CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 marzo 2021
559.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 174

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 marzo 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 30/2021: Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
C. 2945 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Benedetta FIORINI (LEGA), relatrice, ricorda che la X Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite XI e XII, il disegno di legge C. 2955, di conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena». Illustrandone brevemente il contenuto osserva che il decreto-legge introduce disposizioni tese a rimodulare le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da applicarsi a tutto il territorio nazionale, in considerazione della maggiore forza diffusiva del virus, che ha dato vita a talune sue aggressive varianti, con l'obiettivo di evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia. Il provvedimento prevede, inoltre, fino al 30 giugno 2021, interventi di sostegno per lavoratori con figli minori di sedici anni durante il periodo di sospensione dell'attività didattica svolta dalle scuole ovvero per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, in caso di contagio, o per la durata della quarantena del figlio medesimo, in conseguenza di contatto con persona contagiata.
  Fa presente che il testo del decreto-legge è composto di 4 articoli. L'articolo 1, comma 1, prevede l'applicazione di disposizioni restrittive per il periodo temporale compreso tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021, volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell'emergenza epidemiologica al fine di limitare ulteriormente la circolazione delle persone ed evitare, come ricordato in precedenza, un aggravamento dell'epidemia. Nel periodo dal 15 marzo al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile, nelle regioni comprese nella cosiddetta zona gialla, si applichino le misure di contenimento più restrittive proprie della zona arancione, previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nonché da eventuali ordinanze del Ministro della salute, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Il comma 2 stabilisce che, dal 15 marzo al 6 aprile, nelle regioni e province autonome individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, vengano applicate le misure di contenimento indicate dai citati provvedimenti per la cosiddetta zona rossa. Il comma 3 consente ai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di applicare, nello stesso periodo di riferimento di cui al comma 2, le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive, nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti ovvero nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave. Il comma 4 stabilisce inoltre le regole sugli spostamenti per il periodo dal 15 marzo e fino al 2 aprile, nonché nella giornata del 6 aprile (esclusi pertanto il giorno di Pasqua ed il giorno precedente e successivo ad esso), nelle regioni e province autonome nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione: esso consente, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nelle ore tra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Viene tuttavia espressamente stabilito che lo spostamento appena descritto non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Il comma 5 stabilisce infine le misure restrittive valide sull'intero territorio nazionale (ad eccezione della «zona bianca») per i giorni delle «festività pasquali» (comprendenti il giorno di Pasqua e quello precedente e successivo ad esso), disponendo che nei giorni 3, 4 e 5 aprile, ad eccezione della «zona bianca», si applicano le misure previste per le regioni in zona rossa. Per il suddetto periodo delle festività pasquali sono comunque consentiti, in ambito regionale, gli spostamenti verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nei limiti di due persone, nell'arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22 (come previsto dal comma 4, primo periodo, limitatamente al solo territorio comunale). Ai sensi del comma 6, le regioni e le province autonome, Pag. 176 sono tenute a comunicare giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 è chiamata a verificarne l'adeguatezza e la congruità dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale. Il comma 7, infine, individua il regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, prevedendo che si applichi la sanzione di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 che, ricorda, prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a mille euro.
  L'articolo 2 reintroduce dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021 la possibilità – già prevista, con alcune differenze, per taluni periodi del 2020 – per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, ad un congedo straordinario retribuito, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio convivente minore, rispettivamente, di 16 o di 14 anni (o ad un congedo non retribuito per figli tra i 14 e i 16 anni), nonché, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia. Il medesimo articolo prevede altresì la possibilità, ricorrendone le condizioni, di convertire nel predetto congedo straordinario retribuito gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti, ai sensi della normativa generale, dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021. In particolare, ma solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al medesimo congedo straordinario, segnala che fino al 30 giugno 2021 è riconosciuta la possibilità di usufruire della corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l'infanzia per i figli conviventi minori di anni 14 che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1 (sospensione dell'attività didattica in presenza, infezione da Covid o quarantena a seguito di contatto ovunque avvenuto) anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS nonché ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali (comma 6). Viene inoltre specificato che nel caso in cui il bonus venga utilizzato per servizi integrativi per l'infanzia, esso non è compatibile con la fruizione del cosiddetto bonus asilo nido (di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 – legge di bilancio per il 2017).
  L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dal provvedimento mentre l'articolo 4 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 13 marzo 2021.
  Infine, fa presente che il disegno di legge di conversione consta di un unico articolo contenente, al comma 1, la clausola di conversione e, al comma 2, l'entrata in vigore stabilita nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 30 marzo 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.
C. 1239 Mor e C. 2739 Centemero.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2739).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2021.

