CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 settembre 2018
60.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 19 settembre 2018.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza della vicepresidente Annagrazia CALABRIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Annagrazia CALABRIA, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
  Avverte inoltre che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-00459 Gebhard e Toccafondi: Sulle esigenze di sicurezza nella città di Firenze e sulla congruità dell'organico delle forze dell'ordine.

  Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

  Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per gli impegni assunti. Rileva come siano necessari in materia di sicurezza interventi mirati per la città di Firenze, che costituirono peraltro oggetto del «Patto per Firenze sicura» sottoscritto nel febbraio 2018, e giudica positivamente l'intenzione del Governo di investire risorse per l'incremento degli organici delle forze dell'ordine, pur permanendo a suo avviso profili di criticità, in particolare per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza. Auspica conclusivamente che le misure annunciate dal Governo costituiscano soltanto la fase iniziale di un percorso più ampio.

5-00460 Sisto e Silli: Sull'adeguatezza delle misure di sicurezza disposte nei confronti del consigliere comunale di Avellino, Sabino Morano.

  Giorgio SILLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, facendo notare che nel mese di agosto 2018 si sono verificati episodi piuttosto gravi nei confronti di Sabino Morano, consigliere comunale di Avellino. Chiede, pertanto, se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto nell'interrogazione e se non ritenga di intervenire con la massima urgenza, per quanto di competenza, al fine di fare luce sugli inquietanti episodi citati e assicurare al predetto consigliere comunale di Avellino i più adeguati dispositivi di sicurezza, consentendogli di svolgere nelle migliori condizioni il ruolo istituzionale che attualmente ricopre.
  Augurandosi che tali gravi episodi non siano da ricondurre all'attività istituzionale svolta dal consigliere Morano, fa notare che l'impegno politico va salvaguardato, a prescindere dalle logiche di schieramento, rilevando come tali accadimenti testimonino il diffondersi nel Paese di un clima pericoloso per la democrazia.

  Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Giorgio SILLI (FI), replicando, si dichiara assolutamente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che ringrazia per l'attenzione rivolta ai fatti evidenziati nell'interrogazione.

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5-00462 Macina ed altri: Sull'adeguatezza delle misure di sicurezza disposte nei confronti dei testimoni di giustizia Ignazio Cutrò e Gianfranco Franciosi.

  Piera AIELLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, chiedendo quali iniziative il Governo intenda adottare urgentemente per garantire l'incolumità personale dei testimoni di giustizia menzionati nell'atto di sindacato ispettivo e dei loro familiari.

  Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Piera AIELLO (M5S), replicando, dopo aver ricordato la propria esperienza personale di testimone di giustizia, rileva come a suo avviso le informazioni riferite al rappresentante del Governo su tale questione non corrispondano al vero, in quanto Ignazio Cutrò non ha mai affermato di non essere in una situazione di pericolo, ma ha rinunciato alla scorta per non esporre i propri familiari al rischio di attentati da parte delle organizzazioni mafiose, mentre Ignazio Franciosi non dispone di un servizio di tutela da parte dello Stato ma di un impianto di videosorveglianza privato, installato e riparato a sue spese.
  Stigmatizza quindi l'assenza dello Stato per quanto concerne la tutela dei testimoni di giustizia e auspica che il Governo, che intende essere «del cambiamento», ponga rimedio a tale gravissima situazione.

5-00461 Migliore: Su alcune manifestazioni di razzismo e vandalismo ad opera di esponenti dell'organizzazione politica Forza Nuova.

