CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2022
756.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 207

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 marzo 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30.

DL 16/2022: Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina.
C. 3492 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile, con riferimento all'articolo 1, concernente la cessione di materiale bellico all'Ucraina, alla competenza esclusiva statale in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione); con riferimento all'articolo 2, concernente la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale assumono rilievo sia le competenze esclusive statali in materia di sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera d) e di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione sia la competenza concorrente in materia di produzione e distribuzione dell'energia (articolo Pag. 208117, terzo comma); assume poi rilievo anche l'articolo 117, primo comma, relativo al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; con riferimento all'articolo 3, concernente l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, assumono rilievo le competenze esclusive statali in materia di immigrazione (articolo 117, secondo comma, lettera b); con riferimento all'articolo 4, concernente le misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina, assume rilievo, infine, un concorso di competenze tra la competenza esclusiva statale in materia di immigrazione (articolo 117, secondo comma, lettera a), che appare prevalente, la competenza concorrente in materia di ricerca scientifica e tecnologica (articolo 117, terzo comma) e la competenza residuale regionale in materia di diritto allo studio (articolo 117, quarto comma).
  Segnala peraltro che, nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa della Camera, il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 2.0100 che fa confluire il provvedimento in esame nel decreto-legge n. 14, anch'esso all'esame delle due Commissioni (C. 341) e non assegnato invece in sede consultiva alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  Più nel dettaglio, l'articolo 1 dispone, in deroga alla legislazione vigente e previo atto di indirizzo delle Camere, la possibilità di cessione da parte del Ministero della difesa, di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina fino al 31 dicembre 2022. Il decreto-legge rinvia allo strumento del decreto del Ministro della difesa per l'individuazione dei mezzi e dei materiali militari che saranno oggetto della cessione. La cessione avverrà in deroga alla legge n. 185 del 1990 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) e agli articoli 310 (Cessione di beni mobili a titolo oneroso) e 311 (Cessione di beni mobili a titolo gratuito) del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010).
  L'articolo 2 prevede, ai sensi del comma 1, la possibilità di adozione da parte del Ministro della transizione ecologica di misure preventive per assicurare la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. Nello specifico, il Ministro potrà adottare, con provvedimenti e atti di indirizzo, le misure già previste dal piano di emergenza emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011, per organizzare la disponibilità di gas e la riduzione programmata dei consumi anche allo scopo di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022-2023.
  In proposito, segnala che l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93 del 2011 prevede che il Ministero dello sviluppo economico predisponga, senza coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, il piano di emergenza della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/2038. Non si prevedono quindi nuove forme di intervento dello Stato per le quali potrebbe essere valutata la previsione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini della loro adozione.
  Inoltre, ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alla produzione e al trasporto di energia elettrica legittima l'attribuzione di poteri amministrativi ad organi statali in quanto ritenuti gli unici idonei a compiere la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia (sentenza n. 383 del 2005); merita di essere considerato poi anche il rilievo nella disposizione della normativa dell'Unione europea, con riferimento al quale l'esigenza di rispettare «i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario», ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, tende inevitabilmente a rafforzare il ruolo pianificatorio dello Stato.
  In caso di adozione delle misure di riduzione del consumo di gas naturale nel settore termoelettrico, la società Terna S.p.A. predispone, ai sensi del comma 2, un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o Pag. 209olio combustibile. Il comma 3 prevede che per gli impianti riattivati ai sensi del comma 2 si applichino esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera e le regole sulla qualità dei combustibili previsti dalla normativa eurounitaria. Il comma 4 prevede poi l'adozione da parte del Ministro della transizione ecologica di misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.
  L'articolo 3 reca gli interventi normativi e finanziari legati alla gestione dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. In particolare, la disposizione stabilisce l'incremento delle dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2022 concernente i centri di trattenimento e di accoglienza, con l'obiettivo di ampliare la rete nazionale di accoglienza per un numero complessivo di circa 8.000 posti. In secondo luogo, si estende ai profughi provenienti dall'Ucraina la riserva di posti nel Sistema di accoglienza e integrazione già prevista per i cittadini afghani colpiti dagli eventi del 2021. Di conseguenza, si dispone il loro accesso al Sistema di accoglienza e integrazione anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli richiesti dalla normativa vigente.
  L'articolo 4 interviene con misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca. Nello specifico, per finanziare azioni che possano agevolare la prosecuzione della permanenza dei cittadini ucraini nel territorio nazionale si istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca da ripartire con decreto del Ministro dell'università.
  Al riguardo, alla luce del concorso, nella disposizione, delle diverse competenze legislative sopra richiamate, sia di esclusiva competenza statale (immigrazione) sia di competenza concorrente (ricerca scientifica e tecnologica) sia di residuale competenza regionale (diritto allo studio), invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento, ai fini dell'adozione del richiamato decreto ministeriale, quale ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero 28 febbraio 2022.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), nel condividere l'esposizione del collega Gariglio, ricorda che ieri alle 18 è stata convocata, d'urgenza, una seduta della Conferenza unificata sul tema dell'Ucraina e che sarebbe opportuno, poiché sono emerse questioni importanti anche con riferimento alle competenze dei comuni, fare riferimento, nel parere della Commissione, alle istanze emerse nel corso di tale riunione.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI), rileva come il Governo, nell'emanazione dei decreti che su tale materia si sono giustapposti, abbia adottato una tempistica che appare un po' fumosa in quanto l'emanazione dei decreti dovrebbe essere, per definizione, caratterizzata dalla necessità di rispondere immediatamente a un'urgenza, senza ricorrere a interventi successivi in un intervallo ristretto di tempo. Rileva poi come si stia creando molta confusione e come sia molto difficile, ad esempio, individuare gli organi preposti all'accoglienza dei profughi. Si riferisce, in particolare, al delicato problema dell'accoglienza dei minori non accompagnati. Chiede pertanto di rinviare l'espressione del parere al fine di approfondire questi aspetti.

