CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 giugno 2019
202.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 271

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 10.40.

DL 32/2019: Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.
C. 1898 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), relatrice, ricorda che sul provvedimento la Commissione ha già espresso il parere di competenza nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 7 maggio 2019. Il parere conteneva due osservazioni. La prima osservazione era riferita l'articolo 5, comma 1, lettera a), che prevedeva, con una modifica all'articolo 2-bis del testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) che le regioni e le province autonome introducessero disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968 che definisce gli standard urbanistici, la disciplina previgente prevedeva invece una facoltà, per regioni e province autonome, di derogare al citato decreto; al riguardo, si Pag. 272rilevava l'opportunità di un approfondimento sulla formulazione della disposizione; questa sembrava infatti prefigurare un obbligo di deroga imposto alle regioni, il quale avrebbe potuto presentare problematicità con riferimento al riparto di competenze tra Stato e regioni, alla luce delle competenze regionali in materia di urbanistica. Segnala che losservazione è stata recepita: la lettera è stata infatti soppressa.
  La seconda osservazione concerneva l'articolo 25. Tale articolo modifica una disposizione dell'ultima legge di bilancio (legge n. 145/2018, articolo 1, comma 998) prevedendo l'adozione, ai fini della definizione del rimborso ai comuni del minor gettito derivante da esenzioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e alla tassa di occupazione degli spazi pubblici previste dalla medesima legge, di un decreto ministeriale sentita la Conferenza Stato-città, in luogo del regolamento adottato d'intesa con la Conferenza inizialmente previsto dalla norma; al riguardo, l'osservazione rilevava che avrebbe potuto essere valutata l'opportunità di mantenere la previsione dell'intesa e non del semplice parere. Fa presente che tale osservazione non è stata recepita e propone quindi di ribadirla nel parere che la Commissione è chiamata a rendere.
  Si sofferma quindi sulle modifiche introdotte al provvedimento al Senato, che assumono rilievo per la Commissione. Ricorda in via preliminare che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia governo del territorio, di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), fermo restando che la disciplina in materia di contratti pubblici investe anche materie di esclusiva competenza statale come la tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) e l'ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera l); si pone pertanto l'esigenza di adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; nel prosieguo della relazione si soffermerà quindi anche quali forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali sono state inserite rispetto a quelle già presenti nel testo originario. Tra queste ultime ricorda per tutte la previsione del parere della Conferenza Stato-regioni per il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici chiamato a sostituire le linee guida ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, lettera gg), numero 4).
  In particolare, al Senato, l'articolo 1 è stato oggetto di un'integrale riscrittura. L'articolo 1 prevede, tra le altre cose, al comma 1 la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell'applicazione di alcune norme del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) relative alle modalità con le quali i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture (cioè attraverso centrali uniche di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti articolo 37, comma 4); al divieto di appalto integrato (articolo 59, comma 1) e all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti a un albo ANAC peraltro non ancora formalmente costituito (articolo 77, comma 3). Sottolinea che non si tratta quindi di una sospensione in blocco di tutto il codice dei contratti pubblici ma solo della sospensione di alcune specifiche norme. Il successivo comma 6 prevede, sempre fino al 31 dicembre 2020, una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; il comma 7 eleva fino alla medesima data da 50 a 75 milioni di euro i limiti di importo oltre i quali è obbligatorio il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; i commi successivi intervengono sull'istituzione di un collegio consultivo tecnico per prevenire le controversie nelle fasi esecutive del contratto (commi 11-14); sulle varianti ai progetti definitivi di infrastrutture strategiche (comma 15); sui mezzi di prova dell'assenza dei motivi di esclusione dalle gare (comma 16). Il comma 18 detta una disciplina transitoria – sempre fino al 31 dicembre 2020 – del subappalto in base alla quale il subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto dei lavori; al riguardo sottolinea che anche in questo Pag. 273caso si tratta di una norma transitoria, nella more di una riforma più complessiva, che troverà attuazione fino alla fine del 2020; rimane però fermo il limite del 30 per cento per le opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti o opere speciali. Il comma 20 lettera h) interviene infine sulla disciplina dei lavori sotto-soglia.
  L'articolo 4, modificato al Senato, prevede una serie di misure riguardanti, la nomina e le funzioni dei commissari straordinari per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari (tra questi vi è anche un nuovo programma di interventi infrastrutturali per i comuni fino a 3.500 abitanti). Il Senato ha mantenuto la previsione che l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari avvenga d'intesa con i presidenti delle regioni interessate.
  L'articolo 4-bis, inserito al Senato, reca modifiche alle disposizioni della Legge di Bilancio 2018 riguardanti i contribuiti erogati a favore dei comuni per le opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con particolare riferimento alla disciplina del recupero delle somme erogate nei casi di inosservanza degli obblighi e dei termini previsti.
  All'articolo 4-ter il comma 8 affianca al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso una cabina di coordinamento presieduta dal presidente della regione Abruzzo e composta da rappresentanti delle amministrazioni locali e centrali interessate.
  All'articolo 4-quinquies si prevede, nell'ambito delle misure di accelerazione degli interventi di edilizia sanitaria, che la nomina del relativo Commissario straordinario avvenga sentite la regione o la provincia autonoma interessata.
  All'articolo 4-septies si prevede che le regioni inviino al commissario unico straordinario per gli interventi di adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione delle acque, istituito dal medesimo articolo, una relazione dettagliata su tutte le misure intraprese per superare la procedura di infrazione in materia.
  L'articolo 5-septies reca uno stanziamento volto all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitino anziani e disabili. In base al comma 3, lo stanziamento costituisce limite di spesa entro il quale un «apposito provvedimento normativo» provvederà a dare attuazione agli interventi previsti. Al riguardo, rileva andrebbe valutata l'opportunità di specificare meglio la fonte giuridica del futuro provvedimento e se essa debba essere di rango primario, in modo da poter individuare nell'ambito della legge da approvare adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, alla luce delle competenze di regioni e comuni in materia. In tal senso potrebbe essere sufficiente, alla luce degli stretti tempi di conversione del provvedimento, l'approvazione di un ordine del giorno da parte dell'Assemblea volto a chiarire che si intende fare riferimento a un provvedimento legislativo. Ricorda che su questa materia è in corso l'esame in sede referente presso il Senato di un testo unificato (S. 897), già esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite I e XI della Camera e approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 23 ottobre 2018 (C. 1066).
  Il comma 8-bis dell'articolo 13 prevede che con atto emanato dai commissari straordinari per la ricostruzione post-sisma, sono individuate le modalità con i quali acquisire i necessari pareri e nulla osta da parte degli organi competenti per le attività di ricostruzione, anche mediante apposita conferenza dei servizi. Al riguardo, segnala che andrebbe valutato se la formulazione non consenta una sorta di «delegificazione spuria» della normativa sulla conferenza dei servizi recata dalla legge n. 241 del 1990 da parte di una fonte atipica quali gli «atti» dei Commissari straordinari, con un possibile impatto sulle competenze degli enti territoriali, di norma coinvolti nelle conferenze dei servizi.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, Pag. 274condivide la necessità di ribadire nel parere l'osservazione non recepita del precedente parere con riferimento all'articolo 25. Condivide anche le criticità segnalate con riferimento all'articolo 13, comma 8-septies, che costituisce a suo avviso un tentativo di aggirare la normativa relativa alla Conferenza dei servizi. Ritiene invece non sufficiente, con riferimento all'articolo 5-septies, rimediare con un semplice ordine del giorno. È evidente che in materia è necessaria una legge, in assenza della quale si è fatto solo propaganda elettorale. Rileva infine che l'integrale riscrittura dell'articolo 1 operata dal Senato rende del tutto superato l'approfondimento al riguardo compiuto in precedenza dalla Commissione.

