CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 novembre 2021
700.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 186

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 23 novembre 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici (C. 1072 Molinari e C. 3036 Spena) di rappresentanti di Associazione italiana nomadi digitali.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.15.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 23 novembre 2021.

DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.
C. 3366 Governo.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.15 alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA. – Interviene la sottosegretaria per la transizione ecologica Vannia Gava.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, segnala che l'esame del disegno di legge europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento, in base al quale le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Il regolamento prevede altresì che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti alle parti del provvedimento di propria competenza, che saranno allegati alla relazione trasmessa.
  Avverte che, trattandosi di un provvedimento approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato della Repubblica, le Commissioni in sede consultiva esaminano esclusivamente le parti di competenza modificate dall'altro ramo del Parlamento.
  Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per le parti di competenza della X Commissione, è fissato alle ore 16 di oggi.
  Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Soverini, per l'illustrazione della relazione che ha predisposto.

  Serse SOVERINI (PD), relatore, espone in sintesi i contenuti del disegno di legge in titolo, trasmesso in terza lettura alla Camera dei deputati il 4 novembre 2021. Ricorda che il medesimo disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati il 1° aprile 2021 in prima lettura, con modificazioni rispetto al testo del Governo, e in seconda lettura dal Senato, con ulteriori modificazioni, il 3 novembre 2021.
  Fa presente, preliminarmente, che vengono inserite nel disegno di legge europea, in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di precontenzioso EU Pilot.
  Rileva che l'articolato del disegno di legge europea 2019-2020, quale risultante dalle modifiche apportate dai due rami del Parlamento, consta ora di 48 articoli (rispetto ai 34 del testo originario), suddivisi in VIII capi, che modificano o integrano Pag. 187disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. In sintesi, ricorda che con il disegno di legge in esame si intende: a) agevolare la chiusura di procedure d'infrazione – ricordo, a tal proposito, che attualmente risultano aperte 97 procedure di infrazione a carico dell'Italia; b) agevolare la chiusura di tre casi ARES; c) attuare 13 regolamenti europei; d) garantire la corretta attuazione di 8 direttive, già recepite nell'ordinamento nazionale; e) garantire la corretta attuazione della sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17, in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale; f) recepire la rettifica della direttiva 2001/112/CE, in materia di etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana; g) attuare la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare; h) attuare la direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari; i) agevolare la chiusura del caso EU Pilot 2018/9373, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; j) agevolare la chiusura del caso NIF n. 2020/4008 sulla pubblicità del settore sanitario; k) apportare modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; l) rafforzare i compiti istituzionali dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
  Rammenta che in prima lettura la Commissione, il 4 novembre 2020, ha deliberato una relazione favorevole e, in data 17 dicembre 2020, espresso parere contrario sulle proposte emendative trasmesse, per competenza, dalla XIV Commissione. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, segnala le modifiche al testo del disegno di legge apportate dal Senato in seconda lettura, anche con l'aggiunta di nuovi articoli (di talché l'articolato è stato rinumerato), che riguardano materie che attengono a profili di interesse della X Commissione.
  Segnala, in primo luogo, che all'articolo 4 (ex articolo 3), recante «disposizioni in materia di cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali. Procedura di infrazione n. 2018/2175», è aggiunto il comma 2, che interviene sulla legge n. 39 del 1989, in materia di disciplina della professione di mediatore, con particolare riferimento al regime di incompatibilità, introducendo una ulteriore ipotesi di incompatibilità per colui che svolga attività di dipendente o collaboratore di agenti in attività finanziaria o di mediatori creditizi.
  Evidenzia, quindi, che dopo l'articolo 8 (ex articolo 7), è aggiunto un nuovo articolo 9, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. L'articolo 9, introdotto dal Senato, modifica la disciplina relativa alla delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, contenuta nell'articolo 7 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021), al fine di garantire un'equa remunerazione alle imprese agricole nell'ambito dei rapporti commerciali nelle filiere agroalimentari. Nel dettaglio, l'articolo in esame interviene sullo specifico criterio di delega il quale impone di prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste per la predisposizione del contratto o dell'offerta di contratto avente per oggetto prodotti agricoli, di cui all'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale. La novella, nell'espungere l'attuale riferimento alla misura del 15 per cento, ha per effetto di qualificare come parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale il fatto che sia stato fissato dall'acquirente un prezzo inferiore – dunque senza più alcuna quantificazione specifica – ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare). A tal fine viene modificata la Pag. 188lettera q) del comma 1 dell'articolo 7 della legge n. 53 del 2021. Ricorda che la nostra Commissione, in sede riunita con la XIII Commissione agricoltura, in occasione dell'esame dell'Atto di Governo n. 280, recante «Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari», in data 22 settembre 2021 ha espresso su di esso parere favorevole ponendo, tra le altre, la condizione che dall'articolo 5, comma 2, dello schema, fosse espunto il predetto riferimento alla misura del 15 per cento.
