CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 settembre 2020
444.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 12

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Carlo Sibilia.

  La seduta comincia alle 13.40.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04669 Di Maio e Noja: Sul diritto delle persone con disabilità a partecipare alle funzioni religiose senza alcuna discriminazione.

  Lisa NOJA (IV) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, osservando che il 7 maggio 2020, il Governo italiano e la Conferenza, episcopale italiana hanno concluso un protocollo per «la ripresa delle celebrazioni con il popolo», a seguito del quale, a partire dal 18 maggio 2020, è possibile celebrare le funzioni religiose con la partecipazione dei fedeli. Come per tutte le altre ripartenze di attività sospese a causa del lockdown, anche per l'accesso ai luoghi di culto sono stati stabiliti obblighi e norme di sicurezza esplicitati nel suddetto protocollo. Tra essi, il paragrafo 1.8 recita testualmente: «si favorisca, per quanto possibile, l'accesso delle persone diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa vigente».
  Il 15 giugno 2020, Ledha, associazione lombarda impegnata nell'azione di tutela delle persone con disabilità da oltre 40 anni, ha scritto ai rappresentanti del Governo e alla Cei contestando il predetto paragrafo. In particolare, nella propria lettera, Ledha ha sottolineato il carattere potenzialmente discriminatorio del protocollo in parola nei confronti dei diritti delle persone con disabilità sotto due profili: da un lato, in quanto esso prevede solo per le persone con disabilità la possibilità eventuale (e non il diritto, come per tutti gli altri cittadini e fedeli) di assistere alle celebrazioni, contrariamente a quanto stabilito dagli articoli 9 e 19 della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; dall'altro lato, in quanto si stabilisce di disporre, solo per le persone con disabilità, «luoghi appositi per la loro partecipazione alle celebrazioni», con conseguente loro esclusione dal resto della comunità dei fedeli, senza peraltro che emergano le ragioni di sicurezza sanitaria che sarebbero legate a questa previsione.
  In tale contesto l'interrogazione chiede quali iniziative si intendano assumere per porre rimedio alla potenziale discriminazione, in relazione all'esercizio della libertà di culto, ai danni delle persone con disabilità e, in particolare, se non si ritenga di assumere le iniziative di competenza, d'intesa con l'altra Parte contraente, volte alla modifica della previsione contenuta nel paragrafo 1.8 del protocollo del 7 maggio 2020.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Lisa NOJA (IV), nel replicare, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta e per l'attenzione mostrata, dichiarandosi tuttavia parzialmente soddisfatta.
  Auspica, infatti, uno sforzo ulteriore che conduca ad una modifica della previsione contenuta nel paragrafo 1.8 del protocollo del 7 maggio 2020, concluso tra il Governo italiano e la Conferenza episcopale italiana, previsione che, a suo avviso, determina una discriminazione ai danni delle persone con disabilità, come peraltro osservato anche da talune associazioni che si occupano della tutela di tali soggetti. Ritiene infatti che il fatto di Pag. 13prevedere luoghi appositi per la partecipazione alle celebrazioni di tali soggetti rischi di portare ad una loro conseguente esclusione dal resto della comunità dei fedeli, senza peraltro che sussistano ragioni di sicurezza sanitaria tali da giustificare una simile previsione, essendo sufficiente garantire che tutti rispettino la distanza interpersonale.

5-04670 Gebhard ed altri: Sullo sgombero dell'area F del villaggio di Castel Romano.

  Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), illustrando l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, osserva come l'amministrazione di Roma Capitale abbia notificato alle 28 famiglie (87 persone) dell'area F del villaggio di Castel Romano lo sgombero dell'area e come la relativa procedura sia proseguita nonostante la sospensione del rilascio degli immobili a seguito dell'emergenza Covid-19, prorogata, da ultimo, con l'articolo 17-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  Rileva, pertanto, come, qualora l'amministrazione capitolina dovesse procedere prima del 31 dicembre 2020 allo sgombero questo non soltanto sarebbe eseguito in contrasto con la legge, ma potrebbe configurare un comportamento discriminatorio, in quanto sembrerebbe basato sull'origine etnica, non avendosi alla data odierna notizie di avvenuti o programmati sgomberi in altri ambiti.
  Alla luce di tali considerazioni, l'interrogazione chiede se il Governo non ritenga di adottare iniziative, per quanto di competenza, in relazione alle criticità sopra evidenziate con riguardo al prospettato sgombero, anche al fine di tutelare persone in condizioni di fragilità economico-sociale come nel caso sopra descritto.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), replicando, rileva come gli interroganti non intendano certo negare le condizioni insostenibili nelle quali versa l'area oggetto dello sgombero, osservando, tuttavia, come i provvedimenti finora adottati dalle autorità preposte non abbiano contribuito al miglioramento della situazione. Rileva infatti, come ci si trovi di fronte al sequestro di un'area nella quale vi sono insediamenti abitativi utilizzati nonostante essi siano oggetto di sequestro giudiziario e come i provvedimenti di sgombero, che si basano sulle condizioni di degrado dell'area, se attuati provocherebbero un peggioramento di tali condizioni, con la dispersione in altre aree delle persone che attualmente vivono nell'insediamento oggetto dello sgombero e con il conseguente aggravamento dell'attuale situazione di disagio sociale, economico e abitativo.

5-04671 Iezzi ed altri: Sulle vicende relative allo sbarco ad Olbia di centoventicinque immigrati giunti a bordo della nave Alan Kurdi.

