CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 giugno 2017
837.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante la disciplina delle modalità applicative dell'articolo 1, commi da 82 a 84, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili.
Atto n. 416.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 giugno 2017.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), relatrice, ricorda che l'atto del Governo all'esame della XII Commissione, relativo ai profili finanziari e contabili in materia di mobilità sanitaria internazionale, è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha demandato ad un regolamento governativo di delegificazione – su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – la definizione delle modalità applicative delle norme in materia, poste dai commi da 82 a 84 del medesimo articolo 1 della legge n. 228 del 2012, nonché la determinazione delle relative procedure contabili. Segnala che la predetta intesa è stata sancita nella seduta del 22 dicembre 2016.Pag. 49
  Ricorda, altresì, che rientra nel fenomeno della mobilità sanitaria la situazione di chi si trovi all'estero in temporaneo soggiorno, ma anche di chi, ad esempio, risiede all'estero da pensionato o lavora all'estero alle dipendenze di imprese italiane o come autonomo. A seconda del Paese dove devono essere eseguite le cure, il paziente può beneficiare dell'assistenza in forma diretta (ricevendo i servizi assistenziali senza anticipare le spese) oppure in forma indiretta (anticipando le spese e chiedendone successivamente il rimborso).
  In particolare, i cittadini italiani che si spostano nell'Unione europea, in Svizzera, nello Spazio economico europeo e nei Paesi con cui sono state stipulate apposite convenzioni, possono fruire dell'assistenza sanitaria cosiddetta diretta, presentando la documentazione prevista dai Regolamenti comunitari o dai singoli accordi. L'assistenza è, invece, indiretta in tutti gli altri Paesi.
  Fa presente che il regolamento ha ad oggetto la disciplina delle procedure contabili relative ai costi e ai ricavi della mobilità sanitaria internazionale, non innovando in merito ai beneficiari della stessa, che restano quelli individuati dalla normativa vigente. Il provvedimento chiarisce le competenze tra Stato e regioni, in particolar modo per quel che concerne l'imputazione degli oneri economici, attraverso disposizioni volte ad evidenziare il nesso tra la residenza del cittadino e il finanziamento della regione per il funzionamento del Servizio sanitario, legittimando l'imputazione a ciascuna regione sia dei costi generati dall'assistenza all'estero di tale residente, sia dei ricavi derivanti dall'erogazione di prestazioni sanitarie ai cittadini stranieri che ricevono prestazioni sanitarie da parte delle strutture regionali.
  Fa presente, poi, che l'articolo 1 dello schema specifica l'oggetto del provvedimento.
  La disciplina di cui all'articolo 2 attua il principio posto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, e dai citati commi 82 e 83 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, secondo cui l'imputazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie inerenti all'assistenza diretta, resa all'estero in favore degli iscritti al Servizio sanitario nazionale ovvero resa in Italia in favore di soggetti assistiti – come Servizio sanitario – da un Paese estero, fa capo alle regioni ed alle province autonome e, tramite esse, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti (ovvero, per le partite creditorie, ai bilanci delle aziende le cui strutture abbiano erogato le prestazioni sanitarie al soggetto assistito da Paese estero).
  I commi 1, 4 e 5 dell'articolo 2 mutuano tali disposizioni, specificando che i costi connessi alla mobilità sanitaria in oggetto restano a carico dello Stato, qualora essa riguardi un soggetto assistito dal Servizio sanitario nazionale e non residente in Italia. L'ambito della mobilità sanitaria in oggetto – come esplicita il comma 1 – concerne gli Stati membri dell'Unione europea, gli altri Paesi dello Spazio economico europeo, la Svizzera ed i Paesi con i quali si siano conclusi accordi in materia di assistenza sanitaria. Le partite debitorie e creditorie sono rappresentate dalle fatture inerenti alle prestazioni di assistenza sanitaria in esame (comma 2).
   Il comma 6 demanda ad un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni la definizione dell'imputazione dei costi in ipotesi residuali, in cui non è possibile l'applicazione meccanica del criterio della residenza in Italia o all'estero. Nell'ambito di tale rinvio ad un accordo in sede di Conferenza possono rientrare, tra l'altro, le situazioni relative ai soggetti titolari di pensione, corrisposta dallo Stato italiano o da istituti previdenziali italiani, che, trasferendo all'estero la propria residenza, restano a carico, come assistenza sanitaria, dell'azienda sanitaria locale di ultima residenza in Italia.
  I commi 7, 8 e 13 stabiliscono le modalità per la determinazione, per ciascuna regione, in sede di ripartizione delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale, degli acconti relativi alle partite debitorie e creditorie in oggetto e dei successivi conguagli. Queste modalità non si applicano alle regioni a statuto Pag. 50speciale e alle province autonome, che non partecipino al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del bilancio statale; riguardo a tali enti, i commi 11 e 12 prevedono che in caso di un saldo algebrico negativo nella mobilità sanitaria, essi provvedano al versamento del relativo importo in favore del bilancio dello Stato e in caso di un saldo algebrico positivo, il relativo importo sia ad essi attribuito mediante trasferimento a carico del bilancio dello Stato. I commi 3, 9 e 10 recano ulteriori disposizioni finanziarie e contabili.