  Fa poi presente che all'articolo 10 (ex articolo 8), recante «disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273», sono apportate modifiche relativamente alla procedura di appalto al fine di: individuare gli ulteriori incarichi che il progettista può subappaltare a soggetti terzi; specificare che l'ammissione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria debba rispettare il principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta; prevedere che con decreto ministeriale siano definiti i requisiti minimi che devono avere gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura per partecipare alle procedure di affidamento previste; intervenire in merito ai motivi di esclusione per irregolarità, non definitivamente accertate, relative al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali e correlate ad appalti di importo comunque non inferiore a 35 mila euro.
  Evidenzia quindi che viene inserito un nuovo articolo 13 che detta disposizioni volte a dare attuazione al regolamento (UE) n. 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. Viene a tal fine modificato il decreto legislativo n. 133 del 2009, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione del precedente regolamento europeo (CE n. 1907/2006) in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, introducendo alcune disposizioni restrittive e sanzionatorie della circolazione di sostanze suscettibili di prestarsi alla fabbricazione di esplosivi artigianali, perciò definite «precursori di esplosivi». Il regolamento dell'Unione europea citato ha sostituito altro precedente (regolamento UE n. 98/2013) sulla medesima materia. La rivisitazione normativa si è resa necessaria per la divergenza di fatto palesatasi nelle restrizioni e controlli da parte degli Stati membri, cui hanno conseguito da un da un lato insufficienti livelli di sicurezza pubblica, dall'altro impacci al funzionamento del mercato interno. L'articolo in esame introduce, altresì, entro il decreto legislativo n. 133 del 2009 due capi, il primo dei quali (Capo II) – composto degli articoli da 17-bis a 17-sexies – definitorio dell'ambito di applicazione e sanzionatorio, in caso di violazione delle norme europee sull'immissione nel mercato e sull'uso di precursori di esplosivi; l'altro (Capo III) recante disposizioni finali, tra cui l'abrogazione degli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale.
  Ricorda inoltre che al Senato sono state sono apportate modifiche anche al comma 1 dell'articolo 18 (ex articolo 15), di attuazione delle direttive di esecuzione (UE) 2019/68 e (UE) 2019/69 della Commissione, che incidono sul settore degli armamenti (procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212). La direttiva n. 68 del 2019, stabilisce le specifiche tecniche della marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali. La direttiva n. 69 del 2019, stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione.
  Evidenzia poi che l'articolo 26 (ex articolo 23), come modificato dal Senato, propone modifiche alla disciplina delle sanzioni penali in caso di abusi di mercato di cui al Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF). In particolare, la disposizione: modifica l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato; estende i casi di esenzione da tale disciplina alle Pag. 189negoziazioni di strumenti mobiliari o operazione collegate; introduce specifiche sanzioni penali per i soggetti che abbiano acquisito illecitamente informazioni privilegiate fuori dai casi previsti a legislazione vigente (cosiddetto insider secondari); innalza a quattro anni (da tre) il periodo massimo di reclusione per reati connessi ad operazioni concernenti talune tipologie di strumenti finanziari; limita la confisca al solo profitto realizzato con la commissione del reato, ove la norma vigente fa riferimento anche al prodotto del reato e ai mezzi per realizzarlo. Tali modifiche mirano a superare alcuni motivi di contestazione sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2019/2130.
  Rileva che è stato inoltre inserito il nuovo articolo 27 che detta disposizioni volte a dare attuazione alla direttiva UE 2020/1504 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Markets in Financial Instruments Directive – MiFID II) per escludere dal suo ambito di applicazione i fornitori di servizi di crowdfunding quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503.
  Osserva quindi che l'articolo 28, introdotto dal Senato, apporta modifiche al Codice delle assicurazioni private, in attuazione della direttiva 2019/2177 del Parlamento e del Consiglio che modifica: la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Le disposizioni assegnano in particolare all'IVASS alcuni nuovi obblighi informativi nei casi di operatività transfrontaliera delle imprese di assicurazioni.
  Fa presente che il Senato ha apportato modifiche agli articolo 31 e 32. All'articolo 31 (ex articolo 26) – che impone taluni obblighi ai fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online che offrono servizi in Italia –, comma 1, lettera a), con riferimento al decreto legislativo n. 204 del 2015 viene aggiunta la previsione per cui i provvedimenti emanati dal Ministero della salute, al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, sono «pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Ministero della salute». All'articolo 32 (ex articolo 27), comma 1, analoga previsione viene stabilita con riferimento alla legge n. 97 del 2013, al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione.
  In ultimo evidenzia un'ulteriore modifica apportata al Senato, che interessa più generalmente l'intervento del Parlamento nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). È stato, infatti, inserito il nuovo articolo 43, relativo al monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR. Nel dettaglio, viene stabilito che, su base semestrale, il Governo trasmetta relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti. Tali relazioni vengono esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR, le quali svolgono ogni opportuna attività conoscitiva finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia e alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti. Peraltro, segnala che il nuovo articolo 46 reca disposizioni che intervengono in merito allo sviluppo della funzione consultiva della Corte dei conti per includervi la possibilità di rendere pareri nelle materie di contabilità pubblica relativamente alle attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e dai fondi complementari al PNRR.

