CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 ottobre 2019
247.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 105

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

  La seduta comincia alle 12.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Pag. 106del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.
C. 1909 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o ottobre 2019.

  Maria Soave ALEMANNO (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Francesco ACQUAROLI (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia sulla proposta di parere della relatrice.

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006.
C. 1993 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o ottobre 2019.

  Diego ZARDINI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole, con particolare riferimento agli articoli 15 e 18 dell'Accordo che investono direttamente le competenze della X Commissione (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

  La seduta comincia alle 12.05.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia energetica nazionale al piano nazionale energia e clima per il 2030.
(Deliberazione di una proroga del termine).

  Gianluca BENAMATI, presidente, ricorda che la Commissione, in data 5 dicembre 2018, ha deliberato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030. Il termine per la sua conclusione era stato originariamente fissato al 30 settembre 2019.
  Nel dare seguito a quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 25 settembre, la Presidenza della Commissione ha acquisito l'intesa con la Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga del medesimo termine fino al 31 dicembre 2019.
  Pone, quindi, in votazione la proposta di proroga del temine dell'indagine conoscitiva testè richiamata.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 12.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Gian Paolo Manzella.

  La seduta comincia alle 12.10.

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Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2019 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.
Atto n. 116.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1o ottobre 2019.

  Fabio BERARDINI (M5S), relatore, ribadendo la disponibilità a recepire eventuali osservazioni dei colleghi, sottolinea la necessità di un'approfondita riflessione prima di procedere alla stesura di una proposta di parere. Si impegna, quindi, a far conoscere informalmente ai colleghi la sua proposta di parere prima della seduta di martedì 8 ottobre, termine ultimo per l'espressione del parere.

  Gavino MANCA (PD) osserva che il testo dello schema è nel suo insieme condivisibile. Desidera però sottolineare un aspetto relativo all'articolo 5 che negli anni passati prevedeva stanziamenti alle Regioni per la tutela dei consumatori, stanziamenti che invece non sono presenti nell'attuale schema. Chiede chiarimenti al proposito, raccomandando, nel caso, al relatore, la formulazione di un'eventuale osservazione.

  Fabio BERARDINI (M5S), relatore, fa presente che si sta facendo un approfondimento sul punto richiamato dal deputato Gavino Manca. Ricorda, peraltro, che il termine previsto dal precedente decreto per la presentazione di progetti da parte delle Regioni, è scaduto solo il 30 settembre scorso.

  Francesco ACQUAROLI (FDI) ritiene necessario, ai fini della valutazione sullo schema di decreto in esame, avere un quadro degli effetti negli anni passati dell'impiego delle risorse in questione.

  Gianluca BENAMATI, presidente, fa presente che nello schema i dati richiesti sono espressi sinteticamente, ma comprende la richiesta di una documentazione più dettagliata.

  Fabio BERARDINI (M5S), relatore, ricorda che gli esiti dell'impiego delle risorse sono riportati sui siti regionali, ma nulla vieta di chiedere, ove possibile, una documentazione dettagliata e complessiva.

  Gianluca BENAMATI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

  La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia energetica nazionale al piano nazionale energia e clima per il 2030.

  Gianluca BENAMATI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana industria olearia (ASSITOL).
(Svolgimento e conclusione).

  Carlotta TRUCILLO, area legale di ASSITOL, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi il presidente Gianluca BENAMATI e il deputato Luca SUT (M5S) per porre quesiti e formulare osservazioni.

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  Claudio PEPE, vicepresidente del gruppo biodiesel di ASSITOL e Andrea CARASSI, direttore generale di ASSITOL, rispondono ai quesiti formulati e rendono ulteriori precisazioni.

  Gianluca BENAMATI, presidente, ringrazia gli auditi per il loro intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).
(Svolgimento e conclusione).

  Nicola MASSARO, dirigente tecnologie e qualità delle costruzioni dell'ANCE e Flavio MONOSILIO, direttore direzione affari economici e centro studi dell'ANCE, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Martina NARDI (PD), Andrea VALLASCAS (M5S), e il presidente Gianluca BENAMATI, per porre quesiti e formulare osservazioni.

  Flavio MONOSILIO, direttore direzione affari economici e centro studi dell'ANCE e Nicola MASSARO, dirigente tecnologie e qualità delle costruzioni dell'ANCE, rispondono ai quesiti formulati e rendono ulteriori precisazioni.

