CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 luglio 2020
410.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 8

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 9.05.

Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.
Emendamenti C. 687 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 687-A e abb., recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

  Martina PARISSE (M5S), relatrice, rileva come le proposte emendative non presentino profili problematici per quanto Pag. 9attiene al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta della relatrice.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.
Emendamenti C. 2070, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 2070 recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia.

  Anna BILOTTI (M5S), relatrice, rileva come le proposte emendative non presentino profili problematici per quanto attiene al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di esse nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta della relatrice.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.
C. 1056 e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VII e IX).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite VII e IX, il testo unificato delle proposte di legge C. 1056 Fiano, C. 2103 Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lattanzio, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, come risultante dall'esame delle proposte emendative svoltosi in sede referente.

  Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, nel riassumere il contenuto del provvedimento, evidenzia come il testo unificato delle proposte di legge preveda, all'articolo 1, l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false.
  L'articolo 2 individua i compiti attribuiti alla Commissione.
  Tali compiti possono essere raggruppati in due ambiti: un primo gruppo (di cui al comma 1 lettere da a) a e) finalizzato ad acquisire elementi conoscitivi in merito all'attività di disinformazione e ai suoi fini ed effetti e un secondo gruppo (di cui al comma 1, lettere da f) a m) diretto a valutare l'adeguatezza degli strumenti esistenti per contrastare il fenomeno della disinformazione ed eventualmente a valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative per una più adeguata prevenzione e un più efficace contrasto.
  Nell'ambito del primo gruppo, alla Commissione è affidato, anzitutto, il compito di indagare sulle attività di diffusione massiva di informazioni e contenuti illegali, falsi, non verificati, oppure dolosamente ingannevoli sia attraverso i media tradizionali, – fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente – sia attraverso le reti sociali telematiche e le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali, – ossia, sulle «attività di disinformazione» – anche mediante la creazione di false identità Pag. 10digitali o la produzione e la comunicazione di tali informazioni e contenuti in forma personalizzata da parte di soggetti che a questo fine utilizzano i dati degli utenti, nonché sulle condizioni nelle quali sono realizzate le suddette attività.
  Un ulteriore compito affidato alla Commissione è quello di verificare se l'attività di disinformazione sia riconducibile a soggetti, gruppi, o organizzazioni, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri con lo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o referendarie.
  Un terzo compito affidato alla Commissione è quello di verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull'attività di disinformazione, anche con riguardo alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo.
  La Commissione è tenuta anche a:
   verificare eventuali attività di disinformazione compiute nel corso dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, gli effetti che ne sono conseguiti sulla gestione dell'emergenza e le misure adottate per prevenirle e contrastarle;
   verificare se l'attività di disinformazione abbia finalità di odio, ossia di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o in ragione del sesso o dell'orientamento sessuale.

  Con riferimento al settore pubblico, alla Commissione è affidato il compito di verificare lo stato di attuazione della normativa vigente e le attività previste dalla medesima normativa in materia di prevenzione delle attività di disinformazione e, in particolare, di verificare se l'ordinamento vigente preveda procedure adeguate e destini proporzionate risorse, anche finanziarie, alle autorità e alle pubbliche amministrazioni competenti.
  Con riferimento al settore privato, la Commissione è tenuta a verificare, anzitutto, l'esistenza e l'idoneità delle procedure interne predisposte dai media e dai fornitori di servizi delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme analogiche e digitali, fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente, per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti illeciti dalle proprie piattaforme, nonché delle procedure per la gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi attraverso l'utilizzo delle medesime piattaforme, garantendo che tali procedure non siano lesive della libertà di espressione e di stampa.
  La Commissione deve inoltre verificare, anche sulla base della comparazione con le esperienze di altri Stati europei, ferme restando le prerogative e le competenze dell'Ordine dei giornalisti, la possibilità dell'adozione di un codice di autoregolamentazione da parte degli stessi soggetti, nel quale siano previste le procedure per rimuovere tempestivamente i contenuti derivanti dall'attività di disinformazione dalle proprie piattaforme, prevedendo altresì di vietare il conseguimento di eventuali vantaggi pubblicitari connessi.
  Inoltre, alla Commissione è affidato il compito di verificare l'esistenza di azioni, interventi, politiche e buone pratiche di tipo educativo, culturale, sociale e formativo volti a innalzare il livello di consapevolezza e resilienza delle comunità rispetto all'attività di disinformazione, nonché di iniziative volte alla sensibilizzazione sull'importanza della verifica delle informazioni anche attraverso la ricerca e il controllo delle fonti, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti; verificare, in particolare, il livello di attuazione dell'insegnamento scolastico dell'educazione alla cittadinanza digitale e la sua reale efficacia formativa nei riguardi degli studenti, anche al fine di monitorare il rapporto tra il sistema educativo e l'innovazione tecnologica.
  La Commissione è tenuta, infine, a valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo o amministrativo volte a:Pag. 11
   realizzare una più adeguata prevenzione e un più efficace contrasto dell'attività di disinformazione e della commissione di reati attraverso i media, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme analogiche e digitali;
   contrastare l'attività di disinformazione che produce effetti negativi sulla crescita e lo sviluppo delle conoscenze dei minori che ricorrono all'utilizzo dei media tradizionali, delle reti sociali telematiche e delle altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali.

