CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 marzo 2021
550.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 41

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 marzo 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 13.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Luigi MARATTIN, presidente, comunica che i deputati Umberto Buratti, Giovanni Sanga e Luca Sani entrano a far parte della Commissione e che i deputati Francesco Boccia, Alessia Morani e Roberto Morassut cessano di farne parte. Augura buon lavoro ai nuovi commissari.

DL 5/2021: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
C. 2934 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi MARATTIN, presidente, segnala che la discussione del presente provvedimento da parte dell'Assemblea è prevista a partire Pag. 42dalla giornata di lunedì 22 marzo prossimo e che la Commissione Finanze dovrebbe pertanto esprimere il proprio parere nella seduta odierna.

  Luca PASTORINO (LEU), relatore, ricorda che la Commissione Finanze avvia l'esame – ai fini del parere da rendere alla Commissione Cultura – del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (C. 2934), che si compone di 4 articoli. Il provvedimento, esaminato dal Senato in prima lettura senza l'approvazione di alcuna modifica, è stato trasmesso alla Camera il 10 marzo 2021 e deve essere convertito entro il 30 marzo 2021.
  Nel rinviare al Dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, segnala che il decreto-legge detta disposizioni volte ad assicurare la piena operatività del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, nonché la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale – CIO, attraverso la ricostituzione della pianta organica e l'assegnazione dei beni strumentali necessari all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, nel pieno rispetto dei princìpi della Carta olimpica e, in particolare, dell'articolo 27, comma 6, della medesima Carta, che stabilisce l'autonomia e l'indipendenza dei Comitati olimpici nazionali.
  La necessità del provvedimento in esame è collegata all'attività istruttoria avviata dal CIO per determinare gli impatti che l'approvazione della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha avuto sull'assetto organizzativo e sulla possibilità del CONI di operare in ottemperanza ai princìpi di autonomia e indipendenza sanciti dalla Carta olimpica. In particolare, le principali doglianze rappresentate dal CIO all'Italia sono riferite a una serie di aspetti che riguardano il ruolo, la missione, l'autorità e le responsabilità del CONI, in modo che rispettino i requisiti minimi della Carta olimpica, in base alla quale il personale del CONI non può essere assunto e controllato da entità esterna riconducibile allo Stato, ovvero la società Sport e salute S.p.A.. Pertanto, in conformità con il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, il CONI deve gestire una dotazione organica e una struttura amministrativa poste sotto il proprio controllo.
  Passando succintamente all'esame dei singoli articoli, segnala che l'articolo 1 disciplina le modalità di costituzione della nuova pianta organica del CONI, formata da 165 unità di personale, reclutato inizialmente tramite comando – poi mediante trasferimenti – dalla Sport e salute S.p.A. e successivamente con concorsi pubblici.
  L'articolo 2, comma 1, di interesse della Commissione finanze, rimodula le risorse spettanti al CONI e alla società Sport e salute S.p.A., novellando l'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018. Ricorda che il citato comma 630 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del CONI e della Sport e salute S.p.A. è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività relativi alla gestione di impianti sportivi, all'attività di club sportivi e alle palestre e altre attività sportive. In base alla novella in commento, si prevede un aumento della quota per il CONI (da 40 a 45 milioni di euro annui) e una corrispondente riduzione della quota per Sport e salute S.p.A. (da 368 a 363 milioni di euro annui). Resta ferma la quota di 2 milioni di euro annui destinata alla riforma dei concorsi pronostici sportivi.
  L'articolo 2, comma 2, abroga espressamente le disposizioni incompatibili con il provvedimento in esame, mentre il comma 3 applica al CONI il principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. Il comma 4 del medesimo articolo disciplina il trasferimento di alcuni beni immobili al CONI e l'utilizzo in comune di altri beni immobili. Il comma 5 detta infine i tempi per Pag. 43l'adeguamento statutario del CONI alle nuove previsioni.
  Evidenzia infine che l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento, fissata al 30 gennaio 2021.
  In considerazione dei contenuti del provvedimento, formula in conclusione una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 marzo 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.
Atto n. 248.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Luigi MARATTIN, presidente, rammenta che, non essendo previsto che le Commissioni svolgano votazioni, è consentita la partecipazione alla presente seduta da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.
