CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 ottobre 2019
260.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 24 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 15.20.

DL 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
C. 2203 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto STEFANI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XI Commissione Lavoro, il disegno di legge C. 2203, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
  Segnala quindi che il parere sul provvedimento dovrà essere espresso entro la giornata odierna, considerato che la discussione in Assemblea sul provvedimento inizierà nella prima mattinata di martedì 29 ottobre.

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  Francesco FORCINITI (M5S), relatore, illustrando il provvedimento, rileva innanzitutto come il decreto-legge, che originariamente era costituito da 16 articoli, sia stato modificato nel corso dell'esame al Senato e ora si componga di 28 articoli, suddivisi in 3 Capi.
  Il Capo I, che si compone degli articoli da 1 a 8, reca disposizioni per la tutela del lavoro.
  L'articolo 1 introduce, al comma 1, lettera a), una prima regolamentazione del lavoro attraverso piattaforma digitale (cosiddetto gig working), annoverando tra i rapporti di collaborazione cui si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche quelli in cui le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate mediante piattaforme anche digitali. Inoltre, nel corso dell'esame al Senato, è stata modificata la definizione generale dei suddetti rapporti di collaborazione ricondotti alla disciplina del lavoro subordinato, estendendola anche alle ipotesi in cui l'organizzazione da parte del committente non riguardi tempi e luogo di lavoro.
  La lettera c) del medesimo articolo 1, comma 1, introduce una disciplina specifica, intesa a porre livelli minimi di tutela per i rapporti di lavoro di soggetti (cosiddetti riders) che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di determinati veicoli, con riferimento ai casi in cui l'organizzazione delle attività sia operata attraverso piattaforme anche digitali e sempre che i medesimi rapporti non rientrino nella nozione di lavoro dipendente.
  In particolare:
   in base ad una modifica introdotta dal Senato, si dispone che i criteri per la determinazione del compenso complessivo dei lavoratori possono essere definiti dai contratti collettivi, in assenza dei quali i lavoratori non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti;
   ai lavoratori spetta, in ogni caso, un'indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai summenzionati contratti relativi ai medesimi lavoratori.

  In base a una modifica apportata nel corso dell'esame al Senato, le disposizioni in materia di compenso e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e di sicurezza del lavoro entreranno in vigore decorsi, rispettivamente, 12 mesi e 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Nel corso dell'esame al Senato è stato anche disposto che ai suddetti lavoratori si applichi la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore prevista per i lavoratori subordinati (ivi compreso l'accesso alla piattaforma).
  La lettera b) del comma 1 riduce da tre ad una mensilità il requisito contributivo, richiesto agli iscritti alla Gestione separata dell'INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, per usufruire dell'indennità giornaliera di malattia, dell'indennità di degenza ospedaliera, del congedo di maternità e del congedo parentale. Inoltre, la norma dispone contestualmente il raddoppio delle attuali aliquote per la determinazione della misura dell'indennità giornaliera di malattia e dell'indennità di degenza ospedaliera.
  L'articolo 2 riduce da tre a un mese il requisito contributivo per usufruire dell'indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL, l'indennità di disoccupazione relativa ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria relativamente a quanto disposto dagli articoli 1 e 2.
  L'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone che le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro da parte dei datori di Pag. 10lavoro siano inoltrate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in luogo dell'ANPAL, come attualmente previsto.
  L'articolo 4, modificato nel corso dell’iter presso il Senato, al comma 1 incrementa di un milione, per il 2019, il contributo in favore della società ANPAL Servizi Spa (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), con riferimento alle le spese di personale; il comma 3 reca la relativa copertura finanziaria.
  Il comma 2-bis stabilisce che la società ANPAL Servizi Spa (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) possa:
   procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di tutto il personale che abbia già prestato servizio con contratto a tempo determinato;
   bandire, nel triennio 2019-2021, specifiche procedure concorsuali – per l'assunzione a tempo indeterminato – per il personale che abbia maturato entro il 1o gennaio 2019 specifiche esperienze professionali con contratto di collaborazione presso la medesima società (compresi i rapporti intercorsi nel periodo in cui la società aveva la denominazione di Italia lavoro Spa).