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  Giorgia ANDREUZZA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sara MORETTO (IV), relatrice, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, ricordando, preliminarmente, che il provvedimento si compone di 52 articoli e un allegato. Avverte che la sua relazione sarà limitata all'esposizione delle sole disposizioni che hanno un riferimento a profili di interesse per la X Commissione, segnatamente quelle contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 28, e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Fa quindi presente che l'articolo 1 attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa. Il credito d'imposta spetta fino all'80 per cento delle spese sostenute, mentre il contributo è attribuito fino al 50 per cento delle spese per detti interventi, per un importo massimo di 40 mila euro (eventualmente innalzabile, in presenza di specifiche condizioni). Per le spese non coperte dagli incentivi è possibile fruire di un finanziamento a tasso agevolato. Le norme altresì contengono una disciplina transitoria per il passaggio dal credito di imposta per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere al nuovo incentivo. Per gli interventi non coperti dal credito di imposta e dal contributo a fondo perduto è previsto l'intervento di un finanziamento agevolato.
  Segnala che come riassume il comunicato della Presidenza del Consiglio relativo alla riunione del Consiglio del 27 ottobre 2021, il «pacchetto Turismo» del PNRR, Missione M1 Componente C3, ammonta complessivamente a 2,4 miliardi. Per essere operativo, lo schema ha bisogno di una componente normativa (contenuta nel decreto-legge in esame) e di una parte che verrà introdotta attraverso atti amministrativi. I 2,4 miliardi sono così suddivisi (a titolo di sub-investimento, se non diversamente indicato): 114 milioni all'intervento 4.1 Hub del Turismo Digitale (a titolo di investimento); 1.786 milioni all'intervento 4.2 Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche (a titolo di investimento); 500 milioni all'intervento 4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit; 98 milioni all'intervento 4.2.2 Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator; 500 milioni all'intervento 4.2.3 Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI); 358 milioni all'intervento 4.2.4 Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo (Sezione speciale «turismo» del Fondo di Garanzia per le PMI); 180 milioni all'intervento 4.2.5 Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo; 150 milioni all'intervento 4.2.6 Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Ministero del Turismo nel Fondo Nazionale Turismo; 500 milioni all'intervento 4.3 Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici (a titolo di investimento); 170 milioni all'intervento 4.3.1 Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation; 160 milioni all'intervento 4.3.2 I percorsi Giubilari 2025; 90 milioni all'intervento 4.3.3 La città condivisa; 60 milioni all'intervento 4.3.4 Mitingodiverde; 10 milioni all'intervento 4.3.5 Roma 4.0; 10 milioni all'intervento 4.3.6 Amanotesa.
  Nel dettaglio, rileva che l'articolo 1 al comma 1, per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit» Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (che prevede uno stanziamento di Pag. 191500 milioni di euro allo scopo), attribuisce alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo (individuate al comma 4), un credito di imposta fino all'80 per cento delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa (più specificamente elencati al comma 5), realizzati dal 7 novembre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione in esame) fino al 31 dicembre 2024.
  Segnala poi che l'articolo 1, comma 2, attribuisce alle medesime imprese un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per i medesimi interventi, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40 mila euro che può essere aumentato anche cumulativamente: a) fino ad ulteriori 30 mila euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell'importo totale dell'intervento; b) fino ad ulteriori 20 mila euro per le imprese femminili o giovanili; c) fino ad ulteriori 10 mila euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  Fa presente che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto sono cumulabili, a condizione che tale cumulo – tenuto conto del fatto che le misure agevolative non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, ai sensi del comma 8 – non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi agevolati, di cui al comma 5. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fronte della presentazione di idonee garanzie fideiussorie o cauzione.
  Sottolinea quindi che l'articolo 1, comma 4, individua i destinatari delle agevolazioni. Si tratta di: imprese alberghiere; strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali; strutture ricettive all'aria aperta; imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici. In base alle stime contenute nella relazione tecnica, l'importo medio delle agevolazioni potrebbe giungere a circa 100 mila euro, di cui mediamente 30 mila euro da erogare a fondo perduto, per un intervento medio di spesa ammissibile che si stima possa essere di 125 mila euro, a cui corrisponderebbe un tasso di soddisfacimento di circa 1.000 imprese ogni 100 milioni stanziati (quindi 5.000 entro il 2024).
  Fa altresì presente che l'articolo 1, comma 5, individua gli interventi agevolabili tramite il contributo a fondo perduto e il credito d'imposta, precisando che le spese si considerano effettivamente sostenute secondo i criteri individuati dall'articolo 109 del TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le agevolazioni sono riconosciute in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, i seguenti interventi: a) interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture (cui ai sensi del comma 10 è destinato il 50 per cento delle risorse) e di riqualificazione antisismica; b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; c) interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione dei cd. manufatti leggeri, purché funzionali all'incremento dell'efficienza energetica delle strutture e alla riqualificazione antisismica, ovvero all'eliminazione di barriere architettoniche; d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi agli stabilimenti Pag. 192termali, di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323; e) spese per la digitalizzazione (wi-fi con servizio gratuito e velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download; siti web ottimizzati per il sistema mobile; programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti; spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini del riconoscimento dell'agevolazione).
  Segnala che l'articolo 1, comma 6, chiarisce che gli interventi agevolabili (di cui al comma 5) devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01), che individua gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH) a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.
  Evidenzia che l'articolo 1, comma 7, consente, per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto ma non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, di fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 20 dicembre 2017 («Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica»), a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche. In sostanza, in presenza di costi ammissibili dell'investimento non coperta da credito di imposta e contributo a fondo perduto, è possibile accedere ad un finanziamento agevolato garantito dal Fondo che copre la metà della parte dei costi non incentivati riferibile al miglioramento energetico, nei limiti delle disponibilità del Fondo.
  Osserva poi che l'articolo 1, comma 8, individua le specifiche regole di fruizione del credito d'imposta che è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Non si applicano i limiti di utilizzo dei crediti di imposta di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ricorda, al proposito, che l'articolo 22 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cd. Sostegni-bis) ha modificato per l'anno 2021 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili per soggetti intestatari di conto fiscale individuato dal menzionato articolo 34, elevandolo a 2 milioni di euro. Resta fermo il limite di compensazione annuale per le agevolazioni alle imprese, di cui alla già menzionata legge n. 244 del 2007, pari a 250 mila euro. Il credito di imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Inoltre, attraverso il richiamo all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, viene previsto che, per contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, secondo modalità telematiche, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute e compensati in F24. Pag. 193
