CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 ottobre 2022
2.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione speciale per l'esame di atti del Governo
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Martedì 25 ottobre 2022. — Presidenza del presidente Roberto PELLA. – Interviene il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

  La seduta comincia alle 10.

DL 144/2022: Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
C. 5 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente che la Commissione speciale è chiamata ad esaminare in sede referente il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 144 del 2022, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Segnala che nel corso della propria relazione si soffermerà sui contenuti dei Capi I e II, mentre la relatrice Lucaselli illustrerà i contenuti dei Capi III, IV e V.
  In proposito al provvedimento in esame evidenzia, quindi, quanto segue. Innanzitutto, segnala che esso si compone di 44 articoli suddivisi in 5 Capi.
  In particolare, il Capo I (articoli da 1 a 17) reca misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti. L'articolo 1 ripropone alcuni crediti di imposta previsti da alcuni decreti legge emanati nel corso dell'anno 2022 – per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas – in relazione alle spese sostenute dalle imprese nel primo e secondo trimestre 2022, estendendoli anche ai costi sostenuti nei mesi di ottobre e novembre dello stesso anno e innalzandone la misura. Inoltre, vengono disciplinate le modalità di fruizione dei predetti crediti e il relativo regime di cedibilità. Infine, è prorogato al 31 marzo 2023 il termine per usufruire dei medesimi crediti d'imposta, riferiti al terzo trimestre 2022.
  L'articolo 2 riconosce un credito d'imposta in favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica pari al 20 per cento della spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati. Tale agevolazione Pag. 4è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
  Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  L'articolo 3, ai commi 1, 2 e 5, interviene sulle garanzie che SACE è autorizzata a concedere – ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 50 del 2022 – su finanziamenti bancari sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dagli effetti economici negativi conseguenti all'aggressione russa all'Ucraina, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di elevare l'ammontare garantito del finanziamento e sopprimendo il requisito per cui le imprese beneficiarie devono aver subìto una contrazione della produzione o della domanda.
  Il comma 4 estende la possibilità di rilascio della riassicurazione SACE dei crediti da fattura energetica – già consentita dall'articolo 8 del decreto-legge n. 21 del 2022 alle sole imprese con fatturato non superiore a 50 milioni – anche oltre tale limite.
  Ai sensi del comma 3, la garanzia del Fondo di garanzia PMI, su finanziamenti individuali, successivi al 24 settembre 2022 e destinati alla copertura del pagamento delle fatture energetiche, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa a titolo gratuito, laddove siano rispettate le medesime condizioni previste per la gratuità delle garanzie SACE, come disciplinata dal medesimo articolo 3.
  Si prevede inoltre che la garanzia del Fondo copra l'80 per cento dell'importo del finanziamento a favore di tutte le imprese, a prescindere dalla classe di merito di credito di appartenenza delle imprese stesse.
  Il comma 6 disciplina la procedura di rilascio delle garanzie SACE nell'ambito di finanziamenti volti a favorire progetti riconducibili al green new deal, prevedendo, in particolare, l'innalzamento da 200 a 600 milioni di euro del limite di ammontare garantito previsto, oltre il quale il rilascio della garanzia SACE è subordinato alla decisione ministeriale. Le misure contenute nell'articolo sono subordinate, ai sensi del comma 7, alla approvazione della Commissione europea.
  L'articolo 4 proroga il termine (dal 18 al 31 ottobre 2022) della riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.
  L'articolo 5, al comma 1, incrementa di 200 milioni di euro per il 2022 – di cui 160 in favore dei comuni e 40 in favore delle città metropolitane e delle province – l'importo del contributo straordinario autorizzato dal decreto-legge n. 17 del 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas.
  I commi 3, 4 e 6 incrementano di ulteriori 400 milioni – che si aggiungono al miliardo di euro già stanziato – le risorse previste per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, in relazione ai maggiori costi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia.
  Il comma 5 prevede la possibilità di riconoscimento per il 2022, da parte delle regioni e delle province autonome, di un contributo una tantum in favore delle strutture sanitarie private accreditate e titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario del medesimo ente territoriale in relazione all'incremento del costo sostenutoPag. 5 per le utenze relative all'energia elettrica e al gas.