  Gennaro MIGLIORE (PD) illustra l'interrogazione in titolo, mettendo in evidenza il ripetersi di talune incresciosi fatti, anche penalmente rilevanti – di recente avvenuti a Padova, Roma e in altre grandi metropoli, nonché su molte spiagge italiane – nei quali risultano coinvolti esponenti dell'organizzazione politica di estrema destra, Forza Nuova. Fa presente che desta pertanto viva preoccupazione l’escalation di atti di aggressione, razzismo e vandalismo che si è registrata negli ultimi mesi da parte di esponenti od organizzazioni di estrema destra, quasi a testimoniare una presunta legittimazione a compiere tali atti da parte dei loro autori.
  Rivolgendosi al Sottosegretario Molteni, nella sua veste di rappresentante di Governo, a prescindere dalla sua provenienza politica, si chiede come sia possibile che il Ministero dell'interno non abbia preso alcuna posizione al riguardo e non abbia assunto alcuna iniziativa, trattandosi di vicende che riguardano la sicurezza dei cittadini. Ritiene opportuno che il Ministero competente, piuttosto che preoccuparsi di questioni astratte che non hanno alcun riscontro nella realtà, affronti casi concreti, come quello oggetto della presente interrogazione.

  Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
  Aggiunge, inoltre, di considerare inaccettabile, in ogni caso, anche solo ipotizzare, come ha lasciato intendere il presentatore dell'interrogazione, una correlazione tra i gravi fatti accaduti – sui quali spetterà alle forze dell'ordine e alla magistratura svolgere i necessari accertamenti – e l'attività del Governo in carica, sul cui operato ritiene si voglia gettare discredito.

  Gennaro MIGLIORE (PD), replicando, evidenzia come tali vicende facciano emergere un preciso modello di comportamento – messo in atto da tali organizzazioni di estrema destra, nella specie Forza Nuova – fondato sull'esercizio di poteri e potestà che dovrebbero essere esclusivo appannaggio delle pubbliche autorità. Fa notare che tali organizzazioni mantengono infatti un controllo capillare del territorio, con modalità che definisce mafiose, ponendo in essere veri e propri atti di giustizia privata.
  Nel far riferimento ad alcuni atti di violenza ed intolleranza accaduti di recente, Pag. 11invita dunque i gruppi di maggioranza a prestare attenzione al contenuto e ai toni delle proprie esternazioni pubbliche, evitando di inasprire il clima di intolleranza diffuso nel Paese. Si augura che il Ministero dell'interno si proponga come finalità il contrasto a tali fenomeni, affinché, oltre a punire i singoli autori di tal gesti, siano assunte le necessarie misure di repressione dei confronti della citata organizzazione in quanto tale.

  Annagrazia CALABRIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza della vicepresidente Annagrazia CALABRIA, indi del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 14.05.

  Annagrazia CALABRIA, presidente, avverte che l'interrogazione 5-00133 Braga è stata sottoscritta anche dal deputato Migliore.

5-00003 Foti: Carenza di personale operativo presso il Comando dei Vigili del fuoco di Piacenza.

  Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Tommaso FOTI (FdI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ritiene quindi fondamentale riconoscere il meritorio lavoro svolto sul campo dal personale del Corpo dei Vigili del fuoco.

  Annagrazia CALABRIA, presidente, intende associarsi all'apprezzamento per il fondamentale ruolo svolto dal Corpo dei Vigili del fuoco, con particolare riferimento ai tragici eventi di quest'estate.

5-00041 Foti: Iniziative per garantire la sicurezza pubblica in alcune aree del Comune di Parma.

  Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Tommaso FOTI (FdI), replicando, rileva come la risposta del rappresentante del Governo confermi la preoccupante situazione delineata nell'atto di sindacato ispettivo, per quanto concerne la situazione della sicurezza pubblica nella città di Parma. Osserva come il fatto che intere zone della città non possano essere considerate sicure determini preoccupazione nella cittadinanza, anche in considerazione della diffusione dello spaccio di stupefacenti e della presenza invasiva di numerosi stranieri extracomunitari. Si dichiara comunque conclusivamente soddisfatto della risposta, prendendo atto dell'impegno ad incrementare il personale delle forze dell'ordine.

5-00133 Braga: Inserimento nella lista dei familiari delle vittime del dovere dei familiari del tenente dei vigili urbani di Acerra, Michele Liguori.

