CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 aprile 2021
575.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 27 aprile 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2763 Zucconi recante disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.
Audizione informale di rappresentanti di Confabitare.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.

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Audizione informale di rappresentanti dell'Unione nazionale delle camere civili.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.10.

Audizione informale del Prof. Roberto Carleo, ordinario di diritto privato presso l'Università degli studi di Napoli «Parthenope».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.15 alle 10.35.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 27 aprile 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale energia del vento (ANEV) nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 aprile 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 10.50.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001.
C. 2806 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Matteo MICHELI (LEGA), relatore, illustrando brevemente il provvedimento in esame, ricorda che esso è diretto ad autorizzare la ratifica e a dare esecuzione alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants, POP secondo l'acronimo inglese), entrata in vigore il 17 maggio 2004, già ratificata da 182 Stati, ivi compresi gli altri Stati membri dell'Unione europea. Ricorda che le misure previste dalla Convenzione sono già disciplinate dalla vigente legislazione dell'Unione europea: in particolare con il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) l'Unione europea ha dato attuazione agli obblighi previsti dalla Convenzione e l'Italia, al pari degli altri Stati membri, è tenuta al rispetto delle disposizioni contenuto nel menzionato regolamento.
  La Convenzione, composta di 30 articoli e 7 allegati, definisce una serie di azioni, tra le quali il divieto della produzione, dell'utilizzo e della commercializzazione – comprese l'importazione e l'esportazione – delle sostanze, prodotte intenzionalmente, elencate nell'allegato A e nell'allegato B, la continua riduzione e, se possibile, la definitiva eliminazione delle emissioni delle sostanze organiche che si generano spontaneamente, elencate nell'allegato C, nonché l'adozione di misure per la riduzione o l'eliminazione di emissioni di POP provenienti dalle scorte e dai rifiuti. Tali elenchi sono stati aggiornati dalla Conferenza delle Parti nella sua ottava riunione tenutasi dal 24 aprile al 5 maggio 2017.
  Tra i principali impegni previsti dalla Convenzione, segnala che l'articolo 3 dispone l'eliminazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato A, nonché la limitazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato B. In entrambi i casi, sono salvaguardati i quantitativi destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio o come campioni di riferimento. In merito all'importazione e all'esportazione delle sostanze iscritte negli allegati A e B, fa presente che è prevista l'adozione di misure idonee a garantire che esse possano essere fatte soltanto a fini di smaltimento senza rischi per l'ambiente, in modo conforme alle indicazioni riportate nella Convenzione, o per gli scopi consentiti dagli stessi Pag. 31allegati A e B. Sono inoltre previste azioni volte a prevenire la produzione e l'uso di nuove sostanze con caratteristiche di inquinanti organici persistenti, nonché ad introdurre nella regolamentazione nazionale, ove opportuno, i criteri per l'identificazione dei POP di cui all'allegato D.
  La Convenzione prevede, all'articolo 5, la definizione di un Piano d'azione per la diminuzione e, se possibile, l'eliminazione delle emissioni non intenzionali di origine antropica delle sostanze di cui all'allegato C. Tale piano, da redigere a cura delle Parti, contiene la valutazione della situazione esistente e dell'efficacia delle leggi e delle politiche per la gestione, le strategie di attuazione, le misure per la promozione dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali e per la diffusione dell'informazione e dell'educazione. Sono previsti la revisione quinquennale dei risultati e il conseguente aggiornamento del piano d'azione.
  L'articolo 6 definisce gli obblighi relativi ai rifiuti costituiti, contenenti o inquinati da POP: in particolare viene chiesto di determinare e applicare le strategie appropriate per l'identificazione di prodotti, articoli e rifiuti contenenti POP e dei siti da essi contaminati. A tal fine, la Conferenza delle Parti ha il compito di sviluppare le linee guida per l'identificazione dei sistemi appropriati di smaltimento alternativi alla distruzione, dei livelli minimi di contaminazione dei rifiuti e dei livelli di distruzione del contenuto di POP che è necessario raggiungere.
  La Convenzione prevede, inoltre, l'assunzione di ulteriori obblighi tra i quali l'adozione di un Piano nazionale di attuazione, da trasmettere alla Conferenza delle Parti entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione nei loro confronti e da sottoporre periodicamente a revisione e aggiornamento (articolo 7). L'articolo 9 prevede lo scambio delle informazioni riguardanti la produzione, l'uso e le emissioni di POP e le alternative esistenti. Il Segretariato della Convenzione agisce come punto di riferimento e di raccordo per la raccolta e la divulgazione di informazioni provenienti da ogni fonte governativa.