  Paolo FORMENTINI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, facendo notare come l'autorizzazione allo sbarco ad Olbia, in Sardegna, dei centoventicinque immigrati a bordo della nave Alan Kurdi, di proprietà della Ong tedesca Sea Eye e diretta verso il porto di Marsiglia in Francia, rappresenti un caso vergognoso e emblematico della mancanza di una decisa e rigorosa politica dell'attuale Governo di contrasto ai flussi migratori irregolari, nonché della totale assenza, nonostante i proclami, di una condivisa responsabilità tra i Paesi europei in tale materia.
  Secondo la stampa, l'imbarcazione, che si stava dirigendo in Francia dopo il precedente diniego da parte di Italia e Malta di un porto sicuro, a seguito dell'indisponibilità del Governo francese ad accogliere gli immigrati che si trovavano a bordo, avrebbe ottenuto dal Ministro interrogato prima un «punto di fonda» vicino all'Isolotto d'Ogliastra, poi l'autorizzazione all'approdo presso Arbatax ed infine l'effettivo sbarco degli immigrati presso il porto industriale di Olbia. Evidenzia come il susseguirsi delle notizie che Pag. 14venivano riportate di ora in ora in merito alle diverse decisioni nel frattempo assunte dal Ministro interrogato abbia destato enorme preoccupazione tra la popolazione e i rappresentati delle istituzioni sarde, considerata anche l'emergenza in atto nell'isola per l'aumento esponenziale in questi mesi degli arrivi di immigrati irregolari, soprattutto dall'Algeria. Nonostante la gravità dei fatti, è stato consentito, non senza difficoltà, l'ingresso al molo del porto di Olbia solo al deputato Eugenio Zoffili e all'assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, mentre ad altri consiglieri regionali che si erano recati sul posto per verificare cosa stesse effettivamente accadendo, sarebbe stato impedito di entrare nell'area e dunque di esercitare le proprie prerogative.
  Sottolinea quindi come, sebbene gli altri Paesi europei abbiano mostrato un'evidente indisponibilità ad accogliere tali migranti, secondo una nota del Viminale l'80 per cento degli immigrati sbarcati dalla nave Alan Kurdi «verrà trasferito» in altri Stati.
  Fa altresì presente come la vicenda presenti anche rilevanti profili di rischio sanitario, considerato che a seguito dei controlli effettuati, dei centoventicinque immigrati sbarcati ad Olbia dieci sarebbero risultati positivi al Covid-19, tutti asintomatici.
  In tale contesto l'interrogazione chiede se il Governo intenda chiarire i fatti oggetto dell'interrogazione, fornendo anche precisazioni sulle strutture di alloggio degli immigrati sbarcati e relative misure di sicurezza e sanitarie adottate, sul numero e sulla tempistica di quanti saranno trasferiti in altri Paesi europei e sulle ragioni che hanno portato al divieto per i consiglieri regionali di accedere al molo del porto di Olbia.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Paolo FORMENTINI (LEGA), replicando, stigmatizza come il rappresentante del Governo non abbia fornito alcuna risposta ai quesiti posti, evitando di fornire precisazioni sia sulle strutture di alloggio degli immigrati sbarcati e sulle relative misure di sicurezza e sanitarie adottate, sia sul numero e sulla tempistica di quanti saranno trasferiti in altri Paesi europei e sulle ragioni che hanno portato al divieto per i consiglieri regionali di accedere al molo del porto di Olbia.
  Constata dunque l'assoluta inerzia del Governo al cospetto di quella che definisce una vera e propria invasione della regione Sardegna da parte degli immigrati, peraltro stigmatizzando con forza la violazione di essenziali prerogative dei consiglieri regionali.
  Paventa inoltre il rischio che, in nome di esigenze di sicurezza sanitaria, si metta in discussione la democrazia, così come sta avvenendo in altri luoghi del mondo, come, ad esempio, ad Hong Kong.
  Nel dichiarare che il gruppo della Lega continuerà a monitorare con attenzione tale situazione, fa notare che l'unico dato fornito dal Governo, relativo al trasferimento dei migranti nelle quattro province della Sardegna, dimostra che l'azione del Governo appare dannosa, rischiando addirittura di condurre ad una ulteriore diffusione del contagio in Sardegna.

5-04672 Ceccanti ed altri: Sul rispetto della parità di genere per l'accesso alle cariche elettive nelle normative elettorali regionali.