  La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-Psd'Az), in risposta alle osservazioni svolte dal collega Gariglio con riferimento all'articolo 5-septies, osserva che ragioni di evidente urgenza hanno spinto ad inserire subito lo stanziamento di spesa nel decreto-legge, in attesa dell'approvazione del progetto di legge S. 897 in discussione al Senato. L'evidente urgenza giustifica anche le disposizioni relative ai poteri dei commissari straordinari in materia di acquisizione di pareri e nulla osta da parte delle amministrazioni competenti di cui all'articolo 13, comma 8-bis.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), relatrice, nel concordare con le considerazioni da ultimo svolte dalla collega Rivolta, ricorda anche che comunque i commissari straordinari, ai sensi degli articoli 7 e 13, dovranno comunque operare coinvolgendo i presidenti delle regioni interessate. Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).

Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.
S. 1315 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, invita la senatrice Granato a sostituire nel ruolo di relatrice sul provvedimento la senatrice Abate, impossibilitata a partecipare.

  La senatrice Bianca Laura GRANATO (M5S), relatrice, ricorda che sul testo originario del provvedimento la Commissione ha già espresso il parere di competenza nel corso dell'iter alla Camera, nella seduta del 15 maggio 2019. Il parere approvato conteneva alcune osservazioni. Rileva come le osservazioni fossero volte a introdurre clausole di tutela delle autonomie speciali: in particolare, si richiedeva la soppressione, agli articoli 11 e 12 in materia di spesa per il personale medico e di formazione di tale personale, dei riferimenti alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla luce della piena competenza legislativa e amministrativa delle province in tali materie. Si richiedeva inoltre l'inserimento di una clausola generale di salvaguardia delle autonomie speciali. Tali osservazioni sono state recepite.
  Illustra quindi sulle modifiche introdotte alla Camera che assumono rilievo per le competenze della Commissione e che non sono state oggetto del precedente parere.
  All'articolo 1, al comma 1, è stato specificato che la finalità del Capo I (Disposizioni urgenti per il servizio sanitario della regione Calabria) è anche quella del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza.
  All'articolo 3, comma 1, è stato specificato che per le aziende ospedaliere universitarie calabresi l'eventuale nomina di un Commissario straordinario da parte del Commissario ad acta per il rientro dalla situazione di disavanzo sanitario avverrà previa intesa con il rettore. Pag. 275
  Al medesimo articolo, al comma 5, è stato specificato che l'eventuale compenso aggiuntivo del Commissario straordinario sarà subordinato all'esito positivo della verifica delle attività svolte dal Commissario.
  All'articolo 3, è stato inserito un nuovo comma 6-bis, che prevede che ai fini dell'adozione da parte del Commissario straordinario dell'atto aziendale chiamato a disciplinare l'attività delle ASL calabresi venga istituita un'unità di crisi speciale per la regione con il compito di effettuare – entro tre mesi dalla sua istituzione – visite ispettive straordinarie presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedalieri e ospedalieri-universitarie. L'Unità di crisi, nominata con decreto del Ministro della salute, è composta da dirigenti del Ministero della salute e da un numero massimo di cinque esperti nelle discipline chirurgiche, mediche, anatomopatologiche e dei servizi diagnostici. Con una modifica al precedente comma 6 si è previsto che l'adozione del nuovo atto aziendale debba avvenire entro sei mesi, e non nove, dalla nomina del Commissario straordinario.
  All'articolo 4, è stato aggiunto il comma 1-bis in base al quale quando, ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario o il direttore generale sostituisce direttori amministrativi e sanitari dichiarati decaduti, possono essere nominati a tali incarichi, nel caso in cui nessun soggetto iscritto nei relativi elenchi regionali di idonei abbia espresso manifestazione di interesse, anche soggetti non iscritti, purché in possesso di laurea, specialistica o magistrale, e di comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale nel settore sanitario o settennale in altri settori.
  All'articolo 6, al comma 4, è stato specificato che la Convenzione tra gli enti del Servizio sanitario della regione Calabria ed Invitalia Spa per l'attivazione dei programmi di investimento e appalto dei lavori prevista dal comma può essere attivata anche per l'attuazione degli interventi già inseriti negli accordi di programma stipulati in materia tra le Amministrazioni centrali, le regioni e gli altri soggetti pubblici interessati.
