CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 11 marzo 2024
266.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Lunedì 11 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 14.20.

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DL 19/2024: Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
C. 1752 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente che nella presente seduta la Commissione avvia l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1752, di conversione del decreto-legge n. 19 del 2024, ricordando che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.
  Ricorda altresì che nel pomeriggio di oggi avrà inizio lo svolgimento del ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame del predetto decreto-legge, che proseguirà anche nelle giornate di martedì 12 marzo e mercoledì 13 marzo, per concludersi nella giornata di giovedì 14 marzo.
  Chiede quindi ai relatori di svolgere il loro intervento introduttivo.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, nel ricordare che il provvedimento, che dovrà essere convertito dal Parlamento entro il prossimo 1° maggio 2024, si compone di 46 articoli, suddivisi in tre Titoli e dodici Capi, e presenta tre Allegati, segnala, preliminarmente, che nella sua relazione si soffermerà sulle disposizioni contenute nel Titolo I, che interviene in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare e include un solo capo, costituito dagli articoli da 1 a 10, recante misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Fa presente, anzitutto, che l'articolo 1 include una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, nonché misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.
  Più in dettaglio, e rinviando comunque all'ampia documentazione predisposta dal Servizio studi per ogni approfondimento in materia, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, primo periodo, è volto a stanziare le risorse finanziarie necessarie a garantire la piena operatività del PNRR, come modificato dal Consiglio ECOFIN nel dicembre 2023, nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi dallo stesso previsti, in relazione al maggiore fabbisogno finanziario netto derivante dalla rimodulazione del Piano medesimo. A fronte di tale fabbisogno, la norma dispone un incremento complessivo di 9,42 miliardi di euro del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia per il periodo 2024-2026. Il secondo periodo del comma 1 provvede a stanziare le risorse occorrenti a dare continuità attuativa agli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di 3,44 miliardi di euro per il periodo 2024-2029, da distribuire secondo il riparto previsto al successivo comma 5.
  I commi da 2 a 4 disciplinano la procedura per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC). In particolare, il comma 2 prevede la presentazione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di una informativa congiunta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, da svolgersi entro il 31 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza semestrale. L'informativa congiunta avrà ad oggetto i costi afferenti alla realizzazione degli interventi del PNC, come modificati dall'articolo in esame, nonché le iniziative intraprese per il reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR a seguito della revisione Pag. 6del Piano. L'informativa deve dare conto, altresì, degli investimenti e degli interventi per i quali sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto. Le amministrazioni titolari degli interventi iscritti nel PNC trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame e, successivamente, con periodicità semestrale, l'elenco degli interventi, con l'indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, il suo importo complessivo, l'indicazione dello stato di attuazione, degli impegni contabili assunti, ivi compresa l'indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché dei pagamenti effettuati. In mancanza, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.
  Fa presente che il comma 3 prevede che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare entro venti giorni dalla presentazione delle informative al CIPESS, sono individuati, sulla base delle informazioni in queste contenute, gli eventuali interventi del PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le relative risorse sono contestualmente rese indisponibili. Per i decreti successivi al primo, si tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in atto alla data di adozione delle relative informative e dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare, definiti con il decreto di cui al successivo comma 10 dell'articolo 1. È espressamente esclusa, in ogni caso, la possibilità di definanziare gli interventi del PNC relativi alle aree terremotate, nonché per le misure di carattere fiscale riguardanti Transizione 4.0, Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che devono essere resi nel termine di sette giorni dalla loro trasmissione.
  Il comma 4 disciplina in dettaglio la procedura di definanziamento, prevedendo che, qualora le somme relative a interventi definanziati risultino impegnate a favore di altre amministrazioni pubbliche, esse siano disimpegnate e conservate, ai fini del loro trasferimento anche in conto residui. Qualora le medesime risorse risultino già trasferite alle amministrazioni aventi un bilancio autonomo, le stesse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, entro trenta giorni dal decreto che ha disposto il definanziamento.
  Il comma 5 quantifica le risorse per la realizzazione degli interventi non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dispone un'autorizzazione di spesa pari complessivamente a circa 3,44 miliardi di euro per il periodo 2024-2029. Gli interventi oggetto della predetta autorizzazione di spesa sono sei: Servizi digitali ed esperienza dei cittadini; Progetto Cinecittà; Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abete; Piani urbani integrati; Aree Interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità; Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.
  Dopo avere ricordato che il comma 6 incrementa le autorizzazioni di spesa volte al finanziamento di alcuni interventi previsti dal PNC per complessivi 2,6 miliardi negli anni dal 2024 al 2028, segnala che il comma 7 incrementa di 19,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 33,5 milioni di euro per l'anno 2028, l'autorizzazione di spesa per i contributi al gruppo Ferrovie dello Stato.
  Segnalato che il comma 8 reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 6 e 7, fa presente Pag. 7che i commi 9 e 10 recano disposizioni relative le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027. Al riguardo, segnala, in particolare, che il comma 9 precisa che l'accantonamento indisponibile di 6 miliardi di euro, costituito dal decreto-legge n. 50 del 2022 sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della programmazione 2021-2027, è a valere sulle risorse del periodo 2026-2031. Tali risorse sono rese indisponibili fino a concorrenza delle riduzioni operate sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, ferma restando la possibilità di immediata assegnazione programmatica alle aree tematiche destinatarie delle risorse del Fondo medesimo. Il comma 10 reca l'abrogazione di alcune disposizioni legislative di spesa che prevedevano vincoli di destinazione nell'utilizzo delle risorse del FSC della programmazione 2021-2027, al fine di reintegrare la disponibilità del Fondo medesimo per complessivi 730 milioni di euro.
  Il comma 11 prevede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, finalizzato a provvedere all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Tale aggiornamento ha lo scopo di adeguare i suddetti cronoprogrammi alle rimodulazioni dei finanziamenti degli interventi del PNC, introdotte dall'articolo in esame. Si prevede, infine, che le disponibilità derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC rimangano vincolate al finanziamento dello stesso intervento fino al suo collaudo.
  Evidenzia, poi, che il comma 12 abroga la disposizione che prevede la revoca del finanziamento dei programmi del PNC nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.
  Segnala, quindi, che il comma 13 prevede una diversa copertura degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR, il cui finanziamento pertanto, è posto a valere sulle risorse nazionali per l'edilizia sanitaria. La disposizione prevede, inoltre, una integrazione di carattere procedimentale delle vigenti disposizioni in materia di programmi di edilizia sanitaria ricompresi nel PNRR e nel PNC di competenza del Ministero della salute. Tale comma non si applica alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Campania.
  Il comma 14 prevede la possibilità che le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, attualmente giacenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio.
  Il comma 15 dispone, infine, il versamento nei conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia delle risorse autorizzate dal comma 1, per la realizzazione degli investimenti stabiliti dal PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.
  Proseguendo nell'illustrazione delle disposizioni del provvedimento in esame, segnala che l'articolo 2 dispone l'obbligo, per i soggetti attuatori delle misure previste dal PNRR, di aggiornare sulla banca dati ReGiS, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascuna programma e intervento alla data del 31 dicembre 2023. Entro i successivi trenta giorni, secondo quanto previsto dal comma 1, l'unità di missione responsabile per ciascuna misura delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, deve Pag. 8attestare che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori assicurano il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR. La verifica dell'adempimento del suddetto obbligo è assegnata alla Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Ispettorato generale per il PNRR della Ragioneria generale dello Stato.
  Il comma 2 prevede che, in caso di inutile decorso del termine di cui al comma 1, ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del ReGiS, la Struttura di missione PNRR, sentito l'Ispettorato generale per il PNRR, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021.
  Nel caso di mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi finali degli interventi del PNRR, accertato dalla Commissione europea secondo quanto previsto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, il comma 3 prevede che l'amministrazione centrale titolare dell'intervento debba restituire gli importi percepiti in precedenza, attivando azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori. Qualora la riduzione operata ai sensi del richiamato paragrafo 8 dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sia superiore agli importi percepiti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere direttamente al recupero delle somme non riconosciute dalla Commissione europea mediante corrispondente riduzione delle risorse statali finalizzate alla realizzazione di investimenti assegnate e non ancora impegnate.
