CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2020
448.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 14 OTTOBRE 2020

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 16.15.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016.
C. 2575 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Vita MARTINCIGLIO (M5S), relatrice, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – il disegno di legge C. 2575, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra Italia ed Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.
  La Convenzione è stata siglata a Quito il 23 maggio 1984, mentre il Protocollo che la modifica è stato firmato a Quito il 13 dicembre 2016 e già approvato dal Senato. La modifica si rende necessaria per adeguare Pag. 133le disposizioni in materia di scambi di informazioni ai più recenti standard internazionali (standard OCSE) e contrastare più efficacemente l'evasione fiscale internazionale.
  L'articolo 1 del Protocollo aggiorna il campo di applicazione della Convenzione. A seguito delle modifiche intervenute nell'ordinamento tributario italiano, infatti, al paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione (Imposte considerate), l'elenco delle imposte, per quanto riguarda l'Italia è stato modificato come segue:
   l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è stata sostituita dall'imposta sul reddito delle società (IRES), secondo le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 344 del 2003 nel Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986);
   l'imposta locale sui redditi è stata sostituita dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  L'articolo 2 del Protocollo modifica il paragrafo 1, lettera a) e b), dell'articolo 3 della Convenzione (Definizioni generali), per adeguare la definizione del territorio dell'Italia e dell'Ecuador alle definizioni attualmente in uso e rispondenti alle rispettive legislazioni nazionali e al diritto internazionale.
  Inoltre il paragrafo 3, lettera i), designa come autorità competenti per l'Italia il Ministero dell'economia e delle finanze e per l'Ecuador il Direttore generale del Servizio dei redditi interni.
  L'articolo 3 del Protocollo è interamente sostitutivo dell'articolo 27 della Convenzione, relativo allo «scambio di informazioni», aggiornandolo all'attuale standard OCSE in materia.
  In particolare, i primi cinque paragrafi del novellato articolo 27 corrispondono all'attuale articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE, con superamento, tra l'altro, del cosiddetto «domestic tax interest», in quanto lo scambio di informazioni non viene limitato dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto, né dal segreto bancario, in quanto lo Stato richiesto non può rifiutarsi di fornire le informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca o da un'istituzione finanziaria.
  I paragrafi da 6 a 10 del novellato articolo 27 della Convenzione recano invece ulteriori disposizioni che disciplinano gli aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa, prevedendo in particolare che gli elementi procedurali in questione non debbano ostacolare lo scambio effettivo di informazioni tra i due Stati, che deve essere garantito nella misura più ampia possibile, sia in relazione a singoli contribuenti che ad una pluralità di contribuenti non identificati individualmente, pur non potendo condurre, in conformità ai princìpi OCSE, ad una ricerca generalizzata ed indiscriminata (cosiddetto fishing expedition).
  Si segnala che il nuovo articolo 27 costituisce l'aspetto centrale del nuovo accordo bilaterale, in quanto fornisce la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione ed all'elusione fiscali, costantemente perseguito dall'Italia e riaffermato più volte anche nelle sedi multilaterali internazionali (G7, G20, OCSE, Unione europea).
  L'articolo 4 del Protocollo stabilisce infine che lo stesso entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima delle due notifiche di completamento della procedura interna richiesta per la sua entrata in vigore.
  Quanto al disegno di legge di ratifica del Protocollo, approvato dal Senato l'8 luglio scorso, esso si compone di tre articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.20.

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RISOLUZIONI

  Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 16.20.

