CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 dicembre 2017
924.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 332

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e nota di variazioni.
C. 4768 Governo e C. 4768/I, approvati dal Senato
.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla V Commissione Bilancio della Camera, sul disegno di legge C. 4768, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», approvato dal Senato.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 8 novembre 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.
  A seguito dell'esame presso il Senato, le disposizioni della sezione I sono ora confluite in un unico articolo, composto da 684 commi.Pag. 333
  Nella relazione, richiama le disposizioni di maggior interesse per i profili di competenza della Commissione.
  Il comma 21 proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Si consente altresì ai Comuni di confermare, sempre per l'anno 2018, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2017 con delibera del consiglio comunale.
  Il comma 39 interviene sulla disciplina dell'utilizzo delle risorse del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, prevedendo la possibilità di destinare fino a 100 milioni di euro delle risorse già disponibili per ciascuno degli anni 2019-2033 ai progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile finalizzati all'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, che siano presentati dai Comuni e dalle Città metropolitane. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse già stanziate per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.
  Il comma 102 disciplina l'adesione a fondi integrativi sanitari nelle Province di Trento e di Bolzano.
  I commi 166 e 167 istituiscono un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari siano stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso.
  I commi da 235 a 248, al fine di assicurare la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, prevedono la nomina di un Commissario straordinario a cui è affidato il compito di provvedere all'attuazione del piano degli interventi necessari. Sono, altresì, disciplinate le procedure per la predisposizione e l'approvazione del piano, i compiti e i poteri attribuiti al Commissario (tra cui le funzioni di stazione appaltante), nonché i termini di consegna delle opere e della chiusura della gestione commissariale. Ulteriori norme sono volte al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata.
  Il comma 261 prevede che le Regioni procedano alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e privato (accreditati nell’àmbito del Servizio sanitario regionale), al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni di tali istituti, anche con riferimento alle prestazioni rese in favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quella di appartenenza della struttura dell'istituto (nell'ambito della mobilità sanitaria interregionale). Resta fermo il rispetto della normativa vigente relativa ai rapporti della Regione con le strutture pubbliche e private accreditate nonché dei vincoli finanziari vigenti.
  Il comma 262 estende alcuni termini previsti dalla normativa vigente in materia di interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, già definiti per razionalizzare l'utilizzo delle risorse per il finanziamento degli accordi di programma sottoscritti da Regioni e Province autonome.
  I commi 263 e 264 demandano ad un decreto del Ministro della salute l'istituzione della rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, di cui fanno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, e la definizione di linee guida specifiche per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di assistenza.
  I commi da 266 a 270 dettano disposizioni in merito alla dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), autorizzando, per il biennio 2018-2019, lo svolgimento di procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale. Pag. 334
  Il comma 275, in relazione al passaggio dai Comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), proroga di un anno – ovvero fino al 31 dicembre 2018 – la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria.
  Il comma 291 è volto a conseguire le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono istituiti i distretti del cibo, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (cd. «legge orientamento»).
  I commi da 309 a 312 destinano risorse per lo svolgimento delle funzioni delle Autorità di bacino distrettuali e per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nonché autorizzano l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale ad assumere personale e prorogano l'applicazione del contratto collettivo nazionale per le Regioni e gli enti locali a favore del personale delle autorità di bacino distrettuali.
  I commi 393 e 394 aggiungono ai finanziamenti attualmente previsti l'assegnazione, per l'anno 2018, di un contributo straordinario di 10 milioni di euro a favore del Comune dell'Aquila, e di 2 milioni di euro in favore degli altri Comuni del cratere sismico, finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.
  Il comma 396 attribuisce ai commissari delegati (anziché ai Presidenti) delle Regioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dell'economia, la facoltà di stipulare mutui per il completamento del processo di ricostruzione pubblica e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, compresa la rete di connessione dati, dei centri storici ed urbani. Il limite massimo di spesa complessiva è aumentato da 200 a 350 milioni di euro. I commi da 397 a 399 prorogano fino al 31 dicembre 2018 le agevolazioni per la zona franca urbana nei Comuni della Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità 2016. I commi da 404 a 407 prevedono, per gli enti locali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012, la proroga al 2019 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
  I commi da 410 a 412 prevedono che il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma del 2016 in Centro Italia è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento. I soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo possono effettuare i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018. L'esenzione, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES), dei redditi da fabbricati inagibili è prorogata fino all'anno d'imposta 2018.
