CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 giugno 2021
611.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 182

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 giugno 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 13.25.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
C. 3146 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e VIII).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2021.

  Luca SQUERI (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
C. 3161 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e IX).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2021.

  Jari COLLA (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.
Testo unificato C. 544 Gelmini e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Serse SOVERINI (PD), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, ricordando che il testo – composto di 16 articoli distribuiti in V Capi –, ridefinisce la missione e l'organizzazione del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), anche in relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Passando ai suoi contenuti, evidenzia che l'articolo 1 specifica che del Sistema I.F.T.S. fanno parte: a) gli Istituti tecnici superiori (ITS) deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati e alla realizzazione degli altri obiettivi ivi richiamati, istituti che assumono la denominazione di «Accademie per l'Istruzione Tecnica Superiore (ITS Academy)» anche per renderne più visibile e comunicabile la missione e la collocazione a livello terziario nel sistema nazionale di istruzione e formazione; b) i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.), mirati a consolidare, aggiornare e specializzare le competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, del diploma professionale di tecnico nonché di coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali e di coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
  Rileva che il Capo I (articoli da 2 a 9), reca disposizioni sulle ITS Academy che hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze Pag. 183 tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire, in modo sistematico, a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro (skill mismatch), che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie. Hanno altresì la missione di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, anche attraverso l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche, l'aggiornamento e la formazione dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali, le politiche attive del lavoro con la formazione continua e il trasferimento tecnologico, soprattutto alle piccole e medie imprese (articolo 2, comma 1). Sottolinea che nel corso del primo lustro di vigenza del provvedimento in esame, la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi indotti dalla realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR, con particolare riferimento alla transizione digitale, costituisce una priorità strategica (articolo 2, comma 2).
  L'articolo 3 prevede che con decreto non regolamentare del Ministro dell'istruzione, di concerto, tra gli altri, con il Ministro dello sviluppo economico, siano recate disposizioni circa la caratterizzazione degli ITS Academy (comma 1) e, in relazione ai percorsi formativi indicati nel successivo articolo 5, vengano definiti (comma 2): a) le figure nazionali di riferimento, ulteriormente articolabili, peraltro, in profili sulla base della programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni; b) gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura; c) i diplomi di tecnico superiore che si conseguono a conclusione dei percorsi. In via transitoria, sino all'adozione del citato decreto, ciascun ITS Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (comma 3). Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche deve tenersi conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e al no profit; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; e le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati (comma 4). Il comma 5 è volto ad evitare sovrapposizioni di aree tecnologiche cui i differenti ITS Academy possono fare riferimento nell'ambito della medesima regione.
  Evidenzia poi che l'articolo 4 reca disposizioni sul regime giuridico degli ITS Academy. Essi si costituiscono, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, come fondazioni, secondo il modello della fondazione di partecipazione con acquisto della personalità giuridica (comma 1). Il comma 2 stabilisce, quale standard organizzativo minimo, che i soggetti fondatori siano i seguenti: a) un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che appartenga all'ordine tecnico o professionale ovvero nel quale sono attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione; b) una struttura formativa accreditata dalla regione per l'alta formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione; c) un'impresa del settore produttivo che utilizza, in modo prevalente, le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal sopra citato decreto di cui all'articolo 3 del testo; d) un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero un centro di ricerca, pubblico o privato, operante nell'area tecnologica di riferimento. Altri soggetti possono comunque essere individuati, in aggiunta, al momento della fondazione o successivamente (comma 3). Con proprio statuto, redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione – sentito il parere della Conferenza unificata –, ciascuna Fondazione ITS Academy stabilisce i requisiti di partecipazione, la procedura Pag. 184 di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti, nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità (comma 4). Ai soggetti fondatori è richiesta una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, e possono esserlo soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione (comma 5). Tali soggetti contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione che è composto: a) dal fondo di dotazione; b) dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione; c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici (comma 6). Il comma 7 individua gli organi essenziali delle Fondazioni mentre il comma 8 stabilisce che queste sono sottoposte al controllo sull'amministrazione da parte del prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy. Il comma 9 reca disposizioni circa il riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici nonché le agevolazioni fiscali; il comma 10 riconosce il diploma di secondo livello, con durata di sei semestri, come titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico; ai sensi del comma 11 gli ITS Academy possono essere destinatari delle agevolazioni finanziarie previste per la ricerca scientifica e tecnologica.
