CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 novembre 2021
702.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 194

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Atto n. 326.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2021.

Pag. 195

  Romina MURA, presidente, avverte preliminarmente che la IV Commissione, in sede di deliberazione di rilievi, ha valutato favorevolmente lo schema di decreto in esame.
  Quindi, in sostituzione del relatore Viscomi, impossibilitato a prendere parte alla seduta, propone di esprimere un parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla presidente in sostituzione del relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.
C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata, C. 2825 Caretta.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

  Walter RIZZETTO (FDI), relatore, intervenendo da remoto, ricorda che l'istituto del lavoro accessorio, a cui sono riconducibili le prestazioni di lavoro occasionale, oggetto di diversi interventi nel corso delle passate legislature, è attualmente disciplinato dall'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017.
  Una prima regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dal decreto legislativo n. 276 del 2003, che le definiva come attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; dell'insegnamento privato supplementare; dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. I soggetti che potevano rendere prestazioni di lavoro accessorio erano disoccupati da oltre un anno; casalinghe, studenti e pensionati; disabili e soggetti in comunità di recupero; lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Le prestazioni di lavoro accessorio sono remunerate con buoni, i cosiddetti voucher, del valore nominale di 7,5 euro, di cui 5,8 vanno al prestatore del lavoro e il resto è ripartito tra INPS, a titolo di contribuzione previdenziale, INAIL, per finalità assicurative, e il concessionario del servizio di gestione dei buoni, a titolo di rimborso spese.
  Un primo intervento modificativo è recato dall'articolo 22 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che restrinse l'ambito di applicazione della disciplina del lavoro accessorio ai lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, nell'insegnamento privato supplementare e nell'impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, estendendone, contestualmente, l'applicazione all'agricoltura e al lavori domestici. Quanto ai soggetti che potevano effettuare prestazioni di lavoro occasionale, la norma eliminava la tassativa elencazione del decreto legislativo n. 276 del 2003.
  La disciplina, quindi, è stata oggetto di diverse modifiche, volte, per lo più, ad Pag. 196ampliarne l'ambito di applicazione oggettiva e soggettiva. È successivamente intervenuta la legge 28 giugno 2012, n. 92, la cosiddetta «legge Fornero», che ha semplificato l'operatività dell'istituto del lavoro accessorio, definendone l'ambito di applicazione sulla base del criterio del compenso. Sulla base delle previsioni della legge n. 92 del 2012, che hanno integralmente riscritto la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 276 del 2003, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, fermo restando che nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività possono essere svolte a favore di ciascun committente per compensi non superiori a 2.000 euro. Vengono, inoltre, previste specifiche limitazioni all'utilizzo dello strumento nel settore dell'agricoltura e nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Successivamente, si segnala l'eliminazione del carattere occasionale per la qualificazione del lavoro accessorio prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.
  Sulla materia è, quindi, intervenuto, in attuazione della legge delega relativa al cosiddetto Jobs Act (legge n. 183 del 2014) il decreto legislativo n. 81 del 2015, modificato e integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 185 del 2016, che ha elevato a 7.000 euro, annualmente rivalutati, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, il limite massimo entro cui deve rientrare la retribuzione perché la prestazione possa configurarsi come lavoro accessorio. Il decreto, inoltre, ha introdotto il divieto di ricorso al lavoro accessorio per l'esecuzione di appalti di opere o servizi e specifici obblighi di comunicazione a carico di imprenditori e professionisti. La norma ha introdotto modifiche anche alla disciplina dei voucher, aumentandone, tra l'altro, il valore nominale a 10 euro e introducendo previsioni per assicurarne la tracciabilità.
  Successivamente all'entrata in vigore di tale disciplina, la CGIL ha promosso un quesito referendario per l'abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, a seguito della raccolta delle necessarie sottoscrizioni, il referendum è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 28 del 2017. La data per la celebrazione del referendum fu fissata dal Consiglio dei ministri al 28 maggio 2017, ma prima del suo svolgimento è intervenuto l'articolo 1 del decreto-legge n. 25 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2017, che ha disposto l'abrogazione della normativa oggetto della consultazione, che, pertanto, non ebbe luogo.
  La vigente disciplina del lavoro occasionale è recata dall'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, che definisce l'ambito di applicazione sulla base del criterio del compenso, con riferimento sia ai prestatori del lavoro sia agli utilizzatori.
  Possono richiedere prestazioni di lavoro occasionale persone fisiche, attraverso il Libretto famiglia, un apposito libretto nominativo prefinanziato per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di piccoli lavori domestici, inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. Si conferma il valore nominale di 10 euro e la ripartizione dei versamenti.