  Emanuela CORDA, presidente, ricorda che nella giornata odierna le Commissioni di merito concluderanno l'esame in sede referente del decreto-legge n. 14, nel quale confluirà il provvedimento in esame. Il decreto-legge n. 14 sarà poi esaminato la prossima settimana dall'Assemblea; pertanto non ritiene possibile differire l'espressione del parere da parte della Commissione. Segnala comunque che sulla questione dei minori non accompagnati sono stati presentati degli emendamenti, anche Pag. 210di maggioranza, che dovrebbero disciplinare la materia.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, sottolinea l'urgenza dell'espressione del parere. Rileva inoltre come la tempestività della conversione del decreto sia un elemento indispensabile per la gestione dell'emergenza sia per le forniture che devono essere inviate all'Ucraina, sia per l'accoglienza. Auspica una rapida approvazione del parere in quanto l'alternativa, dati i tempi di esame da parte delle Commissioni di merito, sarebbe rinunciarvi del tutto. Concorda con la richiesta avanzata dal collega Pella ed è pertanto disponibile a inserire nelle premesse un paragrafo che raccomandi di dare seguito alla seduta di ieri della Conferenza unificata.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI), pur concordando con il relatore esprime la propria delusione nel prendere atto che il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali non sia rilevante per le Commissioni di merito le quali continuerebbero nel loro iter pure in assenza del parere. Insiste tuttavia sull'opportunità di riflettere prima di esprimere un parere e ribadisce la necessità di un maggiore confronto.

  Emanuela CORDA, presidente, nel concordare con la senatrice Drago sulla necessità generale di un maggiore confronto auspica che sia inserito nel parere un richiamo alla questione dell'accoglienza dei minori.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) rileva come il parere della Commissione sia determinante e importante solo se tempestivo e osserva che l'inserimento, su richiesta dal collega Pella accolta dal relatore, di un riferimento alla seduta di ieri della Conferenza unificata risponde anche a quanto sollecitato dalla senatrice Drago per quanto concerne l'esigenza di un coordinamento tra tutti gli enti coinvolti nell'emergenza.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, propone di integrare ulteriormente la proposta di parere inserendo nel paragrafo delle premesse relativo alla seduta della Conferenza unificata di ieri anche un riferimento anche alla delicata questione dell'accoglienza dei profughi e in particolare dei minori non accompagnati.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI), chiede di aggiungere che negli interventi per i minori non accompagnati si possa dare priorità alle realtà associative della comunità ucraina presenti sul territorio italiano.

