CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 marzo 2022
765.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 461

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 marzo 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 12.

DL 4/2022 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
C. 3522 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Martina NARDI, presidente, avverte che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede l'esame del provvedimento in titolo già nella odierna seduta pomeridiana ricordando che il termine per la conversione del decreto-legge scade il 28 marzo.
  Avverte altresì che vista la ristrettezza dei tempi a disposizione la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere di competenza alla V Commissione Bilancio già nella presente seduta.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Masi, per lo svolgimento della relazione.

  Angela MASI (M5S), relatrice, espone i contenuti del provvedimento segnalando, preliminarmente, che con l'articolo 1, commi 2 e 3 del disegno di legge di conversione, Pag. 462inseriti al Senato, si fa confluire il decreto-legge 13 del 2022 (recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili»), salvandone gli effetti e disponendone l'abrogazione, nel provvedimento in titolo. Al contempo, le modifiche introdotte al Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 4 del 2022 in esame, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, del decreto-legge 13 del 2022 abrogato, le corrispondenti disposizioni. In tal senso, ricordo, il decreto-legge n. 13 reca l'abrogazione dell'articolo 28, comma 1 (all'articolo 1), e dell'articolo 16 (all'articolo 5) del presente decreto-legge n. 4.
  Avverte che illustrerà, dapprima, i contenuti del decreto-legge n. 13 del 2022, confluito nel provvedimento all'esame per poi esporre i contenuti di quest'ultimo, per le sole parti di stretto interesse della Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento. Fa innanzitutto presente che l'articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2022 contiene un insieme di disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti di imposta (commi 1 e 2, comma 4) e di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (comma 3). I commi 1 e 2 intervengono sulla disciplina dell'utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell'emergenza da COVID-19. Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d'imposta, le norme permettono di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta cd. COVID-19. Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione viene prevista la possibilità di effettuarne tre in totale. Viene inoltre chiarito che prevista la possibilità di effettuarne tre in totale. Si chiarisce che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022. Il comma 3 consente di versare con modello F24 anche per l'imposta sulle transazioni finanziarie. Il comma 4 pone analoghi limiti alla cessione del credito d'imposta per le imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d'impresa, nonché al credito di imposta per agenzie di viaggi e tour operator concesso in ragione dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale. Anche tali crediti possono essere ceduti di norma una sola volta, salva la facoltà di cederlo per due ulteriori volte a banche, intermediari e imprese di assicurazione vigilati, nel rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, dunque in tutto tre volte.
  L'articolo 2, comma 1 interviene sulla disciplina dei delitti di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), per estenderne il campo d'applicazione ad ulteriori erogazioni pubbliche, comunque denominate. Il comma 2, dell'articolo 2, introduce nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del «superbonus» nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti. La norma Pag. 463prevede, inoltre, un nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione.
  L'articolo 3 precisa i termini per l'utilizzo da parte dei beneficiari dei crediti d'imposta relativi alla cessione o allo sconto di alcune detrazioni fiscali oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria. In particolare, la norma stabilisce che per i crediti d'imposta che non possono essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria, il termine per l'utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.
  L'articolo 4, ai fini dell'elevamento dei livelli di sicurezza sul lavoro e della formazione ad essa inerente, introduce – con riferimento ai lavori edili, ivi individuati, avviati successivamente al 27 maggio 2022 – il principio secondo cui alcuni benefici sono riconosciuti esclusivamente se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che questi ultimi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
  L'articolo 5 riscrive le misure, introdotte dall'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2022, che prevedono – a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 – l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da taluni impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili. Il meccanismo si applica alle seguenti tipologie di impianti: impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia (non dipendenti dai prezzi di mercato); impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione – e, come ora previsto in norma – sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. Viene introdotta una norma secondo la quale i produttori interessati del meccanismo, su richiesta del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE), sono tenuti a fornire le informazioni necessarie ai fini dello stesso. Vengono inoltre maggiormente dettagliate le modalità di calcolo, da parte del GSE, del valore di riferimento ai fini dell'applicazione del meccanismo di compensazione, con l'introduzione di una previsione ad hoc per gli impianti che accedono al «ritiro dedicato» (commi 3-5). Le modalità attuative sono demandate ad ARERA (comma 6). Rimane la previsione per cui il meccanismo di compensazione non si applica all'energia oggetto di contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2022), a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di riferimento scelto (comma 7).