  Tali misure di assunzioni sono proposte in considerazione dei compiti relativi all'istituto del Reddito di cittadinanza e alla nuova programmazione comunitaria.
  La disposizione fa altresì riferimento alle procedure stabilite dai regolamenti interni per il reclutamento del personale, adottati dalla società ANPAL Servizi ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  In merito ricorda che il citato articolo 19, comma 2, del testo unico con riferimento al reclutamento del personale da parte delle società a controllo pubblico, demanda a provvedimenti della medesima società la definizione dei criteri e delle modalità attuativi dei princìpi stabiliti per il reclutamento nelle pubbliche amministrazioni (tra cui i princìpi di selezione, trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità), prevedendo, in assenza dei suddetti provvedimenti, l'applicazione in via diretta delle norme (relative ai medesimi princìpi, con riferimento al reclutamento nelle pubbliche amministrazioni) di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In merito, l'ANPAL Servizi Spa ha adottato il Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione.
  Rammenta altresì che – per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche – la giurisprudenza costituzionale (in particolare le sentenze n. 194 del 2002, n. 81 del 2006, n. 205 del 2006, n. 225 del 2010) ha evidenziato (nello specifico nella sentenza n. 90 del 2012) che «l'attivazione solo delle procedure riservate agli interni (le quali possono giungere fino al limite del cinquanta per cento dei posti «coperti attraverso prove selettive pubbliche nel triennio precedente»), congiuntamente alla mancata effettuazione dei concorsi per i candidati esterni, determina la violazione della norma interposta, rappresentata dal comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che prevede «la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso».
  Relativamente alle società a partecipazione pubblica gli orientamenti giurisprudenziali e della dottrina non sono del tutto univoci, anche alla luce all'evoluzione normativa degli ultimi decenni.
  Ad esempio, con specifico riferimento ad Italia lavoro, divenuta ANPAL Servizi Spa (sentenza n. 363 del 2003) la Corte costituzionale ha preliminarmente evidenziato la necessità di effettuare una ricostruzione della natura giuridica e dei compiti di volta in volta assegnati, rilevando come una società di questo tipo, costituita in base alla legge, affidataria di compiti legislativamente previsti e per essa obbligatori, operante direttamente nell'ambito Pag. 11delle politiche di un Ministero come strumento organizzativo per il perseguimento di specifiche finalità, presenta tutti i caratteri propri dell'ente strumentale, salvo quello di rivestire – per espressa disposizione legislativa – la forma della società per azioni, nonché segnalando come ciò, non possa di per sé assumere rilievo per negare la sussistenza della potestà legislativa in materia di «organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» attribuita in via esclusiva allo Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.
  A sua volta, nella sentenza 227 del 2013, la Corte costituzionale – evidenziando la necessità di procedere in ogni caso ad un concorso pubblico per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di personale di società a partecipazione pubblica – ha preso atto della legislazione che ha previsto, per l'assunzione in tali società, procedure di selezione «paraconcorsuali», nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche per il reclutamento dei dipendenti di società a partecipazione pubblica totale o di controllo.
  In tale occasione la Corte – ai fini delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche – ha concluso affermando che non è «sufficiente ipotizzare che vi sia stata una procedura selettiva purchessia, atteso che questa Corte ha già stabilito e oggi ribadisce che «il previo superamento di una qualsiasi «selezione pubblica», presso qualsiasi «ente pubblico», è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché esso non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale e fosse riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere» (sentenza n. 225 del 2010, che richiama le sentenze n. 293 del 2009 e n. 100 del 2010), «cosicché la garanzia del concorso pubblico non può che riguardare anche l'ipotesi di mera trasformazione di un rapporto contrattuale a tempo indeterminato in rapporto di ruolo, allorché [...] l'accesso al suddetto rapporto non di ruolo non sia a sua volta avvenuto mediante una procedura concorsuale» (sentenze n. 215 del 2009 e n. 203 del 2004)».
  Relativamente alla giurisprudenza di legittimità, in più occasioni la Corte di Cassazione, sulla base di previsioni legislative a suo tempo adottate ha delineato i seguenti princìpi:
   a) i processi di stabilizzazione (tendenzialmente rivolti ad eliminare il precariato venutosi a creare in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001), sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni (articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001);
   b) la deroga alle normali procedure di assunzione concerne il carattere di assunzione riservata e non aperta, ma non il requisito del possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno nelle singole qualifiche previsto dai sistemi di classificazione, né la regola, stabilità al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dell'accesso tramite procedure selettive, siccome la stabilizzazione di personale che non abbia sostenuto «procedure selettive di tipo concorsuale» è subordinata al superamento di tali procedure; le procedure selettive sono escluse soltanto per il personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (procedure previste da norme di legge);
   c) conseguentemente, le amministrazioni, con riguardo al personale da stabilizzare che ha già sostenuto «procedure selettive di tipo concorsuale», non «bandiscono» concorsi, ma devono limitarsi a dare «avviso» della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare domanda; in tal caso «la regolamentazione legislativa, sottraendo le procedure di «stabilizzazione» all'ambito di quelle concorsuali di cui all'articolo 63, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del Pag. 122001, nonché alle ipotesi «nominate» di poteri autoritativi nell'ambito del lavoro pubblico (articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001,), colloca le controversie inerenti a tali procedure nell'area del «diritto all'assunzione di cui all'articolo 63, comma 1», con conseguente appartenenza della giurisdizione al giudice ordinario (così in specie la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1778 del 2011);
   d) »diversamente, ove il personale non abbia già superato prove concorsuali, e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti, l'amministrazione può fare ricorso ad una selezione onde individuare il personale da assumere»; in tal caso «le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo» (richiama in particolare la citata sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1778 del 2011, e la sentenza della Corte di Cassazione n. 2568 del 2012).

