
* 15. 5. Cirielli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;Pag. 115
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
  3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.
  4. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.
* 15. 6. Vignali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative Pag. 116delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
  3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.
  4. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.
* 15. 7. Capozzolo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
  3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.
  4. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.
* 15. 8. D'Ottavio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;Pag. 117
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
  3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.
  4. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.
* 15. 9. Lodolini, Bruno Bossio.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

  2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative Pag. 118delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
  3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.
  4. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.
* 15. 10. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
** 15. 11. Cirielli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
** 15. 12. D'Ottavio.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area Pag. 119vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
** 15. 13. Bruno Bossio, Lodolini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
** 15. 14. Valiante, Gullo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;Pag. 120
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
** 15. 15. Pastorelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

  1. Le Province quali enti di area vasta per i territori non metropolitani esercitano le medesime funzioni fondamentali delle città metropolitane nella prospettiva della tutela delle specificità non metropolitane del territorio e per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.
  2. In ragione di quanto previsto al comma 1 sono trasferite alle Province le funzioni in materia di programmazione, organizzazione ed individuazione del modello di gestione del servizio idrico integrato; del ciclo integrato dei rifiuti e in materia di servizi sociali per quanto di competenza territoriale di area vasta. Di conseguenza sono abrogati a partire dalla data di entrata in vigore delle presente legge gli ATO in materia di servizio idrico e ciclo integrato dei rifiuti, nonché i consorzi in materia di gestione dei servizi sociali.
15. 16. De Mita.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Riordino delle funzioni locali).

  1. Le province di cui all'articolo 11 esercitano esclusivamente le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Le leggi medesime attribuiscono ogni altra funzione di area vasta, a valere sulle risorse trasferite e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a Società pubbliche o Agenzie, vincolate al rispetto del principio del pareggio di bilancio. Le residue funzioni, che non sono riconducibili alle attività o alle funzioni di cui ai periodi precedenti, sono attribuite ai comuni ovvero ad Unioni di comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
15. 17. Russo, Sarro.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

  1. Le province, quali enti con funzioni di programmazione di area vasta esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge.
15. 18. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;Pag. 121
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
* 15. 19. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
* 15. 20. Russo, Sarro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
* 15. 21. Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
   a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;Pag. 122
   b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
   c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
* 15. 22. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano esclusivamente le seguenti funzioni:
   a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
   b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.

  Nell'esercizio di tali funzioni è fatto divieto di disporre di partecipazione dirette e di aziende controllate o collegate.
15. 23. Vargiu.

  Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, la parola: fondamentali.
15. 24. Melilli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a) sostituire la parola «tutela» con la seguente: «gestione»;
   b) al comma 2, aggiungere in fine le parole: «, ad esclusione di quelle attribuite ai Corpi o Servizi di Polizia Provinciale istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65 che sono trasferite al Corpo forestale dello Stato»;

  Conseguentemente dopo il comma 4 inserire i seguenti:
  4-bis. Fatta salva l'invarianza di costi a carico dello Stato, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e ambiente, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della pubblica amministrazione, al fine di assicurare una maggiore unitarietà ed efficacia degli interventi di vigilanza, controllo e salvaguardia dell'ambiente e un contestuale intervento di risparmio del bilancio dello Stato è delegato ad adottare entro il 31 marzo 2014, previo parere delle commissioni parlamentari competenti da rendersi entro sessanta giorni dalla trasmissione, uno o più decreti legislativi per il trasferimento dei Corpi o Servizi di Polizia Provinciale al Corpo forestale dello Stato dei corrispondenti beni e risorse finanziarie, umane, strumentali, e organizzative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 4-quater.
  4-ter. I decreti legislativi di cui al comma 4-bis vengono adottati previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, determinano altresì i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali, Pag. 123organizzative e umane, con conseguente ampliamento della pianta organica, connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 che sono trasferite al Corpo forestale dello Stato. Sugli schemi di decreti legislativi di cui al comma 4-bis, per quanto attiene al transito delle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione viene espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto legislativo. Decorso tale termine il parere si intende favorevole.
  4-quater. I decreti legislativi di cui al comma 4-bis sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) ricognizione complessiva delle funzioni e degli organici dei Servizi, Corpi o altre strutture a differente denominazione di Polizia provinciale e del Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre;
   b) razionalizzazione e riorganizzazione del nuovo Corpo forestale dello Stato eliminando le aree di sovrapposizione delle competenze derivate dal trasferimento delle competenze;
   c) riassegnazione dei risparmi derivati dall'accorpamento allo stesso nuovo Corpo forestale dello Stato;
   d) trasferimento al Corpo forestale dello Stato ovvero ad altra amministrazione pubblica in considerazione delle funzioni svolte dagli operatori dei Servizi o Corpo di Polizia provinciale su base volontaria;
   e) mantenimento degli operatori del Corpo di Polizia provinciale trasferiti nel Corpo forestale dello Stato nelle attuali sedi territoriali di servizio;
   f) garanzia delle condizioni contrattuali e del trattamento economico acquisito;
   g) garanzia che gli ufficiali o gli agenti risultino incorporati nei vari corpi o servizi al 31 dicembre 2012 al fine della determinazione dei requisiti per il passaggio di cui alla presente legge, con l'obiettivo di riconoscere e tutelare le professionalità e le esperienze maturate;
   h) coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in tutte le fasi del trasferimento.
15. 25. De Menech, Richetti, Biffoni, Carbone, Crimi, Cirielli, Pastorino, De Caro, Marco Di Maio, Borghi.

  Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a) dopo la parola: «tutela» aggiungere le seguenti: «difesa»;
   b) alla lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: «ed edilizia scolastica»;
   c) dopo la lettera c) inserire la seguente lettera: «d) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali».
   d) dopo il comma 1 inserire il seguente comma: «1-bis, Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sostituiscono quelle indicate all'articolo 20, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»
15. 26. Gelmini.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: mediante l'espletamento dei servizi di polizia stradale.
15. 27. Romele.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
* 15. 28. Cirielli.

Pag. 124

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
* 15. 29. D'Ottavio.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
* 15. 30. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
* 15. 31. Bruno Bossio, Lodolini.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
* 15. 32. Valiante, Gullo.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
* 15. 33. De Mita.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
* 15. 34. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
* 15. 35. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
* 15. 36. Russo, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
* 15. 37. Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;Pag. 125
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
** 15. 38. Cirielli.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
** 15. 39. D'Ottavio.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
** 15. 40. Bruno Bossio, Lodolini.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
** 15. 41. Valiante, Gullo.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
** 15. 42. Pastorelli.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;Pag. 126
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
** 15. 43. Grimoldi, Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
** 15. 44. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
** 15. 45. Squeri, Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
** 15. 46. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.
* 15. 47. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.
* 15. 48. Cirielli.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia Pag. 127scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.
* 15. 49. D'Ottavio.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.
* 15. 50. Bruno Bossio, Lodolini.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.
* 15. 51. Valiante, Gullo.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.
* 15. 52. Pastorelli.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.
* 15. 53. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.
* 15. 54. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.
* 15. 55. De Mita.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;Pag. 128
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.
* 15. 56. Squeri, Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
   e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
15. 57. Tancredi, Squeri, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
   d) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
15. 58. Palmizio, Squeri, Tancredi, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.
* 15. 59. Cirielli.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.
* 15. 60. D'Ottavio.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.
* 15. 61. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.
* 15. 62. Valiante, Gullo.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.
* 15. 63. Pastorelli.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.Pag. 129
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.
* 15. 64. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.
* 15. 65. De Mita.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.
* 15. 66. Squeri, Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.
* 15. 67. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   d) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.
15. 68. Squeri, Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   d) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
15. 69. Fabrizio Di Stefano, Squeri, Tancredi, Palmizio.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le parole: e gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 70. Cirielli.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 71. D'Ottavio.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 72. Bruno Bossio, Lodolini.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 73. Pastorelli.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 74. Valiante, Gullo.

Pag. 130

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 75. Russo, Sarro.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 76. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 77. Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 78. De Mita.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
*15. 79. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

  Alla lettera c) aggiungere, in fine le seguenti lettere:
   d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
   e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
   f) la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.
15. 80. Melilli.

  Al comma 1, aggiungere in fine, la seguente lettera:
   d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale.
15. 81. Bruno Bossio, Lodolini.

  Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:
   d) funzioni delegate dalle regioni.
15. 82. Bianconi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza materiale ai sensi dell'articolo 117 commi secondo, terzo e quarto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2014, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuati analiticamente i compiti e i servizi che si intendono ricompresi tra quelle di cui al comma 1, anche a partire dalla classificazione analitica di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.
15. 83. Balduzzi.