7-00541 Fragomeli: Misure di semplificazione e implementazione del sistema dei pagamenti elettronici e delle procedure relative ai connessi crediti d'imposta spettanti agli esercizi commerciali.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione dell'atto di indirizzo.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra il contenuto dell'atto di indirizzo a sua prima firma, sottolineando la necessità che il Governo fornisca quanto prima una risposta ai temi in esso sollevati.
  Ricorda innanzitutto che con i recenti provvedimenti il Governo ha istituito un credito d'imposta, per gli esercizi commerciali con ricavi inferiori ai 400.000 euro, nella misura del 30 per cento delle commissioni addebitate, per transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Tuttavia l'esercente, all'atto del pagamento elettronico, è tuttora obbligato a memorizzare e stampare due volte l'importo incassato, una volta per emettere lo scontrino che consegna al cliente e l'altra per digitare l'importo della transazione nel sistema d'incasso elettronico e consegnare al cliente la stampa della relativa ricevuta; quindi, la prima volta a fini fiscali e la seconda per necessità bancaria.
  Auspica al riguardo che si renda al più presto operativo un sistema automatico di liquidazione da parte dell'Agenzia delle entrate di tale credito d'imposta, dietro comunicazione delle condizioni contrattuali applicate dalla banca; non tutti i contribuenti infatti usufruiscono delle medesime condizioni bancarie. Tale comunicazione dovrebbe aver luogo peraltro attraverso il canale telematico collegato al cassetto fiscale dell'esercente, una infrastruttura telematica che esiste già, il cui utilizzo dovrebbe essere esteso ai richiamati rimborsi. Rammenta come lo stesso diretto dell'Agenzia delle entrate, Ruffini, abbia sottolineato la necessità di utilizzare le risorse del Recovery Fund al fine di porre le nuove tecnologie digitali a servizio dei contribuenti. Riterrebbe opportuno quindi che il Governo fornisse una risposta, anche se non immediata, alla problematica evidenziata e che anche l'Agenzia delle entrate stessa si esprimesse al riguardo. Auspica che sui temi oggetto della risoluzione possa svolgersi una breve attività conoscitiva da parte della Commissione.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, osserva che tali aspetti potranno essere affrontati durante la riunione dell'Ufficio di presidenza convocato al termine della seduta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI indi del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 16.25.