  Martina NARDI, presidente, avverte che in data 6 novembre 2020 è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 2739, d'iniziativa del deputato Centemero ed altri, recante «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione».
  Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia di quella oggetto della proposta in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

  Mattia MOR (IV), relatore, intervenendo da remoto, ad integrazione della relazione già svolta per l'esame in sede referente della proposta di legge C. 1239, riferisce sulla proposta Centemero 2739 volta a rivedere gli interventi normativi fino ad oggi introdotti, al fine di accompagnare il nostro Paese in un percorso di crescita e di sviluppo all'insegna dell'innovazione che rendono necessario individuare strumenti in grado di rafforzare la capacità di identificare, attrarre e valorizzare i talenti ed incentivare l'interdisciplinarità.
  Osserva che la proposta di legge C. 2739 ricalca, in diversi articoli, alcuni punti già presenti nella proposta di legge C. 1239.
  Il testo si compone di 15 articoli. L'articolo 1 individua le finalità, l'ambito applicativo e le definizioni mentre l'articolo 2 estende anche a chi esercita attività di ricerca la possibilità di conversione diretta del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, al fine di attrarre maggiormente gli investimenti di soggetti che vogliano scommettere sulle potenzialità del nostro Paese.
  L'articolo 3 prevede, in maniera analoga a quanto fatto nella proposta di legge C. 1239, l'obbligo per le aziende di concedere un periodo di congedo ai propri lavoratori che costituiscono una start-up innovativa o una PMI innovativa ovvero che risultano impegnati in attività manageriali presso le medesime imprese.
  L'articolo 4, anch'esso in maniera analoga alla proposta di legge C. 1239, reca disposizioni circa la decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato di nuovi dipendenti di età inferiore a 45 anni da parte di start-up e PMI innovative, fondi di venture capital e fondi promossi da network di business angel (associazioni di investitori informali che investono nella fase di avviamento delle start-up) o da incubatori certificati italiani.
  L'articolo 5 introduce, come anche previsto nella proposta di legge C. 1239, l'obbligo per fondi pensione, fondi assicurativi, casse previdenziali e istituzionali di investire almeno lo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente in fondi di venture capital, in fondi promossi da network di business angel o da incubatori certificati italiani o in società di investimento. Si prevede che possano dedurre fiscalmente il 30 per cento del proprio investimento. Inoltre, il comma 3 stabilisce l'esenzione dalla tassazione per le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di start-up innovative o PMI innovative.
  L'articolo 6 apporta alcune delle modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che reca disposizioni in materia di remunerazione con strumenti finanziari di start-up innovativa e incubatori certificati. In particolare, al comma 1 dell'articolo 27, viene circoscritto ad un periodo temporale di due anni il divieto di riacquisto degli strumenti finanziari; al comma 4 del medesimo articolo si stabilisce che sia irrilevante ai fini fiscali e contributivi l'agevolazione ivi prevista per le assegnazioni di strumenti finanziari ai prestatori d'opera e ai professionisti. Infine, viene inserito un nuovo comma (il comma 5-bis) che prevede l'estensione della norma agevolativa di cui al comma 4 anche agli strumenti finanziari emessi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o dalle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up o PMI innovative, come definiti Pag. 178dall'articolo 1, comma 2, lettere e) e f), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016.
  L'articolo 7 prevede misure volte a defiscalizzare i capital gain per investimenti in start-up (comma 1) e a detassare le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche mediante disinvestimento, qualora le somme incassate siano reinvestite in una start-up innovativa entro un arco temporale di quattro anni (comma 2).
