CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 dicembre 2018
107.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 12 DICEMBRE 2018

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INTERROGAZIONI

  Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Patrizia TERZONI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Simone Valente.

  La seduta comincia alle 12.

5-00336 Braga: procedura di infrazione comunitaria in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

  Il sottosegretario Simone VALENTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Chiara BRAGA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta per quanto attiene all'aggiornamento del sito del Ministero dell'ambiente e alla risoluzione dei problemi informatici, forse avvenuta anche a seguito della sollecitazione recata con la presentazione dell'interrogazione a propria firma. Ringrazia anche per l'aggiornamento fornito dal rappresentante del Governo riguardo alla chiusura della procedura di infrazione e giudica importante che la Commissione approfondisca tale aspetto, anche eventualmente attraverso specifiche audizioni del Commissario e dei soggetti che all'interno dei Ministeri seguono tale questione. Osserva che la scadenza del 2 dicembre, cui si fa riferimento Pag. 75nella conclusione della risposta del sottosegretario in relazione al prossimo aggiornamento, è già trascorsa e sollecita il Governo a ridurre gli intervalli degli aggiornamenti, che sarebbe opportuno a suo giudizio effettuare con maggiore frequenza rispetto ai sei mesi previsti dalla norma, per garantire la massima trasparenza sia per i cittadini che per le istituzioni.

5-00266 Vianello: richiesta di verifica delle condizioni accertate nel giudizio di compatibilità ambientale della discarica in località Torre Caprarica Grottaglie (TA).

  Il sottosegretario Simone VALENTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Giovanni VIANELLO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal sottosegretario, che ringrazia. Esprime apprezzamento per l'attenzione che il Governo sta ponendo al tema delle discariche nella provincia di Taranto. Osserva infatti che nel territorio della provincia di Taranto viene smaltita, tramite incenerimento e attraverso le enormi discariche presenti, una grande quantità di rifiuti urbani e speciali, che rappresenta la percentuale maggioritaria di tutti i rifiuti smaltiti in Puglia. La provincia di Taranto, che ha autorizzato tali discariche su delega della regione Puglia, come ben sottolineato nella risposta del rappresentante del Governo, ha operato scelte assai discutibili, come anche il rialzo della discarica di Grottaglie, nonostante il parere negativo dell'Arpa. I cittadini di Grottaglie hanno fatto pertanto ricorso al Tar e c’è forte attesa per la sentenza del tribunale amministrativo. Auspica, in conclusione, che il Ministero dell'ambiente, qualora l'attività venisse confermata dal Tar, possa seguire nell'attività di verifica operata per il mezzo del Corpo dei carabinieri forestali.

  Patrizia TERZONI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Patrizia TERZONI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Simone Valente.