  Sottolinea quindi quanto recato nell'articolo 5 che detta disposizioni sugli standard minimi dei percorsi formativi degli ITS Academy. In primo luogo segnala che quelli destinati a coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al successivo Capo II della durata di 800 ore (come indicato nel comma 7), si articolano in semestri e sono strutturati in due livelli: a) percorsi di primo livello, che hanno la durata di quattro semestri con almeno 1.800/2.000 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente; b) percorsi di II livello, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (comma 1). I partecipanti con profitto conseguono rispettivamente, previa verifica e valutazione finali, il diploma di tecnico superiore di primo o di secondo livello che costituisce titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi (comma 2). I predetti percorsi formativi hanno le seguenti caratteristiche comuni: a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure di riferimento definite con il citato decreto di cui all'articolo 3 al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea; b) sono progettati e organizzati in relazione all'esigenza di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale; c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati (comma 3). Il comma 4 definisce standard minimi cui i percorsi devono rispondere come, ad esempio la presenza di attività teoriche e pratiche, lo svolgimento di stage e tirocini formativi, anche all'estero, la possibile non coincidenza con le scansioni temporali dell'anno scolastico, che la distribuzione del monte ore tenga conto delle esigenze dei lavoratori occupati, le competenze cui i curricola dei percorsi fanno riferimento, declinate in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche, la loro strutturazione, le misure a supporto della frequenza che le accompagnano come, ad esempio, le certificazioni intermedie, il ruolo dei comitati di progetto, ecc. fa presente che nei percorsi prestano la loro opera docenti selezionati: a) per almeno il 50 per cento, tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro Pag. 185 aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno cinque anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento; b) per almeno il 30 per cento, tra soggetti in servizio presso le scuole e le strutture formative accreditate dalle regioni per l'alta formazione, le università o i centri di ricerca pubblici operanti nell'ambito dell'area tecnologica di riferimento (comma 5); allo scopo di assicurare continuità nei raccordi con gli istituti di istruzione secondaria superiore e con le università, i docenti e i ricercatori possono essere assegnati alle Fondazioni ITS Academy in posizione di comando (comma 6).
  Osserva quindi che l'articolo 6 prevede norme relative alla verifica e valutazione finali e alle certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti. Rinvia ad un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata la definizione dei criteri e delle modalità per la costituzione delle commissioni d'esame, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la spendibilità in ambito nazionale e dell'Unione europea dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi (comma 1). La certificazione è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli (comma 2). Inoltre, per credito formativo acquisito si intende l'insieme di competenze esito del percorso formativo che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro (comma 3). I percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (comma 4). Il riconoscimento dei crediti opera: a) al momento dell'accesso ai percorsi; b) all'interno dei percorsi; c) all'esterno dei percorsi.
  Evidenzia poi quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, che reca disposizioni riguardanti l'accreditamento degli ITS Academy, quale condizione per accedere al sistema di finanziamento di cui al successivo Capo III. Il relativo procedimento è stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione – che definisce anche i criteri e le modalità per il rinnovo dell'accreditamento nazionale, che ha durata quinquennale, e per la sua eventuale revoca (comma 2) –, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, e l'accreditamento nazionale può essere ottenuto a condizione che rispettino i seguenti standard e requisiti minimi: a) statuto adottato sulla base delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 4; b) rispondenza alla missione e agli standard organizzativi di cui al Capo I e a requisiti minimi concernenti, tra l'altro, la disponibilità esclusiva e l'idoneità della sede operativa in relazione all'area tecnologica, la disponibilità delle dotazioni infrastrutturali, logistiche, strumentali e tecnologiche, rispondenti alle norme vigenti in materia di igiene, sanità, accessibilità e sicurezza; c) onorabilità degli organi e di tutti coloro che prestano la loro opera professionale; d) accessibilità e sostegno per gli studenti con disabilità o con altri bisogni educativi speciali; e) rispondenza del personale che presta la propria opera professionale nell'ITS agli standard previsti all'articolo 5, comma 5; f) adeguatezza della situazione patrimoniale e correttezza della relativa gestione economica e finanziaria (comma 4). Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS Academy riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e di valutazione di cui al successivo Capo IV, un giudizio negativo riferito ad almeno il 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, la regione revoca l'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1, cui consegue la perdita dell'abilitazione al Pag. 186rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento (comma 3).