  Rappresenta, quindi, che il comma 4 stabilisce, infine, che la Struttura di missione PNRR pubblica, sul sito «Italia Domani», i cronoprogrammi trasmessi ai sensi del comma 1, con l'indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  Osserva che l'articolo 3 reca le misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione. In particolare, il comma 1 estende alle frodi commesse nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione talune funzioni poste in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea. Ricorda che tale Comitato esercita funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali. Nell'ambito di tali compiti, ora estesi anche in relazione al PNRR, al Comitato sono attribuite le questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari e ai recuperi degli importi indebitamente pagati, e l'elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali su tali materie, da trasmettere alla Commissione europea.
  Il comma 2 attribuisce ulteriori funzioni al medesimo Comitato. In particolare, il Comitato provvederà a richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021–2027, nonché ai fondi nazionali a questi comunque correlati, nonché a promuovere la stipulazione e monitorare l'attuazione di protocolli d'intesa tra la Guardia di finanza e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, regioni e province autonome, enti locali e altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR. Il Comitato dovrà inoltre valutare l'opportunità di elaborare eventuali proposte, anche normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia, nonché sviluppare attività di analisi i cui risultati sono da includere nella relazione al Parlamento.
  I commi 3 e 4 intervengono sulla composizione del citato Comitato in relazione ai nuovi compiti attribuiti, mentre il comma 5 specifica che la partecipazione al Comitato non dà diritto alla corresponsione di Pag. 9alcun tipo di emolumento fatto salvo l'eventuale trattamento di missione previsto dalle amministrazioni di provenienza.
  Il comma 6 demanda la definizione delle norme sull'organizzazione e il funzionamento del Comitato ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR, mentre il comma 7 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita ai precedenti commi.
  Il comma 8 interviene sulla disciplina dei protocolli d'intesa tra la Guardia di finanza e le amministrazioni titolari di interventi PNRR o che provvedono all'attuazione di interventi del medesimo Piano, disponendo circa la possibilità, da parte della Guardia di finanza, di condividere dati nell'ambito dei suddetti protocolli, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo e sulla protezione dei dati personali.
  Il comma 9 interviene sull'articolo 512-bis del codice penale in materia di trasferimento fraudolento di valori, stabilendo che la pena della reclusione da uno a sei anni già prevista dalla citata norma, si applichi anche a chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia.
  Il comma 10, che modifica il Codice delle leggi antimafia, inserisce taluni reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto tra quelli che possono dare luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva.
  Fa presente che l'articolo 4 reca disposizioni relative al personale e alle funzioni della Struttura di missione PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dal decreto-legge n. 13 del 2023. In particolare, il comma 1 eleva da quattro a cinque il numero delle direzioni generali in cui la Struttura è articolata, specificando che tra le funzioni attribuite alla medesima Struttura rientra l'effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure di attuazione del PNRR sia presso i soggetti attuatori. La norma trasferisce alla Struttura di missione PNRR risorse e personale dell'Unità di missione presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, preposta al coordinamento, monitoraggio, controllo degli interventi previsti nel PNRR di competenza del medesimo Dipartimento, che viene contestualmente soppressa. Il comma 2 reca, invece, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle modifiche introdotte dal comma 1.
  In base a quanto disposto dal comma 3, è la Struttura di missione PNRR, e non più l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, a ricevere comunicazione degli atti assunti con ordinanza motivata dall'amministrazione, ente, organo, ufficio o commissario ad acta nominati per l'esercizio di poteri sostitutivi rispetto agli enti territoriali inadempienti agli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR assunti in qualità di soggetti attuatori.
  Rileva, quindi, che l'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari finalizzate al conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR. Il comma 1 dispone la nomina di un Commissario straordinario, che opera presso il Ministero dell'università e della ricerca, per la realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Al Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sono attributi poteri sostitutivi in caso di perdurante inerzia dei soggetti attuatori, per l'esecuzione dei relativi progetti, anche avvalendosi di società a controllo pubblico o a partecipazione pubblica, comprese quelle quotate o in house, di altre amministrazioni specificamente indicate. Tale Commissario straordinario dovrà assicurare, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. In base al comma 2, per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, che Pag. 10opera sino alla data di cessazione dell'organo commissariale. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di nomina in misura non superiore a 100 mila euro, importo comprensivo della parte fissa e di quella variabile, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Il comma 3, in fine, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 2.
  Sottolinea che, analogamente, l'articolo 6 prevede, al comma 1, la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro dell'interno, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, di un Commissario straordinario per assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata non più finanziati con le risorse del PNRR. L'incarico del Commissario scade il 31 dicembre 2029 e prevede anche l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi previsti per l'attuazione del PNRR. Ai sensi del comma 2, il medesimo decreto di nomina è chiamato a determinare anche il compenso del Commissario, che non può essere superiore a 100 mila euro, importo comprensivo della parte fissa e di quella variabile. La norma prevede, inoltre, la costituzione di una struttura di supporto alle dirette dipendenze del Commissario, composta da dodici unità, di cui una di livello dirigenziale generale, due di livello dirigenziale non generale e nove unità di personale non dirigenziale, scelte tra personale delle amministrazioni pubbliche centrali e di enti territoriali, con esclusione del personale delle istituzioni scolastiche. Si stabilisce, altresì, che il Commissario possa avvalersi delle strutture, anche periferiche, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, attraverso apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, il Commissario può nominare fino a cinque esperti di comprovata qualificazione professionale. La nomina a Commissario straordinario può essere effettuata anche in deroga alle norme di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, limitative della possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Il comma 3, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 2.
  Osserva che, allo stesso modo, l'articolo 7, al comma 1, prevede la nomina di un Commissario straordinario con la finalità di assicurare il conseguimento degli obiettivi dell'investimento 2.2 della Missione 5, Componente 2, del PNRR, relativo al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Alla nomina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Al Commissario straordinario, cui sono attribuiti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché con la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 precisa che il decreto di nomina determina anche il compenso del Commissario straordinario, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Viene prevista anche la creazione di una struttura di supporto al Commissario, composta da massimo di dodici unità di personale, di cui una di personalePag. 11 dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario straordinario può altresì nominare un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale. Con il decreto di nomina del Commissario straordinario, istitutivo della struttura di supporto, sono determinate le dotazioni finanziarie e strumentali, nonché quelle del personale della struttura, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della stessa, nei limiti di quanto previsto dal successivo comma 3. Il comma 3, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 2.
  Evidenzia, poi, che l'articolo 8 reca misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori. Il comma 1 introduce delle modifiche all'articolo 8, comma 5 del decreto-legge n. 13 del 2023, volte a stabilire che, oltre agli enti locali e agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche le regioni prevedano nei propri regolamenti, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo per le funzioni tecniche previsto dal Codice degli appalti anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite previsto dal testo unico sul pubblico impiego con riferimento al trattamento accessorio del personale.
  Il comma 2 integra la formulazione di norme che in relazione all'attuazione del PNRR consentono, in alcune pubbliche amministrazioni, contratti di lavoro a tempo determinato anche di durata complessiva superiore a trentasei mesi, richiamando espressamente la deroga all'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  Il comma 3 reca modifiche alla disciplina in materia di avvalimento, da parte degli enti territoriali, del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.
  Il comma 4 introduce disposizioni in materia di supporto tecnico ai commissari straordinari per il collegamento intermodale Roma-Latina e per l'acquedotto del Peschiera, prevedendo la facoltà per questi di avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, nonché di disciplinarne i compensi.
  Al fine di semplificare e rinviare alla disciplina generale stabilita per i commissari straordinari in materia di trasferimento delle risorse, il comma 5 abroga una disposizione della legge di bilancio 2023, la quale demandava ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione degli interventi da finanziare, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle risorse per la realizzazione del sottoprogetto «Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera – dalle sorgenti alla Centrale di Salisano» del progetto denominato «Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera».
  Al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, il comma 6 stabilisce che il divieto di assunzione di personale da parte delle amministrazioni degli enti territoriali, previsto in caso di mancata trasmissione dei documenti contabili di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113 del 2016, non si applica alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023 e riferite a personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area Pag. 12dei funzionari nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità.