  Ricorda inoltre che il termine per l'espressione del parere al Governo sul presente provvedimento è fissato al 7 aprile prossimo.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), relatore, avverte che lo schema di decreto legislativo del quale la Commissione Finanze avvia l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – intende recepire le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della direttiva 2017/2455/UE del Consiglio del 5 dicembre 2017, che è intervenuta sulle norme generali IVA (direttiva IVA 2006/112/UE) e sulle esenzioni IVA per le importazioni di piccole spedizioni di valore trascurabile (direttiva 2009/132/UE), al fine di dettare una specifica disciplina sugli obblighi relativi alle prestazioni di servizi e alle vendite a distanza di beni. È altresì oggetto di recepimento la direttiva (UE) 2019/1995, che ha, a sua volta, modificato la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza e a talune cessioni nazionali di beni.
  L'obiettivo delle norme europee oggetto di recepimento – enunciato dalla Commissione europea nella Comunicazione del 2015 sulla «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» e nella Comunicazione del 2016 «Verso uno spazio unico europeo dell'IVA» – è quello di semplificare gli obblighi IVA per le imprese impegnate nell'e-commerce transfrontaliero, mettendo le imprese dell'Unione europea in condizioni di parità con le imprese non-UE.
  Si tratta, segnatamente, di misure, facenti parte di un pacchetto di interventi dedicati all'e-commerce, miranti a ridurre gli oneri connessi alla fornitura intra-UE dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica, resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta.
  Le norme europee modificano le regole di territorialità IVA stabilite per tali servizi, intervenendo anche in ordine alle modalità della loro fatturazione. Viene in particolare estesa e semplificata la possibilità di aderire al regime speciale opzionale MOSS Pag. 44(Mini One Stop Shop – Mini Sportello Unico) in base al quale i servizi di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro, forniti in Stati membri diversi da quello del prestatore, sono imponibili ai fini IVA nello Stato membro del prestatore, in deroga ai criteri di territorialità previsti in via generale per le predette prestazioni rese nei confronti di committenti non soggetti passivi.
  Optando per il regime MOSS, il soggetto passivo (fornitore dei servizi) evita di doversi identificare presso ogni Stato membro di consumo per effettuare gli adempimenti richiesti (dichiarazione e versamento dell'IVA), mentre trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettua i versamenti, attraverso un apposito portale elettronico, esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, limitatamente alle operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati membri di consumo. Le dichiarazioni e i versamenti così acquisiti dallo Stato membro di identificazione sono quindi trasmesse ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazione sicura. In Italia il portale elettronico MOSS è gestito dall'Agenzia delle entrate.
  La data prevista per l'entrata in vigore della nuova disciplina europea in esame era originariamente fissata al 1° gennaio 2021; tuttavia, a seguito dell'emergenza sanitaria, la data di recepimento delle nuove regole è stata rinviata al 30 giugno 2021.
  La delega al recepimento della direttiva 2455 del 2017 è contenuta all'articolo 1, comma 1, e all'allegato A, n. 12, della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019), il cui termine di esercizio, relativamente agli articoli 2 e 3 della direttiva, è fissato al 31 maggio 2021. La delega per il recepimento della direttiva 1995 del 2019 è contenuta nell'allegato A, n. 32, del disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757, già approvato dal Senato). Il termine per l'espressione del parere sull'atto in oggetto è fissato al 7 aprile 2021.
  Ricorda peraltro che l'articolo 1 della direttiva 2455/2017 è già stato recepito nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 45 del 1° giugno 2020, che ha modificato in più punti la disciplina sulla territorialità dell'IVA per i servizi elettronici e di telecomunicazione, allo scopo di introdurre regole specifiche nel caso in cui il prestatore di tali servizi sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro UE, disciplinando al contempo il regime speciale cosiddetto MOSS per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi da soggetti non UE.
  Rinviando, per un esame dettagliato del presente atto, alla documentazione predisposta dagli uffici, evidenzia che esso si compone di 10 articoli e che l'articolo 1 apporta una serie di significative modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, recata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – decreto IVA, in materia di e-commerce transfrontaliero, introducendo un regime IVA applicabile alle cessioni a distanza facilitate dalle interfacce elettroniche.
  Viene in particolare previsto – al comma 1, lettera a), che introduce l'articolo 2-bis nel citato decreto IVA – che le cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che le facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, allorché riguardino:

