CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2020
448.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 9.40.

DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
C. 2700 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza che, sebbene la seduta fosse convocata per le ore 9.30, non è ancora presente il rappresentante del Governo. Ritiene che tale comportamento sia poco rispettoso nei confronti dei parlamentari. Rileva, inoltre, che al termine dei lavori della Commissione della giornata odierna, verosimilmente intorno alle ore 20, è stata convocata una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi che, inizialmente, era prevista subito dopo la sede referente delle ore 17. Chiede se non sia possibile anticipare tale riunione svolgendola prima dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante «delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello» prevista per le ore 15. Lamenta inoltre, con riferimento a tale attività conoscitiva, che, nonostante nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza il suo gruppo avesse rilevato la necessità che a ciascun audito fosse destinato uno spazio temporale superiore ad un'ora, nella seduta odierna sono previsti interventi compresi tra i quarantacinque minuti ed un'ora massimo. Chiede le ragioni di tale programmazione che non tiene in considerazione la richiesta del suo gruppo.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) sottolinea l'assenza del rappresentante del Governo.

  Mario PERANTONI, presidente, comunica che il rappresentante del Governo sta per arrivare. Con riferimento alla richiesta del collega Turri di anticipare la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svolgendola prima dell'indagine conoscitiva prevista per la giornata odierna, sottolinea come purtroppo il calendario dei lavori della Commissione sia soggetto ai continui mutamenti del calendario dei lavori dell'Assemblea. Fa notare che, allo stato, la Commissione è convocata alle ore 14.30 per esprimere il parere sul provvedimento in titolo. Rileva che, qualora vi fosse il consenso di tutti i gruppi a concludere l'esame del provvedimento nella presente seduta, si potrebbe utilizzare lo spazio delle 14.30 per svolgere la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Per quanto riguarda il tempo da riservare ad ogni audito per lo svolgimento della propria relazione, fa notare come la presidenza non abbia mai assunto nel corso delle audizioni un atteggiamento rigido.

  Roberto TURRI (LEGA) evidenzia come, a causa del ritardo del sottosegretario Ferraresi, la Commissione non potrà valutare approfonditamente il provvedimento in titolo, il cui esame in Assemblea è previsto per la giornata di domani e sul quale si prevede che l'Esecutivo porrà la questione di fiducia. Per tale ragione ritiene che sia inutile discutere su un provvedimento blindato e pertanto si dichiara disponibile a chiudere l'esame dello stesso nella presente seduta.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) si associa alle considerazioni del collega Turri.

  Mario PERANTONI, presidente, prende atto che non vi sono obiezioni a concludere l'esame del provvedimento con il prescritto parere, già nella seduta in corso.