  Ricorda inoltre che la sentenza n. 3621 del 2018 della Corte di cassazione ha rilevato la «necessità, avvertita dalla Corte costituzionale, di non limitare l'attuazione dei precetti dettati dall'articolo 97 della Costituzione ai soli soggetti formalmente pubblici bensì di estenderne l'applicazione anche a quelli che, utilizzando risorse pubbliche, agiscono per il perseguimento di interessi di carattere generale». La sentenza fa in particolare riferimento alle sentenze della Corte costituzionale che distinguono tra privatizzazione formale e privatizzazione sostanziale (richiama la citata sentenza della Corte costituzionale n. 363 del 2003, relativa ad Italia lavoro spa, società poi divenuta ANPAL servizi spa).
  In proposito, segnala quindi l'opportunità di valutare la congruità della previsione dell'articolo 4, comma 2-bis, con i principi definiti dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di merito relativamente alle assunzioni e procedure concorsuali riservate.
  L'articolo 5 incrementa, nella misura di 1.003 unità, concernenti il personale di area C, la dotazione organica dell'INPS, in relazione a risorse finanziarie già stanziate da norme vigenti.
  L'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, affida alla Sispi S.p.a. (Società Italia previdenza – Società italiana di servizi per la previdenza integrativa per azioni), interamente partecipata dall'INPS, le attività di Contact center multicanale verso l'utenza, alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attività, nel rispetto delle disposizioni interne in materia di in house providing.
  L'articolo 5-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale ispettivo fino a 150 unità a decorrere dal 2021.
  L'articolo 6 interviene in materia di lavoratori socialmente utili (LSU), disponendo il rinvio, dal 31 ottobre al 31 dicembre 2019, del limite temporale per le possibili proroghe, da parte di enti territoriali e di enti pubblici, delle convenzioni e dei contratti a tempo determinato, relativi ai lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato. Nel corso dell'esame al Senato è stato ampliato l'ambito delle pubbliche amministrazioni che possono ricorrere alle suddette procedure di assunzione.
  L'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina transitoria in materia di validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, consentendo fino al 30 settembre 2020 lo scorrimento delle graduatorie approvate tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 e, a determinate condizioni, fino al 31 marzo 2020 di quelle approvate nel 2011.
  L'articolo 7, relativamente ai riferimenti temporali della validità della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e della disciplina riguardante l'ISEE, dispone che Pag. 13la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre e che dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU medesima sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente.
  L'articolo 8 introduce la possibilità che il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili possa essere alimentato anche attraverso versamenti volontari da parte di soggetti privati, a titolo spontaneo e solidale.
  L'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce una disciplina particolare per il ricorso contro il provvedimento sanzionatorio emesso dalla struttura organizzativa competente della provincia autonoma di Bolzano a seguito dell'inosservanza di determinati obblighi previsti dalla normativa vigente in capo al beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, disponendo che, nel suddetto caso, è ammesso il ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento (in luogo del ricorso all'ANPAL ammesso avverso i medesimi provvedimenti sanzionatori adottati dai Centri per l'impiego).
  Il Capo II, che si compone degli articoli da 9 a 15, reca disposizioni relative a crisi aziendali.
  L'articolo 9 attribuisce alle regioni Sardegna e Sicilia la facoltà di destinare ulteriori risorse, nel limite, rispettivamente, di 3,5 milioni di euro e di 30 milioni di euro entro l'anno 2019, per la prosecuzione dei trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori già occupati nelle aree di crisi industriale complessa, a condizione che siano contestualmente applicate le misure di politica attiva stabilite dalla normativa vigente.
  L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, incrementa, per il 2019, di 90 milioni di euro le risorse finanziarie destinate alla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinario concesso per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà.
  Per quanto riguarda l'area di crisi industriale complessa della provincia di Isernia, l'articolo 10 estende la disciplina relativa alla mobilità in deroga anche ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga. Tale estensione non opera nei confronti dei soggetti ad esclusione dei percettori del Reddito di cittadinanza e a condizione che ad essi siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale.
  L'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stanzia 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da destinare alla realizzazione dell'intervento in variante e in ammodernamento del primo tratto del progetto stradale denominato «Mare-Monti». Lo stanziamento è finalizzato a sviluppare il collegamento stradale tra le aree del cratere del sisma del 2016, l'area di crisi industriale complessa del Distretto Fermano-Maceratese e la rete autostradale del territorio della Regione Marche.
