CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 dicembre 2018
106.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 4 dicembre 2018.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00020 Benamati recante iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 dicembre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di produzione agricola e agroalimentare con il metodo biologico.
Nuovo testo C. 290 Gadda e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Lucia SCANU (M5S), relatrice, illustra il provvedimento in oggetto. Fa presente che il testo unificato delle proposte di legge C. 290 Gadda, C. 410 Cenni, C. 1314 Parentela e C. 1386 Golinelli, reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, così come risultante dall'esame delle proposte emendative presso la XIII Commissione, consta di 21 articoli.
  L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento. Si specifica che il campo di intervento interessa: il sistema delle autorità nazionali e locali; i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato; le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico; l'uso di un marchio nazionale. Quanto alla finalità l'agricoltura con metodo biologico viene definita attività di interesse nazionale con funzione sociale.
  L'articolo 1-bis riporta le definizioni, ai fini del provvedimento, di «produzione Pag. 45biologica» o «metodo biologico», di «prodotti biologici», di «aziende» e di «piccole aziende agricole».
  L'articolo 2 specifica che, ferma restando la competenza in materia di controlli stabilita dal decreto legislativo n. 20 del 2018, per autorità nazionale si intende il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo.
  L'articolo 3 individua come autorità locali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e si stabilisce che le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi del provvedimento in esame.
  L'articolo 4 istituisce il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica e ne disciplina la composizione, prevedendo la partecipazione di rappresentanti nominati dai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, della salute e dell'ambiente, da rappresentanti delle regioni e dell'ANCI, da rappresentanti di associazioni del settore e di associazioni dei consumatori, dei distretti biologici di cui al successivo articolo 11 e di organismi di controllo. In particolare, con riguardo alle materie di interesse della X Commissione, si dispone la partecipazione al Tavolo di tre rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore della produzione biologica, di cui uno nominato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), uno dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e uno da altri istituti di ricerca pubblici. Il Tavolo ha il compito di: delineare le priorità del Piano di azione nazionale di cui al successivo articolo 6, con particolare attenzione alla ricerca; esprimere pareri sui provvedimenti da adottare in sede nazionale ed europea; proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione dell'attività di promozione dei prodotti biologici; individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali con metodo biologico. Le modalità di funzionamento del Tavolo sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo.
  L'articolo 5 che rientra negli ambiti di pertinenza della X Commissione, istituisce il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione «Biologico italiano» di cui all'articolo 24 del Regolamento (CE) 834/2007. Il Marchio è di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il suo logo o è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla approvazione della legge. Le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni.
  L'articolo 6, d'interesse per la X Commissione, prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo adotti il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, da aggiornare annualmente, contenente interventi per: favorire la conversione al metodo biologico, con particolare riferimento alle piccole aziende agricole; sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera dei prodotti biologici; incentivare il consumo di prodotti biologici; monitorare l'andamento del settore; favorire l'insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane; incentivare enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde; incentivare la ricerca; promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici. Si stabilisce infine che il Ministro invii annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano nonché sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica di cui al successivo articolo 7.
  L'articolo 6-bis prevede che il Ministro, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA, adotti un piano nazionale per le sementi biologiche aggiornato con scadenza triennale, al fine di selezionare piante che rispondano ai Pag. 46bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali.
  L'articolo 7, anch'esso d'interesse della X Commissione, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica destinato al finanziamento delle iniziative previste nel Piano d'azione. Il Ministro, con decreto, determina la quota del Fondo da destinare al finanziamento dei programmi di ricerca, individuati tra le priorità che devono essere contenute nel Piano d'azione, definisce le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative finanziabili. Il Fondo è alimentato dal contributo annuale già previsto a legislazione vigente dall'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, destinato attualmente a finanziare il Fondo per l'agricoltura biologica di qualità, che è contestualmente soppresso.
  L'articolo 8 prevede che anche nell'ambito della filiera biologica possano essere costituiti contratti di rete.
  L'articolo 9, che riguarda le competenze della X Commissione, delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore della produzione biologica. A tal fine viene previsto che: siano attivati specifici percorsi formativi in ambito universitario, attraverso l'attivazione di corsi di laurea, dottorati di ricerca, master, corsi di formazione e di percorsi di aggiornamento dei docenti, anche mediante l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio; sia destinata alla ricerca in campo biologico svolta dal Consiglio nazionale delle ricerche una quota parte delle risorse del Fondo per l'attività degli enti e delle istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; siano previste specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA); sia destinato almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica ai programmi di ricerca e al finanziamento dei percorsi formativi previsti dal medesimo articolo 9, assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende agricole biologiche che partecipano ai progetti di ricerca.