  Roberto CATALDI (M5S), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge C. 2700, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», trasmesso dal Senato. Sottolinea che il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, reca misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali della epidemia da Covid-19. Con riguardo ai profili di competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 26-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, in considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere Pag. 109anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, incrementa di un milione di euro a decorrere da quest'anno la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito in legge dalla legge n. 248 del 2006). Le risorse stanziate sono destinate esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti (comma 1). Relativamente alla questione della riabilitazione degli uomini maltrattanti ritiene che sia opportuno ricordare che l'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013 (convertito in legge dalla legge n. 119 del 2013) – in coerenza con quanto stabilito anche dall'articolo 16 della Convenzione di Istanbul (ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 2013) – ha previsto l'elaborazione di un Piano straordinario contro la violenza di genere, che tra le finalità contempla anche «l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva ?» (lettera g) del comma 2 dell'articolo 5). Il vigente Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 individua, quindi, fra gli interventi prioritari nell'ambito delle politiche di contrasto e prevenzione alla violenza contro le donne (priorità 1.4) l'attivazione di programmi di trattamento per uomini maltrattanti. Rammento inoltre che la legge n. 69 del 2019, la c.d. legge sul codice rosso, poi, fra le altre misure, ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena, per i condannati per i delitti di violenza di genere, alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di assistenza psicologica e ha previsto la possibilità per i condannati per delitti di violenza di genere, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il comma 2 dell'articolo 26-bis reca la copertura finanziaria dello stesso precisando che ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 114, comma 4.
   Osserva che l'articolo 26-ter, inserito nel corso dell'esame in Senato, reca disposizioni in materia di giustizia contabile estendendo fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 il periodo di operatività della disciplina emergenziale prevista con riguardo alla giustizia contabile dal decreto-legge c.d. cura Italia. Tale articolo, infatti, sostituisce nei commi 2, 5, 6 e 8-bis dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito in legge dalla legge n. 27 del 2020) le parole «31 agosto» con le parole «termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19». In particolare, l'articolo 26-ter: proroga fino al termine della emergenza epidemiologica l'applicazione delle misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari e volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone (comma 2 dell'articolo 85); proroga, sempre fino al termine della emergenza epidemiologica, la disciplina derogatoria in materia pensionistica relativa al procedimento monocratico presso la giustizia contabile dettata dal comma 5 dell'articolo 85; proroga l'applicazione della disposizione per la quale in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera Pag. 110con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze in grado di riunirsi tempestivamente anche in via telematica. Analoga proroga è prevista con riguardo alla previsione relativa al collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo (comma 6 dell'articolo 85); prevede che fino al termine della emergenza epidemiologica i decreti del Presidente della Corte dei conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistino efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 8-bis, primo periodo, dell'articolo 85); proroga fino alla fine della emergenza epidemiologica la possibilità di svolgere le udienze, le adunanze e le camere di consiglio mediante collegamento da remoto (comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 85).
  Fa presente che l'articolo 37, modificato nel corso dell'esame in Senato, prevede misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria. Tale articolo autorizza lo stanziamento di risorse – pari complessivamente a 41.245.140 euro per l'anno 2020 – per la prosecuzione delle misure volte ad assicurare la funzionalità del personale delle Forze di polizia (euro 24.696.021) (comma 1) e per la sanificazione delle strutture e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (euro 7.800.000) (comma 2), per il personale delle Prefetture-UtG e l'acquisto di materiale di protezione (euro 2.007.919) (comma 3) e per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (euro 5.541.200) (comma 4) e la sanificazione e disinfezione dei relativi ambienti (euro 1.200.000) (comma 4). In particolare, ai sensi del comma 4, al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.541.200. Tale spesa è volta al pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2020. È autorizzata inoltre la spesa di euro 1.200.000 per la sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta. I commi 4-bis e 4-ter sono stati introdotti nel corso dell'esame in Senato e riguardano entrambi l'esonero dal pagamento degli oneri accessori per gli assegnatari di alloggi di servizio; il comma 4-quater ne reca la copertura finanziaria. In particolare, il comma 4-bis, al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate nell'ultimo trimestre 2017 e nel corso dell'anno 2018, determinate dalla necessità di innalzare i livelli di sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, prevede che non siano dovuti, per il medesimo periodo, dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria gli oneri accessori relativi alle concessioni per l'utilizzo degli stessi alloggi. In proposito, ricorda che l'assegnazione e la gestione degli alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006. In particolare l'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica interviene in materia di unità abitative ad uso temporaneo demandando a provvedimenti del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi l'individuazione, nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, delle unità abitative ad uso temporaneo da destinare al personale dell'Amministrazione penitenziaria quando ricorrono particolari esigenze di servizio o documentate esigenze di sicurezza, ovvero al personale del Ministero della giustizia quando ricorrono documentate esigenze di sicurezza (comma 1). Il canone giornaliero per l'utilizzo delle unità abitative, commisurato Pag. 111al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi con il normale uso dell'alloggio, è stabilito con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, tenuto altresì conto delle caratteristiche degli immobili, della loro ubicazione e dei servizi erogati (comma 2). Spetta sempre al direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, l'individuazione degli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria nei quali ogni interessato può disporre di una camera con bagno (comma 3). Evidenzia che è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2020, che reca modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 2006. Il nuovo regolamento interviene sulla determinazione del canone di occupazione degli alloggi assegnati in concessione onerosa stabilendo che, per la determinazione dei canoni degli immobili ubicati nei centri storici di tutti i Comuni, si faccia riferimento al valore minimo di mercato calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate. Il Regolamento prevede inoltre che i titolari di una concessione nei centri storici di tutti i comuni hanno, solo alla prima scadenza, diritto di prelazione ai fini della riassegnazione dell'alloggio, salvo l'accertamento, da parte dell'Amministrazione, che ragioni di servizio nel frattempo sopravvenute non comportino il diritto all'assegnazione dell'immobile a titolo gratuito. Il comma 4-quater dispone che per la copertura finanziaria di cui agli interventi recati dai commi 4-bis e 4-ter – pari a complessivi 2,09 milioni per l'anno 2020 e 1,89 milioni per l'anno 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Il comma 5 reca invece la copertura finanziaria relativa gli interventi di cui ai commi da 1 a 4 – pari complessivamente a 41.245.140 euro per l'anno 2020 – per i quali si provvede ai sensi dell'articolo 114 (autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 luglio 2020).