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, rammenta che la Commissione Finanze è chiamata a esaminare il decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto decreto «Agosto», che introduce una serie di misure volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali della epidemia da COVID-19. Le risorse impiegate a tal fine sono in gran parte reperite mediante il maggiore indebitamento autorizzato a maggioranza assoluta il 29 luglio 2020 con la Risoluzione n. 6/00124 dal Senato della Repubblica e con la Risoluzione n. 6/00123 dalla Camera dei deputati, di approvazione della Relazione al Parlamento presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (c.d. legge «rinforzata» di attuazione del principio di pareggio del bilancio).
  In sintesi, il Capo I (articoli da 1 a 26) reca disposizioni in materia di lavoro. Il Capo II (articoli 27 e 28) reca disposizioni in materia di coesione territoriale. Il Capo III (articoli da 29 a 31) introduce norme in materia di salute. Il Capo IV (articoli da 32 a 38) interviene in materia di scuola, università ed emergenza. Il Capo V (articoli da 39 a 57) riguarda le regioni, gli enti locali e il sisma. Il Capo VI (articoli da 58 a 96) reca norme di sostegno e rilancio dell'economia. Il Capo VII (articoli da 97 a 113) riguarda misure di carattere fiscale, mentre il Capo VIII (articoli 114 e 115) reca disposizioni finali e copertura finanziaria.
  Con riguardo agli interventi di interesse della Commissione Finanze, si segnala in primo luogo che l'articolo 17 incrementa di 20 milioni di euro le risorse destinate all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale (CAF) e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale per l'anno 2019, da erogare nel 2020.
  Il nuovo comma 4-bis dell'articolo 27, introdotto al Senato, incide sulla disciplina del cd. Patrimonio Rilancio, istituito presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze – MEF di utilizzare i contributi destinati al Patrimonio Rilancio non solo per assegnare titoli di Stato a Cassa Depositi e Prestiti, ma anche per apportare liquidità. Si dispone inoltre che i titoli di Stato non emessi e assegnati nell'anno 2020 possano esserlo negli anni successivi; essi non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
  I nuovi commi da 4-ter a 4-quinquies dell'articolo 31 prevedono un incremento delle risorse destinate al credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
  Ai fini della copertura finanziaria di tale incremento, si dispone la soppressione di alcune norme sul riconoscimento di contributi da parte di Invitalia S.p.A. in favore di interventi delle imprese per la riduzione del rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2.
  I nuovi commi da 5-bis a 5-quinquies dell'articolo 37 incrementano i ruoli della Guardia di finanza e modificano il ciclo formativo degli ufficiali per l'accesso mediante concorso pubblico.
  L'articolo 40 incrementa di 300 milioni di euro il fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco.
  Il nuovo articolo 41-bis stabilisce che le giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché i giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico siano destinatari esclusivi della garanzia del Fondo mutui prima casa istituito dalla legge di stabilità 2014, in luogo di essere soggetti beneficiari in via prioritaria.
  Si attribuisce alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) il compito di presentare una relazione scritta ai ministri interessati e alle competenti commissioni parlamentari recante, tra l'altro, l'indicazione delle garanzie concesse alle categorie prioritarie nonché una Pag. 136verifica sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, da parte dei richiedenti prioritari e non.
  L'articolo 42-bis, comma 1, differisce al 21 dicembre 2020 i versamenti tributari, contributivi e assistenziali che scadono entro tale data dovuti dai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa. Gli stessi soggetti potranno, altresì, versare il 50 per cento dei versamenti sospesi con rateizzazione fino a 24 rate mensili.
  L'articolo 42-bis, comma 4-bis, prevede che, per quanto riguarda la sospensione del versamento dell'IRAP disposta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni sugli di aiuto di Stato (Temporary framework), l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni né interessi.
  L'articolo 43 riguarda il contenzioso sorto tra la regione Campania e lo Stato per il mancato versamento alla regione del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF e deciso in primo grado dalla Corte dei conti in favore della regione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare un'intesa con la regione per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento di quanto accertato dalla sentenza di primo grado, suddiviso in due rate di 120 e 90 milioni di euro, da attribuire alla regione rispettivamente entro il 31 ottobre 2020 e il 30 giugno 2021.
  L'articolo 51 dispone la riduzione all'1 per cento, fino al 31 dicembre 2020, dell'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento. In tali casi l'imposta può essere inferiore a 1.000 euro.
  L'articolo 57-bis prevede che ai comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici la detrazione al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche (cd Superbonus) spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di riqualificazione degli edifici sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (in alternativa al contributo per la ricostruzione).
  L'articolo 60 consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare nell'esercizio in corso fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. I soggetti che si avvalgono della facoltà destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
  L'articolo 60, comma 7-sexies, estende la platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. A tale scopo, è istituito, nello stato di previsione del MEF, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa massima, per l'anno 2020.
  L'articolo 63 prevede che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
  L'articolo 65 dispone un prolungamento fino al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria già prevista sino al 31 settembre 2010 dall'articolo 56 del decreto legge n. 18 del 2020 sulle esposizioni debitorie delle micro imprese e delle PMI. La moratoria è accompagnata da garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI che copre parzialmente le esposizioni interessate.Pag. 137
  L'articolo 66 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di patrimonializzazione di società controllate dallo Stato per un importo complessivo fino a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020.
  L'articolo 68 aumenta a 300.000 euro le somme o valori che gli investitori possono destinare annualmente ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  L'articolo 69 introduce norme volte a regolamentare l'eventuale permanenza delle amministrazioni pubbliche negli immobili conferiti o trasferiti ai Fondi comuni di investimento immobiliare.