  L'articolo 8 prevede un credito d'imposta per acquisizioni di start-up o PMI innovative pari al 50 per cento del valore dell'acquisizione, per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
  L'articolo 9 ricalcando quanto previsto nella proposta di legge C. 1239, stabilisce incentivi fiscali per investimenti in start-up e PMI innovative e per il loro sviluppo: gli investitori possono dedurre il 70 per cento del proprio investimento fino ad un massimo di 3 milioni di euro per le persone fisiche e di 6 milioni di euro per le società; le agevolazioni spettanti per investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio sono fruibili quando tali organismi investano almeno il 30 per cento del proprio portafoglio in start-up innovative (comma 1). Inoltre il comma 2 prevede l'esenzione dalla tassazione per le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di start-up innovative o PMI innovative, mentre il comma 3 stabilisce la deducibilità fiscale del 50 per cento delle minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano per almeno il 30 per cento in start-up innovative o PMI innovative, possedute ininterrottamente per un anno. Il comma 4 prevede la deducibilità fiscale del 70 per cento dell'investimento effettuato per l'acquisizione di start-up innovative o PMI innovative entro quattro anni dalla compravendita mentre il comma 5 prevede la deducibilità fiscale al 90 per cento dell'investimento effettuato per l'acquisizione di start-up innovative o PMI innovative sottoposte a procedura fallimentare, entro quattro anni dalla compravendita, a condizione che resti tutelato e continui il rapporto di lavoro dei loro dipendenti; al comma 6 è previsto che le imprese che investono in fondi di venture capital ovvero costituiscono un fondo di corporate venture capital possano dedurre il 70 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta in corso alla data di costituzione del fondo e nei tre periodi d'imposta successivi. Infine, il comma 7 stabilisce che le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, che recano incentivi all'investimento in start-up innovative, siano incrementate dal 30 al 40 per cento ovvero, nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale, dal 30 al 50 per cento.
  L'articolo 10 prevede l'estensione delle agevolazioni fiscali previste per le PMI anche agli incubatori certificati di start-up innovative con sede nel territorio nazionale, mentre l'articolo 11 prevede che il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  L'articolo 12 dispone l'esenzione dagli obblighi di vigilanza per alcuni operatori che investono nella filiera delle start-up intervenendo sull'articolo 32-quater, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, estendendo la non applicazione delle disposizioni del Titolo III del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998 che reca norme sulla gestione collettiva del risparmio.
  L'articolo 13 prevede l'inserimento di un comma aggiuntivo all'articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, al fine di chiarire le diverse tipologie di incubatori certificati che possono effettuare l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
  L'articolo 14 reca disposizioni di semplificazioni urbanistiche per l'apertura e la gestione delle sedi degli incubatori certificati, con particolare attenzione alle aree Pag. 179metropolitane, dove i costi di conduzione degli immobili possono essere particolarmente onerosi anche facilitando le possibilità di recupero di edifici e siti di varia natura, spesso inutilizzati: si dispone che agli incubatori certificati sia consentito di installarsi e svolgere tutte le proprie attività prescindendo dalla destinazione urbanistica dei locali.
  Infine, l'articolo 15 prevede l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice, introdotte dall'articolo 27 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come veicoli societari di investimento, al fine di ampliare concretamente il numero di investitori in PMI e start-up italiane.
  Valutando che il testo proposto presenta buoni spunti di riflessione in materia di start-up, conclude auspicando che si possa procedere speditamente nei lavori per dare una risposta a un settore che la attende da tempo.