  Sottolinea che l'articolo 8 detta disposizioni che favoriscono il raccordo tra ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca; questi soggetti possono sottoscrivere patti federativi allo scopo di realizzare percorsi, flessibili e modulari, per il conseguimento, anche in alto apprendistato, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e cassaintegrati per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate (comma 1). Fa presente che il testo rinvia ad un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano la definizione: a) dei criteri generali e degli standard di organizzazione dei percorsi formativi per il conseguimento di lauree a orientamento professionale e per la condivisione delle risorse occorrenti; b) dei criteri generali e delle modalità per i passaggi tra i percorsi di I e II livello degli ITS Academy, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei crediti; c) dei criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati, come crediti formativi per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale; d) delle modalità per rendere trasparente il riconoscimento dei crediti acquisiti dai diplomati ai fini della prosecuzione degli studi (comma 2). Il comma 3 prevede che i presidenti delle fondazioni ITS aventi sede nella regione facciano parte dei comitati regionali di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
  Ricorda poi che l'articolo 9 riconosce che gli ITS Academy sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali (comma 1). Segnala anche, tuttavia, che il comma 2 prevede che il potenziamento e lo sviluppo del complessivo Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore sia accompagnato e sostenuto da misure nazionali, che comprendono, tra le altre: programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (P.C.T.O.) e iniziative di orientamento destinate agli studenti degli istituti secondari superiori – volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro nonché progetti destinati ai dirigenti scolastici e ai docenti per promuovere la loro approfondita conoscenza del PNRR e delle sue strategie per l'innovazione e lo sviluppo, soprattutto digitale e tecnologico; programmi per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo degli ITS Academy nel primo quinquennio di attuazione in relazione alle strategie del PNRR, sulla base di un piano predisposto dal Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni, per la realizzazione, a partire dal 2022, degli ITS Academy sul territorio nell'ambito di campus multiregionali (comma 3); programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei.
  Osserva che il Capo II comprende il solo articolo 10 che reca disposizioni sui percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.). Essi sono conformati in Pag. 187modo da concorrere al superamento del disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni (skill mismatch) e della carenza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto alle esigenze indotte dall'innovazione tecnologica del Paese (skill shortage) (comma 1). Detti percorsi sono programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia e rispondono a taluni standard minimi, tra i quali: finalizzazione al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; strutturazione, di regola, in due semestri, per un totale di 800 ore, con articolazione in moduli di varia durata; progettazione e realizzazione, anche in apprendistato, riservata agli istituti tecnici, agli istituti professionali e alle strutture formative accreditate dalle regioni allo scopo di rispondere ai fabbisogni formativi espressi dai settori produttivi del territorio in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca pubblici e privati (comma 2). I percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite finalizzate al rilascio, da parte delle regioni, della certificazione di cui al comma 2 (comma 3). Le modalità per la costituzione delle commissioni esaminatrici nonché le indicazioni generali per la verifica finale sono definite dalle regioni e il modello di certificato è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere della Conferenza unificata.
  Fa quindi presente che il Capo III, comprendente gli articoli 11 e 12, reca disposizioni sul coordinamento nazionale e, come già ha avuto modo di ricordare, sul sistema di finanziamento. In tal senso, l'articolo 11, al fine di consolidare e valorizzare il ruolo di parte integrante che il Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore ricopre nell'ambito delle misure nazionali ed europee per l'innovazione tecnologica e la competitività del sistema produttivo italiano, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione del Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (comma 1), composto da rappresentanti di diversi Ministeri, compreso quello dello sviluppo economico, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni più rappresentative degli Istituti tecnici superiori (comma 2). Tra le sue funzioni: provvedere alla redazione di un piano nazionale per la definizione e l'integrazione dei fabbisogni formativi e lo sviluppo del sistema d'istruzione e formazione tecnica indotti dalle politiche nazionali ed europee (PNRR) in materia di innovazione tecnologica, innovazione digitale, transizione ecologica, politiche per l'occupazione, politiche attive e politiche di genere di ciascun Ministero, nonché di piani di orientamento dei giovani e delle famiglie finalizzati alla promozione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (comma 3). Al coordinamento nazionale sono quindi affidati i compiti di: consultazione e coinvolgimento delle parti sociali, delle reti territoriali degli ITS Academy, di soggetti pubblici e privati che abbiano un rilevante interesse allo sviluppo del Sistema, anche per consolidare e riequilibrare sul territorio l'offerta formativa; proposta in materia di linee di indirizzo del Sistema e di programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante, con particolare attenzione allo sviluppo del Piano nazionale Industria 4.0 e del PNRR; attualizzazione delle aree tecnologiche di riferimento degli ITS Academy e dei relativi ambiti e figure professionali di riferimento nazionale; raccordo con i Ministeri; consultazione di soggetti del sistema delle università e della ricerca scientifica e tecnologica (comma 4). Ai sensi del comma 5 le regioni accolgono il piano nazionale delle competenze come parte integrante della loro programmazione triennale e della programmazione degli interventi rientranti nel Piano nazionale di resistenza e resilienza.
