CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 novembre 2020
463.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 99

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 3 novembre 2020.

Audizioni informali sul rilancio del commercio alla luce della crisi causata dall'emergenza epidemiologica.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.40.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana società di outplacement (AISO).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.05.

Audizione di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.25.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione esposizioni e fiere italiane (AEFI).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO.

  La seduta comincia alle 15.40.

Pag. 100

Variazione nella composizione della Commissione.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Salvatore Caiata, del gruppo Fratelli d'Italia, mentre cessa di farne parte il deputato Francesco Acquaroli, appartenente al medesimo gruppo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018.
C. 2413 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea GIARRIZZO, presidente e relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo e fa presente che l'intesa è stata negoziata e sottoscritta con le autorità aeronautiche ruandesi nell'ambito di un incontro negoziale tenutosi il 6 dicembre 2017 a Colombo (Sri Lanka), nel corso del decimo evento di negoziazione sui servizi aerei dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) – ICAN 2017. L'Accordo è stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea prevedendo l'inserimento delle clausole standard previste dal regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e mira a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e il Ruanda, rafforzando ulteriormente i rapporti economici bilaterali ed apportando vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dei due Stati.
  Venendo al testo dell'Accordo, ricorda che esso è composto da un breve preambolo, 26 articoli e due allegati.
  L'articolo 1 reca le definizioni mentre l'articolo 2 richiama le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944).
  L'articolo 3 riguarda la concessione diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo.
  L'articolo 4 riguarda la designazione e autorizzazioni di servizio, stabilendo i requisiti che vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate mentre l'articolo 5 prevede i casi in cui le autorità hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione d'esercizio di un vettore aereo designato dall'altra Parte.
  L'articolo 6 dispone circa l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente nonché di leggi e regolamenti in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, anche ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane, valuta e controlli sanitari.
  L'articolo 7 prevede il riconoscimento reciproco, a determinate condizioni, dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità, nonché delle licenze.
  L'articolo 8 riguarda gli standard di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili.
  L'articolo 9 è relativo al tema della sicurezza dell'aviazione. Richiama esplicitamente alcune Convenzioni internazionali non precludendo l'applicabilità di ogni altro accordo in materia di protezione dell'aviazione civile vincolante per entrambe le Parti contraenti. Inoltre le Parti si impegnano alla reciproca assistenza in caso di atti di pirateria aerea e ad adottare ogni misura preventiva per la sicurezza della navigazione aerea.
  Segnala come di particolare interesse per la Commissione gli articoli da 10 a 15. Pag. 101
  L'articolo 10 stabilisce le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate. Viene, in particolare, sancito il principio di non discriminazione nell'offerta di tali servizi. Le Parti contraenti si impegnano a incentivare la consultazione tra autorità competenti in materia di tariffe, compagnie aeree e, ove possibile, organizzazioni di settore. L'articolo 11 regolamenta gli aspetti doganali mentre l'articolo 12, in materia di concorrenza leale, stabilisce i princìpi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare. Prevede, inoltre, che le Parti contraenti operino secondo princìpi di equa competitività e che si scambino relazioni finanziarie o analoghi documenti che attestino il rispetto delle disposizioni dello stesso articolo e definisce le azioni che possono essere intraprese in caso di violazione delle normative in materia di tutela della concorrenza. L'articolo 13 riguarda le tariffe e prevede il regime di predisposizione e di applicazione delle tariffe da parte dei vettori designati, improntandolo ai princìpi della libera concorrenza e della non discriminazione. L'articolo 14 è relativo alla conversione e al trasferimento delle entrate: disciplina e consente su base reciproca il trasferimento dei proventi, in valuta locale o convertibile, derivanti dalla vendita dei biglietti per il trasporto dei passeggeri, delle merci e della posta e dai relativi interessi bancari. Ciascuna parte garantisce all'altra il trasferimento in moneta liberamente convertibile entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta. L'articolo 15, inoltre, in materia di princìpi che regolano la capacità e l'esercizio dei diritti, stabilisce i princìpi e le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate: viene, in particolare, sancito il principio di non discriminazione nell'offerta di tali servizi.