  Il comma 7 dispone un rifinanziamento, per 1,5 milioni di euro nell'anno 2024, del Fondo destinato all'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  Segnala, quindi, che il comma 8 istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2024, un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica e in deroga alle percentuali previste dalla normativa vigente con lo scopo di potenziare e rafforzare le competenze del Ministero medesimo in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché allo scopo di favorire il progressivo incremento dell'efficienza del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative. Il comma 9 prevede che il direttore generale in questione si avvalga di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. Dopo aver ricordato che il comma 10 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 8, rappresenta che il comma 11 incrementa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 la dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  Il comma 12 autorizza l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale a indire nel 2024 procedure selettive volte a stabilizzare nei propri ruoli il personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il comma 13, intervenendo sulla medesima disciplina delle procedure selettive relative all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, fino al 31 dicembre 2026 riduce da due anni a un anno il periodo di servizio continuativo previsto quale requisito per la riservabilità di una quota di posti nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate attraverso modalità concorsuali.
  Rileva, quindi, che in relazione all'esigenza di rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR, il comma 14 incrementa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 il fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell'Avvocatura dello Stato.
  Fa presente, poi, che il comma 15 incrementa, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica del Ministero della salute di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro, allo scopo di potenziare le competenze del Ministero medesimo in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche in coerenza con gli specifici obiettivi del PNRR, segnalando che il comma 16 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 15.
  Il comma 17 dispone che il Ministero del turismo possa ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici, al fine di completare i seguenti investimenti e riforme del PNRR: la migrazione dei sistemi informativi del Ministero verso i servizi cloud del Polo strategico nazionale, nell'ambito dell'investimento 1.1 «Infrastrutture digitali» della Missione 1, Componente 1; la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura 4.0» del PNRR e, in particolare dell'investimento 4.1 «Tourism Digital Hub»; la realizzazione dei servizi informatici connessi all'attuazione della riforma della professione di guida turistica, riforma 4.1 della Missione 1, Componente 3 del PNRR.
  Il comma 18 riduce di un anno, da nove a otto anni, la durata dell'effettivo servizio richiesto per il passaggio alla qualifica di viceprefetto e prescrive, fino alla fine del 2025, un divieto di comando, distacco o assegnazione presso altre pubbliche amministrazioni,Pag. 13 ad esclusione di quelli in corso e ad eccezione degli organi costituzionali, del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno – Area e Comparto Funzioni centrali.
  Il comma 19 dispone un incremento, pari a 400 mila euro a decorrere dal 2024, del limite di spesa per la corresponsione dell'indennità di amministrazione in favore del personale, incluso quello dirigenziale non generale, che svolga funzioni istituzionali presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e alla connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagevoli.
  Il comma 20 stabilisce che con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e regolati gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dalla delibera del CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021 sulla programmazione della politica di coesione 2021-2027 per l'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei suddetti programmi, in linea con la normativa europea. Tali interventi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, potranno riguardare azioni finalizzate ad assicurare la continuità alle attività di supporto alle autorità di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e di altri strumenti adottati dall'Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di audit indipendente, nonché misure di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per le attività di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse europee.
  Il comma 21 incrementa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 le risorse destinate all'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione delle aree ricomprese nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016. Dopo aver ricordato che il comma 22 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma, segnala che il comma 23 introduce una deroga al divieto di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico della società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., qualora le perdite risultino complessivamente assorbite in un piano economico-finanziario approvato dall'Autorità competente.
  Passando ad illustrare l'articolo 9, segnala che tale disposizione è volta al rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali, in ordine all'esecuzione e monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR. A tal fine, il comma 1 istituisce una cabina di coordinamento a sostegno degli enti locali per l'attuazione e monitoraggio del PNRR presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale di Governo, definendone altresì la composizione ed i compiti di monitoraggio. Ciascuna cabina di coordinamento predispone un piano di azione sulla base di apposite linee guida emanate dalla Struttura di missione PNRR, d'intesa con l'Ispettorato generale per il PNRR della Ragioneria generale dello Stato e con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno. Il comma 2 stabilisce che il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono oggetto di comunicazione alla Struttura di missione PNRR e all'Ispettorato generale per il PNRR, anche ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi o l'adozione delle misure per il superamento dei dissensi di cui agli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'eventuale costituzione di specifici nuclei di personale. Ai sensi del comma 3, restano ferme le attività di collaborazione e supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR previste dalla legislazione vigente. Il comma 4 prevede una clausola d'invarianza finanziaria riferita al funzionamento della cabina di coordinamento escludendo altresì la corresponsione emolumenti per la partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento.
  Il comma 5 proroga la durata delle misure di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione dei profughi provenientiPag. 14 dall'Ucraina fino alla data del 31 dicembre 2024, stabilita come termine dello stato di emergenza, e incrementa conseguentemente le risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il 2024.
  Rileva infine che l'articolo 10 reca disposizioni volte a rafforzare il contributo del CNEL all'attuazione del PNRR. In particolare, il comma 1 prevede la partecipazione del Presidente del CNEL alla Cabina di regia del PNRR, mentre il comma 2, da un lato, esclude dalle competenze del regolamento dell'ente la definizione dei compensi spettanti agli esperti e, dall'altro, amplia il novero dei soggetti con i quali il CNEL può stipulare convenzioni per lo svolgimento delle proprie indagini. Il comma 3 dispone, inoltre, un incremento della dotazione organica del CNEL e l'autorizzazione in suo favore a procedere, nel triennio 2024-2026, a determinate assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti della dotazione organica vigente. Si prevede altresì la possibilità per il CNEL di avvalersi di SOGEI Spa. Il comma 4 dispone inoltre che, ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del CNEL, non trovano applicazione le disposizioni che non consentono l'attribuzione di incarichi di studio, consulenza, dirigenziali e direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Da ultimo, segnala che il comma 5 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo in esame.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, proseguendo nell'illustrazione dei contenuti del decreto, premette che nella sua relazione si soffermerà sui contenuti dei Capi da I a VI del Titolo II del decreto, che raccoglie le disposizioni volte all'accelerazione e allo snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC. In particolare, fa presente che illustrerà i contenuti degli articoli da 11 a 27, mentre gli ulteriori Capi del Titolo II e il Titolo III saranno oggetto del successivo intervento.
  Segnala, in primo luogo, che il Capo I del Titolo II reca, agli articoli 11 e 12, misure di semplificazione amministrativa di carattere trasversale.
  In particolare, evidenzia che l'articolo 11 prevede nuove disposizioni relative alle procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR. In tale ambito, il comma 1 stabilisce che la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. Il comma 2 attribuisce all'Ispettorato generale per il PNRR della Ragioneria generale dello Stato il compito di rendere tale anticipazione disponibile per le amministrazioni centrali dello Stato e il comma 3 prevede l'obbligo per le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR di provvedere al recupero delle somme eventualmente già erogate e a versarle negli appositi conti di tesoreria.
  Osserva, poi, che l'articolo 12 interviene con misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse del PNRR e in materia di procedimenti amministrativi. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, in relazione agli interventi non più ricompresi nel PNRR, connotati da un avanzato livello di progettazione, per i quali alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame siano già state indette le relative procedure di gara, è consentita, in ogni caso, l'applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata già prevista dal decreto-legge n. 77 del 2021, dal decreto-legge n. 13 del 2023 e delle altre disposizioni legislative relative agli interventi finanziati con le risorse del PNRR. Analogamente, in relazione agli interventi di cui all'allegato IV del decreto-legge n. 77 del 2021 non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, il comma 2 prevede che le disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR continuano ad applicarsi ai procedimenti per le quali è già stato formalizzato l'incarico di progettazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguardaPag. 15 le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.
  Il comma 3 prevede che in relazione agli interventi definanziati, in tutto o in parte, dal PNRR a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale e conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, contenute in una serie di atti legislativi esplicitamente richiamati. La disposizione fa espressamente riferimento alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, al decreto-legge n. 80 del 2021, al decreto-legge n. 152 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del 2023, nonché alle ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR.
  Il comma 4 prevede che le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori degli interventi di cui ai commi da 1 a 3 continuino a ricorrere, per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo, al sistema informatico ReGiS, definendo, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo per gli interventi interamente definanziati.
