CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 novembre 2018
96.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 62

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 20 novembre 2018.

Audizione di rappresentanti di Cassa servizi energetici e ambientali nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00020 Benamati recante iniziative urgenti in materia di riscossione degli oneri generali del sistema elettrico.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

  La seduta comincia alle 14.40.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.
C. 1346 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Jari COLLA (Lega), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.Pag. 63
  Osserva preliminarmente che l'articolo 1 del disegno di legge reca, oltre alla consueta clausola in base alla quale il decreto-legge è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla legge di conversione e alla formula di entrata in vigore, quattro commi introdotti dal Senato. Con tali disposizioni si delega il Governo all'adozione – entro il 30 settembre 2019 – di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia nei limiti delle risorse del fondo istituito dall'articolo 35 del decreto-legge.
  Passa dunque ad illustrare il testo del decreto-legge, come modificato dal Senato.
   Tra le disposizioni di interesse delle competenze della X Commissione rileva l'articolo 12-ter che introduce l'obbligo da parte delle cooperative sociali svolgenti attività a favore di stranieri immigrati di pubblicare trimestralmente sui propri siti o portali l'elenco dei soggetti a cui vengano versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale. A tal fine il decreto-legge novella l'articolo 1, comma 125, della legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017 là dove pone obblighi di pubblicazione in ordine alle sovvenzioni di provenienza pubblica ricevute da alcune categorie di soggetti quali le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, le Onlus e le fondazioni.
  D'interesse per la X Commissione è anche l'articolo 17 che pone in capo agli esercenti di attività di autonoleggio di veicoli senza conducente l'obbligo di comunicare i dati identificativi dei clienti. La comunicazione avviene contestualmente della stipula del contratto e comunque con «congruo anticipo» rispetto al momento della consegna del veicolo. Tali comunicazioni sono oggetto di riscontro con i dati già disponibili presso il CED interforze, all'esito del quale possono essere inviate segnalazioni alle Forze di polizia per gli ulteriori controlli. I dati comunicati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. L'articolo esplicita, al comma 1, la finalità della disposizione individuandola nella prevenzione del terrorismo. I destinatari delle disposizioni sono individuati dal medesimo comma mediante rinvio all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 481 del 2001, recante disciplina dell'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente. Con la modifica approvata durante l'esame presso il Senato, si propone di escludere da tale obbligo i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, quali, in particolare il car sharing, al fine di non compromettere la facilità di utilizzo.
  Rileva anche l'articolo 20-bis, introdotto dal Senato, che prevede, con una novella all'articolo 9, comma 3-ter del decreto-legge n. 8 del 2007, un incremento della contribuzione delle società organizzatrici di eventi calcistici per il mantenimento dell'ordine pubblico. L'articolo incrementa la soglia minima al 5 per cento (dall'1 per cento) e la soglia massima al 10 per cento (dal 3 per cento) della quota degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi calcistici – quota destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi e, in particolare, alla copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia.
  Segnala i commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 21 e l'articolo 21-bis, inseriti dal Senato. Il comma 1-ter introduce nel decreto-legge n. 14 del 2017, un articolo 13-bis con il quale è esteso l'ambito applicativo del divieto di accesso (il cosiddetto Daspo) a locali pubblici e pubblici esercizi, già previsto dall'articolo 13 dello stesso decreto-legge. Il nuovo articolo 13-bis affida al questore, per motivi di sicurezza, la possibilità di disporre il divieto di accesso a locali e esercizi pubblici o locali di pubblico intrattenimento a persone condannate con sentenza definitiva o anche solo confermata in appello nell'ultimo triennio: per reati commessi nel corso di gravi disordini in pubblici esercizi o in locali di pubblico intrattenimento; per reati contro la persona e il patrimonio (esclusi quelli colposi); per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il comma Pag. 641-quater novella l'articolo 8 del Codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Si prevede che, tra le prescrizioni nei confronti della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il tribunale debba adottare anche il divieto di accedere, anche in specifiche fasce orarie, a esercizi pubblici e a locali di pubblico intrattenimento. L'articolo 21-bis prevede che possano essere sottoscritti tra prefetto ed organizzazioni maggiormente rappresentativi dei pubblici esercenti accordi per prevenire illegalità o pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici e che l'adempimento su base volontaria di tali misure di prevenzione da parte del pubblico esercizio sia valutabile dal questore ai fini della sospensione o revoca della licenza. Tale prevenzione è rivolta a situazioni che possano prodursi all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici. Gli esercizi sono individuati a norma dell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto n. 773 del 1931. Sono misure basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi. Gli accordi sono adottati nel rispetto di linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. Altresì si prevede che l'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici, siano valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del citato Testo unico di pubblica sicurezza (sospensione o revoca della licenza).
