CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 marzo 2023
85.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

  La seduta comincia alle 13.10.

  Mauro ROTELLI, presidente, ricorda che, a norma dell'articolo 132, comma 2, del regolamento, dopo la risposta del rappresentante del Governo, l'interrogante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti per dichiarare se sia soddisfatto o no della risposta.

5-00211 Pavanelli: Mancata erogazione di contributi agli esercizi commerciali per la distribuzione di prodotti sfusi o alla spina, finalizzata alla riduzione di rifiuti.

  Il Sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Emma PAVANELLI (M5S), replicando, si domanda se è stato pubblicato un elenco degli esercenti che hanno ricevuto tali contributi nel 2020 e nel 2021. Ricorda che l'ammontare massimo del contributo per ogni richiedente è di 5.000 euro, corrisposto secondo l'ordine di presentazione della domanda, nel limite di 20 milioni di euro Pag. 87complessivi per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e non comprende né perché la somma erogata nel 2020 sia decisamente inferiore al limite stabilito né perché siano stati soddisfatti solo 58 degli 84 richiedenti. I commercianti vogliono dedicare spazi alla distribuzione dei prodotti sfusi per la riduzione degli imballaggi, azione oltremodo opportuna anche in vista della proposta europea che va in questa direzione, i cui contenuti erano stati anticipati dall'allora ministro Costa con la misura oggetto dell'interrogazione. Auspica, in conclusione, che il Ministero possa approvare un nuovo bando per poter erogare tali contributi.

5-00370 Sergio Costa: Bonifica e messa in sicurezza dell'«ex deposito di fitofarmaci Agrimonda» in regione Campania, con particolare riguardo al ripristino della falda acquifera.

  Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Patty L'ABBATE (M5S), in qualità di cofirmataria, replicando, ringrazia il Sottosegretario della risposta nella quale il Ministero condivide le criticità presenti sull'area, ma afferma che si deve attendere l'assenso sullo schema di accordo. Osserva che non è assolutamente opportuno accumulare ulteriori ritardi e l'inclusione del sito nell'ambito del PNRR obbliga ad una chiusura dell'intervento di bonifica entro il 2026, data che appare inverosimile stanti i tempi prospettati. Rileva che si tratta di un sito contaminato fin nelle falde acquifere, che quindi presenta un alto indice di dannosità per la salute dei cittadini.

5-00409 Scarpa: Rimozione e messa in sicurezza dei rifiuti di tipo industriale sversati illecitamente nel comune di Paese (TV).

  Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Rachele SCARPA (PD-IDP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, i cui contenuti si riserva di verificare sul territorio e della quale si dichiara non completamente soddisfatta. Manca, infatti, una risposta riguardo alle iniziative che il Governo intende mettere in campo per la corretta applicazione della normativa vigente. Ricorda che lo sversamento illecito di rifiuti pericolosi nel comune di Paese è avvenuta già due volte e, nel sottolineare preoccupazione per l'eventuale ulteriore ripetersi di tali comportamenti, invita il Governo ad attivarsi ulteriormente sulla questione posta.

5-00511 Simiani: Iniziative relative alla presenza di castori sul territorio nazionale.

  Il sottosegretario Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, ringrazia il Sottosegretario della risposta, di cui condivide lo spirito. È giusto, infatti che rispetto ad animali illegalmente immessi sul territorio nazionale si attivi un rilevamento della presenza della specie, finalizzato a valutare un piano di rimozione, tuttavia ritiene opportuno procedere con delicatezza per evitare il rischio di creare contrapposizioni con comitati che potrebbero determinare difficoltà. Sottolinea, infatti, che se da un lato la presenza del castoro potrebbe avere anche alcune ricadute positive sugli habitat, dall'altro certamente l'alterazione del territorio, con particolare riguardo agli argini dei fiumi, non giova a regioni fragili come Umbria e Toscana. Rileva inoltre che il fenomeno si sta allargando essendo stati avvistati castori anche in Friuli e ribadisce pertanto l'opportunità di adottare iniziative evitando contrapposizioni.

