CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 febbraio 2019
141.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 febbraio 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 11.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016.
C. 1332.

(Parere alla III Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Carlo PIASTRA (Lega), relatore, osserva preliminarmente come l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e Cuba, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016 ed entrato in vigore in via provvisoria per le parti di competenza dell'Unione europea, il 1o novembre 2017, è finalizzato a promuovere le relazioni tra l'Unione europea e Cuba, affinché raggiungano un livello che esprima i saldi legami storici, economici e culturali tra le Parti. L'Accordo fornisce la base per un'azione comune su questioni internazionali e in consessi multilaterali e stabilisce inoltre i princìpi e gli obiettivi generali delle relazioni tra l'UE e Cuba, creando anche una struttura istituzionale per la sua gestione. Pag. 52
  Ricorda inoltre che attualmente le relazioni tra l'Unione europea e Cuba sono disciplinate dalla Posizione comune del 2 dicembre 1996 (96/697/PESC) che prevede l'intensificazione del dialogo politico, l'aiuto umanitario e azioni mirate di cooperazione economica a sostegno dell'attuazione dell'apertura economica.
  L'Accordo, che si compone di 89 articoli, è suddiviso in cinque parti, la Parte I, composta dagli articoli 1 e 2, sancisce i princìpi e gli obiettivi dell'Accordo, ribadendo l'impegno a favore di un sistema multilaterale solido, nel pieno rispetto del diritto internazionale e dei princìpi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.
  La Parte II, composta dagli articoli da 3 a 14, dedicata al dialogo politico, ne definisce gli obiettivi – tra i quali si segnala il rafforzamento del dialogo su temi di interesse comune e lo scambio di opinioni sulle rispettive posizioni nei consessi internazionali – e stabilisce la gamma di settori strategici comuni che formerà l'oggetto del dialogo politico (diritti umani; commercio illegale di armi; disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa; lotta contro il terrorismo; gravi crimini di portata internazionale; misure coercitive unilaterali; lotta contro la tratta di esseri umani e traffico di migranti; lotta contro la produzione, il traffico e il consumo di droghe illecite; lotta contro la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza ad esso associate; sviluppo sostenibile).
  La Parte III è dedicata alla cooperazione e al dialogo strategico settoriale, e si articola in sette titoli.
  Il Titolo I, composto dagli articoli da 15 a 21, fissa gli obiettivi, i princìpi, le modalità di dialogo, le procedure di cooperazione, definendo altresì gli attori della cooperazione (istituzioni del governo cubano e gli organismi pubblici da essi designati, amministrazioni locali, organizzazioni internazionali e rispettive agenzie, agenzie di sviluppo degli stati membri dell'UE, rappresentanti della società civile), i settori della cooperazione (sviluppo sostenibile; diritti umani e buon governo; sostenibilità ambientale; prevenzione delle catastrofi; prospettiva di genere; persone in stato di vulnerabilità; sviluppo delle capacità nazionali; gestione della conoscenza) e le risorse disponibili per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione.
  Il Titolo II, composto dagli articoli da 22 a 26 è dedicato alla democrazia, ai diritti umani e al buon governo, al rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto, alla modernizzazione della pubblica amministrazione e alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, individuando obiettivi e modalità di cooperazione per il loro raggiungimento.
  Il Titolo III, composto dagli articoli da 27 a 36, è dedicato alla promozione della giustizia, alla sicurezza dei cittadini e alla migrazione; esso stabilisce meccanismi di cooperazione nei settori della protezione dei dati personali; della prevenzione e repressione del traffico di droga, di armi leggere, del riciclaggio di denaro; della lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, della migrazione; del traffico di persone e di migranti.
  Il Titolo IV, composto dagli articoli da 37 a 46, è dedicato allo sviluppo e alla coesione sociale e prevede la creazione di canali di cooperazione nell'ambito delle politiche economiche; delle politiche commerciali ispirate a princìpi di sviluppo sostenibile, equo e solidale; delle politiche di bilancio che consentano una ridistribuzione della ricchezza; delle politiche sociali e dell'occupazione; delle strategie e politiche di lotta contro la xenofobia e la discriminazione; delle politiche per i giovani.
