CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 13 febbraio 2023
60.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 13 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 16.10.

DL 1/2023: Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori.
C. 750-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, ricorda che la Commissione ha esaminato il testo iniziale del decreto-legge n. 1 del 2023 («flussi migratori») in sede consultiva nella seduta del 17 gennaio 2023, esprimendo parere favorevole con una condizione ex articolo 81 della Costituzione volta ad introdurre una diversa formulazione della clausola di invarianza.
  Nell'osservare che le Commissioni di merito I e IX hanno recepito la predetta condizione, in merito ai profili di quantificazione non formula osservazioni circa le modificazioni introdotte all'articolo 1, comma 1, tenuto conto che esse destinano entrate di carattere eventuale, derivanti da sanzioni, al Fondo per l'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori che, da un lato, opera nel limite delle risorse disponibili, dall'altro, è volto a finanziare contributi di natura modulabile e flessibile come si evince dalla norma istitutiva e dal decreto ministeriale di riparto.Pag. 4
  Ciò stante, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato il disegno di legge C. 750-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2023, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori;

   premesso che:

    la Commissione bilancio ha esaminato il testo originario del provvedimento esprimendo sul medesimo, nella seduta del 17 gennaio 2023, parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;

    le Commissioni riunite I e IX, nel corso dell'esame in sede referente, hanno recepito la predetta condizione, apportando altresì al testo del provvedimento ulteriori modificazioni che non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario:

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 5/2023: Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico.
C. 771 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 gennaio 2023.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel richiamarsi alla nota depositata agli atti della Commissione dal sottosegretario Freni nella seduta del 31 gennaio, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente quanto segue.
  Poiché non risultano ancora disponibili i dati delle dichiarazioni relative al bonus carburante riconosciuto nell'anno 2022, la quantificazione degli oneri derivanti dal riconoscimento del medesimo bonus ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è stata effettuata ipotizzando la medesima percentuale di beneficiari già utilizzata nella precedente relazione tecnica.
  La predetta stima appare comunque prudenziale sia perché incorpora per il 2023 il medesimo incremento di soggetti verificatosi tra il 2020 e il 2021 nella fascia di importo del beneficio tra 258,23 e 516,46 euro, sia perché la quantificazione effettuata ipotizza che a tutti i soggetti beneficiari venga erogato un importo pari al limite massimo di 200 euro e venga applicata un'aliquota marginale media del 30 per cento, ossia superiore a quella stimata per i lavoratori dipendenti, pari al 27 per cento.
  L'importo del predetto bonus ha carattere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, pertanto, esso, pur non risultando imponibile ai fini fiscali, risulta invece imponibile ai fini contributivi, anche alla luce del messaggio dell'INPS n. 4616 del 22 dicembre 2022, posto che l'esclusione sia dalla base imponibile fiscale sia da quella previdenziale si applica solo nei limiti del beneficio di cui al medesimo articolo 51, comma 3, del citato testo unico.
  Le funzioni di segreteria e di supporto alle attività della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 3, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e potranno essere svolte nell'ambito delle risorsePag. 5 umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'ulteriore stanziamento stabilito per il Fondo di cui all'articolo 4, finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle relative risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, rappresenta un limite massimo di spesa che risulta idoneo ad assicurare il beneficio agli utenti in possesso dei requisiti previsti.
  Le risorse individuate a copertura degli oneri dagli articoli 1 e 4 risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle stesse.
  Quindi, passando a rispondere alle richieste formulate dalla deputata Guerra, fa presente che le risorse relative ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 4 dell'articolo 1, relative a violazioni accertate dalla Guardia di finanza, non sono scontate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica e la relativa riassegnazione alla spesa riguarda spese di carattere non obbligatorio o necessario, programmabili e realizzabili solo al sussistere dei predetti proventi, posto che gli eventuali miglioramenti e potenziamenti del sistema informatico cui esse sono destinate si riferiscono a un sistema informatico già operativo, ossia quello per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile.
  Precisa, inoltre, che le disposizioni di cui al citato comma 4 dell'articolo 1, per altro, riguardano obblighi di pubblicizzazione e di applicazione in relazione a una fattispecie assai limitata, cioè quella dei prezzi dei carburanti per autotrazione, in precedenza genericamente ricompresa nel complesso dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti sottoposti al controllo degli enti locali nelle funzioni di polizia annonaria sul territorio di competenza.
  Evidenzia, infine, che tali prezzi rimangono invece sottoposti al controllo dei predetti enti e alla potestà sanzionatoria degli stessi, posto che non risulta abrogato l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, richiamato, per il solo controllo sui prezzi dei carburanti, dal comma 3 dell'articolo 51, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ora abrogato dall'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato il disegno di legge C. 771 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 5 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    poiché non risultano ancora disponibili i dati delle dichiarazioni relative al bonus carburante riconosciuto nell'anno 2022, la quantificazione degli oneri derivanti dal riconoscimento del medesimo bonus ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è stata effettuata ipotizzando la medesima percentuale di beneficiari già utilizzata nella precedente relazione tecnica;