  L'articolo 11 disciplina lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti: le fonti e le emissioni, i livelli di concentrazione nella popolazione e nell'ambiente, la diffusione, le trasformazioni e il destino finale, gli effetti sulla salute e sull'ambiente, i metodi di valutazione dei fattori socio-economici e culturali, la riduzione e l'eliminazione delle emissioni, i metodi armonizzati per la formulazione di inventari delle emissioni e le tecniche analitiche per la misura delle emissioni. La Convenzione promuove altresì metodi, meccanismi e dispositivi rivolti alla mobilitazione di fonti diversificate di finanziamento anche attraverso interventi finanziari che facilitino l'accesso alla Global Environment Facility e altri meccanismi finanziari multilaterali, regionali e bilaterali ai fini della cooperazione allo sviluppo con i Paesi in via di sviluppo e con i Paesi con economia in transizione, per l'attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione (articoli 13 e 14).
  L'organo decisionale della Convenzione è costituito dalla Conferenza delle Parti (articolo 19): durante le sue riunioni hanno diritto ad esprimere il proprio voto soltanto i rappresentanti degli Stati che hanno ratificato la Convenzione.
  Altro organo è il Comitato di revisione degli inquinanti organici persistenti (POPs Review Committee), composto da un ristretto numero di esperti, designati dai Governi e nominati dalla Conferenza delle Parti sulla base di un'equa ripartizione geografica con il compito di attuare la procedura prevista dall'articolo 8 per l'inserimento di nuove sostanze nel novero di quelle previste dalla Convenzione (modifica degli allegati A, B e C).
  Per quanto attiene al disegno di legge, composto di 4 articoli (articolo 1, di autorizzazione alla ratifica, e articolo 2, recante ordine di esecuzione), segnala in particolare che l'articolo 3 individua nel Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della Transizione ecologica, l'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle Pag. 32informazioni previsto dalla Convenzione stessa. Il medesimo articolo dispone, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di ratifica, l'adozione del piano di attuazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e del piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali di cui all'articolo 5 della Convenzione. Tale piano viene adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico, delle Politiche agricole alimentari e forestali, delle Infrastrutture e dei trasporti e della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'articolo 4, infine, reca le disposizioni finanziarie.
  Fa, infine, presente che l'approvazione del provvedimento consentirà al nostro Paese di partecipare a pieno titolo ai lavori della Conferenza delle Parti e di esprimere il proprio voto in relazione ai programmi, alle attività e alle decisioni sottoposte all'approvazione della Conferenza, le cui prossime riunioni si svolgeranno online dal 26 al 30 luglio prossimi e, in presenza a Ginevra, a giugno dell'anno prossimo.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico, fatto a Buenos Aires il 27 febbraio 2019.
C. 2823 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Matteo MICHELI (LEGA), relatore, illustrando brevemente il provvedimento in esame, ricorda, preliminarmente, che la collaborazione italo-argentina nel settore spaziale rappresenta uno dei principali settori di cooperazione nell'ambito delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, particolarmente rilevante per i suoi aspetti di natura scientifica, tecnologica, industriale e commerciale. Tale collaborazione è stata avviata con il primo Accordo di cooperazione nel campo della ricerca e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici è stato concluso dai due Governi il 6 ottobre 1992. La realizzazione delle attività congiunte previste dall'Accordo è stata demandata alle rispettive agenzie spaziali nazionali, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e la Comisión nacional de actividades espaciales dell'Argentina (CONAE). Una delle principali aree di collaborazione è costituita dall'osservazione della Terra e dalla partecipazione italiana alle prime missioni satellitari argentine, quali la SAC-B nel 1996, la SAC-C nel 2000 e la SAC-D/Aquarius nel 2011. In tale settore, l'ASI e la CONAE, sulla base del Memorandum d'intesa, firmato a Roma il 7 luglio 2005, successivamente modificato il 30 aprile 2008 e il 17 novembre 2010, stanno altresì realizzando il programma denominato Sistema italo-argentino di satelliti per la gestione delle emergenze (SIASGE), che unisce gli strumenti radar ad apertura sintetica (SAR) della costellazione satellitare italiana COSMO-SkyMed in banda X e della costellazione satellitare argentina SAOCOM in banda L. A seguito della scadenza dell'Accordo sottoscritto nel 1992 si è addivenuti alla conclusione di uno nuovo.