  Nel settore dell'istruzione le Parti si impegnano a condividere le esperienze e le migliori prassi e a promuovere lo scambio di studenti, ricercatori e docenti. Inoltre iniziative di cooperazione sono previste nel settore della sanità pubblica, della protezione dei consumatori, della cultura e del patrimonio culturale. Iniziative di cooperazione sono anche previste a favore delle persone in stato di vulnerabilità.Pag. 53
  Il Titolo V, composto dagli articoli da 47 a 49, si occupa della cooperazione nel settore dell'ambiente, della gestione del rischio di catastrofi e di cambiamenti climatici e prevede azioni di cooperazione che possono comprendere il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie pulite sostenibili e relativo know-how, promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili, sostegno alle iniziative intraprese da Cuba per migliorare la capacità di resistenza alle catastrofi e della gestione sostenibile dell'approvvigionamento idrico.
  Il Titolo VI, composto dagli articoli da 50 a 58, è dedicato allo sviluppo economico e prevede una serie di attività di cooperazione in settori quali l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la pesca e l'acquacoltura, il turismo sostenibile, la scienza, la tecnologia e l'energia, comprese le energie rinnovabili, i trasporti e la buona governance in materia fiscale.
  Il Titolo VII, composto dall'articolo 59, ha per oggetto l'integrazione e cooperazione regionali e sottolinea l'importanza della cooperazione tra Cuba ed i suoi vicini caraibici, in particolare nei settori prioritari individuati nella strategia comune relativa al partenariato Caraibi-UE.
  La Parte IV, composta dagli articoli da 60 a 80, relativa agli scambi e alla cooperazione commerciale, definisce gli obiettivi della cooperazione nel settore, prefiggendosi in particolare di rafforzare le relazioni economiche e commerciali, di promuovere l'integrazione di Cuba nell'economia mondiale, di rafforzare il contributo del commercio sostenibile e sostenere la diversificazione dell'economia cubana. La Parte V, composta dagli articoli da 81 a 89, riguarda le disposizioni istituzionali e finali e istituisce un quadro istituzionale. In particolare, l'articolo 81 prevede un Consiglio congiunto, riunito a livello ministeriale almeno ogni due anni e presieduto alternativamente da un rappresentante UE e da Cuba, i cui compiti consistono nel vigilare sulle attività volte al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione.
  L'articolo 82 prevede altresì l'istituzione di un Comitato misto, che assiste il Comitato congiunto, composto da rappresentanti delle Parti e da alti funzionari. Ai sensi dell'articolo 83 il Comitato misto può costituire sottocomitati che possano coadiuvarlo nelle sue funzioni.
  Gli articoli 84, 85 e 86, rispettivamente, sono relativi alla definizione delle Parti, all'adempimento degli obblighi e all'entrata in vigore dell'Accordo, che avverrà integralmente quando sarà ratificato da tutti gli Stati membri dell'Unione europea (il Parlamento europeo ha ratificato l'Accordo il 5 luglio 2017), il quale può essere modificato mediante accordo scritto tra le Parti (ai sensi dell'articolo 87) e la cui applicazione è relativa ai territori dell'Unione europea e della Repubblica di Cuba (in base all'articolo 88). L'articolo 89 riguarda i testi dell'Accordo facenti fede.
  Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge di ratifica, segnala che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione.
  Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale.
Nuovo testo unificato C. 684 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  La deputata Sara FOSCOLO (Lega), relatrice, osserva che il testo unificato delle proposte di legge C. 684 e C. 1109 – dal contenuto pressoché identico –, adottato come testo base nella seduta del 16 ottobre, e modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti, consiste in un unico articolo, ed è finalizzato a riconoscere come malattia sociale la cefalea primaria cronica, a seguito dell'accertamento da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante, vale a dire in grado di limitare o compromettere gravemente la capacità di far fronte agli impegni di famiglia e di lavoro.