  Martina NARDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.
C. 2763 Zucconi.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Angela MASI (M5S), relatrice, illustra la proposta di legge in esame che prevede una misura temporanea di favore per ridurre le conseguenze negative della crisi derivante dalla pandemia per le locazioni commerciali di artigiani, professionisti e commercianti.
  Evidenzia che, come è noto, tra gli effetti della pandemia e dei provvedimenti di chiusura forzata delle attività commerciali va registrato il caso dei rapporti tra locatore e conduttore. Ricorda che l'insorgere di un importante contenzioso fra le parti determinato dalle difficoltà di onorare le scadenze per il pagamento dei canoni è desumibile dai primi interventi dei tribunali (Rimini, Venezia, Bologna) segnalati sulla stampa e sulle riviste di diritto.
  A tal proposito, segnala che occorre premettere che nella realtà contrattuale spesso si conviene di accantonare e mettere a disposizione del locatore delle somme, corrispondenti per importo ad alcune mensilità del canone, che possono essere incassate in caso di inadempimento dell'onere del pagamento del canone nel corso della vita contrattuale. I mezzi utilizzati possono essere diversi, in certi casi i contratti prevedono depositi cauzionali, in altri vengono consegnate delle cambiali, in altri ancora si procede alla prestazione di una fideiussione o di altra forma di garanzia da parte di terzi.
  Fa presente che molti giudizi sono stati proposti in via di urgenza proprio per impedire ai locatori di procedere all'incasso delle somme offerte in garanzia. Considerate le straordinarie circostanze dell'ultimo anno, alcuni tribunali hanno in effetti «congelato» tali somme, nel caso di intervento di terzi anche ordinando ad una banca di sospendere il pagamento delle somme poste a disposizione del locatore/creditore, ritenendo che gli effetti della pandemia non possano ricadere su una sola parte e auspicando soluzioni negoziate da un lato e una evoluzione della normativa dall'altro.
  Vista l'impossibilità totale o parziale di utilizzare i beni in locazione per le attività produttive e commerciali all'origine del contratto, il comportamento del locatario inadempiente – nella cornice eccezionale dell'ultimo anno – viene quindi considerato non contrario ai principi di buona fede e correttezza che devono ispirare le parti.
  In questo senso, una base per la richiesta dei conduttori è rinvenibile nella legislazione successiva all'inizio della pandemia (decreto-legge n. 6 del 2020, articolo 3, comma 6-bis), laddove ha previsto che il rispetto delle misure di contenimento adottate dal Governo possa essere valutato ai Pag. 180fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche in relazione all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. L'articolo 1218 c.c. prevede che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Ai sensi dell'articolo 1223, poi, il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
  Su un altro versante, osserva che va ricordato che ancora perdura il blocco dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, operativo fino al 30 giugno 2021 (decreto-legge n. 183 del 2020, articolo 13, comma 13) per le ipotesi di mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per morosità) o di rilascio dell'immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.
  Infine, ricorda che alcune agevolazioni fiscali temporanee sono consistite nel credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio dello stesso anno (decreto-legge n. 34 del 2020, articolo 28), in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro e nel credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60 per cento delle spese sostenute per il mese di marzo 2020 per canoni di locazione relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (decreto-legge n. 18 del 2020, articolo 65).