  L'articolo 10 prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni i principi in base ai quali le regioni e le province autonome organizzano la formazione professionale.
  Gli articoli da 11 a 14 dettano disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato, interessando i profili di competenza della X Commissione.
  L'articolo 11 stabilisce, ad integrazione della disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che sono da intendersi come distretti biologici anche i sistemi produttivi locali nei quali sia significativa la produzione biologica. I distretti si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. Possono parteciparvi gli enti locali che adottano politiche di tutela delle produzioni biologiche. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sono specificati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti. Con successivo decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono predisposti appositi interventi con il fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti biologici e di salvaguardarne l'immagine. I distretti sono istituiti per: promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali; favorire un approccio territoriale; semplificare l'applicazione delle norme di certificazione biologica ed ambientale; favorire lo sviluppo dei processi di preparazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici; promuovere le attività connesse, quali la vendita diretta, l'attività agrituristica, la biodiversità e l'agricoltura sociale; Pag. 47promuovere una maggiore diffusione dei prodotti biologici. I partecipanti al distretto (imprese agricole, organizzazioni dei produttori e soggetti pubblici e privati) che intendono promuovere un distretto costituiscono un Comitato promotore che avanza la richiesta di riconoscimento alla regione di appartenenza (nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta deve essere presentata a ciascuna regione). Nei distretti biologici che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico viene costituito un Consiglio direttivo che adotta lo statuto e il regolamento organizzativo dell'ente anche ai fini della presentazione delle domande per i contributi nell'ambito della Politica agricola comune e della partecipazione ai programmi di ricerca nazionale. Il Consiglio direttivo è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto.
  L'articolo 12 disciplina le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, intendendosi tali quelle costituite dai rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione e al commercio per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore. La norma indica numerose finalità delle suddette organizzazioni, tutte volte alla conoscenza e alla diffusione dei prodotti biologiche alla tutela dei produttori e dei consumatori. Si possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo ed agroalimentare, anche per acquisire il parere sui progetti di regole valevoli per tutti i soggetti interessati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica; in caso di concorso tra più domande, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa, per il quale la norma indica alcuni requisiti. Le organizzazioni interprofessionali possono inoltre costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali; imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti purché non violino il principio di libera concorrenza; richiedere che alcuni accordi e decisioni siano resi obbligatori, per un periodo circoscritto, anche nei confronti degli operatori non aderenti all'organizzazione. La richiesta di estensione delle regole è disposta per un periodo limitato dal Ministero su richiesta dell'organizzazione. L'estensione è obbligatoria per tutti gli operatori del settore anche se non aderenti all'organizzazione interprofessionale; in caso di violazione delle regole, l'operatore economico è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 50.000 euro.
  L'articolo 12-bis dispone che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (vale a dire quelle che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari ad almeno il 20 per cento del settore) nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, accordi quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico, definendone le condizioni contrattuali e prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.
  L'articolo 13 istituisce il Tavolo di filiera per i prodotti biologici e disciplina le intese di filiera , che sono proposte dal Tavolo al Ministero e sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione. Le intese sono volte a: valorizzare le produzioni derivanti dalla produzione biologica; favorire i processi di preparazione e trasformazione dei prodotti biologici; preservare il territorio e l'ambiente; garantire la tracciabilità delle produzioni; promuovere le attività connesse; agevolare Pag. 48la creazione e lo sviluppo dei distretti biologici. Le intese non possono comportare restrizioni alla concorrenza; possono, però, prevedere accordi per una programmazione della produzione o per un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. L'intesa è comunicata al Ministero che ne cura la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, previa verifica della compatibilità comunitaria e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  L'articolo 14 definisce le organizzazioni di produttori biologici, intendendosi tali quelle che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Il riconoscimento avviene quando siano previste le seguenti finalità statutarie: commercializzazione in forma associata delle produzione; attivazione di un programma operativo teso tra l'altro alla programmazione della produzione, alla gestione delle crisi di mercato, alla riduzione dei costi di produzione, alla stabilizzazione dei prezzi di produzione, e alla determinazione di prezzi di vendita trasparenti.
  L'articolo 15 pone il divieto di uso di organismi geneticamente modificati.
  L'articolo 16 detta disposizioni in materia di sementi biologiche.
  L'articolo 17 dispone le necessarie abrogazioni di coordinamento con il testo.
  L'articolo 18 stabilisce la consueta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.