  A tal fine la disposizione prevede che l'Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare, rinnovare o stipulare nuovi contratti di locazione sulla base delle condizioni contrattuali disciplinate da uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, in caso di mancata sottoscrizione di nuovi contratti, laddove le amministrazioni permangano negli immobili dei Fondi (in assenza di sedi alternative) l'indennità di occupazione è pari all'importo del canone fino a quel momento corrisposto.
  L'articolo 71, comma 1, chiarisce che alle assemblee delle società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici si applicano le modalità di svolgimento semplificate previste dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020. Il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce la possibilità per i Fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati di prorogare il periodo di sottoscrizione per ulteriori 3 mesi, ai fini del completamento della raccolta del patrimonio.
  L'articolo 72 estende fino al 15 ottobre 2020 l'ambito temporale di applicazione delle norme relative alla sottoscrizione semplificata di contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, introdotte dai decreti n. 23 e n. 34 del 2020. Le modifiche introdotte al Senato stabiliscono che i Buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza siano esigibili entro il 15 dicembre 2020.
  L'articolo 72, comma 1-bis, apporta una serie di modifiche alla disciplina relativa alla trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate recata dall'articolo 44-bis del decreto-legge n. 34 del 2019.
  L'articolo 72-bis modifica la disciplina del gruppo IVA per chiarire che a specifiche condizioni relative all'ammontare delle detrazioni, sono esenti dall'applicazione dell'IVA le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi non partecipanti al gruppo, laddove il committente sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA. Tali norme operano retroattivamente.
  L'articolo 73 incrementa la dotazione del fondo per il finanziamento delle misure premiali per l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici previste dalla legge di bilancio 2020 (cashback) di 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1 miliardo e 750 milioni di euro per l'anno 2021. Si prevede che le misure attuative devono essere emanate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Viene inoltre previsto che il MEF utilizzi la piattaforma PagoPA, affidi a PagoPA S.p.A. i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso e a Consap le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi.
  L'articolo 75, commi da 1 a 3, autorizza in deroga alle procedure a tutela della concorrenza e del mercato le operazioni di concentrazione di dimensione non comunitaria, che rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e riguardano imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera ovvero di interesse economico generale che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività.
  Le imprese interessate sono soggette all'obbligo di comunicare preventivamente Pag. 138le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, prescrive le misure ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell'utenza, tenuto anche conto della sostenibilità complessiva dell'operazione.
  L'articolo 76 dispone la sospensione fino al 31 agosto 2020 dei termini di scadenza, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva.
  L'articolo 78 prevede l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo. Nel corso dell'esame al Senato l'esenzione della seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2) è stata estesa anche alla prima rata esentata per effetto dell'articolo 177 del decreto-legge n. 34/2020.
  L'articolo 78-bis reca alcune norme di interpretazione autentica volte a sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole estendendo alcune agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU). In particolare, si prevede l'applicazione retroattiva dell'equiparazione, a fini fiscali, dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto ai titolari dell'impresa agricola; si stabilisce che nelle agevolazioni tributarie previste dalle norme in materia di soci di società di persone esercenti attività agricole sono comprese anche quelle relative ai tributi locali; si prevede infine che, ai fini IMU, si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.
  L'articolo 79 riconosce per i due periodi di imposta 2020 e 2021 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito dal decreto legge n. 83 del 2014. L'agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento ed è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all'aria aperta.
  I commi 3-quater e 13-ter dell'articolo 51, introdotti al Senato, apportano alcune modifiche alla disciplina prevista per l'applicazione della detrazione al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici (cd. Superbonus, articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). Il comma 3-quater chiarisce che cosa è da intendersi, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale, per accesso autonomo dall'esterno. Il comma 13-ter introduce una semplificazione per la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni prevedendo che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi.
  L'articolo 80, comma 6, estende gli incentivi fiscali introdotti dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Superbonus), in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico.
  L'articolo 81 istituisce per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1o luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI Pag. 139operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il contributo è concesso nel limite complessivo di 90 milioni di euro nel 2020, che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno. Nel corso dell'esame al Senato sono state escluse le associazioni e alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro a specifiche condizioni.
  L'articolo 96 dispone il rifinanziamento di alcune misure emergenziali già previste dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020. In particolare, il comma 1 innalza da 60 a 85 milioni di euro il tetto di spesa previsto per il credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti pubblicitari.
  L'articolo 96, comma 2, incrementa dall'8 al 10 per cento il credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa.
  L'articolo 97 prevede la possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione del pagamento di una serie di versamenti già sospesi da precedenti decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma introduce la possibilità che gli importi sospesi possano essere versati per il 50 per cento in un'unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