  La senatrice Roberta TOFFANIN (FIBP-UDC), osserva che esprimere un'indicazione rispetto all'accoglienza dei minori da affidare ad associazioni ucraine piuttosto che ad altre sia un aspetto molto delicato sul quale la Commissione per le questioni regionali non è competente. Rileva come tuttavia il problema debba senz'altro essere affrontato ma nelle Commissioni di merito.

  La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) sottolinea la delicatezza della tematica in quanto in tali ambiti si innesta spesso l'attività di associazioni criminali.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI), rileva come la protezione civile con una circolare ai prefetti abbia dato alcune indicazioni ma che la questione deve essere regolamentata dalle regioni e dunque la Commissione è evidentemente competente in merito. Insiste per inserire un riferimento alle associazioni ucraine presenti sul territorio.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, pure tenendo nel massimo conto le osservazioni della collega dichiara che non inserirà tale riferimento nel parere perché la competenza della Commissione è sul riparto delle competenze tra i livelli istituzionali.

  Emanuela CORDA, presidente, nel concordare con il relatore circa l'ambito di competenza della Commissione nonché sulla necessità di esprimere tempestivamente il parere, rileva come la questione sia molto Pag. 211complessa e debba essere affrontata nelle commissioni competenti.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, formula quindi una proposta di parere con un'osservazione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 9/2022: Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).
S. 2533 Governo.
(Parere alle Commissioni 9a e 12a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, ricorda che il primo caso di peste suina africana (PSA) in Italia è stato registrato il 6 gennaio 2022 a seguito del quale, già dal 12 gennaio, diversi Stati hanno precauzionalmente bloccato gli acquisti dall'Italia creando un evidente danno alla nostra economia. Attualmente la zona colpita è a bassa densità suinicola ma il pericolo è che la peste si espanda alla provincia di Cuneo che conta 950.000 capi di investimento per i quali si stanzia un milione di euro al giorno solo per l'alimentazione, o, peggio, alla zona di Parma e Piacenza, dove il peso del settore sull'economia è ancora maggiore. Si calcola che solo per l'abbattimento dei suini infetti sarebbero necessari 1 miliardo e 400.000 euro. Il decreto n. 9 del 2022 prevede la definizione di piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA. Rileva come in questo contesto sia essenziale dare completa disponibilità finanziaria, piena collaborazione di tutti i Ministeri e adeguata dotazione di mezzi e personale al Commissario straordinario. Oltre a ciò rileva la necessità di realizzare una recinzione della zona dove sono stati rilevati i casi di PSA al fine di contenerne la diffusione.
  Con riferimento al riparto di competenze rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di profilassi internazionale e tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere q) ed s) della Costituzione), che appaiono prevalenti, alla competenza concorrente in materia di alimentazione (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e alla competenza residuale regionale in materia di agricoltura e allevamento (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). Con riferimento alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 assume anche rilievo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).
  A fronte di questo concorso di competenze il provvedimento opportunamente prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede l'adozione di piani regionali per il contrasto dell'epidemia di peste suina africana; in connessione con tale disposizione, l'articolo 2, comma 2, prevede che, in caso di mancata adozione del piano, il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, ordini al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva; alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa anche il presidente della regione o della provincia autonoma interessata. Inoltre, l'articolo 1, comma 7, prevede l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro della salute chiamato a definire i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli.