  Il nuovo Accordo, composto da una premessa e da 15 articoli, amplia le aree di cooperazione già previste dal precedente Accordo del 1992 e ne aggiorna i termini e le condizioni, in considerazione dell'evoluzione dei programmi e del contesto di riferimento delle iniziative già intraprese, prevedendo anche la possibilità di definire un nuovo quadro di riferimento per l'Italia e per l'Argentina sulla cooperazione nel settore spaziale, esplicantesi in attività di ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione e applicazioni a fini pacifici, in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali delle Parti e ai princìpi e alle norme del diritto internazionale (articolo 1). Pag. 33
  L'articolo 2 conferma le due agenzie spaziali, ossia l'ASI e la CONAE, quali agenzie attuatrici nazionali, responsabili dello sviluppo, del coordinamento e della promozione della cooperazione prevista dall'Accordo.
  L'articolo 3, individua le possibili aree di cooperazione bilaterale, tra le quali, il tele-rilevamento della Terra, le scienze spaziali e le ricerche nello spazio profondo, lo sviluppo di sistemi spaziali per scopi di ricerca, tecnologia, innovazione e applicazioni, la promozione di iniziative a fini commerciali, l'accesso allo spazio, le infrastrutture di terra di sistemi spaziali nonché la promozione di strumenti per la gestione delle emergenze conseguenti ad incidenti antropici e disastri naturali.
  L'articolo 4 definisce le forme di cooperazione dell'Accordo che potrà, ad esempio, articolarsi in: progetti spaziali congiunti, tra i quali rientrano la piena attuazione del programma SIASGE, compresa la fase di distribuzione commerciale dei suoi dati, applicazioni e servizi, nonché l'evoluzione del programma con la nuova generazione dei satelliti in banda X e L; scambio di attrezzature, documentazione, dati, risultati di esperimenti e informazioni scientifiche e tecnologiche; promozione e sviluppo di iniziative industriali e commerciali; promozione e costituzione di una joint venture privata italo-argentina per la distribuzione commerciale internazionale dei dati, delle applicazioni e dei servizi del SIASGE; cooperazione nei settori della standardizzazione, certificazione e metodologia nonché coinvolgimento dell'industria e del mondo accademico nei progetti congiunti, mentre ulteriori forme di cooperazione potranno essere proposte dalle agenzie attuatrici in accordo tra le Parti.
  L'articolo 5 riguarda gli accordi attuativi e i programmi di cooperazione mentre l'articolo 6, sull'attuazione della cooperazione, prevede l'impegno delle Parti a mantenere un dialogo regolare al livello appropriato.
  L'articolo 7 riguarda il settore privato e stabilisce che le Parti facilitino lo sviluppo della cooperazione nella ricerca e nell'uso dello spazio extra-atmosferico a fini pacifici, nonché l'utilizzo dei sistemi spaziali sviluppati nell'ambito dell'Accordo, da parte di enti privati di entrambi i Paesi, anche attraverso la creazione di nuovi organismi, comprese joint ventures.
  L'articolo 8 reca disposizioni finanziari. Segnala come di particolare interesse per la Commissione l'articolo 9 che, in merito alla proprietà intellettuale, dispone che le agenzie attuatrici garantiscano un'efficace protezione dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione, in conformità agli accordi internazionali firmati dalle Parti. Ciascun accordo attuativo dovrà definire le condizioni e i termini specifici relativi alla proprietà e all'uso dei diritti di proprietà intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione. Le agenzie attuatrici si informeranno reciprocamente in modo tempestivo in merito a qualsiasi invenzione od opera protetta dal diritto d'autore che possa essere sviluppata nell'ambito di tali programmi.
  L'articolo 10 prevede il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni scambiate ai sensi dell'Accordo, salvo quanto diversamente concordato, mentre l'articolo 11 disciplina l'aspetto relativo alle informazioni al pubblico e allo scambio di informazioni e prevede che le Parti possano divulgare al pubblico informazioni relative alle proprie attività svolte nell'ambito dell'Accordo.
  L'articolo 12 prevede la rinuncia reciproca ad azioni di responsabilità per quanto riguarda le attività svolte nell'ambito dell'Accordo, mentre l'articolo 13, riguardante la risoluzione delle controversie, prevede che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo venga risolta mediante negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici. L'articolo 14 in materia di effetti su altri accordi stabilisce che l'Accordo quadro non interferisce con le attività di cooperazione di una delle Parti con altri Stati o con organizzazioni internazionali e, in ultimo, l'articolo 15 definisce le disposizioni finali riguardanti l'entrata in vigore dell'Accordo e la sua validità.
  Per quanto attiene al disegno di legge, composto di 4 articoli (articolo 1, di autorizzazione Pag. 34 alla ratifica, e articolo 2, recante ordine di esecuzione), segnala che l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto agli oneri derivanti dall'attuazione si provvede nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana. L'articolo 4, infine, stabilisce che il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020.
