CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 luglio 2020
419.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 75

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 30 luglio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 30 luglio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

  La seduta comincia alle 14.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
C. 2561 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Vito DE FILIPPO (IV), relatore, osserva che la XII Commissione avvia oggi l'esame di un disegno di legge importante e fortemente atteso, che reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia (cosiddetto Family Act). Precisa che, come emergerà dall'illustrazione del contenuto, esso è volto a incidere su materie e ambiti diversi, con l'obiettivo unitario di valorizzare e sostenere la famiglia.
  Fa presente, quindi, che nella seduta odierna si limiterà, insieme all'altra relatrice, deputata Menga, a illustrare il contenuto del provvedimento, e che in seguito ci sarà tempo e modo di soffermarsi su ogni singolo argomento e di procedere ai necessari approfondimenti.
  Segnala che il disegno di legge in titolo si compone di otto articoli ma, in realtà, le disposizioni che saranno illustrate sono sette, in quanto l'articolo 2 concerne l'istituzione dell'assegno universale e il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per i figli a carico. Esso sarà soppresso nel prosieguo dell’iter del provvedimento in quanto, come è noto, la scorsa settimana la Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge C. 687 Delrio e abbinate, che verte su identica materia.Pag. 76
  Entrando nel merito del provvedimento, rileva che l'articolo 1 reca i princìpi e i criteri direttivi generali, ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio delle deleghe, poi precisati da ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici stabiliti dai successivi articoli.
  Il primo principio generale è volto ad assicurare l'applicazione universale di benefìci economici ai nuclei familiari con figli a carico, secondo criteri di progressività basati sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo altresì conto del numero dei figli a carico. Il secondo principio riguarda la promozione della parità tra i sessi all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile, anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro agile o flessibile volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro. A tal fine, gli articoli 4 e 5, sui quali interverrà la deputata Menga, dettagliano gli interventi specifici cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega.
  Un altro importante principio concerne il valore sociale delle attività educative e di apprendimento formale e non formale dei figli; esso viene declinato specificamente dal successivo articolo 3.
  Gli ultimi due criteri di delega attengono, rispettivamente, all'introduzione di misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano e facilitino l'accesso delle famiglie ai servizi offerti, e la modifica o l'abrogazione delle misure vigenti a sostegno delle famiglie e della genitorialità, al fine di destinarne le risorse al finanziamento delle nuove misure.
  Passa, quindi, al contenuto dell'articolo 3, che conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi per il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli e per l'introduzione di nuovi benefici da erogare alle famiglie. Nell'esercizio di questa delega, il Governo deve attenersi ad ulteriori princìpi e criteri direttivi, oltre a quelli generali disposti all'articolo 1.
  Si prevede, in particolare, di razionalizzare il sistema dei benefìci fiscali relativi ai figli a carico, introducendo nuove agevolazioni inerenti alle spese per la crescita, per il mantenimento e per l'educazione, anche non formale, dei figli (comma 2, lettera a)) e di garantire, in tutto il territorio nazionale, in forma progressiva, l'istituzione e il sostegno dei servizi «socio-educativi» per l'infanzia (comma 2, lettera b)), al fine di assicurare alle famiglie parità nelle condizioni di accesso e pari opportunità per la crescita dei figli.
  Altri princìpi e criteri direttivi riguardano, specificamente, la previsione di: misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia delle scuole dell'infanzia, oltre che mediante l'introduzione di servizi di supporto presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni (comma 2, lettera c)); misure di sostegno alle famiglie per le spese per i figli affetti da patologie fisiche e non fisiche, comprese la diagnosi e la cura di disturbi specifici dell'apprendimento, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado (comma 2, lettera d)); misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione a una serie di attività culturali e sportive (comma 2, lettere e) e f)); ulteriori misure di sostegno alle famiglie per le spese relative all'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo e di secondo grado e di beni e servizi informatici per i figli a carico che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado e che non beneficiano di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici e agevolazioni in favore delle famiglie per Pag. 77forme di sostegno aggiuntivo collegate alla contrattazione di secondo livello (comma 2, lettere g) e h)).
  Criterio direttivo di chiusura (comma 2, lettera i)) è la previsione per cui tutte le misure per il sostegno alle famiglie siano corrisposte mediante la concessione di agevolazioni fiscali ovvero la corresponsione di somme di denaro con vincolo di scopo e nell'ambito di limiti di spesa programmati compatibilmente con le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8.