  Ribadisce quindi che l'articolo 12 dispone circa il sistema di finanziamento. Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione Pag. 188del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'Istruzione e la formazione tecnica superiore destinato a finanziare prioritariamente: a) la realizzazione degli ITS Academy e incrementarne significativamente l'offerta formativa su tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, con particolare riferimento agli obiettivi correlati all'attuazione del P.N.R.R, anche finanziando interventi per dotare gli ITS Academy di laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, ivi comprese quelle per la formazione a distanza, nonché le dotazioni di docenti e ricercatori in posizione di comando; b) le misure per il riequilibrio territoriale dell'offerta formativa degli ITS Academy, soprattutto attraverso la costituzione dei campus multiregionali e la previsione di borse di studio; c) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie; d) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale, il monitoraggio e la valutazione di cui ai successivi articoli 13 e 14. La dotazione del Fondo è pari a 68 milioni di euro per l'anno 2021 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, onere cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (comma 2): i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo sono definiti con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e la quota di risorse destinate agli ITS Academy che hanno ottenuto l'accreditamento e sono inclusi nella programmazione territoriale dell'offerta formativa delle regioni sono assegnate direttamente alle relative Fondazioni entro il 30 giugno di ciascun anno (comma 3), essendo le risorse assegnate sulla base della quota capitaria riferita al numero degli allievi dei corsi che nell'anno precedente hanno conseguito un giudizio positivo da parte del sistema di monitoraggio e di valutazione (comma 4); evidenzia, peraltro, che le regioni sono obbligate a cofinanziare gli degli ITS Academy accreditati, inclusi nella propria programmazione territoriale dell'offerta formativa, per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate (comma 5).
  Rileva poi che il Capo IV, comprendente gli articoli 13 e 14, reca disposizioni concernenti l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale nonché il monitoraggio e la valutazione di sistema. L'articolo 13 dispone che venga costituita l'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy e ai percorsi formativi presso l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), ove è già peraltro operativa la banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere della Conferenza unificata (comma 1). Il comma 2 dispone che le funzioni e i compiti della citata banca dati nazionale vengano attualizzati in relazione a quanto previsto dalla proposta di legge. Quanto agli oneri si provvede con le risorse di cui al precedente articolo 12 ed è anche previsto che vi possano concorrere eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 2).
  Evidenzia che l'articolo 14 prevede l'attualizzazione del sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, cui si dovrà provvedere con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata (comma 1) con il quale saranno definiti altresì gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi oggetto della proposta (comma 2).
  In ultimo, ricorda che il Capo V reca le disposizioni finali. L'articolo 15 prevede che nella fase transitoria, per i primi due anni, si intendono accreditati tutti gli ITS che operano nell'ambito del piano nazionale e secondo le linee guida di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008. Con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sono poi adottate le linee guida per accompagnare la Pag. 189transizione verso il nuovo ordinamento che comprendono anche l'attualizzazione degli statuti delle Fondazioni ITS: il mancato adeguamento a quanto sarà previsto dal decreto comporta la revoca dell'accreditamento. L'articolo 16 – sul quale segnala che bisognerà intervenire sostituendo il termine «decreto» con «legge»-, infine, riguarda l'attuazione della normativa nelle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della proposta di legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
  Avverte, infine, che la Commissione Cultura, competente in sede referente, esaminerà nella seduta odierna le proposte emendative presentate sul testo unificato del provvedimento in esame per poi trasmettere il testo modificato alle Commissioni competenti in sede consultiva nella serata di oggi. Le Commissioni potrebbero quindi rendere il parere sul testo unificato come risultante dagli emendamenti approvati non prima della giornata di domani.
  Osserva, tuttavia, che da un esame delle 37 proposte emendative presentate, non sembrano esservi profili rilevanti di competenza della X Commissione.
  Pertanto, se la presidenza e i commissari concordano, propone che il parere sul testo unificato possa essere reso già nella seduta odierna.

  Martina NARDI, presidente, in considerazione anche del fatto che le proposte emendative presentate in VII Commissione non coinvolgono profili di rilevante interesse della Commissione Attività produttive, commercio e turismo, avverte che, qualora la Commissione concordi, per la presidenza nulla osta a rendere il parere sul testo unificato all'esame già nella seduta odierna.

  La Commissione concorda.

  Serse SOVERINI (PD), relatore, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 59/2021: Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.
C. 3166 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2021.

  Gavino MANCA (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 23 giugno 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.
Audizione di rappresentanti di FNM S.p.a.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.

Audizione di rappresentanti di Edison.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 23 giugno 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7- Pag. 19000381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica.
Audizione di rappresentanti di Utilitalia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.35.

Audizione di rappresentanti di Energia Libera.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 23 giugno 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 23 giugno 2021.

Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.
Esame C. 1239 Mor, C. 2411 Porchietto e C. 2739 Centemero.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.30 alle 15.50.