  La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico.
Testo unificato C. 290-410-1314-1386.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mirco BADOLE (Lega), relatore, preliminarmente fa presente che il testo unificato in esame deriva da proposte di legge che riproducono il contenuto di un provvedimento approvato dalla Camera e trasmesso al Senato nella scorsa legislatura.
  Per quanto riguarda la competenza della Commissione, la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, la salvaguardia delle biodiversità e la riduzione dell'inquinamento vengono richiamate dal testo unificato in relazione a diverse disposizioni presenti nel testo.
  In particolare, l'articolo 1, che reca l'oggetto e le finalità del provvedimento, stabilisce che la produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione ambientale, in quanto settore economico basato prioritariamente su precisi requisiti, tra i quali la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la salvaguardia della biodiversità, che concorre alla tutela della salute e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo Pag. 76al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
  Tra gli obiettivi del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, di cui all'articolo 6, comma 2: alla lettera c) vengono espressamente richiamate le iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale, al fine di incentivare il consumo dei prodotti biologici; alla lettera f) si prevede l'utilizzo di metodi di produzione biologica nella gestione del verde pubblico da parte degli enti e delle istituzioni pubblici; alla lettera h), laddove si prevede la promozione di progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici, si richiamano, tra le altre, le finalità di informazione sotto il profilo della sostenibilità ambientale, della salubrità del terreno e della lontananza di impianti inquinanti.
  Segnala, come di particolare rilievo per la Commissione, l'articolo 11, che interviene ad integrare la definizione di distretto biologico, già recata dall'articolo 13 della legge n. 228 del 2001 quale una delle forme possibili di realizzazione dei distretti del cibo.
  In particolare, l'articolo 1-bis introduce, tra le caratteristiche in base alle quali identificare i distretti biologici, la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali, e le aree comprese nella rete «Natura 2000», ossia la rete di siti di interesse comunitario, e di zone di protezione speciale creata dall'Unione europea per la protezione e la conservazione degli habitat e delle specie, animali e vegetali, identificati come prioritari dagli Stati membri.
  Il comma 2 prevede che «al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche (...) di difesa dell'ambiente e (...) di difesa della biodiversità».
  Il comma 3 demanda ad un decreto ministeriale (adottato dal Ministro delle politiche agricole, di concerto con i Ministri dell'ambiente e sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente) gli interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività industriali, soggette all'autorizzazione integrata ambientale prevista dal codice dell'ambiente all'articolo 4 ovvero da altre fonti di rischio significativo per la produzione biologica.
  Anche il comma 5, nell'indicare le finalità dei distretti biologici, richiama alle lettere a) e b) profili di interesse della Commissione quali la tutela degli ecosistemi e il sostegno all'economia circolare, nonché pratiche di salvaguardia dell'ambiente. La lettera c) prevede inoltre la semplificazione dell'applicazione delle norme di certificazione ambientale e territoriale per i produttori biologici operanti nel distretto. Inoltre, la lettera e) si riferisce alla promozione di attività multifunzionali collegate all'obiettivo della riduzione dell'uso della plastica.
  L'articolo 12 prevede il riconoscimento con atto ministeriale delle organizzazioni interprofessionali della filiera biologica che perseguano, tra le altre, la finalità di orientare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione verso prodotti biologici più adatti alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente e alla salvaguardia del suolo e delle acque, nonché di individuare metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente.
  L'articolo 13 disciplina le intese di filiera sottoscritte individuando che abbiano anche come finalità quella di conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità.
  L'articolo 14, infine, disciplina il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori biologici, anche in questo caso individuandone come requisito la finalità di promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente, anche per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio. I soci hanno quindi in questo caso l'obbligo di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di tutela ambientale.Pag. 77
  Si riserva di formulare una proposta di parere anche alla luce di eventuali considerazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

  Rossella MURONI (LeU) sottolinea l'importanza del provvedimento all'esame della Commissione, che viene incontro alle richieste di quella parte del mondo agricolo che utilizza metodi di agricoltura sostenibili. La definizione di distretto biologico, nello specifico, assume particolare rilevanza in quanto viene istituita una nuova identità produttiva, che finalmente supera l'idea della contrapposizione tra attività agricola e sostenibilità ambientale, essendo a suo giudizio l'attività agricola svolta con metodo biologico un elemento di salvaguardia dell'ambiente e del suolo, anche per gli effetti sulle aree attigue.
  Preannuncia pertanto l'orientamento favorevole del proprio gruppo sul provvedimento, di cui auspica una pronta approvazione.

  Paolo TRANCASSINI (FdI) fa presente che nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito è stato respinto un emendamento presentato dal proprio gruppo volto a impedire la qualifica di «biologico» laddove siano utilizzati i fanghi da depurazione, tema già discusso dalla Commissione in occasione dell'esame del decreto-legge su Genova e altre emergenze. Pur ritenendo condivisibile il contenuto del testo in esame, auspica che l'aspetto posto in rilievo possa essere tenuto in conto dalla Commissione, preannunciando, in caso contrario, l'astensione del proprio gruppo.

  Mirco BADOLE (Lega), relatore, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il sottosegretario Simone VALENTE esprime parere conforme a quello del relatore.