  Rileva altresì per le competenze della X Commissione l'articolo 35-ter che interviene sulla disciplina delle ordinanze di ordinaria amministrazione del Sindaco in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche estendendo l'ambito anche agli alimenti, ampliando l'ambito territoriale di applicabilità alle aree cittadine interessate da fenomeni di aggregazione notturna e introducendo sanzioni nel caso di inosservanza delle stesse. Nel dettaglio l'articolo incide sull'articolo 50 del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, modificando il comma 7-bis e inserendo un comma 7-ter. Sono due le modifiche proposte al comma 7-bis. La prima si pone l'obiettivo di estendere l'ambito territoriale di applicabilità dell'ordinanza, ora circoscritto alle sole aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, ad altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna. La seconda modifica ha la finalità di contrastare il degrado urbano, estendendo il potere di ordinanza anche per la limitare gli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. Il comma 7-ter, invece, prevede, in via ordinaria, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro. Se la medesima violazione si ripete nell'arco di un anno, è disposta la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni. Si rinvia, in caso di recidiva, all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2017 che attribuisce al questore il potere di sospendere l'attività commerciale per un massimo di quindici giorni nel caso di violazione delle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 50, commi 540 e 7.
  D'interesse per la X Commissione sono gli articoli 36 e 36-bis. L'articolo 36 reca modifiche al codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, in materia di procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati. In particolare il comma 1 modifica l'articolo 35 del suddetto codice relativo alla nomina e revoca dell'amministratore giudiziario, nel senso di consentire l'acquisizione, se del caso, di tre incarichi dall'autorità giudiziaria, mantenendo le gestioni già in essere quale coadiutore dell'Agenzia. Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, sostituisce il comma 3 dell'articolo 35-bis del codice antimafia, in materia di responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione. La novella da una parte Pag. 65interviene sulla procedura, eliminando la competenza del prefetto mentre dall'altra prevede che dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e sino all'eventuale provvedimento di dissequestro o di revoca della confisca ovvero alla data di destinazione dell'azienda, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti. Il comma 2 modifica l'articolo 38 del codice antimafia, che disciplina i compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Al Senato sono stati inseriti tre nuovi commi dopo il comma 2. Interessa in particolare in questa sede il comma 2-ter che apporta due modifiche all'articolo 43 del codice antimafia il quale disciplina il rendiconto di gestione. La prima modifica il comma 1 dell'articolo 43 nel senso di stabilire che l'amministratore giudiziario debba presentare il conto di gestione entro sessanta giorni anche dal deposito del provvedimento di confisca di secondo grado. La seconda modifica concerne la sostituzione del comma 5-bis dell'articolo 43 nel senso di ridisciplinare il rendiconto dell'Agenzia nazionale quale amministratore dei beni, prevedendo che l'Agenzia sia tenuta a presentare il rendiconto nel caso di revoca della confisca. Il comma 3 apporta numerose modifiche all'articolo 48 del codice antimafia relativo alla destinazione dei beni e delle somme confiscate. Il comma 3-bis, introdotto al Senato, modifica l'articolo 51 del codice antimafia, relativo al regime-fiscale e degli oneri economici. Il comma 4 recala clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 36-bis, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina dell'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati prevista dal citato Codice antimafia, con l'introduzione dell'articolo 51-bis. Tale nuova previsione impone alle cancellerie giudiziarie di richiedere al registro delle imprese l'iscrizione di una serie di provvedimenti adottati dal giudice nell'ambito del procedimento di prevenzione patrimoniale relativo ad imprese e società. In particolare, dovranno essere iscritti i seguenti atti: il decreto di sequestro; il decreto di confisca; il provvedimento del tribunale che dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende quando non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ma sussistono indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto al condizionamento mafioso; il provvedimento del tribunale che, in presenza dei medesimi presupposti, dal carattere occasionale, dispone il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende; il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario delle aziende; il provvedimento definitivo di confisca. L'elencazione non ha carattere esaustivo in quanto si precisa che dovranno essere iscritti anche «tutti i provvedimenti giudiziari» previsti dal Codice antimafia, «comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse». La cancelleria dovrà presentare istanza al registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito del provvedimento giudiziario. Per le modalità di presentazione dell'istanza si rinvia alla legge n. 580 del 1993, di riordino delle camere di commercio, che all'articolo 8 disciplina appunto il registro delle imprese.