  Barbara POLLASTRINI (PD), illustrando l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, rileva come essa risponda alla duplice finalità di portare in una sede istituzionale il rendiconto del numero delle elette all'esito delle consultazioni regionali dello scorso 20 settembre e di conoscere l'opinione del Governo circa la necessità di adeguare le norme vigenti sulla parità di genere al fine di renderle più cogenti.
  Ricorda infatti come, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 86 del 2020, che ha inserito la doppia preferenza di genere per la regione Puglia, sia stato accolto un ordine del giorno con il quale il Governo si è impegnato ad intervenire Pag. 15anche nei confronti delle altre regioni inadempienti e più in generale a rivedere la normativa vigente, in modo che le disposizioni di principio previste siano rafforzate anche sotto il profilo dei rimedi da introdurre in caso di inottemperanza, compresa l'eventuale inammissibilità delle liste.
  In tale contesto l'interrogazione chiede quali siano i dati in possesso del Governo circa la quota di donne elette nei consigli regionali in occasione dell'ultima tornata elettorale, se il Governo ritenga le normative elettorali vigenti adeguate a garantire il rispetto del principio della parità di genere e, nel caso non le ritenga adeguate, quali iniziative di competenza intenda assumere in merito.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Barbara POLLASTRINI (PD), replicando, registra il passo in avanti compiuto rispetto alla proposta di prevedere la sanzione dell'inammissibilità nei confronti delle liste che non rispettino la parità di genere, auspicando che vi sia la volontà politica di procedere con determinazione in questa direzione.
  Rileva peraltro come i dati sul numero delle elette riferiti dal Governo siano assolutamente insoddisfacenti e minino la credibilità e il prestigio della democrazia del nostro Paese. Osserva con amarezza come tali dati evidenzino la dispersione e il mancato riconoscimento dei talenti delle donne, che pure sono ampiamente presenti nella società italiana, come dimostrato anche in occasione dell'emergenza epidemiologia.
  Ritiene dunque che la questione della parità di genere debba essere affrontata non soltanto per quanto concerne le elezioni regionali, ma anche in sede di revisione della legge elettorale nazionale.

5-04673 Donzelli ed altri: Sui rischi di diffusione di ideologie terroristiche nella moschea di via della Marranella a Roma.

  Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, osservando che in un'intervista pubblicata il 12 maggio 2020 dal quotidiano online IlGiornale.it e mandata in onda il 14 maggio 2020 durante la trasmissione «Dritto e Rovescio» su Rete 4, nei pressi della moschea di via della Marranella, nel quartiere romano di Tor Pignattara, a Roma, un uomo identificato da Il Giornale come «Batchu», «un musulmano sulla settantina», ma che, secondo quanto appreso, si farebbe chiamare «Mohamed» e sarebbe molto influente all'interno della comunità islamica, ha dichiarato riferendosi a Silvia Romano, rapita in Kenya il 20 novembre 2018 e liberata e rientrata in Italia: «Lei stando lì ha capito, ha preso l'educazione con la prigionia. L'hanno educata, ha studiato. Quando le rapiamo noi non le violentiamo, non gli facciamo le porcherie. Noi gli insegniamo, le educhiamo. Vedi come l'hanno trattata ? Come una signora. Hai visto com’è arrivata ? Felice. La prima cosa che arriva è il cuore, la felicità, perché arriva la luce nel cuore». Alla domanda della giornalista «Ma quelli che l'hanno rapita sono terroristi ?», l'Imam ha risposto: «Ma quali terroristi, quelle sono persone che fanno la preghiera. I terroristi siete voi che buttate le bombe sopra i bambini, insieme agli americani. Ma quale Al Shabaab. Tutte le religioni parlano di pace. Per chi l'ha rapita è sua sorella. Loro muoiono per lei».
  A seguito alle citate dichiarazioni, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato, in data 15 maggio 2020, un esposto alla stazione dei carabinieri di Prato, chiedendo se le autorità competenti intendessero prendere provvedimenti in merito a sopraddette dichiarazioni, di evidente istigazione all'odio e alla violenza, e se fossero a conoscenza dei fatti esposti in premessa.
  In tale contesto l'interrogazione chiede quali siano, per quanto di competenza, le disposizioni del Ministero dell'interno rispetto alle modalità di azione riguardanti il pericolo di terrorismo, quali e quanti provvedimenti siano stati assunti a tali fini Pag. 16e se abbia verificato, per quanto di competenza, se la moschea di Tor Pignattara sia un luogo dove si diffondano idee in contrasto con le leggi e la Costituzione italiana.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Emanuele PRISCO (FDI), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, rilevando come il Governo non abbia avviato alcun serio approfondimento sul pericolo di terrorismo islamico, considerato, peraltro, che taluni accertamenti svolti in relazione ad alcuni luoghi sospetti hanno riguardato piuttosto presunte violazioni di norme urbanistiche.
  Nel ringraziare le forze dell'ordine per il costante impegno profuso sul versante della prevenzione, constata tuttavia la mancanza, da parte dell'Esecutivo, di una precisa strategia volta ad un concreto monitoraggio di tali fenomeni, che potrebbe essere attuato, a suo avviso, attraverso strumenti specifici – a più riprese invocati dal suo gruppo – quali, ad esempio, un controllo capillare dei finanziamenti in favore dei centri islamici e delle moschee, l'obbligo di prevedere i sermoni in italiano, la costituzione di un registro degli Imam.
  Nel rilevare come non sia stata fornita alcuna soddisfacente risposta in relazione al caso concreto illustrato nell'interrogazione, prende dunque atto, con rammarico, che il Governo in carica continua a ignorare tali fenomeni, non garantendo alcun controllo in luoghi nei quali potrebbe celarsi lo svolgimento di attività di integralismo islamico e di incitazione all'odio.

5-04674 Sisto e D'Attis: Sulla nomina del Prefetto di Brindisi.