   vendite a distanza intracomunitarie;

   cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea, destinate soggetti non passivi d'imposta (in genere consumatori finali);

   vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

  In tali casi il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le cessioni si considera cessionario e rivenditore degli stessi e il momento di effettuazione dell'operazione, e conseguentemente di esigibilità dell'imposta, è quello dell'accettazione del pagamento, non rilevando – in deroga al regime generale IVA – il momento della consegna o dell'emissione della fattura. Pag. 45
  Osserva che le descritte modifiche, ampliando il perimetro delle cessioni effettuate nel Paese di destinazione e anticipando il momento dell'imposizione – nelle vendite a distanza, in genere, il pagamento precede la consegna – appaiono suscettibili di generare un maggior gettito IVA.
  Per semplificare l'applicazione dell'imposta e per evitare le frodi dovute al mancato versamento dell'IVA, le lettere d), e) ed f) del comma 1 prevedono inoltre che le medesime forniture sopradescritte attinenti, non ai consumatori finali, ma al commercio interaziendale (business to business, B2B), se territorialmente rilevanti all'interno dell'UE, siano esenti da IVA, fermo restando il diritto del fornitore a detrarre l'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione dei beni ceduti e fermo restando, altresì, il mantenimento degli obblighi di fatturazione.
  Evidenzia che anche tale modifica, di intento antielusivo, appare suscettibile di produrre effetti positivi di gettito.
  Le restanti disposizioni dell'articolo 1 riguardano la disciplina degli obblighi contabili, inclusi regimi semplificati, come il citato MOSS, o contengono norme di coordinamento.
  L'articolo 2 modifica il decreto-legge n. 331 del 1993, introducendo, tra l'altro, la definizione di vendita a distanza, il cui regime impositivo è disciplinato dal precedente articolo 1. Si tratta delle cessioni di beni a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo, effettuate nei confronti di consumatori finali, ad esclusione delle cessioni riguardanti mezzi di trasporto o beni da installare o montare a cura del fornitore. In tal caso la spedizione e il trasporto dei beni sono imputati al soggetto passivo che facilita le cessioni e, in deroga alla disciplina generale della territorialità dell'IVA, lo Stato nel quale l'imposta è applicabile è considerato quello di arrivo – salvo alcuni criteri di disapplicazione per le cessioni intracomunitarie di importo complessivo annuo contenuto al di sotto di 10.000 euro, soglia che era precedentemente fissata a 35.000 euro.
  L'articolo 3 modifica il decreto-legge n. 41 del 1995 al fine di recepire la nuova formulazione dell'articolo 35 della direttiva IVA, che assoggetta al regime IVA agevolato «del margine» le cessioni di beni d'occasione e degli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato e le cessioni di mezzi di trasporto d'occasione, escludendole dall'ambito di applicazione delle regole sulle vendite a distanza. Ricorda che il regime speciale IVA «del margine» è volto a regolare le vendite di beni usati da parte di operatori economici, che hanno acquistato gli stessi beni da soggetti privati. Al ricorrere delle condizioni previste dalla disciplina speciale, l'IVA si applica solamente sul margine di vendita, ovvero la differenza tra il corrispettivo percepito e il valore di acquisto del bene.
  L'articolo 4 modifica in più punti la disciplina delle sanzioni in materia di imposte dirette e di IVA, previste dal decreto legislativo n. 471 del 1997, al fine di graduare le sanzioni amministrative, distinguendo l'ipotesi di omessa presentazione dalla ipotesi di tardiva presentazione della dichiarazione secondo i principi di proporzionalità della sanzione alla tipologia e grado della violazione commessa, stabiliti dalla Corte di Giustizia UE. Vengono inoltre aggiornati alcuni riferimenti normativi.
  L'articolo 5 modifica il decreto-legge n. 35 del 2005 al fine di coordinarne la terminologia con le nuove definizioni introdotte dall'articolo 2.
  L'articolo 6 modifica il decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489, in materia di franchigie fiscali per piccole spedizioni prive di carattere commerciale, abrogando l'articolo 5 che, per le merci il cui valore intrinseco non ecceda complessivamente 22 euro per spedizione, prevede la franchigia dai diritti doganali, ovvero dall'imposta sul valore aggiunto. Rimane vigente l'esenzione dai dazi doganali per le merci di valore non superiore a euro 150.
  L'articolo 7 disciplina le procedure per l'emanazione delle disposizioni attuative del presente provvedimento, in particolare per individuare gli Uffici competenti e le modalità operative e gestionali per l'esecuzione dei rimborsi e per l'applicazione dei regimi speciali. Pag. 46
  L'articolo 8 abroga le disposizioni – ancora mai applicate e la cui decorrenza, a seguito di successivi differimenti, è prevista al 1° luglio 2021 – che prevedono l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) alle cessioni di taluni beni (telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop) facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica (piattaforma, portale, o mezzi analoghi). Resta fermo l'assoggettamento al reverse charge delle vendite dei medesimi beni effettuate direttamente da tali piattaforme.
  L'articolo 9 integra il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 55,14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 110,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, a tal fine utilizzando le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1 dello schema stesso. Dispone inoltre che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione del presente decreto con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il comma 2 precisa che dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione del comma 1, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 10 specifica infine che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021.