  La norma prevede la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio da parte di altri utilizzatori, sulla base di uno specifico contratto di prestazione occasionale (PrestO), che prevede la misura minima del compenso pari a 9 euro e l'obbligo per l'utilizzatore di versare la contribuzione alla Gestione separata, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 3,5 cento del compenso. Con riferimento agli utilizzatori non persone fisiche, la norma vieta il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale per gli utilizzatori che hanno alle Pag. 197proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; per le imprese dell'edilizia e di settori affini, per le imprese esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese del settore miniere, cave e torbiere; nell'esecuzione di appalti di opere o servizi; per le imprese del settore agricolo, salvo per specifici soggetti (pensionati, studenti, disoccupati, precettori di prestazioni integrative del salario), purché non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica, ed ha l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. Trovano inoltre applicazione nei confronti del prestatore le disposizioni vigenti in materia di riposo giornaliero e settimanale e delle pause, e quelle in materia di sicurezza sul lavoro. Sono poi previsti obblighi a carico degli utilizzatori e dei prestatori con finalità di tracciamento e controllo.
  La norma, infine, consente alle pubbliche amministrazioni il ricorso al contratto di lavoro occasionale esclusivamente nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali; per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
  Da ultimo, si segnala che nell'ambito dell'esame presso la XII Commissione della Camera del disegno di legge C. 2561, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, il cosiddetto Family Act, è stato introdotto uno specifico criterio di delega relativo alla previsione di strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona, a tal fine anche introducendo carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, acquistabili telematicamente o presso le rivendite autorizzate, e il cui valore nominale è fissato tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  Le proposte di legge in esame sono volte, con diverse formulazioni, alla reintroduzione di una nuova disciplina del lavoro accessorio che superi quella vigente.
  Venendo, quindi, al merito delle singole proposte all'esame, rileva che la proposta C. 745 Polverini dispone, all'articolo 1, l'introduzione di un apposito Capo IV nel decreto legislativo n. 81 del 2015, composto dagli articoli 50-bis, 50-ter e 50-quater, che, in sostanza, ripropongono aspetti della normativa previgente. In particolare, la norma individua le tipologie delle prestazioni di lavoro accessorio, che riprendono in gran parte quelle indicate dal decreto legislativo n. 276 del 2003 prima delle modifiche introdotte dalla «legge Fornero»: lavori domestici straordinari; attività di assistenza domiciliare saltuaria ai bambini, agli anziani ammalati o alle persone disabili; piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, parchi e monumenti; attività volte alla realizzazione di manifestazioni di carattere sportivo non professionistico, culturale, fieristico o caritativo; lavori di emergenza o di solidarietà in collaborazione con enti pubblici o con organizzazioni di volontariato; attività agricole meramente occasionali per committenti non imprenditori. Nella relazione illustrativa si sottolinea che le prestazioni in ambito sportivo sono limitate al settore non professionistico, in ragione del fatto che, ad esempio, non può essere definito occasionale il servizio di vigilanza all'interno degli stadi di calcio, organizzato da società costituite ad hoc e sulla base di un calendario di attività noto con largo anticipo. Il ricorso al lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è ammesso nei limiti della disciplina sul contenimento della spesa pubblica. È, inoltre, confermato in 5.000 euro il limite dei compensi complessivi di tali attività lavorative nell'anno solare, di cui 2.000 euro da uno stesso committente. La norma, quindi, individua i soggetti che possono rendere prestazioni Pag. 198 di lavoro accessorio, anche in questo caso rifacendosi alla disciplina del decreto legislativo n. 276 del 2003 vigente prima dell'intervento della cosiddetta «legge Fornero». Sono individuate, in particolare, le seguenti categorie: i disoccupati da almeno un anno; gli studenti, regolarmente iscritti e compatibilmente con la frequenza del corso di studi, le casalinghe e i pensionati; le persone con disabilità; le persone inserite in comunità di recupero, comprese le persone affette da dipendenza da alcol o da gioco d'azzardo patologico; le donne inserite in percorsi di tutela contro la violenza domestica; i lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro; i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 3.000 euro di compenso per anno solare. La relazione illustrativa sottolinea che, rispetto alla disciplina assunta come riferimento, si specifica che gli studenti devono essere regolarmente iscritti e che per loro l'attività di lavoro accessorio deve svolgersi compatibilmente con la frequenza del corso di studi, nonché si allarga la platea dei prestatori anche a coloro che stanno affrontando un percorso di recupero da dipendenza da alcol o da gioco d'azzardo patologico e alle donne inserite in percorsi di contrasto della violenza in ambito domestico. A tutti i lavoratori che dichiarano la loro disponibilità a effettuare prestazioni di lavoro accessorio, i servizi per l'impiego e gli enti accreditati erogano una formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Per la remunerazione delle prestazioni, confermando sostanzialmente la disciplina previgente, la norma prevede, per gli utilizzatori non imprenditori né professionisti, l'utilizzo di carnet di buoni orari, il cui valore nominale è fissato in via transitoria a 10 euro, rinviandone la determinazione a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per gli utilizzatori imprenditori e professionisti nonché per gli imprenditori agricoli, la norma prevede procedure specifiche, che permettono il controllo della regolarità dell'utilizzo. In particolare, si prevede che il tipo di attività svolto