  Mauro D'ATTIS (FI) illustra l'interrogazione in titolo, facendo notare che il Prefetto di Brindisi, Umberto Guidato, in carica dal 16 maggio 2019, termina il suo incarico il 30 settembre 2020 per raggiungimento dell'età pensionabile e che l'articolo 11 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, stabilisce che «tutti gli incarichi di funzione sono conferiti tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché delle attitudini e delle capacità professionali del funzionario».
  In considerazione della situazione allarmante, sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, in cui versa la città di Brindisi, testimoniata peraltro da recenti operazioni di polizia volte a contrastare le organizzazioni criminali che operano in quel territorio, sottolinea come sia quindi necessario procedere alla nomina del nuovo prefetto senza ulteriori ritardi.
  In tale contesto l'interrogazione chiede, pertanto, se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere al fine di provvedere tempestivamente alla nomina del Prefetto di Brindisi, stante l'imminente vacanza del posto, per il congedo per raggiungimento dell'età pensionabile dell'attuale titolare.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda come non sia consentito effettuare videoriprese della seduta, osservando peraltro come la pubblicità dei lavori sia garantita attraverso la trasmissione sull'impianto televisivo a circuito chiuso.

  Francesco Paolo SISTO (FI), replicando, rileva preliminarmente come la diminuzione dei delitti nella provincia di Brindisi riferita dal Governo sia imputabile essenzialmente al lockdown e non possa dunque essere ascritta a merito del Ministero dell'interno.
  Ciò premesso, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, prendendo atto dell'intenzione del Governo di procedere alla nomina del nuovo prefetto in una prossima riunione del Consiglio dei ministri Pag. 17ma ritenendo nel contempo come a tale nomina si dovrebbe provvedere non genericamente in una prossima riunione, ma nella prima riunione utile del Consiglio dei ministri, in modo da consentire l'insediamento del nuovo prefetto immediatamente dopo la cessazione dall'incarico del predecessore, entro il 1o ottobre prossimo.

5-04675 Brescia e Baldino: Sulla trasparenza dei dati relativi al sistema di accoglienza dei migranti.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, illustra l'interrogazione a sua prima firma, osservando come nei prossimi giorni il Governo approverà un decreto-legge in materia di immigrazione che conterrà significative modifiche sul sistema dell'accoglienza.
  A fronte di queste necessarie e importanti modifiche, ritiene opportuno e altrettanto urgente che il Ministero dell'Interno aumenti il livello di trasparenza sulla gestione delle strutture d'accoglienza.
  Andrebbero dunque individuate forme di pubblicità dei dati già in possesso del Viminale. Si tratta di dati su cui il Tar ha già ravvisato la strumentalità rispetto all'interesse pubblico con una sentenza dell'aprile scorso.
  Si riferisce a dati quali la denominazione, l'indirizzo, la tipologia e la capienza della struttura, la denominazione dell'ente gestore, il numero delle presenze con specifica indicazione del numero di donne, uomini, minori – accompagnati e non – e nuclei familiari, la disciplina seguita per l'affidamento della gestione del contratto in essere, i costi maturati a carico dell'ente appaltante per la gestione di ogni singolo centro.
  Segnala che non è ancora stata trasmessa al Parlamento la relazione sull'accoglienza per l'anno 2019 e che i dati in essa contenuti andrebbero trasmessi in formato elettronico e aperto.
  In tale contesto l'interrogazione chiede, dunque, quali iniziative il Governo intenda adottare prima dell'approvazione del predetto decreto-legge.

  Il Sottosegretario Carlo SIBILIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nel replicare, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, pur dichiarandosi parzialmente soddisfatto.
  Esprime, anzitutto, soddisfazione per quella parte della risposta con la quale l'Esecutivo ha assicurato la fruibilità in formato elettronico editabile dei dati contenuti nelle relazioni al Parlamento sul sistema di accoglienza. Auspica, tuttavia – riferendosi ad altre parti della risposta – che le condivisibili esigenze di approfondimento, in relazione a taluni aspetti connessi alla tutela della sfera privata e della sicurezza degli ospiti e degli enti gestori, non precludano la possibilità di garantire, in tempi ragionevoli, una reale trasparenza sulle attività di accoglienza. Ritiene, infatti, che la trasparenza di certi dati – come quelli relativi alla denominazione, all'indirizzo, alla tipologia e alla capienza della struttura, alla denominazione dell'ente gestore, al numero delle presenze – costituisca una priorità, in vista di una migliore comprensione di un fenomeno così complesso e delicato come quello dell'immigrazione e dell'accoglienza dei migranti.
  Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.20.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato.
C. 2232 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 18

  Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2232, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.
  Segnala preliminarmente come la Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF) sia stata adottata a Riad il 22 febbraio 2011, dalla Conferenza ministeriale straordinaria cui hanno partecipato i rappresentanti di 85 Paesi, per creare un quadro rafforzato di dialogo tra i Paesi produttori e consumatori di energia.
  Il Forum ha l'obiettivo di promuovere e migliorare la collaborazione tra i Governi tra Paesi consumatori importatori di energia, Paesi produttori-esportatori e Paesi di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie.
  Per quanto riguarda il contenuto della Carta istitutiva di cui si propone la ratifica, essa è composta da 18 sezioni e un Allegato.
  La Sezione I definisce il Forum come accordo intergovernativo che funge da facilitatore neutrale di dialogo sui temi energetici globali tra Stati produttori e consumatori di energia compresi quelli di transito. La Carta non è vincolante e ogni Stato membro si impegna al dialogo sulla base del proprio diritto interno, partecipa al Forum e si impegna a attuare i contenuti della Carta e a realizzarne gli obiettivi.
  La Sezione II individua gli obiettivi del Forum:
   a) formare una base condivisa di conoscenze e di interessi tra i suoi Stati membri;
   b) promuovere la stabilità e la trasparenza nei mercati dell'energia per lo sviluppo economico, la sicurezza delle forniture e della domanda di energia, l'ampliamento dei commerci su scala globale, la crescita degli investimenti nelle risorse e nelle tecnologie dell'energia;
   c) definire e proporre princìpi e linee guida per migliorare il funzionamento, la stabilità e la sostenibilità del mercato dell'energia;
   d) facilitare le convergenze tra Stati membri produttori, consumatori e di transito con riferimento ai problemi globali dell'energia; promuovere una migliore comprensione delle loro interdipendenze e dei benefìci che possono derivare dal dialogo e dalla mutua cooperazione tra Stati membri, incluse le imprese che operano nel settore;
   e) agevolare lo scambio di opinioni e le analisi con riferimento alle interazioni tra energia, tecnologia, aspetti ambientali, crescita economica e sviluppo;
   f) creare un clima di confidenza e di fiducia reciproca attraverso un migliore scambio di informazioni e di conoscenze tra Stati membri;
   g) facilitare la raccolta e la diffusione di dati, di informazioni e analisi che contribuiscano alla trasparenza, stabilità e sostenibilità del mercato dell'energia per mezzo del sistema denominato Joint Organisations Data Initiative (JODI).