  Fa inoltre presente che l'articolo 1, comma 9, dispone che, entro il 7 dicembre 2021 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), il Ministero del turismo pubblichi un avviso contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi in parola, ivi inclusa l'individuazione delle spese considerate eleggibili. Ricorda che nel PNRR l'obiettivo sotteso alla misura del contributo a fondo perduto è quello del raggiungimento di una platea di 3.500 imprese.
  Rammenta che ai sensi dell'articolo 1, comma 10, gli incentivi sono concessi, secondo l'ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. Gli importi indicati rappresentano l'ammontare complessivo (500 milioni) indicato per la missione M1, componente C3, destinati al subinvestimento «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax Credit» del PNRR. L'articolo 1, comma 11, prevede che il credito d'imposta (di cui al comma 1) si applichi agli interventi avviati successivamente al 1° febbraio 2020 e a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021. L'articolo 1, comma 12, reca una disciplina transitoria che riguarda gli interventi conclusi prima del 7 novembre 2021. Ricorda poi che ai sensi dell'articolo 1, comma 13, per il credito di imposta di cui al comma 1 viene ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022.
  Segnala quindi che l'articolo 1, comma 14, chiarisce gli incentivi in commento non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e nei limiti del cd. Temporary Framework.
  Evidenzia che l'articolo 1, comma 15, prevede che il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provveda ad aggiornare gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale. Osserva quindi che l'articolo 1, comma 16, abroga conseguentemente i commi 2-ter e 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 83, che concernono l'aggiornamento con decreto ministeriale degli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi.
  Segnala, infine che l'articolo 1, comma 17, reca le norme di copertura finanziaria dell'agevolazione in esame.
  Relativamente all'articolo 2 (Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico), evidenzia che esso, utilizzando i fondi previsti nel PNRR, istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una «Sezione Speciale Turismo» per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all'aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici) – ossia i potenziali beneficiari del credito di imposta di cui all'articolo 1 – nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico. La sezione dispone di una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. La misura è volta ad Pag. 194attuare la linea progettuale «Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI»), Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il 50 per cento degli importi indicati viene riservato agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica, secondo quanto richiesto dalla Unione europea. La relazione illustrativa riporta che la Commissione europea ha imposto che il 50 per cento delle risorse del PNRR siano riservate ad interventi con caratteristiche di riqualificazione energetica o sostenibilità ambientale e che si prevedano liste di esclusione oltre i criteri di eleggibilità ai sensi del principio DNSH. Secondo la relazione: «Con queste caratteristiche il target iniziale di 11.800 imprese, originariamente previsto senza vincolo di riserva del 50 per cento per le misure di riqualificazione, sarà oggetto di valutazione di fattibilità di medio termine al 2023». Peraltro allo stato la relazione tecnica ritiene che l'obiettivo sia ugualmente raggiungibile, pur prevedendosi una nuova valutazione nel 2023. In senso favorevole al mantenimento dell'obiettivo militano le caratteristiche del settore, non coinvolto in emissioni significative di gas serra. La Sezione speciale «turismo» del Fondo di garanzia per le PMI ha la missione di concedere garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 (ossia – come ricordato – imprese alberghiere, strutture agrituristiche, strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici) e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico. Il secondo periodo dell'articolo 2, comma 1, precisa che la concessione di garanzie deve rispettare le disposizioni nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del fondo, in particolare richiamando la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010 della Commissione europea (sul metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI), e il regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. In particolare tale Regolamento esenta i settori del turismo e della banda larga dall'obbligo di notifica dell'agevolazione, in ragione del loro effetto particolarmente positivo sullo sviluppo regionale.
  Fa presente che l'articolo 2, comma 2, ribadisce che le garanzie sono concesse (sia su singoli finanziamenti che su portafogli di finanziamenti): per interventi di riqualificazione energetica e di innovazione digitale, nel rispetto del principio «non inquinare significativamente» (DSH), come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01; per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.
  Sottolinea che l'articolo 2, comma 3, elenca una serie di condizioni per la concessione delle garanzie, «in deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017 (sulla base dell'autorizzazione concessa con la decisione C(2020)2370 del 13 aprile 2020). In tal senso, tra l'altro: la garanzia è concessa a titolo gratuito; l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro (da 2,5 milioni); sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499; la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale straordinaria prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23; sono ammissibili alla garanzia del Fondo, a determinate condizioni, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario; la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate purché la predetta classificazione non sia stata effettuata Pag. 195 prima del 31 gennaio 2020; per operazioni di investimento immobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti; la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. Si prevede che in fase attuativa la Sezione speciale sarà indirizzata su specifiche priorità di intervento quali: a) almeno per il 40 per cento verso imprese nelle Regioni del Sud b) un ulteriore 30 per cento verso nuove imprese costituite da giovani under 35 o imprese femminili (senza limiti di età)».
  Ricorda poi che l'articolo 2, comma 4, – per quanto non disposto dall'articolo in esame – richiama il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 («Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese»), e quanto disposto dalle disposizioni operative del Fondo.
  Segnala che l'articolo 2, comma 5, interviene sui casi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali), nonché l'Istituto per il credito sportivo rendano disponibili risorse addizionali rispetto a quelle di cui all'articolo in esame e concorrano all'incremento della misura della garanzia e della riassicurazione. Ricorda, infine, che l'articolo 2, comma 6, provvede alla copertura finanziaria, che grava sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  Relativamente all'articolo 3 (Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo), comma 1, segnala che questo prevede contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500 mila euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili. La misura è volta all'attuazione della linea progettuale «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo», Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che destina a tale finalità 180 milioni di euro (ripartiti così: 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025). In base alla relazione tecnica, si stima che la dotazione di 180 milioni di euro consenta di «ottenere un effetto leva pari a cinque volte, sostenendo circa 900 milioni di euro di nuovi investimenti» che riguarderebbero circa 300 imprese medio-grandi del settore turistico (incluse le fiere e i centri congressi) entro la fine del 2025.
  Fa presente che l'articolo 3, comma 2, indica come possibili beneficiari del Fondo le imprese di cui all'articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l'attività imprenditoriale. Si tratta, come già ricordato, delle imprese alberghiere, delle strutture agrituristiche, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici).
  Segnala quindi che l'articolo 3, comma 3, limita il contributo nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili; che il comma 4, consente di attivare finanziamenti agevolati per le stesse finalità, in relazione alle spese non coperte da contributo diretto e da mezzi propri dell'operatore economico e che il comma 5, chiarisce che gli incentivi di cui all'articolo 3 sono alternativi a quelli previsti dall'articolo 1.
  Fa poi presente che l'articolo 3, comma 6, demanda ad un decreto del Ministero del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il compito di definire i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie del presente articolo, in conformità alla predetta Pag. 196Misura M1C3, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all'erogazione del contributo diretto alla spesa.