    la predetta stima appare comunque prudenziale sia perché incorpora per il 2023 il medesimo incremento di soggetti verificatosi tra il 2020 e il 2021 nella fascia di importo del beneficio tra 258,23 e 516,46 euro, sia perché la quantificazione effettuata ipotizza che a tutti i soggetti beneficiari venga erogato un importo pari al limite massimo di 200 euro e venga applicata un'aliquota marginale media del 30 per cento, ossia superiore a quella stimata per i lavoratori dipendenti, pari al 27 per cento;

    l'importo del predetto bonus ha carattere aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico Pag. 6delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, pertanto, esso, pur non risultando imponibile ai fini fiscali, risulta invece imponibile ai fini contributivi, anche alla luce del messaggio dell'INPS n. 4616 del 22 dicembre 2022, posto che l'esclusione sia dalla base imponibile fiscale sia da quella previdenziale si applica solo nei limiti del beneficio di cui al medesimo articolo 51, comma 3, del citato testo unico;

    le risorse relative ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 4 dell'articolo 1, relative a violazioni accertate dalla Guardia di finanza, non sono scontate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica e la relativa riassegnazione alla spesa riguarda spese di carattere non obbligatorio o necessario, programmabili e realizzabili solo al sussistere dei predetti proventi, posto che gli eventuali miglioramenti e potenziamenti del sistema informatico cui esse sono destinate si riferiscono a un sistema informatico già operativo, ossia quello per la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso civile;

    le disposizioni di cui al citato comma 4 dell'articolo 1, per altro, riguardano obblighi di pubblicizzazione e di applicazione in relazione a una fattispecie assai limitata, cioè quella dei prezzi dei carburanti per autotrazione, in precedenza genericamente ricompresa nel complesso dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti sottoposti al controllo degli enti locali nelle funzioni di polizia annonaria sul territorio di competenza;

    tali prezzi rimangono invece sottoposti al controllo dei predetti enti e alla potestà sanzionatoria degli stessi, posto che non risulta abrogato l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, richiamato, per il solo controllo sui prezzi dei carburanti, dal comma 3 dell'articolo 51, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ora abrogato dall'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame;

    le funzioni di segreteria e di supporto alle attività della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 3, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

    l'ulteriore stanziamento stabilito per il Fondo di cui all'articolo 4, finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle relative risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, rappresenta un limite massimo di spesa che risulta idoneo ad assicurare il beneficio agli utenti in possesso dei requisiti previsti;

    le risorse individuate a copertura degli oneri dagli articoli 1 e 4 risultano effettivamente disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle stesse,

   rilevata la necessità di precisare:

    all'articolo 1, comma 1, che l'esclusione, ivi prevista, dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, per un valore non superiore a 200 euro, dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, non rileva ai fini contributivi;

    all'articolo 4, comma 3, che le risorse derivanti dalla messa all'asta delle quote di CO2, ad esclusione della quota del 50 per cento destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono versate dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2023,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 1, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'esclusione Pag. 7dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal precedente periodo, non rileva ai fini contributivi.

   All'articolo 4, comma 3, dopo le parole: bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: nell'anno 2023».