  Gli articoli da 3 a 8 disciplinano la composizione, la durata, i poteri e le modalità di funzionamento della Commissione.
  In particolare, l'articolo 3 prevede che la Commissione concluda i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione. Al termine dei propri lavori, essa presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.
  La Commissione può riferire altresì alle Camere sullo stato dei propri lavori ogni volta che lo ritenga opportuno. Si prevede, inoltre, la possibilità di relazioni di minoranza.
  L'articolo 4 disciplina la composizione della Commissione. Si prevede, in particolare, che la Commissione sia composta da venti senatori e da venti deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere nel rispetto del principio di proporzione tra i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e favorendo l'equilibrio nella rappresentanza dei sessi.
  La Commissione è convocata per la costituzione dell'ufficio di presidenza dai Presidenti delle due Camere entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, viene eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione e, qualora ciò non si verifichi, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, risultando eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto (o entra in ballottaggio) il più anziano di età. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, si prevede il voto limitato, posto che ciascun componente della Commissione può indicare sulla propria scheda un solo nome per ciascuna delle due cariche. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si applicano i medesimi criteri previsti per l'elezione del presidente.
  L'articolo 5 definisce i poteri della Commissione. Come previsto dall'articolo 82 della Costituzione, che disciplina le inchieste parlamentari, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  La disposizione precisa al comma 2-bis, che nello svolgimento della propria attività la Commissione non interferisce con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie, in particolar modo durante il periodo di garanzia della par condicio prevista dalla legge.
  Inoltre, secondo il comma 2-ter qualora la Commissione nella sua attività di indagine rilevi la diffusione di informazioni false che vedono coinvolto un giornalista, ne informa tempestivamente il presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al competente Consiglio di disciplina territoriale.
  Inoltre, ai sensi del comma 3 la Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità Pag. 12giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o aver efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  Ai sensi del comma 5 la Commissione ha altresì facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
  In base al comma 6 la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.
  La Commissione ha inoltre facoltà, ai sensi del comma 7, di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della proposta di legge all'esame.
  In base al comma 8 la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
  L'articolo 6 disciplina le audizioni a testimonianza innanzi alla Commissione. Si prevede, in particolare, che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per tali audizioni si applichino le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  Per il segreto di Stato viene richiamata la normativa prevista dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario, mentre è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  Inoltre si prevede l'applicazione dell'articolo 203 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che non si possono obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.
  L'articolo 7 disciplina l'obbligo di segreto per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa, nonché ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio.
  Tali persone sono obbligate al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti trasmessi in copia relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti che siano coperti da segreto e per quanto riguarda gli atti e i documenti per i quali la Commissione ha deliberato il divieto di divulgazione, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
  Ai sensi del comma 2, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. In base al comma 3 le pene previste per la fattispecie appena descritta si applicano inoltre a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
  L'articolo 8 disciplina l'organizzazione dei lavori della Commissione. Si prevede, al comma 1, che l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Pag. 13Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  Si specifica inoltre, al comma 2, che la Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal sopra citato regolamento.
  Ai sensi del comma 3 le sedute della Commissione sono pubbliche ma, tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
  Inoltre secondo il comma 4 la Commissione, per l'adempimento delle sue funzioni, può avvalersi di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
  La Commissione può altresì avvalersi di consulenti ed esperti del settore dell'informazione on line e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Con il regolamento interno è stabilito il numero massimo di collaboratori.
  Secondo il comma 5 per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  Per quanto riguarda le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite dal comma 6 nella misura massima di 100.000 euro annui, esse sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione stabilisce, in base al comma 7, le modalità di pubblicazione delle spese dalla stessa sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e a documenti soggetti a regime di segretezza.
  Ai sensi del comma 8 alla Commissione spetta la cura dell'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.
  L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Con riferimento al rispetto dei princìpi costituzionali segnala come i poteri della Commissione d'inchiesta siano definiti in conformità alle previsioni dell'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, il quale dispone che la «Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».
  Anche sotto il profilo della struttura della Commissione il testo unificato prevede il rispetto del principio di proporzionalità richiesto dal medesimo articolo 82, secondo comma, della Costituzione, in base al quale la Commissione è «formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi» parlamentari.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 9.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 16 luglio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 16 luglio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
C. 702 Fiano, C. 1461 Macina e C. 1843 Boccia.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2019.