  Pare di interesse per la X Commissione l'articolo 38-bis, introdotto dal Senato che dispone in materia di sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura mediante novelle alla legge n. 44 del 1999. In particolare, preclude l'iscrizione agli elenchi delle associazioni e delle organizzazioni antiracket e antiusura ai soggetti che non siano in regola con la documentazione antimafia. Amplia i termini per la presentazione delle domande di elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive. Dispone inoltre circa: le modalità di concessione dell'elargizione quando dall'elargizione delle somme a valere sul fondo dipenda la ripresa efficiente dell'attività imprenditoriale; l'attività del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura; i termini di alcune scadenze per il richiedente l'elargizione. Pag. 66
  Passa quindi ad esaminare, in sintesi, il contenuto delle restanti disposizioni del decreto-legge.
  L'articolo 1 reca l'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal Testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Si prevede che la corrispettiva tutela sostanziale permanga per alcune fattispecie di permessi di soggiorno speciali, alcune delle quali – per vittime di violenza o grave sfruttamento, di violenza domestica, di particolare sfruttamento lavorativo – già previste dal Testo unico dell'immigrazione e qui ridefinite. Le altre seguenti fattispecie, per le quali non sarebbe comunque possibile il rimpatrio, posti i principi fondamentali dell'ordinamento italiano e internazionale, sono tipizzate e disciplinate dal decreto-legge: condizioni di salute di eccezionale gravità e situazioni contingenti di calamità nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza. L'articolo 2 prolunga da novanta a centottanta giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno dei Centri di permanenza per i rimpatri. Autorizza, inoltre, a ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara al fine di assicurare una tempestiva messa a punto dei Centri medesimi. L'articolo 3 interviene sulla disciplina del trattenimento di stranieri che abbiano presentato domanda di protezione internazionale, introducendo due nuove ipotesi di trattenimento motivate dalla necessità di determinare o verificare l'identità o la cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale. L'articolo 4 introduce alcune modalità di temporanea permanenza dello straniero in attesa dell'esecuzione del provvedimento di espulsione, prevedendo che, ad alcune condizioni, tale permanenza possa aversi in luoghi diversi dai Centri di permanenza per il rimpatrio. L'articolo 5 novella l'articolo 13 del Testo unico in materia di immigrazione, esplicitando che il divieto di reingresso nei confronti dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione abbia efficacia nell'intero spazio Schengen. L'articolo 5-bis, introdotto dal Senato, prevede l'estensione al provvedimento di respingimento dell'applicazione delle disposizioni circa la convalida da parte del giudice di pace e la ricorribilità innanzi all'autorità giudiziaria, già vigenti per il provvedimento di espulsione. Prevede altresì che il respingimento importi il divieto di reingresso, presidiato da specifiche sanzioni. Tale divieto è inserito nel sistema d'informazione Schengen, comportando il divieto di ingresso e soggiorno nello spazio Schengen. L'articolo 6 assegna al Fondo rimpatri presso il Ministero dell'interno le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2018, destinate al programma di rimpatrio volontario assistito, risorse che possono così essere destinate anche ad altre forme di rimpatrio. L'articolo 6-bis, introdotto dal Senato, prevede che i familiari stranieri conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali stranieri possano svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, previa comunicazione tramite i canali diplomatici. L'articolo 7 amplia il novero dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego e la revoca della protezione internazionale, includendovi ulteriori ipotesi delittuose ritenute di particolare allarme sociale, quali resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi, lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, mutilazioni genitali femminili, furto aggravato da porto di armi o narcotici e furto in abitazione. L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, prevede l'adozione, con decreto del Ministro degli affari esteri, di un elenco di Paesi di origine sicuri, al fine di accelerare la procedura di esame delle domande di protezione internazionale delle persone che provengono da uno di questi Paesi. Inoltre, amplia le cause di manifesta infondatezza delle medesime domande, comprendendovi, tra le altre, anche la provenienza da un Paese di origine sicuro, qualora il richiedente non dimostri la sussistenza dei gravi motivi per ritenere quel