  Procede, quindi, a illustrare l'articolo 6, che prevede una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport e con il Ministro dell'università e della ricerca, per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani.
  Nell'esercizio della delega, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, il Governo deve attenersi ai seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi: prevedere detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo universitari per i figli maggiorenni a carico, iscritti a corsi universitari, qualora non beneficino di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi universitari; prevedere detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie relativamente al contratto di locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari; prevedere agevolazioni fiscali per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale in favore delle giovani coppie composte da soggetti aventi ambedue età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda. Tali benefìci sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva (comma 3 dell'articolo 3).
  Prima di lasciare la parola alla collega Menga per l'illustrazione dei restanti articoli, interviene sull'articolo 7, che disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi.
  Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera e al Senato per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Le Commissioni parlamentari si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
  Come già anticipato, sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 deve essere acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, trattandosi di materia oggetto di competenza concorrente. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi delegati, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura prevista dall'articolo in esame, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
  In conclusione, auspica un coinvolgimento di tutti i componenti della Commissione nella prosecuzione dei lavori sul provvedimento, manifestando fin da ora la più ampia disponibilità a recepire il loro contributo.

  Rosa MENGA (M5S), relatrice, prima di passare all'illustrazione dei restanti articoli del provvedimento, si associa alle considerazioni svolte al collega De Filippo circa la disponibilità a valorizzare le proposte provenienti da tutti i componenti della Commissione.
  Segnala, quindi, che si occuperà principalmente del contenuto degli articoli 4 Pag. 78e 5 del provvedimento, oltre che dell'articolo 8, che reca le disposizioni finanziarie.
  In particolare, l'articolo 4 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina relativa al congedo parentale e a quello di paternità, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, su proposta del Ministro per le pari opportunità e per la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari europei (comma 1). Come specificato nella relazione illustrativa al provvedimento, tale riforma recepisce, in anticipo, quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare (che costituisce uno dei risultati principali del pilastro europeo dei diritti sociali).
  Con riferimento alla disciplina dei congedi parentali, nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli generali di cui all'articolo 1 (comma 2): introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro e, nell'ambito della relativa competenza, con le forme stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicati al settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell'anno, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli; stabilire un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio; prevedere misure che favoriscano l'estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi, tenendo conto della specificità delle singole professioni.
  Con riferimento alla disciplina del congedo di paternità, sono previsti i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici (comma 3): prevedere un periodo di congedo obbligatorio, di durata non inferiore a dieci giorni lavorativi, per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore e senza che il congedo di paternità sia subordinato a una determinata anzianità lavorativa e di servizio; prevedere un ragionevole periodo di preavviso al datore di lavoro per l'esercizio del diritto al congedo di paternità, sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; prevedere altresì che il diritto al congedo di paternità sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni con misure eguali rispetto a quelle garantite per i lavoratori del settore privato. Anche in questo caso, viene specificato che i suddetti benefìci sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8 del provvedimento in esame, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva (comma 4).
  Fa presente che l'articolo 5 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. I decreti devono essere adottati, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro per gli affari europei (comma 1).
  Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli generali di cui all'articolo 1, volti a prevedere (comma Pag. 792): una percentuale di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, addetti ai servizi domestici e all'assistenza di familiari, tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare; una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli; incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro (stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), che prevedono modalità di lavoro flessibile, ai fini della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; una quota della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese deve essere riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni; ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno. Viene specificato che i suddetti benefìci sono riconosciuti nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8 del provvedimento in esame, anche prevedendone l'attuazione in forma progressiva (comma 3).
  L'articolo 8 prevede, infine, le risorse per l'attuazione delle disposizioni del presente disegno di legge. In particolare, la copertura finanziaria è posta a carico delle risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019, (legge di bilancio 2020), e delle risorse rese disponibili dall'abolizione o dalla modifica delle seguenti misure per il sostegno delle famiglie e della genitorialità: a) assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge n. 448 del 1998); b) assegno di natalità (articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014); c) premio alla nascita (articolo 1, comma 353, della legge n. 232 del 2016); d) buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia, (articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016); e) Fondo di sostegno alla natalità (articolo 1, commi 348 e 349, della legge n. 232 del 2016).