  L'articolo 11 autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a concedere, sulla base di un accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2020, l'esonero dal versamento del contributo addizionale dovuto in caso di ricorso al trattamento di integrazione salariale alle imprese operanti nel settore della fabbricazione di elettrodomestici, che occupino più di quattromila lavoratori, abbiano unità produttive nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa, e abbiano stipulato un contratto di solidarietà finalizzato al mantenimento della produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali tramite la riduzione concordata dell'orario di lavoro, avviata nel 2019, per almeno 15 mesi. Nel corso dell'esame al Senato è stata aggiunta l'attività del personale addetto agli impianti di trasporto a fune, destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane, e alla gestione delle piste da sci nell'elenco delle attività stagionali per cui è previsto l'esonero dal versamento del contributo addizionale per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.Pag. 14
  L'articolo 11-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, concerne il finanziamento dei trattamenti di mobilità in deroga concessi, per un limite massimo di 12 mesi, ai lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga nel periodo 1o dicembre 2017-31 dicembre 2018 e che non abbiano diritto alla fruizione della NASpI.
  In particolare, si sostituisce il riferimento all'impiego di eventuali risorse residue delle regioni o delle province autonome con la possibilità per le stesse di utilizzare le risorse già assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
  L'articolo 11-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riconosce l'indennizzo per cessazione di attività commerciale anche ai soggetti che – nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 – risultavano in possesso dei requisiti previsti per la concessione del beneficio dalla norma istitutiva.
  L'articolo 12 introduce norme funzionali al potenziamento della struttura di cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro, appositamente istituita dall'articolo 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), per il monitoraggio delle politiche volte a contrastare il declino dell'apparato produttivo. A tale struttura è assegnato un contingente di personale, fino ad un massimo di 12 unità, dotato di specifiche e necessarie competenze ed esperienze nel settore della politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di impresa.
  L'articolo 13 interviene in materia di emissione di gas ad effetto serra. In particolare, il comma 1 dispone la destinazione della quota annua dei proventi derivanti dalle aste CO2, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, nella misura massima di 100 milioni per il 2020 di euro e di 150 milioni di euro annui dal 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per il finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino a un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico con decreto ministeriale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  Il comma 2 prevede l'istituzione presso il medesimo Ministero del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, per il sostegno della transizione energetica di settori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.
  L'articolo 13-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, ha introdotto alcune norme in materia di controlli e sanzioni concernenti gli incentivi relativi alle energie da fonti rinnovabili.
  L'articolo 13-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, incrementa di 500.000 euro per il 2019, di un milione per il 2020 e di 5 milioni per il 2021, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere sull'intero territorio nazionale la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso l'articolo 14, il quale interveniva sulla disposizione che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell'ILVA di Taranto in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale. In particolare, il decreto- legge interveniva sia in merito all'ambito oggettivo dell'esonero da responsabilità, con riguardo alle condotte scriminate, sia in merito all'ambito temporale dell'esimente da responsabilità penale e amministrativa che, per i soli acquirenti o affittuari (e per i soggetti da questi delegati), e veniva prorogata dal 6 settembre Pag. 152019 alla scadenza delle singole prescrizioni del Piano ambientale alle quali la condotta è riconducibile.
  L'articolo 14-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (cosiddetto «end of waste»), in particolare ridefinendo una delle condizioni per la cessazione della suddetta qualifica, venendo così in rilievo la destinazione all'utilizzo, anziché il comune utilizzo previsto a legislazione vigente.
  L'articolo 15 introduce modifiche all'articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto «decreto crescita»), che ha istituito un Fondo salva opere per garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare i lavoratori.
  Le modifiche sono volte:
   al comma 1, lettera a), a consentire l'accesso alle risorse del Fondo salva opere anche ai fornitori, nelle ipotesi di affidamenti da parte di contraente generale;
   al comma 1, lettera b), a prevedere da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la surroga nei diritti dei beneficiari del Fondo, oltre che nei confronti dell'appaltatore o dell'affidatario del contraente generale, anche verso il contraente generale;
   al comma 1, lettera c), a disciplinare la procedura per l'accesso a favore delle imprese beneficiarie alle risorse del Fondo salva opere, anche in pendenza di controversie giurisdizionali, contributive e fiscali.