Pag. 14

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, presenta una proposta di testo unificato delle proposte di legge in esame (vedi allegato 2), da adottare come testo base.
  Illustrando tale proposta di testo unificato, rileva come essa rappresenti non solo una sintesi al rialzo fra le disposizioni contenute nelle diverse proposte di legge presentate in Commissione, ma soprattutto una soluzione efficace a una questione fondamentale per il concreto funzionamento della democrazia, purtroppo rimasta da tempo irrisolta.
  I conflitti d'interesse dei detentori di cariche politiche, siano essi al Governo o in Parlamento, hanno infatti più volte creato interferenze e condizionamenti su una corretta e imparziale azione politica, fino a minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella gestione della res publica. Analogo effetto hanno avuto i casi di conflitti di interesse nella Pubblica Amministrazione.
  Alla luce di tali considerazioni la riforma che viene presentata deve costituire una priorità nel programma di questa maggioranza, con un iter certo di approvazione, chiaramente aperto al contributo costruttivo delle forze di opposizione. Per questo motivo l'entrata in vigore della presente legge è fissata al 1° gennaio 2021.
  L'impianto del testo è orientato a una seria e rigorosa prevenzione dei conflitti d'interessi per una politica libera da influenze e interessi personali e privati.
  Venendo ai contenuti del testo per ogni singolo articolo, l'articolo 1 stabilisce i principi generali, sancendo l'obbligo per i titolari di cariche politiche, il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione di perseguire, nell'esercizio delle loro funzioni, esclusivamente gli interessi pubblici loro affidati e l'interesse generale della Repubblica.
  Viene poi previsto l'obbligo di adottare le misure volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta e a evitare l'insorgenza di conflitti di interessi tra l'incarico pubblico svolto e l'interesse privato di cui gli stessi siano titolari.
  L'articolo 2 definisce l'ambito soggettivo di applicazione, individuato nei titolari di cariche di Governo nazionale e regionale, nei membri del Parlamento e nei consiglieri regionali e nei titolari di cariche locali, come il presidente di provincia e i componenti del consiglio provinciale, il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani e il sindaco e i componenti della giunta per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti. Rientrano nel campo di applicazione anche le autorità indipendenti e altre istituzioni dettagliatamente definite all'articolo 17.
  L'articolo 3 delinea la definizione di conflitto di interessi, facendo riferimento a quegli interessi privati che possano sia compromettere l'imparzialità necessaria allo svolgimento dei compiti inerenti alla carica ricoperta sia alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Il testo poi rimanda alle situazioni di incompatibilità generale e patrimoniale previste dagli articoli 5 e 6.
  L'articolo 4 indica l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato come autorità competente in materia di vigilanza e sanzione sui conflitti d'interessi, confermando e potenziando l'impianto della legge oggi in vigore. L'articolo regola anche in via generale le possibilità di intervento e dell'azione dell'Autorità, tra cui la collaborazione con altre amministrazioni, altri soggetti pubblici o privati, con il Corpo della Guardia di Finanza e degli altri Corpi di Polizia dello Stato e l'avvalersi di banche dati pubbliche o private sulla base di linee guida emanate dal Garante della Privacy entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.
  Si stabilisce inoltre che ogni provvedimento dell'autorità dovrà essere motivato e si rinvia a un decreto del Presidente della Repubblica, con adeguato passaggio parlamentare in virtù della materia trattata, la definizione di tutte le norme volte ad assicurare ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio Pag. 15e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.
  I provvedimenti adottati dall'Autorità saranno resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali.
  Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'Autorità è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva (TAR del Lazio), ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  Viene prevista una relazione semestrale dell'Autorità alle Camere sull'attività svolta ai sensi della presente proposta di legge.
  Gli articoli 5 e 6 aprono il Capo II dell'articolato, definendo rispettivamente le fattispecie di incompatibilità generale e patrimoniale per le cariche di governo nazionale.
  Rientrano nell'incompatibilità generale, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5:
   a) qualsiasi ufficio o carica pubblica, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;
   b) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, ovvero l'esercizio di compiti di gestione in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del Governo statale ovvero del governo regionale o locale, ad eccezione di quelli ricoperti in ragione della funzione di governo svolta;
   c) l'esercizio di attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolta in favore di soggetti pubblici o privati;
   d) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

  Si prevede inoltre l'incompatibilità con tali cariche o attività anche quando siano svolte o ricoperte all'estero, ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
  Il comma 3 dell'articolo 5 dispone inoltre:
   la possibilità, entro 20 giorni dall'assunzione dalla carica di governo, di rinunciare agli incarichi incompatibili;
   la possibilità per i titolari di cariche di governo nazionali di percepire compensi o indennità solo per attività prestate in precedenza e comunque soltanto se siano determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari ovvero determinati o determinabili in base a criteri fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa antecedente all'assunzione della carica pubblica. Le relative sanzioni, in caso di violazione, sono disciplinate dal comma 7 dell'articolo 9.

  I commi 4 e 5 stabiliscono per i titolari di cariche di governo nazionale la sospensione da albi o elenchi professionali e l'aspettativa per i dipendenti pubblici e privati.
  Il comma 6 meglio chiarisce l'identificazione dell'amministratore di fatto ai fini delle due incompatibilità.
  I commi 7 e 8 regolano il pantouflage dei titolari delle cariche di governo. Viene definito in 1 anno dalla cessazione della carica il tempo massimo per non svolgere attività d'impresa o assumere incarichi presso imprese private o enti pubblici, se non previa una autorizzazione dell'Autorità che dovrà verificare l'insussistenza di conflitti di interessi e pronunciarsi entro un mese dalla richiesta. In caso di violazione l'Autorità applica una sanzione pecuniaria tra il doppio e il quadruplo del vantaggio economico ottenuto.Pag. 16
  Il comma 9 infine disciplina il ricollocamento dei magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, alla cessazione dall'incarico. Si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come novellato dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del presente testo. Per tali soggetti è così precluso il rientro nei ruoli organici della magistratura ordinaria o speciale di appartenenza al magistrato ed è previsto il collocamento nei ruoli amministrativi della propria o di altra amministrazione, conservando il proprio trattamento economico.
  L'articolo 6 disciplina le incompatibilità derivante da attività patrimoniali. Sussiste incompatibilità con la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che:
   a) svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali,
   b) sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio;
   c) operi nei settori della difesa, del credito, dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria o delle opere pubbliche o svolga altra attività di interesse nazionale.