  Chiara BRAGA (PD) preannuncia il voto favorevole del partito democratico sulla proposta di parere del relatore. Ricorda che il testo nasce dall'unificazione di proposte di legge, alcune delle quali presentate da esponenti del proprio gruppo e raccoglie un importante lavoro svoltosi nella scorsa legislatura, nel quale si pone rimedio ai timidi atteggiamenti assunti al riguardo dal Governo nel corso dell'esame della legge di bilancio. Giudica assai importanti le disposizioni del testo relative ai temi di salvaguardia delle risorse naturali e sviluppo sostenibile, coerentemente con gli obiettivi posti da «Agenda 2030».
  La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore (vedi allegato 3).

DL 119/2018 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
C. 1408 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Roberto TRAVERSI (M5S)), relatore, evidenzia in via preliminare come il Senato abbia apportato numerose modifiche alle disposizioni originarie del decreto, ed abbia anche aggiunto 36 nuovi articoli. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'illustrazione analitica dell'articolato, si sofferma sulle disposizioni che interessano la competenza della Commissione.
  Segnala in primo luogo l'articolo 21-ter, introdotto al Senato, volto a puntualizzare il ruolo di «concessionari» rivestito dalla Regioni e degli enti locali in riferimento alle infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e per il raccordo Villesse Gorizia. Con questa modifica all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, si definisce quindi chiaramente che tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli enti locali si istaura un rapporto di concessione, regolato da una convenzione sostitutiva delle concessioni scadute con le società Autostrada del Pag. 78Brennero Spa e Autovie Venete Spa. Sul punto, si è espresso anche il Consiglio di Stato con un proprio parere (n. 1645 del 2018) con cui ha riconosciuto l'esistenza di un rapporto concessorio preceduto dai protocolli del 14 gennaio 2016 e, conseguentemente, ha ritenuto legittimo che i medesimi soggetti possano anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite.
  L'articolo 22-ter, anch'esso introdotto dal Senato, reca disposizioni di proroga di adempimento in materia di opere pubbliche, intervenendo sulla disciplina relativa alla revoca dei finanziamenti di opere pubbliche non attuate.
  In particolare, la disposizione modifica il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto- legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia»). Tale comma – inserito nella disposizione del citato decreto-legge 133 del 2014 istitutiva del c.d. Fondo «sblocca cantieri» – prevede, ai fini della revoca dei finanziamenti per interventi non attuati, che le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità degli interventi si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti interministeriali di assegnazione delle risorse, «sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti». La modifica introdotta dall'articolo 22-ter prevede invece che le condizioni si realizzano quando i relativi adempimenti sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla effettiva disponibilità delle risorse.
  Di interesse per la Commissione è anche l'articolo 24-quater, introdotto durante l'esame al Senato, il quale istituisce un Fondo per gli investimenti delle Regioni e le Provincie autonome colpite da eventi calamitosi, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  La dotazione iniziale prevista è di 474,6 milioni di euro per il 2019 e 50 milioni per l'anno 2020, per gli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018, ossia per gli eventi verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il Fondo – che è ripartito tra gli enti destinatari con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con indicazione delle risorse per ciascun settore, dei comparti, dei criteri di riparto, degli importi da destinare a ciascun beneficiario e delle modalità di utilizzo, di monitoraggio, di rendicontazione e verifica – è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle provincie autonome, in particolare per l'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, la manutenzione della rete viaria, il dissesto idrogeologico.
  Un rilievo, seppur indiretto, per la Commissione presenta anche l'articolo 25-quinquies, anch'esso introdotto dal Senato, che interviene sulle modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali – ubicate nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 – di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, decreto-legge 74 del 2012.
  Infine, di particolare rilevanza per la Commissione è l'articolo 25-undecies, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione di taluni diritti riferiti alle unità abitative e loro pertinenze edificate in regime di edilizia residenziale convenzionata.
  Tale articolo, introdotto al Senato, novella l'articolo 31 della legge n. 449 del 1998, recante la disciplina del prezzo massimo per la cessione dei diritti di proprietà o di superficie dei citati beni.