  Concorreranno altresì al medesimo fine le risorse rese disponibili dall'abolizione o dalla modifica delle seguenti misure, da eseguirsi nell'ambito di una più ampia riforma del sistema fiscale: a) detrazioni fiscali per minori a carico, previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; b) assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1988, e assegni previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955; c) detrazione delle spese documentate per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
  Fa presente, infine, che al comma 2 dell'articolo 8 si prevede che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, questi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile.
C. 462 Carnevali, C. 1198 Bazzaro, C. 1695 Montaruli, C. 1923 Molinari e C. 2248 Lepri.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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  Elena CARNEVALI (PD), relatrice, ricorda che già nel corso della XVI legislatura, la Commissione Affari sociali della Camera ha esaminato, in sede referente, alcune proposte di legge recanti disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni (C. 4207, approvata dal Senato, e abbinate), il cui iter si è interrotto nella fase successiva all'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.
  Nella XVII legislatura, il 3 ottobre 2017, il Senato ha approvato in prima lettura – in un testo unificato – il disegno di legge S. 302, recante disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile. Il testo è poi passato all'esame della Camera dei deputati, che non ha completato l'esame dell'A.C. 4679, essendo intervenuta nel frattempo la scadenza della legislatura.
  Rispetto alle proposte di legge di cui la XII Commissione avvia oggi l'esame, segnala che la proposta C. 462 Carnevali riprende, seppur non testualmente, alcuni dei contenuti del testo unificato approvato nella scorsa legislatura al Senato e che tale testo è stato integralmente riproposto dalla proposta di legge C. 2248 Lepri.
  Ricorda, inoltre, che attualmente la quasi totalità delle regioni italiane ha approvato norme specifiche per la promozione del riconoscimento della LIS. A titolo esemplificativo, cito le più recenti leggi regionali in materia, quali la legge regionale della Lombardia, n. 20 del 2016, la legge regionale della Basilicata n. 30 del 2017, la legge regionale della Campania n. 27 del 2018, la legge regionale del Veneto n. 11 del 2018, la legge regionale dell'Emilia Romagna n. 9 del 2019, che promuovono il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della LIS e della LIS tattile, la rimozione delle barriere della comunicazione, l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere. Esse promuovono, inoltre, la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 1, commi 456-458, della legge di bilancio per il 2019, ha istituito un Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021. Il Fondo è finalizzato, tra l'altro, a promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS), videointerpretariato a distanza, nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione. La definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo è fissata da un decreto del Presidente del Consiglio, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
  Entrando nel merito delle singole proposte, rileva che la proposta di legge C. 462 Carnevali si compone di sei articoli. L'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento, volto ad affermare i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, a rimuovere le barriere linguistiche e a riconoscere la lingua dei segni italiana (LIS). In particolare, il provvedimento intende: tutelare e sostenere l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche di ogni strumento per l'apprendimento e l'utilizzo della lingua orale e scritta; riconoscere e tutelare la lingua dei segni italiana (LIS), promuovendone l'acquisizione e garantendo pari opportunità in relazione al suo uso nella comunicazione, nell'educazione e nell'accesso all'informazione; promuovere la ricerca scientifica in ambito linguistico, psicologico, neuropsicologico, pedagogico e didattico relativa alla disabilità uditiva e alla sordocecità, nonché la ricerca in ambito Pag. 81tecnologico al fine di acquisire nuovi ausili; promuovere la diffusione e la piena accessibilità degli strumenti tecnologici, dei servizi e delle risorse finalizzati ad assicurare l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione, incentivando l'uso di sistemi di sottotitolazione, di servizi di interpretariato in LIS e in LIS tattile, nel rispetto delle scelte delle persone e delle loro famiglie; garantire l'accessibilità ai contenuti delle campagne pubblicitarie istituzionali, delle pagine e dei portali internet di pubblica utilità o finanziati con fondi pubblici, nonché dei congressi, delle giornate di studio, dei simposi e dei seminari promossi dalle amministrazioni pubbliche; promuovere la diffusione degli interventi diagnostici precoci e la conseguente tempestiva attivazione degli interventi riabilitativi per la sordità congenita o acquisita, riconoscendoli quali livelli essenziali delle prestazioni; garantire nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti penali, civili, amministrativi e tributari, il diritto alla piena comprensione delle comunicazioni e all'espressione della propria volontà attraverso idonei mezzi tecnici e informatici, anche con l'uso della LIS e della LIS tattile. Infine, si stabilisce che, per le finalità di cui al provvedimento in esame, nella provincia autonoma di Bolzano la lingua dei segni tedesca e la lingua dei segni tattile tedesca sono equiparate alla LIS e alla LIS tattile.
