CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 febbraio 2020
327.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 90

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 19 febbraio 2020.

Audizione di rappresentanti di ANCD-CONAD sugli sviluppi della vicenda relativa all'acquisizione del gruppo Auchan.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.50.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 19 febbraio 2020.

Audizione di rappresentanti di Confindustria nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Atto n. 147).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.30.

Pag. 91

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Atto n. 158.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Luca SUT (M5S), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo, Atto del Governo n. 158, di cui la X Commissione avvia oggi l'esame, reca l'attuazione della direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD III), modificativa della direttiva 2010/31/UE (EPBD II) e della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell'articolo 23 della legge n. 117 del 2019, la legge di delegazione europea 2018. Tale articolo dispone che il Governo, nell'esercizio della delega, oltre a seguire i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1 della medesima legge n. 117 del 2019, deve assicurare che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefìci, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività.
  Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per l'attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2018/844. A tal fine, apporta modifiche varie al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 recante «Attuazione della direttiva 2002/91/UE relativa al rendimento energetico nell'edilizia» di recepimento delle precedente normativa UE in materia di rendimento energetico nell'edilizia. Successivamente, la direttiva del 2002 è stata abrogata dalla direttiva 2010/31/UE, trasposta nell'ordinamento nazionale dal decreto-legge n. 63 del 2013, che ha conseguentemente modificato il decreto legislativo n. 192 del 2005. La relazione illustrativa all'Atto del Governo n.  158 chiarisce che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ponendo particolare attenzione alle indicazioni fornite dalla Commissione europea nella Raccomandazione (UE) n.  2019/786 dell'8 maggio 2019 sulla ristrutturazione degli edifici e nella Raccomandazione n. 2019/1019 del 7 giugno 2019 sull'ammodernamento degli edifici.
  Lo schema di decreto legislativo si compone di 18 articoli.
  L'articolo 1, nell'indicare le finalità del provvedimento, rileva che il recepimento della nuova normativa UE sulla promozione del miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia deve tener conto dell'efficacia delle azioni sotto il profilo costi-benefici per la collettività. Si dispone poi l'adeguamento del titolo del decreto legislativo n. 192 del 2005 ai contenuti della nuova direttiva.
  L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.  192 del 2005. In particolare, si specifica che il suddetto decreto legislativo definisce criteri, condizioni e modalità: per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici anche tramite l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonché edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti; per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, oltre che per la certificazione della stessa prestazione; per l'esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria; per conseguire nel settore degli edifici gli obiettivi nazionali energetici e ambientali, definendo le Strategie Pag. 92nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale; per promuovere l'efficienza energetica anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, nonché per favorire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, mettendo le informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione anche al fine di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici; per promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definire gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici.
  L'articolo 3 modifica l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005 al fine di aggiornarne e implementare le definizioni ivi contenute. Nel dettaglio, si sostituisce la vigente definizione di generatore di calore, con l'inserimento anche dell'impianto termico che genera calore utile avvalendosi di impianti solari termici. Si sostituisce la definizione di sistema tecnico per l'edilizia con quella, più dettagliata, della direttiva che include l'apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Sono introdotte le nuove definizioni di contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica, di microsistema isolato e di sistema di automazione e controllo dell'edificio. Viene modificata inoltre la definizione di impianto termico, esplicitando che in essa vi rientrano gli impianti destinati alla sola produzione di acqua calda, oltre a quelli di climatizzazione con o senza la produzione di acqua calda, anche eventualmente in combinazione con impianti di ventilazione. Sono ora inoltre compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