  La sottosegretaria di Stato Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ringraziare la rappresentante del Governo per le risposte alla sua richiesta concernente la sussistenza di poteri di accertamento delle violazioni in capo agli enti locali, che sono anche destinatari dei proventi derivanti dalle sanzioni irrogate, chiede conferma del fatto che vengono sottratti agli enti locali esclusivamente i poteri di vigilanza sugli obblighi in materia di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico del carburante per autotrazione e che le sanzioni che ne derivano, peraltro di modesta entità, non sono comprese nelle entrate di tali enti.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alla deputata Guerra, conferma quanto richiamato e ribadisce che le risorse relative ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 4 dell'articolo 1, non sono scontate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

  Marco GRIMALDI (AVS), in riferimento alle misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 4 del provvedimento, chiede come il Governo intenda ripartire il Fondo di nuova istituzione finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico. Nel ricordare che in molte regioni e nelle province autonome sono già previste forme di agevolazione analoghe, domanda se le risorse stanziate, pari a 100 milioni di euro per il 2023, saranno destinate a finanziare le misure già esistenti oppure se, invece, vi sia il rischio che siano previste nuove forme di contribuzione che, come già accaduto per i bonus riguardanti l'acquisto dei libri scolastici, potrebbero determinare sovrapposizioni rispetto alle misure già esistenti.

  La sottosegretaria di Stato Sandra SAVINO, in risposta al deputato Grimaldi, richiama il disposto del comma 2 dell'articolo 4 del provvedimento che dispone che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 500.000 euro, è destinata alla manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio già istituita ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste destinate alla piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.

  Marco GRIMALDI (AVS) nel sottolineare il rischio di sovrapposizione tra le disposizioni statali e quelle regionali in materia paventa il rischio che si determinino inefficienze nell'erogazione delle risorse.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Lunedì 13 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretariaPag. 8 di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 16.20.

Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici.
Atto n. 19.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 31 gennaio 2023.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che l'attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, contenute nella Parte II del Libro I del schema di decreto legislativo in esame e, in particolare, agli articoli da 19 a 23 e 30, nonché delle norme di cui all'articolo 43, concernente l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, e all'articolo 88, riguardante la disponibilità digitale dei documenti di gara, non determina la necessità di spese di investimento e di funzionamento ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente.
  Al fine di verificare la compensatività rispetto al gettito attuale delle entrate tributarie derivanti dalla nuova tabella di cui all'Allegato I.4 richiamata dall'articolo 18, comma 10, che modifica i valori utilizzati per il calcolo del bollo per la stipula dei contratti di appalto, sono state raffrontate le entrate a legislazione vigente con quelle derivanti dall'applicazione della predetta nuova tabella. In particolare, per quanto riguarda il gettito a legislazione vigente, è stato assunto come valore di stima il gettito relativo al bollo versato nell'anno 2021 per i codici tributo di maggior attinenza agli appalti (1552 – Atti privati – imposta di bollo; 1562 – Atti pubblici – imposta di bollo), utilizzati nei pagamenti mediante taluni modelli fiscali (F23 e F24). Evidenzia che si tratta di una stima che, da un lato, è in eccesso, in quanto comprende anche l'imposta versata su atti che non sono attinenti agli appalti e, dall'altro, è in difetto non potendosi con essa tener conto del gettito ottenuto attraverso l'apposizione delle cosiddette «marche da bollo» che, sebbene largamente in uso presso le amministrazioni, non consentono di tracciare il loro utilizzo.
  Per quanto riguarda invece la stima del gettito derivante dall'applicazione della nuova tabella di cui all'Allegato I.4, si è tenuto conto del numero medio dei contratti di appalto stipulati nel periodo 2020 e 2021 e del loro raggruppamento per classi di valore.
  Poiché il gettito a legislazione vigente è risultato pari a euro 18.563.197, mentre quello a legislazione variata è risultato pari a euro 18.623.065, si è ritenuto che la modifica dei valori utilizzati per il calcolo del bollo per la stipula dei contratti di appalto di cui al menzionato Allegato I.4 non sia suscettibile di determinare minori entrate.
  Il rafforzamento delle clausole sociali e la valorizzazione dei criteri ambientali minimi nelle gare d'appalto di cui all'articolo 57, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché gli stessi sono suscettibili di incidere unicamente sulla formulazione dell'offerta da parte dell'operatore economico.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici (Atto n. 19);