  Il comma 4-ter dell'articolo 11 sopprime la norma che dispone il blocco automatico del turn over del personale del Servizio sanitario regionale per l'ipotesi di mancata adozione, entro un determinato termine, dei provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione.
  I successivi commi 4-quater e 4-quinquies concernono i requisiti per la nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali.
  Infine il comma 5-bis prevede che nelle regioni commissariate per mancato rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari ai sensi del decreto-legge n. 159/2007 (e cioè Campania, Lazio, Calabria e Molise), per diciotto mesi e nelle more di una riforma complessiva, la rosa dei candidati da sottoporre al Presidente della regione per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali è proposta dalla competente commissione secondo una graduatoria di merito. Si specifica che la nomina può comunque essere effettuata da parte del Presidente della regione anche prescindendo dall'ordine della graduatoria. Con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni la previsione potrà applicarsi anche alle regioni che, pur non essendo commissariate, sono sottoposte a un piano di rientro (e cioè Puglia, Abruzzo e Sicilia). Ricorda, in proposito, che già a legislazione vigente, in base al decreto legislativo n. 171 del 2016, è il presidente della Regione a nominare i direttori generali delle ASL.
  All'articolo 12, il comma 2, nel testo modificato alla Camera, estende ai medici veterinari le norme che consentono, a determinate condizioni, ai medici in formazione specialistica di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario; per tutti i medici viene anche consentita, a determinate condizioni, l'assunzione a tempo determinato e con orario parziale prima del conseguimento del titolo di specializzazione. Viene demandata ad accordi tra le regioni, le province autonome e le università interessate la definizione delle modalità di svolgimento della formazione specialistica di tali soggetti una volta assunti, Pag. 276che dovrà proseguire a tempo parziale e secondo il principio che la formazione teorica è svolta presso le università e quella pratica presso l'ente o l'azienda di inquadramento.
  Al comma 5 dell'articolo 12 la Camera ha invece soppresso la previsione che autorizzava ai semplici iscritti ai corsi di specializzazione in medicina generale l'esercizio dell'attività di medici di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario.
  All'articolo 13, il nuovo comma 01 prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) adotti, dandone previa notizia al Ministero della salute, un provvedimento di blocco temporaneo delle esportazioni di medicinali, nel caso in cui esso si renda necessario per prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità.
  Inoltre, il nuovo comma 1-bis prevede che, al fine di garantire il necessario monitoraggio sul territorio nazionale inteso a prevenire stati di carenza di medicinali, sia aggiornato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'AIFA, con l'istituzione, a supporto del direttore generale, delle figure del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico.
  Rileva come le modifiche apportate appaiano prevalentemente riconducibili, per quanto concerne le disposizioni relative alla regione Calabria, alla ratio unitaria di agevolare il compito di risanamento del settore sanitario e ricorda che in materia anche la giurisprudenza della Corte costituzionale appare orientata ad agevolare tale opera, ad esempio garantendo che, nel concreto esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, l'azione del Commissario ad acta si possa svolgere al riparo di ogni interferenza da parte di organismi regionali (si veda ad esempio la sentenza n. 117/2018).
  Con riferimento invece alle modifiche alle ulteriori disposizioni in materia sanitaria, rileva che le stesse attengono alla materia «tutela della salute» di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Al riguardo, segnala che la conseguente esigenza di prevedere adeguate forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali appare soddisfatta dall'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni previsto dall'articolo 11, comma 5-bis, con riferimento alla possibile estensione ad altre regioni delle disposizioni in materia di nomina dei direttori generali, e dagli accordi tra le regioni e le province autonome e le università interessate previsti dall'articolo 12, comma 2, lettera c), capoverso 584-bis, con riferimento alla formazione specialistica medica.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 11.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 11 giugno 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 11.10.