  Durante l'esame al Senato è stato disposto il differimento dal 31 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 del termine entro cui i comuni beneficiari di contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile devono iniziare i lavori.
  L'articolo 15-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, introduce una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome.
  Il Capo III, composto del solo articolo 16, reca l'entrata in vigore del provvedimento.
  Per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza costituzionalmente definiti, segnala come il provvedimento, recando primariamente modifiche alla disciplina vigente in materia di lavoro e di crisi aziendali, sia riconducibile prevalentemente alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato «tutela della concorrenza», «ordinamento civile e penale», e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), l) e m) della Costituzione, nonché alle materie di legislazione concorrente «tutela e sicurezza del lavoro» e «sostegno all'innovazione per i settori produttivi» di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), chiede che l'esame del provvedimento, attesa la sua rilevanza, sia rimesso alla Commissione nella sua composizione plenaria.

  Alberto STEFANI, presidente, alla luce della richiesta di rimessione formulata dal deputato Iezzi, avverte che l'esame in sede consultiva del provvedimento proseguirà dinanzi alla Commissione nella sua composizione plenaria.
  Avendo avvertito il Presidente della Commissione della richiesta di rimessione, informa quindi che sarà immediatamente convocata una seduta della Commissione in sede consultiva, attesa l'esigenza di esprimere sul provvedimento il parere nella giornata odierna.

  La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 24 ottobre 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 15.35.

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DL 101/2019: Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
C. 2203 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che, a seguito della richiesta in tal senso avanzata dal deputato Iezzi, l'esame in sede consultiva del provvedimento, avviato dal Comitato permanente per i pareri nella seduta odierna, prosegue dinanzi alla Commissione nella sua composizione plenaria.
  Ricorda quindi che il relatore, Forciniti, ha già illustrato il contenuto del provvedimento durante l'esame presso il Comitato permanente e ha formulato su di esso una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato).

  Francesco FORCINITI (M5S), relatore, raccomanda l'approvazione della sua proposta di parere, illustrando l'osservazione da esso recata, volta, con riferimento all'articolo 4, comma 2-bis, a invitare la Commissione di merito a valutare la congruità della predetta previsione con i principi definiti dalla giurisprudenza costituzionale e di merito relativamente alle assunzioni e procedure concorsuali riservate.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.40.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 24 ottobre 2019.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C.1630 Santelli, recanti modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 24 ottobre 2019.

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane (UCPI) nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 474 Nesci, C. 1512 Bruno Bossio e C.1630 Santelli, recanti modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli degli enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.20 alle 16.40.

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