  La Sezione III stabilisce che sono membri del Forum i Paesi membri delle Nazioni Unite, che hanno partecipato alla riunione ministeriale di Riad del 22 febbraio 2011 e abbiano firmato la carta il medesimo giorno e stabilisce le modalità della richiesta di ulteriori adesioni.
  Le Sezioni da IV a IX individuano gli organi del Forum, specificandone funzioni, modalità di riunioni e competenze:
   la Conferenza dei Ministri viene convocata di norma ogni due anni con la Presidenza di uno degli Stati membri, che provvede alla sua organizzazione, assistito in generale da altri due Stati membri con ruolo di co-presidente. La Conferenza dei Ministri ha l'obiettivo di discutere i temi di interesse politico generale, di definire priorità e indirizzi, di modificare o interpretare la Carta istitutiva del Forum; su richiesta di almeno cinque Stati membri, Pag. 19per rispondere a situazioni di particolare urgenza, possono essere organizzate Conferenze dei Ministri straordinarie;
   il Comitato esecutivo è costituito dai delegati di 31 Stati membri, di cui 23 sono permanenti; l'Italia è delegato permanente, per la sua posizione tra i Paesi consumatori-importatori di energia. I Segretariati dell'Agenzia internazionale dell'energia e dell'OPEC partecipano alle riunioni come osservatori senza diritto di voto;
   il Segretariato generale guidato da un Segretario generale coadiuvato da circa dieci addetti tra funzionari e personale esecutivo; l'attuale Segretario generale è il messicano Aldo Flores Quiroga;
   il Gruppo internazionale di supporto è l'organo consultivo di cui si avvalgono il Consiglio esecutivo e il Segretariato generale per mantenere efficaci relazioni con i rappresentanti degli Stati membri e assicurarne il coinvolgimento;
   il Comitato consultivo dell'industria di cui si avvalgono il Consiglio esecutivo e Segretariato generale per lo scambio di informazioni e i rapporti con le imprese del settore dell'energia e le loro associazioni; l'Italia è rappresentata nel Comitato dalle sue maggiori imprese impegnate nei settori del petrolio e del gas naturale; sebbene il Forum non persegua finalità di sviluppo industriale, va rilevato che, in quanto catalizzatore di collaborazioni nel campo dell'energia, gli scambi informativi e le interazioni tra gli Stati membri hanno ricadute positive anche dal punto di vista delle imprese e delle istituzioni finanziarie interessate.