  Mauro ROTELLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.30.

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 29 marzo 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale.
C. 589 Trancassini.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), relatore, prima di illustrare il contenuto della proposta di legge, ritiene opportuno porre l'attenzione sul fatto che con questa proposta finalmente si affronta il tema di una carenza normativa grave ed evidente. Come sottolineato in molte occasioni, all'indomani di una catastrofe non si riesce ad intervenire in modo tempestivo ed efficace, essendo la procedura prevista tale da comportare risultati disomogenei per situazioni analoghe. Ciò comporta perdite di tempo, sovrapposizioni e situazioni del tutto analoghe che sono state affrontate in modo differente, ad esempio con riguardo alla ricostruzione delle abitazioni.
  Rileva che la proposta di legge, nel riprendere un'analoga proposta già presentata e il cui esame non è stato concluso nella scorsa legislatura, tratta un tema di cruciale importanza. Ribadisce, pertanto, la necessità di un quadro di riferimento chiaro e definito, non solo per dare una risposta immediata ai territori colpiti dagli eventi calamitosi, essendo il tempo un fattore cruciale, ma anche per conseguire una uniformità negli interventi volti al superamento dello stato di emergenza e al sostegno delle popolazioni e dell'economia locale. Evidenzia, infatti, che per ogni evento calamitoso attualmente le governance sono impostate secondo modelli eterogenei e dotate di poteri normativi fra loro diversi. A tale riguardo, cita l'esperienza del cosiddetto «doppio cratere» di L'Aquila in cui, a seguito dei due terremoti che si sono succeduti, si sono applicate normative diverse.
  Tra le esperienze del passato quella che, a suo giudizio, ha dato risultati più positivi e ha permesso alle popolazioni di non perdere la propria identità e la propria economia è stata la ricostruzione successiva al terremoto del Friuli, nella quale sono stati attribuiti ai sindaci poteri di ordinanza, previsione che si ripropone anche nella proposta di legge in esame. Sottolinea inoltre l'importanza della ricostruzione, fase successiva a quella dell'emergenza, che è errato considerare tale dopo un certo periodo, come avvenuto per i territori del centro Italia per i quali si è al settimo anno di emergenza. In quella fase è necessaria una moratoria decennale per la riorganizzazione dei servizi al fine di agevolare la ripresa e il riavvio delle attività.
  Nell'auspicare che l'esame della proposta possa concludersi in Commissione in tempi rapidi, si augura che sui temi oggetto della proposta di legge si possa raggiungere la massima condivisione tra i gruppi.
  Ricorda che la proposta di legge, di cui oggi la Commissione avvia l'esame in sede referente, è volta a modificare la normativa vigente in materia di gestione degli eventi calamitosi, allo scopo di accelerare e di semplificare gli interventi necessari al superamento della fase emergenziale e quelli di ricostruzione. La proposta intende però andare oltre e porsi l'obiettivo di definire un quadro di riferimento unitario ed omogeneo per la gestione conseguente alle emergenze di rilievo nazionale.
  Le disposizioni, che sono contenute in nove articoli, sono suddivise in due capi rubricati rispettivamente «Gestione dell'emergenza e ricostruzione» e «Disposizioni per agevolare la ripresa economica e produttiva».
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per maggiori approfondimenti, segnala che l'articolo 1 individua le finalità delle disposizioni recate dal Capo I (articoli 1-5), che ha precedentemente enunciato e che riguardano la riduzione Pag. 89dei tempi della gestione straordinaria delle emergenze di rilievo nazionale e di particolare gravità connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo come individuate dall'articolo 7, comma 1, lettera c), del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 (d'ora in avanti codice).
  Gli articoli da 2 a 5 introducono una serie di modifiche agli articoli da 24 a 27 del codice, di cui evidenzia le principali.