  Rammenta che l'articolo 38-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, apporta una serie di modifiche all'articolo 105-quater del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020. n. 77, cosiddetto decreto-legge rilancio, in tema di prevenzione e contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, nonché per il sostegno delle vittime. Rammento a tale proposito che il comma 1 del citato articolo 105-quater, nella sua formulazione vigente, incrementa di 4 milioni di euro per l'anno 2020, la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. A tal fine la disposizione prevede l'istituzione di uno speciale programma di assistenza che garantisce assistenza legale, psicologica, sanitaria, sociale alle vittime di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento (secondo periodo). Tali attività devono essere svolte garantendo l'anonimato delle vittime e dei soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità (terzo periodo). Con riguardo alle modifiche introdotte dall'articolo 38-bis del decreto in esame, fa presente che il comma 1, lettera a): interviene sul primo periodo del comma 1 del citato articolo 105-quater rendendo a regime lo stanziamento ivi previsto e confermandone l'importo di 4 milioni a decorrere dall'anno 2020 (e non più quindi solo per il 2020); dispone, poi, l'abrogazione dei sopra descritti secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo Pag. 112105-quater. L'abrogazione di tali disposizioni appare strettamente collegata alle modifiche apportate dalla successiva lettera b) al comma 2 dell'articolo 105-quater. Tale lettera b) del comma 1, oltre a sostituire il comma 2 nell'articolo 105-quater, vi introduce due ulteriori disposizioni (commi 2-bis e 2-ter). Il nuovo comma 2 dell'articolo 105-quater – che nella formulazione vigente demanda l'attuazione delle misure contemplate dal comma 1 a successivi provvedimenti normativi – prevede l'istituzione di un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. Tale programma va quindi a sostituire l'originario speciale programma di assistenza previsto dall'abrogando secondo periodo del comma 1 dell'articolo 105-quater. Ai centri contro le discriminazioni è attribuito il compito di garantire adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Il comma 2-bis – riproponendo nella sostanza la previsione contenuta dall'abrogando terzo periodo del comma 1 dell'articolo 105-quater – stabilisce che i centri debbano svolgere la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime. Si prevede inoltre che i centri possano essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle vittime di discriminazione di genere, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi. Il comma 2-ter demanda la definizione del programma ad un successivo decreto del Ministro per le pari opportunità, da adottarsi, sentita la Conferenza unificata anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro che costituisce il tetto massimo di spesa. In particolare il regolamento deve individuare: i requisiti organizzativi dei centri; le tipologie degli stessi; le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali. Il Regolamento deve altresì assicurare, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni su richiamate.
  Sottolinea che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 38-bis da ultimo, sostituisce la rubrica dell'articolo 105-quater con la seguente «Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime». Il comma 2 dell'articolo 38-bis reca la copertura finanziaria dell'intervento riformatore prevedendo che ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche all'articolo 105-quater del decreto rilancio, quantificati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 114, comma 4, del decreto-legge in esame.
  Osserva che l'articolo 63, modificato durante l'esame in Senato, interviene in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle assemblee condominiali. Più nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 63 inserisce un ulteriore comma (comma 9-bis) nell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi previste dal citato decreto-legge n. 34 del 2020, sono valide se approvate Pag. 113con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Il comma 1-bis dell'articolo 63, al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali, apporta una serie di modifiche all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile. In particolare la disposizione, aggiungendo un ulteriore comma al citato articolo 66, consente anche ove non previsto dal regolamento condominiale la possibilità, previo consenso di tutti i condomini, di partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza. In tal caso il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, deve essere trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Conseguentemente alla introduzione della possibilità di svolgimento in videoconferenza delle assemblee, il comma 1-bis modifica il comma 3 dell'articolo 66, stabilendo che l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale debba contenere anche l'indicazione, nel caso di assemblea in videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora della stessa.
  Ricorda che l'articolo 63-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, detta disposizioni urgenti in materia condominiale. In particolare il comma 1 sospende, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il termine per la redazione del rendiconto consuntivo e la convocazione dell'assemblea per la sua approvazione, di cui al primo comma, n. 10), dell'articolo 1130 del codice civile. Il comma 2, invece, rinvia di ulteriori sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendio previsti, per lo scorso 6 maggio 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019, recante le modifiche al decreto n. 246 del 16 maggio 1987.
  Fa presente, infine, che l'articolo 76 interviene in primo luogo (lettera a) del comma 1) sul comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 23 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020). disponendo la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. L'articolo 76, in secondo luogo (lettera b)), riscrive il primo periodo del comma 2 dell'articolo 11 prevedendo che: gli assegni portati all'incasso non sono protestabili fino al 31 agosto; le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della citata legge n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro il 30 ottobre (entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione cioè il 31 agosto), effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento parere favorevole.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) ritiene che il provvedimento contenga numerosi interventi di micro-settore che alimentano il deficit pubblico in modo pericoloso. A titolo meramente esemplificativo, indica il fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi previsto dall'articolo 22 al quale si attribuisce una dotazione di tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Sottolinea come tale fondo non abbia tra le sue finalità quella di sostenere e rilanciare l'economia. Per tale ragione preannuncia il voto convintamente contrario del sul gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Cosimo Maria FERRI (IV), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, evidenzia come sia molto difficile che un provvedimento non contenga alcuni aspetti Pag. 114migliorabili. Ritiene che tuttavia il provvedimento in esame si inserisca in un contesto uniforme e che rappresenti un ulteriore passo in avanti nel tentativo di offrire risposte alla popolazione per risolvere la crisi che si è determinata a causa dell'emergenza sanitaria. Considera fondate le lamentele del collega Turri in merito alla ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento, ma sottolinea come vi sia una effettiva urgenza di approvare il provvedimento in discussione.