  Evidenzia che l'articolo 3, comma 7, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provinciali, nonché all'Istituto per il credito sportivo, la possibilità di rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l'istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo presentate a valere sulle predette risorse addizionali.
  Segnala infine che il comma 8, prevede che i finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui all'articolo 3, ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono accedere alle garanzie rilasciate da SACE S.p.A., nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vigente e che l'articolo 3, comma 9, reca la copertura finanziaria dell'onere, posta a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia (articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178).
  Per quanto concerne l'articolo 4 (Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator), fa presente che questo attribuisce, fino al 31 dicembre 2024, ad agenzie di viaggi e tour operator un credito di imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro. Più in dettaglio il comma 1, per l'attuazione della linea progettuale «Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator», Misura M1C3, investimento 4.2.2 (con un importo indicato per l'investimento pari a 98 milioni di euro), nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, attribuisce alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1 («Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator»), 79.11 («Attività delle agenzie di viaggio»), 79.12 («Attività dei tour operator») un contributo, da fruire come credito d'imposta, a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024. Esso è pari al 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, come previste dall'articolo 9, comma 2 e 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e cioè spese per: wi-fi con servizio gratuito e velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download; siti web ottimizzati per il sistema mobile; programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti; spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.
  Ricorda poi che ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati. Esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile Irap, né rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono o non concorrono a formare il reddito, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). Segnala che ai sensi del comma 3, l'incentivo in esame è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e delle deroghe del cd. Temporary Framework. Pag. 197
  Rammenta che l'articolo 4, comma 4, affida a un decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il compito di individuare le modalità applicative delle norme in esame, anche in considerazione del previsto limite di spesa. Segnala infine che l'articolo 4, comma 5, reca la copertura finanziaria delle norme in esame, disponendo che agli oneri derivanti dal comma 1 (pari a 18 milioni per il 2022, 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni per il 2025) si provveda a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo. Gli importi indicati rappresentano l'ammontare complessivo (98 milioni) indicato per la missione M1, componente C3, destinati al subinvestimento «Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator», dal PNRR (D.M. 6 agosto 2021), cui l'articolo in esame intende dare attuazione.
  Relativamente all'articolo 8 (Fondo ripresa resilienza Italia), fa presente che questo prevede la costituzione di un Fondo di fondi denominato «Fondo Ripresa Resilienza Italia» per l'attuazione – nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – delle linee progettuali Piani urbani integrati – Fondo dei Fondi della BEI – M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) – M1C3 intervento 4.2.3. Lo Stato italiano sarà quotista unico del Fondo gestito dalla BEI. La dotazione del fondo è pari a 772 milioni per l'anno 2021, di cui 272 per i piani urbani integrati e 500 per il settore del turismo.
  Segnala che l'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione – entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame – di un Comitato per gli investimenti, incaricato di delineare la strategia e la politica di investimento. Il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ed è composto di rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e per settori target del Fondo.
  Evidenzia poi che l'articolo 8, comma 5,prevede che una quota del Fondo, nel limite del 5 per cento dei prestiti e del 7 per cento degli investimenti in equity e quasi-equity erogati ai destinatari finali possa essere destinata agli oneri di gestione. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del Fondo sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorità strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
  Sottolinea infine che l'articolo 8, comma 6, prevede la costituzione di una sezione denominata «Fondo per il Turismo Sostenibile», con una dotazione di 500 milioni di euro, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica nel settore turistico. In base a quanto sottolinea la relazione illustrativa, il Fondo tematico investirà in tre aree: a) turismo di montagna sia per infrastrutture sia per servizi ricettivi; b) settore business ed offerta turistica top quality; c) turismo sostenibile ed upgrade dei beni mobili e immobili connessi all'attività turistica.
  Per quanto riguarda l'articolo 28 (Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati), fa presente che questo prevede che le camere di commercio pongano a servizio delle imprese un servizio di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). Nel dettaglio, il comma 1 prevede che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite della società Infocamere, mettano a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità. La previsione rientra nell'intervento «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del Piano nazionale per gli investimenti complementari, il cui finanziamento è previsto dell'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Tale norma dedica a tale finalità risorse per 350 milioni di euro, così ripartite negli anni: 50 Pag. 198milioni per il 2021; 100 milioni per il 2022; 100 milioni per il 2023; 50 milioni per il 2024; 40 milioni per il 2025; 10 milioni per il 2026.
  Evidenzia che, al comma 2, l'articolo 28 prevede che sia stipulata una convenzione – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame – tra la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello sviluppo economico, Unioncamere (e Infocamere, in qualità di gestore del servizio), sentita l'AgID e PagoPA, per disciplinare il cronoprogramma di attuazione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento nonché la misura e le modalità di accesso al finanziamento del progetto. Per gli oneri derivanti dalla realizzazione della piattaforma è previsto un tetto di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede a valere sulle risorse appostate a favore dei Servizi digitali e cittadinanza digitale.
  Segnala infine che l'articolo 28, al comma 3, stabilisce che, a decorrere dal 2024, i costi a regime per l'erogazione del servizio, lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura siano a carico delle imprese che ne usufruiscono. A tal fine un decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce gli oneri a carico delle imprese in modo da assicurare la remunerazione dei costi a regime per l'erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del servizio.
  In conclusione, osserva come il provvedimento all'esame coinvolga molte e rilevante competenze della Commissione. Evidenzia, inoltre, che le modifiche che saranno apportate dalla Commissione competente in sede referente incideranno significativamente sulla messa a terra dei contenuti del PNRR, con importanti conseguenze per le imprese italiane. Alla luce di tali considerazioni, annuncia quindi di rendersi disponibile a valutare eventuali segnalazioni che i commissari intendessero offrire come contributo alla discussione che, qualora condivise, potrebbero essere accolte nella proposta di parere che si riserva di formulare in una prossima seduta.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