Pag. 131

  Sopprimere i commi 2, 4, 5 e 6.
15. 85. Bianconi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Fatta salva l'invarianza di costi a carico dello Stato ed al fine di razionalizzare e ottimizzare gli interventi di controllo per la tutela dell'ambiente, il personale dei Corpi di Polizia Provinciale, o dei Servizi comunque denominati che svolgono analoghe funzioni alle dipendenze delle Amministrazioni Provinciali, è trasferito nell'organico del Corpo Forestale dello Stato, garantendone la continuità dell'attività lavorativa nelle stesse aree di servizio. Resta salva la facoltà di opzione del medesimo personale di transito in Corpi e servizi di Polizia Locale di altri enti locali.
  2-ter. Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, degli Affari Regionali e le Autonomie locali e dell'Agricoltura di concerto con i Ministri della Pubblica Amministrazione e delle Finanze, da adottare entro il 31 marzo 2014, verranno determinati i criteri generali per l'individuazione dei beni, delle risorse umane, finanziarie ed organizzative da trasferire ai sensi del comma 2-bis.
15. 86. De Menech, Richetti, Biffoni, Carbone, Crimi, Cirielli, Pastorino, De Caro, Marco Di Maio, Borghi.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2014 con le seguenti: entro il 1o febbraio 2014.
15. 87. Vargiu.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: fermo restando che le entrate fino alla fine del periodo con le seguenti: fermo restando che le entrate spettano ai comuni cui sono attribuite le predette funzioni.
15. 88. Vargiu.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le riorganizzazioni del personale dipendente delle province, devono essere effettuate conservando e valorizzando le professionalità presenti, e sono adottate nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) mantenimento delle qualifiche professionali e delle esperienze maturate;
   b) mantenimento delle condizioni contrattuali e del trattamento economico acquisito;
   c) mantenimento delle attuali sedi territoriali e di servizio;
   d) coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in tutte le fasi dell'eventuale trasferimento.
15. 89. De Menech, Richetti, Borghi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire la continuità delle funzioni attualmente svolte dalle Province, i contratti di appalti servizi e fornitura in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, oltre la naturale scadenza e, comunque, fino al completo riordino delle funzioni delle Province in attuazione di quanto disposto ai sensi dei commi precedenti.
15. 90. Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Delega al Governo in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici Pag. 132dello Stato, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) contenimento della spesa pubblica;
   b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
   c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   d) revisione della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture - uffici territoriali del Governo, con conseguente individuazione di un nuovo ambito territoriale ottimale, coincidente con la circoscrizione regionale, e localizzazione della sede della prefettura nel capoluogo della Regione;
   e) riordino delle funzioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;
   f) mantenimento in capo alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento, in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle Questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;
   g) mantenimento in capo alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere e), sono conferite le relative funzioni;
   h) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   i) accorpamento nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo, come riordinata ai sensi della lettera d), delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera h);
   l) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
   m) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;
   n) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo entro un congruo termine stabilito dai decreti legislativi di cui al presente articolo;Pag. 133
   o) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture-uffici territoriali del Governo, quali commissari ad acta nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera n);
   p) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
15. 0. 1. Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.
  2. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.
  3. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali.
15. 0. 2. De Mita.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Al commissario e al sub-commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, nonché di cui all'articolo 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 8 luglio 1999 n. 270, nonché quanto previsto dal decreto ministeriale 10/4/2013, n. 60 del Ministro dello sviluppo economico in materia di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti, si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
15. 0. 3. Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

Pag. 134

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli enti intermedi, ovvero gli enti, le agenzie, i consorzi pubblici, gli Ato e gli organismi pubblici, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta, sono soppressi e le relative competenze sono attribuite alle Province e alle città metropolitane a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Le amministrazioni provinciali e metropolitane non possono costituire società per la gestione di servizi pubblici non essenziali; le relative competenze sono esercitate dalle province e dalle città metropolitane.
15. 0. 4. Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli enti intermedi, ovvero gli enti, le agenzie, i consorzi pubblici, gli Ato e gli organismi pubblici, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta, sono soppressi e le relative competenze sono attribuite alle Province e alle Città metropolitane a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Le amministrazioni provinciali o metropolitane non possono costituire società per la gestione di servizi pubblici non essenziali; le relative competenze sono esercitate dalle province e dalle Città metropolitane.
  3. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni provinciali mettono in liquidazione le società che non svolgono servizi pubblici essenziali, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ne cedono le partecipazioni a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
15. 0. 5. Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. I prefetti, nella nomina dei sub commissari a supporto dei commissari straordinari dell'Ente Provincia, sono tenuti a fare riferimento esclusivo al personale afferente all'ente locale di riferimento, senza oneri aggiuntivi.
  2. In applicazione di quanto previsto dal comma precedente, gli eventuali subcommissari nominati in base a diversi criteri decadono a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
15. 0. 6. Pilozzi, Kronbichler.

Pag. 135

ART. 16

  Sopprimere gli articoli 16 e 17.
*16. 1. Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimere gli articoli 16 e 17.
*16. 2. Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sopprimere le parole: Salvo quanto previsto all'articolo 16,.
16. 3. Cirielli.

  Sopprimerlo.
*16. 4. Russo, Sarro.

  Sopprimerlo.
*16. 5. Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

  Sopprimerlo.
*16. 6. De Mita.

  Sopprimerlo.
*16. 7. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Allasia.

  Sopprimerlo.
*16. 8. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

  Sopprimerlo.
*16. 9. Capozzolo.

  Sopprimerlo.
*16. 10. D'Ottavio.

  Sopprimerlo.
*16. 11. Lodolini, Bruno Bossio.

  Sopprimerlo.
*16. 12. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 3 con il seguente:
    «3. Entro il 28 febbraio 2014 i comuni del territorio della provincia di Roma possono, sempre che siano confinanti col territorio del comune di Roma capitale, deliberare, con atto del proprio consiglio adottato a maggioranza assoluta dei votanti, di aderire alla Città metropolitana di Roma capitale. La deliberazione di cui al precedente periodo costituisce iniziativa, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, per le relative modifiche territoriali e il passaggio dei comuni interessati all'ambito territoriale della città metropolitana. I comuni oggetto della predetta legge mantengono la loro natura giuridica di comuni autonomi nell'ambito della Città metropolitana di Roma capitale.»;
   b) sopprimere il comma 6.
16. 13. Russo, Sarro.

Pag. 136

ART. 17

  Sopprimerlo.
*17. 1. Gasparini, Fiano, Pollastrini, Mauri, Rampi, Casati, Cimbro, Laforgia, Cova, Peluffo, Malpezzi, Fragomeli, Braga.

  Sopprimerlo.
*17. 2. Fabbri, Petitti, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 79, comma 1, sostituire le parole: per il tempo strettamente necessario con le seguenti: l'intera giornata;
   b) all'articolo 81, comma 1, dopo le parole:
Presidente Consiglio comunale e provinciale aggiungere le seguenti: e Consigliere Roma Capitale e Consigliere della città metropolitana di Roma capitale;
   c) all'articolo 86, comma 1, dopo le parole: Presidente Consiglio comunale e provinciale aggiungere le seguenti: e Consigliere Roma Capitale e Consigliere della città metropolitana di Roma capitale.
17. 3. Marco Di Stefano.

Pag. 137

ART. 18.

  Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.
*18. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.
*18. 2. D'Ottavio.

  Al Capo V sono soppressi gli articoli 18, 19, 20, 21, 22.
*18. 3. Russo, Sarro.

  Sono soppressi gli articoli 18, 19, 20, 21, 22.
*18. 4. Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Squeri, Tancredi.

  Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.
*18. 5. De Mita.

  Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.
*18. 6. Vignali.

  Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.
*18. 7. Lodolini, Bruno Bossio.

  Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.
*18. 8. Pastorelli.

  Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 22.
18. 9. Russo, Sarro.

  Sopprimere gli articoli 18, 19, 20, 21.
18. 10. Russo, Sarro.

  Sopprimere gli articoli 18, 21, 22.
18. 11. Russo, Sarro.

  Sopprimere gli articoli 18, 19, 22.
18. 12. Russo, Sarro.

  Sopprimere gli articoli 18, 19, 21.
18. 13. Russo, Sarro.

  Sopprimere gli articoli 18, 19, 20.
18. 14. Russo, Sarro.

  Sopprimere gli articoli 18 e 22.
18. 15. Russo, Sarro.

  Sopprimere gli articoli 18 e 21.
18. 16. Russo, Sarro.

  Sopprimere gli articoli 18 e 20.
18. 17. Russo, Sarro.

  Sopprimere gli articoli 18 e 19.
*18. 18. Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al Capo V sono soppressi gli articoli 18, 19.
*18. 19. Russo, Sarro.

  Sopprimerlo.
**18. 20. Cirielli.

Pag. 138

  Sopprimerlo.
**18. 21. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Unioni e loro organi).