  L'articolo 6 incrementa la dotazione del fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. decreto Aiuti-bis), aggiungendo, ai 40 milioni di euro già stanziati, ulteriori 100 milioni di euro destinati a riconoscere agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per far fronte all'incremento di costo, al netto dell'IVA, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante.
  L'articolo 7 incrementa, per il 2022, di 50 milioni di euro il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.
  Si affida ad un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport il compito di definire le modalità attuative della disposizione in esame. Segnala, peraltro, che il termine per l'adozione del predetto decreto, fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è scaduto il 24 ottobre scorso.
  L'articolo 8 prevede, al comma 1, un contributo straordinario in favore di enti del Terzo settore e di enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità nel limite di spesa di 120 milioni di euro per il 2022, in relazione ai maggiori costi sostenuti per l'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021.
  Il comma 2 prevede, altresì, un contributo straordinario per gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore non rientranti tra quelli di cui al comma 1, nonché per le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al medesimo Registro unico e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe. La misura del contributo è determinata, nell'ambito di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2022, in proporzione alla differenza tra i costi sostenuti nel 2022 per la fruizione di energia e di gas naturale e i costi sostenuti nel 2021.
  L'articolo 9 estende la disciplina agevolativa e semplificatoria, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 per la realizzazione di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale, alle istanze di autorizzazione presentate dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere medesime e delle connesse infrastrutture, qualora, in sede di autorizzazione «unica», siano imposte prescrizioni, o qualora sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.
  L'articolo 10 prevede che il Ministero dell'interno utilizzi direttamente o affidi in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, a date condizioni, alle risorse del PNRR per la copertura dei relativi oneri.
  Il Ministero e i terzi concessionari dei beni demaniali possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali e anche per impianti superiori a 1 MW. Le comunità energetiche così costituite, in deroga alla disciplina vigente, possono accedere ai relativi regimi di sostegno. Infine, tali superfici e aree sono qualificate come idonee ex lege alla localizzazione di impianti a energia rinnovabile. La competenza ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica spetta alla Soprintendenza speciale per il PNRR.
  L'articolo 11 stanzia, per il 2022, 40 milioni di euro al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, da concerto, cinematografiche, nonché istituti e luoghi della cultura. I criteri e Pag. 6le modalità di assegnazione delle risorse sono demandati ad un decreto del Ministro della cultura. Segnala, peraltro, che il termine per l'adozione del predetto decreto, fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è scaduto il 24 ottobre scorso.
  L'articolo 12 incrementa di 10 milioni di euro per il 2022 il Fondo destinato all'erogazione del Bonus trasporti.
  L'articolo 13 incrementa di 30 milioni di euro per il 2022 il contributo finalizzato al mantenimento delle scuole elementari parificate e alla realizzazione del sistema prescolastico integrato, previsto dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 62 del 2000, al fine di sostenere l'aumento dei costi energetici.
  L'articolo 14 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci e del trasporto di persone su strada, per far fronte all'eccezionale aumento del costo del carburante.
  L'articolo 15 attribuisce un contributo una tantum di 100 euro a ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale degli Istituti di patronato – purché riconosciuta alla data del 24 settembre 2022 – a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas e nel limite di spesa di 769.000 euro per il 2022.
  L'articolo 16, riduce, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa i termini entro i quali il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente si pronuncia sulla conformità alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi dei progetti relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici nei casi in cui sia richiesta.
  L'articolo 17 innalza da 35.000 a 62.000 euro l'importo massimo dei finanziamenti, in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca, ammissibili, a determinate condizioni, alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
  Il Capo II (articoli da 18 a 21) reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali.
  In particolare, l'articolo 18 prevede la corresponsione di un'indennità una tantum di 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre fino a 1.538 euro.
  L'articolo 19 prevede il riconoscimento di una somma di 150 euro, a titolo di indennità una tantum, ai pensionati con reddito fino a 20.000 euro, nonché a percettori di prestazioni assistenziali, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca, collaboratori sportivi, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.
  L'articolo 20 prevede, in via subordinata al possesso di uno specifico requisito inerente al reddito, un incremento, nella misura di 150 euro, dell'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, già beneficiari per il 2022 nella misura di 200 euro. Sono ricompresi tra i destinatari i soggetti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato; la dotazione complessiva del relativo Fondo – che concerne il solo anno 2022 e che costituisce il limite di spesa per l'indennità in oggetto – viene elevata da 600 milioni di euro a 1.012,5 milioni di euro.