  Gli articoli 6 e 7 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore (26 febbraio 2022).
  Ritiene tuttavia opportuno rammentare, sul tema della confluenza tra diversi decreti legge, che nella seduta della Camera dei deputati del 20 gennaio 2021 è stato approvato l'ordine del giorno 9/2835-A/10 il quale impegna il Governo «ad operare per evitare la “confluenza” tra diversi decreti legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari». Ricorda altresì che, nella seduta del 23 febbraio 2021 della Camera il Governo ha espresso parere favorevole all'ordine del giorno 9/2845-A/22 che impegna il Governo «a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti legge». Fa presente, infine, che nel corso dell'esame del decreto-legge n. 99 del 2021 il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, richiamando tali precedenti, ha raccomandato al Governo di aver cura, nel prosieguo dei lavori parlamentari, di fornire adeguata motivazione delle ragioni alla base della decisione di presentare l'emendamento che Pag. 464fa confluire il decreto-legge n. 99 nel decreto-legge n. 73, dando seguito agli ordini del giorno 9/2835-A/10 e 9/2845-A/22 (parere reso nella seduta del 7 luglio 2021).
  Passando all'illustrazione del decreto-legge n. 4 del 2022, come approvato dal Senato, composto ora di 85 articoli in luogo degli originali 33, evidenzia innanzitutto che l'articolo 1, comma 1, rifinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) per 20 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse aggiuntive sono destinate alle attività che alla data di entrata in vigore del decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, che ha disposto la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dal 25 dicembre 2021 al 10 febbraio 2022. Inoltre vengono sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia) le cui attività sono vietate o sospese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, secondo le modifiche apportate dal Senato, fino al 31 marzo 2022. I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 16 ottobre 2022 (commi 2 e 3). Il comma 3 chiarisce che i versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, secondo le modifiche apportate dal Senato, entro il 16 ottobre 2022 (anziché il 16 settembre, come previsto dal testo originario del decreto-legge) e comunque non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  L'articolo 2 istituisce il Fondo per il rilancio delle attività economiche per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO. Le imprese considerate ai fini del beneficio devono aver maturato ricavi nel 2019 non superiori a 2 milioni di euro e poi una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Il contributo è pari a percentuali del fatturato, che variano in senso decrescente al crescere dell'ammontare dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2019. L'importo del contributo può essere ridotto per rispettare la disciplina sugli aiuti di Stato e anche qualora la dotazione finanziaria del fondo non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di tutte le imprese aventi diritto. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo, nel limite massimo dell'1,5 per cento.
  L'articolo 3, comma 1, assegna uno stanziamento di 20 milioni, per l'anno 2022, al fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Reca inoltre disposizioni concernenti il riparto di tali risorse. Il comma 4 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 3, comma 2, novella l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2021 (legge n. 106 del 2021). La lettera a) ne sostituisce la rubrica, inserendovi, rispetto all'attuale formulazione, il riferimento ad «altri settori in difficoltà». La lettera b) inserisce il nuovo comma 2-bis. La nuova disposizione, al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, stanzia per il 2022 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese a certe condizioni. In primo luogo le imprese devono svolgere, come attività prevalente comunicata ai sensi Pag. 465dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) – cioè per le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini dell'attribuzione al contribuente di un numero di partita IVA – una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: organizzazione di feste e cerimonie (96.09.05), ristoranti e attività di ristorazione mobile (56.10), fornitura di pasti preparati (catering per eventi) (56.21), bar e altri esercizi simili senza cucina (56.30), gestione di piscine (93.11.2). Inoltre, tali imprese devono aver subito nel 2021 una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (DPR n. 917/1986), non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021. Infine, la lettera c), nel novellare il comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, limita il riferimento della clausola di copertura degli oneri, ivi contenuta, ai soli oneri derivanti dal comma 1 dello stesso articolo.
  Il comma 2-bis dell'articolo 3 – introdotto al Senato – impone all'ISTAT la definizione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna attività d'impresa connessa al settore dei matrimoni e degli eventi privati, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati, in considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nei predetti settori. Segnalo al riguardo che il vigente codice ATECO 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie ricomprende l'organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera.
  Il comma 3 dell'articolo 3 estende anche agli operatori che svolgono attività di commercio al dettaglio nel settore dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria l'applicazione del credito d'imposta volto a contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino.