  L'articolo 2 prevede che la Repubblica riconosca il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e rieducativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale e stabilisce che nessuna persona possa essere discriminata né sottoposta a trattamenti differenziati, per l'esercizio del suo diritto di opzione all'uso della LIS, della LIS tattile o di altri mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito pubblico e privato.
  L'articolo 3 detta disposizioni in materia di inclusione scolastica, universitaria, sanitaria, culturale e sportiva delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.
  Nell'ambito dei princìpi e delle finalità di cui al decreto legislativo n. 66 del 2017, le regioni e gli enti locali garantiscono i servizi volti al sostegno e all'inclusione degli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere o sordociechi, assicurandone la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche. Al fine di garantire l'accesso all'istruzione universitaria e post-universitaria, sono riconosciuti l'insegnamento e l'uso della LIS e della LIS tattile nonché di qualsiasi altra tecnica o metodologia, anche informatica, idonea a favorire la comunicazione tra le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. In relazione all'accesso alle strutture preposte ad assicurare la salute del cittadino, le pubbliche amministrazioni competenti garantiscono servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile, nonché la disponibilità di altri strumenti comunicativi idonei. Inoltre i soggetti pubblici e privati competenti garantiscono alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche l'accesso al patrimonio storico, artistico e culturale nazionale, ai servizi turistici e agli eventi culturali, sportivi e ricreativi e le pubbliche amministrazioni promuovono iniziative finalizzate alla conoscenza e alla fruibilità del patrimonio culturale nazionale da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.
  L'articolo 4 dispone sui regolamenti attuativi, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, anche attraverso una consultazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
  L'articolo 5 dispone in merito all'attuazione e al monitoraggio. In particolare, si prevede che l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità provveda al monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, e predisponga una relazione in merito che Pag. 82il Governo, responsabile del monitoraggio sullo stato di attuazione del provvedimento in commento, trasmette, ogni due anni, alle Camere.
  Fa presente, infine, che l'articolo 6 dispone la copertura finanziaria.
  Passa, quindi, all'illustrazione della proposta di legge C. 2248 Lepri, che si compone di quattordici articoli. L'articolo 1 esplicita la finalità della legge, prevedendo che la Repubblica, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 (Non discriminazione) e 26 (Inserimento delle persone con disabilità) della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in raccordo con la legge n. 104 del 1992, e con il decreto legislativo n. 66 del 2017, nonché in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, riconosca i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione ed alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva. Viene anche assicurata la tutela, il sostegno e la promozione di tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione ed alla cura della sordità e sordocecità, nonché degli strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio. Inoltre, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, viene riconosciuta, promossa e tutelata la lingua dei segni italiana in un'ottica di bilinguismo tra la lingua italiana parlata e scritta e la LIS, e la LIS tattile. Vengono poi promossi la diffusione e la piena accessibilità di tutti gli strumenti tecnologici, dei servizi e delle risorse finalizzati ad assicurare l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione per i soggetti citati, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile. Infine viene valorizzata la promozione della ricerca scientifica e tecnologica su sordità e sordocecità in ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e neuropsicologico.
  L'articolo 2 riconosce il diritto di libera scelta in merito alle modalità comunicative, ai percorsi educativi ed agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, provvedendo alle garanzie necessarie affinché si possa fare liberamente uso della LIS, della LIS tattile e dei mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti gli ambiti pubblici e privati. Viene poi affermato il divieto di discriminazione di qualsiasi persona per l'esercizio del suo diritto di opzione alla LIS o alla LIS tattile e di mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito pubblico o privato.