  Segnala che la cefalea o «mal di testa» è una condizione molto diffusa, derivante da cause diverse, che, nelle sue forme primarie, colpisce in media circa il 12 per cento degli individui, e, sulla base di dati dell'Istituto nazionale di statistica, si manifesta prevalentemente nel periodo più produttivo della vita dei soggetti, risultando, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, al terzo posto tra le malattie invalidanti. Occorre distinguere le cefalee primarie, o «cefalee malattia», nelle quali il dolore ed eventuali sintomi di accompagnamento costituiscono il problema da risolvere, dalle cefalee secondarie, o «cefalee sintomo», nelle quali invece il mal di testa è un segnale di sottostante patologia causale (ad esempio, una sinusite o un tumore cerebrale), che va affrontato prioritariamente. Tra le cefalee primarie si registra nella popolazione una presenza di circa 1,4/2,2 per cento di forme di cefalea croniche, in tutto o in parte refrattarie alle cure, che impediscono una normale vita lavorativa e sociale, comportando costi particolarmente elevati. In Italia, ad esempio, la spesa annua sanitaria, che per ogni emicranico episodico ammonta a circa 800 euro, sale a più di 2600 euro, quindi a più del triplo, per ogni paziente con emicrania cronica.
  In tale quadro l'intervento legislativo intende riconoscere alle persone affette da forme di cefalea primaria cronica, refrattaria alle terapie e con limitazione delle capacità lavorative, oltre che con una qualità di vita gravemente compromessa, il riconoscimento di pazienti affetti da malattia sociale.
  Ricorda che una malattia, per essere definita sociale, deve presentare alcuni caratteri che, nella letteratura scientifica, sono individuati nell'alta incidenza, quindi larga diffusione nella popolazione, rilevante dal punto di vista statistico in termini di morbilità su vasta scala; inoltre deve presentare un carattere di stabilità nel tempo, vale a dire una continuità nell'alta frequenza, al punto che, a causa della stessa, si registra un dispendio di risorse pubbliche per assistenza sanitaria, e pertanto un danno economico oltre che individuale (ad esempio per ridotta capacità lavorativa) anche a livello collettivo.
  In tale contesto il comma 1 del provvedimento elenca le tipologie di cefalea che vengono riconosciute come malattia sociale: emicrania cronica e ad alta frequenza; cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici; cefalea a grappolo cronica; emicrania parossistica cronica; cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione (SUNCT); emicrania continua.
  Il comma 2 dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, adegui alle nuove disposizioni il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 1962, il quale ha elencato le forme morbose che sono da qualificare come malattie sociali. Il decreto aveva contestualmente disposto la promozione, da parte dell'allora Ministero della sanità, dell'istituzione di appositi centri relativi alle malattie sociali per la tutela sanitaria.
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva come la materia disciplinata può ricondursi, all'ambito della «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione.Pag. 55
  Formula, dunque, una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.
C. 1432 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Sara FOSCOLO (Lega), relatrice, ricorda preliminarmente che la legge europea, insieme alla legge di delegazione europea, è uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Accanto alla legge di delegazione europea, che delega il Governo al recepimento delle nuove direttive dell'Unione, la legge europea ha la finalità di prevenire l'apertura, o consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.
  Con riferimento al contenuto del disegno di legge, come approvato dal Senato, ricorda che questo si compone di 19 articoli, suddivisi in 8 capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo.
  Il provvedimento contiene disposizioni che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-5); giustizia e sicurezza (capo II, articolo 6); trasporti (capo III, articoli 7 e 8); fiscalità, dogane e aiuti di Stato (capo IV, articoli 9-12); diritto d'autore (capo V, articolo 13); tutela della salute umana (capo VI, articoli 14 e 15); ambientale (capo VII, articoli 16-18).