  Il comma 3-bis dell'articolo 3 – inserito al Senato – introduce un nuovo comma 624-bis nella legge di bilancio 2022. Con le modifiche disposte si consente ai soggetti i quali scelgono di revocare, anche parzialmente, una rivalutazione fiscale di beni di impresa già effettuata, di rendere l'operazione neutrale dal punto di vista civilistico, eliminandone gli effetti dal bilancio.
  Il comma 4, come ha già anticipato, individua la copertura finanziaria delle misure dell'articolo 3. Il comma 4-bis dell'articolo 3 – introdotto al Senato – impone all'ISTAT, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione qui in esame, la definizione di una specifica classificazione merceologica delle attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, definita dall'articolo 1 comma 1, lettera b), della legge n. 173 del 2005 (Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali), ai fini dell'attribuzione del codice ATECO, considerata la particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio ed il necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività.
  L'articolo 4, comma 1, come modificato al Senato, prevede l'incremento del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente nella misura di 105 milioni di euro per il 2022; per contro, secondo l'originaria previsione governativa, l'incremento avrebbe dovuto essere pari a 100 mln di euro per il 2022. È inoltre previsto il seguente riparto dell'incremento: 60,7 mln di euro destinati al beneficio dell'esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi le caratteristiche stabilite dal comma 2 dell'articolo 4 qui in esame; 5 mln di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone Pag. 466mediante autobus coperti; 39,3 mln di euro destinati a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nel 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019. Le risorse destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator, sono erogate anche agli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot. n. SG/243, ferme restando le modalità di verifica e controllo di cui al medesimo decreto. Il comma 2 dell'articolo 4 prevede il riconoscimento di un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato – ivi compresi quelli per lavoro stagionale – stipulati nel primo trimestre del 2022, limitatamente al periodo del rapporto di lavoro previsto dal contratto e comunque sino ad un massimo di tre mesi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; tale beneficio concerne i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – relativi al rapporto di lavoro a termine in oggetto e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – ed è riconosciuto nel rispetto di una misura massima dello sgravio, relativo al singolo dipendente assunto, pari a 8.060 euro su base annua – riparametrato e applicato su base mensile –, nonché nel rispetto di un limite complessivo di minori entrate contributive pari a 60,7 milioni di euro (per il 2022). Il medesimo beneficio è riconosciuto altresì in caso di conversione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro dipendente a termine nei suddetti settori, per un periodo massimo di sei mesi (decorrenti dalla conversione) e nel rispetto del limite complessivo summenzionato di minori entrate contributive (limite che trova, quindi, applicazione in via unitaria per entrambe le fattispecie di esonero). Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai benefici in esame si provvede, nel limite suddetto, a valere sulle risorse per il 2022 del «Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente». Ai sensi del nuovo comma 3-bis alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 32. È stato inoltre inserito un nuovo comma 2-bis, volto a destinare, per il 2022, alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA, 2 milioni di euro stanziati sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente. I commi da 2-ter a 2-septies dell'articolo 4 – parimenti inseriti al Senato – prevedono, in via transitoria, un esonero dalla contribuzione previdenziale in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator. L'esonero è riconosciuto – con riferimento alla contribuzione a carico dei medesimi datori e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – fino a un massimo di cinque mesi, anche non continuativi, relativi al periodo di competenza aprile-agosto 2022, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022; l'esonero è, in tale ambito temporale, riparametrato e applicato su base mensile. Il beneficio è riconosciuto nel rispetto di un limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per il 2022; ad esse conseguono minori entrate fiscali nel 2024, quantificate in 9,1 milioni di euro. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai benefici in esame si provvede mediante corrispondente riduzione, per il 2022 e per il 2024, del «Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente» (comma 2-sexies). Il comma 3, fermo restando il rinvio all'articolo 32 del provvedimento in esame per la copertura degli oneri corrispondenti all'incremento del fondo, pari a 100 milioni di euro per il 2022, prevede altresì, relativamente all'ulteriore ammontare di 5 milioni di euro, la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per il 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MiTur.
  L'articolo 5 proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo all'ammontarePag. 467 mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, per le imprese del settore turistico che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019. Tale disposizione, a seguito di modifica al Senato, si applica anche alle imprese operanti nel settore della gestione delle piscine.
  L'articolo 5-bis, – introdotto al Senato – estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, in luogo di disporne l'estensione, condizionata al possesso di specifici requisiti, al solo esercizio 2021.