  L'articolo 3 prevede, quali livelli essenziali delle prestazioni, l'uso di strumenti idonei a prevenire ed identificare precocemente la sordità e la sordo cecità, quali le indagini preventive in gravidanza, lo screening neonatale universale, la diagnosi audiologica e oculistica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini degli appropriati interventi di protesizzazione, implantologia e logopedici. Vengono anche promossi, quali livelli essenziali di assistenza, gli interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le rispettive famiglie, da attivare contestualmente alla diagnosi di sordità e sordocecità. Viene poi promossa la costituzione, nelle Regioni e nelle province autonome, di centri specializzati idonei.
  L'articolo 4 sancisce la promozione dei principi relativi all'accessibilità, alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione.
  L'articolo 5 definisce le norme per l'inclusione scolastica, nella cornice dei principi e delle finalità sanciti dal decreto legislativo n. 66 del 2017 (con decreto del MIUR si prevede la determinazione degli standard nazionali dei percorsi formativi per l'accesso alle professionalità di assistente alla comunicazione, di assistente all'autonomia e alla comunicazione e di Pag. 83interprete in LIS e LIS tattile, al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati, tenuto anche conto delle competenze definite dall'articolo 13, comma 3, della legge 104 del 1992 (comma 3).
  L'articolo 6 detta disposizioni di principio in materia di accesso all'istruzione universitaria e postuniversitaria per gli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi, mediante tutti gli strumenti e servizi volti all'abbattimento delle barriere, alla comprensione e alla comunicazione, anche mettendo a disposizione misure inclusive e strumenti, quali la stenotipia, il riconoscimento automatico del parlato nonché la LIS, la LIS tattile ed ogni altra metodologia, idonea ad assicurare pari opportunità ed autonomia.
  L'articolo 7, in tema di inclusione lavorativa delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche nei luoghi di lavoro e di formazione permanente, detta il principio della promozione delle pari opportunità e dell'accessibilità ad ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e per tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili idonei nonché delle nuove tecnologie, ivi comprese applicazioni, chat, e-mail e videoconferenze.
  L'articolo 8, in materia di tutela della salute, intende promuovere e facilitare l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, oltre che attraverso l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici nonché di tutte le tecnologie a tal fine utilizzabili. Inoltre, le amministrazioni pubbliche competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono chiamate ad adottare le misure necessarie per garantire l'accesso alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, alle campagne informative e preventive in materia di salute attraverso sistemi innovativi e pienamente inclusivi, quali la LIS, la LIS tattile, i sistemi di sottotitolazione ed ogni altro supporto idoneo a tal fine.
  L'articolo 9 intende favorire la piena accessibilità al patrimonio storico, artistico e culturale della Repubblica attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.
  L'articolo 10 detta regole volte a favorire la partecipazione politica da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva e sordocieche (accessibilità e fruibilità di normative, campagne di informazione, tribune elettorali e programmi concernenti eventi elettorali) veicolando l'uniformazione attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.
  L'articolo 11 prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con uno o più regolamenti attuativi – da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 400 del 1988 –, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 10. Viene poi stabilito che con regolamento sono altresì adottate le disposizioni di riordino degli Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e degli istituti per non vedenti (istituti atipici di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 297 del 1994).
  Fa presente che l'articolo 12 attribuisce all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità il compito di provvedere al monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, e di predisporre una relazione sullo stato di attuazione della legge.
  L'articolo 13 attribuisce al Governo il compito di provvedere al monitoraggio dell'attuazione della legge e di trasmettere ogni due anni una relazione alle Camere. L'articolo 14 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
  In conclusione, si dichiara consapevole della complessità del tema oggetto delle proposte di legge in esame, come testimoniato dall’iter difficoltoso di quelle presentate Pag. 84nelle legislature precedenti, già richiamato nella sua relazione. Auspica pertanto che, nonostante le diverse sensibilità sia possibile lavorare un testo condiviso e conferma il suo impegno in tal senso.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI), relatrice, prima di procedere all'illustrazione delle restanti proposte abbinate, dichiara di condividere le considerazioni fatte della collega Carnevali sulla complessità e la rilevanza del compito che attende la Commissione Affari sociali.
  Sottolinea, in ogni caso, l'importanza di dare una piena risposta ai bisogni delle persone sorde, anche attraverso il recepimento della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ricordando che purtroppo l'Italia rappresenta in Europa un «fanalino di coda» per quanto riguarda l'utilizzo della lingua dei segni. Auspica, pertanto, che rispetto a tale obiettivo possa esservi il contributo dell'intera Commissione.