  Il sottosegretario Nicola MOLTENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Gennaro MIGLIORE (PD), replicando, nel ricordare con commozione di aver personalmente conosciuto il tenente Michele Liguori, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, che rende pienamente merito a coloro che, come appunto il tenente Michele Liguori, si sono strenuamente impegnati per affrontare le gravissime problematiche di inquinamento ambientale legate alla cosiddetta «Terra dei fuochi», svolgendo un'indagine su tale vicenda, e rilevando come nei territori Pag. 12interessati si registri un'incidenza particolarmente alta di patologie tumorali.

Sull'ordine dei lavori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, informa che, alla luce delle decisioni assunte nella riunione odierna in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, l'ordine del giorno della seduta odierna sarà integrato inserendovi, dopo l'esame degli atti del Governo, l'avvio dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 543 Nesci, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione», sulla quale l'Assemblea ha deliberato oggi, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento, l'urgenza, stabilendo inoltre un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Stefano Candiani.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 36.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 26 luglio.

  Maurizio CATTOI (M5S), relatore, osserva come, nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento dalla Commissione, i rappresentanti della maggior parte delle organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco abbiano manifestato perplessità sullo schema di decreto legislativo in esame, e anche alla luce di ciò ritiene necessario disporre di qualche giorno per predisporre una proposta di parere sullo schema di decreto.
  Osserva in merito come sia innanzitutto mancata una riflessione circa la natura del servizio erogato al Paese dai Vigili del fuoco e come talune norme rischino di essere problematiche, sotto il profilo funzionale e gerarchico, e sembrino non tenere conto di quanto accade nella realtà operativa quotidiana.
  Ritiene quindi che occorra definire alcuni principi fondamentali, ad esempio per quanto riguarda il concetto di operativo, nonché valorizzare maggiormente i concetti di autonomia e responsabilità – anche considerando il fatto che i vigili del fuoco sono gli unici soggetti autorizzati ad entrare nella cosiddette «zone rosse», peraltro in un regime di deroga alle normative in materia di sicurezza sul lavoro – e sottolinea l'opportunità di delineare meglio il rapporto tra ruoli tecnici e ruoli operativi e tra l'esercizio di funzioni di consulenza e certificazione, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria.
  Ravvisa, inoltre, l'opportunità di prendere in considerazione la creazione di nuovi ruoli, segnalando inoltre come vada valutata, per alcune disposizioni di dettaglio in materia di specialità, l'idoneità Pag. 13della fonte legislativa, sembrando più opportuno il ricorso a norme regolamentari. Richiama quindi l'attenzione sull'importanza dello sviluppo della formazione, al fine di sviluppare maggiormente le competenze e le culture professionali del Corpo, nonché certificando tale formazione, in modo da assicurare il più elevato livello qualitativo alle prestazioni di soccorso e di valorizzare sempre più la professionalità degli operatori.

  Il sottosegretario Stefano CANDIANI, dopo aver evidenziato che il provvedimento in esame è stato di fatto ereditato da precedente Governo, si rammarica come dalle audizioni svolte in ordine al provvedimento in esame, sia alla Camera sia al Senato, sembra essere emerso un quadro frammentato di istanze particolari, di cui andrebbe valutata la reale corrispondenza con l'interesse collettivo, che non può essere la mera sommatoria di interessi particolari.
  Soffermandosi su talune questioni di merito, condivide l'esigenza di apportare miglioramenti al testo, laddove si tratti, ad esempio, di favorire un riequilibrio tra i vertici apicali e le strutture di base, prestando in particolare attenzione al potenziamento dell'organico dei capisquadra, in relazione al quale evidenza una carenza di circa mille unità, che per metà dovrebbe essere colmato attraverso l'indizione di un nuovo concorso. Dopo aver richiamato l'esigenza di spostare risorse dalle figure apicali a quelle di base, condivide poi l'esigenza di inquadrare correttamente l'attività operativa dei geometri più anziani non laureati, al fine di sanare una distonia rispetto all'attività svolta da tali soggetti.
  Nel giudicare necessario portare a conclusione l’iter del provvedimento in esame, al fine di non disperdere risorse finanziate già stanziate, fa presente che il Governo si riserva, in ogni caso, di chiedere al Parlamento una delega più ampia, al fine di realizzare un intervento più organico sulla materia, disciplinando anche i rapporti con altri comparti, tra i quali richiama, ad esempio, quelli relativi alla Protezione civile. Si tratta a suo avviso di realizzare quindi interventi che garantiscano risorse e uomini ad un settore importante.
  In conclusione, auspica una rapida conclusione dell’iter, tenuto conto della prossima scadenza del termine di delega.