  La Sezione X è dedicata al bilancio, cui contribuiscono obbligatoriamente gli Stati membri, la cui quota viene definita secondo una scala di contributi di bilancio allegata alla Carta.
  La Sezione XI stabilisce che lingua del Forum è l'inglese.
  La Sezione XII regolamenta le relazioni con le altre organizzazioni, che possono essere stabilite dal Comitato esecutivo mediante lo scambio di memorandum d'intesa.
  La Sezione XIII stabilisce che il mancato pagamento del contributo annuo potrà decretare la sospensione dal voto e dalla partecipazione al Comitato esecutivo.
  La Sezione XIV fissa la sede centrale del Forum a Riad, in Arabia Saudita.
  La Sezione XV prevede le modalità mediante le quali può essere modificata la Carta e il suo allegato.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, approvato all'unanimità dal Senato il 30 ottobre scorso, rileva come esso sia composto da 4 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Carta.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento e stabilisce, al comma 1, che agli oneri derivanti dalla Carta di cui all'articolo 1, pari a 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le spese di missione e valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 per il contributo finanziario obbligatorio, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa Pag. 20esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 8).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato.
C. 2415 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2415, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2018.
  Evidenzia come l'Accordo di cui si propone la ratifica abbia la finalità di disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto aereo.
  Osserva preliminarmente come, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, l'Accordo sia volto a regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e la Corea del sud, a rafforzare ulteriormente i legami economici tra i due Paesi e ad apportare vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri, all'industria del turismo e, in generale, all'economia dell'Italia e della Corea del sud.
  Quanto al contenuto dell'Accordo, rileva segnala come l'articolo 1 rechi le definizioni dei termini ricorrenti nell'Accordo medesimo.
  L'articolo 2 rinvia alle norme della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, in quanto applicabili ai servizi aerei internazionali.
  L'articolo 3 stabilisce che nessuna disposizione dell'Accordo è finalizzata a prevenire, distorcere o limitare la concorrenza.
  L'articolo 4 stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ossia il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte allegata all'Accordo.
  In base all'articolo 5, le compagnie aeree designate dalle Parti contraenti si vedranno riconoscere pari ed eque opportunità nell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte designate: in tale contesto, ciascuna delle Parti contraenti adotta ogni misura nell'ambito della propria giurisdizione per eliminare qualunque discriminazione o pratica anticoncorrenziale nell'attuazione dell'Accordo.
  L'articolo 6, in materia di applicabilità delle leggi e dei regolamenti, prevede l'applicabilità delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall'altra Parte contraente, durante la permanenza sul territorio della prima Parte contraente.
  Ugualmente applicabili saranno leggi e regolamenti di una Parte contraente in ordine all'ingresso sul proprio territorio, alla permanenza e alla partenza di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta, nonché ai profili dell'emigrazione, immigrazione, passaporti, dogane, valuta e controlli sanitari. È prevista una clausola per la quale non saranno concesse preferenze in materia di immigrazione, dogana e quarantena a proprie compagnie aeree o ad altre rispetto alle condizioni accordate ad una compagnia aerea designata dall'altra Parte contraente.
  L'articolo 7 stabilisce le modalità di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi Pag. 21sulle rotte specificate, mentre l'articolo 8 disciplina i casi di revoca o sospensione dell'autorizzazione.
  L'articolo 9 investe il tema della protezione dell'aviazione, richiamando esplicitamente alcune Convenzioni internazionali in materia: la Convenzione di Tokyo del 1963 sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili; la Convenzione dell'Aja del 1970 per la repressione della cattura illecita di aeromobili; la Convenzione di Montréal del 1971 per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile (con il Protocollo aggiuntivo del 1988 sugli atti illeciti di violenza negli aeroporti civili internazionali); la Convenzione di Montréal del 1991 sul contrassegno degli esplosivi plastici ai fini di rilevamento.
  Tale elenco non preclude l'applicabilità di ogni altro accordo in materia di protezione dell'aviazione civile vincolante per entrambe le Parti contraenti. In particolare, poi, le Parti si impegnano alla reciproca e pronta assistenza in caso di effettivi o imminenti atti di pirateria aerea, oltre che a intraprendere ogni misura preventiva per la sicurezza della navigazione aerea.
  L'articolo 10 riguarda gli standard di sicurezza delle strutture aeronautiche, degli equipaggi e degli aeromobili.
  L'articolo 11 prevede il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità, nonché delle licenze, rilasciate da ciascuna delle Parti contraenti, purché i requisiti per tale rilascio si trovino allo stesso livello o al di sopra degli standard minimi stabiliti dall'organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO). Resta salvo tuttavia il diritto di ciascuna delle Parti di non riconoscere la validità di certificati o brevetti concessi o convalidati a propri cittadini dall'altra Parte contraente.
  L'articolo 12 regolamenta gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessari all'attività di volo.
  L'articolo 13 riguarda gli oneri d'uso e impegna le Parti a non imporre e a non consentire che siano imposti alle compagnie designate dall'altra Parte oneri superiori a quelli imposti alle proprie compagnie che operino servizi simili. Le Parti si impegnano altresì a promuovere consultazioni in materia.
  L'articolo 14, in materia di opportunità commerciali, sancisce per le compagnie aeree designate da ciascuna Parte contraente il diritto di stabilire uffici nel territorio dell'altra Parte contraente, nonché di inviarvi personale dirigenziale, commerciale e operativo. Gli uffici in tal modo stabiliti hanno il diritto alla libera vendita al pubblico di trasporto aereo, direttamente o tramite propri incaricati.
  L'articolo 15 prevede intese operative tra le autorità aeronautiche delle Parti, al fine di consentire alle compagnie designate di operare sulle rotte concordate.
  L'articolo 16 prevede che le compagnie designate, nel territorio dell'altra Parte, abbiano il diritto di provvedere, autonomamente (self-handling) ovvero mediante appalto a terzi (third party-handling), ai servizi di assistenza a terra, fatti salvi le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte (nonché, nel caso dell'Italia, dell'Unione europea), ovvero di ricevere un trattamento non discriminatorio laddove il self-handling o il third party-handling siano preclusi dalla legislazione locale o dall'assenza di effettiva concorrenza.
  L'articolo 17 concerne la conversione e il trasferimento degli introiti.
  L'articolo 18 affronta la questione delle tariffe, che dovranno essere fissate dalle imprese designate dalle Parti sulla base di considerazioni meramente commerciali. L'autorizzazione da parte delle Autorità aeronautiche delle Parti contraenti è subordinata al fatto che quelle tariffe o le connesse pratiche non appaiano irragionevolmente discriminatorie, tutelino i consumatori dalle conseguenze di una possibile posizione dominante delle compagnie e tutelino le medesime compagnie da tariffe artificialmente basse in ragione di sovvenzioni o aiuti statali diretti o indiretti.
  Gli articoli 19 e 20 riguardano, rispettivamente, le procedure di approvazione delle tabelle di volo e lo scambio di statistiche.Pag. 22
  L'articolo 21 prevede consultazioni tra le Parti sull'attuazione dell'Accordo.
  L'articolo 22 disciplina la procedura per l'adozione di emendamenti all'Accordo.
  L'articolo 23 regola la composizione delle controversie.
  Gli articoli 24, 25 e 26 concernono, rispettivamente, la cessazione, la registrazione e l'entrata in vigore dell'Accordo.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, rileva come esso si componga di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 9).