  Roberto TURRI (LEGA), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, fa notare che il provvedimento che il collega Ferri definisce «migliorabile» non potrà essere migliorato a causa dei tempi stretti nei quali la Camera dei deputati è chiamata a lavorare. Condivide le osservazioni del collega Zanettin in ordine alla previsione nel decreto legge in esame di numerosi interventi che non sono volti a sostenere e rilanciare l'economia evidenziando come, ad esempio, i pur giusti interventi di cui all'articolo 26-bis, di implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza, non contribuiscano a tale finalità.

  Ciro MASCHIO (FDI), nel sottolineare come il provvedimento in discussione, cosiddetto «decreto Agosto» giunga all'esame della Camera soltanto in ottobre, evidenzia come spesso il momento dell'annuncio mediatico di un provvedimento da parte del Governo non coincida con l'effettivo momento in cui lo stesso viene sottoposto all'attenzione del Parlamento. Stigmatizza quindi il tentativo dell'Esecutivo di esautorare il Parlamento dei propri poteri attraverso il prolungamento dello stato di emergenza, non previsto in quasi nessun altro Paese europeo. Ritiene che il provvedimento in esame, che contiene al suo interno numerose «marchette» e sul quale il Governo porrà l'ennesima fiducia, non sia né organico né strutturato per poter affrontare concretamente l'emergenza del Paese. Per tale ragione preannuncia che il suo gruppo voterà in senso contrario sulla proposta di parere del relatore ed auspica che il modus operandi del Governo, che ricorre continuamente al voto di fiducia, possa presto finire, insieme all'Esecutivo stesso.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 9.55.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 9.55.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense C. 2334 Di Sarno.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in oggetto.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge Di Sarno C. 2334, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense». In proposito, rammenta che la professione di avvocato rientra tra le cosiddette professioni regolamentate, ovvero quelle professioni il cui esercizio, secondo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.» In particolare, il comma 3 dell'articolo 2 della citata legge n. 247 del 2012 prevede che per l'accesso alla professione di avvocato sono richiesti: il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito Pag. 115di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; lo svolgimento di tirocinio professionale; il superamento dell'esame di Stato; l'iscrizione all'albo degli avvocati presso il consiglio dell'ordine del circondario di appartenenza.
  Nell'esaminare la proposta di legge in discussone, composta da un unico articolo, evidenzia che la stessa comprende una serie di interventi di modifica riguardanti gli istituti che regolano l'accesso all'avvocatura, ovvero il tirocinio professionale e l'esame di Stato, attuati attraverso la tecnica della novellazione delle disposizioni vigenti. In particolare: con riguardo al tirocinio professionale sono oggetto di modifica (articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c)) le disposizioni concernenti: il contenuto e le modalità di svolgimento del tirocinio, con particolare riguardo all'introduzione del diritto ad un compenso economico a favore del praticante avvocato e del divieto di svolgere il tirocinio presso avvocati che si trovino in specifiche situazioni o ricoprano specifiche cariche; i corsi di formazione per l'accesso alla professione, dei quali viene specificata la facoltatività; il certificato di compiuto tirocinio e la sede ove sostenere l'esame; con riguardo all'esame di Stato sono oggetto di modifica (articolo 1, comma 1, lettere d), e) e f)) in primo luogo le disposizioni concernenti lo svolgimento dell'esame: si incide sulla riforma introdotta con la legge n. 247 del 2012 che non è mai stata applicata in quanto oggetto di numerosi differimenti; sono inoltre modificate le disposizioni concernenti le commissioni esaminatrici ed è infine oggetto di abrogazione la disciplina transitoria relativa all'applicazione della riforma dell'esame introdotta con la legge del 2012.
  In particolare, sottolinea che la lettera a), del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge interviene sulla disciplina dei contenuti e delle modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 41 della legge n. 247 del 2012. Il numero 1) della lettera a) in esame modifica infatti il comma 1 del citato articolo 41: integrando il contenuto attuale della disposizione relativa alle conoscenze che il tirocinante deve acquisire durante il praticantato con la necessità di acquisizione delle competenze minime sui processi di amministrazione e di gestione dello studio o dell'ufficio legale; introducendo il diritto ad un compenso economico a favore del praticante avvocato. Si stabilisce, in particolare, che tale compenso debba essere commisurato alla qualità ed alla quantità delle prestazioni