  1. All'articolo 32, decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato dall'articolo 19, comma 3 della legge n. 135 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3, ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.»;
   b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente comma 5-ter: «Il segretario dell'Unione dei Comuni e’ nominato dal presidente ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell'Unione. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge n. 93 del 1981;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'unione ha potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della presente legge, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione.»
18. 22. Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorelli, Borghi.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. La legge regionale disciplina l'ordinamento delle Unioni, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
   a) Sono organi di governo il presidente, un organo esecutivo costituito da sindaci o assessori dei Comuni appartenenti all'Unione, un organo di indirizzo costituito da non più di tre rappresentanti per Comune nel quale deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze. Gli organi di governo sono composti unicamente da sindaci e amministratori comunali in carica. Tutte le cariche sono a titolo gratuito;
   b) L'Unione ha potestà statuaria e regolamentare. Lo statuto detta le norme generali dell'organizzazione dell'Unione, le attribuzioni degli organi e le modalità del loro funzionamento;
   c) Alle Unioni si applicano i principi dell'ordinamento finanziario e contabile e del trattamento del personale dei Comuni, per quanto compatibili, ivi inclusa la disciplina relativa al controllo di gestione e all'adozione di un piano esecutivo di gestione.

  2. Le disposizioni di cui agli articoli 32 del Tuel, e dell'articolo 14 commi del decreto-legge n. 78 del 2010 si applicano fino all'entrata in vigore delle rispettive leggi regionali».
18. 23. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti, Borghi.

Pag. 139

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1 sopprimere le parole: «, nelle forme previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 1»;
   b) aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del seguente articolo si applicano per quanto non diversamente previsto dalla legge regionale».
18. 24. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Sono abrogati i commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ed i commi da 1 a 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
   b) dopo il comma 4 inserire il seguente: 4-bis) All'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, modificato dall'articolo 19, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 3, ultimo periodo è sostituito dal seguente: Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.
18. 25. Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  1. I commi 2, 4, 5 e 6, dell'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012 ed i commi da 1 a 16 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 2012 sono abrogati.
  2. All'articolo 32, decreto legislativo n. 267 del 2000, così come modificato dall'articolo 19, comma 3 della legge n. 135 del 2012, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3, ultimo periodo è sostituito dal seguente: Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.
18. 26. Distaso, Fucci.

  Al comma 4, sopprimere le parole: che esprimono un unico voto con effetto ponderato ai sensi dell'articolo 8, comma 2.
18. 27. Valiante.

  Al comma 4 sopprimere le parole: con effetto ponderato.
18. 28. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui le regioni non abbiano ancora legiferato in materia.
18. 29. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Sostituire la rubrica del titolo con la seguente: (Unioni di Comuni e loro organi).
18. 30. Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

Pag. 140

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Gestioni associate obbligatorie, organi dei Comuni di minore dimensione demografica, garanzia della rappresentanza e partecipazione democratica)
.

  1. All'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000, senza ulteriori ed aggiuntivi oneri per la finanza pubblica rispetto alla vigente normativa relativa alla composizione degli organi dei Comuni, le lettere g) ed h) sono sostituite dalle seguenti:
   g) non superiore a 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
   h) non superiore a 12 membri negli altri comuni».

  2. Nei Comuni con popolazione residente fino a 1.000 abitanti, la giunta è costituita dal sindaco e dal vicesindaco. Il vicesindaco può essere nominato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, tra i consiglieri comunali. Nei Comuni con popolazione compresa tra 1000 e 10.000 abitanti il numero degli assessori non può essere superiore a 4.
  3. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4. La lettera b) del comma 31-ter dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituita dalle seguenti:
   b) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo ad ulteriori due delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
   c) entro il 1o gennaio 2015, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.
18. 0. 1. Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorelli.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000, senza ulteriori ed aggiuntivi oneri per la finanza pubblica rispetto alla vigente normativa relativa alla composizione degli organi dei Comuni, le lettere g) ed h) sono sostituite dalle seguenti:
   g) non superiore a 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
   h) non superiore a 12 membri negli altri comuni.

  2. Nei comuni con popolazione residente fino a 1.000 abitanti, la giunta è costituita dal sindaco e dal vicesindaco. Il vicesindaco può essere nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tra i consiglieri comunali. Nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 10.000 abitanti il numero degli assessori non può essere superiore a 4.
18. 0. 2. Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorelli.

  Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
18. 0. 3. Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorelli.

  Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.

  1. La lettera b) del comma 31-ter dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, Pag. 141dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituita dalle seguenti:
   b) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo ad ulteriori due delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
   c) entro il 1o gennaio 2015, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.
18. 0. 4. Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorelli.

  Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

Art. 18-bis.
(processi associativi e spese di personale)
.

  1. I processi di gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali dei comuni mediante unioni e convenzioni sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.
  2. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati, e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.
  3. L'unione di comuni può incrementare le risorse trasferite ai sensi del precedente comma attinenti i servizi di polizia municipale e di protezione civile, per un importo massimo del 20 per cento rispetto a quelle precedentemente destinante dai comuni ai medesimi servizi, quando ciò sia necessario per garantire l'omogeneità dei servizi su tutto il territorio su cui l'unione esercita tali funzioni. La deliberazione dell'unione deve motivare i maggiori servizi istituiti rispetto a quelli già svolti dai singoli comuni.
18. 0. 5. Fabbri, Guerra, Melilli, Rughetti.

Pag. 142

ART. 19.

  Sopprimerlo.
*19. 1. Guerra, Fabbri, Melilli, Rughetti, Pastorino.

  Sopprimerlo.
*19. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sopprimerlo.
*19. 3. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Sopprimerlo.
*19. 4. Cirielli.

  Sopprimere gli articoli 19 e 21.
19. 5. Russo, Sarro.

  Sopprimere gli articoli 19 e 20.
19. 6. Russo, Sarro.

  Sopprimere gli articoli 19, 21, 22.
19. 7. Russo, Sarro.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione.
19. 8. Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

Pag. 143

ART. 20.

  Sopprimerlo.
*20. 1. Cirielli.

  Sopprimerlo.
*20. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  2. Per i primi due mandati amministrativi, agli amministratori del nuovo comune nato dalla fusione di più comuni cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

  Conseguentemente modificare la rubrica, con la seguente: Gratuità delle cariche e status degli amministratori.
20. 3. Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorino.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni varie per le Unioni di Comuni).

  1. Le seguenti attività sono svolte dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, con le seguenti modalità:
   a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che lo compongono;
   b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'unione e dei comuni che lo compongono;
   c) le funzioni dell'organo di revisione per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore, per le unioni che superano tale limite da un collegio di revisori;
   d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'unione.

  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le unioni di comuni provvedono all'individuazione degli organi indicati al comma 1. Decorso tale termine in ogni caso i funzionari e gli organi in carica alla medesima data di entrata in vigore presso l'unione dei comuni decadono.
  3. Ove previsto dallo statuto il presidente dell'unione di comuni:
   a) svolge le funzioni del sindaco, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione di comuni la funzione fondamentale della protezione civile;
   b) svolge le funzioni del sindaco di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione di comuni la funzione fondamentale della polizia municipale.
20. 0. 1. Guerra, Fabbri, Melilli, Rughetti, Pastorino.

  Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per favorire l'efficienza delle Unioni di Comuni).

  1. Il presidente dell'unione:
   a) svolge le funzioni del sindaco, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 24 febbraio Pag. 1441992, n. 225, sul territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della protezione civile;
   b) svolge le funzioni del sindaco di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sul territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

  2. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 1, lettera b), del Codice di procedura penale, e dell'articolo 5, comma 1, della legge 65/1986, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite, in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante unione di comuni, al territorio dei comuni su cui l'unione esercita la funzione.
  3. Per le unioni di comuni, ai fini del calcolo dell'incidenza della spesa di personale di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non si considerano le spese di personale trasferito dai comuni all'unione per l'esercizio delle funzioni affidate.
  4. In caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati, e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione.
  5. L'unione di comuni può incrementare le risorse trasferite ai sensi del precedente comma attinenti i servizi di polizia municipale e di protezione civile, per un importo massimo del 20 per cento rispetto a quelle precedentemente destinante dai comuni ai medesimi servizi, quando ciò sia necessario per garantire l'omogeneità dei servizi su tutto il territorio su cui l'unione esercita tali funzioni. La deliberazione dell'unione deve motivare i maggiori servizi istituiti rispetto a quelli già svolti dai singoli comuni.
  6. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 93/1981.
  7. I trasferimenti di personale e di correlate risorse finanziarie tra gli enti del sistema unione sono esenti da qualsiasi norma vincolistica di finanza pubblica e rispondono unicamente alle esigenze organizzative del sistema.
  8. Le risorse trasferite dai comuni alle unioni per l'esercizio delle funzioni non sono computate nel patto di stabilità dei comuni.
  9. L'unione di comuni può incrementare le risorse trasferite ai sensi del comma 4, attinenti i servizi di polizia municipale e di protezione civile, per un importo massimo del 20 per cento rispetto a quelle precedentemente destinante dai comuni ai medesimi servizi, quando ciò sia necessario per garantire l'omogeneità dei servizi su tutto il territorio su cui l'unione esercita tali funzioni. La deliberazione dell'unione deve motivare i maggiori servizi istituiti rispetto a quelli già svolti dai singoli comuni.
  10. Le disposizioni normative previste per i piccoli Comuni si applicano di norma alle Unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
  11. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti facenti parte di unioni di comuni per la gestione associata non si applicano le normative per il patto di stabilità interno.
20. 0. 2. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti, Guerra.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. I sindaci dei comuni oggetto di processo di fusione che hanno maturato due mandati consecutivi nel proprio comune non possono candidarsi quale sindaco del nuovo comune e ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
20. 0. 3. De Mita.