  Gli articoli 16, 17 e 18 disciplinano, rispettivamente, la rappresentanza dei vettori aerei, l'assistenza a terra e il sistema di prenotazione computerizzato. L'articolo 19 disciplina gli accordi di cooperazione rinviando dall'allegato II e stabilisce che le modifiche possono essere concordate in forma scritta. L'articolo 20 prevede lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati. Gli articoli 21 e 22 prevedono, rispettivamente, la consultazione tra le Parti in uno spirito di collaborazione per garantire il rispetto dei contenuti dell'Accordo ed eventuali procedure di emendamento e che le eventuali controversie siano composte tramite negoziato ovvero attraverso i canali diplomatici. L'articolo 23 prevede che nei casi che una convenzione o un accordo entri in vigore per entrambe le Parti, l'Accordo venga conformemente emendato. Infine gli articoli 24, 25 e 26 riguardano, rispettivamente, il diritto di recesso dall'Accordo, la sua registrazione presso l'ICAO e l'entrata in vigore.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 prevede una clausola d'invarianza finanziaria nonché la previsione che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il 30 ottobre 2017.
C. 2414 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea GIARRIZZO, presidente e relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo e fa presente che l'Accordo è stato negoziato in occasione della firma di un memorandum d'intesa di contenuto tecnico-operativo, a conclusione di Pag. 102consultazioni tenutesi a Roma il 4 e 5 settembre 2013 nonché che è stato redatto in conformità alla normativa dell'Unione europea prevedendo l'inserimento delle clausole standard previste dal regolamento (CE) n. 847/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
  Relativamente al testo, ricorda che è composto da un breve preambolo, 25 articoli e due allegati e mira a disciplinare dettagliatamente tutta una serie di questioni inerenti i diversi profili dei servizi aerei, definendo ed illustrando le terminologie e i concetti utilizzati nell'Accordo, che, comunque, sono conformi alla terminologia e ai concetti utilizzati negli accordi internazionali nel settore del trasporto aereo.
  L'articolo 1 riguarda le definizioni mentre, segnalandolo come di particolare interesse per la Commissione, sottolinea che l'articolo 2, in materia di tutela della concorrenza, precisa che nessuna disposizione dell'Accordo è volta a favorire distorsioni, limitazioni o alterazioni della concorrenza.
  L'articolo 3 richiama le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944) e l'articolo 4 stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo. L'articolo 5 definisce i princìpi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare mentre l'articolo 6 dispone circa l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente nonché di leggi e regolamenti in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, anche ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane, valuta e controlli sanitari. L'articolo 7 riguarda la designazione e le autorizzazioni di servizio, stabilendo i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate mentre l'articolo 8 prevede i casi in cui le autorità hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione d'esercizio di un vettore aereo designato dall'altra Parte. L'articolo 9 è relativo al tema della sicurezza dell'aviazione. Richiama esplicitamente alcune Convenzioni internazionali non precludendo l'applicabilità di ogni altro accordo in materia di protezione dell'aviazione civile vincolante per entrambe le Parti contraenti. Inoltre le Parti si impegnano alla reciproca assistenza a prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illegittimi contro la sicurezza dell'aeromobile, dei passeggeri e dell'equipaggio, dell'aeroporto, delle strutture e contro ogni minaccia della sicurezza aerea civile. L'articolo 10 prevede il riconoscimento reciproco, a determinate condizioni, dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità, nonché delle licenze. L'articolo 11 riguarda gli standard di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili.
  Segnala come di particolare interesse per la Commissione gli articoli da 12 a 18.