  Emanuele PRISCO (FdI) manifesta anzitutto soddisfazione per il fatto che il Governo, con il provvedimento in esame, si sia assunto la non facile responsabilità di proseguire in un'iniziativa legislativa avviata dalla precedente Esecutivo, non certo integralmente condivisibile, ma che consentirà comunque di utilizzare risorse finanziarie già stanziate a favore di un personale a danno del quale, a suo avviso, si registra una forte sperequazione stipendiale.
  Evidenzia quindi come dal ciclo di audizioni svolto con gli organismi di rappresentanza del settore sia emersa l'espressione di posizioni particolari e frammentate, peraltro spesso non adeguatamente rappresentative, che non rispecchiano in alcun modo, a suo avviso, lo spirito unitario incarnato concretamente sul campo dal personale di tale Corpo. Richiama comunque l'esigenza di apportare taluni miglioramenti al testo, ad esempio incrementando l'organico dei capisquadra, valorizzando, nella sua reale ed effettiva specificità, il ruolo sostanzialmente direttivo svolto dai geometri diplomati, nonché riconoscendo il ruolo operativo svolto dagli operatori ginnici.
  Rileva poi alcuni aspetti positivi del provvedimento, quali il riconoscimento del diritto alla sede – da inquadrare, a suo avviso, nell'ambito di meccanismi adeguati che assicurino la medesima efficienza dell'organico in tutto il territorio – e la riduzione dei tempi nelle progressioni di carriera. Considera invece troppo «timido» l'intervento relativo all'aumento della percentuale di riserva per il personale interno nell'ambito delle procedure concorsuali, auspicando, in proposito, un ulteriore incremento. Evidenzia in ogni caso la necessità di un intervento più organico che, attraverso la messa a disposizione di ulteriori risorse, risolva le problematiche Pag. 14di sperequazione riguardanti il settore, prestando inoltre particolare attenzione rispetto al tema delle indennità di intervento, tenuto conto che non tutto il personale risulta impegnato in attività operative.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla prossima settimana. Avverte quindi che la seduta sul provvedimento prevista per domani non avrà luogo.

  La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 settembre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Stefano Candiani.

