CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 23 novembre 2020
478.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 38

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 23 novembre 2020. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
C. 2790-bis Governo.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Martina NARDI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo) ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.
  Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni Pag. 39della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile. Avverte quindi che saranno quindi esaminate dalla Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione (Ministero dell'economia e delle finanze – Tabella 2 –, Ministero dello sviluppo economico – Tabella 3 –, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Tabella 6 –, Ministero dell'università e della ricerca – Tabella 11 – e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Tabella 14) contenute nella seconda sezione.
  La Commissione concluderà l'esame con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore. La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della Commissione potranno essere presentati sia in quest'ultima, sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza della Commissione.
  Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.
  In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

  Sara MORETTO (IV), relatrice, espone in sintesi, per le parti di competenza della Commissione, i contenuti del disegno di legge di bilancio per il 2021, al fine di rendere la relazione alla V Commissione. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento fa presente che il disegno di bilancio all'esame contiene 229 articoli, suddivisi in 3 Parti. Ricorda, brevemente, che la manovra di finanza pubblica per il prossimo triennio si prefigge l'obiettivo di sostenere la ripresa dell'economia con interventi importanti anche sul lato delle incentivazioni fiscali nel 2021 e nel 2022, dopo che nel corso del 2020 sono stati adottati provvedimenti con carattere di urgenza per contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria. La manovra di finanza pubblica contiene pertanto misure per il sostegno della liquidità e lo sviluppo delle imprese, per la sanità, le regioni ed enti locali, la famiglia e le politiche sociali, per la salvaguardia Pag. 40dell'occupazione e il rilancio degli investimenti pubblici e privati, nonché disposizioni di natura fiscale. Particolare rilevanza assumono le risorse europee previste per rilancio e la resilienza delle economie (Next Generation EU). Complessivamente queste risorse consentiranno di avviare un programma di interventi, ricompresi nell'ambito delle finalità del Next Generation EU, per il per oltre 120 miliardi di euro.
  Evidenzia che le disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 73,6 miliardi nel 2021, 64,5 miliardi nel 2022 e 50,2 miliardi nel 2023: di questi, circa 35,3 miliardi nel 2021, 41,3 miliardi nel 2022 e 44,5 miliardi nel 2023, sono relativi alle risorse previste in via di anticipazione per il Programma Next Generation EU.
  Con riguardo alle parti di interesse della X Commissione fa presente che rilevano i seguenti articoli della Sezione I, Parte I, del disegno di legge di bilancio: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 e 25 (presenti nel titolo III, «Crescita e investimenti»); 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 (presenti nel Titolo IV, «Sud e coesione territoriale»); 71 (Titolo VIII, «Lavoro, famiglia e politiche sociali»); 94 (Titolo VIII, «Scuola, università e ricerca»); 100 (Titolo IX, «Cultura, informazione e innovazione»); 107 (Titolo X, «Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali»); 126 e 132 (presenti nel Titolo XI, «Misure in materia di trasporti e ambiente»); 159, limitatamente al comma 33 (Titolo XIV, «Pubblica amministrazione e lavoro pubblico») nonché 184, 185 e 186 (presenti nel Titolo XV, «Norme per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza»). Per quanto riguarda la Parte III («Fondi») segnala, infine, gli articoli 207 e 210.
  Nell'ambito del Titolo III, «Crescita e investimenti», come precedentemente indicato, segnala diversi articoli. L'articolo 14 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, per un importo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 110 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale, di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83/2012. Il comma 2 demanda ad un decreto ministeriale il riparto delle risorse tra gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e nelle aree di crisi non complessa. Come risulta dalla relazione tecnica, lo strumento agevolativo è risultato di elevato interesse per il sistema delle imprese, in particolare delle PMI, localizzate in tutto il territorio nazionale, confermando un trend di crescita degli investimenti produttivi, soprattutto in determinate zone, anche del Mezzogiorno. Difatti, la dotazione finanziaria attualmente disponibile, al netto delle risorse di cui alla legge di bilancio 2020 (legge n. 162/2019), è sostanzialmente esaurita.
  L'articolo 15, al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l'integrazione settoriale, interviene sulla disciplina concernente l'accesso ai contratti di sviluppo. La soglia di accesso ai contratti di sviluppo, attualmente pari a 20 milioni di euro è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l'importo minimo dei progetti d'investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro. I programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Il Ministero dello sviluppo Pag. 41economico (MISE) è chiamato a impartire al Soggetto Gestore (Invitalia) le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle nuove disposizioni.
  L'articolo 16 interviene sulla «Nuova Sabatini», con misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volte alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0», nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. Il comma 1 dispone che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione; ricorda che ai sensi della normativa vigente invece, la corresponsione in un'unica soluzione del contributo è prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro. Il comma 2 rifinanzia la misura di 370 milioni di euro per l'anno 2021.