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 30 settembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.30.

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.
C. 1511-1647-1826-1873-B cost., approvata, in prima deliberazione, in un testo unificato, dalla Camera e dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, la proposta di legge costituzionale C. 1511-1647-1826- 1873-B, recante «Modifiche all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica».
  Fa presente che la proposta di legge, avendo natura di legge di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, deve essere adottata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
  Ricorda che il provvedimento è stato approvato, in prima deliberazione dalla Camera il 31 luglio 2019 e dal Senato della Repubblica il 9 settembre 2020 in identico testo: esso sarà dunque ora esaminato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del Regolamento.
  Rammenta che, ai sensi del citato articolo 99 del Regolamento, ai fini della seconda deliberazione i progetti di legge costituzionale sono riesaminati in Commissione senza procedere all'esame di emendamenti.
  Segnala quindi che l'organizzazione della discussione in Assemblea del provvedimento sarà stabilita dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, nell'ambito della definizione del calendario dei lavori dell'Assemblea.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Ceccanti, ricorda come la proposta di legge sia stata approvata, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati il 31 luglio 2019 e dal Senato della Repubblica il 9 settembre 2020, nel medesimo testo, in sede di prima deliberazione.
  Al riguardo rammenta che la disciplina attualmente vigente in materia di elettorato attivo, prevede che votino per l'elezione delle due Camere i cittadini italiani Pag. 23che siano in possesso del diritto di elettorato attivo e che abbiano raggiunto i seguenti requisiti anagrafici:
   la maggiore età (18 anni) per l'elezione dei deputati, secondo quanto previsto dall'articolo 48, primo comma, della Costituzione e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967;
   il compimento del 25o anno di età per l'elezione dei senatori, secondo quanto previsto dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione e dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993.