  Luigi MARATTIN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 marzo 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 13.40.

Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Doc. XXVII, n. 18.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo scorso.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che il relatore ha predisposto una proposta di parere (vedi allegato), già informalmente trasmessa a tutti i deputati della Commissione e disponibile sull'applicazione geoComm.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni, alla cui predisposizione hanno partecipato tutti i gruppi, fornendo notevoli apporti. Segnala che le osservazioni si concentrano sulla Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, di più specifico interesse per la Commissione Finanze, nonché sulle priorità trasversali Parità di genere, Giovani, Sud e riequilibrio territoriale, con particolare riferimento all'introduzione di una fiscalità di vantaggio volta alla riduzione dei divari tra le diverse aree del Paese.
  Pur prendendo atto di quanto comunicato dal Ministro dell'economia e delle finanze nel corso dell'audizione dello scorso 8 marzo in merito al fatto che la riforma del sistema tributario non rientrerebbe a pieno titolo tra le misure finanziate con il PNRR, evidenzia che la proposta di parere contiene riferimenti a tale riforma, che dovrà essere improntata alla semplificazione e riduzione delle imposte nell'ottica di favorire il rapporto fisco/contribuente e al contempo favorire la compliance e ridurre il tax gap. Inoltre, nell'ambito di una riforma organica e strutturale della giustizia tributaria, dovrà essere rivista l'organizzazione del contenzioso tributario anche in considerazione delle numerose cause pendenti in materia tributaria presso la Corte di Cassazione.
  Nella proposta di parere si chiede poi di incentivare le operazioni di ricapitalizzazione delle imprese e potenziare le nuove forme di incentivazione fiscale del risparmio, in analogia a quanto previsto per i piani individuali di risparmio – PIR, nonché di prorogare fino al 2023 le agevolazioni fiscali al 110 per cento per la riqualificazione energetica degli edifici. Pag. 47
  Per quanto riguarda gli interventi nell'ambito delle priorità trasversali indicate nel PNRR, sottolinea che le osservazioni contenute nel parere si riferiscono, oltre alla già accennata fiscalità di vantaggio per la riduzione dei divari territoriali, al contrasto della crisi demografica in atto, anche attraverso un aumento delle strutture per la prima infanzia e una semplificazione dell'ISEE, al sostegno ai giovani per le spese di studio e formazione, compresi gli oneri di spostamento e di alloggio, e a misure per realizzare la parità di genere, in particolare attraverso la formazione delle giovani donne nelle materie scientifiche e tecnologiche, il gender procurement e la pari rappresentanza negli organismi di gestione e controllo dei progetti del PNRR.