  L'articolo 17 istituisce, presso il MISE, il «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile. Il Fondo prevede il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell'imprenditoria tra la popolazione femminile. Viene inoltre istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa Donna con il compito di attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo formulare raccomandazioni sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia.
  L'articolo 18, a sua volta, istituisce, presso il MISE, il Fondo per le piccole e medie imprese creative con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con l'obiettivo di sostenere le imprese creative, attraverso la concessione di contributi, l'agevolazione nell'accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore. Viene demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei finanziamenti.
  L'articolo 19 istituisce, sempre presso il MISE, un Fondo di investimento volto a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei settori aeronautico nazionale, chimica verde, nonché della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione dell'anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un'apposita sezione dedicata esclusivamente alle PMI del settore aeronautico nazionale. Viene demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei finanziamenti.
  Al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, l'articolo 20 incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l'autorizzazione di spesa relativa al supporto alle predette aziende, al fine di assicurare la continuità delle attività, la tutela dei livelli occupazionali e delle condizioni di lavoro.
  L'articolo 23 abroga la disciplina relativa agli aiuti ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro fenomeni legati all'Italian sounding, risultata di difficile applicazione. Le risorse liberate sono convogliate sull'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni rappresentative di categoria (1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021).
  L'articolo 25 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035. Tale incremento viene destinato al finanziamento degli accordi per l'innovazione, sottoscritti dal Ministro dello sviluppo economico con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni Pag. 42pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti per sostenere interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale. Segnala che nel 2020 sono stati sottoscritti 85 Accordi, per un volume di agevolazioni di 297 milioni, a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo attivabili pari a circa 808 milioni.
  Nell'ambito del Titolo IV («Sud e coesione territoriale»), evidenzia, come ha già riferito in premessa, gli articoli 32 e 33. L'articolo 32 proroga per le annualità 2021 e 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni), differenziandone la misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato (25 per cento per le grandi imprese, 35 per cento per le medie imprese, 45 per cento per le piccole imprese).
  L'articolo 33 promuove la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del terzo settore, al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. A tal fine sono assegnati al Ministero dell'università e della ricerca risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  Evidenzia che numerose disposizioni di rilevo per le attività produttive sono collocate nell'ambito del Titolo V («Liquidità e ricapitalizzazione delle imprese»). Osserva, preliminarmente, che gli articoli 35 e 40 devono essere considerati unitariamente. L'articolo 35, in particolare, proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno l'operatività della misura ed estende la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. «Garanzia Italia»). La lettera a) del comma 1 interviene anche sulle esposizioni che possono essere assunte da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza, prorogando anche questa possibilità al 30 giugno 2020. La lettera b) estende l'ambito di applicazione della garanzia SACE (per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020) alle cessioni dei crediti effettuate dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari senza garanzia di solvenza del cedente. La lettera c) estende la garanzia SACE ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato. Quanto disposto dalla lettera c) si applica per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020. Il comma 2 consente che, in caso di rinegoziazione del debito, la quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori non sia accreditata su apposito conto corrente dedicato, per facilitare operazioni di compensazione con gli istituti di credito. Il comma 3 implementa ulteriormente l'operatività della garanzia SACE. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, le garanzie di SACE rilasciate a beneficio di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. «mid cap»), sono concesse a titolo gratuito e fino Pag. 43alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI. Il comma 3 è in sostanza finalizzato a consentire alle imprese «mid cap» di poter accedere allo strumento Garanzia Italia alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo Centrale di garanzia, la cui operatività straordinaria, per le imprese «mid cap», è prevista fino al 28 febbraio 2021 dall'articolo 40, comma 2 del disegno di legge. Inoltre, il medesimo comma 3 dispone che a decorrere dal 1° luglio 2021, le predette imprese «mid cap» possono accedere, con una percentuale di copertura fino all'80 per cento dell'importo del finanziamento, alle garanzie SACE rilasciate a condizioni di mercato.