C. 3374 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite II e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Teresa BALDINI (CI), relatrice, esponendo in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, ricorda, innanzitutto, che il decreto-legge, il cui termine per la conversione scadrà il prossimo 7 dicembre, come modificato dal Senato, è ora composto di quattro Capi per un totale di quindici articoli, rispetto ai dieci del testo originale deliberato dal Governo. Passa quindi ad illustrare il contenuto delle disposizioni che più direttamente coinvolgono materie di interesse per la X Commissione, in particolare le norme recate negli articoli 1, 1-bis, 3 e 9, e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Fa presente che l'articolo 1 del decreto-legge, le cui disposizioni si applicano dal 11 ottobre 2021, reca novelle agli articoli 5, 9-bis e 13 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e abroga le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133. In particolare evidenzia che l'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), e commi 2 e 3, dopo l'intervento operato al Senato, modifica la Pag. 199disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto. Più nello specifico, fermo restando l'obbligo di accesso con una delle certificazioni verdi COVID-19, si stabilisce, in linea generale, che: nelle zone gialle – fermi restando i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50 per cento della capienza massima autorizzata – non vi sono più limiti al numero massimo di spettatori; nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari al 100 per cento della capienza massima autorizzata. Al contempo, si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in quei luoghi. Inoltre, per gli spettacoli svolti all'aperto quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nulla varia per le zone arancioni e rosse. Infine, conferma che gli spettacoli aperti al pubblico restano sospesi quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste.
  Evidenzia inoltre, in particolare, che il predetto articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), sostituendo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, all'ultimo periodo della disposizione introdotta stabilisce, tra l'altro, la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, quando non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni da essa contemplate, salvo quanto previsto dal nuovo comma 1-bis per la zona bianca. Segnala infatti che l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), inserisce il nuovo comma 1-bis nell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 52, consentendo in zona bianca, a decorrere dall'11 ottobre 2021, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Le predette attività sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 (legge n. 74 del 2020). L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La disposizione in esame fissa quindi i limiti di capienza delle predette strutture, che non può comunque essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 50 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Essa impone altresì di garantire la presenza, nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività, di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria oppure (secondo una specificazione introdotta al Senato) di sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus Sars-Cov2, e mantiene fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.
  Segnala, altresì, al riguardo che la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame – che interviene sull'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 – reca un intervento di coordinamento in una norma che, per il periodo di stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, individua una serie di ambiti o servizi ai quali si può accedere solo con il possesso di un certificato verde COVID-19 o qualora si rientri in una fattispecie di correlata esenzione. La novella inserisce in tale elenco le attività che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati; tale inserimento viene operato in relazione alla citata novella disposta dall'articolo 1, lettera a), numero 2). Dall'inserimento nel suddetto elenco deriva che l'accesso è consentito anche ai soggetti che rientrino in una delle fattispecie di esenzione, poste con riferimento al medesimo elenco. Più in particolare, l'elenco oggetto della novella di Pag. 200cui alla predetta lettera b) è stabilito dall'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, mentre le fattispecie di esenzione suddette sono individuate dal comma 3 del medesimo articolo 9-bis. Queste ultime riguardano: i soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 (ricordo che quest'ultima, attualmente, concerne tutti i soggetti di età pari o superiore a 12 anni); i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti, sotto il profilo clinico, una controindicazione relativa alla vaccinazione in oggetto.
  Rileva poi che l'articolo 1, comma 1, lettera c), prevede che, a decorrere dall'11 ottobre 2021, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e alla verifica del possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche, si applica, a partire dalla seconda violazione commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.
  Sottolinea che il Senato ha introdotto l'articolo 1-bis, che esclude le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, le giostre e le altre manifestazioni similari dall'applicazione della normativa in base alla quale i biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi. A tal fine, viene novellato l'articolo 1, comma 545-bis, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) – introdotto dall'articolo 1, comma 1100 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e, successivamente, modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2019 (legge n. 81 del 2019) – che, ricorda, ha disposto che i titoli di accesso alle attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi e che, pertanto, i medesimi titoli recano, anche per i minorenni, l'indicazione del nome e del cognome della persona che ne fruirà, nel rispetto di quanto dispone il codice in materia di protezione dei dati personali. La disciplina non si applica allo spettacolo viaggiante e agli spettacoli di attività lirica, sinfonica, cameristica, nonché di balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo (né alle manifestazioni sportive, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore): l'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, tramite controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità. In caso di differenze tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso. Per la vigilanza e per il controllo all'accesso, nonché per la verifica del possesso dei biglietti, gli organizzatori delle attività di spettacolo possono avvalersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
  Passa quindi all'illustrazione dell'articolo 3 che – inserendo l'articolo 9-octies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 – reca un'integrazione della disciplina transitoria, valida per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, che richiede, per i lavoratori, pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro (fatta salva l'esenzione per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19). La novella in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze.
  Fa quindi presente che il Capo IV, all'articolo 9, reca disposizioni urgenti in materia di protezione dei dati personali, apportando modificazioni al codice in materia di protezione dei dati personali di cui Pag. 201al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tra le altre segnala – articolo 9, comma 1, lettera g), modificata al Senato – l'inserimento nel codice della privacy del nuovo articolo 144-bis, in materia di tutela dal fenomeno del cosiddetto Revenge porn, che, a seguito dell'intervento del Senato, assegna altresì ai gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti decisi dal Garante in materia determinati obblighi di conservazione probatoria del materiale nonché, ai fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, l'obbligo di indicare senza ritardo al Garante o pubblicare nel proprio sito internet un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati.
  Evidenzia, inoltre, che l'articolo 9, comma 7 (dopo le modifiche del Senato) riduce a trenta giorni il termine per i pareri che il Garante per la protezione dei dati personali renda su diversi atti e, per quanto di interesse, in particolare su quelli riconducibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030: diversamente, il termine previsto per l'attività del Garante entro il codice per la protezione dei dati personali sarebbe di quarantacinque giorni (articolo 154, comma 5 del codice). Si prevede che quel termine sia improrogabile (e che una volta decorso, si può comunque procedere, pur in assenza di parere).
  Infine, per quanto di interesse della X Commissione, segnala che l'articolo 9, comma 8 (introdotto al Senato) reca disposizioni in materia di Registro delle opposizioni. Al nuovo comma 8, le lettere da a) a d) intervengono sugli articoli 1 e 2 della legge n. 5 del 2018, al fine di prevedere che i diritti dell'utente iscritto al registro pubblico delle opposizioni, nonché gli obblighi in capo agli operatori di call center operino indipendentemente dalle modalità in cui il trattamento delle numerazioni è stato effettuato, ovvero con o senza operatore con l'impiego del telefono, ma anche in via più generale mediante sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA. – Interviene la viceministra per lo sviluppo economico Alessandra Todde.