  Più nel dettaglio, l'articolo 1 attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano il compito di predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nei cinghiali. Nel definire le modalità di adozione del Piano regionale, sotto il profilo procedurale si prevede l'acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca Pag. 212ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina.
  In ragione della situazione emergenziale non sono invece richieste la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza ambientale, fermo restando che il Piano Regionale deve rispettare la normativa dell'Unione in materia di valutazione ambientale. Sono inoltre disciplinate le attività di attuazione del Piano regionale, ivi incluse quelle di ispezione concernenti gli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste dal Piano e destinati al consumo alimentare. La definizione delle condizioni di biosicurezza degli allevamenti suinicoli è demandata ad un decreto del Ministro della salute, previo parere, come si è visto, della Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 2 prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario con compiti – ulteriormente specificati al comma 2 dell'articolo in questione – di coordinamento, monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle azioni intraprese per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana. Il Commissario straordinario, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può provvedere in via sostitutiva laddove la Regione non adotti entro i termini prescritti il Piano regionale di cui all'art. 1. Come si è visto, alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa anche il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata. Nell'esercizio delle funzioni enunciate all'articolo 2, il Commissario straordinario può adottare ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità. Il comma 10 dell'art. 2 prescrive che la disposizione non si applichi alla Regione Sardegna. In proposito, la relazione illustrativa afferma che l'esclusione della Regione Sardegna è dovuta al fatto che tale Regione «ha già da tempo intrapreso un percorso straordinario di eradicazione che a breve condurrà la regione verso l'eliminazione completa del virus».
  L'articolo 3 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro, irrogata dal Prefetto territorialmente competente nei confronti di chi omette di segnalare al servizio veterinario o alla ASL competente il rinvenimento di cinghiali feriti o deceduti. L'obbligo di segnalazione è configurabile allorché il rinvenimento sia avvenuto nell'ambito delle attività di attuazione dei Piani regionali, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, della coltivazione di fondi o in occasione di un sinistro.
  L'articolo 4 prevede che le disposizioni in esame si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.
  L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano ad essa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 6 stabilisce che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 18 febbraio 2022.
  Segnala che sul provvedimento, nel corso dell'esame in sede referente, sono pervenute le osservazioni della Conferenza delle regioni, della Regione Liguria, della Regione Piemonte e dell'ANCI. Ritiene che, come di consueto, il parere della Commissione possa richiedere alla Commissione di merito, con una condizione, di tenere nella massima considerazione le richieste di modifica e di integrazione del testo pervenute dai soggetti rappresentativi degli enti territoriali e dagli enti territoriali coinvolti.
  Ricorda, a tale riguardo, che l'ANCI ha presentato delle proposte emendative volte a consentire, a causa della crescente diffusione dei cinghiali, l'abbattimento della fauna selvatica anche in ambito urbano e prevedendo l'ampliamento della platea dei soggetti preposti a svolgere il ruolo di coadiutori nell'attuazione dei piani.Pag. 213
  La regione Piemonte chiede invece di introdurre il concetto di «eradicazione» della PSA consentendo al Commissario di derogare alle disposizioni vigenti in materia paesaggistica, urbanistica, idrogeologica, ambientale e culturale, di codice della strada, di codice civile, di codice degli appalti e, laddove si richiama il previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la PSA (CEREP), di accentra il parere solo al CEREP per le evidenti ragioni di urgenza. La regione Piemonte chiede anche il coinvolgimento degli istituti zooprofilattici e lo stanziamento di fondi per le recinzioni nonché di potersi avvalere della protezione civile per tutte le attività inerenti l'emergenza.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 2).

