CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 dicembre 2019
288.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 4 dicembre 2019. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale e all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope nei casi di lieve entità.
C. 2160 Molinari.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Jacopo MORRONE (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge C. 2160 del collega Molinari, volta ad inasprire le pene per le ipotesi di lieve entità del delitto di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti prevedendo inoltre per colui che sia colto in flagranza di tale reato l'arresto obbligatorio. Evidenzia che la proposta di legge interviene sull'articolo 73 del testo unico sulle sostanze psicotrope e stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che punisce la coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione, a qualsiasi titolo, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, esportazione, importazione, procacciamento ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecita detenzione (al di fuori delle autorizzazioni Pag. 28e di destinazione all'uso personale) di sostanze stupefacenti o psicotrope.
  Preliminarmente segnala che la disposizione di cui al citato articolo 73 è stata oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni, dovute ad interventi del legislatore ed a pronunce della Corte costituzionale. Su tale articolo sono infatti intervenuti: dapprima il decreto-legge n. 272 del 2005, che ha eliminato l'originaria differenziazione tra il trattamento sanzionatorio per i reati aventi ad oggetto le droghe «pesanti» rispetto a quello per i reati aventi ad oggetto le droghe «leggere», prevista anche per i fatti di lieve entità, in relazione ai quali era prevista un'attenuante ad effetto speciale cosiddetta autonoma o indipendente; poi, il decreto-legge n. 146 del 2013, che ha trasformato l'attenuante della lieve entità in autonoma fattispecie di reato a pena ridotta; quindi, la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha dichiarato l'incostituzionalità del decreto-legge del 2005 per vizi di forma, determinando la revivescenza della disciplina previgente; successivamente, il decreto-legge n. 36 del 2014, con il quale il legislatore ha dato seguito alla sentenza della Corte costituzionale, diminuendo tra l'altro il massimo edittale della pena prevista per il fatto di lieve entità; infine, la recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 che, interpellata sul quadro normativo, caratterizzato da una significativa differenza tra il trattamento sanzionatorio del fatto di non lieve entità (reclusione da 8 a 20 anni) e quello del fatto lieve (reclusione da 6 mesi a 4 anni), con un intervento manipolativo, ha modificato il minimo edittale della pena prevista per il delitto, portandolo da 8 a 6. Sottolinea che il quadro sanzionatorio vigente, previsto dall'articolo 73, punisce la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di stupefacenti: con la reclusione da 6 a 20 anni e la multa da 25.822 a 258.228 euro quando le condotte illecite non sono lievi e riguardano droghe «pesanti» (comma 1); con la reclusione da 8 a 22 anni e la multa da 25.822 a 309.874 euro quando il traffico di droghe «pesanti» sia effettuato da un soggetto autorizzato (commi 2 e 3); con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 5.164 a 77.468 euro quando le condotte illecite riguardano droghe «leggere» (comma 4); con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro quando – salvo che il fatto costituisca più grave reato – le condotte di produzione, traffico e detenzione «per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze», sono di lieve entità (comma 5).
  Con riferimento alla fattispecie di lieve entità prevista dal comma 5 dell'articolo 73 e oggetto della proposta di legge in esame, fa presente che la Corte di Cassazione ha affermato che tale fattispecie può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione. Quando la fattispecie lieve è commessa da un tossicodipendente, a norma del comma 5-bis dell'articolo 73, il giudice può applicare, in luogo delle suddette pene, il lavoro di pubblica utilità per una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva. Analogamente si procede quando un tossicodipendente commette, in relazione alla propria condizione di dipendenza, un reato diverso dai fatti di lieve entità relativi agli stupefacenti (purché non sia un reato contro la persona o uno dei gravi delitti per i quali è consentita una più lunga durata delle indagini preliminari), per il quale il giudice infligga una pena non superiore a un anno di detenzione (comma 5-ter). Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi da 3 o più persone (comma 6) e diminuite per colui che si adopera per collaborare con le autorità (comma 7). In caso di condanna o patteggiamento della pena, è sempre ordinata la confisca penale, anche per equivalente (comma 7-bis).