  La seduta comincia alle 13.50.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-07111 Benamati: Sull'annunciata chiusura dello stabilimento di Gaggio Montano da parte di SaGa Coffe.

  Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo da remoto, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  La viceministra Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Gianluca BENAMATI (PD), replicando, dichiara valutare positivamente la disponibilità del Ministero ad aprire un tavolo nazionale e quanto sottolineato in merito al lavoro svolto dalla regione e dagli enti locali, in primo luogo dalla città metropolitana. Auspica, in tal senso, che il Governo proceda in stretto coordinamento con la regione trattandosi anche di una situazione che insiste su una realtà delicata come quella della montagna.
  Detto ciò, ritiene di dover stigmatizzare il comportamento dell'azienda in titolo perché dai dati in suo possesso non sembrerebbero sussistere condizioni economiche tali da giustificare la chiusura totale dello stabilimento. Pag. 202
  Rileva che un'azione di nuova industrializzazione del sito è certamente positiva ma anche che ciò emerge con chiarezza, ancora una volta, è che non sono più rinviabili da parte del Governo provvedimenti volti a contrastare chiusure e delocalizzazioni non dettate da crisi o da ragioni di insolvenza ma determinate dal solo obiettivo di ottimizzare i bilanci. Sottolinea, peraltro, che si tratta di chiusure che ledono il patrimonio industriale italiano, la dignità dei lavoratori e feriscono le comunità locali.