  Gianluca BENAMATI, presidente, ringrazia gli auditi per il loro intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 2 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

  La seduta comincia alle 15.

Istituzione del Ministero del turismo e altre disposizioni per la promozione del turismo e il sostegno del lavoro e delle imprese operanti nel settore turistico, nonché deleghe al Governo per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica e la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione di servizi turistici.
C. 1743 Zucconi.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo ZUCCONI (FDI), relatore, prima di esporre nel dettaglio i contenuti della proposta di legge C. 1743, di cui è primo firmatario, della quale la X Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, desidera fare alcuni breve premesse.
  La prima riguarda il fatto che le disposizioni della proposta di legge istitutive del Ministero del turismo, potrebbero collidere con l'articolo 1 del decreto-legge attualmente all'esame del Senato che trasferisce le competenze sul turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al Ministero per i beni e le attività culturali. Si impegna fin d'ora, una volta convertito il decreto-legge, ad apportare al testo della proposta di legge le necessarie correzioni.
  Con la seconda premessa vuole sottolineare che la proposta di legge nasce da finalità politiche, ma anche sulla base delle indicazioni del settore turistico, indicazioni mai prese seriamente in considerazione da nessun governo.
  Con la terza premessa desidera rilevare che la proposta si propone di regolare i siti web di intermediazione turistica. Fa presente al proposito che anche la proposta C. 1900, anch'essa a sua prima firma, incide su questo aspetto e raccomanda, quindi, alla Commissione l'opportunità di valutarne l'abbinamento.
  Passando al contenuto della proposta di legge, osserva che questa è composta da 26 articoli suddivisi in 3 Capi.