  Il comma 2 dell'articolo 6 precisa che rilevano anche le partecipazioni inferiori al 2 per cento che assicurano il controllo o la partecipazione al controllo. Sono inoltre rilevanti anche gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.
  Al comma 3 viene poi inserita un'altra fattispecie di incompatibilità patrimoniale, che emerge quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato, si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
  Il comma 4 esclude dalla determinazione del patrimonio di cui al comma 1 le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei diciotto mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.
  Il comma 5 dispone l'impossibilità, per il titolare della carica, il coniuge, i conviventi e i parenti entro il secondo grado di aggiudicarsi procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza comunitaria di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi. Si stabilisce inoltre che i contratti conclusi in violazione del divieto sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
  L'articolo 7 stabilisce gli obblighi di dichiarazione, perno del meccanismo di prevenzione e controllo dei conflitti di interessi, e fissa il termine per la presentazione di tali dichiarazioni entro 20 giorni dall'assunzione della carica di governo. I titolari della carica devono dichiarare:
   a) la titolarità di cariche o attività che comportano incompatibilità generale, anche se cessate nei dodici mesi precedenti:
   b) l'ultima dichiarazione dei redditi;
   c) tutti i dati relativi ai beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona, inclusi i dati relativi alla titolarità di imprese individuali, quote di partecipazione in società, associazioni o società di professionisti, Pag. 17trust di cui sia disponente, beneficiario, trustee o guardiano, e agli strumenti finanziari;
   d) eventuali contratti o accordi comunque stipulati con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o un'attività di qualunque natura.

  Le dichiarazioni contengono anche incarichi e attività svolte all'estero (ai sensi del comma 2) e l'elenco dei beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o del coniuge, dei parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo e delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico (ai sensi del comma 8).
  I commi 3, 4 e 5 regolano rispettivamente la dichiarazione integrativa da presentare entro 20 giorni dalla variazione degli elementi contenuti nella prima dichiarazione, l'aggiornamento della dichiarazione dei redditi e le dichiarazioni di fine mandato entro 30 giorni dalla cessazione della carica di governo.
  Il comma 6 stabilisce che tutte le dichiarazioni devono essere presentate anche dal coniuge, dai parenti entro il secondo grado del titolare della carica e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
  Il comma 7 disciplina la pubblicità delle dichiarazioni sul sito internet dell'Autorità in apposite sezioni. Per la pubblicità della dichiarazione di coniugi e parenti è necessario il consenso. In caso di mancato consenso, viene data notizia sul sito dell'Antitrust.
  Le dichiarazioni vengono poi esaminate entro i trenta giorni successivi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, accertandone veridicità e completezza. Entro lo stesso termine, l'Autorità può richiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio (in base al comma 9).
  I commi 10, 11 e 12 regolano procedimenti e sanzioni a seguito di mancanze, omissioni e lacune nella presentazione delle dichiarazioni.
  Il comma 10 prevede infatti che in caso di dichiarazioni non presentate, incomplete o non veritiere, l'Autorità informi gli interessati che provvedono entro 10 giorni alla presentazione, all'integrazione o alla correzione delle dichiarazioni stesse.
  Se entro tale termine le dichiarazioni non vengono rese dal titolare della carica, quest'ultimo decade di diritto dall'incarico, dopo che l'Autorità ha informato contestualmente il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o, se la dichiarazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria e dopo che del mancato adempimento è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale (lettera b).
  La decadenza scatta dal giorno della pubblicazione ed è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'Interno.
  Si ritiene che la sanzione della decadenza rappresenti, da un lato, un efficace deterrente per una positiva collaborazione tra il titolare della carica di governo nazionale e l'Autorità, dall'altro un'adeguata sanzione a fronte del mancato adempimento di un obbligo fondamentale nell'applicazione della legge.
  Analoga sanzione è del resto prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 235 del 2012 per sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.
  Inoltre, in caso di dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità può acquisire tutti gli elementi ritenuti utili, avvalendosi, ove occorra, del Corpo della guardia di finanza, sulla base di apposito protocollo d'intesa.
  La mancata presentazione delle dichiarazioni da parte di coniuge, i parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo e persone con lui stabilmente Pag. 18conviventi non a scopo di lavoro domestico è punita con la reclusione da due a cinque anni. Della mancata presentazione di tali dichiarazioni viene data notizia nella sezione del sito internet dell'Autorità.
  Nel caso di dichiarazioni non veritiere o incomplete da parte del titolare della carica e degli altri soggetti coinvolti, si applicano le disposizioni dell'ordinamento previste per le dichiarazioni mendaci, richiamate dal testo unico sulla documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 76), che a loro volta rimandano al codice penale e alle leggi speciali in materia (comma 11).
  Infine, il comma 12 dell'articolo 7 disciplina l'eventuale necessaria correzione, integrazione e la verifica entro un anno dalla fine del mandato delle dichiarazioni precedentemente rese. In caso di violazioni, l'Autorità applica una sanzione da 10 mila a 100 mila euro, con l'analogo procedimento informativo previsto dalla lettera b del comma 10, senza però la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  L'articolo 8 disciplina l'obbligo di astensione, sancendolo al comma 1, primo periodo, in via generale, per i titolari di cariche di governo nazionale e locale per qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. Al secondo periodo, viene meglio definito l'obbligo di astensione per le cariche di governo nazionali. Esso riguarda ogni attività del Consiglio dei ministri relativa alla decisione di potenziale conflitto di interessi e si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