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) dichiara il voto di astensione del gruppo di Fratelli d'Italia per i pochi poteri lasciati al Commissario e perché il testo appare incompleto soprattutto per la carenza di risorse.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.
S. 2414.
(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile, sia alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione) sia alle competenze concorrenti relative alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
  A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento già prevede una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso l'inserimento di due rappresentanti della Conferenza unificata e di due rappresentanti della regione Umbria tra i componenti del Comitato nazionale per la celebrazione, nel 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco.
  Segnala l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, potrebbe essere previsto il parere in sede di Conferenza unificata, alla luce del concorso di competenze già sopra richiamato; in particolare tale parere potrebbe essere previsto:

   all'articolo 2, comma 3, con riferimento all'adozione del DPCM chiamato a stabilire i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo per le celebrazioni;

   all'articolo 3, comma 5, con riferimento all'adozione del DPCM con il quale possono essere nominati ulteriori componenti del Comitato nazionale.

  In proposito ricorda infatti che la giurisprudenza costituzionale appare orientata (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.Pag. 214
  Più nel dettaglio, il provvedimento prevede, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e di valorizzare il patrimonio storico e artistico della Nazione, all'articolo 1, la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, che ricorre nel 2026.
  L'articolo 2, comma 1, in vista del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, sancisce l'istituzione del Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (denominato, da qui in avanti, Comitato nazionale), disponendo che al medesimo venga attribuito un contributo di 4.510.000 euro per gli anni dal 2022 al 2027.
  Il comma 2 stabilisce la misura delle risorse autorizzate per ciascun anno.
  Il comma 3 prevede che i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale di tale contributo vengano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della cultura e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle esigenze connesse al programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2.
  Il comma 4 fa salva la possibilità che al Comitato nazionale vengano destinati finanziamenti ulteriori, nella specie contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.
  L'articolo 3 definisce la composizione ed il funzionamento del Comitato nazionale.
  Il comma 1 prevede che il comitato sia formato da 15 componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il presidente del comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, mentre la designazione degli altri membri è di competenza di altri soggetti indicati al comma 2.
  Il comma 3 stabilisce che i componenti sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi o che siano coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui operano. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, come precisato nel comma 4, determina altresì le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale.
  Il comma 5 prevede la facoltà di nominare fino a 5 componenti supplenti nel rispetto dei requisiti richiesti per la scelta dei componenti ordinari.
  Il comma 6 esclude il diritto al compenso per i membri del Comitato nazionale e riconosce il solo diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività connesse al funzionamento del Comitato.
  Il comma 7 subordina l'attività del Comitato al controllo del Ministero della cultura che si esplica nell'obbligo del Comitato di trasmettere annualmente al Ministero il rendiconto sull'utilizzo del finanziamento ricevuto a norma dell'articolo 2, nonché l'ulteriore documentazione richiesta dallo stesso Dicastero.
  Il comma 8 prevede che il Comitato opera presso il Ministero della cultura ed assicura la coerenza del programma culturale di cui all'articolo 4 con le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale.
  L'articolo 4, comma 1, definisce il periodo di operatività del Comitato nazionale, stabilendo che il medesimo operi a partire dalla data di adozione del decreto di nomina fino al 30 aprile 2027.
  Il comma 2, nel sancire i compiti affidati a tale organo, provvede anzitutto a stabilire che il medesimo debba predisporre un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati a San Francesco d'Assisi, precisando che tale programma, oltre ad attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, debba comprendere anche attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, con il fine ultimo di divulgare – anche fuori dall'Italia – la conoscenza del personaggio.
  Nello specificare i compiti assegnati al Comitato nazionale, lo stesso comma stabiliscePag. 215 che esso debba: elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale; predisporre il piano economico sulla base sia delle risorse finanziarie assegnategli dalla medesima legge, sia dei finanziamenti ricevuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4; elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzarsi attraverso il coinvolgimento di enti – pubblici o privati – che possano apportare ogni utile contributo o risorsa economica; predisporre programmi volti a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché a valorizzare e promuovere dal punto di vista turistico e commerciale i luoghi e le attività connessi alla celebrazione.
  Il comma 3 prevede che i piani e i programmi di cui al comma 2 siano sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura.
  L'articolo 5 reca le disposizioni riguardanti gli oneri derivanti dalla legge e le relative coperture finanziarie.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

  Roberto PELLA (FI) si complimenta con il collega Federico per l'ottimo parere espresso, e ricorda l'importanza della celebrazione di San Francesco patrono d'Italia cui ogni anno partecipano tutti i comuni. Esprime particolare apprezzamento per il richiamo, nel parere, del riconoscimento dell'importanza degli enti locali.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per la rigenerazione urbana.
Nuovo testo S. 1131.
(Parere alla 13a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione).

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento, nel nuovo testo adottato dalla Commissione competente in sede referente nella seduta del 9 novembre 2021, appaia prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di governo del territorio.
  Alla luce di ciò, rileva altresì come il provvedimento preveda alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

   il comma 1 dell'articolo 4 prevede il parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione del programma nazionale per la rigenerazione urbana; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere piuttosto, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa prevalentemente coinvolta, l'intesa;

   il comma 3 dell'articolo 10 correttamente prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto di riparto del fondo nazionale per la rigenerazione urbana.