Pag. 109

  Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 12, reca misure per la promozione del turismo.
  L'articolo 1 dispone l'istituzione del Ministero del turismo. A tal fine, il comma 1 novella il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, apportandovi le seguenti modifiche: all'articolo 2, comma 1, che reca l'elencazione dei Ministeri, sostituisce la denominazione vigente di cui al numero 7, «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo» con la seguente: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali «con il contestuale inserimento del Ministero del turismo nella suddetta elencazione dei Ministeri; all'articolo 33, che disciplina le attribuzioni del vigente Ministero delle politiche agricole alimentari e del turismo, dispone l'abrogazione del comma 3, lettera b-bis), che menziona, tra le attribuzioni del Ministero, lo «svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche» (va ricordato al proposito che l'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, attualmente all'esame del Senato, prevede il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate in materia di turismo); all'articolo 34, comma 1, riduce da quattro a due il numero massimo dei dipartimenti istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; al Titolo IV è aggiunto il Capo XII-bis, costituito dal solo articolo 54-bis, concernente il Ministero del turismo. In particolare: il comma 1 istituisce il Ministero del turismo; il comma 2 dispone l'attribuzione al Ministero del turismo delle funzioni in materia di turismo e prevede inoltre che al Ministero stesso siano trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento; il comma 3 dispone che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali «sostituisca, ad ogni effetto e ovunque ricorra, la denominazione attuale del Ministero medesimo, riferita anche al turismo; il comma 4 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie del neo istituito Ministero e la definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse medesime, prevedendo che le risorse umane comprendono il personale di ruolo nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale, assegnato al Dipartimento del turismo alla data di entrata in vigore della disposizione, riconoscendo tra l'altro il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dall'adozione del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; il comma 5 modifica l'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014, disponendo la sostituzione dei riferimenti al Ministro o al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ovunque essi ricorrano, con il riferimento, rispettivamente, al Ministro e al Ministero del turismo; il comma 6 prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, lo statuto dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo sia modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero del turismo; il comma 7 prevede l'abrogazione dei commi 1, 2, 3, 4, 9 e 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 86 del 2018, che ha disposto il trasferimento al Pag. 110Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni in materia di turismo; il comma 8 dispone la sostituzione dei riferimenti al Ministro o al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con i riferimenti, rispettivamente, al Ministro e al Ministero del turismo, ovunque essi ricorrano nella legge 26 gennaio 1963, n. 91 e nella legge 2 gennaio 1989, n. 6, recanti, rispettivamente, il riordinamento del Club alpino italiano e l'ordinamento della professione di guida alpina; il comma 9 dispone che dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 2, al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo per il sostegno dell'offerta turistica nazionale, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Il comma 2 prevede che il suddetto fondo sia ripartito annualmente tra le regioni, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di progetti finalizzati all'incremento e alla valorizzazione dei servizi e delle strutture dell'offerta turistica territoriale, prevedendo anche iniziative finalizzate al sostegno del turismo sociale. Il comma 3 demanda a un successivo decreto del Ministro del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle modalità di presentazione dei suddetti progetti volti all'incremento e alla valorizzazione dei servizi e delle strutture dell'offerta turistica da parte delle regioni, nonché dei criteri di valutazione dei medesimi ai fini della ripartizione del fondo.
  L'articolo 3, comma 1, reca una delega al Governo per l'adozione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica. Ricorda in proposito che l'articolo 1, comma 2, lettera p), del disegno di legge delega in materia di turismo, approvato dalla Camera il 10 luglio scorso e attualmente all'esame del Senato, prevede quale principio e criterio direttivo al quale il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, l'istituzione, presso una università pubblica, di una Scuola nazionale di alta formazione turistica. Il medesimo comma 1 dell'articolo 3 della proposta C. 1743 elenca i princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega: individuare la sede, le strutture e il personale docente, amministrativo e tecnico e le relative procedure di assunzione, nel limite di spesa previsto dal successivo comma 4, nonché le modalità di organizzazione e di funzionamento interno; prevedere che la finalità didattica della Scuola consista nel formare figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel settore turistico, nei servizi del turismo, nella ristorazione, nonché nella conoscenza dei prodotti alimentari e vinicoli della