  L'articolo 21 differisce al 31 dicembre 2023 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite riferite al 2020 e al 2019.
  Infine, per quanto riguarda gli aspetti finanziari di dettaglio della parte del provvedimento testé illustrata, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, integrando la relazione della collega Cattoi, illustra i contenuti dei Capi III, IV e V.
  Il Capo III (articoli da 22 a 34) reca misure per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).Pag. 7
  In particolare, l'articolo 22 reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) e dal PNRR, nonché a disciplinare l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, dell'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.
  L'articolo 23 disciplina la procedura e le forme di pubblicità per i comuni, relative alle richieste di autorizzazione riguardanti le infrastrutture di ricarica.
  Specifica, inoltre, che le misure tariffarie per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, che l'ARERA è chiamata a definire, sono riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema.
  L'articolo 24, al fine di dare attuazione agli interventi del PNRR, con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate e all'allocazione delle relative risorse finanziarie pubbliche, individua la società DRI d'Italia S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto.
  L'impianto per la produzione è gestito dalla stessa società DRI d'Italia S.p.A. A tal fine, Invitalia S.p.A. assicura l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della società a uno o più soci privati.
  L'articolo 25, al fine di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore – in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR – istituisce, fino all'anno 2026, un fondo denominato «Fondo per l'housing universitario», con una dotazione pari a 660 milioni di euro.
  L'articolo 26 prevede il riordino, tramite regolamenti di delegificazione, del sistema dell'istruzione tecnica superiore, finalizzato in particolare ad allineare i curricula e i percorsi di apprendimento agli obiettivi di innovazione digitale del Piano Nazionale «Industria 4.0.» e alla domanda di competenze proveniente dal tessuto socio-economico, nonché a promuovere la continuità con il percorso degli ITS Academy.
  L'articolo 27 prevede modifiche puntuali alla disciplina del sistema di istruzione professionale finalizzate – in coerenza con la riforma dell'istruzione tecnica e professionale prevista dal PNRR – a rafforzarne la connessione con gli obiettivi tecnologici di cui al Piano Nazionale Industria 4.0, a semplificare le procedure per il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale e a favorire i processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale.
  L'articolo 28 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale come struttura deputata a rafforzare la connessione tra il sistema di istruzione tecnica e professionale e le filiere produttive e professionali di riferimento, con funzioni consultive e di proposta. All'Osservatorio nazionale è associata l'istituzione – con decreto del Ministero dell'istruzione – di osservatori locali operanti su base regionale presso gli uffici scolastici regionali.
  L'articolo 29, in analogia a quanto previsto per gli enti locali titolari di interventi PNRR, introduce, anche per gli enti locali attuatori degli interventi del piano nazionale complementare (PNC), un meccanismo di preassegnazione automatica delle risorse finanziarie, per ciascun intervento, di un importo aggiuntivo rispetto a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, pari al 15 per cento dell'importo già assegnato.
  L'articolo 30 reca disposizioni in materia di utilizzo di economie risultanti da contratti pubblici o concessioni di contributi pubblici relativi agli interventi del PNRR, prevedendo che le risorse assegnate e non utilizzate possano essere utilizzate dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nell'ambito dei medesimi interventi, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.Pag. 8
  L'articolo 31 autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad affidare direttamente a società ed enti in house la realizzazione di piattaforme informatiche riferite alle attività di coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure previste dal PNRR.
  L'articolo 32 attribuisce ad Invitalia S.p.A. la promozione della definizione e della conclusione di appositi accordi-quadro per l'affidamento di servizi tecnici e di lavori, con il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, al fine di accelerare l'avvio degli investimenti del PNRR.
  L'articolo 33 modifica la disciplina relativa alla procedura di accesso alla magistratura, consentendo l'accesso al concorso ai neolaureati e prevedendo la possibilità di utilizzo di strumenti informatici per l'espletamento delle prove. La disposizione modifica, inoltre, la disciplina relativa alle commissioni di concorso, prevedendo che i professori universitari che ne sono membri possano chiedere direttamente al proprio ateneo, e senza necessità di un decreto ministeriale, l'esonero parziale o totale dall'attività didattica.