  Si tratta di una disposizione che incide su una controversa vicenda pluridecennale che interessa numerosissime famiglie italiane le quali, nell'incertezza applicativa del preesistente quadro normativo e facendo affidamento in buona fede sulle rassicurazioni fornite dagli enti locali interessati – decorso il termine quinquennale di inalienabilità – hanno ceduto a prezzo di mercato le proprie abitazioni edificate in regime di edilizia convenzionata.Pag. 79
  Tale vendita era basata sul presupposto che il vincolo del prezzo massimo di cessione stabilito dalle originarie convenzioni non riguardasse gli atti di trasferimento della proprietà successivi alla prima alienazione. I venditori, tuttavia, si sono in molti casi trovati a rispondere alle azioni giudiziali degli acquirenti, avanzate per richiedere la restituzione della quota di prezzo eccedente il prezzo massimo, sulla base di quanto statuito dalla sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 18135 del 16 settembre 2015, la quale ha stabilito che il vincolo del prezzo massimo di cessione dell'immobile in regime di edilizia agevolata, qualora non sia intervenuta la convenzione di affrancazione ex articoli 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del 1998, segue il bene nei passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con efficacia dunque temporalmente indefinita.
  La disposizione attualmente vigente prevede infatti che il vincolo del prezzo massimo di cessione può essere rimosso solo mediante convenzione in forma pubblica stipulabile con il Comune solo da parte del singolo proprietario.
  La modifica recata nella norma in commento prevede invece che il vincolo per la cessione del diritto di proprietà o di superficie può essere rimosso – dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data del primo trasferimento – «con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari».
  Rispetto alla disciplina attualmente vigente, la disposizione in esame mira, pertanto, a consentire anche al venditore non più proprietario di sanare a posteriori il trasferimento dell'immobile effettuato a prezzo di mercato, liberando, cioè, ex post l'alloggio dal vincolo del prezzo massimo di cessione con atto soggetto a trascrizione ed il correlato versamento dell'importo previsto dalla legge. In sostanza, la disposizione in esame stabilisce che chiunque abbia interesse possa affrancare gli immobili in questione e che, dunque, non più i soli attuali proprietari, ma anche i venditori hanno diritto di chiedere direttamente la c.d. affrancazione al Comune competente. Ulteriori elementi di agevolazione della procedura di rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione sono rappresentati dal fatto che l'affrancazione potrà essere stipulata anche con scrittura privata autenticata e che l'eventuale pretesa di rimborso della differenza del prezzo si estingue con l'affrancazione, alla quale peraltro si riconosce anche l'effetto di rimuovere i vincoli soggettivi (quali quelli di natura reddituale), oltre che quello del prezzo massimo di cessione.
  Si prevede inoltre che i Comuni possono concedere dilazioni di pagamento di tale corrispettivo; in pendenza della rimozione dei vincoli, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato; l'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza si estingue con la rimozione dei vincoli; la nuova disciplina si applichi anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'articolo in esame. Per questi ultimi, il versamento del corrispettivo per l'affrancazione da parte dei i venditori non è, peraltro, configurato dalla disposizione in esame in termini di obbligo, bensì quale facoltà. Da ciò sembrerebbe derivare la conseguenza che, ove il venditore non più titolare di diritti reali sul bene immobile non dovesse spontaneamente provvedere ad avanzare richiesta di rimozione del vincolo relativo all'immobile da lui già alienato, a tale adempimento, e al connesso onere di versamento al Comune del corrispettivo dell'affrancazione, dovrebbe provvedere la sola parte acquirente, sebbene la stessa abbia già sopportato l'onere del pagamento del prezzo pieno di mercato per l'acquisto dell'unità abitativa. Sopprime il riferimento, ora contenuto nel vigente comma 49-bis del citato articolo 31, alle sole convenzioni stipulate precedentemente alla legge n. 179 del 1992 (entrata in vigore il 15 marzo 1992) per la delimitazione dell'ambito di applicazione Pag. 80della disciplina in materia di rimozione dei vincoli per la cessione del diritto di proprietà ovvero per la cessione del diritto di superficie; precisa che le disposizioni di cui al novellato comma 49-bis non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 in materia di edilizia residenziale pubblica, ricadenti nei piani di zona convenzionati.
  Si riserva, in conclusione, di formulare la proposta di parere alla luce dei contributi e delle valutazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

  Patrizia TERZONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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