tradizione e della cultura italiane; con riferimento ai requisiti previsti per l'accesso alla Scuola, consentirlo a soggetti in possesso di diploma di laurea o di diploma in materie attinenti al settore turistico, imprenditori e manager con almeno tre anni di esperienza a livello direttivo di imprese del settore turistico, della ristorazione e dell'enologia, anche prevedendo procedure di valutazione di tipo concorsuale; prevedere un'articolazione dei percorsi formativi strutturata in corsi di alta formazione e specializzazione in scienze internazionali dell'ospitalità, dell'amministrazione, del marketing alberghiero, dell'organizzazione e della sicurezza della struttura alberghiero-ricettiva, con particolare riguardo ai settori del front office, food and beverage, house-keeping, sales e marketing, event management e gestione delle risorse umane, corsi di formazione e alta specializzazione nei settori della cucina, della ristorazione e dell'enologia nazionali; prevedere come parte integrante dei percorsi formativi un periodo di stage presso imprese operanti nel settore turistico, della ristorazione o Pag. 111dei servizi connessi al turismo; prevedere il rilascio di un attestato di master a seguito del superamento con esito positivo di un esame teorico e pratico. Il comma 2 dispone in ordine al procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi della delega, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Su gli schemi del decreto legislativo si prevede: l'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere; la trasmissione dello schema alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Si dispone, inoltre, che: qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cada nei sessanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima sia prorogata di centoventi giorni; il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmetta nuovamente il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione; le Commissioni parlamentari possano esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il comma 3 consente al Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle delega, di adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura sopra descritti, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. Ai sensi del comma 4, agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in commento, pari, a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi del successivo articolo 26.
  L'articolo 4 prevede l'accesso degli istituti professionali di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera ad appositi finanziamenti finalizzati alla ristrutturazione dei laboratori didattici, nel limite complessivo di spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  L'articolo 5, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di servizi turistici con particolare riguardo alla domanda e all'offerta di servizi ricettivi e di ospitalità attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: garantire la libera concorrenza nel settore, vietando la creazione di monopoli e di posizioni dominanti; garantire rapporti non vessatori, con particolare riferimento alle commissioni richieste alle imprese alberghiere e alle altre strutture ricettive da parte delle piattaforme tecnologiche che svolgono attività di intermediazione; garantire alle imprese alberghiere e alle altre strutture ricettive il diritto di determinare in maniera autonoma le proprie politiche commerciali, vietando l'utilizzo indebito del rispettivo marchio; prevedere che le comunicazioni relative alla valutazione di imprese operanti nei settori del turismo e della ristorazione non possano essere diffuse per via informatica in forma anonima, garantendo forme di identificazione dei soggetti autori delle comunicazioni e un diritto di replica effettivo e immediato da parte delle imprese e degli esercenti; prevedere che i redditi percepiti da piattaforme tecnologiche che svolgono attività di intermediazione per conto di imprese Pag. 112italiane operanti in Italia siano soggetti a imposizione fiscale in Italia. Il comma 2 e il comma 3 dispongono in merito al procedimento di adozione dei decreti legislativi e ad eventuali decreti correttivi, nei medesimi termini di cui all'articolo 3.
  L'articolo 6, comma 1, al fine di incentivare i flussi turistici provenienti dall'estero, dispone l'emanazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un decreto con il quale il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del turismo, individua procedure semplificate per la riduzione di almeno la metà dei tempi di rilascio dei visti di ingresso per turismo, anche prevedendo visti di ingresso cumulativi o modalità di rilascio in formato elettronico. Il comma 2 prevede che tale procedura abbreviata si applica esclusivamente ai cittadini degli Stati esteri individuati, sulla base dei dati relativi alla domanda turistica e al potere di acquisto, ogni due anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro del turismo.
  L'articolo 7 reca una norma in materia di razionalizzazione dell'attività degli uffici esteri dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, e dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e delle camere di commercio estere. Più in dettaglio, si prevede che gli uffici esteri dell'ENIT e dell'ICE, nell'ambito delle rispettive competenze, coordinino la propria attività al fine di svolgere un'azione omogenea, razionale ed efficiente nella promozione dell'offerta turistica italiana. La norma àncora la suddetta attività di coordinamento svolta dall'ENIT e dall'ICE a determinate linee guida, la cui individuazione è demandata a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