  L'articolo 4 apporta modifiche ai commi 2-ter, 3 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005. Nel dettaglio, si fa rientrare nell'ambito di intervento del decreto legislativo n. 192 del 2005: la disciplina relativa all'integrazione negli edifici di impianti tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici; la definizione di una Strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale; la promozione dell'efficienza energetica; la raccolta delle esperienze necessarie all'incremento del tasso di riqualificazione energetica degli edifici tramite maggiori strumenti informativi dedicati ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione. Viene poi aggiornata la materia delle esclusioni dall'ambito di applicazione del decreto legislativo con particolare riferimento agli edifici oggetto di tutela artistica e agli edifici non influenti dal punto di vista della prestazione energetica. Quanto ai primi, viene operato un rimando alla disposizione che esclude in via generale per essi l'applicazione del decreto nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente ai sensi del codice dei beni culturali, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici; contestualmente viene altresì specificato che rimane salva l'applicazione della disciplina relativa alla conduzione e controllo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva. Quanto ai secondi, viene specificato che resta fermo in ogni caso quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.
  L'articolo 5 introduce un nuovo articolo 3-bis nel decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale. Nel dettaglio, il nuovo articolo inserisce la Strategia quale parte integrate del Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima. L'articolo 3-bis, sulla Pag. 93base dei nuovi obiettivi UE 2030 e 2050, indica appunto come finalità della Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale, residenziale e non residenziale, sia pubblico che privato, quella di conseguire un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. L'articolo precisa che la Strategia prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, e indicatori di progresso misurabili, e specifica il modo in cui il conseguimento di tali obiettivi contribuisce al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per l'energia e il clima. I contenuti specifici della Strategia ricalcano quelli indicati dalla direttiva 2018/844/UE, ivi inclusa la possibile introduzione del sistema facoltativo di passaporto di ristrutturazione degli edifici, sulla base delle risultanze dello studio della Commissione europea in corso di pubblicazione. Lo schema di strategia deve essere sottoposto a consultazione pubblica e i risultati di tale consultazione sono inclusi, in forma sintetica, nella versione definitiva della Strategia stessa. Durante l'attuazione della strategia sono svolte periodicamente, e in modo inclusivo, delle consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento. Nei successivi aggiornamenti, nell'ambito del Piano integrato per l'energia e il clima, nonché nelle relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima, sono inclusi i dettagli relativi all'attuazione della Strategia stessa, comprese le politiche e le azioni in essa previste.
  L'articolo 6 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n.  192 del 2005, concernente l'adozione di criteri generali e di una metodologia di calcolo dei requisiti della prestazione energetica degli edifici. Le modifiche sono finalizzate in primo luogo ad aggiornare la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici all'Allegato I della direttiva 2010/31/UE, come modificato dalla direttiva 2018/844/UE. Si prevede a tale scopo che l'ENEA, in collaborazione con il Comitato termotecnico italiano (CTI), predisponga e sottoponga al Ministero dello sviluppo economico uno studio che evidenzi l'impatto energetico, economico e amministrativo conseguente al suddetto adeguamento. Altro fine delle novelle introdotte è quello di integrare i criteri generali per la definizione dei requisiti minimi della prestazione energetica degli edifici e unità immobiliari, nuovi o oggetto di ristrutturazione importante. In base ai criteri così modificati, prima dell'inizio dei lavori si deve tener conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili. Inoltre i nuovi edifici e gli edifici esistenti nei quali sia stato sostituito il generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, debbono essere dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare. Nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, si prevede che i requisiti minimi comprendano il rendimento energetico globale, assicurino la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedano inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti. I requisiti devono poi rispettare i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica. Ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1o gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo. Altra finalità è quella della definizione delle modalità attraverso le quali operare l'integrazione delle tecnologie di ricarica negli edifici nuovi o oggetto di ristrutturazione importante, residenziali e non, che viene demandata ad un uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del Pag. 94territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata. Il decreto ministeriale deve tener conto delle valutazioni tecniche fondate sull'analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici e sulle stime di utilizzo delle infrastrutture di ricarica. Si recepisce poi la direttiva specificando che entro il 1o gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, dovrà essere installato almeno un punto di ricarica ed il decreto ministeriale ne definirà le modalità. Si precisa che il decreto ministeriale dovrà tener conto delle condizioni nazionali, regionali e locali delle infrastrutture di ricarica, delle eventuali esigenze e circostanze differenti della domanda in funzione della zona, della tipologia di edificio, della copertura dei trasporti pubblici e di altri pertinenti criteri. Allo stesso decreto è demandata la determinazione delle modalità con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili al pubblico, per favorirne e promuoverne l'utilizzo da parte della collettività e l'individuazione delle misure per favorire la semplificazione dell'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti e il superamento di eventuali ostacoli normativi, anche relativi a procedure di autorizzazione e di approvazione. Si demanda ad un regolamento – da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, l'aggiornamento dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici. Si demanda altresì ad un ulteriore regolamento – sempre da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza unificata – l'aggiornamento delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria. Al medesimo Regolamento è demandata la disciplina in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi. Vengono fissati specifici criteri cui il Regolamento dovrà attenersi, quali la necessità di ottimizzare costi e benefici per la collettività, semplificare l'attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia, nonché la soglia di potenza al di sopra della quale è obbligatoria l'ispezione periodica delle parti accessibili dell'impianto. Ulteriori criteri fissati sono quelli di differenziare la disciplina, se del caso, in base alla tipologia di vettore energetico utilizzato per l'alimentazione dell'impianto termico e quelli di determinare le modalità di afflusso delle informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull'accertamento e sull'ispezione degli impianti termici degli edifici nel catasto degli attestati di prestazione energetica.
  L'articolo 7 integra e modifica l'articolo 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005 in materia di strumenti finanziari e meccanismi pubblici di sostegno all'efficienza energetica negli edifici. In particolare: viene introdotta la previsione per cui gli incentivi pubblici, qualora siano volti a migliorare l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, devono essere commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti è effettuato dalla medesima autorità che concede l'incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri: la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione; i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici; il confronto degli attestati di prestazione Pag. 95energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione; una diagnosi energetica; un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica. Viene demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione dei requisiti degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantirne l'adeguata competenza, considerando tra l'altro il loro livello di formazione professionale. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, gli incentivi sono concessi a condizione che i sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti; viene conseguentemente soppresso il richiamo alla normativa secondaria non più pertinente in base alla quale ENEA deve predisporre un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio volto a garantire la finanziabilità dell'iniziativa. Vengono poi introdotte nuove disposizioni che attribuiscono all'ENEA e al GSE il compito di predisporre congiuntamente e trasmettere al Ministero dello sviluppo economico un rapporto contenente proposte finalizzate ad aggregare i progetti di efficienza energetica, anche mediante la promozione di piattaforme, gruppi di investimento e consorzi di PMI, per consentire l'accesso degli investitori e ridurre il rischio percepito dagli investitori stessi, per ottimizzare l'utilizzo degli strumenti pubblici di promozione degli interventi di efficienza energetica negli edifici, per orientare gli investimenti privati verso la riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico e fornire strumenti e servizi di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici a supporto dei consumatori, in materia di ristrutturazioni edilizie e di strumenti finanziari per l'efficienza energetica negli edifici.
  L'articolo 8 introduce un nuovo articolo 4-quater al decreto legislativo n. 192 del 2005, recante l'istituzione del Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica. Le modalità di funzionamento del portale sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto deve disciplinare le opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate, per assicurare l'afflusso per via telematica dei dati presenti: nel catasto degli attestati di prestazione energetica, comprese le informazioni sugli impianti termici; nella banca dati istituita presso il GSE relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili; nel database «Progetto Patrimonio della PA»; nel Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relativi alle sole informazioni di spesa per i consumi energetici; nel Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas. Ad ENEA è rimesso il compito di istituire uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione. Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8 è stanziata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020-2023, cui si provvede attraverso corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
  L'articolo 9 apporta modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 riguardante l'APE, il suo rilascio e affissione. In particolare le competenze sanzionatorie in materia di APE sono ora Pag. 96attribuite alle regioni e alle province autonome competenti per l'accertamento e la contestazione della violazione, mentre rimane invariata l'entità della sanzione. La validità temporale massima dell'APE (dieci anni) viene subordinata anche al rispetto delle prescrizioni inerenti l'integrazione negli edifici delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici. La disciplina in materia di APE viene inoltre integrata con la previsione secondo la quale, – quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, si deve procedere all'analisi della prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. Le risultanze sono trasmesse al proprietario dell'edificio in modo che possano essere utilizzate per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Infine, si interviene sul sistema informativo comune di gestione del catasto degli edifici e degli attestati di prestazione energetica, inserendo la previsione che tale sistema deve consentire la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati per cui è rilasciato.