  L'articolo 97-bis prevede che nel 2021 i contribuenti possono destinare il 2 per mille della propria IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  L'articolo 98 proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all'applicazione degli indici di affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale. La proroga è limitata ai soli contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
  L'articolo 98-bis riconosce ai soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento, di poter regolarizzare, senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 i versamenti dovuti e non versati.
  L'articolo 99 proroga dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali. Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi per le richieste presentate fino al 31 agosto 2020 la cosiddetta «decadenza lunga» del debitore: con riferimento a tali richieste, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall'agente della riscossione e gli altri effetti di legge legati alla decadenza si verificano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque rate, anche non consecutive. Infine, la norma proroga al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.
  L'articolo 100 reca numerose disposizioni in tema di concessioni demaniali marittime, la cui durata è estesa alle concessioni lacuali e fluviali, e a quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti Pag. 140aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione. Sono introdotte modifiche alla disciplina e alla misura dei relativi canoni.
  L'articolo 101 dispone la proroga dei termini del pagamento della seconda restante rata, una tantum, dell'offerta economica a carico della società aggiudicatrice della gara per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La data per la stipula della nuova convenzione viene fissata al 1o dicembre 2021. Si stabilisce, altresì, che con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli saranno successivamente stabilite le modalità di corresponsione della seconda rata suddetta, in modo da garantire il pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020.
  L'articolo 102 attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori. L'ordine di rimozione può riguardare anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima. Per effetto delle modifiche al Senato, l'ordine può riguardare anche i prodotti accessori ai tabacchi da fumo nonché i prodotti succedanei dei prodotti da fumo.
  L'articolo 103 autorizza la costituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una apposita società in house – avente come socio unico l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – per lo svolgimento di alcuni servizi con criteri imprenditoriali, in particolare la certificazione di qualità dei prodotti e l'uso del certificato del bollino di qualità. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che l'amministratore unico della società è individuato nel Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli; inoltre, per il perseguimento dei propri scopi sociali, la società si avvale, tramite apposito contratto di servizio con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del personale e dei servizi di laboratorio dell'Agenzia stessa.
  L'articolo 104 apporta una serie di modifiche all'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) aventi l'obiettivo di rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro. L'articolo regolamenta, in particolare, alcune tipologie di apparecchi attualmente prive di regole tecniche di produzione.
  L'articolo 105 stabilisce che le risorse già previste per l'istituzione di premi speciali associati alla lotteria degli scontrini siano interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla medesima lotteria. La gestione di tali spese è affidata, a decorrere dall'anno 2020, al dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale è autorizzato, per tali attività, ad assumere fino a sei unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato.
  L'articolo 106 modifica la disciplina della rivalutazione agevolata dei beni delle cooperative agricole al fine di anticiparne l'effettività, nel rispetto della disciplina del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.
  L'articolo 107 proroga dal 31 luglio al 31 ottobre 2020 il termine per il versamento della tassa automobilistica, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente. Chiarisce inoltre che tale termine riguarda i periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi del 2020, in luogo del primo semestre 2020.
  L'articolo 108 chiarisce che la maggiorazione dell'IMU sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i comuni che l'hanno già adottata e confermata negli anni precedenti, non può eccedere lo 0,08 per cento.Pag. 141
  L'articolo 109 proroga al 31 dicembre 2020 l'esonero per gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap). Nel corso dell'esame al Senato, è stato esteso al 15 ottobre 2020 l'esonero del pagamento delle somme dovute dai titolari di concessioni o di autorizzazioni relative all'utilizzo di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali. La norma prevede, inoltre, procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse. Inoltre, si prevede che la posa di strutture amovibili in spazi aperti non sia soggetta, a determinate condizioni, a talune autorizzazioni e al rispetto di termini temporali. Viene infine incrementato il fondo per ristoro dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalle norme in esame.
  L'articolo 110 prevede, a favore delle società di capitali e degli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 mediante pagamento di una imposta sostitutiva con aliquota al 10 per cento. Nel corso dell'esame al Senato è stata chiarita l'operatività della rivalutazione per le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare.
  L'articolo 111 modifica la disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, ai sensi della quale tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente. Con le modifiche in esame si dispone che sono equiparati ai versamenti effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario quelli effettuati alle cd. società pubbliche che esercitano in house l'attività di riscossione. Sono dunque esclusi dalla disciplina dei versamenti diretti quelli effettuati alle società miste pubblico-private, affidatarie delle attività di accertamento e riscossione delle entrate dell'ente locale.
  L'articolo 112 prevede il raddoppio, per il solo periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore; tale limite viene quindi elevato, per il suddetto periodo di imposta, da 258,23 a 516,46 euro. Resta fermo il principio che, qualora il valore complessivo dei suddetti beni e servizi sia superiore al limite, l'intero valore concorre a formare il reddito imponibile.
  L'articolo 113 modifica l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2020, chiarendo che l'istanza di apertura di procedura amichevole di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