  Sestino GIACOMONI (FI) ringrazia tutti i commissari e in particolare il relatore per il notevole lavoro svolto, per il quale esprime il proprio apprezzamento.
  Chiede quindi al relatore di inserire tra le osservazioni un riferimento alla costituzione di un Fondo di fondi al fine di indirizzare il risparmio privato italiano al finanziamento delle attività delle piccole e medie imprese. Osserva come tale previsione rientri nelle competenze della Commissione Finanze e come l'istituzione di un Fondo di fondi finalizzato a conferire alcune risorse del PNRR a fondi operativi specializzati sia stata richiamata dal relatore stesso nella sua illustrazione del provvedimento, svolta nella seduta dello scorso 11 marzo. Tale intervento sarebbe anche diretto a evitare acquisti di imprese italiane in crisi di liquidità da parte di soggetti stranieri. Si tratterebbe di un primo intervento, che potrebbe poi essere ulteriormente sviluppato in futuro.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È) sottolinea innanzitutto la possibile insufficienza dei fondi del Next Generation UE rispetto alla gravità della crisi economica, come paventato anche da Isabel Schnabel della Banca centrale europea in una sua recente dichiarazione. Segnala quindi la scarsa chiarezza sull'entità risorse delle quali il nostro Paese potrà effettivamente disporre, anche in considerazione della possibilità di non utilizzare integralmente i prestiti messi a disposizione della UE. Inoltre evidenzia come il Piano oggetto di valutazione sia già in parte superato in seguito alla costituzione del Governo Draghi.
  Quindi, pur ritenendo che alcune indicazioni contenute nella proposta di parere siano apprezzabili, come ad esempio la proroga del Superbonus al 110 per cento, non esprime una valutazione positiva sulla effettiva capacità del PNRR di rilanciare l'economia italiana.
  Critica inoltre la proposta di parere per mancanza di concretezza, ad esempio con riferimento alla riforma fiscale, a proposito della quale – nonostante l'importante approfondimento che la Commissione Finanze, assieme all'analoga Commissione del Senato, sta svolgendo nell'indagine conoscitiva dedicata proprio alla riforma dell'IRPEF- non viene data alcuna indicazione in merito alle effettive modalità di realizzazione. Ciò a fronte dei problemi concreti del sistema fiscale italiano che richiederebbero una revisione urgente dell'Agenzia delle entrate e di SOGEI. Richiama in proposito l'avvenuta scadenza della convenzione con la SOGEI per la conservazione delle fatture elettroniche e ritiene particolarmente urgente provvedere quanto prima al rinnovo della convenzione.
  Suggerisce quindi di modificare la proposta di parere sostituendo le osservazioni con delle condizioni: ritiene che in tal modo il Parlamento, anche grazie alla vasta maggioranza che sostiene il Governo, potrà far valere la propria volontà in misura assai più incisiva, anche in considerazione delle ripetute lamentele sulla riduzione del ruolo del potere legislativo.
  Invita infine a limitare l'indebitamento per evitare di gravare in misura eccessiva sulle nuove generazioni.

  Marco OSNATO (FDI) ringrazia il relatore Fragomeli per l'impegnativo lavoro svolto, per pervenire ad una sintesi delle indicazioni avanzate da tutti i gruppi, ivi comprese quelle del gruppo di Fratelli d'Italia.
  Si associa tuttavia alle perplessità manifestate dal collega Trano sul ruolo del Pag. 48Parlamento nell'utilizzo delle risorse di Next Generation UE, per le quali vi è grande attesa nel Paese. Si chiede infatti se le Camere avranno la possibilità di intervenire concretamente nella definizione e nell'attuazione delle misure previste dal Piano e quante risorse arriveranno effettivamente al territorio.
  Con specifico riferimento alla richiesta di proroga del Superbonus al 110 per cento, per la quale esprime apprezzamento, chiede che si tenga conto delle difficoltà che dovranno affrontare gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali dovranno svolgere gare per realizzare gli interventi agevolati, perdendo in tal modo un anno, e propone pertanto che il parere venga modificato, prevedendo che la proroga dell'agevolazione sia estesa al 2024, anziché al 2023.