  L'articolo 10 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo n.  192 del 2005, relativo all'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva. Ne viene in particolare modificata la rubrica nel seguente modo: «Esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria». Viene inoltre inserito un nuovo comma 2-bis ai sensi del quale, ai fini dell'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché relativamente ai requisiti professionali e ai criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi, si applicano le citate nuove disposizioni inserite nei commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 4 del decreto legislativo.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n.  192 del 2005, che disciplina la relazione tecnica di progetto rilasciata al fine di attestare la rispondenza dei lavori alle prescrizioni sul contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Nel dettaglio viene sostituito il riferimento alla «domanda di concessione edilizia» con quello alla «domanda di acquisizione del titolo abilitativo». Viene abrogata la previsione che per gli enti pubblici con un consumo di energia superiore a determinate soglie e sono soggetti all'obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili, la relazione tecnica di progetto deve essere integrata attraverso attestazione di verifica sul rispetto di tale obbligo da parte del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. Viene modificata la disposizione che prevede che, in caso di edifici di nuova costruzione, e di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione tecnica sia prevista una valutazione della fattibilità tecnica ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza La modifica è finalizzata a specificare che la valutazione della fattibilità tecnica è da effettuarsi precedentemente all'avvio dei lavori.
  L'articolo 12 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n.  192 del 2005, per aggiornare le disposizioni inerenti le funzioni delle regioni e degli enti locali in materia di attività di ispezione e controllo dell'attuazione sul territorio del decreto legislativo stesso. Viene precisato, in particolare, che: l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni e alle province autonome i dati inerenti gli stessi impianti avvalendosi del catasto degli attestati di prestazione energetica, conformemente a quanto sarà previsto nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al nuovo comma 1-quinquies dell'articolo 4 del decreto legislativo. I programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli APE emessi, da parte delle regioni e delle province autonome, dovranno tener conto di quanto previsto in materia dall'Allegato II della direttiva 2010/31/UE, come modificato Pag. 97dalla direttiva 2018/844/UE. Infine, è conferito alle regioni e alle province autonome il compito di avviare programmi di verifica del rispetto dei requisiti della prestazione energetica degli edifici, previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo, come integrati dallo schema di decreto.
   L'articolo 13 sostituisce l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 192 del 2005 relativo alle funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali di monitoraggio, valutazione e proposta di adeguamento della normativa Nella nuova formulazione al Ministero dello sviluppo economico è demandato il compito di promuovere forme di monitoraggio in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici e privati, nonché del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, al fine di rilevare il grado di attuazione del decreto legislativo, proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo.
  L'articolo 14 modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n.  192 del 2005, al fine di aggiornarlo col riferimento alla direttiva 2018/884/UE. Tale articolo dispone che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma.
  L'articolo 15 modifica l'Allegato A del decreto legislativo n.  192 del 2005, con particolare riferimento alla definizione di servizi energetici degli edifici, specificando che in essi sono ricompresi i sistemi di ventilazione e di automazione e controllo.
  L'articolo 16 prevede che i comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilisce le modalità per l'integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, adeguano i propri regolamenti edilizi, stabilendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015, il rispetto dei requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici. Conseguentemente, si abroga l'articolo 4, comma 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che reca disposizioni analoghe in materia.
  L'articolo 17 contiene l'elenco di tutte le abrogazioni rese necessarie dalle modifiche apportate all'ordinamento dal complesso delle norme del provvedimento.
  L'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, facendo salvo quanto previsto dall'articolo 8, relativo all'istituzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici. Dispone, altresì, che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Alla luce della rilevanza del provvedimento, ritiene opportuno proporre lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, avverte che la richiesta avanzata dal relatore sarà esaminata nella riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.
  Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI

  La seduta comincia alle 15.40.

Pag. 98

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.
C. 2091 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2020.

  Lucia SCANU (M5S), relatrice, come anticipato nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Jari COLLA (LEGA) preannuncia la posizione di astensione del gruppo della Lega sulla proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 19 febbraio 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

Pag. 99