  L'articolo 40, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID. Fanno eccezione, ai sensi del comma 2, le garanzie a favore delle imprese cd. «mid cap», che sono concesse dal Fondo fino al 28 febbraio 2021. Successivamente, come detto, le imprese «mid cap» avranno accesso allo strumento «Garanzia Italia» SACE, sino al 30 giugno 2021. Il comma 3 incrementa la dotazione del Fondo di garanzia PMI di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.
  Quanto agli altri articoli contenuti nel Titolo V di interesse della Commissione, ricorda che l'articolo 36 prevede la proroga sino al 31 dicembre 2021 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI). Conseguentemente, è aggiunto alle spese già previste un ulteriore limite di 30 milioni per l'anno 2022.
  L'articolo 37 conferma anche per il 2021 la destinazione delle risorse disponibili sul Fondo Green New Deal alla copertura delle garanzie concedibili dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per sostenere specifici progetti economicamente sostenibili, nella misura di 470 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile da SACE S.p.A. pari a 2.500 milioni di euro.
  L'articolo 38 interviene sulla norma che autorizza SACE S.p.A. a concedere – in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all'esercizio del ramo credito – una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati, entro il limite massimo di 2 miliardi di euro, dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020. L'articolo, in particolare, alla lettera a), proroga tale termine al 30 giugno 2021, così estendendo la durata temporale della misura.
  L'articolo 39, per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021, consente al soggetto risultante dall'operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica). La trasformazione avviene in due momenti distinti, per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione.
  L'articolo 41 proroga dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale. La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021. Tale disposizione riguarda le imprese già Pag. 44ammesse, alla data di entrata in vigore della legge in esame, alle misure predette di sostegno. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge in esame, presentino esposizioni debitorie a fronte delle predette operazioni finanziarie e che non siano state ancora ammesse alle predette misure di sostegno, possono esservi ammesse, entro il 31 gennaio 2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente. Per le predette finalità la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI è incrementata di 300 milioni di euro per il 2021.
  L'articolo 42 proroga al 30 giugno 2021 alcune delle misure di aiuto (crediti di imposta) previste dall'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020. Tale disposizione ha previsto tre misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. La prima attribuisce un credito di imposta pari al 20 per cento dell'investimento a favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro partecipando all'aumento del capitale sociale. La seconda è rappresentata, da un credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020. La terza è rappresentata dall'istituzione di un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI. Il fondo è finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società che soddisfano le condizioni di ammissione. Per la seconda e la terza delle agevolazioni l'articolo consente di eseguire l'aumento di capitale previsto entro il 30 giugno 2021, invece che entro il 31 dicembre 2020.
  Nell'ambito del Titolo VIII («Lavoro, famiglia e politiche sociali»), segnala l'articolo 71, in base al quale dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'introduzione dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, è dovuta nella misura dello 0,48 per cento. Non si procede pertanto all'aggiornamento dell'aliquota contributiva in questione per il 2021, come del resto è avvenuto per il 2020, consentendo la continuità delle prestazioni con fondi a carico del bilancio statale, per un ammontare di 167,7 milioni.
  Con riferimento al Titolo VIII («Scuola, università e ricerca»), segnala l'articolo 94, che istituisce la fondazione denominata Fondazione per il futuro delle città (FFC) con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia. Per l'istituzione e l'avvio dell'operatività della fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021 e 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.
  Con riferimento al Titolo IX («Cultura, informazione e innovazione»), come già segnalato in premessa, richiama l'articolo 100, che prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto dal periodo d'imposta relativo al 2021, sia riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Le suddette disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione. Viene poi riformata la disciplina della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, che viene ora istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT). La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive Pag. 45 e agli immobili destinati alle locazioni brevi. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al MIBACT i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione qui in esame, sono stabilite le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali e le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute.
  In relazione al Titolo X («Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali») evidenzia l'articolo 107 che 107 modifica la cornice normativa entro la quale le regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e le modalità definiti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19». L'intervento è finalizzato ad adeguare la cornice normativa alla proroga al 30 giugno 2021 del Quadro temporaneo, e all'inclusione del sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese nei regimi di aiuti ammessi fino a quella data, come ammesso dalla Commissione europea con l'approvazione, il 13 ottobre 2020, della Comunicazione C(2020)7127 final (quarta modifica del Temporary Framework).