Pag. 145

ART. 21.

  Sopprimerlo.
*21. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sopprimerlo.
*21. 2. Cirielli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.

  1. Le fusioni dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione, sono incentivate con le seguenti misure:
   a) a decorrere dal 2014, l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, trova applicazione anche nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1.001 abitanti;
   b) il patto di stabilità non si applica ai comuni con più di 5.000 abitanti risultanti dalla fusione di comuni con meno di 5.000 abitanti, nell'esercizio in cui viene deliberata la fusione e nei 4 esercizi successivi;
   c) con decreto del Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 20 ottobre 2014, il contributo straordinario di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è elevato fino al 50 per cento, nel limite degli stanziamenti finanziari disponibili.

  2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma precedente si applica esclusivamente alle fusioni di comuni con meno di 5.000 abitanti deliberate entro il 30 settembre 2014, a condizione che il comune risultante dalla fusione abbia più di 5.000 abitanti.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), le dotazioni del fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono incrementate di 10 mln di euro per ciascuna delle annualità comprese tra il 2015 e il 2024.
  4. In caso di mancata fusione dei predetti comuni entro il 31 dicembre 2014, il Governo si sostituisce agli organi delle regioni per la realizzazione di tali fusioni, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione e secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  5. In ogni caso, una quota pari al cinquanta per cento dei risparmi di spesa accertati e derivanti dalle fusioni di cui al presente articolo è destinata alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rese alle popolazioni interessate dalle medesime fusioni, ed è equamente ripartita tra i servizi alle famiglie, alle piccole e medie imprese, alla previdenza e assistenza sociale.
21. 3. Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. L'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
  «Art. 15. – (Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni). – 1. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima della istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i Consigli Comunali, definire lo Statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente sino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della Pag. 146fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».
*21. 4. Palese, Gelmini, Bianconi, Distaso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. L'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
  «Art. 15. – (Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni). – 1. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima della istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i Consigli Comunali, definire lo Statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente sino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi».
*21. 5. Distaso, Fucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
  2. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione, semplificazione, previste per comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.
  3. I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia ad uno o più dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dalla unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente.
  4. Per la successione nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili, il nuovo comune istituito mediante fusione è esentato dal pagamento di qualsiasi onere fiscale dovuto per il trasferimento della proprietà.
  5. Le attività svolte dalle pubbliche amministrazioni per adeguare le procedure amministrative o le proprie informazioni in seguito alla costituzione di un comune mediante fusione sono svolte senza oneri per il nuovo ente.
  6. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso. Ai componenti del comitato si applicano le disposizioni degli articoli 79 e 80 del testo unico degli enti locali.
  7. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 78/2010 si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto all'articolo 14 comma 28 decreto-legge 78/2010, sono esentati da tale obbligo per due mandati elettorali.
  8. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano ad esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri Pag. 147organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
  9. I nuovi comuni possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro intervenute negli anni precedenti e non sostituite riferite complessivamente a tutti i preesistenti comuni.
  10. Ai nuovi comuni di cui ai precedenti commi torna ad applicarsi la disciplina ordinaria in materia di assunzioni e spesa per il personale a decorrere dal sesto anno dalla data di effettiva istituzione del nuovo ente, prendendo a riferimento le decorrenze, le risultanze ed altre eventuali basi di calcolo previste per gli enti di nuova istituzione.
  11. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al CCNL del comparto regioni ed autonomie locali del 1o aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.
  12. Salva diversa disposizione della legge regionale:
   a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
   b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;
   c) fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di maggiore dimensione demografica;
   d) la sede legale provvisoria del nuovo comune è situata presso la sede dell'estinto comune di maggiore dimensione demografica;
   e) dalla data di istituzione del nuovo comune, in via provvisoria e salvo diversa disposizione del commissario, l'organizzazione degli uffici e dei servizi resta inalterata presso le sedi dei comuni estinti, salva l'individuazione da parte del commissario delle strutture tenute allo svolgimento delle funzioni di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo.

  13. Il comune risultante da fusione:
   a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del TUEL, entro novanta giorni dall'istituzione;
   b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del TUEL, per stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;
   c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

  14. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del TUEL, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma della popolazione dei comuni estinti.
  15. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni originari al nuovo comune è esente da oneri fiscali.
  16. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle Pag. 148imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.
  17. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali.
  18. Al nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.
21. 6. Fabbri, Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorino.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso. Ai componenti del comitato si applicano le disposizioni degli articoli 79 e 80 del testo unico degli enti locali.
  1-ter. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 78/2010 si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti.
  1-quater. I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano ad esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
  1-quinquies. Ai nuovi comuni istituiti mediante fusione di preesistenti comuni, per un periodo di cinque anni dalla data di effettiva istituzione del nuovo ente ed indipendentemente dalla popolazione complessiva non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno.
  1-sexies. Ai nuovi comuni istituiti mediante fusione di preesistenti comuni, che abbiano complessivamente popolazione superiore ai quindicimila abitanti, per un periodo di cinque anni dalla data di effettiva istituzione del nuovo ente ed indipendentemente dalla popolazione complessiva, non si applicano le disposizioni che prevedono limitazioni alle spese di personale ed alle assunzioni ed il limite quantitativo dell'incidenza delle spese di personale su quelle correnti è stabilito nella misura del 60 per cento. Tali nuovi comuni possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro intervenute nel precedente anno che, nell'anno di prima istituzione, vanno riferite complessivamente a tutti i preesistenti comuni.
  1-septies. Ai nuovi comuni di cui ai precedenti commi torna ad applicarsi la disciplina ordinaria a decorrere dal sesto anno dalla data di effettiva istituzione del nuovo ente, prendendo a riferimento le decorrenze, le risultanze ed altre eventuali basi di calcolo previste per gli enti di nuova istituzione.
  1-octies. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al CCNL del comparto regioni ed autonomie locali del 1o aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, un unico fondo, avente medesima destinazione, del nuovo comune.
  1-novies. Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato di cui al CCNL dell'area della dirigenza del comparto regioni Pag. 149ed autonomie locali del 23 dicembre 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, per l'intero importo, un unico fondo, avente medesima destinazione, del nuovo comune.
  1-decies. Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano ai comuni risultanti da fusione tra comuni, ciascuno con meno di 5.000 abitanti.
  1-undecies. Salva diversa disposizione della legge regionale:
   a) il nuovo comune è istituito, e i comuni oggetto di fusione sono corrispondentemente estinti, dal 1o gennaio successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale;
   b) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;
   c) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;
   d) fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di maggiore dimensione demografica;
   e) la sede legale provvisoria del nuovo comune è situata presso la sede dell'estinto comune di maggiore dimensione demografica;
   f) dalla data di istituzione del nuovo comune, in via provvisoria e salvo diversa disposizione del commissario, l'organizzazione degli uffici e dei servizi resta inalterata presso le sedi dei comuni estinti, salva l'individuazione da parte del commissario delle strutture tenute allo svolgimento delle funzioni di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo.

  1-duodecies. Il comune risultante da fusione:
   a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del TUEL, entro novanta giorni dall'istituzione;
   b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del TUEL, per stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;
   c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

  1-terdecies. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del TUEL, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma della popolazione dei comuni estinti.
  1-quaterdecies. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni originari al nuovo comune è esente da oneri fiscali.
  1-quinquiesdecies. Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.
  1-sexiesdecies. L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali.Pag. 150
  1-septiesdecies. Al nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti.
21. 7. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione, semplificazione, previste per comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per le unioni di comuni.
21. 8. Guerra, Fabbri, Melilli, Rughetti, Pastorino, Borghi.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
  1-bis. Il consiglio comunale del comune risultante dalla fusione è composto, per le prime due legislature, da un numero di consiglieri non inferiore alla somma di quelli assegnati ai comuni precedentemente alla fusione. Gli emolumenti dei consiglieri comunali non potranno essere superiore al costo del consiglio del comune maggiore prima della fusione.
21. 9. Lavagno, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e solo gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto viene integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.
21. 01. Guerra, Fabbri, Melilli, Rughetti, Pastorino, Borghi.