  L'articolo 3 attua il principio posto dal citato comma 84 dell'articolo 1 della legge n. 228, secondo cui le funzioni e gli oneri in materia di assistenza sanitaria indiretta dei cittadini italiani all'estero e dei loro familiari sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario; per le regioni a statuto speciale e le province autonome, il successivo comma 85 ha previsto che si provveda con apposite norme di attuazione, in conformità ai rispettivi statuti.
  Ricorda, poi, che l'assistenza sanitaria indiretta in oggetto può concernere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, i cittadini italiani che si trovino all'estero e che rientrino in determinate fattispecie, nonché i familiari dei medesimi. I rimborsi sono imputati ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, mentre i rimborsi relativi a soggetti non residenti in Italia restano a carico del bilancio dello Stato. I commi da 2 a 5 ridefiniscono le procedure amministrative per l'assistenza indiretta in esame; le modifiche sono introdotte in relazione al trasferimento delle relative funzioni amministrative alle regioni o alle province autonome e, tramite esse, alle aziende sanitarie locali (le quali, in base alle nuove norme, decidono sui rimborsi, anche in base all'istruttoria inviata dall'ufficio consolare). Per i soggetti non residenti in Italia, restano ferme (comma 6) le attuali procedure, che fanno riferimento al Ministero della salute (oltre che alle rappresentanze diplomatiche e consolari). Il comma 7 richiama le norme vigenti sui criteri per la determinazione dell'importo dei rimborsi per l'assistenza indiretta in oggetto e prevede che con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni si definiscano ulteriori modalità di rimborso.
  L'articolo 4 disciplina l'imputazione finanziaria dei costi inerenti all'assistenza sanitaria diretta, resa all'estero in favore dei cittadini italiani e dei loro familiari sulla base di specifiche convenzioni, stipulate dallo Stato italiano con strutture o medici di altri Paesi e all'assistenza sanitaria, diretta o indiretta, resa all'estero in favore di lavoratori frontalieri o loro familiari, per i casi di urgenza verificatisi durante la permanenza in territorio estero strettamente connessa al tipo di attività svolta dai suddetti lavoratori.
  In particolare, il comma 1 prevede che i costi in oggetto siano imputati, tramite le regioni o le province autonome, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, ad eccezione dei rimborsi inerenti a soggetti non residenti in Italia, che restano a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, sembrerebbe opportuno valutare il rinvio alle «norme di attuazione» previste, per le regioni a statuto speciale e le province autonome, dal citato comma 85 dell'articolo 1 della legge n. 228 debba essere circoscritto ai soli costi di assistenza indiretta per i lavoratori frontalieri, considerato che gli altri costi di cui al comma 1 riguardano la diversa materia dell'assistenza diretta e che i profili relativi alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome sono oggetto anche del comma 7.
  I commi da 2 a 9 definiscono le modalità contabili per l'attuazione del principio di imputazione alle regioni e province autonome dei costi. Ai sensi del comma 10, la disciplina di imputazione dei costi si applica anche alle spese per il trasferimento dell'infermo e di un eventuale accompagnatore in Italia o da una località estera all'altra, resosi necessario per insufficienza di servizi o di attrezzature sanitarie o per necessità derivanti dall'evento sanitario o da esso conseguenti.
  Rileva che il comma 1 dell'articolo 5 specifica che le regioni a statuto ordinario Pag. 51fanno fronte alle esigenze finanziarie derivanti dal presente regolamento con le risorse destinate alla copertura del fabbisogno sanitario standard del Servizio sanitario nazionale ad esse attribuite, mentre per le regioni a statuto speciale e le province autonome il successivo comma 2 fa riferimento alle «norme di attuazione» previste (per il trasferimento alle medesime delle funzioni e degli oneri in materia di assistenza sanitaria indiretta dei cittadini italiani all'estero e dei loro familiari) dal citato comma 85 dell'articolo 1 della legge n. 228. Il comma 3 reca, infine, una norma contabile transitoria.
  In conclusione, segnala che il parere reso dal Consiglio di Stato nella seduta del 11 aprile 2017, allegato al presenta schema di decreto, evidenzia alcuni aspetti problematici. In particolare, ritiene meritevoli di una riflessione la considerazione circa l'assenza nella normativa vigente di una definizione precisa di «assistenza sanitaria in forma indiretta» e il rilevo relativo alla mancanza di strumenti di monitoraggio e verifica dei nuovi meccanismi di natura amministrativa e contabile.
  Si riserva, infine, di presentare una proposta di parere, segnalando che non è possibile apportare modifiche sostanziali senza vanificare l'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni.

  Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore.
Atto n. 417.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
Atto n. 418.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame degli schemi di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 giugno 2017.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che nella seduta precedente si era convenuto, essendone stata fatta richiesta, di procedere alla discussione unitaria degli schemi di decreto legislativo recanti, rispettivamente, il codice del Terzo settore (Atto n. 417) e la revisione della disciplina in materia di impresa sociale (Atto n. 418), in considerazione della stretta connessione esistente tra i due provvedimenti. Ricorda, altresì, che nella stessa seduta era stata avviata la discussione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame degli schemi di decreto in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

  Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.40.

5-09530 Argentin: Sull'attuazione della legge n. 112 del 2016 (cosiddetta «Dopo di noi»).

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Ileana ARGENTIN (PD), replicando, si dichiara soddisfatta in ragione del grande lavoro svolto dal Governo, sottolineandone la capacità di avere ottenuto risposte adeguate anche da parte delle singole regioni, spesso portatrici di visioni tra loro differenti.
  Valuta positivamente anche la previsione di misure relative alla progettualità nella fase che precede il «Dopo di noi». Reputa necessario l'avvio di un processo Pag. 52volto a reperire risorse aggiuntive, auspicando anche un affiancamento su questo terreno da parte delle regioni.
  Sottolinea che la legge n. 112 del 2016 costituisce un elemento essenziale in relazione a un processo di deistituzionalizzazione teso a favorire soluzioni domiciliari.
  In conclusione, segnala l'esigenza di mantenere strettamente separate, rispetto al loro utilizzo, le risorse per il «Dopo di noi» e quelle del Fondo per le non autosufficienze.

5-11181 Valiante: Sulle strutture destinate al «Dopo di noi» nella regione Campania.

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Simone VALIANTE (PD), replicando, rileva che l'approccio adottato da alcune regioni rispetto a rilevanti problematiche sociali crea difficoltà in relazione al rispetto di impegni assunti, che presentano ricadute anche dal punto di vista occupazionale.
  Con riferimento allo specifico caso oggetto della sua interrogazione, invita il Governo a sollecitare la regione Campania ad adottare le misure necessarie per trovare una soluzione alle problematiche segnalate.

  Mario MARAZZITI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.55.

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