  In relazione al Titolo XI («Misure in materia di trasporti e ambiente») richiama l'attenzione della Commissione sugli articoli 126 e 132. L'articolo 126 riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo. Vengono inoltre incrementate le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del «Programma sperimentale buono mobilità», di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020. Le eventuali disponibilità che residueranno dall'erogazione del buono mobilità per le biciclette ed i mezzi di mobilità elettrica personale, saranno destinate, per l'anno 2021, all'erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un'autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell'aria.
  L'articolo 132, modifica alcuni aspetti della disciplina relativa al Piano nazionale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici: viene stabilito che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanzi l'acquisto e l'installazione degli impianti da parte delle regioni, eliminando però la previsione di una quota massima del 50 per cento di tale cofinanziamento; si prevede poi l'adozione di un decreto ministeriale per definire le modalità di alimentazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica elettrica da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e private ad accesso pubblico.
  Con riguardo al Titolo XIV («Pubblica amministrazione e lavoro pubblico»), per i profili di interesse della Commissione segnala il comma 33 dell'articolo 159, che autorizza l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) a procedere annualmente all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio sino al conseguimento del valore soglia del 70 per cento relativo al rapporto tra spese per il personale ed entrate correnti, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall'organo interno di controllo.
  Nel Titolo XV («Norme per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza») evidenzia quanto recato negli articoli 184, 185 e 186. L'articolo 184 dispone una disciplina di carattere generale per l'attuazione del Programma Next Generation EU. In particolare si prevede l'istituzione di un apposito Fondo di rotazione nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 34,775 miliardi di euro per il 2021, 41,305 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi Pag. 46 di euro per il 2023. Le risorse del Fondo sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato: sul primo conto corrente, denominato Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU – Contributi a fondo perduto – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto, mentre sul secondo conto corrente denominato Ministero dell'economia e delle finanze attuazione del Programma Next Generation EU – Contributi a titolo di prestito – sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. Tali conti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (comma 2). Le risorse giacenti sui conti correnti infruttiferi sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione o organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, sulla base delle procedure definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Programma Next Generation EU (comma 3).
  L'articolo 185, nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo.
  L'articolo 186 prevede che parte delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Italia (istituito dall'articolo 184), pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, siano riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40 per cento della spesa complessiva dell'investimento. Le risorse sono gestite da Invitalia S.p.a. (o da società da questa interamente controllata).
  Passando ad illustrare la Parte III («Fondi»), evidenzia l'articolo 207 che istituisce, presso il MEF, un Fondo emergenziale per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Fondo è destinato al rifinanziamento delle misure di sostegno economico-finanziarie già adottate nel corso del 2020 ed ha una dotazione di 3.800 milioni di euro per il 2021. Segnala che nei criteri di ripartizione del fondo, necessariamente generici, non è previsto un coinvolgimento parlamentare che ritiene potrebbe essere opportuno introdurre.
  Da ultimo, ricorda l'articolo 210 che incrementa, per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane: a) la dotazione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri di 1.085 milioni di euro per il 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; b) la dotazione del Fondo per la promozione integrata di 465 milioni di euro per il 2021, e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere sul fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri. Infine, fa presente che il medesimo articolo 210 estende, inoltre, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine della disposizione che consente ai finanziamenti agevolati a valere sul predetto fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese di essere esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo.
  Conclude auspicando che nel corso dell'esame, per quanto il tempo a disposizione sia alquanto limitato, ci possa essere spazio per un'opportuna attività emendativa, nelle materie di interesse, anche eventualmente tenendo conto delle esigenze che dovessero Pag. 47emergere dall'attività conoscitiva che la Commissione si appresta a svolgere.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Lunedì 23 novembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Lunedì 23 novembre 2020.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.20.

Audizione di rappresentanti di Federauto.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.20 alle 16.50.

Audizione di rappresentanti di Motus E.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.50 alle 17.05.

Audizione di rappresentanti di Transport & Environment.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 17.05 alle 17.20.

Audizione di rappresentanti dell'Unione energie per la mobilità (UNEM).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 17.20 alle 17.35.

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (UNRAE).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 17.35 alle 18.10.