  Segnala, quindi, che la proposta di legge C. 1198 Bazzaro si compone di nove articoli.
  L'articolo 1 definisce le finalità che riguardano la promozione – mediante la rimozione delle barriere alla comunicazione – dell'inclusione e dell'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in genere o con deficit della comunicazione o del linguaggio associato a disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie del sistema nervoso centrale, e delle loro famiglie. Viene pertanto promosso il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile), nonché la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di tecnologie volte a favorire un ambiente accessibile nell'ambito della famiglia, della scuola, della comunità e della rete dei servizi pubblici. Si afferma inoltre il principio della promozione, con il coinvolgimento degli enti locali e di operatori pubblici e privati, della rimozione delle barriere alla comunicazione e attuato il diritto delle persone all'accesso, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle informazioni, alle attività culturali ed educativo-formative e ai servizi pubblici.
  L'articolo 2 definisce nello specifico gli interventi prevedendo, per le finalità sopra indicate, la prevenzione e cura della sordità e sordocecità (lettera a)); interventi educativi per l'apprendimento della LIS o della LIS tattile, oltre che interventi logopedici e fornitura di ausili protesici per l'abilitazione linguistica orale precoce in favore dei bambini affetti dalle patologie di interesse (lettera b)); azioni di supporto agli studenti affetti dalle predette patologie, segnatamente nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università. Si sancisce il rispetto delle diverse autonomie, anche con riferimento alla previsione di servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato in LIS, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale e di scrittura veloce e l'impiego di ogni altro strumento idoneo a favorirne l'apprendimento e la comunicazione (lettera c)). Viene altresì prevista la diffusione e l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni strumento comunicativo, anche informatico, attraverso la collaborazione tra ASL, enti pubblici e del privato sociale, istituzioni scolastiche ed educative, al fine di attuare interventi integrati per le persone affette dalle indicate patologie (lettera d)), nonché la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro strumento comunicativo volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi, al fine favorire la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica e l'accesso all'informazione per tali soggetti (lettera e)). Si dispone il ricorso alle nuove tecnologie e all'uso della LIS e della LIS tattile nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche e nella comunicazione istituzionale (lettera f)); la realizzazione, attraverso intese con le emittenti televisive pubbliche e private, di telegiornali e di programmi televisivi, culturali e di interesse generale dotati di sottotitolazione e traduzione simultanea nella LIS (lettera g)); l'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico (lettera Pag. 85h)). Per le persone affette dalle patologie di interesse si prevede inoltre il principio di pari opportunità e l'accessibilità ai luoghi di lavoro (lettera i)); l'accesso ai servizi sanitari, in particolare di pronto soccorso e socio-sanitari, e ai servizi di pubblica utilità (lettera l)); la realizzazione di un'applicazione informatica mobile gratuita che consenta, tramite sistema di posizionamento globale (GPS), la rapida individuazione della persona in difficoltà da parte delle forze dell'ordine e dei soggetti preposti alla gestione delle emergenze (lettera m)); la produzione di eventi culturali e di pubblico interesse accessibili (lettera n)); forme di collaborazione, attraverso apposite convenzioni con associazioni, organismi ed enti che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi specifici o con soggetti che esercitano compiti di rappresentanza e tutela delle persone interessate dalla norma e dai loro familiari (lettera o)).
  L'articolo 3 definisce il principio di prevenzione e identificazione precoce della sordità e della sordocecità e strumenti atti ad attenuare o correggere il deficit uditivo e il deficit visivo. A tal fine, è promosso l'uso di strumenti idonei a prevenire e identificare precocemente la sordità e la sordocecità, in particolare indagini preventive in gravidanza, lo screening neonatale universale, diagnosi audiologica e oculistica pediatrica e, in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini degli opportuni interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di implantologia cocleare e logopedici. Si precisa la finalità di promuovere interventi di sostegno psicologico per i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le rispettive famiglie. Per rendere effettive le misure previste, si promuove la costituzione di centri specializzati idonei nelle regioni e nelle province autonome. Viene in particolare promossa l'accessibilità di strumenti e soluzioni tecniche, al fine di consentire di superare o ridurre le condizioni di svantaggio.