  L'articolo 6 dispone, in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, l'utilizzabilità, entro il 30 giugno 2022 (anziché entro il 31 marzo 2022), dei buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022. Con un comma aggiuntivo 3-bis si prevede che l'Agenzia nazionale italiana del turismo riservi una percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. Sempre a fini promozionali del settore termale, la stessa Agenzia può utilizzare dati messi a disposizione dal Ministero della salute per diffondere gli studi effettuati sui benefici delle cure termali. Si prevede una ulteriore percentuale da dedicare alla promozione del turismo dei borghi e del turismo sostenibile. L'Agenzia è quindi tenuta a relazionare annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.
  L'articolo 6-quater (Acquisizione dei dati di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), inserito al Senato, dispone che i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive siano resi disponibili al Ministero del Turismo. Viene inoltre previsto che gli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 7, comma 14, del decreto-legge n. 22 del 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, possano essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il comma 1 dell'articolo 7 esclude, per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS dell'INPS), fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, l'applicazione della relativa contribuzione addizionale (che sarebbe prevista a carico del datore). I settori interessati sono individuati nell'allegato I, che fa riferimento ad alcune categorie o sottocategorie della classificazione ATECO 2007 delle attività economiche (redatta dall'ISTAT); le categorie o sottocategorie interessate dall'esenzione transitoria in oggetto – così come integrate nella riformulazione introdotta al Senato – fanno parte degli ambiti del turismo, della ristorazione, del commercio all'ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi.
  L'articolo 10 riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento (aliquota vigente) elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro. Tali obiettivi devono essere individuati con decreto del Pag. 468Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. In dettaglio, il comma 1 dell'articolo in commento modifica l'articolo 1, comma 1057-bis della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), che è stato introdotto dall'articolo 1, comma 44, lettera b), della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021). Il comma 2 stima il maggior onere derivante dalla disposizione in esame in 11,1 milioni di euro nel 2023, 25 milioni di euro nel 2024, 38,8 milioni di euro nel 2025, 30,5 milioni di euro nel 2026, 16,6 milioni di euro nel 2027 e 2,8 milioni di euro nel 2028, cui si provvede ai sensi della norma generale di copertura del provvedimento. Il comma 3 affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di effettuare il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta previsto dalle norme in esame.
  L'articolo 10-bis – introdotto al Senato –, autorizza i «confidi» (consorzi di garanzia collettiva fidi) ad utilizzare le risorse a loro disposizione per concedere – oltre a garanzie – finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici. Tali finanziamenti devono essere conformi ai limiti consentiti da eventuali normative di settore. Per la quota dei finanziamenti che si avvale delle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 1 dell'articolo in esame dispone che siano concessi a tasso zero. L'ultima parte del comma 1 rinvia ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di individuare condizioni e criteri per attuare la disposizione in esame. Il comma 2 dell'articolo aggiuntivo in esame sopprime il riferimento al 31 dicembre 2021, data entro la quale avrebbero dovuto essere effettuate le assegnazioni delle risorse derivanti dal citato articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  L'articolo 12 attribuisce 100 milioni, per il 2022, al fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi. Dispone altresì in ordine al riparto delle risorse e alla copertura finanziaria degli oneri.
  L'articolo 14 dispone l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 1). Ai relativi oneri, pari a 1.200 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 (commi 2 e 3). L'intervento qui in esame integra le misure già adottate dalla legge di bilancio 2022 per contenere, sempre nel 1° trimestre dell'anno in corso, i costi della bolletta elettrica delle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
  L'articolo 14-bis – introdotto al Senato – dispone l'istituzione di un Fondo diretto al contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas relativi all'utilizzo di apparecchiature mediche necessarie al mantenimento della vita, al fine di sostenere le famiglie e le persone affette da una malattia. Gli oneri, valutati in 500 mila euro per il 2022, sono coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili.
  L'articolo 15 attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese cd. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 abbiano subìto un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Più in dettaglio il comma 1 attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, ad alcune imprese: si tratta di quelle a forte consumo di energia elettrica (cd. energivore) individuate dal decreto del Ministero dello sviluppo economico – MISE del 21 dicembre 2017. Pur richiamandosi Pag. 469alle imprese qualificabili come energivore ai sensi del D.M. 21 dicembre 2017, il comma 1 indica uno specifico ulteriore requisito di accesso, finalizzato, secondo la relazione illustrativa, a circoscrivere l'agevolazione qui introdotta agli energivori che hanno subito un danno effettivo a causa della pandemia. Il comma, in particolare, dispone che condizione per l'attribuzione del beneficio è che, per tali imprese, i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il contributo straordinario è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta ed è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. Il comma 2 stabilisce le caratteristiche del credito d'imposta, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Il comma 3 quantifica gli oneri dell'agevolazione in esame mentre il comma 4 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.