  Massimo UNGARO (IV) si associa ai ringraziamenti al relatore per il lavoro svolto. Segnala quindi alcuni punti che ritiene di particolare importanza: il riordino del magazzino fiscale, per il quale si potrebbe procedere alla totale o parziale cancellazione dei crediti inesigibili, che rappresentano più del 90 per cento del totale, per concentrare l'attività di riscossione sui crediti fiscali effettivamente esigibili; la semplificazione e digitalizzazione degli adempimenti fiscali; la defiscalizzazione del lavoro dei giovani e la generale riduzione del costo del lavoro. Segnala infine l'opportunità di promuovere l'educazione finanziaria, per evitare che i risparmiatori subiscano le gravi conseguenze di fallimenti bancari.
  Con riferimento alla richiesta avanzata dall'onorevole Giacomoni, pur condividendo il merito dei temi richiamati, ritiene che la materia dovrebbe essere più opportunamente esaminata nell'ambito di un apposito provvedimento, anche al fine di consentire a tutti i gruppi di esprimere la propria opinione in proposito. Evidenzia inoltre come la questione non sia, a suo avviso, strettamente attinente al contenuto del provvedimento in esame.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), ringraziando il relatore per la stesura della complessa proposta di parere, sottolinea l'importanza di riordinare il magazzino fiscale, prendendo atto dell'impossibilità di incassare una notevole parte dei crediti che lo costituiscono, che peraltro non rappresentano importi rilevanti nell'ambito del bilancio dello Stato. Al riguardo auspica che l'intervento richiesto venga presto adottato nell'ambito del preannunciato decreto-legge che dovrebbe contenere misure di ristoro alle imprese danneggiate dalle conseguenze economiche della pandemia.
  Preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata, dichiara la volontà di raccogliere la sfida rappresentata dalla riforma del sistema fiscale, con la sua notevole complessità e il suo tecnicismo. Si dichiara infatti soddisfatto per il riferimento, contenuto nella proposta di parere a questa riforma, che giudica inscindibile dall'attuazione di un giusto processo, da realizzare anche attraverso una riduzione della sua durata, e dal riequilibrio del rapporto tra cittadini e fisco.

  Sestino GIACOMONI (FI) risponde all'onorevole Ungaro a proposito della necessità di accertare la volontà dei gruppi dell'attuale maggioranza sulla proposta di inserire nel parere un riferimento alla costituzione di un Fondo di fondi. Al riguardo osserva che la costituzione del Fondo è già contenuta nel testo del PNRR, elaborato dal precedente Governo, e pertanto si rende necessario semplicemente acquisire il parere dei gruppi che sono recentemente entrati a far parte della maggioranza: Lega e Forza Italia. Chiede pertanto agli esponenti del gruppo Lega se sono d'accordo nell'inserire il citato riferimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) evidenziato come la proposta di parere all'esame della Commissione sia oggetto di una condivisione pressoché unanime da parte dei gruppi, riterrebbe auspicabile trovare un punto di incontro tra le diverse esigenze, al fine di mantenere tale convergenza, senza tuttavia incidere pesantemente sul testo; richiama i colleghi ad una valutazione attenta della questione.

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  Massimo UNGARO (IV) evidenzia come il PNRR, nell'affrontare il tema del Fondo di fondi, si limiti a prevederne la costituzione come una mera possibilità, non certamente come un obbligo.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, evidenzia come la proposta di parere in discussione sia frutto di un intenso lavoro di mediazione; cita, a titolo di esempio il tema controverso della cancellazione totale o parziale dei crediti fiscali inesigibili, che pure ha trovato spazio nel parere a seguito di un confronto tra i gruppi. Per tale motivo riterrebbe opportuno affrontare con maggiore ponderazione la questione sollevata dall'onorevole Giacomoni, che – per rilievo e complessità – non può essere liquidata in poche righe ma dovrebbe a suo avviso essere oggetto di un adeguato approfondimento, anche in relazione all'esistenza di differenti opinioni in materia tra le forze politiche. Sul punto, ove il collega Giacomoni e la Commissione concordino, si potrebbe assumere l'impegno ad una attenta e puntuale valutazione dei temi sollevati.