  Segnala, poi, che il comma 5 è volto a confermare il contributo del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 in favore degli interventi definanziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, purché si tratti di interventi interamente finanziati da amministrazioni pubbliche e i cronoprogrammi garantiscano l'ultimazione degli interventi in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio.
  Il comma 6 proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale, qualora debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata, con le modalità speciali dell'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020, riducendo altresì i termini per la convocazione della riunione telematica prevista nell'ambito dello svolgimento di tale conferenza.
  Fa presente, quindi, che il comma 7 estende il campo di applicazione del citato articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020, stabilendo che tali disposizioni si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie in modalità semplificata previste dal decreto-legge n. 77 del 2021, dal decreto-legge n. 13 del 2023 e dalle singole norme speciali tese a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.
  Il comma 8 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 47 e all'articolo 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, volte a garantire le pari opportunità e il diritto al lavoro alle persone disabili, si applichino alle procedure afferenti ai settori speciali del Codice dei contratti pubblici avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento, limitatamente agli investimenti e agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR.
  Il comma 9 stabilisce che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, le amministrazioni centrali adottano, in deroga alle disposizioni di legge, i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi previsti dal nuovo PNRR, i quali sono comunicati senza ritardo alla Struttura di missione PNRR e all'Ispettorato generale per il PNRR della Ragioneria generale dello Stato.
  Il comma 10 proroga alle garanzie rilasciate fino al 31 dicembre 2024 l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, che consentono alla società SACE S.p.A. di ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del PNC.
  Nell'evidenziare che il comma 11 interviene in materia di Zone logistiche semplificate, precisando che le misure di semplificazione di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 restano applicabiliPag. 16 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, sottolinea che si tratta di una materia di particolare rilevanza che sarà approfondita ampiamente nel corso dell'esame del provvedimento.
  Il comma 12 prevede che l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui allegato 2 al provvedimento non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Il comma 13 stabilisce che le disposizioni di cui al precedente comma 12 e quelle dei provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
  Dopo aver segnalato che il comma 14 reca disposizioni integrative della disciplina di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di valutazione di impatto ambientale oltre i termini di validità in esso indicati, fa presente che il comma 15 prevede l'attribuzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani, dei poteri attribuiti ai commissari straordinari per il completamento degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, riconoscendo in questo modo la possibilità di operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, con le eccezioni stabilite dalla legislazione vigente, ove strettamente necessario ai fini della realizzazione dei progetti previsti dal PNRR per la rapida esecuzione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.
  Da ultimo, segnala che il comma 16, al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES delle funzioni dei Commissari straordinari cessati dall'incarico dal 1° gennaio 2024, nonché per consentire la verifica da parte della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi non ancora conclusi, sospende fino al 31 marzo 2024 i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi soggetti ad autorizzazione unica nella zona economica speciale (ZES) per il Mezzogiorno, non ancora definiti al 1° marzo 2024 da parte dei medesimi Commissari.
  Venendo alle disposizioni del Capo II, composto dagli articoli da 13 a 18, segnala che esso reca misure urgenti in materia di istruzione e merito.
  Nel dettaglio, rileva che l'articolo 13, composto da un unico comma, modifica alcune disposizioni della legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR. In particolare, la lettera a) prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, già previsto a legislazione vigente, debba ora definire la tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati dagli ITS Academy con le classi di concorso e non più anche i «crediti riconoscibili». La lettera b) elimina l'attuale vincolo normativo in base al quale i finanziamenti prioritari del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore sono ammessi soltanto per la realizzazione di nuove sedi degli ITS Academy e non anche per interventi su quelle già esistenti. La lettera c) introduce due disposizioni di carattere straordinario, la prima delle quali rende facoltativo, fino al 2025, il cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS Academy, mentre la seconda prevede che, in via straordinaria, per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore possano essere utilizzate, altresì, per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ITS Academy.
  Fa presente, quindi, che l'articolo 14 reca disposizioni urgenti per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR, in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi.
  In particolare, segnala, anzitutto che il comma 1, lettera a), introduce il requisito del possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai fini della partecipazionePag. 17 ai concorsi per i posti di insegnante tecnico-pratico banditi dopo il 31 dicembre 2024. La lettera b) prevede che i contenuti del sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo siano definiti con decreto di natura non regolamentare, il quale deve altresì precisare le modalità di valutazione dei docenti stabilmente incentivati. La lettera c) dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, le attività formative svolte durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza di uno o più moduli erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 «Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico» e 3.1 «Nuove competenze e nuovi linguaggi» della Missione 4, Componente 1, del PNRR.
  Il comma 2 abroga le disposizioni del decreto-legge n. 126 del 2019 che disciplinavano la possibilità di partecipare, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, all'apposita procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzata all'immissione in ruolo nonché all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria.
  Il comma 3 specifica che alla formazione iniziale si accede con il possesso dei titoli di studio per la partecipazione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola.
  Il comma 4 rende annuale la durata, precedentemente biennale, del corso teorico-pratico al termine del quale si consegue l'apposito titolo di specializzazione per l'accesso ai concorsi speciali per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti.
  Per attuare la riforma 1.4 della Missione 4, Componente 1, il comma 5 demanda a un decreto ministeriale l'adozione del modello nazionale di consiglio di orientamento, rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle Linee guida ministeriali per l'orientamento. Il comma 6 stabilisce che, nel documento da allegare al diploma, al termine del primo ciclo di istruzione, contenente l'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale e delle rispettive competenze, sono indicati in forma descrittiva, all'interno di una specifica sezione, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, nonché la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
  Per garantire il raggiungimento del target finale della Missione 4, Componente 1, il comma 7 prevede un'anticipazione delle facoltà assunzionali dei docenti anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente.
  L'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito, secondo quanto disposto dal comma 8, individua, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025-2026, un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole.
  Il comma 9 stabilisce che le risorse destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione delle scuole innovative sono utilizzabili, altresì, per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico, per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici.
  Il comma 10 prevede che il decreto di riparto annuale delle risorse dell'apposito fondo nel quale confluiscono i risparmi conseguiti mediante l'applicazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organiciPag. 18 dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi è adottato previo parere della Conferenza unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico.
  Il comma 11, lettera a), e il comma 12, recano disposizioni in materia di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nell'ambito degli organici PNRR o Agenda Sud, disponendo, tra l'altro, che le istituzioni scolastiche possano attingere alle graduatorie di istituto in caso di rinuncia all'incarico. Viene inoltre dettata, in base al comma 11, lettera b), una specifica disciplina volta all'incremento degli stanziamenti dei capitoli di bilancio destinati al pagamento delle retribuzioni del predetto personale ATA, con incarico temporaneo, destinato alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR.
  Passando all'esame dei contenuti dell'articolo 15, costituito da un solo comma, segnala che esso, al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR, reca talune modifiche ai criteri cui il Governo deve attenersi nella riforma degli istituti tecnici, mediante l'approvazione di uno o più regolamenti di delegificazione, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022.
  In primo luogo, fa presente che la lettera a) sostituisce la «revisione» dei profili dei curricula vigenti con il loro «aggiornamento» e modifica i criteri di aggiornamento relativi agli istituti tecnici per rafforzare le competenze generali, alle quali sono aggiunte quelle giuridiche ed economiche, nonché quelle tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy.
  La lettera b) modifica il comma 3 del menzionato articolo 26, che consente agli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica di acquisire certificazioni attestanti le competenze in uscita corrispondenti ai diversi livelli del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2017.
  Sottolinea che l'articolo 16 è volto a ricondurre la Scuola di alta formazione dell'istruzione nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito, superando l'assetto attualmente vigente, che vede tale ente in una posizione di autonomia amministrativa e contabile rispetto al Ministero, da cui era stato finora solo vigilato. Sono conseguentemente riviste le funzioni gestionali della Scuola, l'assetto organizzativo dei suoi organi di supporto e il regime della dotazione organica ad essa assegnata. La disposizione demanda al Governo il compito di apportare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, le necessarie modifiche al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 27 settembre 2022, n. 255, che ha definito l'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale della Scuola.