  Il comma 2 affida all'Autorità il compito di verifica e controllo degli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza sull'obbligo di astensione.
  I commi 3 e 4 prevedono le fattispecie in cui l'Autorità può informare il titolare della carica di governo nazionale dell'obbligo di astensione. Esse sono legate alla possibilità di prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che siano destinate sia alla generalità o intere categorie di soggetti, sia per ristrette categorie di soggetti, nelle quali rientrano il titolare della carica e gli altri soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 7 e che producano un vantaggio economicamente rilevante nel patrimonio del titolare della carica e degli altri soggetti.
  L'obbligo di astensione non sussiste a fronte dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 11 e non opera, in ogni caso, per gli atti di controfirma ministeriale (ai sensi del comma 11).
  Il comma 5 prevede che in caso di mancato rispetto dell'obbligo, il titolare decada dall'incarico, con analogo procedimento informativo e atto previsti dalla lettera b) del comma 10.
  I commi 8 e 9 regolano gli importanti procedimenti informativi nei casi in cui ricorra l'obbligo di astensione. Il comma 8 infatti stabilisce che le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo nazionali è tenuto ad astenersi siano comunicate al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, o se la deliberazione riguarda il medesimo, il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, perché ne informi il Consiglio dei ministri. Reciprocamente, il comma 9 dispone che della mancata partecipazione del titolare di una carica di governo nazionale al Consiglio dei ministri sia sempre data comunicazione all'Autorità che ne dà notizia.
  Il comma 12 stabilisce che gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
  I commi 6 e 7 consentono al titolare della carica di chiedere all'Autorità una pronuncia sulla sussistenza dell'obbligo di astensione in casi specifici. Essa si pronuncia entro 5 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali l'interessato è esentato dall'obbligo di astensione.Pag. 19
  Il comma 10, inoltre, stabilisce che in caso di astensione, prescritta dall'Autorità o volontaria, il Presidente del Consiglio dei ministri sottoponga l'atto al Consiglio dei ministri, esercitando il potere di sospensione e l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione successiva.
  Il comma 13 infine apre sia alla revoca che alla convalida dell'atto adottato in violazione del dovere di astensione. Il Consiglio dei ministri può dunque revocare l'atto o procedere all'annullamento straordinario dell'atto amministrativo illegittimo previo parere del Consiglio di Stato. Gli atti individuali posti in essere in violazione dell'obbligo di astensione possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro 30 giorni dalla comunicazione della violazione dell'obbligo di astensione al Presidente del Consiglio dei ministri da parte dell'Autorità. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza dei 30 giorni.
  Gli articoli 9 e 10 disciplinano rispettivamente il procedimento per l'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità generale e patrimoniale e le relative sanzioni. L'Autorità accerta entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni e, comunque, durante l'intera durata della carica di governo, le situazioni di incompatibilità generale e patrimoniale.
  Nel caso di mancata rimozione delle situazioni di incompatibilità generale, l'Autorità invita l'interessato a optare entro i 10 giorni successivi tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile. Dalla data della comunicazione dell'invito scatta l'obbligo di astensione.
  L'invito a optare è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è inviato per informazione al Capo dello Stato, al Presidente del Consiglio, ai Presidenti delle Camere. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione, esso viene reso noto con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e con lo stesso atto previsto dalla lettera b) del comma 10, viene dichiarata la decadenza.
  Dalla data della pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli, salva ogni sua ulteriore responsabilità. La nullità si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo. Gli atti individuali possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del mancato esercizio dell'opzione. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.
  Quanto alle incompatibilità patrimoniali, l'Autorità, se ravvisa situazioni di incompatibilità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 11 o, qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, la vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti. Dalla proposta sono esclusi, previa verifica dell'Autorità, i beni comunque destinati alla fruizione e al godimento personale del titolare della carica di governo e dei suoi familiari, inseriti in apposita dichiarazione.
  Il comma 2 prevede un contraddittorio tra le parti, inclusa la possibilità di controproposte, che si conclude con una decisione da adottare entro 60 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni. Il termine per attuare le misure di cui all'articolo 11 o vendere beni e attività patrimoniali rilevanti non può essere superiore a 3 mesi.
  Vengono previsti procedimenti informativi e pubblicità analoghi a quanto previsto dall'articolo 9.
  Come nell'articolo 9, nel caso di mancata attuazione delle misure previste dall'Autorità (comma 4), viene prevista la Pag. 20decadenza. Dallo stesso articolo vengono mutuate le norme relative alla nullità degli atti e alla possibile convalida.
  Infine il comma 7 fissa le sanzioni in caso di accertamento della violazione del divieto di ricevere compensi se non per attività prima dell'assunzione della carica e con particolari requisiti, di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo. La sanzione applicata dall'autorità è una multa non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o dalla funzione vietati.
  L'articolo 11 stabilisce che nei casi di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, l'Autorità, al fine di prevenire i conflitti di interessi, può disporre che i beni e le attività patrimoniali rilevanti siano affidati, entro il termine da essa stabilito, ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza conferito in conformità alle disposizioni del presente articolo. Per ciò che attiene alle specifiche di durata dell'incarico fiduciario e il perimetro di competenza, il testo base riunisce le disposizioni dei due testi, stabilendo che:
   la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;
   il costo del mandato fiduciario è a carico del patrimonio amministrato;
   il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività.