Paese non sicuro, in relazione alla sua situazione particolare. Pag. 67L'articolo 8 specifica che per l'applicazione della particolare causa di cessazione dello status di protezione internazionale, dovuta al volontario ristabilimento dell'interessato nel Paese che ha lasciato per timore di essere perseguitato, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, qualora non sia giustificato da gravi e comprovati motivi. L'articolo 9 esclude dal beneficio dell'autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale i richiedenti asilo che reiterino la domanda per ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento ovvero perché la prima domanda reiterata è stata giudicata inammissibile o rigettata perché infondata. L'articolo 10 interviene sulla disciplina relativa alle decisioni che la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale può assumere al termine dell'esame della domanda di protezione internazionale. L'articolo 11 prevede la possibilità di istituire presso le prefetture fino ad un massimo di tre articolazioni territoriali dell'Unità di Dublino. Tale Unità attualmente opera, all'interno del Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell'interno, nell'ambito delle previsioni della normativa Dublino ai fini dello scambio di informazioni e della verifica dello Stato membro UE competente dell'esame della domanda d'asilo presentata in uno degli altri Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (o apolide). L'articolo 12 interviene sulle disposizioni concernenti il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) al fine di riservare i servizi di accoglienza degli enti locali ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, escludendo dalla possibilità di usufruire dei relativi servizi i richiedenti la protezione internazionale, come finora previsto. In conseguenza delle modifiche recate allo SPRAR viene ristrutturato l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio, articolato in prima e seconda accoglienza ai sensi del decreto legislativo n. 142 del 2015. L'articolo 12-bis prevede un monitoraggio sull'andamento dei flussi migratori a fini di chiusura di strutture di accoglienza emergenziale temporanea. L'articolo 13 prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consente l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, fermo restando che esso costituisce documento di riconoscimento. L'articolo 14 introduce nuove disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, modificando ed integrando a tal fine la legge n. 91 del 1992. In particolare, è abrogata la disposizione che preclude il rigetto dell'istanza di acquisizione della cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dall'istanza e si innalza da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza. L'articolo 15 modifica il Testo unico spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, prevedendo che la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione comporti la mancata liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio. Analogamente, non sono liquidate dallo Stato le spese per consulenze tecniche di parte che appaiano, già all'atto del conferimento dell'incarico, irrilevanti o superflue a fini probatori. Tramite una modifica approvata nel corso dell'esame in Senato la nuova disciplina è applicabile non solo al processo civile, ma anche al processo amministrativo, contabile e tributario. L'articolo 15-bis, inserito dal Senato, introduce una serie di modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale volte a prevedere puntuali obblighi di comunicazione a favore del procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni. L'articolo 15-ter, anch'esso introdotto dal Senato, prevede che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvalga di un nucleo di personale di polizia penitenziaria per l'acquisizione, l'analisi e l'elaborazione di dati e informazioni acquisite in ambito carcerario. L'articolo 16 consente, nel corso del procedimento penale, l'uso dei braccialetti elettronici come modalità di applicazione e controllo dell'imputato soggetto alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare. L'articolo 18 amplia la possibilità di accesso del personale della polizia municipale ai dati presenti nella banca dati interforze CED del Ministero dell'interno. L'articolo 19 è diretto a consentire alla Polizia Pag. 68locale di utilizzare, in via sperimentale, armi comuni ad impulsi elettrici. In esito alla sperimentazione, i comuni potranno deliberare, con proprio regolamento, di assegnare in dotazione effettiva di reparto dette armi. L'articolo 19-bis, introdotto dal Senato, prevede che l'obbligo di far esibire il documento di identità valga anche per i locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. L'articolo 19-ter, anch'esso inserito dal Senato, reca una disposizione interpretativa che sancisce per