  Il comma 413 incrementa di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 la dotazione del Fondo per la ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012. Viene altresì consentito al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato, di rimborsare i costi per le Pag. 335assunzioni di personale, in deroga alle disposizioni vigenti, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per il 2019 (comma 414, anch'esso inserito al Senato).
  I commi 415 e 416 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dal sisma del 21 agosto 2017; viene prevista una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018, 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e 19,69 milioni per il 2020.
  I commi da 421 a 424 dispongono a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 l'assegnazione di un contributo, secondo modalità che saranno definite da un successivo decreto ministeriale, a seguito di istanza all'Agenzia delle entrate.
  I commi da 425 a 427 intervengono sul concorso da parte delle Regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica. Rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, il comma 426 riduce l'entità complessiva del concorso alla finanza pubblica (per un importo di 100 milioni di euro) e stabilisce che detto concorso dovrà essere realizzato mediante il contributo (introdotto al comma 425) finalizzato alla riduzione del debito regionale (pari a 2 miliardi di euro), il taglio delle risorse destinate all'edilizia sanitaria (per 94,10 milioni) e, per la restante parte (300 milioni), la riduzione di ulteriori risorse in ambiti di spesa e per importi secondo quanto sarà previsto con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Qualora non si pervenga all'intesa entro i prescritti termini, è previsto il potere sostitutivo del Governo.
  Il comma 428 rinvia di un anno, dal 2019 al 2020, l'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni come attualmente disciplinati dal decreto legislativo n. 68 del 2011, emanato in attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42/2009. Si tratta in particolare dell'attribuzione della compartecipazione IVA in base alla territorialità, della fiscalizzazione dei trasferimenti statali e dell'istituzione dei fondi perequativi.
  I commi da 429 a 432 consentono alle Regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014 in un massimo di venti esercizi (rispetto ai dieci attuali), rideterminandolo in quote costanti.
  I commi 433 e 434 recano un intervento di semplificazione in ordine ai documenti allegati al bilancio di previsione, con riguardo in particolare al prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilancio. Elimina inoltre l'obbligo ora previsto di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del bilancio.
  I commi da 435 a 439 regolano l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza e assegnate agli enti territoriali competenti.
  Il comma 440 integra le disposizioni contabili relative agli interventi per i terremoti in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017), al fine di prevedere una verifica dell'andamento degli oneri connessi agli eventi sismici. In base agli esiti della verifica, verrà determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari, per ciascun anno, da assegnare alle Regioni colpite, destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici.
  I commi 441, 443 e 451 prevedono il trasferimento alla Regione – o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego – di alcuni dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego. Il comma 444 disciplina la possibilità di stabilizzazione, presso la Regione o agenzia o ente Pag. 336regionale suddetto, ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, o presso l'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), dei lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore. I commi 442, 445 e 452 recano gli stanziamenti per l'attuazione dei commi summenzionati e disciplinano la procedura per i trasferimenti delle risorse finanziarie alle Regioni. I commi da 446 a 448 introducono alcune norme in materia di comunicazione di dati tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore del mercato del lavoro.
  I commi 449 e 450 istituiscono un Fondo per la riduzione della quota fissa di compartecipazione per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cosiddetto superticket), con una dotazione annua di 60 milioni di euro. La definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Nel riparto dovranno essere privilegiate le Regioni in cui siano state adottate iniziative intese ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa di 10 euro ovvero in cui siano state introdotte misure alternative regionali di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.
  Il comma 453 attribuisce alle Regioni un contributo a compensazione del minor gettito IRAP derivante dalle agevolazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015.
  I commi da 456 a 459 istituiscono un fondo di 60 milioni di euro annui dal 2018 in favore delle autonomie speciali, stabiliscono il definitivo passaggio alle regole del pareggio di bilancio, a decorrere dall'anno 2018, per quelle di tali autonomie cui continuavano ad applicarsi i vincoli del patto di stabilità interno ed, infine, escludono alcune tipologie di spesa dal calcolo della spesa corrente della Regione Siciliana.