  Più nel dettaglio, l'articolo 1 stabilisce gli obiettivi dell'intervento normativo nell'ambito della materia del governo del territorio. In particolare, la rigenerazione urbana è intesa quale strumento per recuperare il patrimonio già costruito, migliorarne la qualità ed investire nell'efficienza energetica e idrica, nella sicurezza sismica e la dotazione tecnologica.
  L'articolo 2 reca le definizioni del provvedimento.
  L'articolo 3 indica la composizione dell'architettura istituzionale della rigenerazione urbana. Essa include i seguenti soggetti istituzionali: il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni.
  Il Comitato interministeriale per le politiche urbane esercita l'indirizzo e il coordinamento delle politiche della rigenerazione urbana, anche definendo gli obiettivi del relativo Programma nazionale e promuovendo il coordinamento dei fondi pubbliciPag. 216 disponibili per l'attuazione degli interventi in materia di rigenerazione urbana.
  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano identificano le priorità di intervento nell'ambito degli strumenti regionali di pianificazione del territorio, individuano le risorse di propria competenza, gli incentivi e le semplificazioni per favorire gli interventi di rigenerazione pubblica e privata, promuovono specifici programmi di rigenerazione urbana nelle aree di edilizia residenziale pubblica (ERP).
  L'articolo in esame prevede che i comuni, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, provvedano alla perimetrazione delle aree prioritarie per gli interventi di rigenerazione urbana, partecipino al censimento delle aree urbanizzate, individuino gli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione a valere sulle risorse che confluiscono nella Programmazione comunale di rigenerazione urbana.
  L'articolo 4 stabilisce la procedura di adozione del Programma nazionale per la rigenerazione urbana, che prevede, come già rilevato, il parere in sede di Conferenza unificata, ed il relativo inserimento nell'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF). Secondo tale disposizione, il Programma nazionale per la rigenerazione urbana ha durata triennale, pur essendo previsto un aggiornamento su base annuale, e deve includere i seguenti contenuti: la definizione degli obiettivi del Programma; la scelta dei criteri per definire le priorità di intervento; le tipologie di intervento oggetto di finanziamento nazionale; le risorse disponibili e le relative fonti di finanziamento; il sistema di monitoraggio e valutazione sull'attuazione del Programma.
  L'articolo 5 è dedicato alla programmazione comunale di rigenerazione urbana, di cui vengono specificate le modalità di adozione ed i contenuti essenziali.
  L'articolo 6, relativo alla qualità della programmazione e all'attuazione degli interventi, disciplina le modalità di affidamento della progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione comunale di rigenerazione urbana per l'ipotesi in cui la stessa non possa essere realizzata dall'amministrazione interessata, prevedendo l'espletamento di un concorso di progettazione o di un concorso di idee.
  Il comma 3 individua inoltre quale risorsa utilizzabile dai Comuni per la realizzazione degli interventi attuativi della programmazione comunale di rigenerazione urbana il Fondo rotativo per la progettualità previsto dalla legge 549 del 1995. Al comma 4 sono specificate le condizioni che i predetti interventi devono assicurare.
  L'articolo 7, nel sancire la disciplina degli interventi privati di rigenerazione urbana, al comma 1 provvede, anzitutto, a stabilire che – fermo restando gli interventi di rigenerazione identificati attraverso la programmazione comunale di cui all'articolo 5 – quelli consentiti sono gli interventi diretti su singoli immobili e gli interventi su ambiti urbani da effettuarsi su proposta di proponente privato, soggetta ad autorizzazione comunale.
  L'articolo 8 demanda agli enti territoriali il compito di stabilire le modalità attraverso le quali assicurare la partecipazione diretta, a livello locale, dei cittadini nella definizione degli obiettivi dei piani di rigenerazione urbana, garantendogli, peraltro, la piena informazione sui contenuti dei progetti, anche attraverso la predisposizione di portali web informativi e forme di dibattito pubblico. Delle fasi relative alle procedure di partecipazione previste, gli enti in questione dovranno dare conto nei provvedimenti di approvazione dei Piani comunali di rigenerazione urbana.
  L'articolo 9 impone un vincolo di destinazione sui proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. edilizia) nonché sui contributi ai comuni a titolo di rimborso del minor gettito derivante dall'applicazione della riduzione degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 3, comma 4, lettere e) ed f). Tali proventi sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali: all'adeguamento e alla razionalizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che non comportano nuovo consumo di suolo; al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici o comunquePag. 217 aventi valenza storico-testimoniale; a interventi di riuso.