  L'articolo 8, comma 1, istituisce presso il Ministero del turismo la Commissione per il potenziamento delle politiche del turismo nazionale, con la finalità di individuare le aree di crisi del settore turistico e di prevedere adeguate misure di sostegno per tali aree. Il comma 2 individua la seguente composizione della Commissione: Ministro del turismo o un suo delegato (in funzione di presidente); Ministro per i beni e le attività culturali o un suo delegato; Ministro dell'economia e delle finanze o un suo delegato; un rappresentante di ciascuna regione, indicato dal rispettivo presidente della regione; un rappresentante per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 3 dispone in ordine alle funzioni e alle competenze della Commissione, prevedendo che essa: individui, in linea con le finalità già esplicitate al comma 1, le aree territoriali di crisi nel settore turistico; elabori un piano per il sostegno e il rilancio delle medesime aree, nonché un piano di interventi per il potenziamento delle politiche turistiche a livello nazionale. Il comma 4 dispone in ordine al procedimento di adozione dei provvedimenti, in particolare per la parte di competenza statale, prevedendo in particolare che essi siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del fondo per il sostegno dell'offerta turistica nazionale, istituito dall'articolo 2 nello stato di previsione del Ministero del turismo.
  L'articolo 9 reca disposizioni di contrasto allo svolgimento abusivo delle attività e delle professioni turistiche. Il comma 1 pone in capo alle regioni il compito di: redigere un elenco delle strutture e dei soggetti che ospitano turisti a pagamento nel proprio territorio, anche all'interno di abitazioni private, in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, al fine di contrastare l'evasione fiscale da parte di soggetti che svolgono attività di ricezione e ospitalità turistica in assenza delle autorizzazioni Pag. 113previste dalla normativa vigente; inviare l'elenco in questione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 2 istituisce un'apposita area d'intervento, nell'ambito del Servizio centrale della polizia postale e delle comunicazioni, finalizzata all'individuazione e al contrasto dell'esercizio abusivo delle attività e delle professioni turistiche che si svolgono a livello informatico e digitale, sulla base delle risorse umane disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si demanda infine a un decreto del Ministro dell'interno l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, del regolamento di attuazione della norma.
  L'articolo 10, comma 1, prevede l'obbligo, a decorrere dal 1o gennaio 2020, per tutti i prodotti italiani, alimentari e vinicoli contrassegnati dai marchi di denominazione di origine o di indicazione geografica, di essere dotati di un codice a barre bidimensionale (QR Code) al fine di consentire il collegamento a una pagina internet contenente informazioni sul territorio di origine del prodotto e sulle principali attrattive turistiche ivi presenti. Ai sensi del comma 2, l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo provvede alla realizzazione delle pagine internet e alla loro pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. Il comma 3 dispone, infine, che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, adotti il regolamento di attuazione delle suddette disposizioni.
  L'articolo 11 introduce norme finalizzate a incentivare e favorire il turismo destagionalizzato, ossia l'attività turistica nei periodi di bassa stagione, ponendo in capo al Ministero del turismo, sulla base di una convenzione stipulata tra l'ENIT e le imprese ferroviarie in possesso di licenza per il trasporto di persone, il compito di contribuire alla realizzazione di iniziative promozionali, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019. La norma demanda poi a un regolamento, adottato con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle modalità di attuazione della disposizione.
  L'articolo 12, mediante la novella dell'articolo 45, comma 2, lettera b), del testo unico dei servizi di media audio- visivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 17, prevede che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale garantisce un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate alla promozione del patrimonio turistico italiano, anche prevedendo la realizzazione di un apposito canale satellitare tematico.
  Il Capo II, costituito dagli articoli da 13 a 18, reca misure per il sostegno del lavoro nel settore turistico.
  L'articolo 13 riconosce alle imprese alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale. Il comma 1 disciplina le modalità con cui i suddetti soggetti possono acquisire prestazioni di lavoro occasionale, in deroga a quanto disposto in materia dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Il comma 2 prevede che la possibilità di avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale è ammessa: per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, nel limite di spesa complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno civile; per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per prestazioni che danno luogo a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro nel corso di un anno civile. Ai sensi dei commi 3 e 4, per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale, gli utilizzatori: acquistano attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è pari a 10 euro per Pag. 114ogni ora lavorativa prestata; ai sensi, invece, del comma 5, sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando altresì l'orario di inizio e di termine e il luogo della prestazione. I commi 6 e 8 dispongono che il prestatore di lavoro occasionale percepisca il proprio compenso – esente da qualsiasi imposizione fiscale e che non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato – dal concessionario, individuato da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. Il comma 7 prevede che il concessionario effettui anche il versamento (comma 7: dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono. Tale percentuale può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla citata gestione separata dell'INPS; dei contributi assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono.
