CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 maggio 2019
183.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 116

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

  La seduta comincia alle 12.30.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.
Audizione di rappresentanti di Energia Libera.
(Svolgimento e conclusione).

  Luca CARABETTA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Alessandro BIANCO, segretario generale, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Luca CARABETTA, presidente, ringrazia il segretario generale di Energia Libera per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 12.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

  La seduta comincia alle 13.

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DL 22/2019: Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.
C. 1789 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea VALLASCAS (M5S) relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo che, così come modificato dal Senato, si compone di 3 Capi e 31 articoli.
  Il Capo I, d'interesse per la X Commissione, è composto dal solo articolo 1 e reca disposizioni in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G. Nel dettaglio l'articolo 1 novella, con l'inserimento di un nuovo articolo 1-bis, il decreto-legge n. 21 del 2012 recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Il nuovo articolo 1-bis dispone in materia di poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, al fine di un aggiornamento della normativa in conseguenza dell'evoluzione tecnologica intercorsa e ai connessi rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale. A tale scopo i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G sono qualificati quali attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Si stabilisce l'assoggettamento a notifica per contratti o accordi posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, che abbiano ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G; sono altresì soggette a notifica le acquisizioni di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione. Si specifica che i soggetti da intendersi esterni all'Unione europea rientrano nelle seguenti categorie: qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito; qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui alla precedente categoria; qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina della nuova norma introdotta. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, la facoltà di individuare misure di semplificazione in ordine a: modalità di notifica, termini e procedure relativi all'istruttoria, ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di veto ovvero di imposizione di specifiche prescrizioni.
  Il Capo II concerne misure per garantire la stabilità finanziaria ed è diviso in 3 sezioni.
  La sezione I, composta dagli articoli da 2 a 13, riguarda misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo. In particolare l'articolo 2 dispone che la disciplina transitoria applicabile ai servizi bancari, finanziari e assicurativi è quella stabilita nella medesima sezione e indica il Pag. 118significato di una serie di espressioni ivi utilizzate. L'articolo 3 disciplina la prestazione di specifici servizi e attività bancarie e finanziarie in Italia da parte di banche, imprese di investimento e istituti di moneta elettronica del Regno Unito dopo la data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di un accordo, fino al termine del diciottesimo mese successivo. L'articolo 4 disciplina la cessazione dell'operatività da parte di specifici soggetti del Regno Unito operanti in Italia ovvero istituti di pagamento, i gestori di fondi, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), istituti di moneta elettronica che operano in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati. Per i soggetti che possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica secondo quanto disposto dall'articolo 3, viene disposta la cessazione di specifiche attività ovvero la cessazione integrale dell'operatività nel caso in cui non vengano soddisfatti gli obblighi di notifica e la richiesta di autorizzazione previsti dal decreto, fatta salva la possibilità di continuare a gestire gli eventi del ciclo di vita di specifici contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale. L'articolo 5 indica i seguenti soggetti aventi sede in Italia per i quali, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito, viene consentita la prosecuzione dell'attività nel periodo transitorio: banche, imprese di investimento, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, società di gestione del risparmio, società di investimento a capitale variabile e fisso, gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario. Per proseguire ad operare sul territorio del Regno Unito nel periodo transitorio, i suddetti soggetti devono notificare alle autorità competenti l'intenzione di continuare a operare entro tre giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, secondo le modalità previste dalle medesime autorità, nonché operare nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito. L'articolo 6 disciplina la possibilità che i gestori di sedi di negoziazione italiani possano continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito e, viceversa, che i gestori di sedi di negoziazione del Regno Unito possano continuare a svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica. L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela disciplinati, per quanto riguarda i servizi bancari, dal Testo unico bancario e, per quanto riguarda i servizi di investimento, dal Testo unico della finanza. I soggetti che operano in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire a tali sistemi purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea. L'articolo 8 stabilisce, per le banche e le imprese di investimento che possono continuare a svolgere le attività e servizi bancari e di investimento nel periodo transitorio, l'adesione di diritto ai sistemi italiani di garanzia dei depositanti aderenti e di indennizzo degli investitori. L'adesione di diritto si applica anche ai soggetti che operano in regime di libera prestazione di servizi, ai gestori di fondi, alle banche e alle imprese di investimento che cessino i servizi e le attività secondo quanto previsto dall'articolo 4, fatto salvo il caso in cui tali soggetti presentino al sistema di garanzia ovvero di indennizzo italiano una dichiarazione di quello del Regno Unito attestante che i relativi investitori continueranno ad essere protetti per il periodo successivo alla data del recesso. L'articolo 9 dispone che le imprese di assicurazione del Regno Unito, operanti nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi, sono cancellate dall'elenco delle imprese UE dopo la data di recesso e nel periodo transitorio proseguono l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza Pag. 119assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. L'articolo 10 prevede che gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito, operanti in Italia, cessano la loro attività entro la data di recesso dall'UE e sono cancellati dal registro degli intermediari. Sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. L'articolo 11 dispone la prosecuzione dell'attività delle imprese italiane di assicurazione o riassicurazione operanti nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi. L'articolo 12 interviene sulla disciplina dei limiti di investimento dei fondi pensione ai fini della quale assimila, per tutto il corso del periodo transitorio, i fondi di investimento del Regno Unito ai fondi europei. L'articolo 13 dispone il mantenimento della legislazione vigente in materia fiscale durante il periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso.