  L'articolo 1 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
  Una parte di tali interventi è intesa a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175. Viene in particolare modificata la nozione di cittadino dell'Unione europea «legalmente stabilito» sopprimendo il requisito della residenza nello Stato in questione, requisito non previsto nelle direttive europee e che ha comportato problemi applicativi.
  L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina le incompatibilità dell'attività di agente d'affari in mediazione con altre attività e professioni, limitandola alle attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione; alle attività svolte in qualità di dipendente (ad esclusione delle imprese di mediazione) di ente pubblico o privato o di istituto bancario, finanziario o assicurativo; all'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione; ad altre situazioni di conflitto di interessi.
  L'articolo 3 modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al rilascio e al rinnovo del relativo patentino, novellando, l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge n. 98 del 2011.
  L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, sostituisce interamente l'articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 per porre rimedio all'apertura della procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici.
  La direttiva 2011/7/UE, prescrive infatti che, ove la legge preveda procedure di verifica o accettazione della prestazione il pagamento debba avvenire entro 30 giorni di calendario dalla data in cui tali adempimenti si compiono. Secondo la Commissione Pag. 56europea la disciplina italiana attuale, di fatto, consente alle stazioni appaltanti pubbliche italiane di non rispettare tale termine. L'articolo 4 stabilisce quindi che i pagamenti relativi agli acconti devono essere corrisposti all'appaltatore entro 30 giorni da ogni stato avanzamento lavori, a meno che sia espressamente concordato un termine diverso ma mai superiore a 60 giorni.
  L'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'UE nei settori armonizzati.
  L'articolo 6 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, anche ai rapporti tra l'Italia e il Regno di Norvegia e a quelli tra l'Italia e la Repubblica d'Islanda.
  L'articolo 7 interviene in materia di requisiti previsti per gli esaminatori di patenti di guida diverse da quella per gli autoveicoli (patente B) prevedendo quale requisito alternativo alla titolarità di una patente di categoria corrispondente a quella per la quale l'esaminatore è chiamato a svolgere la propria attività, il possesso di un diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria.
  L'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame al Senato, è volto a rimediare all'apertura della procedura di infrazione 2014/4187 in materia di regolazione del trasporto aereo. In particolare, con una modifica dell'articolo 73 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è assegnata all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) la funzione di regolatore indipendente dei rapporti di concessione anche quando sussista tra l'ENAC e il concessionario dei servizi aeroportuali un contratto di programma.
  L'articolo 9 disciplina il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia, allo scopo di archiviare la procedura di infrazione 2018/4000. In particolare vengono esentate dal pagamento dell'IVA le predette prestazioni, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile, in luogo di essere concretamente assoggettato a imposta in dogana.
  L'articolo 10 modifica l'articolo 84 del testo unico in materia doganale (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43) rimodulando i termini di prescrizione dell'obbligazione doganale, al fine di garantire piena attuazione al nuovo codice doganale dell'Unione, Regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013. Ove l'obbligazione doganale sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è fissato in sette anni.
  L'articolo 11 contiene disposizioni per dare piena attuazione al Regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina la vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.
  L'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame al Senato, abroga un aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che aveva assegnato un contributo pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (IsiameD).
  L'articolo 13, modificato durante l'esame al Senato, reca disposizioni attuative della Direttiva (UE) 2017/1564, che mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale. A tale fine, la norma prevede eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, novellando l'articolo 71-bis della legge n. 633 del 1941 con l'aggiunta di dodici nuovi commi (da 2-bis a 2-terdecies) che riprendono le previsioni della Direttiva.
  L'articolo 14 dispone, con riferimento ai profili relativi alle buone prassi di Pag. 57fabbricazione, alcune modifiche alla disciplina sui medicinali per uso umano (di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219), al fine di recepire la direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017 (il cui termine di recepimento è peraltro scaduto il 31 marzo 2018) concernente i princìpi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.