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Seguito dell'audizione di rappresentanti della SOSE Spa.
(Seguito dello svolgimento e conclusione).

  Emanuela CORDA, presidente, avverte che l'audizione sarà trasmessa anche attraverso la web-tv della Camera dei deputati. Dà quindi la parola al professor Vincenzo Atella, amministratore delegato e direttore generale della SOSE Spa.

  Vincenzo ATELLA, amministratore delegato e direttore generale della SOSE Spa, e Marco STRADIOTTO, responsabile analisi della finanza pubblica della SOSE Spa, Pag. 277svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi il deputato Davide GARIGLIO (PD), nonché le senatrici Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az) e Bianca Laura GRANATO (M5S).

  Vincenzo ATELLA, amministratore delegato e direttore generale della SOSE Spa, e Marco STRADIOTTO, responsabile analisi della finanza pubblica della SOSE Spa, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

  Emanuela CORDA, presidente, ringrazia i rappresentanti della SOSE Spa e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta, sospesa alle 12.15 è ripresa alle 12.30.

Audizione della Ministra per il Sud, Barbara Lezzi.
(Svolgimento e conclusione).

  Emanuela CORDA, presidente, avverte che l'audizione sarà trasmessa anche attraverso la web-tv della Camera dei deputati. Dà quindi la parola alla Ministra Lezzi.

  Barbara LEZZI, Ministra per il Sud, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi il deputato Davide GARIGLIO (PD), nonché le senatrici Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), Bianca Laura GRANATO (M5S) e Roberta TOFFANIN (FI-BP).

  Barbara LEZZI, ministra per il Sud, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

  Emanuela CORDA, presidente, ringrazia la ministra Lezzi e dichiara conclusa l'audizione.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

  La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

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