Pag. 151

ART. 22.

  Sopprimerlo:
*22. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sopprimerlo:
*22. 2. Cirielli.

  Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:
  Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti facenti parte di Unioni di comuni per la gestione associata di funzioni fondamentali e di servizi, non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno.
22. 3. Giovanna Sanna, Sanga, Borghi.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. A decorrere dall'anno 2014, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che partecipano ad Unioni assolvendo nei termini previsti dalla legge all'obbligo di gestione associata delle funzioni comunali, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo comma 1-ter, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
  1-ter. Dall'anno 2014 i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di cui al precedente comma 1-bis, ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica devono progressivamente raggiungere l'equilibrio di parte corrente e rispettare un limite all'indebitamento, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato, città ed autonomie locali. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti che disciplinano il concorso dei comuni di cui al comma 1-bis al Patto di stabilità interno in modo difforme dal presente comma.
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle misure di cui ai commi da 1-bis a 1-ter.
  1-quinquies. Ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del rispetto del patto di stabilità interno le entrate e le uscite del comune capofila della convenzione ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per la gestione associata di servizi e funzioni sono considerate al netto dei trasferimenti effettuati dagli altri comuni convenzionati.
  1-sexies. Ai nuovi comuni istituiti mediante fusione di preesistenti comuni per un periodo di cinque anni dalla data di effettiva istituzione del nuovo ente ed indipendentemente dalla popolazione complessiva, non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno».
22. 4. Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorino, Borghi.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  «1-bis. A decorrere dall'anno 2014, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo comma 1-ter, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
  1-ter. Dall'anno 2014 i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di cui al precedente comma 1-bis, ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica devono progressivamente raggiungere l'equilibrio di parte corrente e rispettare un limite all'indebitamento, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e Pag. 152delle finanze, previa intesa in Conferenza stato, città ed autonomie locali. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti che disciplinano il concorso dei comuni di cui al comma 1-bis al Patto di stabilità interno in modo difforme dal presente comma.
  1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle misure di cui ai commi da 1-bis a 1-ter.
  1-quinquies. Ai fini della determinazione degli obiettivi e della verifica del rispetto del patto di stabilità interno le entrate e le uscite del comune capofila della convenzione ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per la gestione associata di servizi e funzioni sono considerate al netto dei trasferimenti effettuati dagli altri comuni convenzionati.
  1-sexies. Ai nuovi comuni istituiti mediante fusione di preesistenti comuni per un periodo di cinque anni dalla data di effettiva istituzione del nuovo ente ed indipendentemente dalla popolazione complessiva, non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno».
22. 5. Guerra, Melilli, Rughetti, Pastorino.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. I comuni risultanti da una fusione hanno tempo non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede la omogenizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a Consorzi, Aziende e Società pubbliche di gestione, salvo diverse disposizioni specifiche di maggior favore.
22. 6. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. I comuni risultanti da una fusione, fermi restando i vincoli di finanza pubblica, possono, in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001, prorogare i comandi in essere, di un anno oltre la scadenza naturale, per far fronte ad esigenze di personale nella fase di riordino istituzionale.
22. 7. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per il 2014 è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione e, in subordine, a quelli associati in unioni di comuni.
22. 8. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti, Guerra.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Norma finale sulle unioni e le fusioni di comuni).

  1. Le norme di cui alla presente legge concernenti le unioni e le fusioni di comuni trovano applicazione salva diversa disciplina prevista con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dall'articolo 1, commi da 4 a 6 e dal capo IV della presente legge, nonché dalle disposizioni ivi richiamate.
22. 0. 1. Balduzzi.

Pag. 153

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Norma di interpretazione autentica).

  1. Il comma 10, dell'articolo 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale «qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi», va interpretato, fin dal giorno della sua entrata in vigore, nel senso che l'assegnazione del 60 per cento dei seggi va effettuato con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
22. 0. 2. Lainati.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente.

Art. 22-bis.

  1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli Uffici statali periferici ad eccezione degli Uffici Territoriali del Governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali.
22. 0. 3. Carrescia.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 volte a favorire la fusione di comuni).

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 2, dopo le parole: mediante fusione di due o più comuni contigui sono inserite le seguenti: o comunque considerabili parte di una entità territoriale omogenea.
22. 0. 4. Marchetti, Morani.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure di razionalizzazione dei consigli, delle giunte comunali e durata mandato dei Sindaci).

  1. L'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio comunale, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, è composto dal sindaco e da un numero di consiglieri:
   a) non superiore a 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
   b) non superiore a 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
   c) non superiore a 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
   d) non superiore a 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;Pag. 154
   e) non superiore a 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
   f) non superiore a 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
   g) non superiore a 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
   h) non superiore a 12 membri negli altri comuni».

  2. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni con popolazione residente fino a 1.000 abitanti, ad esclusione di quanto previsto per le Unioni di comuni ex articolo 16, comma 13, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, e sue successive modifiche e integrazioni, la giunta è costituita dal sindaco e dal vicesindaco. Il vicesindaco può essere nominato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, tra i consiglieri comunali. In tal caso, lo statuto può prevedere che detto consigliere sia sostituito dal primo dei non eletti all'interno della lista di appartenenza.
  3. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
22. 0. 5. Rughetti, Sanga, Giovanna Sanna, Borghi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

  1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 14, comma 1, lettera f), primo periodo dopo le parole da:, limitatamente al soggetto, sino a fine periodo: sono soppresse.
  2. All'articolo 2, comma 2, della legge 5 luglio 1982 n. 441, dopo le parole: vi consentono, è aggiunto il seguente periodo: Tali adempimenti non si applicano ai soggetti di cui al punto 5) dell'articolo 1.
22. 0. 6. Rughetti, Sanga, Giovanna Sanna, Borghi.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni di riordino di enti pubblici non economici).

  1. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere Pag. 155rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere, infine, le parole seguenti: nonché materia di riordino di enti pubblici non economici.
22. 0. 7. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Organi sociali delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali).

  1. Le cariche degli organi sociali delle società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali che non abbiano provveduto ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitate a titolo gratuito e in assenza di rimborsi a qualunque titolo a decorrere dal 1o gennaio 2014. Resta fermo quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo del suddetto decreto-legge.

  Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché sugli organi società controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali.
22. 0. 8. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*22. 0. 9. Guerra, Pastorino.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia, secondo le modalità e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente Pag. 156principio e criterio direttivo: riordino delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, urbanistica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
*22. 0. 10. La Russa.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. I comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della costituenda provincia della Romagna, in considerazione della loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, economici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1. Il commissario è nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno ed i sindaci dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività dello stesso commissario. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di due o più tra i predetti enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del presente comma.
  3. I sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, designano entro 10 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui al comma 1.
  4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province interessate provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 tassativamente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 1 fissa un ulteriore congruo termine comunque non superiore a 60 giorni; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province interessate, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.
  6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro e Urbino o della regione Marche e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della costituenda provincia della Romagna o della regione Emilia-Romagna.
  7. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) nel circondario del tribunale di Pesaro sono soppressi i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio;
   b) nel circondario del tribunale di Rimini sono inseriti i comuni Montecopiolo e Sassofeltrio;
   g) dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori Pag. 157oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

  8. Il fondo speciale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze a seguito dell'approvazione dell'odg AC 9/3638/345 per la copertura delle spese derivanti dagli adempimenti amministrativi compresi nel presente articolo e nella legge n. 117/2009 per un importo complessivo pari a 2 Milioni di euro, coperti da pari riduzione del fondo previsto dall'articolo 25 della legge 88/2009, è ripartito tra i comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci, Maiolo, Sassofeltrio e Montecopiolo come segue:
   a) 1,5 milioni di euro, pari al 75 per cento del fondo, ai comuni con popolazione inferiore ai 2500 abitanti alla data del 1 luglio 2012;
   b) 0,5 milioni di euro, pari al 25 per cento del fondo, ai comuni con popolazione superiore ai 2500 abitanti alla data del 1 luglio 2012;
   c) nel rispetto delle suddivisioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), il 50 per cento dei fondi dovranno essere suddivisi sulla base della superficie del territorio di ogni singolo comune ed il 50 per cento sulla base della popolazione residente di ogni singolo comune alla data del 1 luglio 2012.
22. 0. 11. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53).