  I commi da 460 a 462 modificano, con decorrenza 1o gennaio 2018, le disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento dettate dall'articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. La nuova disciplina indica i criteri per l'esercizio della potestà legislativa affidata alle Province. Viene inoltre previsto, alla scadenza delle concessioni, il trasferimento in proprietà alle Province delle opere in stato di regolare funzionamento, nonché disciplinati gli indennizzi riconosciuti ai concessionari. Viene inoltre disposta la proroga di diritto delle concessioni accordate nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre tale data. È altresì prevista, in materia di sistema idrico, la previa consultazione delle Province per l'emanazione degli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
  Il comma 463, reca disposizioni per promuovere l'avvio di una procedura affinché la regione Sardegna, in ragione della propria condizione di insularità, possa godere delle condizioni di specialità che l'ordinamento dell'Unione europea riserva alle regioni ultraperiferiche.
  Il comma 464 destina risorse in favore di Province (270 milioni di euro per il 2018, 110 milioni annui nel 2019 e 2020 e 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021) e Città metropolitane (82 milioni per l'anno 2018, che, in parte, assorbono il contributo già contenuto nell'articolo 20 del decreto-legge n. 50/2017 che il comma 465 intende sopprimere).
  Il comma 466 destina un contributo (30 milioni) per ciascuno degli anni 2018-2020 a favore delle Province che risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione.Pag. 337
  Il comma 467 dispone un contributo alla regione Sardegna pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019.
  I commi da 468 a 477 dispongono, per il triennio 2018-2020, contributi ai Comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali. Vengono disciplinate, a tal fine, la tipologia di comuni beneficiari (comma 468), le modalità di presentazione della richiesta (comma 469) e di assegnazione del contributo (comma 470), gli obblighi cui è tenuto il Comune beneficiario (comma 472), i tempi e le modalità di erogazione dei contributi (comma 473) e di eventuale recupero delle risorse assegnate (comma 474), il monitoraggio della realizzazione delle opere pubbliche (commi 475 e 476). Il comma 477 è diretto a riconoscere ai piccoli Comuni un contributo pari a 10 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di medesimi interventi in favore dei piccoli Comuni.
  I commi 478 e 479 incrementano la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario.
  I commi 480 e 481 mirano a favorire la fusione di Comuni, incrementando a tal fine i contributi erogabili ai singoli Comuni, accrescendo la dotazione finanziaria a legislazione vigente e individuando la relativa copertura.
  I commi 482 e 483 attribuiscono ai Comuni un contributo nel 2018 a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili. Il contributo è assegnato nell'importo di 300 milioni complessivi, da attribuire ai Comuni interessati nella misura indicata per ciascun ente nella Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, che reca la ripartizione tra i Comuni dell'analogo contributo assegnato per l'anno 2017.
  Il comma 484 interviene, incrementandone le risorse, sulle disposizioni introdotte dall'articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017, mediante cui sono stati assegnati spazi finanziari agli enti locali (nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali) fino a complessivi 700 milioni annui – di cui 300 destinati all'edilizia scolastica – ed alle Regioni fino a complessivi 500 milioni annui per l'effettuazione di spese di investimento, e sono state contestualmente disciplinate le procedura di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti. L'articolo aumenta lo stanziamento previsto per gli enti locali di 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e ne dispone un ulteriore finanziamento, pari a 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al 2023. Inoltre esso inserisce una ulteriore finalizzazione degli spazi finanziari in favore dell'impiantistica sportiva, apporta alcune precisazioni in ordine all'utilizzo di spazi finanziari dai Comuni facenti parte di un'unione di Comuni e, infine, introduce al primo dei criteri prioritari per l'assegnazione degli spazi finanziari in questione una ulteriore tipologia di interventi, relativa ad interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale universitaria oggetto di cofinanziamenti ai sensi di disposizioni vigenti.
  Il comma 485 abroga alcune disposizioni contenute nel decreto-legge n. 112/2008 (ai commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis), finalizzate a tenere sotto controllo la dinamica di crescita dello stock di debito del comparto degli enti locali, in quanto superate dai vincoli introdotti dalla nuova contabilità armonizzata nonché dall'applicazione del principio del pareggio di bilancio.