  L'articolo 15-bis – introdotto al Senato – riproduce il contenuto dell'articolo 5, commi 1-7, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, che ha riformulato le misure già introdotte dall'articolo 16 del decreto-legge qui in commento, contestualmente abrogandolo. L'articolo 15-bis, comma 1, prevede – a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 – l'applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da taluni impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili. Si tratta delle seguenti tipologie di impianti: impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia, nonché impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione – e, come ora previsto in norma – sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010. Viene introdotta, rispetto al testo dell'abrogato articolo 16, una norma secondo la quale i produttori interessati del meccanismo, su richiesta del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE), sono tenuti a fornire le informazioni necessarie ai fini dello stesso. Vengono inoltre maggiormente dettagliate le modalità di calcolo, da parte del GSE, del valore di riferimento ai fini dell'applicazione del meccanismo di compensazione (commi 3-4) con l'introduzione di una previsione ad hoc per gli impianti che accedono al «ritiro dedicato» (comma 5). Le modalità attuative sono sempre demandate ad ARERA (comma 6). Rimane la previsione per cui il meccanismo di compensazione non si applica all'energia oggetto di contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4 del 2022), a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di riferimento scelto (comma 7).
  L'articolo 17 apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC al fine di: consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC; precisare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza; nonché consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentariPag. 470 dell'Arma dei carabinieri. Nel corso dell'esame in Senato sono state fatte diverse integrazioni volte, in particolare, a prevedere l'aumento di dieci unità del numero di membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, nonché a differire al 30 giugno 2022 il termine per l'adozione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica.
  L'articolo 18, ai commi 1 e 2, elimina alcune agevolazioni fiscali in materia di accise. Le norme, rispettivamente: sopprimono la riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci, ai sensi del quale l'aliquota è pari al 30 per cento di quella ordinaria, nonché l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare; eliminano la riduzione delle accise sui prodotti energetici prevista per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo merci all'interno del porto. L'articolo 18, comma 3, esclude l'impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale: la norma specifica che il Fondo finanzia la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale. Rammenta che i nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia, applicabili a decorrere dal 27 gennaio 2022, sostengono l'eliminazione graduale dei combustibili fossili indicando che il sostegno statale a favore di progetti che interessano tali combustibili, in particolare quelli più inquinanti (petrolio, carbone e lignite), difficilmente saranno considerati compatibili.
  Il comma 1 dell'articolo 22 consente la proroga fino al 31 marzo 2022, per un periodo massimo di ventisei settimane, di trattamenti ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19 concessi in favore di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale; la proroga è ammessa nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 42,7 milioni di euro (per il 2022). La relazione tecnica (allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto) indica che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la proroga potrebbe concernere «circa 4.000 lavoratori dipendenti da ILVA-Arcelor Mittal». Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria dello stanziamento corrispondente al suddetto limite di spesa, riducendo nell'identica misura di 42,7 milioni (per il 2022) il fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (fondo destinato alla copertura di prestazioni di integrazione salariale, disposte da successivi interventi normativi in relazione alla crisi epidemiologica da COVID-19). I commi 3 e 4 dell'articolo 22 provvedono a differire dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 i termini riguardanti la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 (comma 3), e la sospensione automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito all'esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti (comma 4). Il comma 5 dispone sugli oneri derivanti dalla attuazione delle suddette previsioni nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022.
  L'articolo 26-bis – introdotto al Senato – attribuisce alle regioni attività di promozione del turismo lattiero caseario. Più in dettaglio, attribuisce alle regioni la possibilità di promuovere, attraverso canali informatici sul web e sul territorio, apposite iniziative al fine di far conoscere la rete di aziende aderenti al turismo lattiero caseario o vie del formaggio.Pag. 471
  L'articolo 27, comma 1 aumenta i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione europea – dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle Camere di commercio a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile. L'aumento dei massimali costituisce adeguamento della cornice nazionale alle modifiche nel frattempo intervenute in sede europea alle Sezioni 3.1 e 3.12 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» cd. Temporary Framework (sesta modifica).