svolte nell'ambito del tirocinio professionale e, in ogni caso, non possa essere inferiore agli importi che saranno annualmente stabiliti con apposito decreto del Ministro della giustizia. In conseguenza dell'introduzione dell'obbligo del riconoscimento di un compenso al tirocinante, il numero 3) della lettera a) apporta altresì alcune modifiche al comma 11 dell'articolo 41: specificando che il diritto a percepire il suddetto compenso matura decorso il primo mese di tirocinio; eliminando il riferimento all'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato quale elemento da considerare ai fini dell'erogazione del compenso. Il numero 2) della medesima lettera a) inoltre introduce la disciplina relativa al divieto di svolgere il tirocinio professionale presso avvocati che si trovino in determinate situazioni o ricoprano determinate cariche (nuovo comma 8-bis, dell'articolo 41). In particolare non è consentito (primo periodo del comma 8-bis) lo svolgimento del tirocinio presso un avvocato: cancellato o radiato dall'albo professionale, tranne nel caso di reiscrizione all'albo; interdetto dall'esercizio della professione a seguito di provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria, durante il periodo di interdizione; sospeso dall'attività professionale, anche se in via cautelare, per tutto il periodo della sospensione; sottoposto a procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 59 della legge n. 247 del 2012; soggetto a sanzioni disciplinari, ex articolo 53 della legge n. 247 del 2012. Ai sensi del secondo periodo del comma 8-bis, inoltre, non è consentito svolgere il tirocinio presso avvocati membri (o candidati): del consiglio dell'ordine circondariale Pag. 116forense; del Consiglio nazionale forense; del consiglio distrettuale di disciplina.
  Evidenzia che il divieto di svolgere tirocinio presso tali professionisti sussiste nei sei mesi antecedenti alle elezioni, per tutta la durata dell'incarico e nei sei mesi successivi alla cessazione dell'incarico stesso. In caso di violazione del divieto è stabilita l'automatica decadenza dall'incarico per incompatibilità, se l'incarico è ancora in corso, o costituisce illecito disciplinare, se l'incarico è già cessato. La violazione non comporta invece effetti sul tirocinio svolto, che resta valido a tutti gli effetti. All'avvocato che incorra nella violazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis si applica la sanzione disciplinare della sospensione dall'albo per almeno sei mesi; se la violazione è commessa da un avvocato radiato, cancellato, interdetto o sospeso, la sanzione verrà applicata al momento della reiscrizione all'albo ovvero al termine del periodo di interdizione o di sospensione.
  Sottolinea che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge interviene in materia di corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, riformulando il comma 1 dell'articolo 43 della legge n. 247 del 2012. Rammenta che l'attuale formulazione dell'articolo 43 prevede che alla parte pratica del tirocinio svolta presso uno studio professionale venga affiancata la frequenza obbligatoria di corsi di formazione di indirizzo professionale, di durata non inferiore a diciotto mesi, tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché da altri soggetti previsti dalla legge. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il regolamento del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17 (entrato in vigore il 31 marzo 2018), che stabilisce modalità, condizioni, durata e contenuti di tali corsi. L'introduzione dell'obbligatorietà dei corsi si inserisce nel disegno complessivo della nuova disciplina dell'esame di avvocato introdotta con la stessa legge n. 247 del 2012 e costituisce un aspetto inscindibile delle nuove modalità di esame. Tuttavia la disciplina dei corsi e la obbligatorietà degli stessi non ha ancora trovato applicazione: la decorrenza dell'applicazione della stessa è stata più volte differita, anche in conseguenza delle diverse proroghe di cui è stata oggetto la nuova disciplina dell'esame di avvocato. A legislazione vigente, la nuova disciplina dei corsi si applicherà solo ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del primo quadriennio dalla sua entrata in vigore. Al momento, pertanto, l'obbligatorietà della frequenza dei corsi di formazione decorre dal 31 marzo 2022. In questo quadro, la proposta di legge incide sulla disciplina dei corsi di formazione professionale, rendendo la frequenza dei corsi facoltativa e non più obbligatoria. La nuova disposizione prevede infatti che il tirocinante «può decidere di frequentare, facoltativamente, anche i corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge». La lettera c) reca una modifica al comma 3 dell'articolo 45 (Certificato di compiuto tirocinio) della legge n. 247 del 2012, volta ad introdurre la possibilità, per colui che ha terminato il periodo di tirocinio ed ha pertanto ottenuto il certificato di compiuto tirocinio, che viene rilasciato dal consiglio dell'ordine competente al termine del periodo di tirocinio e costituisce titolo per l'ammissione all'esame di Stato, di sostenere l'esame nella sede di corte di appello del distretto in cui lo stesso ha fissato la propria residenza anagrafica, anziché nella sede di corte di appello nel cui distretto è stato svolto il maggior periodo di tirocinio come previsto dalla normativa attuale. Per accedere a tale possibilità, il praticante avvocato deve aver stabilito la propria residenza nell'ambito del distretto in cui intende sostenere l'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato almeno 24 mesi prima della presentazione della domanda di iscrizione all'esame medesimo.