  L'articolo 12 regolamenta gli aspetti doganali mentre l'articolo 13 riguarda gli oneri d'uso e – per il principio di non discriminazione – prevede che essi non possano essere superiori a quelli imposti ai propri vettori che operano servizi aerei internazionali simili. Viene, in particolare, sancito il principio di non discriminazione nell'offerta di tali servizi. Le Parti contraenti si impegnano a incentivare la consultazione tra autorità competenti in materia di tariffe, compagnie aeree e, ove possibile, organizzazioni di settore.
  L'articolo 14 disciplina le opportunità commerciali delle Parti prevedendo il reciproco riconoscimento della possibilità di mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente il personale necessario allo svolgimento dei servizi aerei nel rispetto delle norme dell'altra Parte contraente. L'articolo 15 specifica che le condizioni operative Pag. 103 degli accordi di cooperazione, quali il code sharing, block space (cioè, rispettivamente, l'effettuazione di voli comuni, con condivisione di codice di volo, da parte di diversi vettori e la ripartizione tra vettori dei posti disponibili sull'aereo) e leasing di aeromobili, sono definite nell'allegato II. L'articolo 16 relativo all'assistenza a terra stabilisce che ciascun vettore autorizzato può organizzare autonomamente i servizi di assistenza a terra nel territorio dell'altra Parte, o scegliere tra i fornitori che forniscono il servizio e, laddove non sussistano condizioni di effettiva concorrenza, ciascun vettore ha diritto a un trattamento non discriminatorio per l'accesso ai servizi offerti. L'articolo 17 è relativo alla conversione e al trasferimento delle entrate: disciplina e consente su base reciproca il trasferimento dei proventi derivanti dalla vendita di servizi di trasporto aereo e attività associate, tramite la pronta conversione e rimessa senza limiti al tasso di cambio in vigore alla data della vendita. L'articolo 18 dopo aver precisato il termine «tariffa» prevede il regime di predisposizione e di applicazione delle tariffe da parte dei vettori designati, improntandolo ai princìpi della libera concorrenza, della tutela dei consumatori da tariffe eccessive e della non discriminazione.
  L'articolo 19 prevede lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati. Gli articoli 20 e 21 prevedono, rispettivamente, la consultazione tra le Parti per garantire il rispetto dei contenuti dell'Accordo nonché disposizioni su eventuali procedure di emendamento e che nei casi che una convenzione o un accordo entri in vigore per entrambe le Parti, l'Accordo venga conformemente emendato mentre l'articolo 22 prevede che le eventuali controversie siano composte tramite negoziato ovvero attraverso i canali diplomatici. Infine gli articoli 23, 24 e 25 riguardano, rispettivamente, il diritto di recesso dall'Accordo, la sua registrazione presso l'ICAO e l'entrata in vigore.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 prevede una clausola d'invarianza finanziaria nonché la previsione che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il 1° aprile 2016.
C. 2416 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea GIARRIZZO, presidente e relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo e fa presente che esso ha l'obiettivo di regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e la Repubblica di Seychelles, rafforzare ulteriormente i legami economici e contribuire a migliorare i vantaggi per il comparto aereo, l'industria del turismo e, in generale, l'economia di entrambi i Paesi.
  Passando all'esame del testo dell'Accordo ricorda che esso si compone di un breve preambolo, 25 articoli e 3 annessi (tabella delle rotte, accordi di cooperazione e trasporto intermodale). L'articolo 1 riguarda le definizioni mentre, segnalandolo come di particolare interesse per la Commissione, sottolinea che l'articolo 2, in materia di tutela della concorrenza, precisa che nessuna disposizione dell'Accordo è volta a favorire accordi tra imprese, determinazioni tra associazioni o pratiche concertate volte a distorsioni, limitazioni o alterazioni della concorrenza.