  1. I soggetti elencati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori e dei candidati, possono esercitare la funzione autenticante senza alcuna limitazione se non l'ubicazione fisica, all'atto dell'autentica, nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, ratificando così il parere espresso dal Ministero della Giustizia. Qualsiasi altra limitazione deve essere stabilita dalla legge.
22. 0. 12. Pilozzi, Kronbichler, Zaratti.

Pag. 158

ART. 23.

  Sopprimerlo.
23. 1. Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Abrogazioni).

  1. I commi 3 e 4 dell'articolo 32 del testo unico sono abrogati.
  2. I commi 5, secondo periodo, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati.
  3. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato. Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica fino alla naturale scadenza dei mandati.
23. 2. Cirielli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
   Il comma 3 dell'articolo 32 del testo unico è abrogato;
   b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
   «4-bis. Il secondo periodo del comma 31-bis dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito con il seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2016 i Comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.»
   c) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Le Regioni a statuto speciale adeguano la propria legislazione in materia di ordinamento degli enti locali ai principi desumibili dalla presente legge, compatibilmente con le disposizioni contenute negli statuti e nelle rispettive norme di attuazione.».
23. 3. Fabbri, Petitti, Lenzi, De Maria, Incerti, Carlo Galli, Baruffi, Montroni, Arlotti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 32 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:
    1. L'unione dei comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni finalizzato all'esercizio di funzioni e servizi su aree territoriali omogenee, come individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.;
   b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
23. 4. Valiante.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Agli organi delle città metropolitane, delle province, nonché delle unioni di comuni, in qualunque modo eletti o nominati, si applicano le disposizioni sulla limitazione dei mandati di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267.
23. 5. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 248 del testo unico, il comma 5 è sostituito dal seguente:
   «5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, Pag. 159n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, né sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo, né possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.
23. 6. Nuti, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2.
*23. 7. D'Ottavio.

  Sopprimere il comma 2.
*23. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere il comma 2.
*23. 9. Capozzolo.

  Sopprimere il comma 2.
*23. 10. Lodolini, Bruno Bossio.

  Sopprimere il comma 2.
*23. 11. Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Squeri, Tancredi.

  Sopprimere il comma 2.
*23. 12. Russo, Sarro.

  Sopprimere il comma 2.
*23. 13. Pastorelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 17 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato, ferme restando le disposizioni di contenimento della spesa in vigore in ordine ai compensi, comunque denominati, dei consiglieri comunali».
23. 14. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati. Le gestioni commissariali straordinarie delle Province di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 15 ottobre 2013 n. 119 e di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, cessano con l'elezione del Presidente della Provincia effettuata ai sensi della presente legge.
23. 15. Carrescia.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque Pag. 160in carica, fino alla naturale scadenza dei mandati.
*23. 16. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica, fino alla naturale scadenza dei mandati.
*23. 17. Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Squeri, Tancredi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica, fino alla naturale scadenza dei mandati.
*23. 18. D'Ottavio.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica, fino alla naturale scadenza dei mandati.
*23. 19. Capozzolo.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica, fino alla naturale scadenza dei mandati.
*23. 20. Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica, fino alla naturale scadenza dei mandati.
*23. 21. Lodolini, Bruno Bossio.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica, fino alla naturale scadenza dei mandati.
*23. 22. Russo, Sarro.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica, fino alla naturale scadenza dei mandati.
*23. 23. Pastorelli.

  Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti articoli:

Art. 24.
(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»).

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
   b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, Pag. 161salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;
   c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;
   d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.

Art. 25.
(Adeguamento della legislazione regionale).

  1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordinamenti interni ai principi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi della presente legge. Le predette disposizioni costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 26.
(Riordino dell'amministrazione periferica statale).

  1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di:
   a) riordinare gli uffici statali periferici, ad eccezione degli Uffici territoriali del governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali;
   b) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i principi della presente legge.

Art. 27.
(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e soppressione di enti intermedi e strumentali).

  1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:
   a) attribuite ad enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali;Pag. 162
   b) esercitate da enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali.

  2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.
  3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

Art. 28.
(Clausola di invarianza).

  1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, Città ed autonomie locali.
**23. 24. D'Ottavio.

  Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere i seguenti:

Art. 24.
(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»).

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
   b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;
   c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;
   d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

Pag. 163

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto del principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.

Art. 25.
(Adeguamento della legislazione regionale).

  1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordinamenti interni ai princìpi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi della presente legge. Le predette disposizioni costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 26.
(Riordino dell'amministrazione periferica statale).

  1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di:
   a) riordinare gli uffici statali periferici, ad eccezione degli Uffici territoriali del governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali;
   b) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i princìpi della presente legge.

Art. 27.
(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e soppressione di enti intermedi e strumentali).

  1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:
   a) attribuite ad enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali;
   b) esercitate da enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali.

  2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità Pag. 164ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.
  3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e ai trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

Art. 28.
(Clausola di invarianza).

  1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, Città ed autonomie locali.
**23. 25. Capozzolo.

  Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

  Conseguentemente dopo l'articolo 23 aggiungere i seguenti articoli:

Art. 24.
(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»).

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
   b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;
   c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;
   d) rispetto dei princìpi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 Pag. 165del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.

Art. 25.
(Adeguamento della legislazione regionale).

  1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordinamenti interni ai principi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi della presente legge. Le predette disposizioni costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 26.
(Riordino dell'amministrazione periferica statale).

  1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di;
   a) riordinare gli uffici statali periferici, ad eccezione degli Uffici territoriali del governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali;
   b) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i principi della presente legge.

Art. 27.
(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e soppressione di enti intermedi e strumentali).

  1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:
   a) attribuite ad enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali;
   b) esercitate da enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali.

  2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.
  3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e Pag. 166le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

Art. 28.
(Clausola di invarianza).

  1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, Città ed autonomie locali.».
**23. 26. Lodolini, Bruno Bossio.

  Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

  Conseguentemente dopo l'articolo 23 aggiungere i seguenti articoli:

Art. 24.
(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»).

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
   b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;
   c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;
   d) rispetto dei princìpi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale Pag. 167sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.

Art. 25.
(Adeguamento della legislazione regionale).

  1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordinamenti interni ai principi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi della presente legge. Le predette disposizioni costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 26.
(Riordino dell'amministrazione periferica statale).

  1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di;
   a) riordinare gli uffici statali periferici, ad eccezione degli Uffici territoriali del governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali;
   b) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i principi della presente legge.

Art. 27.
(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e soppressione di enti intermedi e strumentali).

  1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:
   a) attribuite ad enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali;
   b) esercitate da enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali.

  2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.
  3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

Pag. 168

Art. 28.
(Clausola di invarianza).

  1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, Città ed autonomie locali.»
**23. 27. Pastorelli.

  Sopprimere i commi da 5 a 10.
*23. 28. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
*23. 29. Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri.

  Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
*23. 30. Russo, Sarro.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Sono fatte salve le competenze regionali in ordine alla disciplina delle unioni di comuni e dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione».
23. 31. Rubinato.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Sono fatte salve le competenze regionali in ordine alla disciplina delle unioni di comuni e dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
23. 32. Rubinato.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Le disposizioni del capo V della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
23. 33. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Dellai, Nicoletti.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Le Regioni a statuto speciale adeguano la propria legislazione in materia di ordinamento degli enti locali ai principi desumibili dalla presente legge, compatibilmente con le disposizioni contenute negli statuti e nelle rispettive norme di attuazione.
23. 34. Marguerettaz.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Con riferimento all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, il comma 1 si interpreta nel senso che i soggetti ivi elencati, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori, possono esercitare la funzione autenticante anche al di fuori del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, e per consultazioni che non si svolgono nel suddetto territorio, con la sola limitazione territoriale costituita dalla regione di appartenenza.
23. 35. Sani.

Pag. 169

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Al comma 2 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959 si sostituiscono le parole: «accedere alla carica di consigliere comunale o provinciale» con le seguenti: «accedere alla carica di sindaco di comuni con meno di 5.000 abitanti, di consigliere comunale, di consigliere provinciale».
23. 36. De Mita.

  Sostituire nella rubrica le parole: Norme finali con la seguente: Abrogazioni.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo VI inserire il titolo: Norme finali.
23. 37. D'Ottavio.

  Alla rubrica del Capo VI inserire il titolo: Norme finali.
* 23. 38. Russo, Sarro.

  Alla rubrica del Capo VI inserire il titolo: Norme finali.
* 23. 39. Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Squeri, Tancredi.

  Alla rubrica del Capo VI inserire il titolo: Norme finali.
* 23. 40. Carrescia.