  L'articolo 14 dispone la cumulabilità dei redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito ed eleva da tre a dodici giorni il limite massimo di durata di rapporti di lavoro instaurati, per l'esecuzione di speciali servizi, nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e portuale ai quali non si applica la disciplina generale del contratto a termine. Più nel dettaglio, il comma 1, lettera a), – aggiungendo il nuovo comma 2-bis all'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, – fissa a 5.000 euro annui il limite entro cui i redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, disponendo altresì che l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente. Inoltre, il medesimo nuovo comma 2-bis dispone che ai suddetti redditi da lavoro intermittente non si applichino le disposizioni che prevedono una riduzione della NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) nel caso in cui il percettore, durante il periodo di fruizione della stessa, instauri un rapporto di lavoro subordinato o intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale che dia luogo ad un reddito superiore a soglie normativamente definite. La lettera b) del medesimo comma 1 – modificando l'articolo 29, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 81 del 2015 – eleva da tre a dodici giorni il limite massimo di durata di rapporti di lavoro instaurati per l'esecuzione di speciali servizi nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo ai quali non si applica la disciplina generale del contratto a termine, fermo restando l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente.
  L'articolo 15 modifica i criteri per il calcolo, la misura e la durata della NASpI (Nuova assicurazione per l'impiego) per i lavoratori stagionali non agricoli. Più nel dettaglio, il comma 1, lettera a), inserendo il nuovo articolo 4-bis al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, interviene sul calcolo e sulla misura della NASpI. In deroga a quanto previsto in linea generale dall’ articolo 4 del medesimo decreto si dispone che per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la suddetta indennità sia pari al: 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda Pag. 115per il riconoscimento della NASpI; 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda per il riconoscimento della NASpI; 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda per il riconoscimento della NASpI. Vengono fatte salve le previsioni che dispongono per la suddetta indennità: la riduzione del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione; la non applicazione del prelievo contributivo disposto per le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, corrispondente all'aliquota contributiva prevista per gli apprendisti. Si dispone che in ogni caso la NASpI per i lavoratori stagionali non agricoli non possa superare, nel 2019, l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente. Viene inoltre precisato che per lavoratori stagionali non agricoli si intendono quelli che svolgono le attività individuate dall'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, da avvisi comuni e da contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché le attività lavorative a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico. Il comma 1, lettera b), aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 5 del citato decreto legislativo n.  22 del 2015, interviene sulla durata della NASpI. Si prevede che per i lavoratori stagionali non agricoli l'indennità sia corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Il comma 1, lettera c) dispone che la contribuzione versata durante il periodo di sospensione o di riduzione della NASpI, a seguito dell'instaurazione da parte del percettore di un rapporto di lavoro subordinato, sia utile ai lavoratori stagionali non agricoli ai fini della determinazione della suddetta misura dell'indennità medesima. Il comma 1, lettera d), introduce un limite alla contribuzione figurativa inerente al periodo di godimento della NASpI da parte dei suddetti lavoratori stagionali secondo parametri diversi rispetto a quelli previsti in via generale, prevedendo che, per il computo di tale contribuzione – rapportata alla base retributiva di calcolo dell'indennità per i medesimi soggetti, prevista dal nuovo articolo 4-bis – si applichi un limite pari a 1,2 volte la misura massima mensile della NASpI per l'anno in corso.
  L'articolo 16 estende agli anni 2019, 2020 e 2021 , la piena deducibilità IRAP del costo totale dei lavoratori stagionali nelle imprese alberghiere, previsto per il solo 2018 dalla legge di bilancio per il medesimo anno. Più in dettaglio con il comma 1 viene consentito alle imprese alberghiere di dedurre dall'IRAP il costo totale del lavoro stagionale per ciascuno degli impiegati per almeno centoventi giorni per due periodi di imposta , a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. La norma proposta esplicitamente deroga alla disciplina IRAP del costo del lavoro stagionale, contenuta nell'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo n.  446 del 1997. Il comma 2 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compito di adottare il regolamento di attuazione delle norme in esame.
  L'articolo 17 esenta i premi di risultato, corrisposti in busta paga una tantum ai lavoratori delle imprese alberghiere, da imposizione fiscale, nonché dagli oneri contributivi previdenziali e da quelli relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a specifiche condizioni e nel limite di 200 euro. In particolare, si deve trattare di premi corrisposti in busta paga una tantum, comunque per non più di due volte nel corso di un anno civile; devono Pag. 116essere inoltre somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore dipendente di un'impresa alberghiera. L'esenzione riguarda gli oneri contributivi dovuti sia da parte del datore di lavoro, sia da parte del lavoratore. Infine, tali agevolazioni non si applicano alla parte del singolo premio di risultato eventualmente eccedente la somma di 200 euro.
  L'articolo 18, comma 1, introduce, all'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.  59, di attuazione della cosiddetta direttiva Bolkestein n. 2006/123/UE, una nuova lettera f-ter), al fine di escludere dal campo di applicazione del medesimo decreto le attività di guida turistica. Il comma 2, demanda a un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione e la classificazione dei siti archeologici e culturali di rilevante interesse nazionale. All'interno dei predetti siti, lo svolgimento dell'attività di guida turistica è consentito esclusivamente da parte delle guide in possesso di abilitazione conseguita nella provincia o nella regione nella quale è ubicato il sito.
  Il Capo III, costituito dagli articoli da 19 a 25, reca misure per il sostegno delle imprese alberghiere e delle altre strutture ricettive.
  L'articolo 19 proroga alcuni crediti di imposta nel settore alberghiero. In particolare il comma 1 rende applicabile nel 2020 e nel 2021 il credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, originariamente limitato al triennio 2014-2016, nel limite di spesa di 25 milioni per ciascuno dei due anni. Il comma 2 estende agli anni 2020 e 2021 il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture alberghiere nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascun anno, elevando da 200.000 a 300.000 euro il limite massimo delle spese agevolabili.