  Passando, quindi, all'illustrazione delle misure contenute all'interno del Capo III, composto dagli articoli 17 e 18, che recano disposizioni in materia di università e ricerca, evidenzia, in primo luogo, come l'articolo 17 rechi disposizioni volte a semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, al fine di raggiungere gli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, denominata «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti», che prevede, come target finale, da conseguire entro il 30 giugno 2026, la creazione di 60.000 posti letto supplementari per gli studenti universitari fuorisede. I commi 1 e 2, in dettaglio, modificano la legge n. 338 del 2000 e l'articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, intervenendo sulla normativa urbanistico-edilizia e prevedendo alcune agevolazioni per gli alloggi e le residenze per studenti universitari, con riferimento in particolare alle semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie. Si escludono, inoltre, dall'esecuzione forzata e dagli accantonamenti le risorse destinate dal Ministero dell'università e della ricerca al Pag. 19finanziamento delle attività di cui alla legge n. 338 del 2000.
  Passando al comma 2, fa presente che esso modifica, per le medesime finalità già esposte, l'articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, che disciplina il contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa, nonché delle regioni e degli enti locali, all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR. In particolare, si prevede che la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici possa svolgere, su richiesta, il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi finalizzati a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari, nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Rileva, quindi, che l'articolo 18 reca misure volte a favorire il conseguimento di obiettivi e traguardi fissati dal PNRR in materia di formazione superiore e ricerca. Il comma 1, in particolare, prevede la semplificazione delle procedure di adozione dei decreti ministeriali concernenti il riconoscimento dei crediti formativi universitari. Il comma 2 interviene sull'ampliamento della platea dei potenziali destinatari delle assunzioni e delle chiamate dirette di studiosi da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, finanziate con le risorse del PNRR. Il comma 3 reca misure finalizzate a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, denominata «Attuazione di misure di sostegno alla ricerca e allo sviluppo per promuovere la semplificazione e la mobilità», con l'obiettivo specifico di incentivare la mobilità reciproca tra università ed enti pubblici di ricerca.
  Venendo alle disposizioni del Capo IV, composto dal solo articolo 19, segnala che esse prevedono misure urgenti in materia di sport. L'articolo 19 reca, infatti, misure volte a snellire le procedure di utilizzo, da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di talune tipologie di risorse di cui all'investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2, del PNRR. In questo contesto, il comma 1 dispone che per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il Dipartimento per lo sport possa autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. Il comma 2 autorizza il medesimo Dipartimento a riprogrammare le risorse resesi disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte dei soggetti attuatori, al fine di destinarle all'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici destinati agli sport invernali e alla realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine.
  Fa presente, quindi, che il Capo V, composto dagli articoli 20 e 21, reca misure urgenti in materia di digitalizzazione.
  Più in dettaglio, segnala che l'articolo 20 prevede modifiche al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. In particolare, il comma 1, lettera a), prevede che le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato possano individuare l'ufficio del responsabile per la trasformazione digitale anche avvalendosi del supporto di società in house, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In linea con le finalità dell'articolo, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera b), le pubbliche amministrazioni accreditate presso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati possono continuare ad avvalersi dei sistemi di interoperabilità «già attivi», mentre le norme modificate facevano riferimento ai sistemi di interoperabilità «già previsti dalla legislazione vigente». La lettera c) del comma 1 prescrive l'allineamento dei dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane. Si prevede, inoltre, che gli archivi informatizzati dei soggetti pubblici richiamati dalla disposizione, da allineare con le anagrafiche contenute nell'Anagrafe, siano opportunamente integrati con il codice identificativo univoco che la medesima Anagrafe attribuisce a ciascun Pag. 20cittadino, per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Il comma 1, lettera d), reca una nuova disciplina di gestione delle deleghe per l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono l'identificazione informatica. La nuova disciplina, che sostituisce la precedente basata sul Sistema di gestione delle deleghe (SGD), prevede l'istituzione di una piattaforma di gestione deleghe realizzata e gestita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. attraverso la quale un cittadino iscritto all'Anagrafe nazionale della popolazione residente può delegare fino a due cittadini l'accesso ai servizi in rete. Al fine di rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, la lettera e) del comma 1 istituisce il Sistema di portafoglio digitale italiano IT-Wallet e individua i soggetti incaricati della sua progettazione e della gestione nonché le sue caratteristiche, da definire nel dettaglio mediante linee guida da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica. La disposizione prevede, inoltre, che nell'attesa della piena funzionalità del sistema di portafoglio digitale italiano siano rese disponibili, su richiesta, attraverso il punto di accesso telematico «App IO», di cui all'articolo 64-bis del Codice dell'amministrazione digitale, le versioni digitali dei seguenti documenti: Tessera sanitaria-Tessera europea di assicurazione di malattia, patente di guida mobile e Carta europea della disabilità.
  Nell'ambito della valorizzazione della raccolta e condivisione dei dati, il comma 2 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca trasmetta all'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore, entro il 30 giugno 2025, i dati in suo possesso relativi ai titoli di studio conseguiti. Il successivo comma 3 conferisce all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, e al fornitore del servizio universale postale, per la restante quota i diritti di opzione per l'acquisto della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA S.p.A., costituita per la gestione della piattaforma digitale per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento. Il comma 4 interviene con finalità di coordinamento normativo tra la disciplina previgente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, che faceva riferimento alla società PagoPA come ad una società interamente partecipata dallo Stato, e la nuova disciplina nella quale si prevede che tale società possa essere controllata anche indirettamente dallo Stato. Il comma 5 prevede la disapplicazione alla società PagoPA dell'obbligo di utilizzo delle convenzioni-quadro, del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, della rete telematica delle transazioni, nonché degli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip.
  Fa presente, poi, che l'articolo 21, comma 1, al fine di attuare i processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale, le pubbliche amministrazioni possono attivare convenzioni per avvalersi dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Il comma 2 prevede che anche il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri possa avvalersi dell'Istituto mediante apposita convenzione, al fine di realizzare programmi pilota volti a definire modelli per la dematerializzazione degli archivi cartacei e per la digitalizzazione dei relativi processi caratterizzati da elevata replicabilità. Per prestare il supporto tecnico-operativo di cui ai commi precedenti, il comma 3 prevede che, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto Poligrafico possa avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi e società da questi controllate, che siano dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari su tutto il territorio nazionale, e di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica che siano, anche in relazione a società da questi controllate, Identity Provider e abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale.Pag. 21
  Venendo alle disposizioni del Capo VI, che include gli articoli da 22 a 27, rileva preliminarmente come esse prevedano misure urgenti in materia di giustizia.
  In particolare, evidenzia, in primo luogo, che l'articolo 22, comma 1, lettera a), modifica le condizioni per l'ammissione al bando di concorso per il reclutamento degli addetti all'ufficio per il processo e prevede, altresì, che il servizio prestato in tale ambito costituisca titolo di preferenza nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato. Si modifica, in primo luogo, il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, in materia di titolo di studio richiesto per la partecipazione al bando di concorso relativo al reclutamento di addetti all'ufficio per il processo, stabilendo che il titolo possa essere conseguito entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, sempreché alla suddetta data sia stato superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea. Il comma 1, lettera a), interviene, altresì, sul comma 4 del citato articolo 11, che indica le condizioni in base alle quali il servizio prestato con merito e attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione della giustizia ordinaria può costituire titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario o titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria. Si definiscono, inoltre, le condizioni per le quali il citato servizio equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio e ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame. Le modifiche introdotte dall'articolo 22, comma 1, lettera a), prevedono che il servizio sia prestato per almeno due anni consecutivi, non necessariamente nella sede di prima assegnazione e che costituisca, altresì, titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.
  Tali modifiche si applicano, secondo quanto precisato dal successivo comma 3, anche agli addetti all'ufficio per il processo già in servizio. Il comma 4 reca, infine, disposizioni in materia di copertura finanziaria per l'espletamento di ulteriori procedure concorsuali.