5-07112 Squeri: Iniziative a favore del backshoring di attività manifatturiere già delocalizzate ovvero per l'insediamento di imprese estere in Italia.

  Luca SQUERI (FI), intervenendo da remoto, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

  La viceministra Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Luca SQUERI (FI), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta fornita che, comunque, evidenzia, quanto meno, la presenza di positivi spunti per affrontare un problema rilevante come quello oggetto dell'interrogazione in titolo, problema che deve essere, e in parte lo è stato, approfondito insieme all'Esecutivo. Si riserva, peraltro, l'adozione di ulteriori iniziative parlamentari finalizzate a sostenere politiche volte a favorire il rientro in Italia delle imprese del settore manifatturiero precedentemente delocalizzate nonché l'insediamento nel Paese di imprese estere e a rendere attraente per esse nuovi investimenti.

5-07113 Zucconi: Iniziative a tutela dell'industria nazionale della carta in conseguenza dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia.

  Riccardo ZUCCONI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

  La viceministra Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Riccardo ZUCCONI (FDI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta che sembra dilungarsi sul costo delle materie prime, che pure è argomento rilevante, mentre l'interrogazione in titolo intendeva conoscere quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per tutelare un settore di eccellenza italiano, come quello cartario, dall'impatto dovuto all'aumento non solo dei costi delle materie prime ma anche dei costi dell'energia, in una prospettiva anche di lungo periodo, per evitare che le imprese chiudano e che i livelli occupazionali ne risentano. Si tratta quindi di una valutazione di più ampio respiro. A solo titolo di esempio, fa presente che nel solo distretto della carta di Lucca, che coinvolge circa 7 mila dipendenti, non si stanno approntando opere di infrastrutturazione di talché sembra che si voglia incentivare la delocalizzazione produttiva, con tutti i conseguenti problemi occupazionali. Ritiene che il punto centrale sia un altro e cioè che il Governo dovrebbe individuare, cosa che non fa, quelle eccellenze italiane – come ad esempio il settore della carta, del vetro e della ceramica – che rappresentano punti di forza dell'industria nazionale e intervenire in modo specifico con misure di tutela e sostegno, pena la perdita di una specializzazione tecnologica, a causa delle possibili chiusure delle imprese di settore, che poi sarebbe impossibile recuperare.

5-07114 Sut: Iniziative volte a rafforzare la competitività e l'innovazione del settore automobilistico anche nel contesto degli obiettivi di transizione energetica europei.

  Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  La viceministra Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Pag. 203

  Giuseppe CHIAZZESE (M5S), replicando, ringrazia per la risposta fornita ribadisce che il suo gruppo politico è da sempre convinto che le aziende devono essere accompagnate nell'affrontare il processo di transizione ecologica che comporta una forte elettrificazione anche nel settore dei trasporti. Ricorda che la soluzione elettrica significa assenza di emissioni di anidride carbonica. Osserva tuttavia che il processo di elettrificazione, per usare una metafora, è come un treno in corsa: o lo si ferma o lo si prende al volo. Vede, con soddisfazione, che il nostro Paese sembra preferire questa seconda soluzione, che però passa anche attraverso il riciclo delle batterie, cosa che richiede, inevitabilmente, misure di sostegno per le aziende coinvolte. Sul punto evidenzia, infatti, che l'Italia non dispone di metalli rari che rendano possibile una diretta produzione di batterie e che è, quindi, auspicabile nonché fondamentale, per il nostro Paese, diventare leader del riciclo di queste ultime. Conclude ribadendo la necessità che si prevedano incentivi in tale direzione e che questi possano andare a beneficio anche dei consumatori.

5-07115 Baldini: Sull'attività dell'ente unico nazionale di accreditamento Accredia.

  Manuela GAGLIARDI (CI), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

  La viceministra Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Manuela GAGLIARDI (CI), replicando, ringrazia per la risposta fornita che tuttavia non può lasciarla completamente soddisfatta. Rileva, infatti, che la risposta evidenzia innanzitutto una focalizzazione, essenzialmente formale, sulla parte finale del processo di accreditamento che l'interrogazione in titolo pone, invece, come problematico. In tal senso, evidenzia che il fatto stesso che Accredia registri l'accreditamento di un organismo sembra dare un valore aggiunto, agli occhi dei consumatori, all'organismo stesso, e ciò senza che i contenuti qualitativi coincidano, necessariamente, con la corretta procedura svolta. È dell'avviso che sarebbe preferibile, e più corretto, che le normative, cioè quella sulla procedura di accreditamento e quelle sui contenuti professionali, si intersecassero tra loro al fine di scongiurare completamente che possano esservi organismi accreditati ma privi di professionisti abilitati a certificare un risultato, e ciò al fine di evitare di ingannare i consumatori che sarebbe indotti a fidarsi di società provviste del bollino di accreditamento ma prive di professionisti abilitati. Conclude valutando favorevolmente l'avvio di un tavolo di lavoro tra Accredia e i principali Ordini professionali ma ribadendo, altresì, che sarebbe auspicabile un riassetto normativo e operativo del settore per assicurare la necessaria certezza ai consumatori.

  Giorgia ANDREUZZA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.25.