  La sezione II, composta dagli articoli da 14 a 17-quater, reca disposizioni per la tutela dei cittadini italiani. In particolare l'articolo 14 dispone in materia di soggiorno in Italia dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. È prevista una disciplina transitoria, in base alla quale i suddetti soggetti conseguano, al ricorrere di determinate condizioni, o un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o un permesso di soggiorno per residenza. Decorso il periodo transitorio, a decorrere dal 1o gennaio 2021, i medesimi soggetti sono considerati, ai fini del soggiorno in territorio italiano, quali cittadini di Stato non membro dell'Unione europea. Le disposizioni si applicano solo per il caso di recesso senza accordo del Regno Unito dall'Unione europea, con decorrenza dall'effettivo recesso. L'articolo 15 detta una disciplina transitoria per i cittadini del Regno Unito, circa l'applicazione delle norme relative alla concessione della cittadinanza italiana. In particolare si prevede che ai fini del conferimento della cittadinanza, i cittadini del Regno Unito siano equiparati ai cittadini dell'Unione europea, qualora abbiano maturato il requisito di legale residenza protrattasi per almeno quattro anni, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e qualora presentino domanda entro il 31 dicembre 2020. L'articolo 16 mira al potenziamento dei servizi consolari italiani nel Regno Unito e reca, a tal fine, stanziamenti di somme finalizzati all'acquisto di immobili adibiti ai medesimi servizi consolari e alla loro ristrutturazione, al miglioramento dei servizi in termini di tempestività ed efficacia e all'assunzione di personale. L'articolo 17 reca una normativa transitoria in materia di tutela della salute per l'ipotesi in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione europea avvenga in assenza di un accordo. Nel corso dell'esame al Senato è stata disposta l'estensione della suddetta normativa transitoria anche alle altre prestazioni di sicurezza sociale, nonché l'autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato da parte del Ministero della salute per il triennio 2019-2021. L'articolo 17-bis, introdotto al Senato e d'interesse della X Commissione, fa salvi, a condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data del recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019-2020. La norma prevede inoltre che sono fatte salve, alle medesime condizioni di reciprocità, le qualifiche professionali riconosciute o per le quali è stato avviato il processo di riconoscimento, secondo le procedure dell'Unione europea, alla data del recesso. Resta fermo il rispetto degli obblighi internazionali vigenti. Si stabilisce altresì che le politiche universitarie e della ricerca nell'ambito della collaborazione bilaterale con il Regno Unito restano finalizzate all'ulteriore sviluppo delle collaborazioni esistenti tra le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. L'articolo 17-ter, introdotto al Senato, interviene in materia di diritti aeroportuali, prevedendo Pag. 120che, ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli con destinazione un aeroporto del Regno Unito siano equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi con destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità. L'articolo 17-quater, introdotto al Senato, consente ai vettori comunitari e del Regno Unito, in via transitoria e comunque non oltre il 30 marzo 2020, di continuare ad operare collegamenti di linea «point to point», mediante aeromobili del tipo «narrow body» (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.
  La sezione III, composta dagli articoli da 18 a 19-quinquies, riguarda la partecipazione italiana a istituzioni finanziarie e gruppi intergovernativi internazionali. L'articolo 18, d'interesse della X Commissione, autorizza la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) resosi necessario per sostituire il capitale sottoscritto dal Regno Unito e garantire in tal modo l'operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca. L'aumento di capitale avviene nella forma di sottoscrizione di ulteriori azioni di capitale a chiamata. La sottoscrizione dell'aumento di capitale comporta un aumento della quota di capitale dell'Italia dal 16,1 al 19,2 per cento e non comporta oneri per la finanza pubblica. L'articolo 19 reca disposizioni per il sostegno all'attività internazionale e in particolare disciplina le facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze connesse alla presidenza italiana del G20 nel 2021 e ai negoziati europei ed internazionali in materia economico-finanziaria e tra l'altro, incrementa lo stanziamento per indennità destinate al personale non dirigenziale o a quello con rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di diretta collaborazione. L'articolo 19-bis, introdotto al Senato, inserisce nel Testo unico bancario il principio di reciprocità quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione a esercitare l'attività bancaria da parte della Banca d'Italia all'operatività senza stabilimento di succursali sul territorio della Repubblica delle banche extracomunitarie. L'articolo 19-ter, introdotto al Senato, è finalizzato, mediante una novella al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziari, ad ammettere la Cassa depositi e prestiti alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato. L'articolo 19-quater, introdotto al Senato, apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 38 del 2005, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali. L'articolo 19-quinquies, introdotto al Senato, estende l'ambito di applicazione dell'obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori di iscrizione in bilancio e i valori di mercato, al netto del relativo onere fiscale, obbligo previsto dal decreto-legge n. 119 del 2018.
  Il Capo III concerne la garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS) e comprende gli articoli da 20 a 23. L'articolo 20 definisce l'ambito di applicazione delle GACS. La misura consiste nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati, aventi come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche e degli intermediari con sede in Italia ed opera per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione UE, prorogabili per altri dodici mesi, previo parere positivo delle autorità europee. L'articolo 21 apporta numerose modifiche alla disciplina delle GACS contenuta nel decreto- legge n. 18 del 2016. Tra l'altro, si prevede, a specifiche condizioni, che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti cartolarizzati possa essere sostituito e viene modificata la disciplina del corrispettivo della garanzia statale, anche a seguito di specifiche indicazioni della Commissione UE. L'articolo 22 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di integrare le disposizioni di attuazione dello schema di garanzia Pag. 121disciplinato dal decreto-legge n. 18 del 2016, per rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio. L'articolo 23 reca la copertura finanziaria per il prolungamento delle GACS, a tal fine rifinanziando di 100 milioni di euro per il 2019 l'apposito Fondo, istituito dal decreto-legge n. 18 del 2016 e alimentato a valere sul Fondo per le garanzie dello Stato.
  L'articolo 24, infine, dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Luca CARABETTA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.