  Rammenta che con le successive lettere d), e) ed f), la proposta di legge interviene sulla disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense, apportando Pag. 117alcune modifiche alla legge n. 247 del 2012, concernenti lo svolgimento dell'esame – che risulta semplificato rispetto a quello delineato nella riforma del 2012 – e la composizione delle commissioni esaminatrici. In particolare, la lettera d) interviene sull'articolo 46 della legge 247, modificando la disciplina dello svolgimento dell'esame di Stato. La disciplina oggetto di modifica non ha mai avuto applicazione. Infatti, l'articolo 49 della medesima legge contiene una disposizione transitoria oggetto di numerose proroghe, ai sensi della quale l'esame di Stato ha continuato a svolgersi secondo la normativa previgente (regio decreto n. 37 del 1934). In base all'ultima proroga intervenuta, le nuove regole dovrebbero entrare in vigore a partire dalla sessione d'esame dell'anno 2022. In primo luogo, il numero 1) della lettera d) modifica il comma 1 del citato articolo 46 della legge del n. 247 del 2012, riducendo il numero delle prove scritte che viene portato a due, dalle tre attuali. Significative modifiche attengono – tramite la riformulazione del comma 2 prevista dal n. 2) della lettera d) – allo svolgimento delle prove, che non saranno più vertenti obbligatoriamente sia nel settore del diritto penale che nel settore del diritto civile, ma verteranno su temi – formulati dal Ministro della giustizia così come nella disciplina attuale – riguardanti il settore del diritto che il candidato ha prevalentemente trattato nel corso della pratica professionale svolta, al fine di verificare le competenze di natura sia teorica che pratica acquisite. Il settore del diritto nel quale il candidato intende effettuare le prove scritte deve essere indicato al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'esame e può essere scelto tra i seguenti: a) diritto civile; b) diritto penale; c) diritto amministrativo e relative procedure. La verifica della conoscenza del settore prescelto è integrata anche da quella relativa agli altri due settori del diritto, sotto il profilo dei collegamenti e delle distinzioni che caratterizzano le tre macro-aree. È altresì indicata la durata delle prove scritte che è di 7 ore ciascuna.
  Rammenta che attualmente, in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 46, le tre prove scritte – invariate rispetto alla disciplina del regio decreto n. 37 del 1934 – consistono nella redazione: di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia civilistica; di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia penale; di un atto giudiziario su un quesito proposto in una materia scelta dal candidato tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo, dal quale si possano desumere le sue conoscenze di diritto sia sostanziale che processuale. Le prove scritte, secondo quanto specificato nel nuovo comma 2-bis, consistono: nella redazione di un parere motivato; nella redazione di un atto giudiziario. Le questioni da svolgere saranno scelte dal candidato nell'ambito di quelle proposte per il settore indicato nella fase di iscrizione all'esame. In particolare, per la redazione dell'atto giudiziario il comma 7, sostituito dal n. 6) della lettera d) in esame, dispone che questa avverrà sulla base di un formulario appositamente predisposto dal Ministero della giustizia, fornito ai candidati dalla commissione d'esame. La possibilità per il candidato di avvalersi, nel corso delle prove scritte, di testi corredati di commenti e massime giurisprudenziali (c.d. «codici annotati»), contemplata sempre dal comma 7, costituisce un ritorno alle modalità di svolgimento dell'esame previste dall'articolo 17-bis del regio decreto n. 37 del 1934 rispetto a quelle di cui all'articolo 46 della legge n. 247 del 2012 (cui, come ricordato, non è ancora stata data applicazione). Per quanto riguarda la prova orale, con la riformulazione del comma 3 proposta dal n. 3) della lettera d), si riduce significativamente il numero delle materie del quale il concorrente deve dimostrare di aver conoscenza: si passa da un sistema che prevedrebbe un orale vertente su 7 materie, delle quali 5 obbligatorie e 2 a scelta del candidato, ad un sistema in cui l'orale si articola su 4 materie, delle quali solo una obbligatoria per tutti i candidati (ordinamento e