il personale della polizia municipale la portabilità delle armi senza licenza fuori del territorio dell'ente di appartenenza, per il caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza. L'articolo 20 estende, per finalità di prevenzione, l'applicazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (il cosiddetto DASPO) agli indiziati di reati di terrorismo, anche internazionale, e di altri reati contro la personalità interna dello Stato e l'ordine pubblico. L'articolo 21 estende alle aree su cui insistono presidi sanitari e a quelle destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli l'ambito applicativo della disciplina del cosiddetto Daspo urbano. Gli articoli da 21-ter a 21-sexies sono stati introdotti dal Senato. L'articolo 21-ter è volto ad introdurre sanzioni penali in caso di inottemperanza al provvedimento di divieto di accesso in specifiche aree urbane. L'articolo 21-quater introduce nel codice penale, all'articolo 669-bis, il reato di esercizio molesto dell'accattonaggio. L'articolo 21-quinquies modifica la disciplina del reato di impiego di minori nell'accattonaggio sanzionando anche la condotta dell'organizzazione dell'altrui accattonaggio. L'articolo 21-sexies interviene sulla disciplina dell'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. L'articolo 22 destina somme a favore del Ministero dell'interno per le straordinarie e contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato a del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tali stanziamenti risultano essere pari a 15 milioni di euro nel 2018 e a 49,15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025. L'articolo 22-bis stanzia ulteriori risorse da destinare a interventi urgenti connessi al potenziamento, alla implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza delle strutture penitenziarie. L'articolo 23 prevede che siano puniti a titolo di illecito penale sia il blocco stradale che l'ostruzione o l'ingombro di strade ordinarie o ferrate, fattispecie attualmente sanzionate a titolo di illecito amministrativo. Resta, invece, illecito amministrativo il blocco stradale attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. L'articolo 23-bis reca modifiche alle disposizioni del codice della strada che disciplinano il sequestro, la confisca e il fermo amministrativo dei veicoli. L'articolo 24 interviene in materia di impugnazione delle misure di carattere patrimoniale di cui al codice antimafia, nonché in tema di documentazione antimafia. L'articolo 25 mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori, che facciano ricorso, illecitamente a meccanismi di subappalto. L'articolo 26 include il prefetto tra i destinatari della notifica preliminare da inviare prima dell'inizio dei lavori in alcuni cantieri temporanei o mobili, limitatamente ai lavori pubblici. L'articolo 26-bis introduce l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre piani di emergenza interni ed esterni. L'articolo 27 aggiorna l'obbligo di trasmissione delle sentenze di condanna irrevocabili a pene detentive, già esistenti per le cancellerie degli uffici. L'articolo 28 attribuisce al prefetto la facoltà di imporre l'adozione di determinati atti agli enti locali, in presenza di situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate in grado di alterare le procedure e compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi. Inoltre, la disposizione integra la disciplina sull'incandidabilità degli amministratori locali responsabili delle condotte che hanno determinato lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento Pag. 69di tipo mafioso ricomprendendo anche le competizioni elettorali nazionali ed europee. Infine, si estende a due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso l'ambito temporale di vigenza della misura dell'incandidabilità. L'articolo 29 incrementa la dotazione delle risorse per la copertura degli oneri finanziari connessi all'attività svolta dalle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. L'articolo 29-bis, inserito dal Senato, introduce modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero. In particolare, si propone la modifica degli articoli 93 (concernente, tra l'altro, la carta di circolazione), 132 (sulla circolazione dei veicoli immatricolati all'estero) e 196 (inerente la solidarietà in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria) del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. L'articolo 30 modifica la disciplina del reato di invasione di terreni o edifici di cui all'articolo 633 del codice penale. L'articolo 31 inserisce tra i reati in relazione ai quali possono essere disposte le intercettazioni anche la fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici. Gli articoli 31-bis e 31-ter sono stati introdotti dal Senato. In particolare l'articolo 31-bis esclude che la misura degli arresti domiciliari