  Alla rubrica del Capo VI inserire il titolo: Norme finali.
* 23. 41. Lodolini, Bruno Bossio.

  Alla rubrica del Capo VI inserire il titolo: Norme finali.
* 23. 42. Pastorelli.

  Alla rubrica sostituire le parole: Norme finali con la seguente: Abrogazioni.
** 23. 43. Russo, Sarro.

  Alla rubrica sostituire le parole: Norme finali con la seguente: Abrogazioni.
** 23. 44. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Alla rubrica sostituire le parole: Norme finali con la seguente: Abrogazioni.
** 23. 45. Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri, Tancredi.

  Alla rubrica sostituire le parole: Norme finali con la seguente: Abrogazioni.
** 23. 46. Carrescia.

  Alla rubrica sostituire le parole: Norme finali con la seguente: Abrogazioni.
** 23. 47. Capozzolo.

  Alla rubrica sostituire le parole: Norme finali con la seguente: Abrogazioni.
** 23. 48. Lodolini, Bruno Bossio.

  Alla rubrica sostituire le parole: Norme finali con la seguente: Abrogazioni.
** 23. 49. Pastorelli.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»).

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto Pag. 170legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
   b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;
   c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;
   d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.
* 23. 0. 1. Tancredi, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Squeri.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»).

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
   b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;Pag. 171
   c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;
   d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.
* 23. 0. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere i seguenti:

Art. 23-bis.
(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»).

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
   b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;
   c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;
   d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa Pag. 172non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.

Art. 23-ter.
(Adeguamento della legislazione regionale).

  1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordinamenti interni ai principi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi della presente legge. Le predette disposizioni costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 23-quater.
(Riordino dell'amministrazione periferica statale).

  1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di:
   a) riordinare gli uffici statali periferici, ad eccezione degli Uffici territoriali del Governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali;
   b) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i princìpi della presente legge.

Art. 23-quinquies.
(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e soppressione di enti intermedi e strumentali).

  1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:
   a) attribuite ad enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali;
   b) esercitate da enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali.

  2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.
  3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in Pag. 173parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

Art. 23-sexies.
(Clausola di invarianza).

  1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, Città ed autonomie locali.
23. 0. 3. Cirielli.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»).

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
   b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;
   c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;
   d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi Pag. 174di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.
* 23. 0. 4. Melilli.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 24.
(Delega per la adozione della Carta delle autonomie locali).

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
   b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;
   c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;
   d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.
* 23. 0. 5. Valiante.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»).

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie Pag. 175locali», con l'osservanza dei seguenti prìncipi e criteri direttivi:
   a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
   b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;
   c) revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;
   d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

  2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive.
* 23. 0. 6. Russo, Sarro.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Adeguamento della legislazione regionale).

  1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordinamenti interni ai principi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi della presente legge. Le predette disposizioni costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
** 23. 0. 7. Melilli, Borghi.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Adeguamento della legislazione regionale).

  1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordinamenti interni ai principi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi della Pag. 176presente legge. Le predette disposizioni costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
** 23. 0. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Adeguamento della legislazione regionale).

  1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordinamenti interni ai principi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi della presente legge. Le predette disposizioni costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
** 23. 0. 9. Tancredi, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Squeri.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Adeguamento della legislazione regionale).

  1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordinamenti interni ai principi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi della presente legge. Le predette disposizioni costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
** 23. 0. 10. Russo, Sarro.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Riordino dell'amministrazione periferica statale).

  1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di:
   a) riordinare gli uffici statali periferici, ad eccezione degli Uffici territoriali del Governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali;
   b) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i principi della presente legge.
* 23. 0. 11. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Riordino dell'amministrazione periferica statale).

  1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città Pag. 177metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di:
   a) riordinare gli uffici statali periferici, ad eccezione degli Uffici territoriali del Governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali;
   b) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i principi della presente legge.
* 23. 0. 13. Tancredi, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Squeri.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Riordino dell'amministrazione periferica statale).

  1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di:
   a) riordinare gli uffici statali periferici, ad eccezione degli Uffici territoriali del Governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali;
   b) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i principi della presente legge.
* 23. 0. 14. Russo, Sarro.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Riordino dell'amministrazione periferica statale).

  1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di:
   a) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i principi della presente legge.
23. 0. 12. Melilli.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e soppressione di enti intermedi e strumentali).

  1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:
   a) attribuite ad enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali;
   b) esercitate da enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali.

  2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità Pag. 178ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.
  3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.
* 23. 0. 15. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e soppressione di enti intermedi e strumentali).

  1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai soggetti di cui all'articolo 114 della Costituzione e non possono essere:
   a) attribuite ad enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali;
   b) esercitate da enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali.

  2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.
  3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.
*23. 0. 16. Melilli.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e soppressione di enti intermedi e strumentali).

  1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai soggetti di cui all'articolo 114 della Costituzione e non possono essere:
   a) attribuite ad enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali;
   b) esercitate da enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali.

  2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla Pag. 179legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.
  3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.
*23. 0. 17. Russo, Sarro.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Clausola di invarianza).

  1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, città ed autonomie locali.
**23. 0. 18. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Clausola di invarianza).

  1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, città ed autonomie locali.
**23. 0. 19. Squeri, Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Palmizio.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Clausola di invarianza).

  1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, città ed autonomie locali.
**23. 0. 20. Melilli.

Pag. 180

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Clausola di invarianza).

  1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previo accordo in Conferenza Stato, città ed autonomie locali.
**23. 0. 21. Russo, Sarro.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e soppressione di enti intermedi e strumentali).

  1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane e non possono essere:
   a) attribuite ad enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali;
   b) esercitate da enti, agenzie, società, organismi comunque denominati, statali o regionali.

  2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.
  3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.
23. 0. 22. Tancredi, Fabrizio Di Stefano, Palmizio, Squeri.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppressi il comma 4 e 5.
23. 0. 23. Caparini.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 4 dopo le parole «di cui due» sono inserite le parole «ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo» e al comma 5 dopo le Pag. 181parole «la composizione dovrà assicurare» sono inserite le parole «ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo» e dopo le parole «La disposizione del presente comma» sono aggiunte «anche con riferimento alla deliberazione assembleare circa la decisione di avvalersi della presenza dei dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza quali membri del consiglio di amministrazione».
23. 0. 24. Caparini.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi sono attribuiti ai comuni o alle unioni di comuni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano secondo un criterio di proporzionalità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio direttamente ai comuni compresi nei BIM soppressi nella misura del: a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune; b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
23. 0. 25. Caparini.

Pag. 182

ALLEGATO 2

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni (Testo base C. 1542 Governo, C. 1408 Melilli e C. 1737 Guerra).

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 1.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
  2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all'articolo 9 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo.
  3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi del Capo III della presente legge.
1. 125. I relatori.

  Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui agli articoli 11, 12 e 15.

  Conseguentemente:
   all'articolo 11, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni riconoscono alle province di cui al comma 3, secondo periodo, forme particolari di autonomia nelle materie di cui al predetto articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;
   all'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. Gli Statuti delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la Regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali;
   all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, esercitano altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
   a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo;
   b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale e enti territoriali di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.
1. 126. I relatori.

  Sopprimere il comma 5.
1. 127. I relatori.

Pag. 183

ART. 2.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
  2. Il territorio della città metropolitana, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro 30 giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definirsi entro 90 giorni dalla data di espressione del parere. In caso di non raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della Regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
2. 102. I relatori.

  Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:
  4. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto.
  4-bis. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
  5. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 4 e 4-bis.
  6. Oltre alle materie di cui al comma 5, lo statuto:
   a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
   b) disciplina i rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo Pag. 184anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana e viceversa;
   c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza di due terzi dei componenti;
   d) regola le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.
2. 103. I relatori.

ART. 4.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.
  2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:
   a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
   c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

  3. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
  4. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo Statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano.
4. 52. I relatori.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Elezione del consiglio metropolitano).

  1. Il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Sono eleggibili a consigliere metropolitano i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
  2. L'elezione avviene sulla base di liste concorrenti, composte da un numero di candidati non inferiori alla metà dei consiglieri da eleggere sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto.
  3. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale di cui al comma 4 riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 2, è inammissibile.
  3-bis. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 3 del presente articolo.Pag. 185
  4. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso 1'amministrazione provinciale dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
  5. Il consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della città metropolitana. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4.
  6. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui al comma 4 in colori diversi a seconda della dimensione del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi del comma 8. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
  7. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi del comma 8.
  8. Ai fini delle elezioni, i comuni della città metropolitana sono ripartiti nelle seguenti fasce:
   a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
   b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
   c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
   d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
   e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti;
   f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti;
   g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti;
   h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti;
   i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000.