  Il comma 486 introduce la possibilità per il Commissario per la realizzazione del piano di interventi riguardanti le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo (marzo 2020-febbraio 2021) di ridurre diversi termini previsti nelle procedure di affidamento e di aggiudicazione degli appalti pubblici di partenariato pubblico e privato (PPP), nonché di fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per gli appalti relativi agli interventi attuatici del piano.Pag. 338
  Il comma 487 estende fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell'applicazione del regime di tesoreria unica «misto» per Regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 1 della legge n. 720/1984.
  Il comma 490 richiede alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard la presentazione alla Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale di una relazione biennale sullo stato di attuazione delle norme in materia di federalismo fiscale, con particolare riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo.
  Il comma 491 interviene sulla disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale, riducendo la percentuale delle risorse del Fondo da redistribuire negli anni 2018 e 2019 tra i Comuni delle Regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.
  Il comma 492 dispone che le somme accantonate sul fondo di solidarietà comunale, non utilizzate per eventuali conguagli ai Comuni derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri utilizzati nel riparto del fondo stesso, siano destinate ad incrementare i contributi a favore delle fusioni dei Comuni.
  Il comma 493 introduce un ulteriore criterio, rispetto a quelli già previsti – per l'attribuzione di spazi finanziari in favore degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 492, consistente nella realizzazione di investimenti per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  Il comma 494 è mirato alla semplificazione della disciplina del documento unico di programmazione semplificato, che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono presentare annualmente entro il 31 luglio.
  Il comma 495 incrementa di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, legge n. 208 del 2015) per il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.
  I commi 496 e 497 prevedono la possibilità, per specifiche Regioni, di introdurre misure complementari volte all'assunzione di giovani entro i 35 anni di età (o con più di 35 anni a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi), in particolare estendendo nel 2018 l'esonero contributivo disposto per la generalità dei neo assunti dal precedente comma 50, sia riguardo alla percentuale dello sgravio contributivo, sia riguardo alla sua entità economica (comunque entro il limite massimo di 8.060 euro annui).
  I commi 498 e 499 incrementano di 91,2 milioni, di cui 30 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni per il 2021, le risorse nazionali destinate alla «Strategia per le Aree interne» a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.
  I commi 500-506 dispone l'istituzione di un fondo denominato «Fondo imprese Sud» a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull'annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Programmazione 2014- 2020.
  I commi 507 e 508 autorizzano il commissario liquidatore dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania) a stipulare transazioni per accelerare Pag. 339le procedure di liquidazione del suddetto ente. Si dettano inoltre disposizioni per la costituzione di un nuovo soggetto gestore delle infrastrutture regionali per le risorse idriche del Sud. In particolare, si disciplinano alcuni aspetti relativi alla partecipazione delle Regioni interessate alla costituenda società, allo Statuto, alla gestione di eventuali attività e passività residue dalla liquidazione dell'EIPLI, alla tariffa idrica da applicare agli utenti.
  I commi da 557 a 560 riducono – a decorrere dal 1o marzo 2018 – da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
  I commi da 634 a 639 istituiscono, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo progettazione degli enti locali e ne disciplinano il funzionamento, la gestione, nonché le procedure da seguire per gli interventi finanziati. La dotazione finanziaria del fondo, quantificata in 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, è destinata al cofinanziamento di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Si stabilisce inoltre una riduzione di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, dell'autorizzazione di spesa relativa al c.d. Fondo investimenti (di cui al comma 140 della L. 232/2016), relativamente alla quota affluita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture prioritarie.
  I commi da 658 a 661 istituiscono il Parco del Delta del Po, modificando la legge quadro in materia di aree protette. Si interviene poi in materia di aree marine di reperimento, ridenominate di Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli e Capo Spartivento, prevedendo per l'istituzione e il primo avviamento delle riserve in tali aree marine il finanziamento entro limiti massimi di spesa di 100.000 euro per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018 e finanziando con 300.000 euro ciascuna riserva a decorrere dall'esercizio 2019 il loro funzionamento.