  Sestino GIACOMONI (FI), richiamando quanto segnalato dall'onorevole Ungaro circa il fatto che nel PNRR non si faccia riferimento ad alcun obbligo circa la costituzione di un Fondo di fondi, invita i colleghi a valutare la possibilità di inserire nel parere un riferimento alla mera possibilità di costituire detto Fondo, senza richiederne espressamente la costituzione.

  Luigi MARATTIN, presidente, richiama l'onorevole Giacomoni a valutare il fatto che non appare esservi unanimità nemmeno sulla mera previsione della possibilità di costituire un Fondo di fondi. Ritiene inoltre inopportuno che una questione di tale rilevanza sia sollevata a ridosso dell'approvazione della proposta di parere, come – non può non ricordare – è già avvenuto in altre occasioni.
  Propone piuttosto all'onorevole Giacomoni di affrontare la questione nell'ambito delle audizioni che la Commissione ha deliberato di svolgere, a partire dalla giornata di domani, sulle tematiche relative allo squilibrio della struttura finanziaria delle imprese italiane che rischia di essere determinato dalla pandemia da COVID-19.

  Sestino GIACOMONI (FI), sottolineando l'importanza che il proprio gruppo annette a questo tema, evidenzia di aver chiesto l'inserimento di una osservazione nel parere alla luce di quanto richiamato nel PNRR, che – ricorda – è stato approvato dal Governo Conte e dalla sua maggioranza, della quale il gruppo di appartenenza del presidente Marattin faceva parte.
  Si dichiara comunque disponibile ad ogni approfondimento sul tema; ritiene in ogni caso – trattandosi di una questione che si sostanzia nel mero richiamo ad una possibilità – che spetti al Presidente l'onore e l'onere di trovare un punto di mediazione tra le diverse posizioni espresse, anziché interpretare, esasperandole, le posizioni espresse dai colleghi.

  Raffaele TRANO (MISTO-L'A.C'È), ad integrazione di quanto osservato in precedenza, rileva che sebbene il PNRR affronti diffusamente il tema dell'economia circolare e della transizione ecologica, non vi sia traccia nella proposta di parere formulata dal relatore di alcune importanti proposte provenienti dal mondo dei professionisti e dei tecnici del settore. Si riferisce in particolare all'Iva ridotta per i prodotti fabbricati con materiali riciclabili, al credito d'imposta per chi acquista materie prime riciclate, alle agevolazioni fiscali per coloro che investono in sistemi di riqualificazione ambientale o all'estensione del bonus ristrutturazioni per chi utilizza materiali riciclati. Invita il relatore Fragomeli a valutare la possibilità di integrare il parere che la Commissione si accinge a votare inserendo tali proposte, che consentirebbero di andare nella direzione di quella svolta green cui dovrebbe mirare un Governo, come quello attuale, che si dichiari ambientalista.

  Massimo UNGARO (IV) ritiene che la proposta di parere formulata dal relatore sia credibile se rimane attinente ai temi Pag. 50affrontati nel PNRR e non sia in ogni caso la sede opportuna per affrontare il tema sollevato dal collega Giacomoni. Condivide pertanto la proposta rivolta dal relatore Fragomeli all'onorevole Giacomoni – che rinnova – di affrontare seriamente il tema del Fondo sovrano e di come potrebbero configurarsi un ipotetico Fondo di fondi e finanziamenti a leva – argomenti il cui contenuto e rilievo condivide – in una sede propria e dedicata, anche svolgendo sul punto un ciclo di audizioni o altre iniziative, che potranno essere oggetto di definizione e valutazione in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione.

  Vita MARTINCIGLIO (M5S) nel condividere appieno le valutazioni dei colleghi Fragomeli ed Ungaro, ritiene che la proposta di parere in discussione non sia la sede opportuna per affrontare un argomento che merita maggiore tempo e attenzione. Ritiene di poter interpretare il pensiero dei colleghi nell'affermare che nessuno intende sminuire l'importanza della questione sollevata dal collega Giacomoni, manifestando anzi la disponibilità ad un approfondimento, che deve tuttavia svolgersi in altra sede e con diverse modalità.

  Luigi MARATTIN, presidente, preso atto dello svolgimento di una discussione ampia ed approfondita, della quale ringrazia i colleghi ed il relatore, pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni da quest'ultimo formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato) formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.