  Una prima innovazione, in particolare, è contenuta nell'articolo 2 che provvede a disciplinare, nel nuovo articolo 24 del Codice, la deliberazione dello stato di emergenza e il potere di ordinanza. Si prevede che successivamente alla deliberazione dell'emergenza di rilevo nazionale tutta la gestione dell'emergenza stessa sia delegata al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (nuovo testo dell'articolo 24, commi 1 e 3, del Codice), anche al fine di azzerare il periodo di tempo che attualmente intercorre già solo per procedere alla nomina dell'eventuale commissario straordinario. Resta ferma la facoltà, per il Capo del Dipartimento della protezione civile, di avvalersi di commissari delegati.
  La durata massima dello stato di emergenza è dimezzata, passando da 12 a 6 mesi; la stessa riduzione opera sul termine di prorogabilità del medesimo stato di emergenza, anch'esso ridotto da 12 a 6 mesi (nuovo testo dell'articolo 24, comma 2, del Codice).
  La disciplina del potere di ordinanza, attualmente recata dall'articolo 25 del Codice della protezione civile che viene abrogato, è più snella ed è contenuta nel nuovo articolo 24 del Codice, ai commi da 3 a 7. Si prevede che le ordinanze, che sono emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti – previsto dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 – escluso invece dal testo vigente. L'attuazione delle ordinanze è curata dal Capo del Dipartimento della protezione, il cui ruolo centrale viene rafforzato sia in fase decisionale che in quella attuativa. La nuova disciplina introduce, poi, una disposizione, volta a consentire al Presidente del Consiglio dei ministri di emanare ulteriori ordinanze finalizzate a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni alle persone o alle cose (nuovo testo del comma 5 dell'articolo 24 del Codice).
  L'articolo 3 della proposta di legge, che interviene sull'articolo 26 del Codice, disciplina la chiusura dell'emergenza. Relativamente all'ordinanza volta a favorire il rientro nell'ordinario, è ridotto da 30 a 10 giorni prima della scadenza dello stato di emergenza il termine per la sua emanazione. È altresì precisato che l'emanazione dell'ordinanza spetta al Capo del Dipartimento della protezione civile e che la finalità di tale ordinanza è quella di disciplinare il subentro dell'ente locale territorialmente competente in via ordinaria nei compiti di coordinamento degli interventi di ripristino e di ricostruzione conseguenti all'evento (nuovo testo dell'articolo 26, comma 1, del Codice). Viene altresì stabilito (dal nuovo testo del comma 2 dell'articolo 26) che l'ordinanza in questione dispone la chiusura della contabilità speciale intestata al Capo del Dipartimento della protezione civile e delle contabilità speciali intestate ai commissari delegati, laddove istituiti, a meno che non si tratti di sindaci dei comuni colpiti dall'emergenza. Le risorse residue giacenti sulle suddette contabilità speciali sono riassegnate al bilancio dello Stato e successivamente trasferite a contabilità speciali intestate ai sindaci dei comuni colpiti dall'emergenza.
  Nel nuovo testo del comma 3 dell'articolo 26 viene introdotta una disciplina della rendicontazione di tutte le entrate e di tutte le spese, riguardanti gli interventi delegati, da parte dei sindaci e dei commissari delegati titolari di contabilità speciali, (che in parte ricalca quella prevista dall'articolo 27, comma 4, che rimane sostanzialmente immutato ad eccezione della modifica di un termine temporale). Rispetto all'attuale disciplina, si precisa che il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili, e dei debiti derivanti da obbligazioni Pag. 90giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai sindaci o dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Si prevede inoltre che i rendiconti, corredati della documentazione giustificativa nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, siano trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle Camere per l'invio alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno.
  L'articolo 4 della proposta di legge, che introduce il nuovo articolo 26-bis del Codice, prevede che, una volta terminata la fase dell'emergenza vera e propria, siano trasferite tutte le funzioni relative alle attività di ripristino e di ricostruzione pubblica ai sindaci dei comuni colpiti dall'evento emergenziale, ai quali è riconosciuta la facoltà di provvedere all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità nelle forme e con i poteri previsti dal testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 327/2001). Tale disposizione consente di affidare la gestione delle attività di ricostruzione ai sindaci, i quali hanno una migliore conoscenza del territorio e possono adottare misure differenziate tenendo conto delle peculiarità e delle reali esigenze del territorio stesso.