  L'articolo 34 estende anche alle farmacie rurali sussidiate che si trovano al di fuori delle Aree interne del Paese la possibilità di accedere ai finanziamenti stanziati nell'ambito del PNRR.
  Il Capo IV (articoli da 35 a 41) reca ulteriori disposizioni urgenti.
  In particolare, l'articolo 35 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad adottare le misure necessarie per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative assunte dall'Unione europea nell'ambito dell'assistenza macrofinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina, al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di 700 milioni di euro per il 2022 per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall'Unione europea.
  L'articolo 36 incrementa di 15 milioni di euro lo stanziamento previsto dall'articolo 49 del decreto-legge n. 36 del 2022 in favore dei centri di assistenza fiscale, per far fronte all'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE, connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
  L'articolo 37 reca modifiche alla disciplina sui vincoli procedurali per i licenziamenti di numero superiore a cinquanta e connessi alla chiusura (nel territorio nazionale) di una sede o struttura autonoma da parte delle imprese rientranti in una determinata soglia dimensionale. In particolare, vengono modificati alcuni termini e gli effetti del mancato completamento della procedura, introducendo una clausola di salvaguardia per le eventuali condizioni di maggior favore per i lavoratori previste dalla contrattazione collettiva. Tali modifiche si applicano anche alle procedure avviate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge (24 settembre 2022) e non ancora concluse.
  L'articolo 38 posticipa dal 30 settembre al 31 ottobre 2022 il termine per avvalersi della procedura per il riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati.
  L'articolo 39 sancisce l'applicabilità delle «clausole sociali», di cui al Codice dei contratti pubblici al fine di tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel caso in cui il Ministero della cultura affidi a società in house a esso collegate i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico svolti negli istituti e nei luoghi della cultura, già svolti da operatori economici privati.
  L'articolo 40 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato, l'applicazione delle disposizioni che hanno stabilito l'esonero, dalle autorizzazioni in materia di beni culturali e di immobili ed aree di interesse paesaggistico, per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedutePag. 9 e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande.
  L'articolo 41 apporta alcune modifiche al regime fiscale agevolato, previsto dal decreto-legge n. 457 del 1997 per le navi iscritte nel registro internazionale, al fine di adeguare la relativa disciplina alla decisione della Commissione europea C(2020)3667 final dell'11 giugno 2020.
  Il Capo V (articoli da 42 a 44) reca le disposizioni finanziarie e finali.
  In particolare, l'articolo 42 modifica la disciplina delle modalità di versamento dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, prevedendo che tali proventi siano versati direttamente al bilancio dello Stato anziché essere versati all'apposito Fondo istituito presso la CSEA e restino acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro.
  L'articolo in esame prevede, altresì, che le eventuali maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto all'importo prefissato siano riassegnate ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate, prioritariamente alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas. Con i medesimi decreti si provvede, inoltre, a destinare eventuali ulteriori risorse eccedenti a misure volte a fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.
  L'articolo 43 reca disposizioni di carattere finanziario, tra cui la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e la relativa copertura finanziaria.
  L'articolo 44 prevede, infine, l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Infine, per quanto riguarda gli aspetti finanziari di dettaglio della parte del provvedimento testé illustrata, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca CIRIANI si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

  Andrea DE BERTOLDI (FDI), nel congratularsi con il Ministro Ciriani per l'incarico assunto, pone l'attenzione sull'articolo 1 del provvedimento in esame e, in particolare, sulla possibilità di cessione dei crediti d'imposta. In proposito, non condivide la scelta del precedente Esecutivo di limitare la possibilità di cessione dei crediti di imposta con riferimento sia al numero delle eventuali cessioni da effettuare nei confronti di alcuni soggetti sia al termine per l'esercizio di tale facoltà. Pur ribadendo che il provvedimento in esame è stato approvato dalla precedente maggioranza di Governo, auspica che tale orientamento nel futuro sia rivisto dall'attuale Governo poiché, a suo avviso, la libera circolazione dei crediti di imposta creerebbe un effetto moltiplicatore sul prodotto interno lordo, determinando un ulteriore stimolo per il nostro sistema economico.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel dare il benvenuto al Ministro Ciriani, con il quale auspica di instaurare un rapporto di reciproca correttezza, non concorda con la posizione dell'onorevole De Bertoldi che confonde la circolazione dei crediti di imposta e la circolazione di moneta. Certamente ritiene che la circolazione dei crediti possa creare liquidità per le imprese, tuttavia ritiene che non sia possibile rimuovere del tutto i limiti previsti per la cessione dei crediti d'imposta. Ritiene piuttosto che per far fronte al problema di liquidità, anche legato al «caro bollette», sarebbe più utile prevedere contributi a fondo perduto in favore delle imprese. Inoltre, chiede al Ministro Ciriani di chiarire se il Governo ha intenzione di far confluire nel provvedimento in esame il decreto-legge n. 153 del 2022, in materia di accise e IVA sui carburanti, e se ha intenzione di svolgere un'attività emendativa significativa rispetto al contenuto del provvedimento in esame. Ciò, infatti, determinerà anche l'atteggiamento del suo gruppo parlamentare rispetto all'esame del decreto-legge.