  L'articolo 20 introduce una specifica modalità di commisurazione della tassa locale sui rifiuti – TARI per gli alberghi e le strutture ricettive del settore turistico, da ancorare al numero di posti letto dei medesimi soggetti. A tal fine viene introdotto un nuovo comma 652-bis alla legge di stabilità 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147, che impone ai Comuni, nel commisurare la TARI per gli alberghi e le strutture ricettive del settore turistico, di tener conto del numero di posti letto dei medesimi soggetti. Si stabilisce comunque un limite massimo, ai sensi del quale le tariffe così determinate non siano comunque superiori a quelle applicate prima della data di entrata in vigore della disposizione.
  L'articolo 21 dispone l'istituzione di un fondo per garantire il pagamento delle strutture ricettive e alberghiere utilizzate in situazioni di pubblica emergenza. Il comma 1 prevede, al fine di garantire il pagamento dei servizi di ospitalità ai soggetti sfollati prestati dalle imprese alberghiere e dalle altre strutture ricettive nei casi in cui è deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile – di un apposito fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il comma 2 stabilisce che all'onere previsto per l'anno 2019, pari a 1 milione di euro, si provveda mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. A decorrere dall'anno 2020, il suddetto fondo è finanziato con la legge di bilancio. Il comma 3 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di individuare le modalità di utilizzo del previsto fondo.
  L'articolo 22, comma 1, prevede finanziamenti agevolati a favore delle imprese Pag. 117alberghiere che operano in strutture non di loro proprietà per l'acquisto delle strutture medesime. Il comma 2 dispone che, per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito possono contrarre finanziamenti in base a contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. Il medesimo comma 2 stabilisce che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono concesse le garanzie dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse garanzie. Ai sensi del comma 6 l'importo complessivo dei finanziamenti agevolati è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il comma 3 prevede un meccanismo specifico per l'inadempimento del beneficiario dei finanziamenti agevolati. Detti finanziamenti hanno una durata massima di venticinque anni e i relativi contratti devono prevedere specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di utilizzo, anche parziale, per finalità diverse da quelle indicate nell'articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore è tenuto a chiedere al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza d i tempestivo pagamento spontaneo, il soggetto finanziatore è tenuto a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi, nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai sensi del comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con proprio decreto, adotta il regolamento di attuazione delle norme di cui all'articolo 22. Il decreto deve prevedere anche le modalità per garantire l'uniformità di trattamento e l'efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, nonché il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati. Il comma 5 stabilisce che ll disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in materia di aiuti di Stato.
  L'articolo 23 interviene in materia di canone dovuto per radioaudizioni effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o, comunque, fuori dall'ambito familiare. A tal fine, sostituisce l'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, definendo, per le varie categorie di soggetti da esso previste, la misura del canone applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2020, che include anche gli importi dovuti come canone supplementare. Dispone, inoltre, che per le imprese stagionali e le imprese che iniziano la propria attività nel corso dell'anno, gli importi sono proporzionalmente rideterminati sulla base di giorni di apertura al pubblico. Infine, dispone che gli importi previsti sono percentualmente commisurati all'annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI.
  L'articolo 24, al comma 1, proroga di ulteriori trent'anni la durata di alcune concessioni demaniali, a specifiche condizioni. In particolare, la proroga è concessa ove il concessionario effettui, entro il 31 dicembre 2025, interventi di ristrutturazione finalizzati all'ammodernamento, alla messa in sicurezza e all'efficientamento energetico e ambientale delle strutture nelle quali esercita l'attività oggetto di concessione. La proroga si applica alle fattispecie di cui ai commi 683 e 684 della legge di bilancio 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il comma 2 chiarisce che le spese necessarie per concedere la proroga Pag. 118non devono essere inferiori al 20 per cento del valore della struttura oggetto degli interventi di ristrutturazione. La documentazione delle spese sostenute è trasmessa all'ente concedente che ne verifica la veridicità e la congruità con gli interventi di ristrutturazione effettuati.
  L'articolo 25 prevede che il piano straordinario per l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con più di 25 posti letto si applica esclusivamente alle strutture con più di 36 posti letto. Viene altresì prevista l'emanazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, di un apposito decreto del Ministro dell'interno finalizzato ad apportare le conseguenti modifiche alla regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994.
  L'articolo 26 prevede la copertura finanziaria degli oneri recati dagli articoli 2, 3, 11, 16, 19, 22 e 23, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2019, a 112 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Per gli oneri che si realizzano nel triennio 2019-2021, la copertura è effettuata riducendo lo stanziamento di parte corrente iscritto sul programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Gli oneri a decorrere dal 2022, valutati in 17 milioni annui, vengono coperti sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Sottolinea, infine, che la proposta di legge, oltre ad aspetti ideologici che possono o meno essere condivisi, contiene disposizioni correttive di situazioni non risolte, quali ad esempio lo stato degli istituti alberghieri, misure penalizzanti per lavoratori ed imprese o gli effetti della direttiva Bolkestein. Su queste parti della proposta di legge ritiene che si possa ottenere il contributo e la condivisione di molte forze politiche.

  Gianluca BENAMATI, presidente, ricorda che nella riunione di domani dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà definito il prosieguo dell'esame della proposta di legge.
  Desidera sottolineare due aspetti della proposta di legge che meritano, a suo avviso, un'attenta valutazione. La prima, rilevata dallo stesso relatore, è la relazione con le disposizioni del decreto-legge che trasferisce le competenze in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali. La seconda concerne il corposo impegno finanziario che potrebbe portare a valutare l'opportunità di richiedere al Governo una relazione tecnica sulla copertura finanziaria.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

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