deontologia forense). Per le restanti 3 materie il candidato dovrà scegliere: Pag. 118una materia di diritto processuale, civile o penale; una materia tra diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo e diritto costituzionale; una materia indicata nell'ambito di un elenco che contiene alle principali branche del diritto (già presenti nell'elenco contenuto nell'articolo 46 della legge n. 247 del 2012 ed in quello di cui all'articolo 17-bis del regio decreto n. 37 del 1934), un ampio novero di discipline giuridiche più specifiche (per esempio, l'introduzione di materie quali la protezione dei dati personali o il diritto dell'ambiente, anche nella sua declinazione penale). Anche per la prova orale, è il medesimo comma 3 a fissarne la durata in non oltre sessanta minuti.
  Ricorda che, per quanto riguarda la prova orale, l'articolo 46 della legge n. 247 del 2012 presenta alcune novità rispetto al regime precedente: è prevista l'illustrazione della prova scritta da parte del candidato (non più un'esposizione succinta come nella norma previgente) e la dimostrazione della conoscenza di 5 materie obbligatorie (ordinamento e deontologia forense, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale), nonché di 2 materie a scelta tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario (quest'ultima materia rappresenta l'unica aggiunta al previgente elenco delle materie disponibili). La disciplina previgente (regio decreto n. 37 del 1934) che dovrebbe applicarsi fino al 2022, richiede invece sei materie (non sette), di cui obbligatoria solo quella relativa ad ordinamento forense e diritti e doveri dell'avvocato e le altre cinque a scelta del candidato (pur con la limitazione relativa alla scelta di almeno una materia di diritto processuale). Dal punto di vista della valutazione sia degli elaborati che della prova orale, cambiano i punteggi che consentono il superamento delle varie fasi dell'esame. I punteggi diventano infatti punteggi complessivi per ciascuna fase, scritta e orale, e non è più richiesto il raggiungimento di un punteggio minimo per ciascuna prova scritta o ciascuna materia oggetto dell'esame orale. I punteggi richiesti per il superamento delle prove sono i seguenti: per le due prove scritte (comma 4 come modificato dal n. 4) della lettera d)), un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti (anziché 90 punti totali con un punteggio minimo di 30 punti per ciascuna delle tre prove); per la prova orale (comma 12, come sostituito dal n. 7) della lettera d)), un punteggio complessivo di almeno 120 punti per le 4 materie oggetto d'esame (anziché un punteggio non inferiore a 30 punti per ciascuna delle 7 materie oggetto d'esame). Sempre nell'ambito delle valutazioni, con la riformulazione del comma 5 prevista dal n. 5) della lettera d), si dispone che la commissione, nella correzione degli scritti, debba esporre i motivi posti alla base del voto dato, indicando le ragioni per le quali le soluzioni prospettate dai candidati siano state considerate pertinenti o meno. La formulazione attuale della disposizione prevede invece l'annotazione delle osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto. Resta invece invariata la modalità di attribuzione del voto inteso dal punto di vista numerico, che è la risultante della somma dei punteggi espressi da ciascun componente della commissione.
  Evidenzia che un'ulteriore novità, prevista dal nuovo comma 12-bis dell'articolo 46, introdotto dal n. 7) della lettera d), è costituita dalla possibilità per i candidati che non abbiano ottenuto il punteggio prescritto per il superamento della prova orale di ripetere solo questa fase dell'esame invece di dover sostenere nuovamente anche le prove scritte, purché ciò avvenga entro dodici mesi dallo svolgimento della prova orale non superata. La lettera e) reca una modifica al comma 1 dell'articolo 47 della legge n. 247 del 2012, riguardante la composizione delle commissioni di esame, ed in particolare la designazione dei membri da parte del Consiglio nazionale forense. Secondo l'attuale formulazione dell'articolo 47, il Consiglio Pag. 119nazionale forense designa tre membri effettivi e tre supplenti scelti tra gli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; la modifica amplia la platea degli avvocati designabili dal Consiglio nazionale forense anche agli avvocati iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni. Tra i membri designati dal Consiglio nazionale forense, come già previsto, viene scelto altresì il presidente della commissione.
  Ricorda infine che la lettera f) dispone l'abrogazione dell'articolo 49 (Disciplina transitoria per l'esame) della legge n. 247 del 2012, che stabiliva che l'esame continuasse a svolgersi secondo le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del regio decreto n. 37 del 1934 per un periodo di tempo più volte prorogato. La nuova disciplina dell'esame di abilitazione alla professione forense, così come riformato dalla proposta di legge in esame, entrerebbe pertanto immediatamente in vigore.