  Per quanto attiene al contenuto della proposta di legge in esame, che si compone di due articoli, sottolinea che la stessa reca un intervento specifico sui fatti di lieve entità puniti dal comma 5 dell'articolo 73. In particolare, l'articolo 1 interviene sulla lettera h) del comma 2 dell'articolo 380 del Pag. 29codice di procedura penale, eliminando la clausola di salvezza per le fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. In conseguenza di tale modifica è pertanto possibile procedere all'arresto obbligatorio di chiunque sia colto in flagranza del delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, anche quando i fatti appaiano di lieve entità.
  Segnala che l'articolo 2 interviene direttamente sull'articolo 73 del citato testo unico per inasprire le pene in caso di fatti di lieve entità e per sopprimere le disposizioni che prevedono un trattamento punitivo speciale quanto i fatti siano commessi da un tossicodipendente. In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da 1.032 a 10.329 euro per i fatti di lieve entità, che è elevata alla reclusione da 3 a 6 anni e alla multa da 5.000 a 20.000 euro. Il massimo edittale previsto per il fatto lieve coincide quindi con il minimo edittale previsto per il fatto non lieve. Con la modifica, inoltre, il fatto di lieve entità di cui al comma 5 è destinato a riferirsi esclusivamente a condotte relative a droghe pesanti, diversamente da quanto accade attualmente, con l'applicabilità della lieve entità tanto a droghe pesanti quanto a droghe leggere, oltre che a sostanze eterogenee. Infatti, l'aumento del minimo edittale per il fatto lieve – che passa dagli attuali 6 mesi a 3 anni di reclusione – comporta l'impossibilità di riferire la fattispecie alle droghe leggere che, nel minimo, prevedono due anni di reclusione.
  La lettera b) del comma 1, inoltre, abroga i commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 73 del testo unico.
  In particolare, rammenta che il comma 5-bis consente al giudice, in caso di condanna per un fatto di lieve entità (ai sensi del comma 5), di applicare al tossicodipendente o all'assuntore di stupefacenti, in luogo della pena detentiva, il lavoro di pubblica utilità. Il corretto svolgimento della misura sostitutiva – non irrogabile per più di due volte – è controllato dall'UEPE (ufficio dell'esecuzione penale esterna) che ne riferisce periodicamente al giudice; il lavoro ha una durata che corrisponde a quella della pena detentiva irrogata e può essere svolto anche in strutture private autorizzate. La violazione degli obblighi relativi alla misura, su richiesta del PM, ne comporta la revoca e la sua sostituzione con la detenzione; la decisione del giudice è ricorribile per cassazione. Il comma 5-ter, introdotto dal decreto-legge n. 78 del 2013, consente invece al condannato tossicodipendente o all'assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità anche in caso di condanna per un reato diverso da quelli di lieve entità previsti dal comma 5, purché commesso per una sola volta. Sono esclusi i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ed i reati contro la persona. La disposizione richiede che il diverso reato sia stato commesso dalla persona tossicodipendente o dall'assuntore «abituale» di sostanze stupefacenti in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale. La misura si applica sempre che il giudice abbia inflitto una pena non superiore ad un anno di detenzione.

  Maria Teresa BELLUCCI (FDI) chiede se possa intervenire o se lo svolgimento del dibattito sia previsto in altra seduta.

  Franco VAZIO, presidente, essendo previsto al termine della seduta in sede referente lo svolgimento di audizioni informali, in considerazione del ritardo già accumulato a causa del protrarsi dei lavori dell'Assemblea, ritiene opportuno rinviare il dibattito anche al fine di dedicare il giusto spazio alla discussione di un tema di particolare rilievo quale quello in esame. Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 4 dicembre 2019.

Audizione, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2059 Costa, recante modifiche alla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di prescrizione del reato, di Domenico Pulitanò, professore emerito di diritto penale presso l'Università degli studi di Milano Bicocca, di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense (OCF) e di Antonio Laronga, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.55 e dalle 16.30 alle 16.55.