  I commi da 662 a 664 istituiscono i Parchi nazionali del Matese e di Portofino (comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino). L'istituzione e il primo avviamento dei parchi sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2018. Il funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.
  Il comma 665, lettera a), proroga dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane).
  La lettera c) del comma 666 dispone l'applicazione per l'esercizio finanziario 2018 della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.
  La lettera d) del comma 666 dispone la proroga del termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre Province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, fissandolo al 31 dicembre 2018.
  Il comma 667 estende all'anno 2018 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.Pag. 340
  Il comma 680 reca una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo cui le disposizioni del provvedimento in esame sono applicabili ai predetti enti nei limiti in cui risultino compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n.3 del 2001.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con otto osservazioni (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
S. 2930, approvato dalla Camera.
(Parere alle Commissioni riunite 8a e 13a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 8a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, sul disegno di legge S. 2930, recante «Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche», approvato dalla Camera.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 19 novembre 2013, nel corso dell'esame presso la Camera.
  Il disegno di legge, costituito da due articoli, prevede l'emanazione di un regolamento volto a coordinare e aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità.
  Richiamando per il resto la relazione già svolta nel corso dell'esame in prima lettura, segnala le modificazioni apportate nel corso dell'esame alla Camera.
  È stato inserito il Ministro della salute tra i Ministri tenuti ad esercitare il potere di proposta ai fini dell'emanazione del regolamento (articolo 1, comma 1).
  Tra i compiti affidati alla Commissione permanente ricostituita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, è stato aggiunto quello di «elaborare proposte di modifica e di aggiornamento finalizzate a migliorare la fruibilità degli spazi urbani aperti per favorirne l'uso pedonale secondo i moderni principi dell'ergonomia urbana a beneficio di tutti i cittadini».
  Al medesimo comma 3 dell'articolo 1, è stato richiesto anche il parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della nomina, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei membri della predetta Commissione.
  All'articolo 1, è stato aggiunto un apposito comma (comma 4) volto a prevedere la presentazione, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di una relazione annuale alle Camere sullo stato di avanzamento dei lavori della Commissione permanente.
  È stato, infine, aggiunto l'articolo 2, recante la clausola di invarianza finanziaria.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
S. 1324-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera.
(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

Pag. 341

  Gianpiero D'ALIA, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 12a Commissione Igiene e Sanità del Senato, sul disegno di legge S. 1324-B, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il parere in data 17 settembre 2014, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato in prima lettura, e in data 3 ottobre 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera.
  Tra le modificazioni apportate nel corso dell'esame alla Camera, segnala quelle relative all'articolo 2, che istituisce e disciplina il Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici:
   al comma 1, è stata soppressa la previsione sulla base della quale l'AIFA (Agenzia italiana del farmaco) si sarebbe avvalsa del Centro di coordinamento nell'elaborazione di specifiche linee guida concernenti gli aspetti scientifici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 536/2014;
   al comma 4, è stato previsto che il Centro di coordinamento sia composto da un massimo – anziché da un minimo – di 15 componenti;
   al medesimo comma 4, è stata introdotta la previsione per la quale alle riunioni del Centro di coordinamento partecipano di diritto i presidenti del Comitato nazionale di bioetica, del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita e dell'Istituto superiore di sanità;
   è stato inserito un apposito comma (comma 13) al fine di coordinare con l'articolo in esame l'articolo 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo n. 211 del 2003, il quale prevede che l'Osservatorio sulle sperimentazioni operante presso la Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza svolga, tra l'altro, funzioni di supporto alle attività dei comitati etici territoriali (anziché – come nella formulazione vigente – dei comitati etici locali);
   è stato infine inserito un comma (comma 16) recante clausola di invarianza finanziaria.

  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 8.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 6 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.20.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.
Audizione del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti Pag. 342audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Stefano BONACCINI, Presidente della Regione Emilia-Romagna, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Leana PIGNEDOLI (PD) e il deputato Michele MOGNATO (MDP).

  Stefano BONACCINI, Presidente della Regione Emilia-Romagna, risponde ai quesiti posti.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia il Presidente della Regione Emilia-Romagna e i colleghi intervenuti e conclude l'audizione.

  La seduta termina alle 9.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 6 dicembre 2017.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 9 alle 9.05.

Pag. 343