  Vengono poi previsti:
   la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'Autorità, affinché curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti adottando le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria (comma 2, lettera d));
   il divieto per una società fiduciaria o per gli esperti di essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, un convivente o un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. Essi inoltre non devono avere concluso nei 10 anni precedenti contratti né avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado. Il divieto si estende anche al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria (comma 3);
   l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti (comma 2, lettera e));
   l'obbligo di riservatezza per società fiduciaria ed esperti e il divieto di comunicazione tra questi e il titolare della carica di governo, se non attraverso l'Autorità in forma scritta (comma 4);
   l'obbligo di astensione per società fiduciaria ed esperti in caso di operazioni che possano risultare in conflitto di interessi (comma 5);
   l'obbligo di informazione da parte di società fiduciarie ed esperti di informare l'Autorità circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado (comma 6);
   il diritto del mandante di conoscere ogni 3 mesi l'ammontare quantitativo dei beni conferiti e dell'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi (comma 7);

  Il comma 8 prevede la possibilità per i creditori di far valere i propri diritti su Pag. 21beni e attività patrimoniali conferiti alla società fiduciaria.
  Si stabilisce poi che il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con le disposizioni previste e a tal fine è sottoposto all'approvazione dell'Autorità che vigila anche sull'attività della società, dell'osservanza degli obblighi e può impartire istruzioni (commi 9-10).
  In caso di mancato rispetto degli obblighi da parte di società fiduciaria o esperti, sono previste una sanzione tra il 5 e il 20 per cento dei beni e delle attività patrimoniali gestiti e la possibilità di revoca del mandato da parte dell'Autorità, con conseguente impossibilità di rendere in futuro simili servizi (commi 11 e 12).
  Il comma 13 disciplina il riacquisto della gestione dei beni e delle attività patrimoniali in caso di cessazione dalla carica di governo per qualsiasi ragione, salvo diverso accordo tra le parti. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, la società fiduciaria presenta al titolare della carica di governo, inviandone copia all'Autorità, un dettagliato rendiconto contabile della gestione.
  L'articolo 12, relativo alle disposizioni di carattere fiscale, contiene, in quanto compatibili, le norme previste in materia da entrambe le proposte di legge incardinate. Al comma 1 si stabilisce che per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il principio della trasparenza fiscale e tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante. Vengono poi normate le plusvalenze. Si dispone l'applicazione dell'aliquota del 26 per cento (aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche) alle plusvalenze realizzate con eventuali operazioni di dismissione di valori mobiliari eseguite in attuazione della legge. Viene poi prevista l'esenzione totale da imposte per gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento dei beni alla gestione fiduciaria e della successiva restituzione all'interessato. L'eventuale trasferimento di attività economiche attraverso il mandato fiduciario e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono naturalmente realizzo di plusvalenze o di minusvalenze.
  L'articolo 13 regolamenta le sanzioni alle imprese che si siano avvantaggiate, anche non patrimonialmente, dalla violazione di obblighi e divieti di tale legge commessa dal titolare della carica di governo. I vantaggi devono essere diretti alle imprese controllate dal titolare della carica direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico. Vengono sanzionati anche i «comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi». La sanzione viene fissata tra il doppio e il quadruplo del vantaggio conseguito, correlandola alla gravità del comportamento.
  Il secondo comma dell'articolo, invece, dispone la possibile decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione se l'impresa avvantaggiata svolge la propria attività in tali regimi.
  L'articolo 14 introduce nuove fattispecie di ineleggibilità dei membri del Parlamento, intervenendo in maniera significativa e incisiva sul testo unico sull'elezione della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). Si premette che nell'introduzione di tali fattispecie si è adeguatamente valutata la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale l'ineleggibilità risulta giustificata soltanto se ragionevolmente collegata all'esigenza di evitare la captatio benevolentiae degli elettori o possibili fattori di turbativa della par condicio che in campagna elettorale deve essere assicurata a tutti i candidati.
  In particolare, la lettera a) del comma 1 novella l'articolo 7 del testo unico, estendendo l'ineleggibilità a parlamentare dei sindaci di tutti i comuni e non più da 20.000 in su come nel testo vigente. Rispetto alla formulazione in vigore sono ineleggibili anche:
   i vicecapi di gabinetto dei Ministri, oltre ai capi;Pag. 22
   i responsabili delle direzioni e degli uffici centrali della Polizia di Stato, oltre al capo e al vicecapo della polizia;
   i responsabili degli uffici territoriali, comprese le questure, e i funzionari di ogni ruolo e grado della Polizia di Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura.