possa essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente mentre l'articolo 31-ter reca previsioni relative all'attività dell'Amministrazione dell'interno innanzi ad occupazioni arbitrarie di immobili. L'articolo 32 dispone la riduzione di 29 posti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente, stabilisce le conseguenti modifiche all'assetto organizzativo del Ministero e prevede l'adozione dei un nuovo regolamento di organizzazione entro il 31 dicembre 2018. Gli articoli da 32-bis a 32-sexies sono stati introdotti dal Senato. L'articolo 32-bis istituisce, presso il Ministero dell'interno, un nucleo composto di personale della carriera prefettizia, cui attingere per la composizione della commissione straordinaria per la gestione degli enti locali prevista dall'ordinamento allorché intervenga lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale per infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso. L'articolo 32-ter interviene sui requisiti previsti dalla legge per la nomina del Presidente della Commissione per la progressione di carriera del personale della carriera prefettizia, eliminando l'obbligo che la scelta sia effettuata tra prefetti preposti alle attività di controllo e valutazione interni nelle pubbliche amministrazioni. L'articolo 32-quater interviene in materia di tecnologia 5G prevedendo che in caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre gli ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico possano procedere alla disattivazione coattiva degli impianti, richiedendo a tal fine al Prefetto l'ausilio della forza pubblica. L'articolo 32-quinquies novella le disposizioni concernenti il Servizio Centrale di Protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 8 del 1991. L'articolo 32-sexies istituisce un Centro alti studi del Ministero dell'interno per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. L'articolo 33 autorizza la spesa, a partire dal 2018, di 38.091.560 euro per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di Polizia, anche in deroga al limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 34 incrementa di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni a decorrere dal 2020 gli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario dei Vigili del fuoco. L'articolo 35, come sopra ricordato, istituisce un Fondo, finalizzato all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste e non utilizzate, cui si aggiunge uno stanziamento Pag. 70pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Gli articoli 35-bis e da 35-quater a 35-sexies sono stati introdotti dal Senato. L'articolo 35-bis consente ai comuni, che abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica nell'ultimo triennio, di procedere nell'anno 2019 ad assunzioni di personale della polizia municipale in deroga ai vincoli previsti dalla legge di stabilità per il 2016. L'articolo 35-quater istituisce un Fondo per la sicurezza urbana, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni per ciascun anno 2019 e 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Fondo è destinato a concorrere al finanziamento di iniziative urgenti da parte dei Comuni in materia di sicurezza urbana. L'articolo 35-quinquies incrementa le risorse destinate all'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni. L'articolo 35-sexies interviene in materia di utilizzo dei droni da parte delle Forze di polizia, riferendolo alle funzioni da esse svolte nei comparti di specialità ed estendendolo altresì, per quanto concerne la Guardia di finanza, alle attività di polizia economica e finanziaria. L'articolo 37 incide sulle disposizioni del Codice antimafia, relative all'organizzazione e all'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. L'articolo 37-bis modifica invece l'articolo 113 del medesimo codice antimafia, prevedendo che dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati possa richiedere la collaborazione di Amministrazioni centrali dello Stato, di Agenzie fiscali o di altri enti pubblici. L'articolo 38 introduce una deroga, valida fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica, alle norme della spending review con riguardo alla Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. L'articolo 39 reca la quantificazione degli oneri associati al provvedimento e l'indicazione delle coperture finanziarie e l'articolo 40 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Davide Crippa.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Atto n. 51.

(Rilievi alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente e relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a formulare rilievi alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, sullo schema di decreto recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  In qualità di relatrice espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.