  9. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche dei comuni appartenenti alla Città metropolitana è determinato secondo le modalità, le operazioni ed i limiti indicati nell'Allegato «A» alla presente legge.
  10. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe della scheda, un voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere della città metropolitana compresi nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 9.
  11. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
  12. L'ufficio elettorale, costituito ai sensi del comma 4, terminate le operazioni di scrutinio:
   a) determina la cifra individuale ponderata di ciascuna lista;
   b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
   c) procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni.

Pag. 186

  13. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.

Allegato «A». – Criteri ed operazioni per la determinazione dell'indice ponderato cui è commisurato il voto per l'elezione degli organi elettivi delle Città metropolitane e delle Province.

  Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna Città metropolitana e a ciascuna Provincia si procede secondo le seguenti operazioni:
   a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 8, si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della città metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della città metropolitana o della provincia;
   b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia;
   c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell'intera città metropolitana o provincia, sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;
   d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima città metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);
   e) si determina infine l'indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1000.
5. 44. I relatori.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 27. I relatori.

ART. 8.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Lo statuto determina le maggioranze per le deliberazioni della conferenza metropolitana, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2.
8. 25. I relatori.

Pag. 187

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
  1. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province di cui all'articolo 15, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:.
9. 61. I relatori.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, nonché le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
9. 62. I relatori.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Patrimonio e risorse umane e strumentali della città metropolitana).

  1. Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Nel caso di subentro per una parte del territorio provinciale, con la provincia che resta in funzione per la parte complementare, si procede alla ripartizione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), quinto periodo.
  2. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province, mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.
  3. In considerazione della necessità di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell'interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 3, la regione Lombardia – anche mediante società dalla stessa partecipate – subentra in tutte le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Milano, direttamente o indirettamente, nelle società concessionarie per la gestione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, che risultano connesse alla manifestazione universale di Expo 2015 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008. Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, da adottare di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo. Alla chiusura dell'evento le predette partecipazioni sono trasferite alla città metropolitana.
10. 17. I relatori.

ART. 11.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Restano comunque ferme le funzioni delle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Pag. 188Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
11. 21. I relatori.

ART. 12.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 12.
(Organi delle province).

  1. Sono organi delle province di cui all'articolo 11 esclusivamente:
   a) il presidente della provincia;
   b) il consiglio provinciale;
   c) l'assemblea dei sindaci.

  2. Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del Presidente della Provincia il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell'Assemblea dei sindaci. A seguito del parere espresso dall'Assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. L'assemblea dei sindaci ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
  3. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

Art. 12-bis.
(Elezione del presidente della provincia).

  1. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
  2. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
  3. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
  4. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il quindici per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
  5. Il presidente della provincia è eletto con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4 dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.
  6. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto è ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 8 e 9.
  7. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all'articolo 5, commi 8 e 9. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.
  8. Il presidente della provincia resta in carica anche in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

Art. 12-ter.
(Elezione del consiglio provinciale).

  1. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da sedici Pag. 189componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
  2. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
  3. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.
  4. L'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, sottoscritte da almeno il cinque per cento degli aventi diritto al voto.
  5. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, esso è arrotondato all'unità superiore. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 4, è inammissibile.
  6. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215, non si applica il comma 5 del presente articolo.
  7. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4, dalle ore 8 del ventunesimo giorno alle ore 12 del ventesimo giorno antecedente la votazione.
  8. Il consiglio provinciale è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito ai singoli candidati all'interno delle liste, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia. L'elezione avviene in unica giornata presso l'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4.
  9. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale di cui all'articolo 12-bis, comma 4, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 8. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica.
  10. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati, che viene ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 7, 8 e 9.
  11. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti espressi e proclama eletti i candidati che conseguono la maggiore cifra individuale ponderata.
  12. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.
12. 44. I relatori.

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Costituzione degli organi in sede di prima applicazione della presente legge).

  1. In sede di prima applicazione della presente legge, nelle province di cui all'articolo 11, comma 1, il presidente della provincia o il commissario, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, convoca l'assemblea dei sindaci per l'elezione del presidente della provincia ai sensi dell'articolo 12-bis e indice l'elezione del consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 12-ter, che si svolgono entro trenta Pag. 190giorni dalla scadenza degli organi provinciali in carica. In ogni caso sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi eventuali commissari, fino alla data di insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio provinciale.
  2. Il consiglio provinciale approva le modifiche statutarie conseguenti alla presente legge entro sei mesi dalla elezione dei nuovi organi provinciali. In caso di mancata adozione delle modifiche statutarie entro la predetta data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della provincia. Al commissario eventualmente nominato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
13. 15. I relatori.

ART. 14.

  Sopprimere il comma 2.
14. 27. I relatori.

ART. 15.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Riordino delle funzioni delle Province).

  1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
   a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento alla difesa del suolo;
   b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
   c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
   d) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

  2. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
  3. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle di cui al comma 1 e fermo restando quanto previsto dal comma 2, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con le modalità e nei termini stabiliti dal presente articolo e sulla base dei seguenti principi:
   a) conferimento ai comuni, perché le esercitino singolarmente o mediante unioni di comuni, delle funzioni, già esercitate dalle Province, il cui esercizio non corrisponde più ad esigenze unitarie o consente di svolgere più efficacemente le funzioni fondamentali comunali come individuate ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2011 e all'esercizio associato obbligatorio ivi previsto;
   b) assunzione da parte delle Regioni delle funzioni che rispondono a riconosciute esigenze unitarie;
   c) adozione di soluzioni gestionali e organizzative orientate all'efficienza e all'efficacia, ivi comprese, con intese o convenzioni, l'avvalimento e le deleghe di esercizio, valorizzando anche le autonomie funzionali.

  4. Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti Pag. 191servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principio fondamentale della materia e principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
   a) le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;
   b) alle regioni che adeguino la propria legislazione al principio di cui alla lettera a) entro tre mesi dall'approvazione dell'accordo di cui al comma 5 è data priorità nel trasferimento delle quote spettanti del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tale priorità consiste in un incremento del primo anticipo del trasferimento delle predette quote compreso tra il 20 per cento e il 50 per cento, valido per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della disciplina regionale;
   c) il principio di cui alla lettera b) si applica anche in caso di emanazione di nuove norme statali di riordino dei servizi a rete di rilevanza economica nel senso descritto dal primo periodo dell'alinea del presente comma che pongano principi fondamentali per la legislazione regionale ovvero che conferiscano o deleghino nuove funzioni alle regioni; in tal caso il termine per l'eventuale adeguamento della legislazione regionale di cui alla lettera b) decorre dalla data di entrata in vigore delle predette leggi statali.

  5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, Stato e Regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 3 oggetto del riordino e le relative competenze.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, entro tre mesi dall'accordo di cui al comma 5, previa intesa con la Conferenza unificata, i criteri generali, secondo quanto stabilito dal comma 9 per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi del presente articolo, dalle Province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla loro scadenza prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 2. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  7. Con legge regionale, da approvare entro sei mesi dal decreto di cui al comma 6, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 4. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
  8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Unificata, si stabilisce la data dalla Pag. 192quale decorre il trasferimento delle funzioni e delle risorse previste, disponendo altresì in via transitoria, in attesa dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 10, in ordine alle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che sono trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite.
  9. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:
   a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge;
   b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti la funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;
   d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini del patto di stabilità, della disciplina delle spese di personale, compreso il rapporto tra spese correnti e spese di personale, della disciplina sui limiti alle assunzioni in rapporto al turnover, della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

  10. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, uno o più decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata, della Commissione per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, in materia di adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2, ai Capi II, III, e IV, nonché agli articoli 16 e 19 della legge n. 42 del 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;Pag. 193
   b) le risorse finanziarie, già spettanti alle Province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, sono attribuite agli enti che subentrano nelle funzioni trasferite, in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione;
   c) le risorse devono essere adeguate a far fronte alle spese derivanti dal trasferimento delle funzioni.
15. 91. I relatori.

ART. 19.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. In fase di prima istituzione lo Statuto dell'Unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione.
19. 9. I relatori.

ART. 23.

  Sopprimere il comma 8.
23. 50. I relatori.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito in Conferenza unificata sono stabilite le modalità di monitoraggio e rendicontazione sullo stato di attuazione della riforma.
23. 51. I relatori.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. Le disposizioni della presente legge riguardano unicamente la struttura organizzativa le circoscrizioni territoriali degli enti di area vasta definite province e città metropolitane, ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione.
23. 026. I relatori.

Pag. 194

ALLEGATO 3

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali (Emendamenti C. 730-A Velo).

PARERE APPROVATO

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento 3.52 De Rosa,
  e

NULLA OSTA

  sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.