non può rientrare tra le attività normalmente disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'azienda, salva diversa previsione contenuta in accordi collettivi nazionali. La relazione illustrativa evidenzia che tale previsione intende evitare abusi soprattutto nel settore del turismo, come, ad esempio, l'impiego di solo personale con prestazioni occasionali nelle cucine di un ristorante. Si evidenzia, peraltro, che eventuali sostituzioni possono essere fronteggiate con contratti di lavoro a tempo determinato, con applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, relativamente al compenso economico e agli aspetti normativi. Del valore del buono, il 13 per cento è versato alla Gestione separata dell'INPS, il 7 per cento all'INAIL e l'1 per cento è trattenuto dal concessionario a titolo di rimborso. L'articolo 2 abroga, quindi, l'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 e l'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La proposta C. 864 Rizzetto, all'articolo 1, sostituendo l'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, definisce preliminarmente le prestazioni di lavoro accessorio come attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese. Esse possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Sono previste limitazioni al ricorso alle prestazioni occasionali nel settore agricolo, nel quale prestazioni di carattere stagionale possono essere effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, nonché alle attività agricole Pag. 199svolte a favore dei piccoli produttori agricoli, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. La norma consente l'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale, nel rispetto di specifiche limitazioni, anche alle amministrazioni pubbliche, e limita l'utilizzo da parte degli imprenditori privati, consentendolo alle aziende che impiegano fino a quindici dipendenti e a quelle che impiegano più di quindici dipendenti ma esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati. Si prevede il divieto di ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. Per la remunerazione delle prestazioni lavorative i soggetti utilizzatori si avvalgono di buoni orari del valore nominale di 8,5 euro, in assenza di una retribuzione di riferimento stabilita dai contratti collettivi per attività analoghe. Anche la proposta di legge in esame prevede il versamento di quote del buono all'INPS e all'INAIL, mentre la quota a titolo di rimborso per il committente non è predeterminata. La norma, infine, reca anche disposizioni per evitare abusi e utilizzi delle prestazioni di lavoro accessorio non conformi alla disciplina.
  La proposta di legge C. 915 Caiata definisce, all'articolo 1, le prestazioni di lavoro accessorio quali attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati, che possono essere rese nei settori produttivi del turismo e della gig economy, nonché nel settore agricolo, limitatamente alle attività stagionali e a quelle rese in favore di soggetti esonerati dal versamento dell'IVA. Anche gli enti locali possono utilizzare lavoratori per prestazioni di lavoro a carattere accessorio, mentre resta vietato il ricorso al lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. La norma prevede, inoltre, la possibilità per imprenditori ed enti locali di utilizzare cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia. Sulla base dell'articolo 2, la remunerazione delle prestazioni di lavoro accessorio avviene sulla base di buoni orari, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, poi, disciplinate le procedure per l'utilizzo dei buoni.
  La proposta di legge C. 2825 Caretta si distingue dalle altre proposte all'ordine del giorno, in quanto non reca una disciplina organica della materia ma interviene con novelle sull'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017. In particolare, l'articolo 1 prevede l'abrogazione del limite di 5.000 euro nell'anno solare dei compensi delle prestazioni rese in qualità di steward negli impianti sportivi nonché l'aumento a 7.000 euro nell'anno solare delle prestazioni che possono essere rese nel comparto agricolo. Si prevede, altresì, la possibilità di ricorrere a prestazioni accessorie per persone fisiche, imprese fino a 50 dipendenti, imprese con più di 50 dipendenti, ma limitatamente a soggetti inoccupati, disoccupati, o percettori di trattamenti pensionistici, amministrazioni pubbliche, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali, specificate puntualmente dalla norma (progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione o di tossicodipendenza ovvero che usufruiscono di ammortizzatori sociali; svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o a eventi naturali improvvisi; attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o con organizzazioni di volontariato; organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative). Ai fini del calcolo dei limiti di importo delle prestazioni, sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza o di altre prestazioni di sostegno del reddito. È in ogni caso vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle organizzazioni sindacali, delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti Pag. 200 l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo nonché delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere. La norma, quindi, disciplina una specifica procedura di registrazione sia degli utilizzatori sia dei prestatori di lavoro accessorio, la cui attività è remunerata tramite buoni lavoro, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora ciascuno. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono posti interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata dell'INPS, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. L'articolo 2, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Infine, dopo avere sottolineato che le proposte di legge in esame presentato innegabili punti di convergenza, auspica che la Commissione possa giungere alla predisposizione di un testo unitario e condiviso, superando le differenti sensibilità delle parti politiche.