  Osserva che il citato comma 1072 ha rifinanziato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese – istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555) dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 – Pag. 71per un totale di 35,53 miliardi di euro, così suddivisi: 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019; 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; 2.480 milioni di euro per l'anno 2024; 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le risorse vanno ripartite tra i seguenti settori di spesa: trasporti e viabilità; mobilità sostenibile e sicurezza stradale; infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; ricerca; difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; digitalizzazione delle amministrazioni statali; prevenzione del rischio sismico; investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; eliminazione delle barriere architettoniche.
  Ricorda che il citato articolo 1, comma 140, istitutivo del Fondo, prevede che l'utilizzo del Fondo medesimo venga disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Ricorda altresì che la sentenza n. 74 del 13 aprile 2018 della Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo il citato comma 140 della legge n. 232 del 2016, istitutivo del Fondo (con effetti conseguenti anche per ciò che riguarda il comma 1072 della legge di bilancio 2018 e la sua attuazione) «nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale». A seguito di tale sentenza, l'articolo 13, comma 01, del decreto-legge n. 91 del 2018 ha integrato la procedura di adozione dei decreti di riparto, stabilendo – nel caso che essi prevedano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle provincie autonome – la previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
  Lo schema di decreto in esame dispone, al comma 1, la ripartizione della quota residua del Fondo investimenti, pari a 585 milioni complessivi nel periodo 2018-2029 (83 milioni per il 2018, 195 milioni per il 2019, 37 milioni per il 2020 e 30 milioni annui dal 2021 al 2029). Tale cifra è al netto dell'utilizzo fatto a copertura di diversi articoli del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 109 del 2018 (il cosiddetto decreto-legge Genova) approvato dal Parlamento.
  La tabella riportata nell'allegato 1 dello schema ripartisce, per ciascun anno dal 2019 al 2033, le risorse tra le finalità e i settori di spesa indicati alle lettere da a) ad m) del comma 1072 della legge n. 205 del 2017, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero. Considerando il totale delle risorse assegnate negli anni 2018-2033, il settore di spesa a cui sono state attribuite più risorse è quello dei «trasporti e viabilità», che assorbe quasi un quarto delle risorse totali, seguito dal settore «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni» che riceve quasi un quinto del totale delle risorse. Dall'esame dell'assegnazione delle risorse ai vari ministeri si evince che la maggior parte delle risorse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e trasporti Pag. 72(37,2 per cento), seguito dal Ministero della difesa (16,4 per cento) e da quello dell'istruzione (11,8 per cento).
  Per quanto d'interesse della X Commissione, sono previsti, tra gli altri, stanziamenti per il Ministero dello sviluppo economico, 3.638,6 milioni, equivalenti al 10,2 per cento del totale, così suddivisi per anno: 49,6 milioni per il 2018, 137,3 milioni per il 2019, 217,7 milioni per il 2020, 3.234 milioni per gli anni dal 2021 al 2033. Con riguardo ai settori di spesa, gli stanziamenti per il Ministero dello sviluppo economico sono così ripartiti: alla lettera d), «ricerca», un milione per il 2019, 4 milioni per il 2020 e 115 milioni per gli anni dal 2021 al 2033, per un totale di 120 milioni; alla lettera g), «attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni», 47, 5 milioni per il 2018, 131,6 milioni per il 2019, 209,2 milioni per il 2020 e 3.119 milioni per gli anni dal 2021 al 2033, per un totale di 3,507, 3 milioni; alla lettera h), «digitalizzazione delle amministrazioni statali» 2,1 milioni per il 2018, 4,7 milioni per il 2019 e 4,5 milioni per il 2020, per un totale di 11,3 milioni. Si segnala inoltre, alla lettera d), «ricerca», lo stanziamento per il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di 19, 6 milioni per il 2018, di 46,3 milioni per il 2019, 51 milioni per il 2020 e 958,1 milioni per gli anni dal 2021 al 2033, per un totale di 1.075 milioni.