  Evidenzia quindi che la proposta di legge in esame interviene sui rapporti contrattuali fra le parti – per le locazioni commerciali di artigiani, professionisti e commercianti – con un meccanismo non coercitivo, ma basato su misure premiali volte a ripartire tra le parti stesse il danno provocato dall'arresto delle attività economiche registratesi nell'ultimo anno e l'assunzione di un ruolo di sostegno da parte dello Stato.
  Entrando nel merito della proposta, segnala che essa prevede che per il 2021 le parti che hanno in esecuzione un contratto di locazione commerciale possono, di comune accordo, rinegoziarne il canone mensile – che in sostanza verrebbe dimezzato – sottoscrivendo un nuovo contratto presso le camere di commercio. Se è vero che locatore e conduttore potrebbero in ogni momento rinegoziare il contratto che li vincola, il senso della proposta in esame è quello di legare ad una rinegoziazione, che porti alla riduzione del canone – sia pure temporanea –, l'accesso alle misure di sostegno previste della proposta di legge.
  Fa presente che la disposizione opera quando il contratto di locazione ha ad oggetto un immobile appartenente a una delle seguenti categorie: C1, Negozi e botteghe; C3, Laboratori per arti e mestieri; D2, Alberghi e pensioni (con fine di lucro). Alla scadenza del periodo di rinegoziazione, i rapporti tra le parti troveranno nuovamente fonte di disciplina nell'originario contratto e il canone di locazione mensile tornerà ad essere quello originariamente pattuito.
  In particolare, nel caso di rinegoziazione del contratto, la proposta di legge riconosce: ai locatori, un credito di imposta pari al 50 per cento del canone originario; ai locatari degli immobili interessati – per ogni mensilità – un contributo a fondo perduto per un importo pari al 25 per cento del canone di locazione mensile previgente nonché, ancora in favore dei locatari, la riduzione (per un periodo di sei mesi) della spesa sostenuta per le utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse Pag. 181 dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema».
  Qualora il locatario non provveda al pagamento del canone mensile dimezzato, la proposta di legge prevede l'automatica decadenza del contratto di locazione rinegoziato e delle agevolazioni per la riduzione degli oneri delle bollette elettriche.
  Sottolinea che il regime previsto dalla proposta di legge ha natura temporanea. In particolare, la proposta prevede che il periodo di efficacia della rinegoziazione coincida con l'anno solare 2021. Osserva comunque che appare evidente che tale ancoraggio all'anno solare dovrà essere rivalutato in base all'andamento dei tempi di esame della proposta.
  Per quanto riguarda gli aspetti finanziari evidenzia che: per i sei mesi in cui dovrebbe operare la riduzione degli oneri delle bollette elettriche, la proposta prevede un limite di spesa pari a 500 milioni di euro; per il contributo a fondo perduto pari al 25 per cento del canone di locazione mensile previgente che verrebbe riconosciuto ai locatari è fissato un limite massimo complessivo di 900 milioni di euro per un anno; per il beneficio fiscale del credito di imposta pari al 50 per cento del canone di locazione previgente a favore del locatore che si è avvalso della possibilità di rinegoziare il contratto di locazione, verrebbe stabilito un limite massimo complessivo di 1,6 miliardi di euro per un anno di efficacia della disposizione.
  Infine, fa presente che la copertura finanziaria degli oneri previsti dall'articolo 2 (contributo a fondo perduto e credito d'imposta), pari a 2,5 miliardi di euro e dall'articolo 4 (riduzione degli oneri delle bollette elettriche), pari a 500 milioni di euro viene posta a valere sulle risorse del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021), all'articolo 11, ha per altro verso incrementato l'autorizzazione di spesa di tale Fondo per circa un miliardo di euro per il 2021.