  Raffaele TRANO (MISTO) osserva come i recenti provvedimenti adottati dal Governo al fine di contrastare la crisi economica e sociale provocata dall'emergenza sanitaria abbiano finito per caricare sulle spalle delle future generazioni un debito di 25 miliardi di euro. Esprime rammarico inoltre perché dal 16 ottobre prossimo un nuovo «tsunami» di cartelle esattoriali e di pignoramenti su stipendi e pensioni si abbatterà sui contribuenti. Ritiene che così facendo il Governo venga meno al suo compito di supportare i cittadini e vorrebbe ascoltare dal Sottosegretario Villarosa una spiegazione al riguardo.
  Lamenta inoltre che il decreto-legge sul quale la Commissione Finanze è chiamata ad esprimere un parere è in realtà un provvedimento completamente «blindato», che la Commissione non riuscirà nemmeno a discutere ma al massimo a commentare. L'auspicio è che i provvedimenti adottati fino ad oggi abbiano gli effetti sperati, perché al momento ciò che appare chiaro è soltanto il progressivo crescente indebitamento dei cittadini italiani.

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  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) sottolinea come la possibilità, per i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA) che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33 per cento, di regolarizzare senza sanzioni entro il 30 ottobre 2020 i versamenti dovuti e non versati, sia una vera e propria beffa. Tale proroga – richiesta più volte dalla Lega, come anche dal deputato Curro’ e da altri gruppi parlamentari – è stata sempre negata dal ministro Gualtieri, nonostante l'orientamento favorevole della stessa Ragioneria dello Stato. Esprime rammarico per fatto che il Ministro non abbia ascoltato a tale riguardo i suggerimenti della Commissione Finanze, che è in larga parte formata da tecnici e commercialisti, che hanno mantenuto stretti legami con il tessuto sociale e produttivo del Paese.
  Quanto al cosiddetto Superbonus – così come per il bonus ristrutturazioni, il bonus energia e il bonus facciate – osserva come la sua fruibilità sia stata resa eccessivamente complicata, ignorando la necessità di procedere ad una generale semplificazione normativa, anche in questo settore, come da più parti richiesto. A riprova di ciò, segnala come, sebbene la norma sia in vigore dal 1o luglio scorso, nessuno sia riuscito ad applicarla, anche in considerazione del fatto che il MISE ha emanato i relativi decreti attuativi soltanto pochi giorni fa. Invita quindi il Governo e la maggioranza a riflettere sulla necessità di semplificare la vita dei cittadini anziché complicarla.
  Osserva inoltre che la più volte annunciata intenzione del Governo di modificare la disciplina relativa all'IRPEF rischia di essere quanto meno avventata, visto che la riforma attuata nel 1973 vide la luce dopo 8 lunghi anni di approfondimento. Peraltro tale riforma prevedeva una normativa alquanto semplice da applicare, cosa che invece non si può dire delle norme introdotte successivamente.
  Stigmatizza, infine, i tempi eccessivamente ristretti concessi alla Commissione Finanze per l'esame del provvedimento: il rischio è quello, come avvenuto di recente nel caso di disposizioni approvate nel decreto cosiddetto «Rilancio», di commettere gravi errori di valutazione che costringono poi ad ulteriori interventi normativi per correggere gli sbagli compiuti.