  Inoltre, per gli ufficiali generali e gli ammiragli delle Forze armate dello Stato viene eliminato il riferimento alla circoscrizione del loro comando territoriale. Tale limitazione però rimane per gli altri ufficiali di ogni grado delle Forze armate dello Stato, con riferimento temporale fissato a trecento giorni prima dell'accettazione della candidatura.
  Più in generale, sale da 180 a 300 giorni il limite temporale per cessare le funzioni sopra citate e così neutralizzare la causa di ineleggibilità. Infine il nuovo comma 7 prevede che in caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro 60 giorni prima della data di accettazione della candidatura e non più entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento in Gazzetta Ufficiale.
  La lettera b) del comma 1 sostituisce integralmente l'articolo 8 del testo unico della Camera relativo all'ineleggibilità dei magistrati.
  Il nuovo comma 1 dell'articolo 8 innalza da 6 mesi a 2 anni prima dell'accettazione della candidatura il periodo considerato ai fini dell'ineleggibilità dei magistrati nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni.
  Il nuovo comma 2 conferma che i magistrati candidati non eletti non possono esercitare per 5 anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni e aggiunge inoltre che non possono ricoprire le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero o incarichi direttivi o semidirettivi.
  Il nuovo comma 3, aggiunto dal presente testo, specifica che ai magistrati candidati ed eletti è precluso il rientro nei ruoli organici della magistratura ordinaria o speciale di appartenenza al magistrato. Costoro, alla scadenza o alla cessazione del mandato, sono collocati nei ruoli amministrativi della propria o di altra amministrazione, conservando il proprio trattamento economico.
  La lettera c) del comma 1 introduce ex novo l'articolo 8-bis nel testo unico per l'elezione della Camera, relativo all'ineleggibilità dei direttori e vicedirettori di testate giornalistiche nazionali. Costoro non sono eleggibili se hanno esercitato l'incarico nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura. Il periodo di sei mesi è ridotto a sessanta giorni nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati.
  La lettera d) del comma 1 interviene sull'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, includendo anche i diplomatici, i consoli e i viceconsoli onorari tra gli ineleggibili.
  La lettera e) del comma 1, infine, innova l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introducendo sia nuove fattispecie di ineleggibilità per i titolari di particolari cariche all'interno di società e imprese, sia un margine temporale per la causa di ineleggibilità (trecento giorni antecedenti all'accettazione della candidatura, ridotti a sessanta in caso di scioglimento anticipato).
  Rispetto alla norma in vigore, si conferma la previsione del vigente numero 2 (ora lettera b)) e si amplia la platea degli ineleggibili prevista dal vigente numero 1 (ora lettera a)) a chiunque abbia anche incarichi di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza, di qualsiasi società o impresa costituita in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica o mista, che svolga la propria Pag. 23attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura rilasciati o conferiti non solo dallo Stato, ma anche da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma o da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione o che siano con esso vincolati per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Viene inoltre eliminato il riferimento alla notevole entità economica di concessioni o autorizzazione.
  Infine sono ineleggibili anche i consulenti finanziari, oltre a quelli legali ed amministrativi, che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui alle lettere a) e b).
  Infine il nuovo comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dal presente testo, estende le cause di ineleggibilità anche a coloro che detengono il controllo di società o imprese di cui al comma 1, per tramite del coniuge, delle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico o dei parenti entro il secondo grado.
  Il comma 2 dell'articolo 8, conseguentemente a quanto disposto sull'ineleggibilità dei sindaci, estende la decadenza dalle cariche elettive ricoperte per i sindaci dei tutti i comuni, contestualmente all'accettazione della candidatura a deputato o senatore.
  L'articolo 15 inserisce una nuova causa di ineleggibilità per i consiglieri regionali, modificando la legge 2 luglio 2004, n. 165, che detta i princìpi generali di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione. Viene così demandata alle regioni la previsione di una causa di ineleggibilità per i consiglieri regionali che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla regione.
  L'articolo 16 introduce una delega al governo per l'adeguamento della disciplina sul conflitto d'interessi per i titolari delle cariche di governo locali: il presidente della provincia e i componenti del consiglio provinciale, il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani, il sindaco e i componenti della giunta comunale. Saranno tre i testi oggetto dell'adeguamento: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali – TUEL), il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (recante Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) e la legge 7 aprile 2014, n. 56 (recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
  I princìpi e criteri direttivi della delega intendono confermare l'impianto previsto negli articoli per le cariche di governo nazionali attraverso criteri adeguati in relazione alla carica coperta. Viene confermata la competenza dell'Antitrust ed esclusa l'applicazione per i comuni con popolazione inferiore ai 100 mila abitanti. La delega va esercitata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
  L'articolo 17 regola direttamente le situazioni di conflitti di interesse per i componenti delle autorità indipendenti. Sono considerate autorità indipendenti l'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, la Commissione nazionale per le società e la borsa, il Garante per la protezione dei dati personali, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e gli organi di vertice della Banca d'Italia. L'Antitrust rimane l'autorità competente, fatta eccezione per i casi di conflitto che interessino i componenti della stessa AGCM, la cui competenza è dunque affidata all'ANAC.Pag. 24
  I componenti delle autorità indipendenti sono paragonati a titolari di cariche di governo nazionali ai fini delle norme e delle procedure previste dagli articoli da 5 a 11. Pur restando ferme le disposizioni vigenti più restrittive rispetto a quelle previsto da tale testo (comma 6), i commi 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo dispongono però alcune doverose eccezioni.
  Al comma 2 si prevede di trasmettere al presidente dell'Autorità le comunicazioni relative a: dichiarazioni incomplete o non veritiere rispetto alle situazioni e ai dati patrimoniali da dichiarare; invito ad optare tra il mantenimento della carica e quello della posizione incompatibile; avviso di mancato esercizio del diritto di opzione; la definizione da parte dell'Autorità di controllo delle deliberazioni sugli obblighi di astensione. Quando tali comunicazioni riguardino invece il presidente di un'Autorità deve esserne informato il componente della medesima Autorità abilitato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
  Al comma 3, l'incompatibilità successiva prevista dall'articolo 5, comma 7, per l'anno successivo alla cessazione dell'incarico, limitatamente all'attività di impresa, a incarichi presso imprese private e imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, può essere rimossa dall'Autorità nel caso in cui accerti l'insussistenza di conflitti di interesse «rispetto all'attività di regolazione svolta in qualità di componente di un'autorità indipendente».
  Il comma 4 esclude per le autorità indipendenti la sottoposizione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, dell'atto al Consiglio dei ministri in caso di astensione, volontaria o prescritta (norma prevista per la carica di governo nazionale). Nel caso in cui il componente dell'autorità abbia partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, l'atto potrà essere revocato o annullato da parte della relativa autorità e non invece dal Consiglio dei ministri.
  Il comma 5 stabilisce che per i componenti di un'autorità, il conflitto di interessi patrimoniale scatta in caso di partecipazioni rilevanti in imprese comunque operanti nei settori soggetti alla vigilanza dell'Autorità di appartenenza.
  Il comma 7 demanda a un DPCM – da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo – l'applicazione della disciplina per IVASS e Banca d'Italia.
  L'articolo 18 affida alle regioni e alle province autonome la disciplina del conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi contenuti nella presente legge e nella legge n. 165 del 2004. È sempre l'Antitrust l'autorità titolare di poteri di vigilanza, controllo e sanzione.
  Le regioni sono tenute ad approvare tale disciplina entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, pena la mancata erogazione del 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi dal finanziamento del SSN, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni si applicano anche alle regioni nelle quali si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali regioni adottano le disposizioni sul conflitto d'interessi entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Resta salva la clausola per le regioni a statuto speciale e per le province autonome.
  L'articolo 19 introduce nuove norme per prevenire e contrastare il conflitto d'interessi nella Pubblica Amministrazione attraverso una delega al governo da esercitare, a invarianza finanziaria, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  I princìpi e criteri direttivi prevedono di:
   a) affidare all'Autorità Nazionale Anticorruzione specifici poteri di intervento e sanzione in materia di conflitti di interesse disciplinati dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile Pag. 252013, n. 62. Si tratta del «conflitto d'interessi strutturale» non sanabile con l'astensione volta per volta, ma solo con la rimozione del doppio incarico, che però, in assenza di una esplicita previsione di legge, l'ANAC si è limitata a raccomandare all'amministrazione interessata;
   b) affidare all'Autorità Nazionale Anticorruzione specifici poteri di intervento e sanzione in relazione all'incompatibilità prevista dall'articolo 11, comma 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società partecipate, disciplinando il procedimento di accertamento dell'incompatibilità e la disciplina transitoria;
   c) ampliare, ai fini dell'inconferibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'ambito soggettivo della definizione degli incarichi e delle cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, comprendendovi anche il soggetto privato titolare dell'impresa o della maggioranza azionaria e prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione della nuova disciplina introdotta agli incarichi ed alle cariche in corso alla data della sua entrata in vigore;
   d) individuare ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012, n. 190, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, tenendo conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato, della durata dell'incarico, della continuità e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico e di possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo;
   e) prevedere l'incumulabilità di ruoli in organi amministrativi e di controllo in più società a controllo pubblico, disciplinando i relativi meccanismi di vigilanza e sanzione;
   f) estendere l'ambito soggettivo di applicazione relativo al pantouflage dei dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni a tutti gli enti pubblici, anche economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e agli enti di diritto privato regolati e finanziati che svolgano attività di pubblico interesse;
   g) implementare la trasparenza relativamente alle fattispecie di conflitto di interesse, prevedendo, altresì, obblighi di comunicazione o pubblicazione ed individuando correlate sanzioni in capo al dichiarante e all'amministrazione o ente di diritto privato nel caso di violazione.