  La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
C. 543 Nesci.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che l'Assemblea ha deliberato oggi, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento, l'urgenza sulla proposta di legge C. 543, stabilendo inoltre un termine di quindici giorni alla Commissione per riferire su di essa.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice, rileva come la proposta di legge C. 543 a sua prima firma abbia un duplice oggetto.
  In primo luogo il provvedimento intende introdurre alcune modifiche alle disposizioni relative al procedimento elettorale nel perseguimento della maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni elettorali.
  A tale fine vengono modificate diverse disposizioni relative a: urne e cabine elettorali; componenti degli uffici elettorali di sezione (i cosiddetti seggi elettorali), ossia presidente, segretario e scrutatori; ampiezza demografica dei seggi elettorali; assunzione di personale nelle società pubbliche in prossimità delle elezioni.
  In secondo luogo, la proposta introduce la possibilità per coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella di residenza di esercitare il diritto di voto – per i referendum e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo – nel comune in cui si trovano, ancorché diverso da quello di iscrizione elettorale.
  Ricorda che il provvedimento in esame, presentato il 19 aprile 2018, riproduce il testo della proposta di legge approvata dalla Camera nella XVII legislatura (C. 3113). Il testo è stato poi trasmesso al Senato (A.S. 2708) che ne ha avviato l'esame in sede referente. Nel corso dell'esame alla Camera era stata acquisita la relazione tecnica dal Governo, sulla cui base sono state apportate alcune modifiche al testo.
  Tenuto conto delle previsioni dell'articolo 107, comma 1, del Regolamento della Camera, l'Assemblea, nella seduta del 19 settembre 2018, ha approvato la dichiarazione di urgenza della proposta di legge e fissato il termine di 15 giorni (4 ottobre 2018) per la relazione all'Assemblea.
  Ricorda inoltre che ciascun tipo di consultazione elettorale – per le Camere del Parlamento nazionale, per il Parlamento europeo, per gli enti territoriali, per i referendum – è disciplinato nell'ordinamento italiano da uno specifico provvedimento legislativo. Tuttavia la materia del Pag. 15procedimento elettorale preparatorio e di contorno – su cui incide il progetto di legge in esame – è disciplinata compiutamente per l'elezione della Camera dei deputati (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957) e per le elezioni comunali (decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960). Per queste ultime, l'unica eccezione è costituita dalla disciplina relativa alle urne elettorali delle elezioni comunali, per le quali si applica la legge elettorale della Camera dei deputati.
  Le leggi elettorali relative alle altre tipologie di elezioni riguardano quasi esclusivamente il sistema elettorale vero e proprio (modalità di calcolo di assegnazione dei seggi e definizione delle circoscrizioni elettorali), l'elettorato attivo e passivo, gli organi di controllo e verifica. Per quanto riguarda il procedimento elettorale preparatorio, esse fanno invece per lo più rinvio ai due decreti citati.
  Pertanto alle elezioni del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo e ai referendum, si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.
  Alle elezioni regionali si applica il testo unico delle leggi per le elezioni comunali (articolo 1, comma 6, della legge n. 108 del 1968, recante norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario).
  Sottolinea che la proposta di legge in esame è volta a modificare i due testi unici citati (elezioni della Camera dei deputati e elezioni comunali), fermo restando che, per effetto dei rinvii normativi interni, le modifiche apportate incidono anche sulle altre fonti normative in materia elettorale.
  Passando al contenuto delle singole disposizioni recate dalla proposta di legge, ricorda che in primo nucleo di disposizioni riguarda gli arredi elettorali e più esattamente le urne, le cabine e le porte e finestre dei locali sede dei seggi (ossia degli uffici elettorali di sezione).
  Per quanto riguarda le urne elettorali, ricorda che la proposta di legge prevede che esse siano in materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno, ma non l'identificazione delle stesse (articolo 1, comma 1, lettera a)).
  L'articolo 9 della proposta di legge reca la copertura finanziaria per la predisposizione delle urne semitrasparenti, autorizzando la spesa di 738.744 euro annui.
  La norma, che novella il testo unico per le elezioni della Camera deputati (articolo 32, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), si applica anche alle elezioni comunali in virtù del rinvio operato dall'articolo 27, ultimo comma del testo unico delle leggi per le elezioni comunali (decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960), ove è disposto che le urne siano conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche. Inoltre, si applica anche, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, alle elezioni del Senato della Repubblica, alle elezioni europee, ai referendum e alle elezioni regionali.
  Attualmente la legge elettorale si limita a prevedere che le caratteristiche delle urne siano definite con decreto del Ministro dell'interno e che esse siano fornite dal medesimo dicastero a ciascuna sezione elettorale (articolo 32, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957). Tale disposizione è stata attuata da ultimo con il decreto del Ministro dell'interno 1o aprile 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 81 dell'8 aprile 2011). In particolare, ai sensi dell'allegato A alla Gazzetta citata, «l'urna per la votazione è costituita da una scatola di cartone ondulato o altro materiale consistente, di colore chiaro o trasparente, avente lati di dimensioni variabili da un minimo di trentacinque ad un massimo di settanta centimetri».
  La proposta di legge modifica anche la disciplina delle cabine elettorali (articolo 1, comma 1, lettera d), numero 1, che modifica l'articolo 42, quinto comma del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera e articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1, che modifica l'articolo 37, quarto comma del testo unico delle leggi per l'elezione dei comuni).Pag. 16
  Le leggi elettorali oggi vigenti prevedono che in ciascun seggio siano allestite quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, che devono essere posizionate in modo tale da rimanere isolate e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.
  La proposta di legge – in aggiunta a queste previsioni – prescrive che:
   le cabine siano chiuse su tre lati; il lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione, sia rivolto verso il muro; la loro altezza debba garantire la segretezza del voto riparando solo il busto dell'elettore.