  Sottolinea poi che il medesimo articolo 22 reca, altresì, disposizioni relative a procedure straordinarie di reclutamento presso il Ministero della giustizia. In particolare, il comma 1, lettera b), stabilisce che per il reclutamento del personale addetto all'ufficio per il processo e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, si possa attingere alle graduatorie di altri distretti oggetto di procedura. Si prevede, inoltre, che nei confronti del medesimo personale assunto a tempo determinato, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo possa essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026. Il comma 1, lettera c), reca disposizioni per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero della giustizia del personale assunto a tempo determinato al fine di contribuire al raggiungimento dei traguardi fissati nel PNRR. Il comma 2 proroga al biennio 2024-2025 l'autorizzazione per il Ministero della giustizia all'assunzione di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
  Segnala, infine, che i commi 5, 6 e 7 recano, infine, disposizioni in materia di categorie e settori di specializzazione dei periti iscritti nell'apposito Albo istituito presso il tribunale.
  Osserva che l'articolo 23 interviene con misure incentivanti per il personale degli uffici giudiziari che raggiungono l'obiettivo del PNRR di riduzione dei procedimenti civili pendenti. In dettaglio, il comma 1 prevede che, ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, il Ministero della giustizia debba rilevare, per ciascun ufficio giudiziario, la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR e procedere all'individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali. Il comma 2 dispone che per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero Pag. 22della giustizia può individuare una quota delle risorse di cui all'investimento 1.8 della Missione 1, Componente 1. del PNRR, da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo del Ministero della giustizia. Il comma 3 precisa le modalità e i limiti di utilizzo delle risorse individuate dal precedente comma e la destinazione delle risorse eventualmente non attribuibili. Infine, il comma 4 stabilisce che l'eventuale quota di risorse non attribuibile al personale sarà versata dal Ministero della giustizia in favore dei conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
  Evidenzia, quindi, che l'articolo 24 disciplina la procedura concorsuale riguardante i magistrati tributari, in deroga a quella ordinaria, per l'assunzione e assegnazione presso le Corti di giustizia tributaria di un numero di magistrati tributari idoneo a garantire la continuità della funzione giurisdizionale per l'anno 2024. Il comma 1 definisce i criteri delle prove concorsuali e del loro svolgimento, nonché i criteri per la valutazione dei candidati, definendo una procedura concorsuale semplificata per l'anno 2024, finalizzata all'assunzione di 68 magistrati tributari, oltre alle unità di magistrati non assunte ai sensi della legge n. 130 del 2022. Al fine di consentire il celere reclutamento dei magistrati, il comma 2 individua un termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame entro cui il Ministero dell'economia e delle finanze deve bandire il suddetto concorso.
  Osserva, poi, che l'articolo 25 apporta modifiche alla disciplina del pignoramento presso terzi contenuta nel codice di procedura civile e nelle disposizioni per l'attuazione del medesimo codice. Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 546 del codice di procedura civile in materia di obblighi del terzo pignorato, introducendo delle soglie minime di maggiorazione per scaglioni rispetto alla somma precettata. La lettera b) aggiunge l'articolo 551-bis alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, prevedendo che, salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o si sia estinto o concluso il processo esecutivo, il pignoramento presso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica del pignoramento o di una dichiarazione di interesse al terzo. La lettera c) del comma 1 modifica l'articolo 553 del codice di procedura civile, introducendo l'obbligo in capo al creditore di fornire al terzo tutti gli elementi per dare esecuzione all'ordinanza di assegnazione. La lettera d) disciplina l'obbligo, in capo alla cancelleria, di comunicare l'ordinanza di estinzione per mettere a conoscenza il terzo pignorato dell'estinzione della procedura. Il comma 2 apporta le conseguenti modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Il comma 3 definisce l'ambito di applicazione del nuovo articolo 551-bis del codice di procedura civile, includendo anche le procedure esecutive pendenti. Il comma 4 reca una disciplina transitoria applicabile ai crediti già assegnati ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile per i quali non sia stata notificata l'ordinanza di assegnazione. Il comma 5 interviene sull'efficacia dei pignoramenti pendenti da almeno otto anni.
  Segnala, quindi, che l'articolo 26, che si compone di un solo comma, reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, in linea con gli obiettivi previsti dal PNRR, nell'ambito delle misure della Missione 1, Componente 1, in materia di digitalizzazione tese a favorire l'interoperabilità, e con le previsioni del nuovo codice dei contratti pubblici. Nel dettaglio, la lettera a) interviene sulle definizioni recate dall'articolo 2 del testo unico del casellario, mentre la lettera b) prevede il rilascio del certificato generale da parte dell'ufficio locale del casellario anche nel caso in cui l'istante non sia stato ancora accreditato alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati. La lettera c) regola in modo analogo, ossia mediante accreditamento alla predetta Piattaforma, la consultazione del sistema da parte delle amministrazioniPag. 23 pubbliche e dei gestori di pubblici servizi. Si prevede che, nelle more dell'accreditamento, la consultazione continuerà sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime. La lettera d) modifica l'articolo 42 del testo unico, adeguandolo al ruolo tecnico riconosciuto alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati. Le lettere e) e f), infine, introducono nuove norme e modifiche al citato testo unico, al fine di chiarire che la gestione del sistema informatico del casellario giudiziale è riservata alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, che è competente anche per l'adozione delle regole tecniche in materia di casellario.
  Da ultimo, fa presente che l'articolo 27 dispone un differimento delle disposizioni transitorie dettate dagli articoli 92 e 93 del decreto legislativo n. 150 del 2022 in materia di giustizia riparativa. In particolare, sono differiti al 31 dicembre 2023 i seguenti termini: il dies a quo del termine di sei mesi, assegnato alle singole Conferenze locali per provvedere alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale; il dies a quo per il computo del quinquennio di riferimento per la valutazione dell'esperienza maturata dai soggetti in questione; la data di consolidamento del curricolo degli operatori in servizio. La disposizione in esame differisce alla medesima data il termine relativo al possesso dei requisiti formativi ed esperienziali per l'iscrizione all'elenco dei mediatori.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, segnala, preliminarmente, che nella sua relazione si soffermerà sulle disposizioni contenute nei Capi dal VII al X del Titolo II, che si compongono degli articoli dal 28 al 44, e sulle disposizioni finali e di coordinamento contenute all'interno del Titolo III, composto degli articoli 45 e 46.
  Passando all'illustrazione dei singoli articoli, segnala, in primo luogo, che il Capo VII, composto dal solo articolo 28, introduce misure urgenti in materia di infrastrutture e trasporti.
  Il citato articolo 28 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si disponga la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella Missione 3, Componente 1 del PNRR, come modificata a seguito della revisione del Piano approvata con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. L'articolo mira a garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, nelle more dell'aggiornamento della parte investimenti del contratto di programma per il periodo di programmazione 2022-2026, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana S.p.A., stabilendo che nel predetto decreto si provvede anche alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da finalizzare nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di programma – parte investimenti.
  Passando al Capo VIII, segnala che esso reca disposizioni urgenti in materia di lavoro. In particolare, fa presente che l'articolo 29 interviene sulla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale al fine di contrastare il lavoro irregolare. I commi 1 e 3 integrano i requisiti necessari per fruire dei benefici previsti da tale normativa, prevedendo che oltre al DURC si richieda l'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale non regolarizzate, e modificano il quadro sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. I commi 4 e 5 modificano il quadro sanzionatorio in caso di violazioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro. Il comma 6 rafforza la disciplina sanzionatoria riferita alle violazioni in materia di impiego di lavoratori occasionali in agricoltura. I commi da 7 a 9 introducono un meccanismo di premialità in favore dei datori di lavoro per i quali non emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, istituendo una «Lista di conformità INL».
  Il comma 2 e i commi da 10 a 13 recano disposizioni in materia di appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare, intervenendo in materia di trattamento Pag. 24economico del personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto, di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili e di sanzioni applicabili in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori.