  Ai sensi dell'articolo 48, quarto comma, della Costituzione il diritto di elettorato attivo può essere limitato soltanto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. In base a quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente n. 223 del 1967, la legge elenca tassativamente le cause di perdita dell'elettorato attivo.
  Per quanto concerne invece l'elettorato passivo, ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, e dell'articolo 58, secondo comma, della Costituzione possono essere eletti alla carica di deputato e senatore (elettorato passivo) i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente il 25o e il 40o anno di età.
  La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l'estinzione del diritto di elettorato passivo.
  Passando al contenuto del provvedimento, che si compone di un solo articolo, osserva come esso sopprima, all'articolo 58, primo comma, della Costituzione, concernente l'elettorato attivo del Senato, le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età», abbassando quindi il limite di età per eleggere i componenti di tale organo da 25 a 18 anni. In tal modo la formulazione del nuovo primo comma dell'articolo 58 («I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto») risulterebbe analoga alla formulazione dell'articolo 56, primo comma, relativo alla Camera dei deputati («La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto»).
  In proposito fa presente che il decreto legislativo n. 533 del 1993, recante il Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, prevede, all'articolo 13, comma 1, sulla scorta della disposizione costituzionale dell'articolo 58 ad oggi vigente: «All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età», nel caso di entrata in vigore della modifica costituzionale recata dal provvedimento in esame occorrerà apportare una conseguente modifica alla legislazione ordinaria.
  In proposito segnala che la proposta di legge C. 2329, recante modifiche al sistema elettorale della Camera e del Senato, adottata, in un nuovo testo, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente dalla I Commissione della Camera nella seduta del 10 settembre 2020, modifica il suddetto articolo 13 del testo unico Senato (così come l'articolo 5, riguardante l'elettorato passivo), sostituendo un richiamo fisso all'età anagrafica con un richiamo mobile legato alla previsione costituzionale «All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto l'anno di età prevista dall'articolo 58, primo comma, della Costituzione».
  Per quanto riguarda l'andamento dell'esame in prima deliberazione del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, segnala come la 1a Commissione Affari costituzionali del Senato, all'esito dell'esame in sede referente, avesse proposto all'Assemblea un testo recante un'ulteriore modifica, riguardante l'età anagrafica per essere eletti alla carica di senatore, in base alla quale ad essere inciso sarebbe stato anche il secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, il quale prevede (nel testo vigente): «Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età». La modificazione proposta dalla Commissione in sede referente mutava infatti il requisito Pag. 24anagrafico per essere eleggibili al Senato, abbassandolo al venticinquesimo anno d'età.
  Al termine dell'esame del Senato tale previsione non è stata approvata dall'Aula ed è stato confermato il testo già approvato dalla Camera il 31 luglio 2019.
  Nella seduta del 9 settembre 2020 il Senato ha dunque approvato il progetto di legge nel medesimo testo trasmesso dalla Camera dei deputati.
  Nel ricordare come, in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera, il provvedimento sia stato approvato l'unanimità, auspica che sull'approvazione in seconda deliberazione del provvedimento in esame possa raggiungersi rapidamente un consenso unanime, consentendo in tal modo di scrivere una ulteriore pagina positiva dell'attività della Commissione e del Parlamento nel suo complesso.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, e dopo aver auspicato che il provvedimento in esame sia inserito quanto prima dalla Conferenza dei presidenti di gruppo nel calendario dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2020.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, avverte di aver riformulato la proposta di testo unificato da adottare come testo base (vedi allegato 10) da lui presentata nella seduta dello scorso 16 luglio.
  Rileva infatti come, a seguito di diverse interlocuzioni intercorse in questi mesi, ha ritenuto opportuno riformulare in maniera mirata alcune parti del testo, confermando ad ogni modo l'impianto originario.
  Sottolinea come le modifiche proposte si avvalgano anche del positivo confronto con l'Autorità Garante per la Concorrenza e l'Autorità Nazionale Anticorruzione, autorità che saranno chiamate ad esercitare il ruolo di seria e rigorosa prevenzione dei conflitti d'interessi nei confronti delle cariche politiche e della pubblica amministrazione.
  Illustrando quindi le modifiche apportate alla precedente proposta di testo unificato, evidenzia innanzitutto come, alla luce dello slittamento intervenuto nei tempi dell'esame parlamentare, la data di entrata in vigore del provvedimento, fissata dall'articolo 22 del testo, venga aggiornata al 1o luglio 2021.
  Per una più efficace chiarezza normativa viene poi completamente abrogata la legge vigente (legge n. 215 del 2004), riportando nel nuovo testo unificato riformulato alcune parti che si intende fare salve.
  Per questo motivo, l'articolo 4 della nuova proposta reca 7 nuovi commi (dal 9 al 15). I commi da 9 a 12 confermano il ruolo dell'Autorità Garante per le Comunicazioni, già riconosciuto dalla legge attualmente in vigore, sui conflitti d'interesse per le imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni. I commi da 13 a 15 ripropongono testualmente il contenuto dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 6 della legge n. 215 del 2004.
  In virtù di tali integrazioni, l'articolo 21 della nuova proposta di testo unificato abroga totalmente la legge n. 215 del 2004. Si fanno peraltro salvi gli effetti dell'articolo 9 della legge n. 215 del 2004 che riguarda l'organico dell'Antitrust.
  Venendo più in dettaglio a talune modifiche di merito apportate alla precedente proposta di testo unificato, all'articolo 5 viene aggiornato il comma 7, al fine di evitare per i titolari di cariche di governo nazionali l'incompatibilità con qualsiasi incarico professionale nel caso di lavoro autonomo. All'Autorità Garante per la Concorrenza spetterà in questi casi una valutazione non solo dell'attività precedentemente Pag. 25svolta al governo, ma anche del singolo incarico professionale da assumere.
  Il nuovo comma 3 dell'articolo 6 fornisce un ulteriore chiarimento sulla definizione di incompatibilità patrimoniale, facendo dunque riferimento a una «palese concentrazione di interessi patrimoniali e finanziari» tali da interferire con l'imparzialità della carica ricoperta e da alterare le regole della libera concorrenza.
  La modifica al comma 3 dell'articolo 8 circoscrive in maniera più definita il caso in cui scatta l'obbligo di astensione. Viene così affidato all'Antitrust il compito di individuare e definire, sulla base delle dichiarazioni e in via preliminare, settori e ambiti in cui il soggetto può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che portino vantaggi patrimoniali al titolare della carica, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado.
  Le modifiche all'articolo 7, comma 10, lettera b), all'articolo 8, comma 5, secondo periodo e all'articolo 9, comma 4, riformano la decadenza dall'incarico prevista dal testo unificato presentato lo scorso 16 luglio. Nei casi di mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione, di astensione e di mancato esercizio dell'opzione tra la carica di governo e quella incompatibile, il titolare della carica di governo decadrà dall'incarico pubblico o privato con cui è incompatibile. Nel caso di mancata attuazione delle misure relative al mandato fiduciario, verrà nominato un commissario ad acta, secondo quanto previsto dal nuovo ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 10.
  Proprio in materia di mandato fiduciario, insistono alcune modifiche di competenze affidate esclusivamente all'Antitrust nella precedente versione dell'articolo 11.
  Vengono dunque ora affidate all'Anac:
   la competenza a predisporre la lista di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, tra cui il mandante può scegliere per affidare la gestione dei beni e degli attivi conferiti col mandato;
   la competenza a farsi da tramite per qualunque comunicazione relativa alla gestione da parte del titolare della carica, anche in relazione ad adempimenti di obbligazioni;
   la vigilanza sull'attività della società fiduciaria e la competenza ad applicare le relative sanzioni.

  La società fiduciaria e gli esperti dovranno informare l'Anac circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado.
  Resta fermo che l'individuazione della società fiduciaria e del mandato è sottoposta all'approvazione dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.
  In relazione alla delega per i conflitti di interesse di cariche locali (di cui all'articolo 16 del testo), viene inserita tra i principi di delega la previsione della decadenza dalla carica e della nullità dell'atto adottato nei casi di violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  Vengono inoltre modificati i termini per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere. Un analogo intervento di coordinamento viene effettuato all'articolo 19, comma 2, in relazione alla delega sul conflitto di interessi nella pubblica amministrazione, e all'articolo 4, comma 4, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica attuativo.
  All'articolo 20 viene potenziata con 20 unità di personale in più la dotazione organica dell'Anac, aggiornando conseguentemente gli oneri finanziari.
  Mere modifiche di carattere formale vengono infine apportate all'articolo 7, comma 10, all'articolo 8, comma 5, primo periodo, alla rubrica dell'articolo 16 e all'articolo 17, commi 1 e 3.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata nella giornata di martedì 6 ottobre prossimo, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di adottare come testo base la proposta di testo unificato, come riformulata.

  La seduta termina alle 14.40.

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