  Romina MURA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.

  La seduta comincia alle 14.30.

  Romina MURA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-TV della Camera dei deputati.

5-07133 Rizzetto: Salvaguardia dei posti di lavoro dello stabilimento di Gaggio Montano (Bo) della società Saga Coffee.

  Walter RIZZETTO (FDI), intervenendo da remoto, illustra la sua interrogazione concernente l'ennesimo caso di delocalizzazione, che mette a repentaglio posti di lavoro e il tessuto produttivo del territorio in questo caso, sottolineando che l'80 per cento dei lavoratori a rischio sono donne.

  La Sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Walter RIZZETTO (FDI), pur ringraziando la sottosegretaria, sottolinea che la proposta del Governo per il contrasto delle delocalizzazioni da lei citata non è ancora stata formalizzata, nonostante se ne parli da mesi e nonostante sia estremamente urgente intervenire.
  Sottolinea, infatti, che le delocalizzazioni stanno continuando e si tratta spesso di aziende che, dopo avere goduto di sostegni pubblici, spostano la produzione dove i costi sono più bassi. Nel caso oggetto della sua interrogazione, ritiene che il Governo debba incoraggiare il soggetto privato che avrebbe manifestato l'intenzione di presentare una proposta di reindustrializzazione, formalizzando una proposta forte, articolata in tre punti: la permanenza della produzione nello stabilimento di Gaggio Montano, il mantenimento dei livelli occupazionali e un piano industriale serio e condiviso.
  Preso, quindi, atto, dell'impegno del Governo a mantenere alta l'attenzione, assicura che la sua parte politica continuerà a vigilare perché si arrivi a una positiva soluzione della vicenda.