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   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, contenute nella Parte II del Libro I del schema di decreto legislativo in esame e, in particolare, agli articoli da 19 a 23 e 30, nonché delle norme di cui all'articolo 43, concernente l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, e all'articolo 88, riguardante la disponibilità digitale dei documenti di gara, non determina la necessità di spese di investimento e di funzionamento ulteriori rispetto a quelle previste a legislazione vigente;

    al fine di verificare la compensatività rispetto al gettito attuale delle entrate tributarie derivanti dalla nuova tabella di cui all'Allegato I.4 richiamata dall'articolo 18, comma 10, che modifica i valori utilizzati per il calcolo del bollo per la stipula dei contratti di appalto, sono state raffrontate le entrate a legislazione vigente con quelle derivanti dall'applicazione della predetta nuova tabella;

    in particolare, per quanto riguarda il gettito a legislazione vigente, è stato assunto come valore di stima il gettito relativo al bollo versato nell'anno 2021 per i codici tributo di maggior attinenza agli appalti (1552 – Atti privati – imposta di bollo; 1562 – Atti pubblici – imposta di bollo), utilizzati nei pagamenti mediante taluni modelli fiscali (F23 e F24);

    si tratta di una stima che, da un lato, è in eccesso, in quanto comprende anche l'imposta versata su atti che non sono attinenti agli appalti e, dall'altro, è in difetto non potendosi con essa tener conto del gettito ottenuto attraverso l'apposizione delle cosiddette “marche da bollo” che, sebbene largamente in uso presso le amministrazioni, non consentono di tracciare il loro utilizzo;

    per quanto riguarda invece la stima del gettito derivante dall'applicazione della nuova tabella di cui all'Allegato I.4, si è tenuto conto del numero medio dei contratti di appalto stipulati nel periodo 2020 e 2021 e del loro raggruppamento per classi di valore;

    poiché il gettito a legislazione vigente è risultato pari a euro 18.563.197, mentre quello a legislazione variata è risultato pari a euro 18.623.065, si è ritenuto che la modifica dei valori utilizzati per il calcolo del bollo per la stipula dei contratti di appalto di cui al menzionato Allegato I.4 non sia suscettibile di determinare minori entrate;

    il rafforzamento delle clausole sociali e la valorizzazione dei criteri ambientali minimi nelle gare d'appalto di cui all'articolo 57, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché gli stessi sono suscettibili di incidere unicamente sulla formulazione dell'offerta da parte dell'operatore economico;

   rilevata l'esigenza di:

    modificare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 39, comma 6, al fine di riferirne l'applicazione all'aggregato della finanza pubblica;

    modificare la formulazione della clausola di invarianza di cui all'articolo 228, al fine di rendere precettiva la disposizione ivi prevista e di estenderne l'applicazione anche agli allegati al codice;

    modificare la formulazione della clausola di invarianza di cui al comma 13 dell'Allegato I.9, al fine di fare riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    introdurre all'articolo 8 dell'allegato I.11 una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del medesimo allegato;

    modificare la formulazione della clausola di invarianza di cui all'articolo 5, Pag. 10comma 3, dell'allegato V.3, al fine di rendere precettiva la disposizione ivi prevista e di riferirne l'applicazione all'aggregato della finanza pubblica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 39, comma 6, dopo le parole: senza nuovi o maggiori oneri aggiungere le seguenti: a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 228 apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Dall'attuazione del presente codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.;

   al comma 2, dopo le parole: dal presente codice aggiungere le seguenti: e dai suoi allegati.

  All'allegato I.9, comma 13, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;.

  All'articolo 8 dell'allegato I.11, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Dall'attuazione del presente allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 5, comma 3, dell'allegato V.3, sostituire le parole: non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel rilevare criticamente che nella premessa della proposta di parere si afferma in modo assertivo che il rafforzamento delle clausole sociali e la valorizzazione dei criteri ambientali minimi nelle gare d'appalto di cui all'articolo 57, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, chiede se, invece, non si debba ritenere che, soprattutto nelle ipotesi di gare economicamente rilevanti, da tale disposizione derivino maggiori oneri per la finanza pubblica.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta al deputato Grimaldi, fa presente che sulla base dell'istruttoria tecnica effettuata è emerso che dalle disposizioni di cui all'articolo 57, concernente le clausole sociali del bando di gara e i criteri di sostenibilità energetica e ambientale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché gli stessi sono suscettibili di incidere unicamente sulla formulazione dell'offerta da parte dell'operatore economico.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.30.