  Riccardo ZUCCONI (FDI) fa presente che lo spirito della proposta di legge all'esame è assai chiaro: intervenire là dove non è stato finora fatto, sbagliando, dal Governo che si è concentrato sulle misure note come ristori, peraltro assicurati in quantità del tutto insufficiente, invece che affrontare la vera questione rappresentata dal peso dei costi fissi che gravano sulle aziende, anche quando queste non sono messe in grado di esercitare la loro attività. Osserva che è evidente che, ad esempio, un ristorante che rimane chiuso, ovvero a cui viene limitato il diritto di aprire, subisce gravi conseguenze in termini di fatturato mentre continua a vedersi gravato da fattori produttivi aventi la caratteristica di essere costi fissi come, ad esempio, quelli legati agli affitti. Evidenzia, peraltro, come l'entità di questi ultimi molte volte sia rilevantissima, soprattutto in talune rinomate località turistiche. Non è infatti così raro che locali per la ristorazione, ad esempio, nel centro di Roma comportino spese di solo affitto per cifre che superano i 50 mila euro, cosicché chiudere per sei mesi vuol dire che, al momento di riaprire, il ristoratore si trova ad avere un debito di 300 mila euro senza aver avuto la possibilità di guadagnare, o meglio di fatturare, alcunché. Osserva che ciò comporta un ulteriore rischio e cioè che riaprire l'attività sia, infine, impossibile con tutte le negative conseguenze anche in termini di livelli occupazionali. Rileva peraltro che tali negative conseguenze ricadono non solo sull'esercente, e sui suoi dipendenti, ma anche sui proprietari che affittano quei locali. La crisi di liquidità degli operatori economici del settore comporta infatti che quei debiti per gli affitti non potranno essere, in molti casi, onorati generando altresì conflitto tra i proprietari degli immobili, che hanno il diritto di tutelare i loro risparmi e investimenti, e gli esercenti che hanno il diritto di non veder sfumare la propria attività economica per ragioni diverse dalla loro capacità imprenditoriale.
  Ribadisce che scatenare una guerra tra di loro è assai grave è che il Governo Pag. 182dovrebbe non solo cercare di evitarlo ma intervenire per scongiurare la chiusura definitiva di imprese e sostenere la loro riapertura, aiutando chi è coinvolto, rendendo loro meno pesante affrontare i costi fissi. Ricorda invece che finora è stato preferito il sistema dei ristori che tuttavia, al di là della loro oggettiva insufficienza, hanno anche dato luogo a palesi ingiustizie. Segnala, ad esempio, il caso dei ristori messi a disposizione dei tour operator che in alcuni casi sono stati di ammontare addirittura superiore agli ultimi utili da essi denunciati nell'annualità precedente alla crisi pandemica, ciò per il particolare meccanismo di riconoscere il beneficio sulla base del raffronto del fatturato del mese di aprile dell'anno precedente con l'anno della pandemia, mese nel quale, per ragioni legate alla peculiare attività, si verifica il pieno degli incassi per quegli operatori economici, essendo gli altri mesi dal punto di vista della cassa meno intensi. Ovvero, rileva ancora, come taluni ristori siano stati destinati anche ad operatori del settore del turismo, quali ad esempio certi alberghi che svolgono un'intensa attività solo stagionalmente, che ordinariamente da settembre restano chiusi fino alla riapertura di stagione, come se fossero stati danneggiati anche in questi mesi. Ritiene che ciò accada perché i ristori sono stati riconosciuti senza collegarli a cause oggettive come, ribadisce, il sistema dei costi fissi.
  Concorda con quanto accennato dalla relatrice circa taluni aspetti migliorabili della proposta di legge che, ritiene, potranno essere esaminati nel corso dei lavori e essere oggetto di attività emendativa, anche in considerazione del fatto che la medesima proposta non è intoccabile. Ritiene però essenziale che il Governo voglia accogliere lo spirito che anima la proposta di legge all'esame, cioè l'intenzione di superare il sistema dei ristori e aiutare le imprese sulla base di elementi oggettivi, come peraltro, rammenta, aveva in un certo modo annunciato il Ministro Giorgetti in sede di audizione solo pochi giorni fa, annuncio tuttavia superato, sottolinea, dal decreto-legge cosiddetto «sostegni», presentato successivamente al Parlamento, ove questo nuovo approccio non trova declinazione.
  Ritiene opportuno fare un appello a quelle forze politiche che annunciano l'intenzione di aiutare concretamente le imprese affinché non si perda l'occasione fornita dalla proposta di legge in titolo, proposta che peraltro è lontana da ogni ideologismo e che non colpisce il diritto di proprietà. Crede quindi che sia meglio procedere speditamente, anche perché la materia in questione rischia di essere una «bomba» economico-sociale che sta per esplodere e che quindi impone di far presto oppure di indicare una strada alternativa.
  Fa inoltre presente che un altro aspetto rilevante della proposta di legge all'esame sia quello rappresentato dalle disposizioni che garantiscono ai locatari che rinegoziano il canone di locazione la riduzione degli oneri delle bollette elettriche.
  Stigmatizza invece che lo Stato non abbia ritenuto di venire incontro agli operatori che hanno dovuto interrompere le loro attività, e tenerle chiuse per molto tempo, sulla questione della Tari come se tale interruzione di attività non avesse loro precluso di produrre e quindi pagare anche se non hanno usufruito del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
  Conclude ribadendo che la situazione per gli operatori del settore è davvero difficile, che i costi fissi aziendali continuano anche nell'inattività dell'impresa, che i modelli F-24 debbono continuare ad essere pagati, che parte dei costi della cassa integrazione continua a gravare sui datori di lavoro e che purtroppo è probabile che, anche ad essere ottimisti su una precoce apertura, anche la stagione estiva del 2021 rappresenterà un forte mancato incasso per il settore. Per tali motivi ritiene che la politica debba far fronte alle esigenze dei soggetti coinvolti e affermare la propria positiva presenza.