C. 2824 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Matteo MICHELI (LEGA), relatore, illustrando brevemente il provvedimento in esame, ricorda, preliminarmente, che l'Accordo tra Italia e Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020 si ricollega ad una precedente intesa bilaterale, siglata il 30 aprile 2002 e ratificata ai sensi della legge 31 ottobre 2003, n. 327, scaduto il 31 maggio 2014. Nelle more della stipula di un nuovo accordo complessivo era stato siglato tra i due Paesi uno Scambio di note concernente le sfere di giurisdizione delle autorità dei due Paesi sul personale militare – profilo particolarmente delicato in ragione della presenza italiana nella base militare di Gibuti: l'intesa è entrata in vigore il 14 febbraio 2015.
  L'Accordo, costituito da un breve preambolo e 12 articoli, ha l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le rispettive forze armate, consolidando le reciproche capacità difensive, di contribuire ai processi di stabilizzazione e sicurezza di una regione di vitale valore strategico, di supportare le attività di contrasto della pirateria nel Corno d'Africa, nonché di promuovere positivi effetti nei settori produttivi e commerciali dell'approvvigionamento e della logistica di entrambi i Paesi.
  Fa quindi presente che dopo aver richiamato nel preambolo la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, l'articolo 1 ribadisce l'impegno reciproco a facilitare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa. L'articolo 2 definisce i settori e le modalità di attuazione dell'Accordo, prevedendo in particolare l'elaborazione di piani a lungo termine di cooperazione. Per ciò che riguarda i settori della cooperazione tra le Parti viene riportato un elenco, peraltro non esaustivo, tra i quali segnala quelli relativi a ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa, a operazioni umanitarie e di mantenimento della pace nonché alla politica di sicurezza e difesa. Per quanto invece concerne le modalità della cooperazione, questa potrà avvenire, tra le altre attività, anche mediante quelle di supporto a iniziative commerciali nel settore dei materiali e dei servizi della difesa. L'articolo 3 disciplina gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione mentre l'articolo 4 prevede la clausola di giurisdizione, venendo poi specificate le garanzie in caso di procedura dinanzi alla giurisdizione della Parte ospitante per qualunque membro del personale della Parte inviante. Segnala peraltro che l'articolo 6 riconosce la giurisdizione esclusiva della Parte inviante sul proprio personale in materia disciplinare, fatte salve le previsioni del predetto articolo 4 in materia giudiziaria. L'articolo 5 disciplina il risarcimento dei danni causati dalla Parte inviante o dalla Parte ospitante a membri, materiali o mezzi della controparte: nel caso di danno nei confronti di un privato cittadino della Parte ospitante, il paragrafo 3) stabilisce che sarà regolato sul principio di un equo indennizzo che la Parte responsabile corrisponderà. Pag. 35
  Evidenzia che di particolare interesse per la Commissione sono gli articoli 7 e 8. Il primo disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa, che potrà avvenire solo in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate. Il reciproco equipaggiamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra gli Stati, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi. L'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente. Il paragrafo 2) stabilisce le modalità per le attività di cooperazione nel campo dei materiali della difesa che sarà attuata attraverso: ricerca scientifica, test e progettazione, scambio di esperienze tecniche, reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici; supporto alle industrie della difesa e agli enti governativi con l'obiettivo di avviare la cooperazione nel settore della produzione di materiali della difesa. Le Parti si presteranno reciproca assistenza per consentire alle industrie e alle organizzazioni rispettive di realizzare programmi e progetti previsti dall'Accordo. L'articolo 8 impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti, in relazione a quanto sviluppato in conformità con l'Accordo in esame, nel rispetto delle leggi nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti – nonché, per l'Italia, nel rispetto delle pertinenti normative dell'Unione europea, e, per Gibuti, in conformità agli obblighi dettati dalla sua appartenenza al Mercato Comune dell'Africa orientale e meridionale.
  L'articolo 9 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate e regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati.
  L'articolo 10 dispone in materia di risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo e prevede la risoluzione tramite consultazioni e negoziati. L'articolo 11 prevede la possibilità di stipulare Protocolli aggiuntivi e che l'Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso, mediante Scambi di Note tra le Parti. L'articolo 12 infine regola l'entrata in vigore dell'Accordo, prevedendone la durata triennale, con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato per tacito accordo tra le Parti.
  Per quanto attiene al disegno di legge, composto di 5 articoli (articolo 1, di autorizzazione alla ratifica, e articolo 2, recante ordine di esecuzione), segnala che l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria (comma 1) mentre il comma 2 stabilisce che agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, 4, 5 e 11 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5, infine, stabilisce l'entrata in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.