  Gianfranco DI SARNO (M5S), fa presente che la proposta di legge in discussione, di cui è il presentatore, è finalizzata ad offrire al mercato una figura di avvocato sempre più specializzata.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) formula le proprie riserve sull'impianto del provvedimento in discussione e chiede che la Commissione avvii un ampio ciclo di audizioni sullo stesso. Sottolinea come a suo avviso la riforma dell'esame di avvocato non costituisca una priorità e ritiene che le attuali modalità di svolgimento dell'esame non hanno affatto impedito agli aspiranti avvocati meritevoli di superarlo. Invita quindi i colleghi a formulare una attenta riflessione prima di adottare provvedimenti che possano allargare le maglie per l'accesso alla professione d'avvocato.

  Ingrid BISA (LEGA) si associa alla richiesta di audizioni avanzata del collega Zanettin e sottolinea come sia necessario che la platea degli auditi sia la più ampia possibile e coinvolga gli operatori del diritto.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 7 ottobre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI.

  La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2435 Governo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello.
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale forense.
  (Svolgimento e conclusione).

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Giovanna OLLÀ, consigliera nazionale del Consiglio nazionale forense, e Nicola CIRILLO, componente dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Catello VITIELLO (IV), Alfredo BAZOLI (PD), Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) e Giusi BARTOLOZZI (FI).

  Giovanna OLLÀ, consigliera nazionale del Consiglio nazionale forense, e Nicola CIRILLO, componente dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense forniscono chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

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  Mario PERANTONI, presidente, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Eriberto ROSSO, segretario dell'Unione delle Camere penali italiane.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Catello VITIELLO (IV) e Giusi BARTOLOZZI (FI).

  Eriberto ROSSO, segretario dell'Unione delle Camere penali italiane, fornisce chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

  Mario PERANTONI, presidente, ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta, sospesa alle 16.40, è ripresa alle 16.55.

Audizione di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Alessandro VACCARO, tesoriere dell'Organismo congressuale forense.
  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Lucia ANNIBALI (IV) e Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA).

  Alessandro VACCARO, tesoriere dell'Organismo nazionale forense, fornisce chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

  Mario PERANTONI, presidente, ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 17.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 7 ottobre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2427 Governo, recante nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari, di Florentin Blanc, senior policy analist presso l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
  L'audizione informale si è svolta dalle 18.20 alle 18.50.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 7 ottobre 2020.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2160 Molinari e C. 2307 Magi, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità, di Giuseppe Cannazza, professore di chimica farmaceutica presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e Vincenzo Maiello, professore di diritto penale presso l'Università di Napoli «Federico II».

  L'audizione informale si è svolta dalle 19 alle 20.05.