  Martina NARDI, presidente, concorda sulla gravità del momento che stanno vivendo le imprese del settore, ma anche i proprietari degli immobili e osserva che la presidenza ha inteso avviare l'esame Pag. 183del provvedimento con una certa celerità. Ritiene che la Commissione possa essere in grado di condurre in tempi rapidi all'Assemblea un testo che, qualora ampiamente condiviso, sarebbe ancor più apprezzabile e utile al Paese.

  Luca SQUERI (FI) condivide lo spirito della proposta di legge in esame e segnala il ritardo finora accumulato nell'intervenire su un fenomeno critico diffuso che non può essere lasciato alla gestione dei proprietari e dei locatori. Lo Stato, a suo avviso, deve agire, non soltanto aiutando le categorie in difficoltà attraverso lo stanziamento di risorse ma anche con norme ad hoc che risolvano un problema sul quale in futuro ci saranno moltissime cause civili. Non è invece d'accordo con l'onorevole Zucconi circa la necessità di intervenire assolutamente sui costi fissi. Il problema sono semmai le risorse e auspica, a tal fine, che i tre miliardi stanziati per il cash back possano essere utilizzati anche per risolvere il problema oggetto della proposta di legge.

  Martina NARDI, presidente, in merito al prossimo esame del decreto Sostegni, attualmente al Senato, da parte della Camera dei deputati si augura che questa, anche per un più compiuto senso di funzionamento delle istituzioni democratiche, possa dare il proprio fattivo contributo non limitandosi ad un puro esame formale del suo contenuto.

  Salvatore CAIATA (FDI) nel ricordare che la proposta di legge in esame risale al 2020, segnala che il tema affrontato, lungi dall'essere risolto, è ancora attualissimo. Il cosiddetto decreto-legge Ristori va in una direzione opposta rispetto a quella auspicata dal testo in esame. È chiaro, a suo avviso, che c'è un problema di risorse, ed evidenzia che la locazione commerciale incide oggi per una percentuale tra il 6 e il 10 per cento del fatturato di una impresa. Con il citato decreto-legge Ristori non si copre, mediamente, neanche la metà del costo per gli affitti pagato dagli imprenditori. Con il protrarsi della situazione emergenziale è urgente che lo Stato non lasci soli, proprietario e conduttore, a risolvere un problema così grave e complesso. Ricorda, ad esempio, che vi sono imprenditori che hanno affittato il loro locale prima dell'avvio della stagione delle chiusure e che vedono concludere il loro contratto senza aver potuto fruire della struttura per la propria attività.

  Massimiliano DE TOMA (FDI) ritiene si debba intervenire velocemente ed evidenzia che nel settore della moda nell'ultimo anno circa 20 mila attività commerciali hanno chiuso, con 50 mila dipendenti che hanno perso il proprio posto di lavoro. Si tratta di una situazione che ha riguardato tutte le attività commerciali con maggiore o minore fatturato. Si stanno generando criticità anche per chi faceva conto sull'affitto per sostenere il mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile che non costituisce più una rendita. Il tema oggetto del provvedimento deve essere patrimonio comune di tutte le forze politiche, tutelando sia le aziende sia i proprietari degli immobili.

  Angela MASI (M5S), relatrice, in merito a quanto rilevato dai commissari che sono intervenuti osserva che il Governo ha comunque avuto modo di mettere in campo talune misure che vanno nel senso indicato e che riguardano, ad esempio, il credito d'imposta e le bollette. Rileva inoltre che, comunque, la proposta di legge all'esame potrebbe rappresentare uno spunto per migliorare quelli appena citati nonché altri strumenti. Sottolinea peraltro che il Governo ha inteso muoversi anche sul versante dell'IMU, cosa che valuta favorevolmente. Concorda inoltre sul fatto che siano emerse anomalie circa l'utilizzo dei fondi destinati ai tour operator, operatori tra i quali, peraltro, un nutrito numero è ancora in attesa di ricevere la propria parte, cosa che le dà l'occasione per rivolgere un invito ad intervenire in fretta al Ministro del turismo.