  L'articolo 4 definisce l'accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione. A tale scopo, si intende promuovere: l'accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, affinché siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile; l'accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere alla comprensione e alla comunicazione; la diffusione e l'utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS e le tecnologie per la sottotitolazione, per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione; l'accessibilità a campagne pubblicitarie istituzionali; l'accesso a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento, oltre che l'accesso ai messaggi rivolti ai cittadini, relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e di allarme per eventi eccezionali; l'uso, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva, quali la LIS e la LIS tattile, e di ogni strumento tecnico o informatico, idoneo a favorire la comunicazione; la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, nei procedimenti giudiziari, e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria.
  All'articolo 5, riferito all'inclusione scolastica, si prevede, tra l'altro, la presenza, a seconda delle necessità di ciascun alunno, dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, dell'assistente alla sordocecità, dell'interprete in LIS e LIS tattile, di ausili tecnologici e di altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione e l'accessibilità alle attività scolastiche ed extrascolastiche. Inoltre, le amministrazioni pubbliche sono chiamate a promuovere l'insegnamento della LIS e della LIS tattile agli studenti affetti dalle patologie che interessano l'udito che abbiano Pag. 86optato per queste lingue. È prevista la promozione di classi miste di studenti udenti e di studenti sordi con curriculum bilingue nella lingua italiana scritta e parlata e nella LIS.
  L'articolo 6 definisce la formazione universitaria e post universitaria in materia, prevedendo strumenti e servizi volti all'eliminazione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione, anche mettendo a disposizione misure inclusive e strumenti quali la stenotipia, il respeakeraggio, la LIS, la LIS tattile.
  L'articolo 7 dispone sui profili dell'inclusione lavorativa e sulla formazione permanente. In particolare si prevede, la promozione delle pari opportunità, nell'ambito del lavoro, e la piena accessibilità ad ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili idonei nonché delle nuove tecnologie, comprese applicazioni, chat, e-mail e videoconferenze.
  L'articolo 8 dispone la programmazione degli interventi, prevedendo che il Governo definisca le modalità e gli interventi per l'attuazione della presente legge, mediante la redazione di un piano di durata triennale, in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nella tutela delle persone interessate dal provvedimento.
  L'articolo 9, infine, detta la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate devono provvedere all'attuazione delle disposizioni della presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Fa presente, poi, che la proposta di legge C. 1695 Montaruli si compone di undici articoli. L'articolo 1 definisce le finalità della stessa. Viene infatti sancito che, in attuazione degli articoli 2 (Diritti inviolabili) e 3 (Pari dignità sociale) della Costituzione, la Repubblica riconosce i diritti delle persone sorde e con disabilità uditiva. La Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) come lingua non territoriale delle persone sorde e delle loro famiglie. Deve pertanto essere garantita la rimozione di ogni ostacolo all'utilizzo della LIS, favorendo: la comunicazione tra persone sorde e tra persone sorde e normoudenti; la prevenzione di ogni forma di disabilità uditiva, anche attraverso la promozione delle tecniche per la diagnosi precoce della sordità e la sua cura; la qualificazione dei necessari interventi protesici e di logopedia quali livelli essenziali delle prestazioni; la libertà di scelta e di accesso ad altre forme di comunicazione e dei percorsi formativi, tutelando l'integrazione sociale e culturale delle persone sorde e la loro partecipazione alla vita collettiva nonché dei figli normoudenti delle medesime persone.
  Con l'articolo 2 viene sancito il diritto all'informazione in base al quale si prevede che la famiglia del bambino nato o diventato sordo, fin dal momento della diagnosi, deve essere informata sull'esistenza degli strumenti e degli interventi per il superamento della disabilità derivanti dalla ricerca e consigliati dalla comunità scientifica.
  In base alle disposizioni dell'articolo 3 deve essere garantita la formazione della persona con disabilità uditiva e la sua integrazione in tutto il suo percorso scolastico. Al momento dell'iscrizione lo studente con disabilità uditiva e la sua famiglia possono scegliere tra il modello educativo dell'oralismo e quello del bilinguismo tra lingua italiana parlata e LIS e LIS tattile.
  Viene inoltre sancito il diritto dello studente sordo ad avere insegnanti curricolari che conoscono e utilizzano la LIS, competenti in tutti gli ambiti dei piani di studio e dell'offerta formativa. Tali piani devono prevedere forme di inclusione delle persone con disabilità uditiva senza alcuna discriminazione, tutelando la libertà di scelta tra i metodi didattici e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento nonché il supporto di assistenti alla comunicazione, di logopedisti, di ausili tecnologici e di altre risorse. La LIS e la LIS Pag. 87tattile possono essere inserite quali materie facoltative per tutti gli studenti nei piani di studio e dell'offerta formativa.