  Luigi MARATTIN, presidente, condivide gli interventi del collega Trano e del collega Gusmeroli allorquando lamentano tempi eccessivamente ridotti per l'esame del decreto-legge da parte della Commissione Finanze e, più in generale, della Camera dei deputati. Si tratta tuttavia di una questione che interessa tutti gli schieramenti politici, poiché evidenzia una disfunzionalità che affligge da tempo il nostro sistema istituzionale – e che non verrà, a suo avviso, corretta a breve – a causa della quale i principali provvedimenti di natura economica finiscono per essere esaminati compiutamente da un solo ramo del Parlamento. Ritiene che se la politica e, più in generale, le istituzioni coinvolte facessero lo sforzo di riconoscere che si è di fronte ad una vera e propria stortura nel funzionamento del sistema istituzionale, e che non si tratta di un tema che appartiene solo ad alcune forze politiche, si farebbe – a suo avviso – un grande passo in avanti verso la soluzione del problema.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) rammenta che la legge di bilancio per il 2019, affrontata dal Parlamento in avvio di legislatura, venne esaminata da entrambi i rami del Parlamento in tre successive letture; osserva pertanto come eliminare tale disfunzionalità sia senz'altro possibile.

  Luigi MARATTIN, presidente, si limita in questa sede a ricordare che quella manovra venne interamente riscritta il 16 dicembre e non può certamente sostenersi che fu adeguatamente esaminata, né alla Camera né al Senato.

  Leonardo TARANTINO (LEGA) ritiene, anche a nome del suo gruppo ed associandosi alle valutazioni già espresse dal collega Gusmeroli, che non si sia potuti entrare adeguatamente nel merito del Pag. 143provvedimento, che per una parte assai rilevante riguarda aspetti di competenza della Commissione Finanze. Preannuncia pertanto che i deputati della Lega non prenderanno parte alla votazione.

  Marco OSNATO (FDI) esprime sconcerto perché ancora una volta il Parlamento viene mortificato dall'atteggiamento del Governo e si chiede se non sia il caso di avere un sussulto di dignità rispetto al ruolo che ogni deputato è chiamato a svolgere in virtù del mandato popolare che ha ricevuto; sottolinea inoltre come tale modalità di procedere – che è volta ad evitare ogni confronto dialettico ed ogni serio dibattito con le opposizioni – finisce per dar vita a precedenti ai quali sarà difficile in futuro porre riparo.
  Quanto al merito del provvedimento, si associa alle considerazioni dei colleghi e preannuncia che anche il gruppo di Fratelli d'Italia non prenderà parte alle votazioni.

  Alessandro CATTANEO (FI) sottolinea come il suo gruppo – in un momento così delicato per il Paese – abbia sempre mantenuto un atteggiamento costruttivo e collaborativo, che evidentemente non viene apprezzato dalla maggioranza e dal Governo. Dichiara pertanto che neanche i deputati del gruppo di Forza Italia prenderanno parte alla votazione sul provvedimento in esame.

  Davide ZANICHELLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sul provvedimento in esame.

  Raffaele TRANO (MISTO) preannuncia che il gruppo Misto non parteciperà alla odierna votazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 16.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.55 alle 17.05.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Quito il 25 novembre 2015 (C. 2576 Governo, approvato dal Senato).

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 448 del 7 ottobre 2020, a pagina 132, prima colonna, quindicesima riga, le parole: «conclusione - Parere» sono soppresse.