  L'articolo 32 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica le fonti di corrispondente copertura finanziaria.
  L'articolo 33 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 27 gennaio 2022. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la medesima legge di conversione (la quale apporta modifiche al decreto-legge) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.
Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 marzo 2022.

  Martina NARDI, presidente, ricorda che nella seduta del 16 marzo il relatore Jari Colla ha svolto la relazione sul testo e chiesto di poter disporre di un breve periodo di tempo per taluni approfondimenti, riservandosi di formulare una proposta di parere in altra seduta.
  Chiede quindi al relatore se sono maturate le condizioni per presentare una proposta di parere.

  Jari COLLA (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 3343 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cecilia D'ELIA (PD), relatrice, espone i contenuti del testo all'esame ricordando che il 5 ottobre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge in esame, contenente la delega per la revisione del sistema fiscale. Il disegno di legge si compone di dieci articoli ed è basato sui seguenti principi cardine: lo stimolo alla crescita economica attraverso una maggiore efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione; la razionalizzazione e semplificazione del sistema anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l'eliminazione dei micro-tributi; la progressività del sistema, che va preservata, seguendo i dettami della Costituzione che richiamano un principio generale di giustizia e di equità; il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.
  Evidenzia che il disegno di legge è stato presentato dal Governo dopo l'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del Pag. 472sistema tributario, svolta dalle Commissioni Finanze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Segnala che l'impostazione del disegno di legge si richiama, nel complesso, al contenuto del documento conclusivo ad eccezione della riforma del catasto, di cui all'articolo 6, tema non affrontato dall'indagine conoscitiva.
  Fa inoltre presente che la riforma del fisco, inserita nel PNRR come riforma di accompagnamento, è stata avviata con la legge di bilancio 2022, che ha destinato 8 miliardi di euro a interventi specifici su IRPEF e IRAP, in linea con le indicazioni del citato documento conclusivo dell'indagine conoscitiva. Il provvedimento, inoltre, è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2022-2024, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, elencati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021.
  Espone quindi brevemente i contenuti testuali rinviando per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Sottolinea che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa (comma 1), disciplinando le modalità e i termini di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo (commi 2-3) il meccanismo di slittamento del termine di delega (comma 4), stabilendo le modalità di coordinamento con la normativa vigente e di individuazione delle norme da abrogare (commi 5 e 6) e fissando i termini per l'adozione degli eventuali decreti legislativi correttivi (comma 7). In particolare il comma 1 stabilisce che i decreti si conformino ai princìpi costituzionali, in specie di quelli di cui agli articoli 3 (principio di uguaglianza formale e sostanziale) e 53 (principio della tassazione in ragione della capacità contributiva e principio di progressività del sistema tributario) della Costituzione nonché al diritto dell'Unione europea e siano adottati sulla base dei princìpi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 2 a 8 nonché sulla base dei seguenti principi e i criteri direttivi generali: a) stimolare la crescita economica attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione; b) razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento agli adempimenti a carico dei contribuenti al fine di ridurre i costi di adempimento, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale (n. 1)) e all'individuazione ed eliminazione di micro-tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultino elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato e trovando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dell'attuazione della presente legge (n. 2)); c) preservare la progressività del sistema tributario; d) ridurre l'evasione e l'elusione fiscale.
  Rileva che l'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi. Si prevede anzitutto la progressiva e tendenziale evoluzione del sistema verso un modello duale, ovvero che preveda la sottoposizione di alcuni redditi a imposizione proporzionale, mentre la restante parte verrebbe assoggettata a imposta progressiva. In particolare, le norme in esame prevedono l'applicazione di una aliquota proporzionale ai redditi derivanti dall'impiego del capitale e ai redditi direttamente derivanti dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo, condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'imposta sul reddito delle società – Ires. Alle restanti tipologie di reddito verrebbe invece applicata la tassazione progressiva (Irpef), la cui riforma dovrebbe prevedere una riduzione graduale delle aliquote medie effettive e delle variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive. Si dispone anche il riordino delle deduzioni e delle detrazioni vigenti e l'armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, per contenere l'elusione dell'imposta.