  Sottolinea che si tratta di indicazioni che saranno realizzate solo nel caso si renda necessaria la sostituzione delle cabine esistenti e, in ogni caso, mediante il loro riadattamento, in modo da non gravare di nuovi oneri la finanza pubblica.
  La proposta di legge demanda a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dell'altezza delle cabine oggetto di sostituzione.
  Per quanto riguarda la sala del seggio elettorale, la proposta di legge interviene in ordine alle porte e finestre (articolo 1, comma 1, lettera d), numero 2 e articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2, modificativi rispettivamente dell'articolo 42, sesto comma del testo unico Camera, e dell'articolo 37, quinto comma del testo unico comuni). La disposizione oggi vigente già prevede che le porte e le finestre posizionate nella parete adiacente ai tavoli e a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, debbano essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni altra comunicazione dal di fuori. La proposta di legge aggiunge che devono essere chiuse anche le porte e le finestre che si trovino nella parete adiacente o retrostante alla cabine elettorali.
  Ricorda che un secondo gruppo di disposizioni riguarda i componenti l'ufficio elettorale di sezione (o seggio elettorale).
  Tra queste, alcune hanno oggetto il presidente dell'ufficio elettorale (articolo 1, comma 1, lettera b), per le elezioni politiche, modificativa dell'articolo 35 del testo unico Camera; articolo 3, comma 1, lettera a), per le elezioni comunali, modificativa dell'articolo 20 del testo unico comuni).
  Attualmente l'ufficio elettorale di sezione è composto dal presidente, da quattro scrutatori (tra i quali il presidente sceglie il suo vice) e da un segretario (articolo 34 della legge elettorale nazionale e articolo 20 della legge elettorale comunale).
  Le tre figure di cui è composto l'ufficio (presidente, scrutatore e segretario) sono sottoposte ciascuna ad un regime diverso. Il presidente è nominato dal presidente della Corte di appello (articolo 35 testo unico Camera) tra gli iscritti nell'elenco delle persone idonee a ricoprire l'incarico di presidente (l'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del 1990).
  Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale tra gli iscritti in apposito albo cui possono accedere gli elettori del Comune che hanno assolto gli obblighi scolastici (articolo 1 della legge n. 95 del 1989). Il segretario viene scelto dal presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (articolo 2 della legge n. 53 del 1990).
  Ricorda che la proposta di legge prevede che il presidente sia scelto dal presidente di Corte d'appello competente per territorio tra i cittadini iscritti nell'apposito elenco (ferma restando la possibilità di nominarlo anche tra le categorie indicate dalla legge, come magistrati, avvocati, notai eccetera). Viene eliminata la scelta dei cittadini sulla base di un «giudizio di idoneità all'ufficio» del Presidente della Corte d'appello.
  Viene inoltre eliminata la possibilità di surroga del presidente con il sindaco o suo delegato, in caso di impedimento che non consenta la nomina ordinaria del presidente. Pag. 17In tali casi la proposta di legge prevede che in sede di Corte di appello si proceda alla sostituzione mediante estrazione a sorte dall'elenco dei presidenti.
  Un'altra innovazione consiste nel divieto di ricoprire l'incarico di presidente per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale e viene previsto che i presidenti debbano godere dei diritti civili e politici, avere un'età compresa tra i 18 e i 70 anni e possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
  La proposta di legge impone, inoltre, per la nomina del segretario, il limite massimo di età di 65 anni (articolo 2 che modifica l'articolo 2, comma 1, della legge n. 53 del 1990).
  È oggetto di modifica anche la disciplina relativa ai casi di esclusione dalla carica di membro dell'ufficio elettorale: presidente, scrutatore, segretario (articolo 1, comma 1, lettera c) per le elezioni politiche e articolo 3, comma 1, lettera b) per le elezioni comunali).
  Sono inoltre introdotte ulteriori cause ostative alla funzione di componente l'ufficio elettorale.
  La prima riguarda i dipendenti del Ministero dello sviluppo economico. La disposizione in vigore prevede l'esclusione per i dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero delle poste e telecomunicazioni e del Ministero dei trasporti, la cui denominazione viene adeguata, dalla proposta in esame, a quella vigente: «delle infrastrutture e dei trasporti».