  L'articolo 10 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, le cui risorse sono destinate al finanziamento degli interventi di rigenerazione attuativi del Programma nazionale per la rigenerazione urbana. La ripartizione dei finanziamenti avviene attraverso decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ed è disposta in favore delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni capoluogo. In caso di mancata o parziale utilizzazione dei finanziamenti da parte dei soggetti assegnatari, questi sono tenuti a trasferire le correlative risorse al bilancio dello Stato perché siano riassegnate al Fondo.
  L'articolo 11, nell'introdurre incentivi economici e fiscali, attribuisce preliminarmente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la competenza ad aggiornare le tabelle parametriche predisposte per determinare l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 16, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001 nonché per determinare il costo di costruzione dei nuovi edifici ai sensi del comma 9 dell'articolo citato.
  È poi previsto che gli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana non siano soggetti, sino alla conclusione degli interventi previsti nel Programma di rigenerazione urbana, all'imposta municipale propria (IMU) – come disciplinata dalla legge n. 160 del 2019 – e alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge n. 147 del 2013. Agli interventi di rigenerazione urbana sono inoltre applicabili le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui alla legge n. 90 del 2013 nonché – ricorrendone i presupposti – gli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici previsti dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
  Al comma 8 si stabilisce che le unità immobiliari e gli edifici inutilizzati ovvero incompiuti da oltre cinque anni possono essere soggetti a una maggiorazione dell'aliquota dell'IMU e dell'aliquota addizionale sull'IRPEF, che Comuni e Regioni possono elevare in modo progressivo al fine di promuovere il riutilizzo del patrimonio immobiliare.
  L'articolo 12, recante semplificazioni, dispone che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche quando è approvato un piano di rigenerazione urbana sostenibile, in aggiunta ai casi già previsti dal D.P.R. 327 del 2001. Prevede inoltre che nelle aree oggetto di interventi di rigenerazione urbana i Comuni possano prevedere la riduzione della dotazione obbligatoria di parcheggi pertinenziali delle unità immobiliari nei limiti ivi stabiliti.
  L'articolo 13 reca la delega al Governo per la redazione di un Testo unico in materia di edilizia.
  In particolare, il comma 1 delimita l'oggetto in ordine al quale, al fine del riordino e della disciplina delle costruzioni, il Governo viene delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico, a mezzo di uno o più decreti legislativi, contenente disposizioni anche modificative della disciplina vigente in materia di: sostenibilità ambientale delle costruzioni; attività edilizia dei privati e delle pubbliche amministrazioni; sicurezza, resistenza e stabilità delle costruzioni; definizione degli standard da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti; accessibilità, visitabilità e adattabilità delle costruzioni ai fini del superamento delle barriere architettoniche.
  Al comma 2 vengono definiti i principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nella emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, i quali, ai sensi del comma 3, sono chiamati ad abrogare espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili ovvero ritenute ricomprese nel riordino complessivo della disciplina o superflue in ragione di esso, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, oltre che a dettarePag. 218 le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate. Tra i principi e i criteri direttivi definiti dal comma in esame figurano, tra gli altri, la necessità di dar corso a una significativa riduzione dei tempi relativi alle procedure per il rilascio dei titoli edilizi autorizzativi ed abilitativi; alla razionalizzazione delle attività oggetto di autorizzazione e alla definizione di regimi amministrativi semplificati alle medesime applicabili; a una standardizzazione della relativa documentazione; a un incremento del grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche; alla valorizzazione degli investimenti in tecnologie verdi e digitali.
  Il comma 4 precisa che i decreti legislativi in questione sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, disponendo che sui relativi schemi venga acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Entro due anni dalla loro entrata in vigore, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dei decreti originari.
  Al riguardo, ritiene opportuno l'inserimento della previsione dell'intesa ai fini dell'adozione degli schemi di decreto legislativo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa prevalentemente coinvolta.
  L'articolo 14 reca la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento e indica le fonti di corrispondente copertura finanziaria.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 9 marzo 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.