  Il citato comma 140 della legge di bilancio per il 2017 prescrive che debbano essere individuati gli interventi da finanziare ed i relativi importi di destinazione delle risorse medesime, nonché, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi. Il comma 2 dello schema dispone l'individuazione degli interventi nell'ambito dei diversi settori di spesa secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie. I commi 3 e 4 dell'articolo 1 dello schema riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati. In particolare, il comma 3 prevede, in linea con quanto previsto nel comma 142 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, che, ai fini dell'erogazione del finanziamento, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Conseguentemente, tali progetti devono essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). I soggetti attuatori degli interventi sono tenuti al costante aggiornamento dei dati. Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

  Il Sottosegretario Davide CRIPPA deposita documentazione, riportata in allegato, di cui da lettura (vedi allegato).

  Barbara SALTAMARTINI, presidente e relatrice, sospende brevemente la seduta per permettere ai colleghi di approfondire la documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo.

  La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.05.

  Gianluca BENAMATI (PD) chiede al Governo di chiarire se le somme indicate alle lettere d), g) e h) e le loro relative articolazioni, ove presenti, siano sostanzialmente immutate rispetto a quanto indicato dal Governo precedente.

  Il Sottosegretario Davide CRIPPA precisa che l'elencazione delle richieste fa capo al precedente Ministro e che le tabelle, frutto della concertazione con i Pag. 73Ministeri, fanno capo al precedente Governo. Il Governo valuterà, in base ai rilievi espressi dalle singole Commissioni e al parere reso dalla Commissione bilancio se modificare tali tabelle in sede di emanazione definitiva del decreto. Ricorda poi della necessità, in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale, del confronto con gli Enti territoriali mentre non è più obbligatorio il parere del Consiglio di Stato.

  Martina NARDI (PD) chiede un chiarimento al Governo. Osserva, infatti che il rifinanziamento del Fondo è stato rimodulato con la sottrazione di un miliardo, impiegato per le disposizioni del cosiddetto decreto-legge emergenze-Genova. Ritiene sia importante, ai fini di una valutazione politica, conoscere, con particolare riferimento all'anno 2018, da quale Ministero e da quale finalità di spesa sia stato reperito il suddetto stanziamento per il citato decreto-legge.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente e relatrice, ricorda che la Commissione deve esprimere i propri rilievi sulle parti del fondo di propria competenza, mentre gli aspetti generali sono di competenza della Commissione Bilancio. Per questo motivo, nella sua relazione ha evitato considerazioni di carattere generale, limitandosi ad esporre le sezioni del Fondo di interesse della X Commissione.

  Il Sottosegretario Davide CRIPPA si riserva di fornire maggiori dettagli nella prossima seduta, anche se gli pare di ricordare che il miliardo sottratto al Fondo sia stato reperito tra le risorse in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fa altresì presente che la tabella era stata chiusa prima dell'emanazione del decreto-legge in questione e non poteva essere aggiornata.

  Gianluca BENAMATI (PD) desidera precisare i termini della domanda posta dalla deputata Nardi. Concordando ovviamente sull'impiego di un miliardo del Fondo per l'emergenza seguita al disastro del crollo del ponte di Genova, ritiene però rilevante sul piano politico conoscere, specialmente per il 2018, la scelta che si è fatta su dove sottrarre tali risorse.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente e relatrice, rileva che in sede di Commissione Bilancio potrà correttamente trovare risposta la questione posta.

  Il Sottosegretario Davide CRIPPA per fornire alla Commissione informazioni esaurienti per l'espressione dei propri rilevi, ribadisce, come già scritto nella documentazione depositata, l'importanza di alcuni impegni assunti dall'Italia nel settore della ricerca, come il programma «Mission Innovation» in cui il nostro Paese ha per alcuni settori un ruolo leader. Impegni che necessitano di maggiori fondi e ricorda, al proposito, come nell'ambito della Strategia energetica nazionale 2017 sia stato assunto l'impegno di raddoppiare i fondi del citato programma «Mission Innovation». Osserva altresì che è tutto il settore della ricerca che necessiterebbe di maggiori finanziamenti.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuna altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

Pag. 74