  Nel dettaglio, le lettere a) e c) intendono dare soluzione a problemi sollevati in audizione in commissione Affari Costituzionali dall'ANAC, nella persona dell'allora Presidente Cantone. Le lettere b) e f) raccolgono alcune segnalazioni al Parlamento e al Governo della stessa ANAC, nello specifico la segnalazione n. 2 del 7 febbraio 2018 e la n. 6 del 27 maggio 2020 in materia di pantouflage.
  La lettera d) ripropone volutamente un principio di delega contenuto all'articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 2012 (cosiddetta «legge Severino») relativo agli incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati e avvocati dello Stato. Il processo di adozione dei relativi decreti legislativi si è di fatto interrotto nel 2013, nonostante la presentazione al Parlamento dei relativi schemi di decreto legislativo.
  Il comma 3 stabilisce che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente Pag. 26trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  L'articolo 20 autorizza l'Antitrust ad assumere 30 unità (10 funzionari, 20 operativi) in virtù delle ulteriori funzioni attribuite dalla legge. Agli oneri, quantificati in circa 2,2 milioni per il 2021, 2,4 per il 2022 e 3 all'anno dal 2023, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 21 abroga la legge n. 215 del 2004, fatta eccezione per i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 6 e gli articoli 7 e 9.
  In relazione al predetto articolo 6, vengono dunque fatte salve le disposizioni che prevedono, in relazione alle funzioni svolte dall'AGCM: l'obbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale (comma 4); la procedibilità d'ufficio per le verifiche di sua competenza, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione (comma 5); la garanzia della partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge n. 241 del 1990 nello svolgimento del procedimento che accerta la sussistenza di una causa di incompatibilità (comma 7).
  I richiamati articoli 7 e 9 della legge n. 215 del 2004 prevedono il mantenimento delle funzioni dell'Autorità Garante per le Comunicazioni in materia di conflitti di interessi e il potenziamento dell'organico di AGCOM e AGCM in ragione delle funzioni in materia di conflitti di interessi.
  Inoltre, in relazione all'articolo 7 della legge n. 215 del 2004, vengono salvaguardate le funzioni dell'AGCOM in materia di conflitti di interessi per le imprese, qualora operino nei settori del sistema integrato delle comunicazioni, che facciano capo, non solo al titolare di cariche di governo, come previsto dalla norma vigente, ma anche al coniuge non legalmente separato, ai parenti entro il primo grado e alla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico.
  L'articolo 22 fissa l'entrata in vigore del provvedimento al 1o gennaio 2021.
  Auspica quindi che sul testo unificato da lui proposto possa svolgersi un articolato dibattito, in vista della determinazione del testo base.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, in occasione dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, alla luce del maggioritario orientamento in tal senso emerso in quella sede, si è deciso, ai fini dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 2329 Brescia, C. 2346 Molinari, C. 2562 Meloni, in materia di legge elettorale, di rinviare la votazione per l'adozione del testo base ad una seduta che sarà convocata lunedì 20 luglio prossimo, alle ore 16, così da consentire il previo abbinamento della proposta di legge C. 2589 Sisto, vertente sulla medesima materia dei provvedimenti in esame, presentata nella giornata di martedì 14 luglio scorso.

  La seduta termina alle 14.35.

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AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali.
C. 2329 Brescia, C. 2346 Molinari, C. 2562 Meloni e petizione n. 428.

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