  Rammenta che la legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) è intervenuta in tema di revisione dell'IRPEF. Essa ha disposto, all'articolo 1, comma 2, lettera a), la modifica del sistema delle aliquote, individuandone quattro per scaglioni di reddito (fino a 15.000 euro, 23 per cento; oltre 15.000 euro e fino a Pag. 47328.000 euro, 25 per cento; oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; oltre 50.000 euro, 43 per cento), soppresso l'aliquota del 41 per cento, ridotto la seconda dal 27 al 25 per cento e la terza dal 38 al 35 per cento (per i redditi fino a 50.000 euro, in luogo degli attuali 55.000 euro) e assoggettato all'aliquota del 43 per cento i redditi oltre i 50.000 euro. La lettera b) del medesimo articolo 1, comma 2, modifica il regime delle detrazioni IRPEF per tipologia di reddito. In particolare, i numeri 1 e 2 intervengono sulle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, ampliando la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, da 8.000 a 15.000 euro; portando la seconda soglia di reddito da 15.000 a 28.000 euro, la cui misura della detrazione base passa da 978 a 1.910 euro, modificando la modalità di calcolo della quota ulteriore di tale detrazione; riducendo la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione da 55.000 a 50.000 euro, contestualmente aumentando la detrazione base da 978 a 1.910 euro; aumentando di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro. I numeri 3 e 4, con riferimento alle detrazioni per redditi da pensione, dispongono: l'innalzamento da 8.000 a 8500 euro della prima soglia di reddito e da 1.880 a 1995 euro la detrazione spettante nonché l'aumento della misura minima di detrazione da 690 a 713 euro; l'aumento da 15.000 a 28.000 euro della seconda soglia di reddito, la riduzione da 1.297 a 700 euro della detrazione base, la determinazione della quota ulteriore pari a 1.255 euro per un reddito pari a 8.500 euro, in riduzione, all'aumentare del reddito, fino ad annullarsi una volta raggiunti i 28.000 euro; la riduzione da 55.000 a 50.000 euro della terza e ultima soglia, oltre la quale non spetta la detrazione, e da 1.297 a 700 euro della base di calcolo della detrazione d'imposta per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro (per tale soglia, la detrazione è pari a 700 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro); l'aumento di 50 euro della detrazione nella fascia di reddito compresa tra 25.000 e 29.000 euro. Con riferimento ai redditi da lavoro autonomo e assimilati, i numeri 5 e 6 prevedono: l'innalzamento da 4.800 euro a 5.500 euro della prima soglia di reddito e da 1.104 euro a 1.265 euro della detrazione applicabile; l'introduzione di una ulteriore soglia di reddito, superiore a 5.500 euro e fino a 28.000 euro, con una detrazione pari a 500 euro, aumentata di una somma pari a 765 euro per un reddito pari 5.500 euro, che decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi alla soglia dei 28.000 euro; la rimodulazione dell'ultima soglia di reddito, compresa tra i 28.000 euro e 50.000 euro, e della detrazione, spettante nell'importo massimo di 500 euro per un reddito pari a 28.000 euro, riducendosi progressivamente fino ad annullarsi raggiunti i 50.000 euro; l'aumento di 50 euro della detrazione per la fascia di reddito superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro. Inoltre il comma 3 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 dispone la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il trattamento integrativo (cosiddetto bonus 100 euro) e condiziona il suo riconoscimento alla presenza di un ammontare di una serie di detrazioni, specificamente individuate, superiore all'imposta lorda.
  Evidenzia che l'articolo 3 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a riformare l'imposizione sul reddito d'impresa, secondo i princìpi e criteri direttivi della coerenza con il sistema di imposizione personale, della tendenziale neutralità rispetto alle forme dell'attività imprenditoriale della semplificazione e razionalizzazione dell'imposta dal punto di vista amministrativo, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali (le cui divergenze saranno oggetto di un processo di revisione complessiva). In particolare, al comma 1: la lettera a) richiede la coerenza del complessivo sistema di tassazione del reddito di impresa con il sistema di imposizione personale sui redditi di tipo duale; la lettera b) prevede la semplificazione e la razionalizzazione dell'IRES, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti; la lettera c) Pag. 474dispone la revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita risultante dal conto economico per determinare il reddito imponibile; la lettera d), infine, richiede la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese, per limitare distorsioni di natura fiscale nella scelta delle forme organizzative e giuridiche dell'attività imprenditoriale.
  Ricorda che l'articolo 4 reca la delega al Governo per l'introduzione di norme per la razionalizzazione dell'IVA e delle accise sulla scorta dei seguenti princìpi e criteri direttivi: semplificazione, contrasto dell'erosione e dell'evasione ed efficienza per quanto riguarda l'IVA; riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili per quanto riguarda le accise.