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  Luana ZANELLA (MISTO-AVS), associandosi all'ultimo quesito sollevato dall'onorevole Ubaldo Pagano, ritiene che un'eventuale apertura del Governo a modifiche parlamentari sia dirimente rispetto all'atteggiamento che i gruppi assumeranno con riguardo alla fase emendativa del provvedimento in esame.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca CIRIANI, replicando agli onorevoli Ubaldo Pagano e Zanella, evidenzia come il provvedimento in esame e il decreto-legge n. 153 del 2022 rappresentino una situazione del tutto anomala e singolare. Osserva, infatti, che si tratta di due provvedimenti adottati dal precedente Governo, il quale era sostenuto da una maggioranza parlamentare che solo in parte si rispecchia nel nuovo Esecutivo. Si riserva di esprimere la posizione del Governo in merito all'iter dei provvedimenti urgenti a seguito di un confronto interno che al momento non ha potuto avere luogo. Ritiene che le modalità per affrontare il provvedimento debbano essere concordate anche con i membri della Commissione, fermo restando che, considerati i ristretti tempi a disposizione, se l'opposizione ha intenzione di presentare numerose proposte emendative, ciò pregiudicherà l'adeguata istruttoria delle stesse da parte del Governo, rischiando di impedire la conversione di un provvedimento importante che riguarda tutti gli italiani.

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE), associandosi agli auguri al Ministro Ciriani, sottolinea come la discussione che si sta svolgendo potrebbe più opportunamente svolgersi in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Intende, comunque, rilevare la mancanza di chiarezza della risposta del Ministro alla domanda dell'onorevole Ubaldo Pagano. Infatti, pur ritenendo comprensibile che il Governo debba ancora valutare la possibilità di emendare il provvedimento, crede sia opportuno che il Ministro chiarisca se vi sia la disponibilità del Governo ad approvare emendamenti parlamentari e se a tale scopo è prevista la predisposizione di apposite risorse finanziarie.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'associarsi agli auguri al Ministro Ciriani, concorda con l'onorevole Marattin. A suo avviso, infatti, sarebbe opportuno che il Governo chiarisse in tempi brevi la propria intenzione di modificare o meno il provvedimento al fine di garantire uno svolgimento ordinato dei lavori parlamentari. Qualora infatti si decidesse di aprire a modifiche, si dovrebbe conseguentemente aprire una fase di confronto tra Parlamento e Governo, assicurando ad essa tempi adeguati. Serve quindi chiarezza in modo che i gruppi possano definire la loro strategia emendativa.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, nell'auspicare uno sforzo di realtà da parte dei deputati della Commissione, ricorda che il provvedimento in esame è stato adottato dal precedente Governo che i gruppi parlamentari oggi all'opposizione sostenevano. Sottolinea, pertanto, che le istanze di tali gruppi parlamentari sono già rappresentate all'interno del testo originario del decreto-legge. Segnala, inoltre, che l'apertura alla modifica del provvedimento dipende anche dalla natura delle proposte emendative che il Governo intende presentare, configurandosi scenari differenti a seconda della portata di eventuali proposte emendative dell'Esecutivo.

  Roberto PELLA, presidente, rinvia la discussione sulle modalità di esame del provvedimento all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato al termine della seduta. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

  La seduta termina alle 10.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 25 ottobre 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.45 alle 10.55 e dalle 16.35 alle 17.30.