  La seconda causa ostativa riguarda i parenti e affini fino al secondo grado dei candidati alle elezioni interessate (attualmente è prevista l'esclusione dei soli candidati) riferita – nella proposta di legge – alle funzioni di presidente e di segretario (non a quella di scrutatore).
  La terza causa di esclusione riguarda coloro che siano stati condannati, anche non in via definitiva, per: reati contro la pubblica amministrazione (disciplinati al Titolo II del Capo I del codice penale rubricato «Delitti contro la pubblica amministrazione»); delitti di cui all'articolo 416-bis (associazione mafiosa) nonché quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste; delitti di cui all'articolo 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso).
  L'esclusione si applica anche in caso di patteggiamento (articolo 444 del codice di procedura penale) e in caso di condanna per decreto a pena pecuniaria (articolo 459 del codice di procedura penale).
  Infine, sono esclusi anche coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo, ovvero a pena detentiva uguale o superiore a 2 anni di reclusione per delitto colposo.
  Le cause di esclusione sono verificate d'ufficio.
  La disciplina relativa agli scrutatori viene modificata con alcune novelle alla legge n. 95 del 1989, recante norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori, le quali si applicano a tutte le tipologie di elezioni (articolo 4).
  In primo luogo, nell'enunciare i requisiti necessari per ricoprire l'incarico di scrutatore, è in particolare ridotto il limite massimo di età pari a 65 anni ed è espressamente previsto il requisito del godimento dei diritti civili e politici. Tali requisiti si affiancano a quelli già previsti dalla norma vigente (articolo 1 della legge n. 95 del 1989) per l'inclusione nell'albo degli scrutatori: essere elettore nel comune dove è situato il seggio ed aver assolto gli obblighi scolastici.
  Con riferimento alla procedura di scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale viene stabilito che la commissione elettorale comunale non proceda più alle nomine attingendo all'albo degli scrutatori, bensì tramite sorteggio dei nominativi presenti nel citato albo.
  In tal modo viene ripristinato il sistema di scelta degli scrutatori in vigore fino al 2005, anno in cui la legge di riforma del sistema elettorale (legge n. 270 del 2005) ha modificato l'articolo 6 della legge istitutiva dell'albo degli scrutatori (la citata legge n. 95 del 1989), sostituendo il sorteggio degli scrutatori con la loro nomina da parte della commissione comunale. La disposizione in esame, dunque, ripristina Pag. 18le modalità di scelta per sorteggio in vigore dal 1989 al 2005 riproducendo il contenuto del citato articolo 6 nella formulazione precedente al 2005, ossia quella definita dall'articolo 9 della legge n. 120 del 1999.
  Con riferimento agli scrutatori viene anticipato il termine (da 2 a 10 giorni) entro il quale deve essere preannunciata la data della pubblica adunanza in cui la commissione elettorale procede alla scelta (mediante sorteggio) degli scrutatori e viene introdotta una riserva dei posti di scrutatore (pari alla metà arrotondata per difetto) a coloro che si trovano, da almeno 30 giorni dal momento del sorteggio in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 che stabilisce che sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
  Inoltre, in analogia con quanto previsto per i presidenti di seggio, viene posto il limite di due mandati consecutivi presso la medesima sezione elettorale.
  Infine, ricorda che la proposta di legge stabilisce che ai componenti dei seggi elettorali sia assicurata un'adeguata formazione on line e un aggiornamento costante sulle corrette procedure di spoglio e sulla legislazione, anche in materia di scambio elettorale. Le relative modalità attuative sono demandate a un decreto del Ministro dell'interno. Per la copertura di questa specifica previsione l'articolo 9 della proposta di legge autorizza la spesa 60.000 euro per un anno.
  Sempre con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di attuazione dell'articolo 6 della legge n. 95 del 1989 imponendo la clausola di invarianza (ad eccezione, come si è visto, della formazione) delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
  L'articolo 5 incide sull'ampiezza demografica delle sezioni elettorali. Secondo la norma vigente ciascuna sezione elettorale è costituita di regola da un numero di elettori iscritti non superiore a 1.200 e non inferiore a 500. Fanno eccezione i casi in cui particolari condizioni di lontananza e viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, per i quali è possibile costituire seggi con numero di iscritti non inferiore a 50 (articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967 – testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali).