  L'articolo 5 della proposta di legge modifica l'articolo 27 del Codice concernente le contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale. Rispetto alla normativa vigente si precisa che le contabilità speciali oggetto di disciplina sono quelle intestate al Capo del Dipartimento della protezione civile e quelle eventualmente intestate ai commissari delegati. Si eleva, inoltre, da 40 a 45 giorni il termine (decorrente dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o dell'incarico) entro il quale i commissari delegati titolari di contabilità speciali devono presentare il rendiconto di tutte le entrate e di tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, in coerenza con quanto previsto nel citato nuovo comma 3 dell'articolo 26.
  Il capo II della proposta di legge in esame, costituito dagli articoli da 6 a 9, detta disposizioni per agevolare la ripresa economica e produttiva nei territori colpiti da eventi calamitosi di rilievo nazionale.
  L'articolo 6, al fine di evitare fenomeni di spopolamento dei territori in cui si sono verificati eventi calamitosi di rilievo nazionale, riconosce in favore dei medesimi una moratoria decennale sulla riorganizzazione dei servizi essenziali prevista da norme di legge in funzione della densità abitativa degli enti locali interessati.
  Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite da un evento calamitoso, l'articolo 7 prevede la concessione di determinate indennità a favore di talune categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito di tale evento, concernenti in particolare indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, nonché indennità una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi. L'articolo 7 reca, inoltre, alcune semplificazioni per i datori di lavoro che presentano domanda di trattamento di integrazione salariale, in conseguenza dell'evento stesso.
  L'articolo 8 elenca le agevolazioni (in particolare finanziamenti a tasso zero) che possono essere concesse, a seguito della deliberazione dello stato di emergenza, a favore delle imprese che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Lo stesso articolo 8 elenca, inoltre, quali benefici concedibili, i finanziamenti di progetti di riconversione e riqualificazione industriale, in base al regime di aiuto previsto per le aree industriali in crisi, nonché un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratto di locazione finanziaria, riguardanti macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture Pag. 91produttive operanti nei territori dei comuni colpiti. Il comma 2 dell'articolo 8 stabilisce, poi, che l'attivazione delle misure di sostegno previste e l'individuazione delle relative coperture finanziarie e dei criteri e delle modalità di accesso alle misure medesime sono disposte con legge, tenuto conto anche della gravità dell'evento calamitoso e del suo impatto sul tessuto economico-sociale.
  Infine, l'articolo 9, al comma 1, prevede l'istituzione di zone franche urbane nel territorio dei comuni colpiti dall'evento calamitoso, mentre il comma 2 dispone che nelle zone franche urbane così istituite i benefìci economici e occupazionali previsti sono riconosciuti, oltre che alle imprese di nuova apertura, anche a quelle già insediate nei territori colpiti dall'evento calamitoso.
  In conclusione, ritiene opportuno che la Commissione svolga un ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame della proposta.

  Marco SIMIANI (PD-IDP) osserva che il tema oggetto della proposta in esame è da tempo all'attenzione del proprio gruppo, che infatti nella scorsa legislatura aveva presentato una proposta di legge a firma della deputata Pezzopane. Segnala che anche il proprio gruppo ha presentato una proposta di legge a firma della deputata Braga sul medesimo tema, che auspica possa essere un elemento utile alla discussione che la Commissione intende fare sulle emergenze di rilievo nazionale.

  Mauro ROTELLI (FDI), nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 29 marzo 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.20.