  L'articolo 4 detta la disciplina sulla formazione universitaria e post-universitaria, prevedendo il diritto dello studente sordo a riceverle. In particolare, le università devono fornire gratuitamente per tutto il percorso universitario interpreti di LIS e di LIS tattile adeguatamente formati nelle materie oggetto del piano di studio. Inoltre, le università devono garantire allo studente sordo l'accesso a tutti gli strumenti e servizi forniti agli studenti normoudenti tramite personale adeguatamente formato all'utilizzo della LIS e della LIS tattile. Nel rispetto dell'autonomia universitaria, si prevede la promozione dell'insegnamento e dell'uso della LIS, sia come materia di studio sia come mezzo d'insegnamento.
  L'articolo 5 sancisce, il principio che in nessun caso la disabilità uditiva può essere causa di esclusione del lavoratore sordo per quanto concerne le mansioni da attribuirgli e il rapporto con gli altri lavoratori. Inoltre deve essere garantita ai lavoratori sordi la piena accessibilità ai colloqui, alle riunioni, ai momenti di formazione, alla partecipazione e all'interazione con colleghi e dirigenti, attraverso interpreti, ausili e nuove tecnologie. Si prevede la promozione dell'insegnamento della LIS nelle aziende con un numero di dipendenti superiore a quindici.
  L'articolo 6 stabilisce che, presso ogni amministrazione pubblica, gli uffici per le relazioni con il pubblico (URP) devono essere dotati di personale formato all'utilizzo della LIS e della LIS tattile. Si prevede inoltre (articolo 7) che il personale impiegato nelle attività di primo soccorso ed emergenza sia adeguatamente formato per la comunicazione con le persone con disabilità uditiva.
  Con riferimento alla partecipazione politica, l'articolo 8 ne sancisce il principio di garanzia per il cittadino sordo. Nel periodo di campagna elettorale, l'organo per il quale si procede al voto deve garantire al cittadino sordo la piena accessibilità alle informazioni per l'esercizio dell'elettorato passivo e attivo e può chiedere di votare presso un seggio nel quale almeno uno dei componenti sia in grado di utilizzare la LIS o la LIS tattile. In base all'articolo 9, devono essere garantite forme di interpretariato per tutti i programmi televisivi anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e dei social media. Sono previste specifiche norme per l'integrazione di figli normoudenti delle persone sorde, in base alle quali (articolo 10) il minore normoudente, per il quale risulti un nucleo familiare composto solo da soggetti con disabilità uditiva, ha diritto a forme di integrazione sociale adeguate alla sua età; è sempre garantito l'accesso del figlio normoudente di persone sorde agli asili nido e alle scuole dell'infanzia pubbliche e in nessun caso il minore normoudente può essere impiegato quale intermediario o interprete per la comunicazione tra adulti sordi e adulti udenti quando l'oggetto della conversazione non è consono alla sua età e rappresenta una violazione dei diritti del minore stesso. Fa presente, che l'articolo 11 reca, infine, le disposizioni finanziarie.
  La proposta C. 1923 Molinari si compone di un unico articolo. Si prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine di promuovere l'inclusione e la partecipazione alla vita sociale, culturale ed economica e l'abbattimento delle barriere alla comunicazione in favore delle persone sorde e sordocieche, adottino ogni iniziativa utile a favorire la diffusione dell'utilizzo della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile nei rapporti tra le stesse amministrazioni e le persone sorde e sordocieche. Le iniziative in oggetto possono essere promosse anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie e a servizi di interpretariato e di videointerpretariato, con priorità negli ambiti afferenti al diritto allo studio, anche universitario, alla salute e alla tutela giurisdizionale. Il comma 2 dispone che all'attuazione delle disposizioni sopra illustrate, le amministrazioni pubbliche interessate devono provvedere con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a Pag. 88legislazione vigente, demandando alla legge di bilancio lo stanziamento annuale delle risorse occorrenti ad ampliare l'ambito di applicazione dei progetti sperimentali previsti a legislazione vigente dalla legge di bilancio per il 2019.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.