  Dopo aver ricordato che il comma 14 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita ai commi da 1 a 13, fa presente che i commi da 15 a 18 prevedono un esonero contributivo totale, per un periodo massimo di 24 mesi ed entro un limite di spesa annua di 3.000 euro, in caso di assunzioni o di trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori domestici con mansioni di assistente a soggetti anziani con almeno 80 anni di età, già titolari dell'indennità di accompagnamento, a condizione che il datore di lavoro destinatario della prestazione possieda un ISEE non superiore a 6 mila euro. I datori di lavoro potranno beneficiare del suddetto beneficio a partire dalla data comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 e fino al 31 dicembre 2025. Il riconoscimento dell'esonero è, infatti, subordinato alla modifica di tale programma e all'ammissione al finanziamento della nuova misura.
  Il comma 19 reca novelle al decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di rafforzare il contrasto al lavoro sommerso. In particolare, si sostituisce l'articolo 27 del citato decreto legislativo introducendo un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, disciplinando la cosiddetta «patente a punti», che a decorrere dal 1° ottobre 2024 sarà obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei o mobili. I crediti riconosciuti sono suscettibili di decurtazione in relazione all'adozione di provvedimenti sanzionatori specificamente indicati dalla norma o al riconoscimento in via definitiva della responsabilità datoriale per determinate tipologie di infortuni. Rappresenta, quindi, che il comma 20 reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 19.
  Fa presente, poi, che l'articolo 30, comma 1, modifica, con decorrenza dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili, previsto a carico dei soggetti, compresi i lavoratori autonomi, che non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali. In dettaglio, viene ridotta l'applicazione della sanzione civile per il caso in cui il pagamento sia effettuato entro centoventi giorni spontaneamente. La disposizione riduce alla metà, inoltre, l'importo della sanzione civile per i casi in cui il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. Viene modificata, altresì, la disciplina delle sanzioni civili per la fattispecie di evasione connessa a obbligatorie registrazioni o denunce omesse o non conformi al vero, ampliando in tal modo le fattispecie di riduzione della sanzione civile.
  Segnala che il comma 2 e il comma 3 modificano alcune norme che prevedono, per particolari fattispecie, l'esclusione o la riduzione della sanzione civile in oggetto, mentre il comma 4 fa salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli derivanti dai precedenti commi da 1 a 3.
  I commi 5 e 6 disciplinano l'attività svolta dall'INPS volta a favorire l'assolvimento volontario degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori e omissioni, attraverso la comunicazione al contribuente o al suo intermediario delle informazioni relative ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti per la determinazione degli obblighi contributivi. I commi da 7 a 9 disciplinano il regime sanzionatorio agevolato per la regolarizzazione degli inadempimenti contributivi entro i termini individuati nell'ambito della disciplina attuativa del comma 6. I commi da 10 a 12 prevedono che, a decorrere dal 1° settembre 2024, l'INPS possa svolgere accertamenti d'ufficio riguardo agli obblighi di contribuzione previdenziale, disciplinando conseguentemente le procedure per lo svolgimento di tali attività di accertamento. I commi 13 e 14 disciplinano gli effetti delle citate attività Pag. 25di accertamento, prevedendo anche una sanzione civile ridotta per il caso di pagamento entro un determinato termine. I commi 15 e 16 recano le disposizioni di carattere finanziario relative all'attuazione dell'articolo 30.
  Sottolinea, quindi, che l'articolo 31 reca disposizioni concernenti il personale ispettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e il riordino delle funzioni ispettive. In dettaglio, i commi 1 e 2 prevedono, con riferimento all'Ispettorato nazionale del lavoro, rispettivamente la proroga di autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate e l'autorizzazione ad effettuare ulteriori assunzioni di 250 unità di personale. Il comma 3 autorizza il medesimo Ispettorato ad espletare le relative procedure concorsuali e detta disposizioni concernenti tali procedure. Il comma 4 provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 2 e 3.
  I commi da 5 a 9 dispongono l'incremento di 50 unità di personale, mediante nuove assunzioni da parte dell'Arma dei carabinieri, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, recando altresì la quantificazione e la copertura dei relativi oneri.
  Fa presente, poi, che le disposizioni dei commi 10 e 11 intervengono in relazione alla destinazione di risorse per misure per l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, per il personale del medesimo Ispettorato, nonché per interventi in materia di vigilanza nel settore del lavoro e della legislazione sociale e di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Il comma 12 sopprime sia la previsione dell'attribuzione in via esclusiva, a regime, all'Ispettorato nazionale del lavoro delle funzioni ispettive in materia di lavoro e di legislazione sociale, sia l'inquadramento del personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL in ruoli ad esaurimento, con il conseguente nuovo inquadramento nella dotazione organica del rispettivo Istituto.
  Venendo alle disposizioni del Capo IX, che include gli articoli dal 32 al 41, segnala che esse recano misure urgenti in materia di investimenti.
  Evidenzia che, in tale ambito, l'articolo 32, comma 1, interviene in materia di investimenti attribuiti ai comuni dalle regioni e dal Ministero dell'interno per gli interventi infrastrutturali relativi al periodo 2021-2034, disposti dall'articolo 1, commi da 134 a 148, della legge di bilancio 2019. Tali misure si concentrano, in particolare, sulle tempistiche di attuazione e conclusione dei lavori, sull'erogazione e sulla rendicontazione dei contributi e sul monitoraggio degli investimenti, con riferimento alla cosiddette «medie opere» da realizzare dai comuni con i contributi assegnati dal Ministero dell'interno, poi, confluiti nelle linee d'intervento della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 «Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni», del PNRR, che, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono state definanziate dal Piano, senza perdita dei contributi assegnati agli enti locali.
  Il comma 2 incarica il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, della progettazione, dell'esecuzione dei lavori nonché dell'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture previste dal Protocollo d'intesa fra Italia e Albania per l'accoglienza di migranti in territorio albanese, modificando conseguentemente le disposizioni che recano la copertura finanziaria della legge n. 14 del 2024, che ha disposto la ratifica del medesimo Protocollo.
  Segnala, poi, che l'articolo 33 modifica la disciplina dei progetti relativi agli investimenti infrastrutturali dei comuni riferiti alle cosiddette «piccole opere», attraverso modifiche ai commi da 29-bis a 36 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019. Le modifiche in oggetto sono volte, in particolare, ad eliminare i riferimenti alla disciplina del PNRR, in virtù dello stralcio di tali investimenti dal novero delle misure finanziate dal Piano, a riformare le disposizioni in materia di monitoraggio di tali investimenti e a fissare nuovi termini per l'aggiudicazione dei lavori, nonché il termine unico del 31 dicembre 2025 per la conclusione degli stessi. Le disposizioni in esame provvedono, inoltre, a disciplinare i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, a modificare le modalità di erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno al comune beneficiario, a disciplinarePag. 26 le procedure di revoca dei contributi assegnati in caso di mancato rispetto dei termini previsti, nonché a regolare l'utilizzo delle risorse derivanti dalle eventuali revoche.
  Fa presente che l'articolo 34 modifica la disciplina relativa ai Piani urbani integrati, al fine di adeguarla alla recente revisione del PNRR e, in proposito, ricorda l'attività svolta al riguardo in sede di Cabina di regia dal Governo, insieme ai rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI.
  In particolare, sottolinea che il comma 1, lettera a), rimodula le risorse assegnate alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale dell'investimento «Piani Integrati» della Missione 5, Componente 2, del PNRR, per il periodo 2022-2026, riducendone l'ammontare complessivo per ciascuna annualità dal 2024 al 2026. La successiva lettera b) sostituisce l'Allegato 1 al decreto-legge n. 152 del 2021 con l'Allegato 3 al decreto-legge in esame, rideterminando le assegnazioni alle città metropolitane. Il comma 2 integra l'ammontare delle risorse disponibili per la realizzazione dei PUI per complessivi 1.593,80 milioni di euro.
  Evidenzia, poi, che le disposizioni dell'articolo 35 adeguano la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano con riguardo agli interventi relativi alla rigenerazione urbana. Nello specifico, al comma 1, lettera a), è stata prevista la modifica del comma 42-bis dell'articolo 1 della legge n. 1 del 2019, a seguito della rimodulazione delle risorse stanziate per l'attuazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, indicando il nuovo stanziamento pari a 1,5 miliardi di euro a valere sulle risorse del PNRR per il periodo 2021-2024. A tali risorse si aggiungono i 500 milioni di euro previsti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il comma 1, lettera b), prevede che tutti i comuni assegnatari delle risorse di cui al citato comma 42-bis, unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026, siano tenuti al rispetto degli obblighi previsti per l'attuazione del PNRR.