  L'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame in Commissione al Senato, modifica tre decreti legislativi (il n. 46 del 1997, il n. 507 del 1992 e il n. 332 del 2000) al fine di adeguare tempestivamente l'ordinamento interno all'entrata in vigore dei regolamenti UE nn. 745/2017 e 746/2017, riguardanti rispettivamente i dispositivi medici e i dispositivi medici diagnostici in vitro. In particolare le modifiche individuano nel Ministero della salute l'autorità competente e responsabile degli organismi notificati (quelli incaricati di svolgere le verifiche di conformità dei prodotti in questione) nonché l'autorità designata all'attuazione dei regolamenti. È rimessa altresì a un decreto del Ministro della salute la determinazione delle tariffe per lo svolgimento delle attività disciplinate nei medesimi regolamenti.
  L'articolo 16, modificato dal Senato, apporta modifiche al decreto legislativo n. 49 del 2014, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in considerazione delle non conformità riscontrate dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 8718/16/ENVI, al fine di garantire la corretta attuazione della citata direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La modifica introduce adempimenti in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche finalizzati al monitoraggio da parte dell'ISPRA del rispetto del tasso di raccolta differenziata dei RAEE.
  L'articolo 17, modificato dal Senato, è relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature e risulta finalizzato alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI concernente specifiche ulteriori esclusioni dalla normativa sui rifiuti introdotte dal legislatore nazionale rispetto alla direttiva europea sui rifiuti.
  L'articolo 18, introdotto al Senato, abroga le disposizioni di cui ai commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), recanti l'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi.
  L'articolo 19 reca la clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge, stabilendo che dall'attuazione della legge non debbano derivare conseguenze finanziarie.
  Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione per le questioni regionali, rileva preliminarmente che il provvedimento trova il suo fondamento nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il quale prescrive che la potestà legislativa dello Stato e delle regioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (ora dell'Unione europea).
  Ciò premesso, ricorda che il provvedimento interviene, come è fisiologico per questo strumento normativo, in una pluralità di materie, alcune delle quali, prevalenti, di esclusiva competenza statale, altre di competenza concorrente tra Stato e regioni. Tra le prime segnalo l'ordinamento tributario dello Stato (articolo 117, primo comma, lettera e: richiama in proposito gli articoli 2, 9 e 10 in materia, rispettivamente, di rivendite di tabacchi, IVA e obbligazioni doganali); la giurisdizione e l'ordinamento civile e penale (articolo 117, primo comma, lettera l: richiama l'articolo 4 in materia di pagamenti negli appalti pubblici e l'articolo 6 in materia di mandato d'arresto europeo); la tutela dell'ambiente (articolo 117, primo comma, lettera s: richiama gli articoli 11, 16, 17 e 18, in materia, rispettivamente, di gas a effetto serra, rifiuti da apparecchiature elettroniche, smaltimento di sfalci e potature, impianti a biomassa).
  Tra le materie di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, segnala la disciplina delle professioni (richiama l'articolo Pag. 582, in materia di professione di agenti d'affari, disposizione per la quale però assume rilievo anche la tutela della concorrenza, materia di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) e la tutela della salute (richiama gli articoli 14 e 15 in materia rispettivamente di medicinali e dispositivi medici).
  Segnala inoltre che, sul testo originario del provvedimento, la Conferenza Stato-regioni ha espresso, nella riunione del 4 ottobre 2018, un parere favorevole.
  Ricorda infine, in via generale, che l'articolo 40, comma 3, della legge n. 234 del 2012 (la legge che regola i rapporti tra Italia e Unione europea), prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234. Ciò significa che tali disposizioni cessano di avere efficacia nel momento in cui sia adottata una disciplina regionale in materia.
  Conclude dunque che il provvedimento non appare presentare profili problematici per quello che attiene le competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali e formula pertanto una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 3).

  La seduta termina alle 12.10.

AUDIZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

  Martedì 12 febbraio 2019.

Audizione informale di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (S. 1018 Governo).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 14.

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