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  Martina NARDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

  Martedì 30 marzo 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. – Interviene, da remoto, la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Ilaria Fontana.

  La seduta comincia alle 14.10.

7-00609 Vallascas: Iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Andrea VALLASCAS (MISTO-L'A.C'È) illustra la risoluzione in titolo osservando, in particolare, che nell'ambito della missione finalizzata alla transizione ecologica del PNRR la seconda componente, «energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile», prevede, tra gli altri, l'obiettivo di aumentare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e di sviluppare una filiera industriale in questo ambito, inclusa quella dell'idrogeno. Ciò, sottolinea, anche al fine rendere più sostenibile la mobilità delle persone attraverso il potenziamento del trasporto rapido di massa e delle ciclovie oltre che il rinnovo del parco circolante di mezzi di trasporto pubblico locale e di veicoli privati. Ricorda che in tale scenario, il percorso intrapreso dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la crescita dell'idrogeno, è stato caratterizzato da una serie di interventi mirati a livello internazionale e nazionale, tra i quali l'adesione nel luglio 2018 alla Renewable and Clean Hydrogen Innovation Challenge per accelerare lo sviluppo di un mercato globale dell'idrogeno nell'ambito dell'iniziativa multilaterale «Mission Innovation», che impegna l'Italia a raddoppiare gli investimenti pubblici per le attività di ricerca e sviluppo sulle clean-technologies entro il 2021.
  Rammenta inoltre che il manifesto per lo sviluppo di nuove progettualità altamente innovative nel campo dell'idrogeno, firmato dal Ministro dello sviluppo economico pro tempore Patuanelli insieme ad altri 22 Ministri dell'Unione europea, con l'impegno di far nascere entro il 2021 l'Ipcei idrogeno, evidenzia al riguardo l'impegno e l'interesse dimostrato nel corso della presente legislatura, in favore dell'idrogeno, quale nuovo vettore energetico per il futuro.
  In tale contesto sottolinea, quindi, che la risoluzione in esame è volta ad impegnare il Governo a proseguire nella direzione intrapresa in ambito nazionale ed europeo, finalizzata a sostenere la trasformazione energetica, l'uso delle fonti rinnovabili e le potenzialità della filiera dell'idrogeno verde, a continuare l'attività di sensibilizzazione, nei riguardi degli operatori del settore e delle imprese della filiera, in particolare quelle di piccola e media dimensione, ad assumere iniziative per potenziare le infrastrutture della mobilità sostenibile e dei processi autorizzativi, in grado di proseguire il processo di decarbonizzazione, in coerenza con gli obiettivi stabiliti in ambito europeo, nell'ambito della strategia di lungo termine, del 2050 nonché a incentivare la ricerca e lo sviluppo della produzione di celle combustibile in Italia, anche allo scopo di favorire la crescita dei distretti industriali attualmente in recessione stimolando al contempo l'economia locale, l'indotto collegato e la nascita di nuove start-up, per un programma di formazione e riconversione professionale.
  Conclude esprimendo la convinzione che un mirato ciclo di audizioni da svolgere nell'ambito dell'esame della risoluzione in titolo costituirebbe un valido approfondimento istruttorio.

  Martina NARDI, presidente, fa presente che eventuali richieste per lo svolgimento di attività conoscitiva potranno essere rappresentate Pag. 185 in sede di ufficio di presidenza, ove saranno opportunamente valutate. Osserva peraltro che l'argomento riveste un'indubbia rilevanza interessando pienamente le competenze della Commissione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 30 marzo 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 1494 Benamati recante delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
Audizione di rappresentanti di Casartigiani.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.40.

Audizione del dottor Renato Rordorf, Primo presidente aggiunto a riposo della Corte suprema di Cassazione.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 30 marzo 2021.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 1239 Mor e C. 2739 Centemero recante disposizioni per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.
Audizione di rappresentanti di Assobiotech.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.20.

Audizione di rappresentanti di Assofintech.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.40.