5-07134 Giaccone: Riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare ai frontalieri occupati in Svizzera.

  Silvana SNIDER (LEGA), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispettivo, ne illustra il contenuto, sottolineando gli Pag. 201ostacoli burocratici che rendono difficile per i lavoratori frontalieri occupati in Svizzera ottenere la liquidazione della differenza dell'importo degli assegni per il nucleo familiare a cui hanno diritto, nel caso in cui il coniuge abbia un'attività di lavoro dipendente in Italia. Si tratta di una prestazione che, in assenza di un modulo internazionale debitamente compilato a cura dell'INPS, la Svizzera non eroga, determinando, tra l'altro, per il lavoratore una tassazione maggiore.

  La Sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Silvana SNIDER (LEGA), ringrazia la sottosegretaria, da cui apprende che le difficoltà burocratiche segnalate nell'interrogazione non sono imputabili all'INPS. Tuttavia, poiché le criticità permangono, auspica che l'INPS intervenga a sostegno delle sue sedi di confine, consentendo il superamento delle difficoltà che hanno portato all'attuale situazione.

5-07135 Carla Cantone: Stato di attuazione del piano di assunzioni nei centri per l'impiego.

  Carla CANTONE (PD) illustra il suo atto di sindacato ispettivo, richiamandosi al testo depositato.

  La Sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Carla CANTONE (PD), ringraziando la sottosegretaria, ritiene che i dati riportati nella sua risposta confermino la gravità della situazione, con riferimento, in particolare, alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna, dove la pandemia ha accentuato i ritardi già in precedenza accumulati. Auspica che l'impegno assunto dalla coordinatrice degli assessori regionali al lavoro di recuperare gli squilibri esistenti trovi un rapido riscontro e che si completi entro l'anno l'inserimento lavorativo di almeno 4.500 nuovi addetti.

5-07136 Frate: Liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei beneficiari della sospensione della contribuzione prevista dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021.

  Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, ne illustra il contenuto, riguardante la necessità di un intervento per permettere la liquidazione, anche in via provvisoria, dei trattamenti pensionistici degli imprenditori agricoli che hanno usufruito della sospensione contributiva previsto dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021.

  La Sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), pur ringraziando la sottosegretaria, sottolinea che gli imprenditori agricoli oggetto della sua interrogazione stanno pagando ingiustamente i ritardi dell'INPS, che impediscono il ricalcolo dei versamenti ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici.

5-07137 Cominardi: Orientamenti sull'eventuale riduzione dell'orario lavorativo settimanale.

  Claudio COMINARDI (M5S), illustra l'interrogazione, con la quale chiede di sapere dal Governo se intende adottare misure, anche in via sperimentale, per la riduzione dell'orario di lavoro, allo scopo di recuperare produttività, seguendo l'esempio di altre economie europee.

  La Sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Pag. 202

  Claudio COMINARDI (M5S), pur ringraziando la sottosegretaria, fa presente che gli istituti da lei citati, quali il contratto di espansione e i contratti di solidarietà, non hanno consentito negli anni alcun progresso, tanto è vero che l'Italia, a livello europeo, si caratterizza per l'alto numero di ore lavorate, a fronte di un livello di salari tra i più bassi e indici di produttività del tutto insoddisfacenti. A suo giudizio, pertanto, sarebbe preferibile seguire l'esempio del Giappone, altro Paese che in passato si caratterizzava per l'alto numero di ore lavorate e che ha introdotto riduzioni dell'orario di lavoro, consentendo ai lavoratori di dedicarsi ad altre attività, in particolare, ad attività sociali. Solo iniziative coraggiose, infatti, sarebbero in grado di accompagnare l'attuale fase di transizione, che vede il progressivo destrutturarsi del lavoro, così come inteso tradizionalmente.

  Romina MURA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.10.