  Sottolinea che l'articolo 36 reca disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, affrontando un tema che torna purtroppo di attualità in occasione dell'incremento delle precipitazioni, nonché norme per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. In particolare, il comma 1 reca una norma di interpretazione autentica volta a chiarire l'applicabilità di particolari disposizioni derogatorie alle procedure di affidamento indette successivamente al 1° luglio 2023 e relative ai nuovi interventi effettuati nell'ambito dell'Investimento 2.1b della Missione 2, Componente 4, del PNRR. Il comma 2 interviene sulla disciplina della valutazione ambientale e della verifica dei progetti di infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale.
  Fa presente, poi, che l'articolo 37 modifica le disposizioni che regolano le attività del Nucleo PNRR Stato-Regioni costituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, si prevede che il predetto Nucleo svolga una funzione di supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nell'elaborazione dei cosiddetti «Progetti bandiera», al fine di favorire il confronto con le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, senza incidere sulle loro competenze e senza modificare le modalità di finanziamento vigenti.
  Evidenzia che l'articolo 38 istituisce e disciplina il piano «Transizione 5.0», dando attuazione all'Investimento 15 della Missione 7 «REPowerEU» introdotta nel PNRR con la decisione di esecuzione dell'8 dicembre scorso. A tale investimento è destinato un ammontare di risorse pari a 6,3 miliardi di euro. L'articolo, che si compone di ventuno commi, introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti. L'articolo in esame reca un'articolata disciplina della misura, con riferimento, in particolare, ai requisiti per ottenere le agevolazioni e ai soggettiPag. 27 esclusi, all'elenco degli investimenti agevolabili, al calcolo dei parametri rilevanti ai fini dell'agevolazione e alle condizioni di accesso all'agevolazione, tra cui la presentazione di apposite certificazioni attestanti la riduzione dei consumi energetici conseguibili e l'effettiva realizzazione degli investimenti. La norma regolamenta, altresì, le modalità di utilizzo del credito di imposta e la sua cumulabilità con altri incentivi, il regime dei controlli, nonché l'implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire il monitoraggio e il controllo dell'andamento dell'agevolazione.
  Rileva che l'articolo 39, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, dispone che l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisca all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del commissario, somme fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA in amministrazione straordinaria versate in apposito patrimonio destinato.
  Fa presente che l'articolo 40 interviene con disposizioni che riducono i tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 1 riduce da 45 a 30 giorni dalla notifica il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione. Il comma 2 riduce da 60 giorni a 30 giorni il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all'amministrazione pubblica destinataria. Il comma 3 prevede la comunicazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, per ogni singola pubblica amministrazione, dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati. In relazione all'attuazione della Riforma 1.11 «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie» della Missione 1, Componente 1, del PNRR, i commi da 4 a 7 disciplinano, per i ministeri e i comuni con popolazione superiore a 60 mila abitanti, i Piani degli interventi necessari per il superamento dei ritardi. Il comma 8 dispone l'istituzione del Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento, mentre il comma 9 estende l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane.
  Osserva che l'articolo 41, al fine di agevolare le verifiche sugli interventi di cui all'investimento 2.1 della Missione 2, Componente 3, stabilisce la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'elenco delle asseverazioni rendicontate per gli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR. La disposizione precisa che il programma di controllo sugli interventi rientranti nella misura del superbonus, predisposto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, viene integrato dalle istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei.
  Passando ad esaminare il contenuto del Capo X, che include gli articoli da 42 a 44, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti del Ministero della salute, segnala anzitutto che l'articolo 42 introduce norme relative al fascicolo sanitario elettronico, ai sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e al governo della sanità digitale. L'articolo reca alcune novelle all'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 ai fini del potenziamento delle competenze dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).
  Sottolinea che l'articolo 43 prevede una specifica competenza relativa alla Piattaforma nazionale digital green certificate o «certificazione verde», allo scopo di far fronte ad eventuali emergenze sanitarie, finalizzata ad agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali, utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il comma 1 autorizza la Piattaforma nazionale ad emettere, rilasciare e verificare le certificazioni disposte dalla normativa vigente e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Pag. 28Ministero della salute. Il comma 2 precisa che le predette certificazioni devono essere rilasciate in formato digitale e compatibile con le specifiche tecniche comunitarie. Per assicurare l'evoluzione della citata Piattaforma nazionale, il comma 3 autorizza la spesa di 3,85 milioni di euro per l'anno 2024 da gestire in base ad apposita convenzione tra la Ragioneria generale dello Stato e SOGEI S.p.A, mentre, a decorrere dal 2025, è autorizzata la spesa 1,85 milioni di euro annui. Il comma 4 reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
  Illustra, quindi, l'articolo 44 recante modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali in materia di dati sanitari. In particolare, il comma 1, rivede la disciplina del trattamento mediante interconnessione dei dati personali relativi alla salute, rinviando, quanto alle modalità del trattamento e alla regolazione dell'interconnessione, a decreti del Ministro della salute, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il comma 2 precisa che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvederà a valere sulle risorse del PNRR destinate alla Missione «Salute», Componente Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare al sub-investimento relativo al «Modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel NHS – progettazione e la costruzione dello strumento».
  Infine, fa presente che le disposizioni contenute nel Titolo III, gli articoli 45 e 46, recano le norme di coordinamento e quelle relative all'entrata in vigore del decreto-legge.
  In particolare, precisa che l'articolo 45, comma 1, abroga il cosiddetto Fondo «controesodo», previsto con dotazione di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, le cui risorse, fino ad esaurimento dello stesso, erano rivolte a favorire il trasferimento della residenza fiscale in Italia, mentre il successivo comma 2 abroga alcune disposizioni che consentono l'accollo da parte dello Stato dei mutui contratti da comuni, province e città metropolitane.
  Rileva infine che l'articolo 46 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 2 marzo scorso.
  Da ultimo, per quanto riguarda i profili finanziari del provvedimento, rinvia alla documentazione che sarà predisposta dagli uffici.
  Conclusivamente, esprime soddisfazione per la complessiva opera del Ministro Fitto che, mediante l'attività svolta all'interno della Cabina di regia, è riuscito ad accogliere la maggior parte delle richieste avanzate dagli enti territoriali e auspica che, nella stessa direzione, possano esserne recepite anche ulteriori nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) richiama l'attenzione della presidenza sul fatto che il contenuto di diverse disposizioni del provvedimento appare estraneo rispetto all'oggetto del decreto-legge, non recando norme in alcun modo riconducibili all'attuazione del PNRR.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, rispondendo al deputato Dell'Olio, fa presente che, non trattandosi del disegno di legge di bilancio o di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, la presidenza non ha poteri rispetto allo stralcio di eventuali disposizioni estranee all'oggetto del provvedimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

  Lunedì 11 marzo 2024.

Audizione informale di rappresentanti di AIEL-Associazione italiana energie agroforestali (in videoconferenza), AssoESCo (in videoconferenza), Assocostieri (in videoconferenza), Italia Solare (in videoconferenza) e Federesco, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioniPag. 29 urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 16.40.

Audizione informale di rappresentanti di Confartigianato, CNA, Confcommercio (in videoconferenza), Confesercenti (in videoconferenza) e Casartigiani, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.45 alle 17.40.

Audizione informale di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane, Assoprofessioni, Confprofessioni (in videoconferenza) e Confservizi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 17.40 alle 18.35.

Audizione informale di rappresentanti di Confagricoltura, CIA-Agricoltori italiani (in videoconferenza), Copagri e Coldiretti (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 18.40 alle 19.10.

Audizione informale di rappresentanti dell'ANCE nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 19.15 alle 19.40.

Audizione informale di Gianfranco Viesti, professore ordinario di Economia applicata nel Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Bari (in videoconferenza) e di Giuliano Noci, professore ordinario di Ingegneria economico-gestionale presso il Politecnico di Milano, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 19.40 alle 20.15.

Audizione informale di rappresentanti di Link – Coordinamento Universitario e UDU – Unione degli universitari, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1752, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 20.20 alle 21.