  La disposizione in esame aumenta il limite inferiore dei seggi ordinari sopra indicato, elevandolo da 500 a 700 elettori iscritti, al fine di rendere meno agevole una eventuale identificazione del voto.
  Tale disposizione è previsto si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2018. Appare pertanto necessario l'aggiornamento dell'anno di decorrenza delle autorizzazioni di spesa e delle relative norme di copertura.
  L'articolo 6 della proposta di legge introduce il divieto di assunzione di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati.
  Si tratta di una disposizione che non riguarda il procedimento elettorale preparatorio come le precedenti, pur avendo la medesima finalità generale di prevenzione di forme di inquinamento del voto.
  A tal fine viene introdotto un comma 2-ter all'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede specifiche disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle società pubbliche, ad esclusione delle società quotate.
  L'articolo 7 autorizza per i referendum abrogativi (articolo 75 della Costituzione) e costituzionali (articolo 138 della Costituzione) il voto in comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori che, per Pag. 19una serie tassativa di motivi – lavoro, studio o cure mediche – si trovino in un altro comune, sito in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
  Gli elettori che intendano esercitare tale opzione sono tenuti a farne dichiarazione al comune di iscrizione elettorale, fino a 30 giorni dalla data della consultazione.
  Alla dichiarazione devono essere allegati: copia di un documento di riconoscimento valido; documentazione del datore di lavoro o di un'istituzione scolastica o formativa o di un istituto sanitario – siano essi pubblici o privati – attestante la temporaneità del domicilio; copia della tessera elettorale o dichiarazione di suo smarrimento.
  A sua volta, il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il 7o giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore sia domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.
  Il comune di domicilio rilascia all'elettore (entro il 3o giorno antecedente la data della consultazione) una attestazione di ammissione al voto, con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare. Tale attestazione dovrà essere presentata dall'elettore, assieme al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale, presso il seggio elettorale prima dell'ammissione al voto.
  Dall'attuazione di tali disposizioni non debbono derivare maggiori oneri di finanza pubblica.
  Le medesime disposizioni e procedure si applicano anche alle elezioni europee, a condizione che l'elettore dichiari di esercitare il suo diritto di voto in una regione comunque situata nella circoscrizione di appartenenza.
  L'articolo 8 autorizza l'espressione del voto in un comune diverso da quello di residenza – in tutte le consultazioni elettorali e referendarie – per coloro che siano impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno a vittime di terremoti o di altre calamità naturali.
  La disposizione (accompagnata dalla clausola di invarianza finanziaria) estende ai soccorritori quanto già vige per gli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso (militari Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) i quali possono esercitare il diritto di voto (previa esibizione della tessera elettorale) in qualsiasi sezione del comune in cui si trovino per causa di servizio (articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, per le elezioni politiche; articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 161 del 1976 per le elezioni regionali e provinciali).
  L'articolo 9, infine, reca la copertura finanziaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di legge in esame (urne semitrasparenti), autorizzando la spesa di 738.744 euro annui a decorrere dal 2017.
  A questa, si aggiunge l'autorizzazione di 60.000 euro per il solo 2017, per la formazione on line degli scrutatori – prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 6 della legge n. 95 del 1989.
  Per fare fronte a tali oneri è disposta una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Segnala quindi la necessità di aggiornare l'anno di decorrenza delle autorizzazioni di spesa e delle relative clausole di copertura.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima settimana.

  La seduta termina alle 15.50.

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