  L'articolo 3 richiama le norme della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944) e l'articolo Pag. 104 4 stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo. L'articolo 5 definisce i princìpi generali che le autorità aeronautiche delle due Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle frequenze dei servizi da esercitare mentre l'articolo 6 dispone circa l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente nonché di leggi e regolamenti in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, anche ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane, valuta e controlli sanitari. L'articolo 7 riguarda la designazione e autorizzazioni di servizio, stabilendo i requisiti che vettori aerei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate mentre l'articolo 8 prevede i casi in cui le autorità hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione d'esercizio di un vettore aereo designato dall'altra Parte. L'articolo 9 è relativo al tema della sicurezza dell'aviazione. Richiama esplicitamente alcune Convenzioni internazionali non precludendo l'applicabilità di ogni altro accordo in materia di protezione dell'aviazione civile vincolante per entrambe le Parti contraenti. Inoltre le Parti si impegnano alla reciproca assistenza a prevenire atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illegittimi contro la sicurezza dell'aeromobile, dei passeggeri e dell'equipaggio, dell'aeroporto, delle strutture e contro ogni minaccia della sicurezza aerea civile. L'articolo 10 prevede il riconoscimento reciproco, a determinate condizioni, dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità, nonché delle licenze. L'articolo 11 riguarda gli standard di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili.
  Segnala come di particolare interesse per la Commissione gli articoli da 12 a 18.
  L'articolo 12 regolamenta gli aspetti doganali mentre l'articolo 13 riguarda gli oneri d'uso e – per il principio di non discriminazione – prevede che essi non possano essere superiori a quelli imposti ai propri vettori che operano servizi aerei internazionali simili. Le Parti contraenti si impegnano a incentivare la consultazione tra autorità competenti in materia di tariffe, compagnie aeree e, ove possibile, organizzazioni di settore.
  L'articolo 14 disciplina le opportunità commerciali delle Parti prevedendo il reciproco riconoscimento della possibilità di mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente il personale necessario allo svolgimento dei servizi aerei nel rispetto delle norme dell'altra Parte contraente.
  L'articolo 15 specifica che le condizioni operative degli accordi di cooperazione, quali il code sharing, block space (cioè, rispettivamente, l'effettuazione di voli comuni, con condivisione di codice di volo, da parte di diversi vettori e la ripartizione tra vettori dei posti disponibili sull'aereo) e leasing di aeromobili, sono definite nell'allegato II.
  L'articolo 16 relativo all'assistenza a terra stabilisce che ciascun vettore autorizzato può organizzare autonomamente i servizi di assistenza a terra nel territorio dell'altra Parte, o scegliere tra i fornitori che forniscono il servizio e, laddove non sussistano condizioni di effettiva concorrenza, ciascun vettore ha diritto a un trattamento non discriminatorio per l'accesso ai servizi offerti.
  L'articolo 17 è relativo alla conversione e al trasferimento delle entrate: disciplina e consente su base reciproca il trasferimento dei proventi derivanti dalla vendita di servizi di trasporto aereo e attività associate, tramite la pronta conversione e rimessa senza limiti al tasso di cambio in vigore alla data della vendita.
  L'articolo 18 dopo aver precisato il termine «tariffa» prevede il regime di predisposizione e di applicazione delle tariffe da Pag. 105parte dei vettori designati, improntandolo ai princìpi della libera concorrenza, della tutela dei consumatori da tariffe eccessive e della non discriminazione.
  L'articolo 19 prevede lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati. Gli articoli 20 e 21 prevedono, rispettivamente, la consultazione tra le Parti per garantire il rispetto dei contenuti dell'Accordo nonché disposizioni su eventuali procedure di emendamento e che nei casi che una convenzione o un accordo entri in vigore per entrambe le Parti, l'Accordo venga conformemente emendato mentre l'articolo 22 prevede che le eventuali controversie siano composte tramite negoziato ovvero attraverso i canali diplomatici. Infine gli articoli 23, 24 e 25 riguardano, rispettivamente, il diritto di recesso dall'Accordo, la sua registrazione presso l'ICAO e l'entrata in vigore.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 prevede una clausola d'invarianza finanziaria nonché la previsione che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.