  Osserva che l'articolo 5 delega il Governo, nell'ambito della revisione della tassazione personale sul reddito e dell'imposizione sul reddito d'impresa, a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell'Imposta regionale sulle attività produttive – Irap, garantendo in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario. Ricordo, peraltro, che sempre la legge di bilancio 2022 è intervenuta anche sulla disciplina dell'IRAP, in particolare esentando i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni e prevedendo specifiche forme di copertura del mancato gettito in favore delle Regioni e delle Province autonome, mediante l'istituzione di apposito Fondo (articolo 1, commi 8 e 9, della legge n. 234 del 2021).
  Segnala che l'articolo 6 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a modificare il sistema di rilevazione catastale degli immobili, prevedendo nuovi strumenti da porre a disposizione dei comuni e all'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e il corretto classamento degli immobili. La norma indica altresì i principi e i criteri direttivi che dovranno essere utilizzati per l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati (da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026). In particolare tale integrazione dovrà attribuire all'unità immobiliare un valore patrimoniale e una rendita attualizzata, rilevati in base ai valori di mercato, anche attraverso meccanismi di adeguamento periodico. Per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico sono, inoltre, da introdurre adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario considerati i più gravosi oneri di manutenzione e conservazione. Tali informazioni non dovranno essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi derivanti dalle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali.
  Sottolinea che l'articolo 7 contiene i principi e i criteri direttivi che devono guidare il Governo nella riforma della fiscalità locale, sia nella sua componente personale, sia nella componente immobiliare, delegando in particolare il Governo ad attuare una revisione delle addizionali comunali e regionali all'Irpef, sostituendo le vigenti addizionali con altrettante sovraimposte (dunque applicabili al debito d'imposta e non, come nell'attuale sistema, alla base imponibile del tributo erariale). La riforma deve concedere agli enti territoriali specifici margini di manovrabilità, con l'obiettivo di garantire un gettito corrispondente all'attuale (calcolato sulla media delle aliquote comunali, ovvero sulla misura dell'aliquota di base per l'addizionale regionale). Sono previste specifiche regole per le regioni sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari. Con riferimento alla fiscalità immobiliare si prevede che, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, venga rivisto l'attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari. Tale revisione deve avvenire senza oneri per lo Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente modifica del sistema dei trasferimenti erariali, degli altri tributi comunali e dei fondi di riequilibrio.
  Fa presente che l'articolo 8 reca, al comma 1, i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione. Si tratta, in particolare, dell'incrementoPag. 475 dell'efficienza del sistema nazionale della riscossione e della sua semplificazione (lettera a); dell'individuazione di un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, garantendo la continuità del servizio della riscossione attraverso il conseguente trasferimento delle risorse strumentali, nonché delle risorse umane, senza soluzione di continuità (lettere b) e c)).
  Evidenzia poi che l'articolo 9 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia. Il comma 1 stabilisce che i decreti legislativi per la codificazione dovranno essere adottati entro dodici mesi dalla scadenza del termine per l'adozione di atti correttivi e integrativi dei decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. Il comma 2 stabilisce specifici princìpi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'ambito della codificazione: omogeneità dei codici di settore, coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, unicità, contestualità, completezza, chiarezza, semplicità dei codici di settore, aggiornamento linguistico e abrogazione espressa delle norme oggetto di revisione. Gli schemi di decreto, adottati nel rispetto del comma 3 dell'articolo in esame, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri secondo quanto disposto dai commi 4 e 5. Il comma 6 disciplina lo scorrimento dei termini di delega mentre il comma 7 definisce termini e procedure per eventuali decreti correttivi e integrativi.
  Segnala, infine, che l'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie, prevedendo, al comma 1, l'invarianza degli effetti finanziari e richiedendo, al comma 2, la relazione tecnica per ciascuno degli schemi di decreto legislativo, che ne evidenzi gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il medesimo comma 2, inoltre, dispone che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nel proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), nel limite di 2 miliardi per l'anno 2022 e 1 miliardo a decorrere dal 2023, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine, le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Sul punto, segnalo che la legge di bilancio 2022 ha utilizzato tali risorse per il finanziamento delle modifiche da essa apportate al TUIR.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 22 marzo 2022.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in merito alla formazione dei prezzi riguardanti le forniture del servizio di maggior tutela.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.10.